Gazzetta n. 41 del 24 maggio 2011 (vai al sommario)
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
CONCORSO   (scad. 29 luglio 2011)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Scienze biomolecolari e biotecnologie» - XXVII ciclo.



IL DIRETTORE

Visto lo Statuto dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 2 agosto 2005;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4 e s.m.i., nelle more dell'emanazione del decreto attuativo concernente le nuove disposizioni in materia di dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, «regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Vista la proposta di istituzione del corso di dottorato di ricerca in «scienze biomolecolari e Biotecnologie» - XXVII ciclo - con sede amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia, presentata dal Consiglio Didattico dei Dottorati dell'Istituto ai sensi dell'art. 26 dello statuto;
Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione, a seguito della verifica dei requisiti di idoneita';
Vista la delibera del consiglio direttivo, adottata nella seduta del 28 gennaio 2011, con la quale e' stato approvato il XXVII ciclo del corso di dottorato di ricerca in Scienze biomolecolari e Biotecnologie con sede amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia;
Vista la convenzione stipulata tra l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia e l'Universita' degli Studi di Pavia;
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del bando relativo alla indizione di pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze biomolecolari e Biotecnologie - XXVII ciclo - con sede amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia;

Decreta:
Art. 1
Istituzione
1. E' istituito il XXVII ciclo del corso di dottorato di ricerca in Scienze biomolecolari e Biotecnologie con sede amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia.
2. E' indetto presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze biomolecolari e Biotecnologie.
3. Il numero delle borse di studio e dei posti senza borsa di studio (ivi inclusi quelli riservati a candidati stranieri residenti all'estero) indicati nel presente articolo, potranno essere aumentati a seguito di finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca e da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando ed entro la data di espletamento della prova orale del concorso. Restando comunque fermi i termini previsti dall'art. 4 comma 1 per la presentazione delle domande di ammissione, l'eventuale aumento del numero delle borse di studio sara' reso noto ai candidati, in sede di esame, prima dell'espletamento della prova orale.
Dottorato di ricerca in scienze biomolecolari e biotecnologie.
Area scientifica: Scienze biologiche;
Settori scientifico disciplinari: BIO/04; BIO/10; BIO/11; BIO/12; BIO/14; BIO/18; MED/04; CHIM/08;
Luogo di svolgimento: Dip. Genetica e Microbiologia, Universita' degli Studi di Pavia, via Ferrata n. 1, Pavia;
Coordinatore: Prof. Andrea Mattevi;
Sedi consorziate: Universita' degli Studi di Pavia;
Durata: 3 anni;
Posti: 6;
Posti senza borsa di studio: 1;
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a candidati stranieri residenti all'estero: 1;
Borse di studio: 4;
Enti finanziatori: n. 3 borse di studio finanziate dall'Istituto Universitario di Studi Superiori; n. 1 borsa MIUR «Fondo giovani»;
Requisiti di ammissione:
a) vecchio ordinamento: diploma di laurea o titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera;
b) nuovo ordinamento: diploma di laurea specialistica/magistrale o titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera;
Titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice:
a) voto di laurea;
b) eventuali pubblicazioni scientifiche;
c) lettere di presentazione (da presentarsi in busta chiusa con firma apposta sui lembi della lettera da parte dell'autore della lettera);
Prova orale: giorno 27 settembre 2011, alle ore 9, presso il Dipartimento di Genetica e Microbiologia, via Ferrata n. 1 Pavia;
Modalita' di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati potranno sostenere la prova orale in lingua inglese;
Informazioni: http://www.iusspavia.it/dottorati
 
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero del diploma di laurea specialistica richiesto per ogni singolo corso di dottorato, ovvero di titolo accademico equipollente conseguito presso Universita' straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, siano titolari di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca.
3. Possono presentare la domanda di partecipazione anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea o di laurea specialistica richiesto entro la data di svolgimento della prova orale di ammissione. In tal caso l'ammissione viene disposta "con riserva" ed il candidato sara' tenuto a presentare alla Commissione giudicatrice, in sede di prova orale, a pena di decadenza, l'autocertificazione relativa al diploma di laurea o di laurea specialistica conseguito.
4. Ai soli fini dell'ammissione al concorso, i candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno fare espressa richiesta dell'equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al Collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta effettuata. Costituiscono documentazione utile: a) copia del diploma di laurea in lingua originale e della sua traduzione in lingua italiana, b) dichiarazione di valore, c) certificato in lingua originale, e sua traduzione in lingua italiana, contenente gli esami sostenuti con relativa valutazione. I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane. Nel caso di richiesta di equipollenza, il candidato dovra' aver conseguito il titolo accademico straniero entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
5. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
 
Art. 3

Disposizioni particolari per candidati stranieri residenti
all'estero: ammissione in soprannumero,
senza borsa di studio, al corso di dottorato di ricerca
1. I candidati stranieri residenti all'estero, che ne facciano esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, possono essere ammessi al corso di dottorato previa valutazione da parte della Commissione giudicatrice dei titoli presentati.
2. La procedura di selezione e' disciplinata dalle disposizioni previste dal successivo art. 7.
3. L'ammissione al corso di dottorato avviene secondo le disposizioni del successivo art. 8, comma 4.
 
Art. 4
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente bando, deve essere inoltrata, in plico unico, al Direttore dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia entro il termine perentorio del 29 luglio 2011, con una delle seguenti modalita':
a) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100 Pavia;
b) consegna presso gli Uffici dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, viale Lungo Ticino Sforza n. 56 (apertura al pubblico dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle ore 12).
2. Alle domande di partecipazione trasmesse a mezzo posta o consegnate da persona diversa dal sottoscrittore dovra' essere allegata la fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' del candidato.
3. Per il rispetto del termine di cui al comma 1 fara' fede il timbro dell'ufficio postale accettante l'invio ovvero dell'ufficio protocollo ricevente la domanda.
4. Sull'involucro del plico devono risultare le seguenti indicazioni:
a) le generalita' del candidato;
b) il recapito eletto agli effetti del concorso;
c) l'esatta denominazione del concorso di dottorato a cui si intende partecipare ed eventualmente del curriculum previsto, ove indicato nell'art. 1 del presente bando nella descrizione dei singoli corsi di dottorato.
5. Alla domanda di partecipazione, da redigersi in lingua italiana, utilizzando il modello di domanda allegato al presente bando, i candidati devono allegare esclusivamente i titoli indicati, per ogni corso di dottorato, nell'art. 1. Eventuali altri titoli non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice. Decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate. Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia non potra' essere ritenuto in alcun modo responsabile per i titoli e le pubblicazioni presentate dai singoli candidati.
6. I candidati stranieri residenti all'estero che intendono essere ammessi al corso di dottorato, in soprannumero e senza borsa di studio, secondo quanto disposto dall'art. 3, devono allegare alla domanda di partecipazione al concorso la seguente documentazione:
a) il proprio curriculum scientifico-professionale;
b) l'elenco delle pubblicazioni, dettagliato secondo le modalita' internazionali, comprensivo di tutti gli autori;
c) le pubblicazioni di cui al precedente punto b);
d) altri eventuali documenti o titoli ritenuti utili ai fini del concorso.
7. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap devono inoltrare, ai sensi dell'art. 20, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, esplicita richiesta riguardo l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
8. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni ivi richieste, dell'esatta denominazione del concorso di dottorato cui si intende partecipare, nonche' quelle prodotte oltre il termine indicato nel comma 1 del presente articolo. Non saranno altresi' prese in considerazione le domande presentate da candidati stranieri residenti all'estero prive della documentazione indicata nel comma 6 del presente articolo. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sara' data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata.
9. L'Amministrazione non ha alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni che dipenda da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, o per disguidi postali o telegrafici ad essa comunque non imputabili.
 
Art. 5
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di dottorato e' composta da tre commissari scelti fra i docenti ed i ricercatori universitari di ruolo afferenti alle aree scientifico-disciplinari alle quali si riferisce il corso di dottorato. La Commissione puo' essere integrata con non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
2. La Commissione giudicatrice e' tenuta a concludere le operazioni concorsuali entro sessanta giorni dalla data del decreto direttoriale di nomina.
 
Art. 6
Procedura di selezione
1. L'ammissione al corso di dottorato di cui all'art. 1 avviene previo superamento di una procedura di selezione intesa ad accertare la preparazione, la capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
2. La procedura di selezione consiste nella valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e nello svolgimento dell'esame di ammissione.
3. La Commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i titoli indicati, nell'art. 1. Per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, la Commissione giudicatrice dispone di trenta punti.
4. I trenta punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione presentate dai candidati.
5. La valutazione dei titoli e' effettuata prima dello svolgimento della prova orale. I risultati della valutazione dei titoli sono resi noti ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.
6. L'esame di ammissione consiste in una prova orale, comprensivo di una prova di conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato ed indicata nella domanda di partecipazione al concorso. Per la valutazione di ciascun candidato, la Commissione giudicatrice dispone di trenta punti per la prova orale.
7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a ventuno punti.
8. Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione giudicatrice, e' affisso nel medesimo giorno all'Albo ufficiale del Dip. Genetica e Microbiologia, Universita' degli Studi di Pavia, via Ferrata n. 1, Pavia.
9. Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. La graduatoria di merito, espressa in trentesimi, e' formata, in ordine decrescente, sulla base della media delle votazioni conseguite da ciascun candidato nella valutazione dei titoli, nella prova orale. In caso di parita' nella graduatoria generale di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modifiche.
10. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al Direttore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice.
11. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'art. 1, del bando di concorso, costituisce notifica agli interessati. I candidati riceveranno comunicazione relativa alla convocazione per la prova orale solo se la data gia' precisata all'art. 1 dovesse subire variazioni. In tal caso, il diario delle prove di ammissione, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara' comunicato agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno quindici giorni prima della data prevista o con posta elettronica certificata.
12. Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita':
a) carta di identita';
b) patente di guida;
c) passaporto.
13. La mancata presentazione alle prove di ammissione sara' considerata come rinuncia al concorso.
 
Art. 7

Procedura di selezione per l'ammissione in soprannumero, con o senza
borsa di studio,
di candidati stranieri residenti all'estero
1. La Commissione giudicatrice dispone di trenta punti per la valutazione dei titoli presentati, ai sensi dell'art. 3, da candidati stranieri residenti all'estero.
2. I punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione.
3. E' dichiarato idoneo il candidato che consegue una valutazione non inferiore a ventuno punti nella valutazione dei titoli.
4. Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. La graduatoria di merito, espressa in trentesimi, e' formata, in ordine decrescente, sulla base della votazione conseguita da ciascun candidato nella valutazione dei titoli.
 
Art. 8
Ammissione ai corsi di dottorato
1. Il Direttore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli atti concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove di esame.
2. I candidati sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. I vincitori decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato mediante comunicazione scritta da inoltrare all'Ufficio Dottorati di Ricerca dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia.
3. I candidati stranieri residenti all'estero, che siano dichiarati idonei al termine della procedura concorsuale prevista dall'art. 7, sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al corso di dottorato nel limite dei posti ad essi riservati per ogni dottorato.
 
Art. 9
Dipendente pubblico
1. Il pubblico dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
 
Art. 10
Iscrizioni al corso di dottorato
1. I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia - Ufficio Dottorati di Ricerca, viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100 Pavia, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la lettera di ammissione al corso unitamente al modulo di immatricolazione, la seguente documentazione:
a) domanda di immatricolazione al corso del dottorato di ricerca, redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione;
b) una fotografia formato tessera;
c) fotocopia del documento d'identita' in corso di validita';
d) fotocopia del codice fiscale;
e) certificato di laurea (per coloro che al momento della domanda di ammissione hanno presentato un'autocertificazione).
2. Nella domanda di immatricolazione il candidato risultato vincitore dovra' dichiarare:
a) di non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato;
b) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi, qualora intenda intraprendere una attivita' lavorativa, anche occasionale e di breve durata, a richiedere l'autorizzazione preventiva del collegio dei docenti oppure di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti l'autorizzazione per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato;
c) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione.
3. Il candidato che risulta assegnatario della borsa di studio dovra' espressamente dichiarare:
a) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
4. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni del vincitore. Qualora da tale controllo emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 
Art. 11
Borse di studio
1. L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4, della legge 13 agosto 1984, n. 476.
2. Ai sensi della legge n. 240 del 31 dicembre 2010, art. 19, comma 1, lettera a), l'istituto si riserva di adeguare l'importo della borsa di studio annuale in conformita' al decreto attuativo del MIUR in via di emanazione.
3. Il Direttore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili.
4. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso.
5. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate bimestrali posticipate.
6. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento. I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso superare la meta' della durata legale del corso di dottorato.
7. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
8. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
 
Art. 12
Obblighi dei dottorandi
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. L'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia garantisce, nel periodo di frequenza del corso di dottorato, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso.
3. Alla fine di ciascun anno, gli iscritti al corso di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e la ricerca svolta al Collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al direttore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione.
4. Il Collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando a compiere missioni in Italia ed all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione di risultati a consessi scientifici.
 
Art. 13
Attivita' didattica dei dottorandi
1. Il Collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando allo svolgimento di una attivita' didattica, sussidiaria ed integrativa, con un impegno annuo non superiore a trenta ore. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'.
 
Art. 14
Sospensione e decadenza
1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere sospesa nei seguenti casi:
a) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gravi e documentate ragioni di salute o personali per un periodo globalmente non superiore ad un anno.
2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione della borsa di studio.
3. La richiesta di sospensione viene presentata al collegio dei docenti che su di essa decide motivatamente e ne da' comunicazione al direttore. I mesi di sospensione devono essere recuperati, con erogazione delle relative rate dell'eventuale borsa di studio, al termine del periodo prescritto per il corso di dottorato, in modo tale che la durata totale del corso sia la stessa per tutti i dottorandi. Il collegio dei docenti definisce le modifiche del programma di attivita' dei dottorandi che chiedono la sospensione, al fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla sospensione.
4. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano esclusione dal corso di dottorato:
a) la mancata iscrizione agli anni successivi;
b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame finale.
5. Il dottorando puo' essere inoltre escluso dal corso di dottorato su circostanziata proposta del Collegio dei docenti per gravi e documentati motivi.
6. La sospensione o l'esclusione non comportano la restituzione delle rate gia' erogate della borsa di studio.
 
Art. 15
Incompatibilita'
1. L'iscrizione al corso di dottorato di ricerca non e' compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea o di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato.
2. L'attivita' di dottorato non e' di norma compatibile con impegni di lavoro. A richiesta del dottorando, il collegio dei docenti, previo accertamento che l'impegno lavorativo non pregiudica lo svolgimento dell'attivita' di studio e di ricerca approvata dal collegio stesso, in casi particolari e con adeguata motivazione, puo' consentire al dottorando che abbia impegni di lavoro di frequentare il corso di dottorato. Per il periodo di svolgimento di una attivita' lavorativa di natura non occasionale, il dottorando non ha diritto alla borsa di studio.
 
Art. 16
Esame finale e conseguimento del titolo
1. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal direttore dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta nell'anno immediatamente successivo.
 
Art. 17
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («codice in materia di protezione dei dati personali»), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Dottorati di Ricerca dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia e trattati per le finalita' di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle strutture amministrative dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia ed agli enti direttamente interessati alla posizione giuridica ed economica dei candidati risultati vincitori.
3. I candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («codice in materia di protezione dei dati personali»), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
 
Art. 18
Responsabile del procedimento amministrativo
1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo per il concorso e' il dott. Franco Corona - Direttore Amministrativo dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100 Pavia - tel. 0382/375811; fax 0382/375899.
 
Art. 19
Norme finali
1. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, e dalla normativa interna dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia.
2. Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sara' inoltre reso pubblico per via telematica nel sito www.iusspavia.it/

Pavia, 3 maggio 2011

Il direttore: Schmid
 
Allegato
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