Gazzetta n. 63 del 9 agosto 2011 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI MILANO
CONCORSO   (scad. 15 settembre 2011)
Bando di concorso pubblico per l'ammissione ai corsi afferenti alle Scuole di dottorato - a.a. 2011/2012



IL RETTORE

Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996 e successive modificazioni;
Visto il regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale 9 ottobre 2006 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Vista la legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 «Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario», che prevede l'erogazione di servizi a favore degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca;
Visti i decreti rettorali con i quali sono state costituite presso l'Ateneo le scuole di dottorato di ricerca e sono stati emanati i relativi regolamenti;
Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 14 giugno 2011 e 28 giugno 2011;

Decreta:
Art. 1
Attivazione dei corsi afferenti alle scuole di dottorato
Sono attivati presso l'Universita' degli studi di Milano per l'anno accademico 2011/2012 (XXVII ciclo) i corsi di dottorato di ricerca afferenti alle sottoelencate scuole di dottorato:
scuola di dottorato in scienze e tecnologie chimiche;
scuola di dottorato in scienze biologiche e molecolari;
scuola di dottorato in terra, ambiente e biodiversita';
scuola di dottorato in scienze molecolari e biotecnologie agrarie, alimentari ed ambientali;
scuola di dottorato in sanita' e produzioni animali: scienza, tecnologia e biotecnologie;
scuola di dottorato in scienze veterinarie per la salute animale e la sicurezza alimentare;
scuola di dottorato in fisica, astrofisica e fisica applicata;
scuola di dottorato in scienze biochimiche, nutrizionali e metaboliche;
scuola di dottorato in innovazione tecnologica per le scienze agro-alimentari e ambientali;
scuola di dottorato in scienze giuridiche;
scuola di dottorato in humanae litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche, filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche;
scuola di dottorato in medicina molecolare;
scuola di dottorato in scienze biomediche cliniche e sperimentali;
scuola di dottorato in scienze morfologiche, fisiologiche e dello sport;
scuola di dottorato in informatica;
scuola di dottorato in scienze matematiche;
graduate school in pharmacological sciences/scuola di dottorato in scienze farmacologiche;
scuola di dottorato in scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e assistenziali del ciclo della vita.
Sono pertanto indetti presso l'Universita' degli studi di Milano pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato afferenti alle predette scuole, per ciascuno dei quali vengono di seguito indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, l'area e il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento, il dipartimento sede amministrativa, le sedi consorziate, la durata, i posti e le borse di studio messi a concorso, il coordinatore, gli eventuali curricula, le eventuali lauree specialistiche/magistrali richieste per l'ammissione, il criterio di ripartizione del punteggio, i criteri per la valutazione dei titoli, il diario delle prove, la data e la sede di pubblicazione degli esiti della valutazione dei titoli.
Il numero di posti e' determinato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e) del regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca, tenuto conto del numero di borse di studio riservate a candidati extracomunitari non rientranti nella previsione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, bandite con separato provvedimento rettorale.
Per l'equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle classi delle lauree specialistiche/magistrali si applicano le disposizioni di cui al decreto 5 maggio 2004 emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, e successive modificazioni e integrazioni.
Le borse finanziate con fondi a carico del bilancio dell'Universita' degli studi di Milano possono essere incrementate, qualora risultassero non assegnate borse bandite con riserva a favore di candidati extracomunitari non rientranti nella previsione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, bandite con separato provvedimento rettorale.
Le borse di studio possono, altresi', essere aumentate a seguito di finanziamenti esterni che si rendano disponibili prima della scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
 
Art. 2
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente articolo coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento anteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (sostituito dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270), o di laurea specialistica/magistrale, ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
I candidati in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne espressa richiesta al collegio dei docenti nella domanda di partecipazione al concorso.
Possono partecipare agli esami di ammissione ai dottorati anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea (v.o.) o di laurea specialistica/magistrale entro la data della prima riunione delle commissioni esaminatrici, riunione finalizzata alla valutazione dei titoli.
 
Art. 3
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso dovra' essere presentata entro e non oltre il 15 settembre 2011 con le seguenti modalita':
a) i candidati italiani e stranieri in possesso del codice fiscale dovranno presentare la domanda esclusivamente per via telematica, tramite l'accesso ai SERVIZI ON LINE sifa, direttamente dal sito internet dell'Ateneo http://www.unimi.it, ovvero dagli appositi terminali SIFA messi a disposizione dei candidati presso le sedi dell'Universita'.
Per accedere al sistema di iscrizione telematica occorre scegliere nei SERVIZI ON LINE sifa la sezione «Servizi di ammissione», selezionare la descrizione «Ammissione ai corsi post laurea» e seguire passo per passo le istruzioni che compaiono sul video. Chiave d'accesso al servizio e' il codice fiscale; ai laureati presso l'Universita' degli studi di Milano e' consentito recuperare i propri dati anagrafici tramite l'inserimento del numero di matricola.
La domanda potra' essere modificata sino alla scadenza dei termini per l'iscrizione e potra' essere stampata a conferma dell'avvenuto inserimento nel sistema.
Prima dell'iscrizione i candidati sono tenuti a versare, per ogni domanda presentata, un contributo di € 50,00, da effettuare utilizzando l'apposito modulo di pagamento (cod. 36) disponibile sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/3050.htm. La banca rilascia una ricevuta con codice di autorizzazione. Tale contributo non verra' in alcun caso rimborsato.
I candidati con titolo di studio conseguito all'estero dovranno far pervenire, entro la data di scadenza del bando, un certificato di laurea in italiano o in inglese con gli esami sostenuti e le relative votazioni, con una delle seguenti modalita':
via fax: 0039 0250313731;
via e-mail: ufficio.dottorati@unimi.it;
per posta: Universita' degli studi di Milano, segreterie studenti - ufficio dottorati, via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano;
con consegna allo sportello dottorati: segreterie studenti, via S. Sofia n. 9/1 (orari di apertura al pubblico: dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle ore 12);
b) i candidati stranieri sprovvisti di codice fiscale dovranno compilare il modulo cartaceo «Application form» disponibile sul sito internet all'indirizzo http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/15708.htm.
Fatta eccezione per i candidati extracomunitari ai quali e' concessa una proroga fino alla data di notifica dell'ammissione alla scuola di dottorato, entro la data di scadenza del bando i candidati sono tenuti a versare, per ogni domanda presentata, il contributo di iscrizione di € 50,00 utilizzando l'apposito modulo di pagamento (cod. 36) disponibile sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/3050.htm oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente n. 463971 intestato all'Universita' degli studi di Milano (codice IBAN IT97G0306909400000000463971 - Swift Code: BCITIT33100), indicando come causale o motivo del versamento: «Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in ... (XXVII ciclo)» oppure «Application fee - Ph.D. Program in ... (XXVII cycle)». Tale contributo non verra' in alcun caso rimborsato.
La domanda dovra' pervenire all'Universita' entro il termine perentorio del 15 settembre 2011 con una delle seguenti modalita':
via fax: 0039 0250313731;
via e-mail: ufficio.dottorati@unimi.it;
per posta: Universita' degli studi di Milano, segreterie studenti - ufficio dottorati, via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano;
con consegna allo sportello dottorati: segreterie studenti, via S. Sofia n. 9/1 (orari di apertura al pubblico: dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle ore 12).
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione dal concorso:
il certificato di laurea in italiano o in inglese con gli esami sostenuti e le relative votazioni;
copia della ricevuta del contributo di iscrizione di € 50,00 (l'obbligo riguarda solo i cittadini comunitari);
copia del passaporto;
copia del permesso di soggiorno in Italia (per i cittadini extracomunitari che ne sono gia' in possesso).
 
Art. 4
Disposizioni per i portatori di handicap
Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati portatori di handicap possono far richiesta, se lo ritengano opportuno, di appositi ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali. A questo scopo e' necessario che facciano pervenire a mezzo posta entro il termine di scadenza del concorso la certificazione medica attestante la validita' della richiesta. In deroga a quanto disposto dall'art. 3 possono presentare domanda per posta, con le modalita' di cui al punto b) dello stesso articolo, allegandovi la documentazione necessaria.
 
Art. 5
Titoli
I titoli e le pubblicazioni scientifiche, di cui all'art. 11, punto 7, del regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca, possono essere presentati in originale o in fotocopia autenticata. I candidati comunitari possono avvalersi anche dell'autocertificazione resa secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (allegato A).
I titoli e le pubblicazioni scientifiche devono essere consegnati o fatti pervenire con raccomandata al recapito del coordinatore/direttore o del referente entro il 15 settembre 2011. A tal proposito si invita a prendere attenta visione di quanto indicato nelle tabelle allegate, concernente ciascuna uno specifico corso di dottorato.
Si sottolinea che la mancata presentazione anche di uno solo tra: tesi di laurea, se prevista dall'ordinamento universitario del Paese in cui e' stato conseguito il titolo (eventualmente accompagnata da un abstract in lingua inglese); carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di laurea); progetto di ricerca; lettera/e di referenza (come da indicazioni previste per ciascun corso di dottorato) comporta l'esclusione dal concorso.
Le lettere di presentazione devono essere spedite in busta chiusa direttamente dai docenti o dagli esperti che forniscono le referenze, all'indirizzo del coordinatore/direttore o del referente del dottorato, fatto salvo quanto previsto per la scuola di dottorato in fisica, astrofisica e fisica applicata nella relativa tabella.
Sulla busta dovra' essere riportata la seguente dicitura: «Lettere di presentazione - Dottorato di ricerca in ...» oppure «Academic Reference Forms - Ph.D. Program in ...».
Le lettere devono comunque pervenire entro il termine perentorio di scadenza del bando (15 settembre 2011).
I titoli possono essere prodotti in italiano o in inglese.
I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, su richiesta dell'interessato, dall'Ateneo. I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro sei mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all'universita'; trascorso il periodo indicato l'amministrazione non sara' responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.
 
Art. 6
Esame di ammissione
L'ammissione al corso di dottorato avviene in due fasi: valutazione dei titoli e prove d'esame.
Nella prima fase la commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli in conformita' ai criteri determinati dal collegio dei docenti del singolo dottorato e riportati nelle allegate tabelle con riferimento a ciascun corso di dottorato. Sono ammessi all'esame i candidati che abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 12/20 o 18/30 o 24/40, secondo il criterio di ripartizione del punteggio predefinito dal predetto collegio.
L'esame consiste in un colloquio - o, secondo quanto specificato nelle allegate tabelle per ciascun corso di dottorato, in due prove: una scritta e una orale - inteso ad accertare la preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica e le sue motivazioni personali. Il colloquio e' finalizzato a verificare le conoscenze del candidato su argomenti riguardanti gli indirizzi formativi e scientifici del dottorato e comprende la presentazione formale da parte dello stesso del progetto di ricerca proposto.
A discrezione della commissione oltre al colloquio puo' essere richiesta la stesura di un breve elaborato scritto. Nel corso del colloquio e' verificata inoltre la conoscenza della lingua inglese e delle eventuali altre lingue straniere indicate dal candidato.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 28/40 o 21/30 o 14/20, secondo il criterio di ripartizione del punteggio predefinito dal collegio dei docenti.
Al termine della prova d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
Qualora gli esami consistano in due prove, una scritta e l'altra orale, si applicano le medesime prescrizioni stabilite per il colloquio: sia la prova scritta sia la prova orale si intendono superate solo se il candidato ottenga in ciascuna un punteggio non inferiore a 28/40 o 21/30 o 14/20, secondo il criterio di ripartizione del punteggio predefinito dal collegio dei docenti. In questo caso la graduatoria generale di merito e' formata sommando il punteggio conseguito dai candidati nella valutazione dei titoli con la media dei voti riportati nelle singole prove.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) carta d'identita'; b) passaporto; c) patente di guida.
 
Art. 7
Commissioni esaminatrici
Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono formate e nominate in conformita' alla normativa vigente.
Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della struttura presso cui si e' svolto il colloquio.
Al termine della prova d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio (o, qualora gli esami consistano in due prove, con la media dei voti riportati nelle singole prove).
La graduatoria generale di merito verra' pubblicata all'albo della divisione segreterie studenti, in via S. Sofia n. 9/1 e tramite i «Servizi on line SIFA - Graduatorie ammissioni» sul sito internet dell'Ateneo http://www.unimi.it.
 
Art. 8
Ammissione ai corsi
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. A parita' di punteggio prevale l'eta' minore, fatto salvo il criterio di precedenza previsto per l'attribuzione della borsa di dottorato, riportato nell'art. 10 del presente bando. Le graduatorie degli idonei saranno pubblicate sul sito internet dell'Universita' tramite i «Servizi on line SIFA - Graduatorie ammissioni» sul sito internet dell'Ateneo http://www.unimi.it, nei giorni successivi ai colloqui.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non si iscrivano entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso. Qualora il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di borse di studio, e' tenuto alla loro restituzione. Il subentro e' comunicato personalmente dall'ufficio dottorati agli interessati, che sono tenuti a esprimere la loro accettazione nei successivi tre giorni.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
In mancanza di candidati idonei nell'ambito di un corso della scuola di dottorato i corrispondenti posti e borse di studio potranno essere assegnati ai candidati risultati idonei in altro corso, secondo i criteri determinati dal consiglio direttivo della scuola.
Sono ammessi al dottorato in soprannumero, senza borsa di studio, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso:
a) i titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca presso l'Universita' degli studi di Milano o presso sedi consorziate che risultino idonei nella graduatoria generale di merito;
b) i dipendenti di enti pubblici e privati con i quali l'Universita' abbia stipulato convenzioni di collaborazione in conformita' alle disposizioni del regolamento dei corsi di dottorato di ricerca;
c) i candidati extracomunitari beneficiari di borse di studio equiparabili a quelle conferite dall'Ateneo e assegnate per l'intera durata dei corsi.
 
Art. 9
Immatricolazione
L'immatricolazione al dottorato di ricerca sara' effettuata on line tramite il servizio «SIFA > Servizi di immatricolazione ed iscrizione» entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'esito del concorso.
I dottorandi, che non sono titolari di borse di studio di dottorato conferite dall'Universita' o titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca, sono tenuti al versamento di un contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato, determinato per l'anno accademico 2011/2012 in € 925,00 comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, del premio di assicurazione infortuni e dell'imposta di bollo.
Tale importo dovra' essere versato, prima di effettuare l'immatricolazione, tramite apposito modulo bancario reperibile sul sito internet all'indirizzo http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/3050.htm.
Completato l'inserimento on line e' obbligatorio effettuare la stampa della domanda di immatricolazione, firmarla e consegnarla entro dieci giorni allo sportello dottorati e master (segreterie studenti, via S. Sofia n. 9/1; aperto al pubblico dal lunedi' al venerdi' dalle 9.00 alle 12.00) insieme a:
una fototessera;
ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione di € 925,00, se dovuto;
ogni eventuale documento richiesto per il perfezionamento dell'iscrizione o l'assegnazione della borsa di studio.
I candidati comunitari non di lingua italiana e i candidati extracomunitari dovranno inviare per fax o posta elettronica (0039 0250313731 - ufficio.dottorati@unimi.it), entro lo stesso termine di cinque giorni lavorativi, il modulo «Enrolment Form» disponibile sul sito internet dell'Universita' all'indirizzo http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/18532.htm. Al modulo, compilato e firmato, dovranno allegare la ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione di € 925,00, se dovuto. Entro il 31 ottobre 2011 dovranno inoltre consegnare allo sportello dottorati e master (segreterie studenti, via S. Sofia n. 9/1; aperto al pubblico dal lunedi' al venerdi' dalle 9.00 alle 12.00):
una fototessera;
copia del codice fiscale;
copia del permesso di soggiorno (se cittadini extracomunitari) da richiedersi entro otto giorni dall'arrivo in Italia, con le modalita' previste dalla legge.
Tutti i candidati con titolo di studio conseguito all'estero dovranno consegnare allo sportello dottorati e master, entro il 31 ottobre 2011, i seguenti documenti in originale:
titolo di studio tradotto da traduttore ufficiale e legalizzato dalla rappresentanza italiana (ambasciata o consolato) nel Paese ove si e' conseguito il titolo;
«dichiarazione di valore in loco» da richiedere alla stessa rappresentanza.
Se il titolo di studio e' stato ottenuto presso universita' europee e' possibile, in alternativa alla dichiarazione di valore in loco, presentare il diploma supplement, legalizzato dalle autorita' competenti.
L'Universita' si riserva di richiedere la «dichiarazione di valore in loco» in ogni caso in cui sussistano dubbi sulla validita' del titolo.
 
Art. 10
Borse di studio
Le borse di studio di cui al presente bando sono destinate a dottorandi comunitari ed extracomunitari che, ai sensi dell'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 26 della legge n. 189 del 30 luglio 2002, accedono ai corsi universitari a parita' di condizione con gli studenti italiani, che dispongono di reddito annuo personale complessivo non superiore a 15.000,00 euro (esclusi i redditi di lavoro autonomo percepiti occasionalmente). La borsa e' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria, ed e' di importo lordo annuo pari a € 13.638,47. L'importo della borsa e' esente da Irpef a norma dell'art. 4 della legge n. 13 agosto 1984, n. 476, e soggetto, in materia previdenziale, alle norme di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
Dall'importo della borsa di studio verranno detratti d'ufficio la tassa regionale per il diritto allo studio e un rimborso spese pari a € 23,00 (per complessivi € 123,00).
Qualora gli oneri per il finanziamento delle borse di studio siano coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, il programma di studio e di ricerca e' concordato fra il collegio dei docenti del dottorato e i predetti soggetti.
 
Art. 11
Obblighi dei dottorandi
I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita' previste per il loro curricolo formativo e a dedicarsi con pieno impegno e per il monte-ore richiesto dal collegio dei docenti ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attivita' di ricerca assegnate.
L'attivita' di dottorato non e' di norma compatibile con impegni di lavoro a tempo pieno. In casi eccezionali e adeguatamente motivati, il senato accademico puo' autorizzare il dottorando che ne faccia richiesta a frequentare il corso di dottorato nonostante l'impegno lavorativo, a condizione che il collegio dei docenti ne dichiari la compatibilita'.
Entro le date stabilite dal collegio dei docenti, ai fini dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, i dottorandi sono tenuti a presentare al collegio una relazione scritta riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte.
 
Art. 12
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di rilevanza scientifica adeguata.
L'Universita' archiviera' e rendera' consultabile in rete il testo completo della tesi di dottorato attraverso l'Archivio istituzionale di ateneo (AIR). Dietro motivata richiesta del dottore di ricerca, e limitatamente ad esigenze di tutela e sfruttamento economico delle proprieta' industriali e/o delle opere dell'ingegno, sentito il tutor, la tesi potra' essere esclusa dalla consultazione in linea per un periodo comunque non superiore a 18 mesi.
 
Art. 13
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del proprio regolamento emanato in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso e all'eventuale gestione del rapporto con l'Universita', nel rispetto delle disposizioni vigenti.
 
Art. 14
Norme di riferimento
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.
Milano, 21 luglio 2011

Il rettore: Decleva
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico



Parte di provvedimento in formato grafico

 
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