Gazzetta n. 54 del 8 luglio 2011 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA |
CONCORSO
(scad. 8 agosto 2011) |
Selezione pubblica per l'ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2011/2012 (XXVII ciclo) |
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IL RETTORE
Viste le Leggi sull'Istruzione universitaria; Visto lo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Siena; Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989 ed in particolare gli artt. 6 e 8; Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l'art. 4; Visto il D.M. n. 224/99; Visto il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell'Universita' per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 115/99 e successive modificazioni e/o integrazioni; Vista la legge n. 448 del 28 dicembre 2001; Visto il «Regolamento in materia di tasse universitarie, contributi, riduzioni ed esoneri» emanato con D.R. n. 311/2005; Visto il D.R. n. 205/2006 di istituzione della Scuola di Dottorato; Visto il Regolamento per la Scuola di Dottorato emanato con D.R. n. 77/2007 e successive modificazioni e/o integrazioni; Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2008; Visto il D.M. del 18 giugno 2008; Visto il D.R. n. 215/2009; Visto l'art. 19 della L. n. 240 del 30 dicembre 2010, recante disposizioni in materia di dottorato di ricerca; Vista la nota ministeriale prot. n. 640 del 14 marzo 2011; Vista la proposta di rinnovo del XXVII ciclo avanzata dal Collegio di Indirizzo in Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri del 22 febbraio 2011; Vista la proposta di rinnovo del XXVII ciclo avanzata dal Collegio di Indirizzo in Letteratura, storia della lingua e filologia italiana del 22 febbraio 2011; Vista la delibera del Consiglio Direttivo della Scuola di Dottorato del 19 aprile 2011; Vista la circolare ministeriale n. 602 del 18 maggio 2011 che disciplina l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014; Vista la delibera del Consiglio Accademico del 20 giugno 2011; Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2011 con particolare riferimento alle risorse ministeriali e alla loro conferma in tutto o in parte per il finanziamento delle borse di studio; Preso atto della valutazione positiva del Nucleo di Valutazione d'Ateneo; Verificata la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilita' di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione;
Decreta: Art. 1 Oggetto dell'avviso di selezione E' indetta una selezione pubblica per l'ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca dell'Universita' per Stranieri di Siena per l'anno accademico 2011/2012 relativamente agli indirizzi di seguito elencati:
Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri
SSD: L-LIN/01, L-LIN/02, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13, M-FIL/05, M-PED/01 Durata del corso: 3 anni Posti: 4 Borse di studio da assegnare: n. 1 con fondi MIUR e n. 1 con fondi non MIUR (previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 09.04.2001). Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati. L'aumento delle stesse determinera' l'incremento dei posti messi a concorso con e senza borsa. In caso di attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i posti senza borsa potranno inoltre essere aumentati con successivo provvedimento. Qualora risultino candidati argentini idonei, questi potranno partecipare al bando CUIA che cofinanziera' la borsa con il 60% del minimo lordo fissato dal MIUR. Il restante 40% sara' a carico dell'Universita' qualora disponga di fondi esterni. Importo delle borse di studio: pari al minimo determinato per legge.
Letteratura, storia della lingua e filologia italiana
SSD: L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/14, SPS-02 Durata del corso: 3 anni Posti: 4 Borse di studio da assegnare: n. 1 con fondi MIUR e n. 1 con fondi non MIUR (previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 9.04.2001). Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati. L'aumento delle stesse determinera' l'incremento dei posti messi a concorso con e senza borsa. In caso di attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i posti senza borsa potranno inoltre essere aumentati con successivo provvedimento. Qualora risultino candidati argentini idonei, questi potranno partecipare al bando CUIA che cofinanziera' la borsa con il 60% del minimo lordo fissato dal MIUR. Il restante 40% sara' a carico dell'Universita' qualora disponga di fondi esterni. Importo delle borse di studio: pari al minimo determinato per legge. |
| Art. 2 Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca di cui al precedente articolo, senza limiti di eta' e di cittadinanza, coloro i quali, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, siano in possesso di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale 509/1999; laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 270/2004; diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale; titolo accademico equipollente conseguito presso Universita' straniere. Possono altresi' partecipare agli esami di ammissione coloro che conseguiranno uno dei suddetti titoli di studio entro la data di espletamento della prova scritta. In tal caso l'ammissione al concorso sara' disposta con riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare tempestivamente, e comunque non oltre la data della prova scritta, il relativo certificato che attesti il possesso del titolo o autocertificazione, pena la decadenza dal concorso. I cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero di durata almeno quadriennale, che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad uno dei titoli richiesti per l'ammissione, dovranno nella domanda di partecipazione al concorso fare espressa richiesta di equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al Dottorato di ricerca, al Consiglio Direttivo della Scuola di Dottorato. In tal caso i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso i seguenti documenti: il certificato di conseguimento del titolo con l'elenco degli esami sostenuti (transcript) in italiano/inglese, a cura e sotto la responsabilita' del candidato; i cittadini comunitari possono avvalersi dell' autocertificazione, secondo quanto previsto dal DPR 445/2000; ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'ammissibilita' del titolo posseduto (Diploma Supplement, curriculum in formato europeo, dichiarazione di valore in loco se gia' acquisita, etc.). Ai candidati potra' essere richiesto in qualsiasi momento di integrare la documentazione presentata, ai fini di verificarne 1' ammissibilita'. I candidati con titolo estero saranno ammessi alla selezione con riserva e saranno esclusi dal dottorato di ricerca qualora risultasse, a seguito di verifica, che il titolo non e' conforme ai requisiti richiesti dal presente bando e non consente quindi l'iscrizione al dottorato. I candidati risultati vincitori dovranno consegnare la documentazione di cui al successivo art. 6 (Iscrizione ai corsi). Possono essere ammessi in soprannumero, nel limite dei posti stabiliti dal Consiglio Accademico, senza borsa di studio e previo parere del Consiglio Direttivo della Scuola in merito alla sussistenza dei requisiti di accoglienza e successivamente al superamento dell'esame di ammissione: a) i candidati non comunitari; b) i borsisti del Ministero Affari Esteri; c) gli iscritti provenienti da Atenei stranieri in regime di co-tutela di tesi; d) gli assegnisti di ricerca dell'Universita' per Stranieri di Siena. |
| Art. 3 Domanda di ammissione La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli effetti del concorso, indirizzata al Rettore dell'Universita' per Stranieri di Siena, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, dovra' essere inviata entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana tramite servizio postale al seguente indirizzo: Universita' per Stranieri di Siena - Divisione dei Servizi agli Studenti - Piazza Carlo Rosselli, 27/28 - 53100 Siena. Per il rispetto del termine di scadenza, fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale. Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria responsabilita': a) cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale, residenza e recapito eletto agli effetti del concorso (specificando sempre il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico), indirizzo e-mail. Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della relativa Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio; b) la cittadinanza; c) l'esatta denominazione del concorso e dell'indirizzo per il quale viene inoltrata la domanda; d) il diploma di laurea quadriennale o la laurea specialistica/magistrale posseduta o che si conseguira' entro la data prevista per la prima prova di ammissione al corso, nonche' la data e l'Universita' presso la quale e' stata o si presume verra' conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la data del Decreto Rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa; e) di essere/non essere dipendente pubblico; f) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca (in caso affermativo specificare presso quale Universita'); g) le lingue straniere conosciute; h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di Dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio di Indirizzo; i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della residenza o del recapito. j) ai sensi della Legge 104/92, art. 20, nonche' della Legge 68/99, art. 16 comma 1, i candidati in situazione di handicap dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al concorso, riguardo l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere la prova. A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal Decreto Legislativo 196/03 «Codice in materia di protezione dei dati personali». I candidati dovranno allegare alla domanda il progetto (massimo due cartelle) dell'eventuale ricerca da intraprendere durante il corso di Dottorato di Ricerca ed un curriculum vitae aggiornato. L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. I candidati che intendano partecipare al concorso per entrambi gli indirizzi di dottorato, dovranno inviare due domande distinte, allegando per ciascuna la documentazione necessaria. |
| Art. 4 Prove di ammissione L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta (unica) e in un colloquio. Le prove di esame sono destinate ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e le conoscenze negli ambiti disciplinari relativi all'indirizzo prescelto. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera scelta fra inglese, francese, spagnolo e tedesco. Il calendario con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si terranno le prove per l'ammissione sara' comunicato tramite email e pubblicato sul sito internet dell'Ateneo (www.unistrasi.it) almeno 20 giorni prima della data fissata per la prova scritta. Tale comunicazione fara' fede a tutti gli effetti di legge quale convocazione ufficiale. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento valido. Ogni commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, nominata con Decreto Rettorale, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. I candidati ammessi a sostenere la prova orale saranno contattati tramite email/telefono. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. |
| Art. 5 Ammissione ai Corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni indirizzo di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo indirizzo di Dottorato. |
| Art. 6 Iscrizione ai Corsi I concorrenti ammessi dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, entro il termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti: a) n. 2 fotografie formato tessera; b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; c) per gli assegnatari di borsa di studio conferita su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della L. 210/98, ricevuta di pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 3/01/2005 e dichiarazione per inquadramento fiscale, previdenziale e assicurativo; d) per i non assegnatari di borsa di studio conferita su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della L. 210/98, ricevuta di pagamento della I rata dei contributi per l'accesso e la frequenza e ricevuta di pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 3/01/2005; e) n. 1 marca da bollo da Euro 14,62; f) autorizzazione al trattamento dei dati personali; g) autocertificazione attestante: i dati anagrafici, la cittadinanza, il titolo di scuola secondaria superiore, il titolo accademico posseduto, l'eventuale iscrizione ad altro corso di laurea o post-lauream presso l'Universita' per Stranieri di Siena o presso un altro Ateneo e, in caso affermativo, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza, dichiarazione da parte dei dottorandi che fruiranno della borsa di studio, di cui al presente bando, di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio erogate per seguire corsi di dottorati di ricerca. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I candidati con titolo estero devono inoltre presentare: titolo di studio debitamente corredato dei seguenti atti consolari: traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore in loco rilasciata dalle autorita' diplomatiche italiane nel Paese in cui e' stato conseguito il titolo, da cui dovra' risultare che il titolo di studio posseduto e' valido nel Paese di conseguimento per l'iscrizione ad un corso accademico analogo al Dottorato di ricerca. permesso di soggiorno in corso di validita' (per i soli cittadini non comunitari). Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di Dottorato di Ricerca e' collocato, a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. |
| Art. 7 Tassa Regionale e contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi Le tasse e i contributi a carico dei dottorandi sono costituite da: a) Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario, attualmente stabilita in Euro 98,00 ai sensi della legge regionale del 3 gennaio 2005, n. 4. Tutti gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca sono tenuti al pagamento della Tassa Regionale. b) Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato ai sensi della legge del 3 luglio 1998 n. 210, a carico di coloro che non risulteranno vincitori delle borse di studio conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della L. 210/98, pari a Euro 1.800,00 pagabile in due rate. La prima rata di Euro 800,00, dovra' essere versata all'atto dell'iscrizione. La seconda rata, graduata secondo i criteri di cui alle disposizioni vigenti, dovra' essere versata entro il 30 aprile. La domanda di riduzione sulla II rata dovra' essere presentata al momento dell'iscrizione allegando la certificazione ISEE ed ISPE relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente dal nucleo familiare dello studente. Gli studenti beneficiari di borse di studio dell'Azienda Regionale del Diritto allo Studio, gli idonei ed i beneficiari di prestiti d'onore sono esonerati totalmente dalla tassa regionale, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DPCM 9/4/01. Gli studenti che presentino domanda di borsa di studio e/o di prestito d'onore all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio sono temporaneamente esonerati dal pagamento della I rata, in attesa dell'esito del concorso. In caso di mancata concessione della borsa di studio o prestito d'onore, i dottorandi in questione saranno tenuti al versamento della tassa regionale e dei contributi dovuti. Gli studenti diversamente abili con invalidita' pari o superiore al 66% sono esonerati totalmente dalla tassa regionale, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari. Per ottenere l'esonero, tali studenti dovranno presentare, all'atto dell'iscrizione, idonea documentazione dalla quale risulti la percentuale di invalidita' riconosciuta (art. 8, comma 1 del DPCM 9/4/01). |
| Art. 8 Borsa di Studio L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi dell'art. 1 del D.M. 18/6/2008 e' pari a Euro 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. Le borse verranno assegnate previa valutazione comparativa del merito, come e' indicato all'art. 1 del presente bando, e secondo l'ordine delle graduatorie. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Qualora il dottorando rinunci, nel corso dell'anno, a proseguire il dottorato di ricerca, l'Amministrazione non chiedera' la restituzione delle rate relative ai mesi nei quali il dottorando ha effettivamente frequentato i corsi e svolto le attivita' stabilite dal Consiglio Direttivo della Scuola di Dottorato. La borsa di studio viene corrisposta in rate bimestrali. La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del borsista. |
| Art. 9 Frequenza e Obblighi dei Dottorandi Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di Dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal Consiglio Direttivo della Scuola di Dottorato. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di Dottorato avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio di Indirizzo, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al Rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del corso di Dottorato di Ricerca. |
| Art. 10 Conferimento titolo di Dottore di Ricerca Il titolo di Dottore di Ricerca verra' conferito a conclusione del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una apposita commissione. |
| Art. 11 Trattamento dei Dati Personali Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, l'Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso e all'eventuale gestione del rapporto con l'Universita', nel rispetto delle disposizioni vigenti. |
| Art. 12 Norme Finali Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al Regolamento della Scuola di Dottorato di Ricerca dell'Universita' per Stranieri di Siena. Siena, 28 giugno 2001
Il rettore: Vedovelli |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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