Gazzetta n. 62 del 5 agosto 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
CONCORSO
(scad. 5 settembre 2011) |
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, riservato ai laureati in psicologia. |
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IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011); Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze annate e di polizia; Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' determinanti l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Ravvisata la necessita' di indire un concorso straordinario per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare;
Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 6 (sei) sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 1. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. |
| Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1possono partecipare i concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, comma 1: a) non hanno superato il giorno di compimento del 32° anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di eta' sopraindicato; b) sono cittadini italiani; c) godono dei diritti civili e politici; d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; e) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15, punto 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (ora art. 636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) a meno che decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, hanno presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile (solo se concorrenti di sesso maschile); f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; g) sono in possesso della laurea specialistica in psicologia e dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo; h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; i) hanno tenuto condotta incensurabile; l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati: a) al possesso della idoneita' psicofisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 9 e 10, comunque entro la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 13; b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di partecipazione di cui al presente articolo, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a), devono essere mantenuti sino alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo. |
| Art. 3 Domande di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, deve essere: a) compilata e inviata con modalita' on-line - fatti salvi i casi previsti dalla successiva lettera b), nonche' dai successivi commi 2 e 3 - attraverso il sito www.difesa.it/concorsi e il sito www.esercito.difesa.it entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Terminata la compilazione on-line della domanda, il candidato ricevera' automaticamente, all'indirizzo di posta elettronica indicato, la notifica di acquisizione della stessa da parte del sistema informatico del Ministero della difesa. Le predette domande compilate e presentate on-line saranno stampate e fatte sottoscrivere a cura del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari il giorno di effettuazione della prova scritta di cultura generale. Il concorrente procedera' al confronto dei dati dichiarati nella domanda compilata con la procedura on-line con quelli contenuti nella copia cartacea in suo possesso e, in caso di difformita' degli stessi, ai fini concorsuali, si terra' conto esclusivamente di quanto dichiarato in quest'ultima domanda. Nel caso in cui non sia possibile accedere alla procedura on-line, il sistema automatizzato provvedera' ad informare il candidato della temporanea indisponibilita' del servizio con l'invito a riprovare in un secondo momento; b) compilata sul modulo di cui al citato allegato A, in caso di indisponibilita' di sistemi informatici ovvero qualora il sistema automatizzato dia informazione di un'avaria permanente della procedura on-line. La domanda dovra' essere firmata per esteso dal candidato che, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' allegare la copia di un documento di identita' in corso di validita'. La domanda, cosi' perfezionata, dovra' essere spedita entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale (a tal fine fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante), esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari - viale Mezzetti n. 2 - 06034 Foligno. Se il trentesimo giorno e' festivo, il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto disposto dall'art. 155 del codice di procedura civile. 2. I candidati residenti all'estero o che si trovano all'estero per motivi diversi possono presentare la domanda, in caso di indisponibilita' di sistemi informatici ovvero qualora il sistema automatizzato dia informazione di un'avaria permanente della procedura on-line, entro i termini indicati nel precedente comma 1, lettera b), all'Autorita' diplomatica o consolare che ne curera' l'inoltro al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari con la massima sollecitudine. In tal caso per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita' diplomatica o consolare. 3. I militari in servizio impiegati all'estero, se impossibilitati ad inviare la domanda con procedura on-line di cui al precedente comma 1, lettera a), devono presentare, entro gli stessi termini prima indicati nel precedente comma 1, lettera b), la domanda di partecipazione al comando di appartenenza che provvedera' all'inoltro della stessa al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari entro il terzo giorno successivo con il mezzo piu' celere, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In tal caso per la data di presentazione fa fede quella di assunzione a protocollo del comando ricevente. 4. I concorrenti hanno, comunque, l'obbligo di consegnare, se in servizio, al comando di appartenenza ovvero, se in congedo, al Centro documentale dell'Esercito (ex distretto militare) o ai Dipartimenti militari marittimi/Capitanerie di porto ovvero alle Direzioni territoriali del personale della Regione aerea competenti per territorio o al Comando Aeronautica militare di Roma, in relazione alla Forza armata di appartenenza ed alla propria residenza, entro tre giorni dall'invio della domanda di partecipazione al concorso, copia del modello inoltrato on-line e stampato, ovvero copia della domanda spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento unitamente alla copia della relativa ricevuta postale di accettazione. Il comando provvedera' agli adempimenti previsti al successivo art. 4. 5. Con l'invio della domanda on-line, o con la sottoscrizione e l'invio della stessa in caso di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e alla trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale ed amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. Le variazioni e/o le integrazioni riguardanti i dati anagrafici, i titoli di merito e di preferenza indicati nella domanda di partecipazione al concorso saranno ritenute valide solo se effettuate perentoriamente non oltre la data di scadenza del termine di presentazione della stessa e, ferme restando le procedure previste dal sistema di presentazione on-line (secondo le istruzioni indicate dal sistema automatizzato), dovranno essere tempestivamente comunicate al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari all'indirizzo sopra indicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o messaggio di posta elettronica (casegraccascumil@ceselna.difesa.it), ovvero a mezzo fax al numero 0742/342208, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e corredata da copia fotostatica di un documento di identita' in corso di validita'. Per eventuali problematiche i candidati potranno contattare l'utenza telefonica numero 0742/357814. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione del recapito, da ritardate ricezioni da parte dei candidati di avvisi di convocazioni dovute a disguidi postali, da altre cause non imputabili a proprie inadempienze o a cause di forza maggiore. Al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito e' riservata la facolta' di far regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili. |
| Art. 4 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova scritta di cultura generale; b) prova scritta di cultura tecnico-professionale; c) valutazione dei titoli; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti sanitari; d) accertamento attitudinale; g) prova orale; h) prova orale facoltativa di lingua straniera. Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 2. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 13, comma 2 (presumibilmente entro la fine di dicembre 2011), tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia comportato ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' psicofisica - dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti dal precedente comma 1. 3. L'Amministrazione non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che si verificheranno durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. |
| Art. 5 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali, saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione esaminatrice per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di merito; b) commissione per le prove di efficienza fisica; c) commissione per gli accertamenti sanitari; d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; e) commissione per l'accertamento attitudinale. 2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a brigadiere generale in servizio, presidente; b) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, specialista in psichiatria, membro; c) un ufficiale del Corpo sanitario in servizio permanente laureato in psicologia, abilitato ed iscritto all'albo professionale, membro; d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; e) un capitano in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a colonnello, presidente; b) due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri; c) un capitano in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico. 4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a colonnello, presidente; b) due ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a brigadiere generale in servizio permanente, presidente; b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del presente articolo. 6. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, presidente; b) un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario specialista in psichiatria, e/o psicologia clinica, membro; c) un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario laureato in psicologia, membro; d) un capitano in servizio permanente, segretario senza diritto a voto. Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 del presente articolo. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. |
| Art. 6 Prove scritte 1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno sostenere: a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualita', di educazione civica, di storia, di geografia, di matematica, della lingua inglese, nonche' della normativa di interesse delle Forze armate, il cui programma e' riportato nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il numero dei quesiti (dei quali il 50% di cultura generale - compresi 10 di lingua inglese - e il 50% di cultura militare) e la durata massima della prova saranno fissati dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 2 e comunicati ai concorrenti prima dell'inizio della prova stessa; b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di sei ore, di un tema su argomenti tratti dal programma riportato nel gia' citato allegato B al presente decreto. 2. Dette prove scritte avranno luogo, con inizio non prima delle 09.30, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, caserma «Gonzaga del Vodice», viale Mezzetti n. 2 - Foligno, secondo il seguente calendario: a) 12 settembre 2011, prova scritta di cultura generale; b) 13 settembre 2011, prova scritta di cultura tecnico-professionale. Eventuale modificazione della sede di svolgimento di dette prove sara' resa nota nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 6 settembre 2011. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 6 settembre 2011 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. I concorrenti, ai quali non e' stata comunicata la mancata ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi presso la sede prevista almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova nei giorni prescritti, muniti di carta d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonche' di copia della domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta della raccomandata se presentata con le modalita' previste dall'art. 3, comma 1, lettera b) del presente decreto. Gli stessi, inoltre, potranno consegnare alla commissione esaminatrice, anche sotto forma di autocertificazione, copia dei documenti attestanti il possesso dei titoli di merito di cui all'art. 7 del bando, gia' dichiarati nella domanda di partecipazione. Essi dovranno avere con se' una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. L'occorrente per l'espletamento della prova sara' loro fornito sul posto. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della predetta prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. La correzione della prova scritta di cultura generale e militare sara' effettuata subito dopo il termine della stessa con l'ausilio di sistemi informatizzati. I risultati verranno resi noti dalla commissione appena terminate le relative operazioni. Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in trentesimi in relazione al numero di risposte esatte fornite. Per essere ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale, di cui al precedente comma 1, lettera b), i concorrenti dovranno aver risposto correttamente almeno al 60 per cento dei quesiti posti. In tal caso ad essi verra' attribuito il punteggio di 18/30. L'esito della prova scritta di cultura generale e militare sara' reso noto ai concorrenti il giorno stesso, all'ora che sara' stata indicata dal presidente della commissione esaminatrice. Nella sede di esame verranno affissi in bacheca due elenchi: uno degli idonei e l'altro degli inidonei. Gli idonei saranno invitati a ritirare subito dopo la comunicazione scritta riportante il voto conseguito alla prova, rilasciandone ricevuta. Per gli inidonei l'affissione dell'elenco in bacheca costituira' notifica dell'esito della prova. 4. I concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sara' loro fornita sul posto. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Anche per quanto concerne le modalita' di svolgimento di tale prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sara' superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30. Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta prova. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di cultura tecnico-professionale non riceveranno comunicazione del mancato superamento di detta prova, ma potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa, a partire dal 45° giorno successivo alla data di svolgimento della prova al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Servizio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012 ovvero consultare il sito «www.persomil.difesa.it». |
| Art. 7 Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 5, comma 2, procedera' a valutare i titoli di merito dei concorrenti che abbiano sostenuto la prova scritta di cultura tecnico-professionale del concorso, sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, siano stati dichiarati nelle domande medesime con le modalita' indicate nel precedente art. 3. La valutazione dei titoli di merito avverra' prima della correzione della prova scritta di cultura tecnico-professionale e il relativo esito sara' comunicato agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. 2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari a 10/30, cosi' ripartiti: a) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla stessa nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato: fino ad un massimo di punti 2/30; b) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla stessa presso strutture pubbliche o private: fino ad un massimo di punti 2/30; c) laurea specialistica richiesta per la partecipazione al concorso: 1) se conseguita con votazione compresa tra 106 e 110 e lode: punti 1/30; 2) se conseguita con votazione compresa tra 100 e 105: punti 0,5/30; d) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di punti 1/30; e) corsi post-lauream di formazione in tecniche di psicodiagnostica di durata biennale: fino ad un massimo di punti 2/30; f) corsi di formazione post-universitaria della durata di almeno un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle organizzazioni: fino ad un massimo di punti 2/30. |
| Art. 8 Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura tecnico-professionale saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari e attitudinale. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello attitudinale avranno luogo, presumibilmente nel periodo di ottobre-novembre 2011, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno nei giorni che saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma. Al fine di garantire l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa, tale comunicazione potra' essere inviata per via telematica (e-mail). Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro, compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare. I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti: a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovra' avere validita' annuale con scadenza 31 dicembre 2011. La mancata presentazione di tale certificato determinera' l'esclusione dal concorso; b) certificato rilasciato in data non anteriore ai tre mesi da quella di convocazione agli accertamenti sanitari da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale attestante la recente effettuazione dell'accertamento dei markers virali: anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso; c) qualora ne siano gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica, l'esame radiografico verra' effettuato presso il Centro di selezione); d) un certificato, conforme al modello riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, da non oltre tre mesi dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV. La mancata presentazione di tale referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere presentata in originale o in copia conforme. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso - entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi - dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciati da strutture sanitarie pubbliche. 3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i seguenti documenti: a) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale entro i tre mesi precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso; b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione alle prove medesime. Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di gravidanza saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 9, comma 2 al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrra' l'effetto indicato al successivo art. 9, comma 4. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere prodotta in originale o in copia conforme. 4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento della prova di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. Inoltre il medesimo allegato D contiene disposizioni circa i comportamenti che dovranno tenere i' concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, determinera' giudizio di inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza attribuzione di alcun punteggio incrementale. In tal caso i concorrenti potranno effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato D al presente decreto. 5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: a) verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale; b) avviera' senza indugio alla competente commissione per gli accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al successivo art. 9, comma 3; c) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale; d) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato allegato D al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 13. |
| Art. 9 Accertamenti sanitari 1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito. 2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanita' militare del 5 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, impartite per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti fisici: a) statura non inferiore a m 1,65, se di sesso maschile, e a m 1,61, se di sesso femminile; b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato mediante visita oculistica; c) percezione uditiva della voce di ordinaria conversazione ad almeno sette metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a quattro metri dall'altro, ovvero ad almeno sei metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro; d) normale assetto della struttura della personalita' nelle sue componenti intellettiva, affettiva e comportamentale. 3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) visita cardiologica con E.C.G.; b) visita oculistica; c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico; d) visita psicologica e/o eventuale visita psichiatrica; e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; f) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici, metadone, benzodiazepine ed altri. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); g) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) VES; 3) glicemia; 4) creatininemia; 5) trigliceridemia; 6) colesterolemia; 7) transaminasemia (GOT e GPT); 8) bilirubinemia totale e frazionata; 9) gamma GT; h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; i) visita medica generale; in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); l) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'allegato E. 4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 3 e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 13. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) ne dara' notizia alla Direzione generale per il personale militare che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. 5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sara' attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
PS CO AC AR AV LS LI VS AU 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5. 6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti: a) affetti da disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o disartria); b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; c) affetti da malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo; d) imperfezioni ed infermita' che seppur non contemplate nelle precedenti lettere, risultano comunque incompatibili con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito. 7. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito della visita medica, che potra' prevedere uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 5; b) «inidoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione della causa di inidoneita'. I concorrenti, che all'atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciare prevedere il possibile recupero dell'idoneita' fisica in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare il recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia far pervenire al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari - viale Mezzetti n. 2 - 06034 Foligno, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax (numero 0742/342208), specifica istanza, corredata da idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati. La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti all'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 5 che, solo se lo riterra' necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo. 9. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 10. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno, da parte del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, la relativa comunicazione formale. 11. I concorrenti dichiarati «inidonei» anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato saranno esclusi dal concorso. |
| Art. 10 Accertamento attitudinale 1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 9, comma 8, saranno sottoposti ad un accertamento attitudinale per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito. 2. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 6, secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato maggiore dell'Esercito, attraverso una serie di prove (batteria testologica e questionario informativo) ed una intervista di selezione individuale valutera' le seguenti aree di indagine: a) area dell'adattabilita' al contesto militare; b) area relazionale (dimensione interpersonale); c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale); d) area emozionale (dimensione intrapersonale). 3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera' attribuzione di alcun punteggio. 4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari e di quello attitudinale saranno disponibili presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli stessi. |
| Art. 11 Prova orale 1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale. 2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia' citato allegato B al presente decreto, avra' luogo nella sede e nel giorno che saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata, telegramma o messaggio di posta elettronica (presumibilmente nel periodo novembre-dicembre 2011). 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso. 4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato una votazione di almeno 18/30. 5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo hanno richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca, con le modalita' riportate nel gia' citato allegato B. Tale prova facoltativa si svolgera' contestualmente alla prova orale. Ai concorrenti che sosterranno detta prova di lingua straniera sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria: a) da 0 a 17,999/30: punti 0; b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1; c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2; d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3; e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4; f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5; g) da 28/30 a 30/30: punti 6. |
| Art. 12 Spese di viaggio e licenza 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall'art. 4 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del presente decreto, sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti se militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 4 del presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso. |
| Art. 13 Graduatoria di merito 1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice, nella graduatoria generale di merito. 2. Tale graduatoria sara' formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando: a) i punteggi riportati nelle due prove scritte; b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza fisica; c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari; d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; e) il punteggio riportato nella prova orale; f) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale. 3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A parita' di merito, si terra' conto dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come integrato dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 4. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel giornale ufficiale della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria sara' inoltre pubblicata, a puro titolo informativo, nel sito «www.persomil.difesa.it». |
| Art. 14 Nomina 1. I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento anche successivo alla nomina del possesso dei requisiti prescritti per la nomina di cui all'art. 2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 3. 3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 13, entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potra' frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 4. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo: a) se provenienti dal personale in servizio militare, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 5. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. |
| Art. 15 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, l'Amministrazione provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma delle dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emerge la falsita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. |
| Art. 16 Esclusioni 1. La Direzione generale per il personale militare potra', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti viene accertato dopo la nomina. |
| Art. 17 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti dal Centro di selezione e reclutamento dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale del personale militare, titolare del trattamento che nomina, ognuno per le parti di competenza, responsabile del trattamento dei dati personali: a) il Comandante del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito; b) i responsabili dei comandi/enti di cui al precedente art. 3, comma 4; c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 2011
Il Generale di corpo d'armata: Mario Roggio |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato D Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato E Parte di provvedimento in formato grafico
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