Gazzetta n. 42 del 27 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
AVVISO
Modifica dell'articolo 9, comma 8 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 14° corso biennale (2011-2013) di 72 allievi marescialli della Marina militare, di cui 56 per il Corpo equipaggi militari marittimi e 16 per il Corpo delle capitanerie di porto.



IL VICE DIRETTORE GENERALE
di concerto con
IL VICE COMANDANTE GENERALE
del corpo delle capitanerie di porto

Visto il decreto interdirigenziale n. 45 del 29 marzo 2011 emanato dalla Direzione generale per il personale militare di concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con il quale e' stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 14° corso biennale (2011-2013) di 72 allievi marescialli della Marina militare di cui 56 del Corpo equipaggi marittimi e 16 del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il foglio prot. M_D MISCLRO 0003699 del 5 aprile 2011 con il quale l'Ispettorato delle Scuole della Marina militare, ritenendo necessaria una contrazione della tempistica concorsuale al fine di consentire l'incorporamento dei vincitori in tempo utile per l'avvio del corso, ha chiesto, tra l'altro, di modificare il comma 8 dell'articolo 9 del suddetto bando di concorso nel senso di ridurre da trenta a dieci giorni l'intervallo massimo di rinvio agli ulteriori accertamenti sanitari per i candidati che, al momento della visita medica, risultano affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti;
Ravvisata la necessita' di procedere alla modifica del citato comma 8 dell'articolo 9;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto l'articolo 1 del decreto dirigenziale emanato dal comando del Corpo delle capitanerie di porto il 25 ottobre 2010, concernente la delega al Vice Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, ammiraglio ispettore (CP) CACIOPPO Pierluigi, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto l'articolo 1 del decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale per il personale militare il 22 giugno 2010, concernente la delega al Vice Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, generale di divisione aerea ZAPPA Roberto, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri,

Decreta
Articolo unico

Il comma 8 dell'articolo 9 del decreto interdirigenziale n. 45 del 29 marzo 2011, citato in premessa, e' cosi' modificato:
"I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi dieci giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo detti candidati potranno essere ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo articolo 10. Se i candidati non hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' fisica, saranno giudicati "inidonei" e l'esito dell'accertamento attitudinale eventualmente disposto sara' considerato nullo. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione, saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso."
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.
Roma, 25 maggio 2011

Il Generale di divisione aerea: Roberto ZAPPA L'Ammiraglio ispettore (CP): Pierluigi CACIOPPO
 
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