Gazzetta n. 30 del 15 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
AVVISO
Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, relative all'anno 2011. (Ordinanza ministeriale 22 marzo 2011)



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»;
Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante «Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' e negli Istituti superiori»;
Visto il regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, recante «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario»;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante «Norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 195, concernente «Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo»;
Visti i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992, concernenti rispettivamente «Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo» e «Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo»;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale»;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante «Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale»;
Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale»;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente «Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito nella legge 1° agosto 2002, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni»;
Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170, recante «Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca, nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali»;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito nella legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa e disposizioni diverse»;
Visto l'art. 1, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»;
Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell'adunanza del 27 gennaio 2011;

Ordina:
Art. 1
Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2011 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita', dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai rettori delle singole universita' in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.
 
Art. 2
I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.
 
Art. 3
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 13 maggio 2011 e alla seconda sessione non oltre il 14 ottobre 2011 presso la segreteria dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non puo' essere sostenuto l'esame per l'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'art. 1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 14 ottobre 2011 facendo riferimento alla documentazione gia' allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente, ovvero diploma universitario di cui alla tabella A) allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 in originale o in copia autenticata o in copia notarile;
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'universita' il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
Il candidato puo' presentare un certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente universita'.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico e' inserita nei fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'universita' o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I laureati in psicologia secondo l'ordinamento previgente, i laureati della classe 58/S e della classe LM51 e i laureati della classe 34 e della classe L24 che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facolta' dal quale risulti che, abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonche' dei certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.
Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o il direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.
 
Art. 4
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalita' stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.
 
Art. 5
I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso le seguenti sedi:



Attuario Roma
Chimico Bologna
Ingegnere Trento
Architetto Venezia
Dottore agronomo e Dottore forestale Firenze
Biologo Bologna
Geologo Bologna
Psicologo Trieste
Assistente sociale Trento


 
Art. 6
I candidati all'esame di abilitazione ad una professione per cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 prevede dei settori nell'ambito delle sezioni, devono indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito.
 
Art. 7
I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
 
Art. 8
Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di laurea magistrale o di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 15 giugno 2011 e per la seconda sessione il giorno 23 novembre 2011. Per i possessori di laurea conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e di diploma universitario gli esami hanno inizio per la prima sessione il giorno 22 giugno 2011 e per la seconda sessione il giorno 30 novembre 2011.
Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'universita' o istituto di istruzione universitaria sede di esami.
Roma, 22 marzo 2011

Il Ministro: Gelmini
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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