Gazzetta n. 66 del 19 agosto 2011 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI CASSINO |
CONCORSO
(scad. 30 settembre 2011) |
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione alle scuole e ai corsi di dottorato di ricerca per l'a.a. 2011/2012 - XXVII ciclo - per le scuole di dottorato di area umanistica, in economia e in seminario giuridico. |
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IL RETTORE
Visto il decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo alla riforma universitaria ed, in particolare, il capo II inerente i dottorati di ricerca; Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476: «Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle universita'»; Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398: «Norme in materia di borse di studio universitarie»; Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 con il quale sono stati stabiliti gli importi delle borse di studio di dottorato; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, emanato con decreto rettorale n. 835 del 30 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210: «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo», ed in particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224: «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999; Visto il decreto rettorale n. 234 del 18 aprile 2007 con il quale e' stato emanato il regolamento in materia di scuole di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Cassino; Visto il decreto rettorale n. 736 del 11 settembre 2008 con il quale e' stato modificato il regolamento in materia di scuole di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Cassino; Vista la legge n. 240/2010 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 19 «Disposizioni in materia di dottorato di ricerca» che, nell'apportare modifiche all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, demanda ad apposito decreto del MIUR la disciplina delle modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria all'attivazione dei corsi; Tenuto conto che non risulta essere stato emanato il decreto previsto dal suddetto art. 19 della legge n. 240/2010, ritenendo, pertanto, di poter procedere ai sensi della normativa previgente, per motivi di correntezza; Viste le proposte di istituzione e di rinnovo dei corsi di dottorato per il XXVII ciclo avanzate dalle scuole di dottorato; Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione di Ateneo nella seduta del 13 luglio 2011; Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 19 luglio 2011 e del 25 luglio 2011 rispettivamente, con le quali e' stato espresso parere positivo all'istituzione e al rinnovo dei corsi di dottorato per il XXVII ciclo;
Decreta: Art. 1 Istituzione Sono indetti presso l'Universita' degli studi di Cassino pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione alle scuole e ai corsi di dottorato di ricerca attivati presso l'Ateneo per l'anno accademico 2011/2012 - XXVII ciclo, per le scuole di dottorato di area umanistica, in economia e in seminario giuridico, di cui all'allegato elenco (allegato A, costituito da tre schede, una per ciascuna scuola di dottorato), che forma parte integrante del presente bando. |
| Art. 2 Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limiti di eta' e di cittadinanza, coloro che alla data di scadenza del bando, siano in possesso di: diploma di laurea conseguito nell'ambito dell'ordinamento previgente il decreto ministeriale n. 509/1999; laurea specialistica o magistrale; analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche italiane, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Il titolo accademico estero, ai soli fini dell'ammissione al concorso, puo' essere dichiarato equipollente dal consiglio della scuola di dottorato. In tal caso il candidato dovra' allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentirne la dichiarazione di equipollenza, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. I cittadini non appartenenti all'Unione europea potranno essere ammessi al dottorato senza borsa di studio e in soprannumero nella misura della meta' del numero totale dei posti istituiti, con arrotondamento all'unita' per eccesso, previa analisi del «curriculum vitae» da allegare alla domanda. La partecipazione in soprannumero al dottorato e' consentita a condizione che il candidato si impegni a rispettare il regolamento del corso di dottorato per quanto riguarda la frequenza e i controlli periodici di attivita' richiesti dal collegio dei docenti. |
| Art. 3 Domanda di ammissione La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in lingua italiana utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente bando (allegato B) reperibile all'indirizzo http://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/Dottorato-di-Ricerca/XXV II-ciclo-a.a.-2011-2012, in dirizzata al magnifico rettore dell'Universita' degli studi Cassino - ufficio laureati, via Marconi n. 10 - 03043 Cassino, deve essere spedita o consegnata direttamente presso l'ufficio protocollo dell'Universita', pena l'esclusione, entro il 30 settembre 2011. Per il rispetto dei termini fara' fede: in caso di spedizione: il timbro dell'ufficio postale da cui la domanda viene spedita; in caso di consegna diretta: il timbro dell'ufficio protocollo dell'Universita' degli studi di Cassino. Nella domanda i candidati sono tenuti ad esprimere l'opzione per uno soltanto degli indirizzi o corsi previsti nell'ambito della scuola di dottorato. Alla domanda va allegata la ricevuta del versamento del contributo di € 36,15 per la selezione, da effettuare presso la Banca Popolare del Cassinate con apposito modulo fornito dall'Universita' e reperibile all'indirizzo http://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/Dottorato-di-Ricerca/XXV II-ciclo-a.a.-2011-2012, o a mezzo bonifico bancario presso Banca Popolare del Cassinate, piazza Armando Diaz n. 14 - 03043 Cassino, numero conto 000010409621 - codice IBAN: IT75 B053 7274 3700 00010409621. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ma alla domanda stessa dovra' essere allegata, pena l'esclusione, la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita'. Alla domanda va allegata, altresi', la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al successivo art. 10 del bando (allegato D), reperibile all'indirizzo http://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/Dottorato-di-Ricerca/XXV II-ciclo-a.a.-2011-2012, e tutti i titoli ritenuti valutabili e indicati nelle schede (allegato A). L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente dall'inesattezza dell'indirizzo indicato dal candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Inoltre, non riterra' valide le domande spedite o consegnate direttamente all'Amministrazione fuori il termine predetto o non pervenute affatto. I candidati diversamente abili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell'ausilio necessario, nonche' di eventuali tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove del concorso. A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto legislativo n. 196/2003. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando. |
| Art. 4 Esame di ammissione Ove non specificato diversamente nelle schede contenute nell'allegato A, l'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in una prova orale tendenti a verificare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere. |
| Art. 5 Date prove d'esame Per tutte le scuole di dottorato indicate nell'allegato A, le prove si terranno nel giorno, nell'orario e nei locali indicati nel medesimo allegato A. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. Nessuna convocazione sara' inviata ai candidati. |
| Art. 6 Commissioni giudicatrici La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione a ciascuna scuola o corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore su proposta del consiglio della scuola a cui il corso afferisce. Essa sara' composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, anche di Atenei non italiani, afferenti alle aree scientifico-disciplinari a cui il corso di dottorato si riferisce. La commissione puo' essere integrata da un massimo di due esperti, anche non italiani, scelti nell'ambito delle universita' e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Alla fine della prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. La prova orale si ritiene superata se il candidato ha conseguito una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. |
| Art. 7 Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi alla scuola o al corso di dottorato, con decreto del rettore, accertata la regolarita' degli atti, secondo la graduatoria generale di merito fino alla concorrenza del numero di posti messi a concorso per ciascuna scuola o corso di dottorato. La graduatoria finale e' unica. In caso di rinuncia da parte degli aventi diritto entro dieci giorni dall'inizio del corso o per mancata iscrizione nei termini previsti, subentreranno altri candidati secondo l'ordine di graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di diverse scuole, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Gli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso possono essere ammessi ai corsi anche in sovrannumero, a condizione che il dottorato cui partecipino riguardi la stessa area scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono destinati gli assegni. I cittadini non appartenenti all'Unione europea che risultassero idonei, saranno ammessi al dottorato senza borsa di studio e in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. La graduatoria degli idonei verra' resa pubblica mediante pubblicazione nella pagina web di Ateneo http://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/Dottorato-di-Ricerca/XXV II-ciclo-a.a.-2011-2012 |
| Art. 8 Iscrizione ai corsi I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati ammessi a una scuola o a un corso di dottorato, dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, entro dieci giorni dalla pubblicazione sul sito di Ateneo dell'esito del concorso, la domanda di iscrizione, utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente bando (allegato C) reperibile all'indirizzo http://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/Dottorato-di-Ricerca/XXV II-ciclo-a.a.-2011-2012, allegando, la ricevuta del pagamento del contributo di iscrizione, di cui al successivo art. 9. |
| Art. 9 Contributo per l'iscrizione I dottorandi vincitori di borse di studio sono esonerati dal pagamento dei contributi per la frequenza dei corsi. I dottorandi non vincitori di borsa saranno tenuti al pagamento di € 516,46 per ogni anno di frequenza, da versare, mediante i bollettini di pagamento disponibili sul sito internet del dottorato, in due rate di pari importo (o a scelta in una unica soluzione), con le seguenti modalita': la prima rata all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il 28 febbraio 2012. |
| Art. 10 Borse di studio Il numero delle borse di studio a bando puo' aumentare a seguito di finanziamenti di soggetti pubblici o privati acquisiti successivamente alla pubblicazione del presente bando, ma prima della conclusione del relativo concorso. Le borse finanziate da enti esterni saranno erogate unicamente dopo la formalizzazione dei relativi atti convenzionali e dopo l'effettivo trasferimento dei fondi all'Ateneo. Le borse esterne non legate a ricerche specifiche saranno assegnate ai primi in graduatoria. Il limite di reddito per l'assegnazione della borsa di studio e' di € 7.746,86 riferito all'anno di fruizione della stessa. Coloro che vorranno accedere all'erogazione della borsa di studio, dovranno allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato D) reperibile all'indirizzo http://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/Dottorato-di-Ricerca/XXV II-ciclo-a.a.-2011-2012, dalla quale risulti il non superamento di detto limite. Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. L'importo annuo lordo della borsa di studio e' pari a € 16.067,48, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, erogato in rate mensili di uguale importo. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. L'importo della borsa di studio e' aumentato del cinquanta per cento per i periodi di permanenza all'estero. Le borse di studio non possono essere cumulate con gli assegni di ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. |
| Art. 11 Diritti e doveri dei dottorandi Gli iscritti alle scuole di dottorato hanno l'obbligo di presenza ai seminari, alle esercitazioni e agli eventuali moduli didattici, hanno l'obbligo di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine e di presentare al collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno di corso, una relazione sulla attivita' didattica svolta. E' prevista, con decisione motivata del collegio dei docenti, l'esclusione dalla scuola di dottorato di ricerca e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di: a) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente all'ammissione al successivo anno di corso frequentato; b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche' assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera senza preventiva autorizzazione del collegio dei docenti; c) assenze ingiustificate e prolungate. E' diritto del dottorando ottenere la sospensione per maternita' e per gravi e documentate ragioni di salute. L'assenza determinata da cause diverse da quelle elencate al precedente comma del presente articolo deve essere espressamente autorizzata dal collegio dei docenti. Cessata la causa dell'assenza, spetta al collegio dei docenti decidere se riammettere il dottorando in corso d'anno, ovvero se riammetterlo all'anno successivo. Il dottorando riammesso in corso d'anno godra' di una borsa di studio decurtata della quota gia' corrisposta nell'anno in cui si e' verificata l'assenza. In caso di sospensione di durata superiore ai trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non e' compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre scuole o corsi di dottorato e a corsi di master di primo e di secondo livello. |
| Art. 12 Conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal magnifico rettore previo superamento di un esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. |
| Art. 13 Commissione giudicatrice per l'esame finale La commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo e' nominata dal rettore, su proposta del consiglio della scuola a cui il corso di dottorato afferisce. |
| Art. 14 Trattamento dei dati personali In attuazione del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni l'Universita' si impegna a utilizzare i dati personali forniti dai candidati solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali. La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano pubblicati sul sito Internet dell'Universita' di Cassino. |
| Art. 15 Norme di riferimento Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca. Il presente decreto e' inserito nella raccolta ufficiale interna dell'Ateneo ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che ne curera' la pubblicazione. Cassino, 5 agosto 2011
Il Rettore: Attaianese |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato D Parte di provvedimento in formato grafico
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