Gazzetta n. 32 del 22 aprile 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
CONCORSO
(scad. 23 maggio 2011) |
Concorso, per esami, per l'ammissione di complessivi duecentosettantacinque giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare ed alla Scuola militare aeronautica, per l'anno scolastico 2011-2012. |
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IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1995, concernente l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli allievi delle Scuole militari dell'Esercito e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del Ministro della pubblica istruzione, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il regolamento relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "codice dell'ordinamento militare"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente le disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 - impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio 2010, n. 109 - che ha modificato le due direttive tecniche sopracitate, emanate dalla medesima Direzione generale in data 5 dicembre 2005; Ravvisata l'esigenza di indire tre concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ai licei classico e scientifico annessi alle Scuole militari "Nunziatella" in Napoli e "Teulie'" in Milano, alla Scuola navale militare "Francesco Morosini" in Venezia ed alla Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet" in Firenze per l'anno scolastico 2011-2012; Considerato che alla Scuola militare "Teulie'" di Milano e' possibile ammettere allievi, oltre che al liceo classico ed al liceo scientifico, anche al liceo scientifico europeo; Considerato che, per problematiche di carattere infrastrutturale, nel concorso per l'ammissione alle Scuole militari "Nunziatella" e "Teulie'", potranno essere ammessi al massimo 15 (quindici) concorrenti di sesso femminile per ciascuna sede; Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'effettuazione di una prova preliminare cui sottoporre tutti i partecipanti ai concorsi indetti con il presente decreto, con riserva di disporre che detta prova non avra' luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di studi previsti sara' ritenuto compatibile con le esigenze di selezione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare;
Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Per l'anno scolastico 2011-2012 sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 275 (duecentosettantacinque) giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare ed alla Scuola militare aeronautica con la seguente ripartizione di posti per Forza armata, sede ed ordine di studi: a) posti 160 (centosessanta) per il concorso relativo all'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito, cosi' ripartiti: 1) "Nunziatella" di Napoli: - 1° liceo classico: posti 32 (trentadue); - 3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto). Per quanto esplicitato in premessa, potranno essere ammessi alla Scuola militare "Nunziatella" non piu' di 15 (quindici) concorrenti di sesso femminile, di cui 6 (sei) al liceo classico e 9 (nove) al liceo scientifico; 2) "Teulie'" di Milano: 1° liceo classico: posti 20 (venti); 3° liceo scientifico: posti 40 (quaranta); 3° liceo scientifico europeo: posti 20 (venti). Per quanto esplicitato in premessa, potranno essere ammessi alla Scuola militare "Teulie'" non piu' di 15 (quindici) concorrenti di sesso femminile, di cui 3 (tre) al liceo classico, 8 (otto) al liceo scientifico e 4 (quattro) al liceo scientifico europeo; b) posti 75 (settantacinque) per il concorso relativo all'ammissione alla Scuola navale militare "Francesco Morosini", cosi' ripartiti: 1) 1° liceo classico: posti 25 (venticinque); 2) 3° liceo scientifico: posti 50 (cinquanta); c) posti 40 (quaranta) per il concorso relativo all'ammissione alla Scuola militare aeronautica "Giulio Dohuet", cosi' ripartiti: 1) 1° liceo classico: posti 20 (venti); 2) 3° liceo scientifico: posti 20 (venti). 2. Se i posti per uno dei licei di cui al precedente comma 1, lettera a), disponibili per vincitori di sesso femminile, non saranno ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei nella relativa graduatoria di merito, si potra' procedere, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, ad ammettere un numero superiore di candidati vincitori di sesso femminile nelle rimanenti graduatorie senza che venga comunque superato il numero complessivo di 15 (quindici) unita' per sede. Inoltre, i posti disponibili per il liceo scientifico europeo eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei non vincitori iscritti nella graduatoria per il liceo scientifico, sempreche' lo gradiscano, secondo l'ordine della graduatoria medesima, e viceversa. 3. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50% e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 4. I posti riservati di cui al precedente comma 3 eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri concorrenti idonei. 5. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. |
| Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che: a) al 5 settembre 2011, data di incorporazione, hanno compiuto il 15° anno di eta' e non superato il giorno di compimento del 17°, cioe' sono nati tra il 5 settembre 1994 ed il 5 settembre 1996, estremi compresi; b) sono in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2010-2011 l'idoneita' all'ammissione al 1° liceo classico ovvero al 3° liceo scientifico e, per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), al 3° liceo scientifico europeo. Se hanno conseguito la predetta idoneita' nel precedente anno scolastico, non dovranno aver conseguito al termine dell'anno scolastico 2010-2011 l'idoneita' alla classe superiore; c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all'articolo 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni; d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato; e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisica quali allievi delle Scuole militari. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate nei successivi articoli 7, 8 e 9. 2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d) dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3. |
| Art. 3 Domanda di partecipazione 1. I concorrenti potranno partecipare ad uno o piu' concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) compilando la/le relativa/e domanda/e di partecipazione, redatta/e in carta semplice utilizzando i moduli riportati negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere indirizzata: a) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Segreteria concorsi Accademia militare e Scuole militari - viale Mezzetti 2 - 06034 Foligno; b) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), al Comando della Scuola navale militare "Francesco Morosini" - Isola di S.Elena, viale Piave 30/A - 30132 Venezia; c) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), al Comando della Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet" - Ufficio concorsi - viale dell'Aeronautica 14 - 50144 Firenze. 3. La domanda di partecipazione dovra' essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno agli indirizzi di cui al precedente comma 2, a pena di decadenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Se il trentesimo giorno e' festivo il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno seguente non festivo. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande spedite o presentate oltre il termine sopraindicato. In relazione al numero di domande pervenute, la Direzione generale per il personale militare si riserva di prolungare, eventualmente, il predetto termine di presentazione delle stesse. 4. Alla domanda di partecipazione dovra' essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita' dei/del genitori/genitore ovvero del tutore e nella stessa il concorrente dovra' indicare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b) la residenza e il recapito presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, di numero telefonico e, ove possibile, indirizzo di posta elettronica. Il concorrente dovra' segnalare tempestivamente all'ente destinatario, a mezzo telegramma o fax o e-mail (Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito: fax n. 0742/342208, indirizzo di posta elettronica casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it; Comando della Scuola navale militare "Francesco Morosini": fax n. 041/5221812, indirizzo di posta elettronica mscuolanav.sgrdca@marina.difesa.it; Comando della Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet": fax n. 055/2704804, indirizzo di posta elettronica aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it), ogni variazione del recapito indicato nella domanda che verra' a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione militare non assumera' alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; c) il corso di studi prescelto (liceo classico, liceo scientifico o, per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), liceo scientifico europeo); d) per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) la Scuola militare prescelta. Dovranno essere indicate, in ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le Scuole. Se verra' omessa l'indicazione della seconda Scuola, questa verra' considerata d'ufficio con priorita' 2; e) il possesso della cittadinanza italiana; f) il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo scientifico o, per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), liceo scientifico europeo), specificando la lingua straniera studiata e l'istituto di provenienza. I concorrenti, che nell'anno scolastico in corso frequentano il 2° anno di un corso di studi diverso (che dovra' essere espressamente indicato, unitamente alla lingua straniera studiata) ovvero un liceo sperimentale, saranno ammessi a partecipare al concorso con riserva, a condizione che documentino, prima dell'incorporazione (che avverra' il 5 settembre 2011), di aver superato presso un istituto scolastico statale o parificato gli esami integrativi conseguendo l'idoneita' all'iscrizione alla classe per la quale intendono partecipare. Detti concorrenti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione al concorso, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la certificazione che attesti l'avvenuta presentazione della domanda finalizzata a sostenere l'esame integrativo nelle materie che non hanno formato oggetto di studio durante il biennio frequentato. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) tale domanda dovra' riguardare anche l'esame integrativo in lingua inglese, se non studiata. La mancata presentazione di detta certificazione con le modalita' sopraindicate determinera' il rigetto della domanda; g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 3 del presente decreto; h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza, a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli, indicati nel successivo articolo 11, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza; i) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; l) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito. 5. Le domande dovranno essere firmate dai concorrenti e la firma dovra' essere vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore. Se l'esercente la potesta' genitoriale e' uno solo dei genitori, il medesimo dovra' espressamente dichiararlo sotto la propria responsabilita' in calce alla domanda. Detta firma comportera', da parte dei soggetti sopraindicati, la responsabilita' della veridicita' delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a sottoporre il giovane agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d). La mancanza di dette sottoscrizioni determinera' il rigetto della domanda. |
| Art. 4 Svolgimento dei concorsi 1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1 e' previsto lo svolgimento delle seguenti prove e accertamenti: a) prova preliminare (detta prova non avra' luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di studi previsti sara' ritenuto compatibile con le esigenze di selezione); b) accertamenti sanitari; c) accertamenti attitudinali; d) prove di educazione fisica; e) prova di cultura generale. Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta di identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Altresi', con riferimento alle prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 saranno previste riconvocazioni in caso di concomitante svolgimento di prove nell'ambito dei concorsi medesimi. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire per telegramma o fax o e-mail agli enti indicati al precedente articolo 3, comma 4, lettera b) un'istanza di nuova convocazione, entro le 1200 del giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta solo se compatibile con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 3. I concorrenti, all'atto della formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 12, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. 4. Le spese dei viaggi in occasione delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), i concorrenti, durante le prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed e), possono fruire di vitto e alloggio, se disponibile, a carico dell'Amministrazione militare. 5. L'Amministrazione militare non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. |
| Art. 5 Commissioni 1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1 saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni composte da personale in servizio: a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la prova di cultura generale e per la formazione della graduatoria degli aspiranti al liceo classico e scientifico (e scientifico europeo per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a)); b) commissione per gli accertamenti sanitari; c) commissione per gli accertamenti attitudinali; d) commissione per le prove di educazione fisica; e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 2. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) le commissioni saranno composte dal seguente personale dell'Esercito: a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la prova di cultura generale e per la formazione della graduatoria degli aspiranti al liceo classico e ai licei scientifico e scientifico europeo: - un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; - due ufficiali superiori, membri; - un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto; b) commissione per gli accertamenti sanitari: - un ufficiale medico di grado non inferiore a colonnello, presidente; - due ufficiali superiori medici, membri. La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni; c) commissione per gli accertamenti attitudinali: - un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente; - un ufficiale perito selettore attitudinale, membro; - un ufficiale psicologo, membro; - un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito; d) commissione per le prove di educazione fisica: - un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente; - due ufficiali, qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri; - un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale del Corpo sanitario; e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: - un brigadier generale medico, presidente; - due ufficiali superiori medici, membri. I componenti della presente commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla precedente lettera b). 3. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) le commissioni saranno composte dal seguente personale della Marina: a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la prova di cultura generale e per la formazione della graduatoria degli aspiranti al liceo classico e scientifico: - un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; - due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello, membri; - un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto; b) commissione per gli accertamenti sanitari: - un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; - due ufficiali superiori medici, membri; - un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni; c) commissione per gli accertamenti attitudinali: - un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; - due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; - un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si potra' avvalere del supporto di ulteriori ufficiali specialisti in selezione attitudinale; d) commissione per le prove di educazione fisica: - un ufficiale superiore, presidente; - due ufficiali, membri; - un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale esperto di settore e di un ufficiale medico; e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: - un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; - due ufficiali superiori medici, membri; - un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. I componenti della presente commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla precedente lettera b). 4. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) le commissioni saranno composte dal seguente personale dell'Aeronautica: a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la prova di cultura generale e per la formazione della graduatoria degli aspiranti al liceo classico e scientifico: - il Comandante della Scuola militare aeronautica, presidente; - due ufficiali, membri; - un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto; b) commissione per gli accertamenti sanitari: - un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a colonnello, presidente; - due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, membri; - un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti; c) commissione per gli accertamenti attitudinali: - un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello perito selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente; - due ufficiali dell'Arma aeronautica qualificati perito selettore, di cui uno adibito alle selezioni speciali, membri. In alternativa, uno dei predetti membri potra' essere un funzionario sanitario psicologo dell'Amministrazione della difesa; - un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario. La commissione si avvarra' del supporto di ulteriori ufficiali, qualificati perito selettore e di sottufficiali qualificati aiuto perito selettore; d) commissione per le prove di educazione fisica: - un ufficiale superiore, presidente; - due ufficiali, membri; - un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale esperto di settore e di un ufficiale medico; e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: - un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a colonnello, presidente; - due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, membri, il meno anziano dei quali svolgera' anche le funzioni di segretario. La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti. I componenti della presente commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla precedente lettera b). |
| Art. 6 Prova preliminare 1. La prova preliminare consistera' nella somministrazione di un questionario contenente test intellettivi di tipo logico-deduttivo, volti ad esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, e si svolgera' secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Tale prova avra' luogo, a cura delle commissioni di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a) nelle date e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso: a) il 7 giugno 2011 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, con inizio non prima delle 1330, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a); b) il 26 e 27 maggio 2011 presso il Centro di selezione della Marina militare - via della Marina 1 - Ancona, con inizio non prima delle 0900, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b); c) il 6 giugno 2011 presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare presso l'aeroporto Barbieri - viale T.C. Di Trani (gia' via Sauro Rinaldi) - Guidonia, con inizio non prima delle 1330, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c). 2. Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 13 maggio 2011, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 13 maggio 2011 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. 3. Se in relazione al numero dei concorrenti verra' ritenuto inopportuno effettuare la prova preliminare per uno o piu' dei corsi di studi previsti per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, il relativo avviso verra' pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 13 maggio 2011, ovvero in quella alla quale la stessa avra' fatto eventualmente rinvio. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Per informazione in merito i concorrenti potranno consultare, inoltre, i siti web www.persomil.difesa.it, www.esercito.difesa.it (per il concorso per l'ammissione alle Scuole militari), www.marina.difesa.it (per il concorso per l'ammissione alla Scuola navale militare); www.aeronautica.difesa.it (per il concorso per l'ammissione alla Scuola militare aeronautica). 4. I concorrenti ai quali non sara' stata comunicata l'esclusione dal concorso, se la prova avra' luogo, saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso almeno un'ora prima dell'inizio della stessa, presso la sede indicata al precedente comma 1, muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato. Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che non saranno presenti al momento dell'inizio della prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 5. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti in ciascun concorso verranno formate, dalle rispettive commissioni di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), distinte graduatorie provvisorie, una per il liceo classico ed una per il liceo scientifico (anche per il liceo scientifico europeo per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a)) ovvero solo quella o quelle per il corso di studi per cui fosse stata svolta la prova, in virtu' del punteggio conseguito, al solo scopo di individuare i concorrenti da ammettere alle successive prove concorsuali. 6. Saranno convocati a sostenere i successivi accertamenti di ciascun concorso i concorrenti classificatisi nelle predette graduatorie entro i seguenti limiti numerici: a) concorso per l'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito: - i primi 208 per il liceo classico, di cui non piu' di 36 aspiranti di sesso femminile; - i primi 352 per il liceo scientifico, di cui non piu' di 68 aspiranti di sesso femminile; - i primi 80 per il liceo scientifico europeo, di cui non piu' di 16 aspiranti di sesso femminile; b) concorso per l'ammissione alla Scuola navale militare: - i primi 125 per il liceo classico; - i primi 250 per il liceo scientifico; c) concorso per l'ammissione alla Scuola militare aeronautica: - i primi 80 per il liceo classico; - i primi 80 per il liceo scientifico. A tali accertamenti saranno, altresi', ammessi i concorrenti che nella rispettiva graduatoria avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile per l'ammissione alle successive prove. 7. I concorrenti classificatisi oltre i limiti numerici sopraindicati non riceveranno alcuna comunicazione. Essi, tuttavia, potranno chiedere informazioni sull'esito della prova preliminare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Servizio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012 - 06/50231012) ovvero consultare, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di svolgimento di detta prova, i siti web citati al precedente comma 3. |
| Art. 7 Accertamenti sanitari 1. Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa 2 giorni ed avranno luogo, presumibilmente, nei periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso: a) dal 5 al 21 luglio 2011 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a); b) dal 6 al 25 giugno 2011 presso il Centro di selezione della Marina militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b); c) dal 7 al 9 giugno 2011 presso l'Istituto medico legale - via Piero Gobetti 2 - Roma, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c). 2. I concorrenti, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, dovranno presentarsi ai predetti Centri/Istituto nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di convocazione ovvero nella raccomandata o telegramma o, se possibile, nel messaggio di posta elettronica di convocazione ed essere muniti della seguente documentazione prodotta in originale o in copia conforme: a) dichiarazione di consenso informato in carta semplice, conforme all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritta da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore; b) certificato conforme all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; c) referto rilasciato da non oltre tre mesi da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata dei markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; d) copia conforme di eventuali cartelle cliniche relative ad interventi chirurgici subiti o a ricoveri in strutture sanitarie (soltanto per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a)); e) analisi completa delle urine con esame del sedimento (soltanto per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b)); f) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto in originale, effettuato da non oltre sei mesi presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate presso il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche il certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata presso il Servizio sanitario nazionale); g) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata presso il Servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV in data non antecedente a tre mesi precedenti la visita; h) referto, in originale o in copia conforme, degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate presso il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche il certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata presso il Servizio sanitario nazionale): 1) emocromo completo; 2) VES; 3) glicemia; 4) creatininemia; 5) trigliceridemia; 6) colesterolemia; 7) transaminasemia (GOT e GPT); 8) bilirubinemia totale e frazionata; 9) gamma GT. La mancata presentazione della documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), g) e h) ovvero la difformita' della stessa determinera' l'esclusione del concorrente dal sostenere gli accertamenti sanitari e la sua conseguente esclusione dal concorso. 3. Inoltre, i concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare, a pena di esclusione: a) referto di ecografia pelvica eseguita presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata, entro i tre mesi precedenti la presentazione per gli accertamenti sanitari; b) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata presso il Servizio sanitario nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test di gravidanza, la commissione non procedera' agli accertamenti sanitari e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza e' stato accertato con le modalita' previste dal presente articolo, la Direzione generale per il personale militare procedera' ad una nuova convocazione ai predetti accertamenti in data compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 12. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione ne dara' notizia alla citata Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera' il concorrente dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. 4. Per ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, la rispettiva commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti le seguenti visite specialistiche ed i seguenti accertamenti di laboratorio per il riconoscimento del possesso dell'idoneita' sanitaria quali allievi delle Scuole militari: a) visita cardiologica con ECG; b) visita oculistica; c) visita odontoiatrica (solo per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b)); d) visita otorinolaringoiatrica, comprensiva di esame audiometrico; e) visita psichiatrica (anche psicologica per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a)); f) visita ortopedica (solo per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b)); g) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici (anche metadone e benzodiazepine per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a)). In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); h) analisi completa delle urine con esame del sedimento; i) controllo dell'abuso sistematico di alcool; l) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente, all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami radiologici. 5. Il concorrente che ha presentato domanda per piu' di uno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 puo' chiedere all'ente in cui ha effettuato per la prima volta le analisi di cui al precedente comma 4, con istanza conforme all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto, copia conforme dei relativi referti di analisi da utilizzare nell'ambito degli accertamenti sanitari previsti per l'altro/gli altri concorso/i. 6. La commissione, per ciascun concorso, al termine degli accertamenti sanitari, formulera' per ogni concorrente uno dei seguenti giudizi che verra' comunicato, seduta stante, per iscritto: a) idoneo all'ammissione quale allievo: 1) alle Scuole militari dell'Esercito, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a); 2) alla Scuola navale militare "Francesco Morosini", per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b); 3) alla Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet", per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c); b) inidoneo all'ammissione quale allievo: 1) alle Scuole militari dell'Esercito, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a); 2) alla Scuola navale militare "Francesco Morosini", per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b); 3) alla Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet", per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c). In caso di giudizio di inidoneita', la commissione provvedera' a comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione dovra' essere comunicata per iscritto al genitore esercente la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso. 7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno: a) esenti da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; b) esenti da imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare stabiliscono l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (ad eccezione dei deficit/eccessi ponderali per i quali e' prevista l'attribuzione di coefficienti 3-4 nella caratteristica somato-funzionale CO del profilo sanitario e - ad eccezione dei concorrenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) - delle "note di introversione, di insicurezza, di iperemotivita' del carattere ecc. tali da non pregiudicare l'adattamento a normale situazione di vita", purche' ritenute utilmente migliorabili tenuto conto dell'eta' dei soggetti); c) esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti previsti dal presente comma; d) esenti da disturbi della parola, anche in forma lieve, tali da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile; e) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive o abuso di alcool. 8. Inoltre, saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno in possesso dei seguenti specifici requisiti: a) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a): 1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie anche in un solo occhio per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo e motilita' oculare normali. Senso cromatico normale accertato secondo le direttive di Forza armata. Integrita' dei mezzi diottrici (ad eccezione degli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrita' del fondo oculare - escluso trattamento LASIK); 2) udito normale, valutato con esame audiometrico; b) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b): 1) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica, purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato secondo le direttive di Forza armata. L'accertamento dello stato refrattivo, se occorre, potra' essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento; 2) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale in camera silente. c) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) quelli stabiliti per la II classe di visita dal decreto ministeriale 15 settembre 1995 per conseguire e mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici (DGAC - MED) relativamente ai singoli organi ed apparati se piu' restrittivi di quelli individuati dalla direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla Direzione generale della sanita' militare il 5 dicembre 2005 e successive integrazioni. 9. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso i concorrenti risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermita' previste dal precedente comma 7 o privi dei requisiti di cui al precedente comma 8. 10. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti chiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' il giudizio, bensi' fissera' una nuova data di presentazione per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' sanitaria, comunque non oltre le date di seguito specificate: a) 28 luglio 2011, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a); b) 5 luglio 2011, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b); c) 14 luglio 2011, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c). 11. Per ciascun concorso, di cui al precedente articolo 1, comma 1, il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Questi ultimi potranno, tuttavia, spedire una specifica istanza di revisione, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, corredata di appropriata documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. L'istanza, firmata dall'interessato, dovra' essere vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore, spedita con lettera raccomandata agli enti di cui al precedente articolo 3, comma 2 ed anticipata via fax ai numeri indicati al medesimo articolo 3, comma 4. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopraindicati. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno apposita comunicazione a mezzo telegramma o fax o e-mail. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, essi riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 11 - in caso di accoglimento dell'istanza - sara' espresso, per ciascun concorso, dalla commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, se necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo e sara' comunicato ai concorrenti seduta stante (l'eventuale giudizio di inidoneita' sara' comunicato con le modalita' gia' indicate nel precedente comma 6). Pertanto, i concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso. 13. L'idoneita' conseguita negli accertamenti sanitari non dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 12. 14. I verbali degli accertamenti di cui al presente articolo dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura delle commissioni per gli accertamenti sanitari e per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) ed e), al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma e, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), anche al Comando della Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet". |
| Art. 8 Accertamenti attitudinali 1. Per ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, i concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti sanitari o degli ulteriori accertamenti sanitari saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, intesi a valutarne le qualita' attitudinali e caratterologiche. Detti accertamenti consisteranno in una serie di prove attitudinali, volte a valutare oggettivamente il possesso delle caratteristiche attitudinali indispensabili per un efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle attivita' delle Scuole militari, secondo le direttive tecniche di ciascuna Forza armata. 2. Gli accertamenti attitudinali avranno luogo, presumibilmente, nei periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso: a) dal 5 al 21 luglio 2011 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a); b) dal 6 al 25 giugno 2011 presso il Centro di selezione della Marina militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b); c) dal 27 giugno al 1° luglio 2011 presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare presso l'aeroporto Barbieri - viale T.C. Di Trani (gia' via Sauro Rinaldi) - Guidonia, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c). 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneita' o di inidoneita', che e' definitivo. In caso di giudizio di inidoneita', la commissione provvedera' a comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione dovra' essere comunicata per iscritto al genitore esercente la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso. 4. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso, mentre quelli idonei saranno ammessi a sostenere le prove di educazione fisica. 5. L'idoneita' conseguita negli accertamenti attitudinali non dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 12. 6. I verbali degli accertamenti di cui al presente articolo dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma. |
| Art. 9 Prove di educazione fisica 1. Per ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, i concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d), alle prove di educazione fisica. 2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa due giorni ed avranno luogo successivamente agli accertamenti attitudinali nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente articolo 8, comma 2. 3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e dovranno esibire il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di tipo B (in corso di validita' e non antecedente ad un anno all'atto di presentazione alle prove di educazione fisica), rilasciato da medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale sanitario delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dalle prove di educazione fisica e, quindi, dal concorso. 4. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, esibire referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata presso il Servizio sanitario nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test di gravidanza, la commissione non procedera' all'effettuazione delle prove di educazione fisica, a mente dell'articolo 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza e' stato accertato, la Direzione generale per il personale militare procedera' ad una nuova convocazione alle predette prove in data compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 12. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione ne dara' notizia alla predetta Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera' il concorrente dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. 5. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, le prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi: a) piegamenti sulle braccia; b) flessioni del busto dalla posizione supina; c) corsa mezzo-fondo di 800 metri piani. 6. Inoltre: a) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a): salto in alto; b) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b): nuoto metri 25 (qualunque stile); c) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c): corsa veloce di 100 metri piani. Nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportati i tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l'indicazione dei relativi punteggi e con le modalita' di svolgimento degli esercizi indicati nel precedente comma 5 e nel presente comma. 7. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovra' subire interruzioni. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della prova, idonea certificazione medica che sara' valutata dalla competente commissione ai fini dell'eventuale differimento dell'effettuazione della prova ad altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che, prima dell'inizio della prova, accusano un'indisposizione o che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito l'ufficiale medico presente (per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) si identifica con il dirigente del Servizio sanitario del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito od il suo sostituto), adottera' le conseguenti determinazioni. L'eventuale riconvocazione verra' comunicata direttamente o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma o messaggio di posta elettronica e non potra' essere in alcun caso successiva al ventesimo giorno a decorrere dal giorno seguente la data originariamente prevista per l'effettuazione delle prove di educazione fisica. In ogni caso, non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della prova che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato comunque a compimento, con qualunque esito, la prova di educazione fisica. I concorrenti, invece, che nel corso della prova intendono ritirarsi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e verranno esclusi dal prosieguo delle prove concorsuali. 8. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di 10 punti. Nel citato allegato H sono indicati i punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai concorrenti in ciascun esercizio e le modalita' di effettuazione degli stessi. La commissione, prima dell'inizio della prova, provvedera' a fissare in apposito verbale la successione degli esercizi di cui ai precedenti commi 5 e 6. 9. La prova di educazione fisica si riterra' superata se il concorrente avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno 6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi. Il punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di educazione fisica sara' utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 12. 10. I verbali degli accertamenti di cui al presente articolo dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione per le prove di educazione fisica, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma. |
| Art. 10 Prova di cultura generale 1. I concorrenti, che saranno giudicati idonei al termine degli accertamenti sanitari, degli accertamenti attitudinali e delle prove di educazione fisica, saranno convocati per sostenere la prova di cultura generale che avra' luogo, presumibilmente, nelle date e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso: a) il 2 e il 3 agosto 2011, rispettivamente per gli aspiranti al liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico e scientifico europeo, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, con inizio non prime delle 0930, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a); b) il 22 luglio 2011 presso il Centro di selezione della Marina militare - via della Marina 1 - Ancona, con inizio non prima delle 0900, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b); c) il 29 giugno e il 1° luglio 2011, rispettivamente per gli aspiranti al liceo scientifico e per gli aspiranti al liceo classico, presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare presso l'aeroporto Barbieri - viale T.C. Di Trani (gia' via Sauro Rinaldi) - Guidonia, con inizio non prima delle 0900, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c). Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 24 giugno 2011, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 24 giugno 2011 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. 2. I concorrenti ai quali non sara' comunicata l'esclusione dal concorso saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso almeno un'ora prima dell'inizio della prova medesima, presso la sede indicata al precedente comma 1, muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato. Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che non saranno presenti al momento dell'inizio della prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 3. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e accertamenti e che avranno conseguito la promozione alla classe superiore al termine dell'anno scolastico, dovranno inviare, anche a mezzo fax - al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito (fax n. 0742/342208), per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a); alla Scuola navale militare "Francesco Morosini" (fax n. 041/5221812), per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b); alla Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet" (fax n. 055/2704804) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) - apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ai genitori o al genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o al tutore in caso di assenza dei genitori, da cui risulti la conseguita promozione al termine dell'anno scolastico 2010-2011 alla classe superiore per la quale concorrono. Detti concorrenti saranno ammessi a sostenere la prova di cultura generale del concorso. 4. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e accertamenti e che, al termine dell'anno scolastico, non avranno conseguito la promozione alla classe superiore bensi' la "sospensione di giudizio" per il mancato conseguimento della sufficienza in una o piu' discipline, dovranno inviare, anche a mezzo fax, apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le modalita' e dai soggetti indicati nel precedente comma 3, da cui risulti la sospensione del giudizio al termine dell'anno scolastico 2010-2011. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere la prova di cultura generale del concorso in attesa del recupero delle carenze formative per cui e' stato sospeso il giudizio, ai sensi della normativa vigente richiamata nelle premesse. 5. I concorrenti che sono stati ammessi a partecipare al concorso con riserva, quali frequentatori nell'anno scolastico in corso del 2° anno di un corso di studi diverso da quello per il quale hanno chiesto di concorrere ovvero di un liceo sperimentale, dovranno documentare, a scioglimento della riserva, con dichiarazione sostitutiva rilasciata con le modalita' e dai soggetti indicati nei precedenti commi 3 e 4 - anticipandola a mezzo fax - di aver superato, presso un istituto scolastico statale o parificato, se gia' sostenuti, gli esami integrativi nelle materie che non hanno formato oggetto di studio durante il biennio frequentato conseguendo l'idoneita' all'iscrizione alla classe per la quale hanno chiesto di partecipare. I concorrenti che non avranno ancora sostenuto tali esami integrativi saranno ammessi con riserva alla prova di cultura generale del concorso e la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente periodo dovra' essere presentata entro l'inizio dei corsi. La mancata comunicazione di quanto chiesto entro tale data costituira' implicita rinuncia da parte del concorrente al concorso, con la conseguente esclusione del medesimo. 6. La prova di cultura generale consistera' nella somministrazione di un questionario di tipo culturale che vertera': a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del ginnasio, secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino, lingua straniera (solo la francese o la inglese, eccetto che per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b): solo la inglese), matematica e storia. I principali argomenti d'esame sono riportati nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto; b) per gli aspiranti al liceo scientifico (e scientifico europeo del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a)), sulle materie del 1° e del 2° anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, latino, lingua straniera (solo la francese o la inglese, eccetto che per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b): solo la inglese), matematica, scienze e storia. I principali argomenti d'esame sono riportati nel gia' citato allegato I al presente decreto. 7. La prova di cultura generale si riterra' superata se il concorrente avra' riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di cultura generale sara' utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 12. 8. I verbali della prova di cui al presente articolo dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione esaminatrice, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma. |
| Art. 11 Titoli di preferenza 1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo articolo 12, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli appresso indicati: a) figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare; b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; c) figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato e di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato; d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione in sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico; tra questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di complemento; e) piu' giovani d'eta'. I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. |
| Art. 12 Graduatorie di merito 1. Per ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, i concorrenti idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti di cui al precedente articolo 4, comma 1 (compresi quelli di cui al precedente articolo 10, commi 4 e 5 che dovranno documentare tempestivamente, se possibile entro il 2 settembre 2011 e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'istituto di provenienza, la conseguita ammissione alla classe superiore, mediante dichiarazione sostitutiva da presentare anche a mezzo fax con le modalita' e dai soggetti indicati nel precedente articolo 10, comma 3) saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), in distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico, una per gli aspiranti al liceo scientifico e, per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), una per gli aspiranti al liceo scientifico europeo, secondo l'ordine determinato dalla media ponderale del voto riportato da ciascuno nelle prove di educazione fisica e di quello riportato nella prova di cultura generale. Tale media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto riportato nelle prove di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al quale verra' aggiunto il voto riportato nella prova di cultura generale moltiplicato per il coefficiente 1, tutto diviso per il coefficiente 1,2. I concorrenti che avranno riportato la "sospensione del giudizio" e che, sebbene collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, non avranno ancora conseguito l'idoneita' alla classe successiva, saranno ammessi con riserva e convocati alla frequenza dei corsi presso le Scuole militari soltanto dopo aver conseguito ed immediatamente comunicato il giudizio definitivo di ammissione alla frequenza della classe successiva. In caso, invece, di esito negativo alla valutazione scolastica finale, gli stessi saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito di partecipazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). 2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle stesse, saranno dichiarati vincitori del: a) concorso relativo all'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito per: 1) il liceo classico: i primi 52 (cinquantadue) concorrenti idonei di cui non piu' di 9 (nove) di sesso femminile; 2) il liceo scientifico: i primi 88 (ottantotto) concorrenti idonei di cui non piu' di 17 (diciassette) di sesso femminile; 3) il liceo scientifico europeo: i primi 20 (venti) concorrenti idonei di cui non piu' di 4 (quattro) di sesso femminile; b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola navale militare "Francesco Morosini" per: 1) il liceo classico: i primi 25 (venticinque) concorrenti idonei; 2) il liceo scientifico: i primi 50 (cinquanta) concorrenti idonei; c) concorso relativo all'ammissione alla Scuola militare aeronautica "Giulio Dohuet" per: 1) il liceo classico: i primi 20 (venti) concorrenti idonei; 2) il liceo scientifico: i primi 20 (venti) concorrenti idonei. 3. Nel concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), per i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei in una delle graduatorie di cui al precedente comma, si applicheranno le procedure disposte dal medesimo articolo 1, comma 2 del presente decreto. 4. Nel concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), se i posti disponibili per il liceo classico o per il liceo scientifico non saranno ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso di studi per l'accesso al quale risulta un'eccedenza di idonei rispetto al numero di posti a concorso, fermo restando il numero totale degli ammessi. 5. I verbali relativi alla formazione delle graduatorie di cui al presente articolo - con l'indicazione, per ogni concorrente, di tutti gli elementi che hanno influito sulla loro formazione - dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione esaminatrice, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma. 6. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente articolo 1, comma 3, nonche' dei titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Dell'avvenuta pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - e, a puro titolo informativo, nei siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it (per il concorso per l'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito), www.marina.difesa.it (per il concorso per l'ammissione alla Scuola navale militare); www.aeronautica.difesa.it (per il concorso per l'ammissione alla Scuole militare aeronautica). |
| Art. 13 Ammissione alle Scuole 1. In ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, i concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto. La convocazione avverra' con lettera raccomandata o telegramma. 2. Nel concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), i concorrenti (tenuto anche conto delle gia' citate limitazioni numeriche previste per quelli di sesso femminile) saranno assegnati alla sede indicata nella domanda con priorita' 1 (Scuola militare "Nunziatella" ovvero Scuola militare "Teulie'") secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili, mentre i concorrenti idonei, iscritti nella graduatoria per i liceo scientifico europeo, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno assegnati alla Scuola militare "Teulie'". Una volta ricoperti interamente i posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono in posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente assegnati alla sede indicata nella domanda con priorita' 2. 3. Le rinunce e la mancata presentazione di vincitori del concorso alla Scuola di assegnazione verificatesi entro i primi trenta giorni dalla data di inizio del corso consentiranno alla Direzione generale per il personale militare, per il tramite degli enti delegati di Forza armata, di disporre l'ammissione di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. Nel concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) tale evenienza puo' determinare la modifica della sede provvisoriamente assegnata e del corso di studi (solo tra liceo scientifico e liceo scientifico europeo), nel rispetto dei limiti numerici previsti per i concorrenti di sesso femminile. Nel medesimo concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), se non saranno ricoperti interamente i posti messi a concorso per il liceo scientifico europeo, sara' possibile colmare le vacanze con gli idonei non vincitori per il liceo scientifico, secondo la relativa graduatoria e tenuto conto delle piu' volte citate limitazioni numeriche per i concorrenti di sesso femminile. Per tale eventualita' il concorrente sara' chiamato ad esprimere il suo gradimento. 4. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto esclusi, i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti, invece, che comunicheranno al Comando della Scuola militare di assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la relativa documentazione, potranno ottenere una proroga, comunque non superiore a dieci giorni. 5. All'atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati assegnati i concorrenti dovranno esibire: a) documento di riconoscimento in corso di validita'; b) 4 fotografie recenti, formato tessera (4 x 5), con l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e' necessaria alcuna autenticazione; c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla-osta del dirigente scolastico dell'istituto di provenienza, entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare. Le firme dei dirigenti delle scuole parificate o legalmente riconosciute apposte sulle pagelle dovranno essere autenticate dal Provveditore agli studi; d) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, nonche' eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a medicinali; e) tessera sanitaria; f) atto di impegno, firmato da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore, redatto conformemente all'allegato L, che costituisce parte integrante del presente decreto; g) atto di assenso all'arruolamento, ai sensi dell'articolo 788 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse, secondo lo schema riportato nell'allegato M che costituisce parte integrante del presente decreto. La mancata presentazione della documentazione di cui alle precedenti lettere f) e g) ovvero la difformita' della stessa determinera' la mancata ammissione alla Scuola militare di assegnazione. 6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. 7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare, per il tramite degli enti delegati di Forza armata, provvedera' a chiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se da tale controllo emergera' che il contenuto delle dichiarazioni non e' veritiero, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti in virtu' del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 8. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore (o tutore) si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano la frequenza della Scuola militare. Si impegna, altresi', al pagamento della retta, delle spese complementari ed in generale di tutte quelle spese di cui l'allievo potra' risultare debitore verso l'amministrazione della predetta Scuola. |
| Art. 14 Esclusioni 1. L'Amministrazione militare potra', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 qualsiasi concorrente per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione alle Scuole militari, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso di studio, se il difetto dei requisiti verra' accertato durante il corso stesso. |
| Art. 15 Ordinamento degli studi 1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle Scuole militari sono di ordine classico e scientifico (e scientifico europeo presso la Scuola militare dell'Esercito "Teulie'"), con programmi corrispondenti a quelli previsti per le tre classi del liceo classico e per le ultime tre classi del liceo scientifico e del liceo scientifico europeo. Inoltre vengono insegnate anche materie militari. Durante l'intera permanenza presso la Scuola non sara' consentito agli allievi di ripetere piu' di un anno. In caso diverso, essi cesseranno di appartenere alla Scuola militare. 2. Gli allievi non saranno soggetti al pagamento di tasse scolastiche, limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del 3° liceo scientifico o liceo scientifico europeo, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 3. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi saranno giudicati anche in attitudine militare, per la valutazione della quale si terra' conto: a) del senso del dovere, della responsabilita' e della disciplina; b) delle doti intellettive; c) dell'attitudine fisica; d) del complesso delle qualita' morali e di carattere. Per gli allievi della Scuola navale militare la valutazione di cui al presente comma avverra' dopo l'eventuale campagna navale di istruzione e terra' conto anche delle attitudini alla vita navale. Gli allievi giudicati inidonei anche per uno solo dei predetti aspetti saranno allontanati d'autorita' dalla Scuola militare. |
| Art. 16 Arruolamento 1. Gli allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi esercita la potesta' e dovranno contrarre una ferma speciale di tre anni per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere contratte successive rafferme di un anno. Gli allievi che non vorranno assoggettarsi al prescritto arruolamento saranno dimessi dalla Scuola militare. 2. Gli allievi sono tenuti all'osservanza delle norme disciplinari previste per gli istituti statali di istruzione secondaria e al rispetto delle regole della disciplina militare stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entrambi citati nelle premesse, e dalle disposizioni interne appositamente emanate. 3. Gli allievi che all'atto della visita medica di incorporamento non si troveranno nelle condizioni di idoneita' fisica per essere arruolati - e sempreche' possano riacquisirla in breve tempo - potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione della Direzione generale per il personale militare, su proposta motivata del Comandante della Scuola militare. In caso contrario, potra' essere loro consentito di ultimare gli studi nell'anno scolastico in corso, al termine del quale saranno allontanati dalla Scuola. 4. Il rinvio in famiglia degli allievi sara' disposto, su proposta motivata del Comandante della Scuola, previo parere dell'organo collegiale, con provvedimento a carattere definitivo della Direzione generale per il personale militare e potra' essere adottato per: a) votazione insufficiente in attitudine militare; b) reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero manifesta insofferenza alla vita militare; c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti dal bando di concorso; d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia entro le date stabilite dalle singole Scuole militari; e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad applicazione della pena su richiesta; f) se gia' ripetenti, non aver conseguito un'ulteriore promozione scolastica. 5. Il genitore (o tutore dell'allievo minorenne o l'allievo stesso, se maggiorenne) potra' ottenere, in qualunque momento dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola. 6. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato ai sensi del precedente comma 1 che e' stato rinviato in famiglia o al quale e' stato concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma contratta. 7. All'allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla Scuola, sara' consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla-osta per il trasferimento ad un'analoga classe di un istituto statale dello stesso ordine. 8. Agli allievi saranno corrisposte le paghe nette giornaliere indicate dal decreto del Ministero delle difesa 20 ottobre 2010, al momento in vigore. |
| Art. 17 Spese a carico delle famiglie 1. Saranno a carico delle famiglie dei giovani ammessi ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare ed alla Scuola militare aeronautica le spese indicate, rispettivamente, negli allegati N, O e P che costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. La retta annua a carico delle famiglie per l'anno scolastico 2011-2012 e' fissata - fermo restando il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti e a meno di un aggiornamento da parte della Direzione generale per il personale militare - in relazione agli accertati redditi annui lordi delle famiglie stesse, da documentare con esibizione dell'ultima denuncia dei redditi, ovvero con apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e con le modalita' previste dalle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Le famiglie degli allievi saranno altresi' tenute al rimborso delle somme anticipate dall'Amministrazione militare per le spese generali di carattere straordinario ovvero per i danni causati dagli allievi individualmente o collettivamente. |
| Art. 18 Dispensa totale o parziale dalla retta 1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta: a) agli orfani di guerra (o equiparati); b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per benemerenze di famiglia: a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare; b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni; c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o di chi esercita la potesta' genitoriale, sempreche' il giovane risulti a carico. 3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per merito personale: a) nel 1° liceo classico e nel 3° liceo scientifico (o 3° liceo scientifico europeo), agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi, purche' abbiano superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore agli 8/10; b) in ciascun anno scolastico successivo, agli allievi che al termine degli scrutini dell'anno scolastico precedente risultano classificati, nelle due distinte graduatorie di merito (liceo classico e liceo scientifico), nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli 8/10. 4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense di mezze rette, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale. Inoltre, il beneficio della dispensa totale o parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno di corso per insuccesso negli studi. Per ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi', che venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai successivi commi 7 e 8, secondo lo schema riportato nell'allegato Q che costituisce parte integrante del presente decreto. Ogni variazione delle condizioni a fondamento della concessione del beneficio dovra' essere comunicata immediatamente all'Amministrazione militare. 5. Se il titolo che da' diritto al beneficio maturera' successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la domanda per la concessione del predetto beneficio dovra' essere presentata nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale e' stato accertato il fatto che costituisce titolo per la concessione. In tal caso il beneficio sara' accordato, se spettante, con effetto retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo. 6. Il Comando della Scuola militare interessata, ricevute le domande, ne curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la completezza della documentazione a ciascuna allegata chiedendo, se del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria all'accertamento della sussistenza del titolo che da' luogo al beneficio chiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande alla Direzione generale per il personale militare per le decisioni. 7. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al comma 1 del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi delle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia dell'allievo e dei seguenti documenti: a) per gli orfani di guerra o equiparati: 1) copia dello stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 2) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani di guerra; b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio: 1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria. 8. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2 del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia dell'allievo e dei motivi per i quali viene chiesto il beneficio di dispensa. Inoltre: a) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato: estratto matricolare del genitore; b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili dello Stato: decreto di pensione del genitore. 9. Gli interessati, in alternativa, avranno facolta' di produrre, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 7 e 8, i relativi documenti a sostegno dell'istanza di esenzione. L'accertamento della sussistenza del titolo che da' luogo al beneficio chiesto sara' effettuato d'ufficio. La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al precedente comma 3 del presente articolo sara' accordata d'ufficio dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta dei Comandi delle Scuole militari. |
| Art. 19 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti dall'Amministrazione militare, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale ammissione alle Scuole, per le finalita' concernenti la gestione del rapporto instaurato con l'Amministrazione militare stessa. 2. Tali dati verranno trattati ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabili del trattamento sono, per ciascun concorso, i Comandanti degli enti indicati nel precedente articolo 3, comma 2. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 aprile 2011
f.to (Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO) |
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