Gazzetta n. 53 del 5 luglio 2011 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «ALMA MATER STUDIORUM» DI BOLOGNA
NOMINA
Nomina delle commissioni giudicatrici per 2 procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario.



IL RETTORE

Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000, contenente il regolamento dell'Universita' degli studi di Bologna «sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonche' per i trasferimenti e la mobilita' interna»;
Visto il decreto rettorale n. 1432 del 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 dicembre 2009;
Vista la legge del 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:
Art. 1
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di ricercatore universitario:

Facolta' di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare: IUS/12 - Diritto tributario

Adriano Di Pietro - professore ordinario - Universita' di Bologna, via Zamboni, 22 Pal. Malvezzi Campeggi - 40126 Bologna;
Claudio Sacchetto - professore ordinario - Universita' di Torino, corso Unione Sovietica, 218-bis - 10135 Torino;
Roberto Schiavolin - professore ordinario - Universita' di Padova, via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2098731
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: Facolta' di giurisprudenza - Palazzo Malvezzi, via Zamboni, 22 - 40126 Bologna:

Facolta' di lingue e letterature straniere Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/16 - Lingua e letteratura
nederlandese

Fulvio Francesco Antonio Ferrari - professore ordinario - Universita' di Trento, via S. Croce, 65 - 38100 Trento;
Marcello Meli - professore ordinario - Universita' di Padova, piazza Capitaniato, 7 - 35139 Padova;
Fabrizio Domenico Raschella' - professore ordinario - Universita' di Siena, viale Cittadini - Palazzina dell'Orologio - 52100 Arezzo.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2091570
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: Facolta' di lingue e letterature straniere, via Filippo Re, 8 - 40126 Bologna.
 
Art. 2
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale n. 1432 del 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 99 del 29 dicembre 2009), consultabile nel seguente sito web: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm, le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai sensi del punto d) dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la struttura di riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede della facolta', dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori (cd. Sede concorsuale), entro trenta giorni da quello successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato. E' facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche ai componenti la commissione presso il proprio ateneo di appartenenza.
Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000 e l'art. 6 del bando di concorso sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel caso in cui il bando di concorso preveda un numero massimo di pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano inviato un numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel bando di concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora indicata (nell'art. 1 del presente decreto rettorale) si raccomanda di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati espressamente: l'universita' che ha bandito la procedura, la facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta', dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra', pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai candidati da questa amministrazione; tuttavia i candidati potranno rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il suddetto termine, questa amministrazione potra' disporre liberamente del materiale non ritirato.
 
Art. 3
Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
 
Art. 4
Le commissioni giudicatrici, ai sensi del comma 12 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, sono autorizzate, in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Bologna, 24 giugno 2011

Il rettore: Dionigi
 
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