Gazzetta n. 30 del 15 aprile 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
AVVISO |
Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista e di esperto contabile relative all'anno 2011. (Ordinanza ministeriale 22 marzo 2011) |
|
|
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante «Istituzione del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»; Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante «Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' e negli Istituti superiori»; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»; Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante «Norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 206, recante «Tirocinio professionale per i dottori commercialisti»; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, concernente «Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista»; Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, concernente «Regolamento recante norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista»; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 183, recante «Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali»; Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1996, n. 622, recante «Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale»; Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34 recante «Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34»; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2009 n. 143, recante «Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139»; Vista la convenzione quadro 13 ottobre 2010 adottata con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in attuazione dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2010 adottato in attuazione dell'art. 15 del predetto regolamento sul tirocinio; Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell'adunanza del 27 gennaio 2011;
Ordina: Art. 1 Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2011 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. |
| Art. 2 I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza. |
| Art. 3 I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 13 maggio 2011 e alla seconda sessione non oltre il 14 ottobre 2011 presso la segreteria dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami. Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 14 ottobre 2011 facendo riferimento alla documentazione gia' allegata alla precedente istanza. La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti: a) per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista: diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM 56 (scienze dell'economia) diploma di laurea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale nella classe LM 77 (scienze economico- aziendali) ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. per l'abilitazione all'esercizio della professione di esperto contabile: diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L 18 (scienze dell'economia e della gestione aziendale), nella classe 28 o nella classe L 33 (scienze economiche), (il candidato puo' presentare un certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente Universita'). Per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e per l'abilitazione all'esercizio della professione di esperto contabile si applicano le disposizioni transitorie di cui all'art. 71 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti. Sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'universita' il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra. c) certificato di compimento del tirocinio. La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico e' inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'universita' o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami. In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonche' del certificato attestante il compimento del tirocinio previsto dal presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare. Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante. Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi. |
| Art. 4 I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sotto elencate presso la sede di Trento. |
| Art. 5 Gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 15 giugno 2011 e per la seconda sessione il giorno 23 novembre 2011. Gli esami per l'accesso alla sezione B dell'albo hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 22 giugno 2011 e per la seconda sessione il giorno 30 novembre 2011. Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'universita' o istituto di istruzione universitaria sede di esami. Roma, 22 marzo 2011
Il Ministro: Gelmini |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
|
|
|
|