Gazzetta n. 21 del 15 marzo 2011 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
CONCORSO   (scad. 14 aprile 2011)
Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di due borse di studio presso l'istituto nazionale di statistica per lo svolgimento di studi in metodologie e tecniche per il trattamento dei dati in serie storica e di studi relativi alla valorizzazione di fonti documentate per la storia contemporanea.



IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il quale e' stato adottato il «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica»;
Visto il regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, approvato con d.P.C.M. in data 1° agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli atti organizzativi generali approvati dal Consiglio dell'Istituto nelle sedute del 31 agosto e 11 settembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione n. 30/DGEN del 7 marzo 2011 con la quale e' stata disposta, nell'ambito delle iniziative per la celebrazione dei 150 anni dell'Unita' d'Italia, l'istituzione della borsa di studio per lo svolgimento di «studi relativi alla valorizzazione di fonti documentarie per la storia contemporanea» della durata di 11 mesi, eventualmente rinnovabile, da svolgersi presso l'Istituto Nazionale di Statistica;
Vista la deliberazione n. 31/DGEN del 7 marzo 2011 con la quale e' stata disposta, nell'ambito delle iniziative per la celebrazione dei 150 anni dell'Unita' d'Italia, l'istituzione della borsa di studio per lo svolgimento di «studi in metodologie e tecniche per il trattamento dei dati in serie storica» della durata di 11 mesi, eventualmente rinnovabile, da svolgersi presso l'Istituto Nazionale di Statistica;
Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Delibera:
Art. 1
Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio,
per il conferimento di due borse di studio
E' indetta una selezione pubblica per titoli, eventualmente integrata da colloquio secondo i criteri di cui al successivo art. 5, per il conferimento di due borse di studio inerenti i seguenti ambiti di ricerca:
A) Metodologie e tecniche per il trattamento dei dati in serie storica (codice 01/B/11/A),
B) Studi relativi alla valorizzazione di fonti documentarie per la storia contemporanea (codice 01/B/11/B).
La durata delle borse di studio e' pari a 11 mesi, eventualmente rinnovabili al massimo di altri 11 mesi, secondo quanto specificato nel successivo art. 2.
 
Art. 2
Importo e modalita' di svolgimento
delle borse di studio
L'ammontare complessivo lordo di ciascuna borsa di studio e' pari a 10.000,00 euro, comprensive delle spese di soggiorno e di viaggio all'inizio e al termine del periodo di studio.
Sono a carico dell'Istituto Nazionale di Statistica eventuali spese di missione per motivi inerenti la natura dell'attivita' della borsa.
Le borse non sono cumulabili con altre borse, assegni o sovvenzioni analoghe, ne' con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.
Le borse di studio potranno essere rinnovate, al massimo per altri 11 mesi su richiesta degli assegnatari della borsa di studio, che dovranno pervenire all'Istituto un mese prima della scadenza, motivata dalla necessita', non imputabile a proprio ritardo, di portare a compimento le attivita' intraprese. Le richieste dovranno essere accompagnate dalla relazione sull'attivita' svolta di cui al successivo art. 8.
In caso di rinnovo, gli assegnataci della borsa di studio, prima di proseguire l'attivita', dovranno osservare un intervallo di quattro settimane durante le quali non avranno diritto ad alcun compenso.
L'attivita' connessa con le suddette borse di studio sara' svolta presso le sedi di Roma dell'Istituto Nazionale di Statistica.
 
Art. 3
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione alla selezione e' richiesto:
a) il possesso del diploma di laurea secondo quanto di seguito specificato:
A) borsa di studio inerente «Metodologie e tecniche per il trattamento dei dati in serie storica»: laurea specialistica, ora denominata laurea magistrale, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente ad una delle seguenti classi: scienze statistiche, scienze dell'economia, o altro diploma di laurea equiparato alle suindicate classi di laurea, ovvero diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in statistica, economia e commercio, ed equipollenti.
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese e dei piu' comuni software di elaborazione dei dati.
Costituiranno titoli preferenziali: studi post laurea, comprovata esperienza di studio nell'ambito indicato.
B) Borsa di studio inerente «Studi relativi alla valorizzazione di fonti documentarie per la storia contemporanea»: laurea specialistica, ora denominata laurea magistrale, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente ad una delle seguenti classi: lettere, scienze della politica, o altro diploma di laurea equiparato alle suindicate classi di laurea, ovvero diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in lettere, scienze politiche, ed equipollenti.
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese.
Costituiranno titoli preferenziali: studi post laurea, comprovata esperienza nel riordino di fonti documentarie.
I candidati alla selezione che abbiano conseguito un titolo di studio equivalente alla laurea presso un'universita' straniera devono, a pena di esclusione, dimostrare l'equivalenza del titolo mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, e che sono in corso le relative procedure.
b) godimento dei diritti politici;
c) idoneita' fisica al lavoro di ricerca connesso con il godimento della borsa;
d) non aver superato il 30° anno di eta'.
I candidati in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. L'accertamento del possesso di tale requisito e' demandato alla Commissione esaminatrice, in sede di eventuale colloquio.
Tutti i requisiti sopra specificati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per rinvio delle domande di partecipazione alla selezione.
Con provvedimento motivato saranno esclusi dalla selezione i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti.
 
Art. 4
Termini e modalita' di presentazione della domanda

a) Compilazione e trasmissione della domanda di ammissione alla selezione.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente bando (allegato 1) e sottoscritta dal candidato, in forma autografa, a pena di esclusione.
La domanda, a pena di esclusione, deve essere trasmessa entro il termine di trenta giorni che decorrono da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine, fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
La domanda, debitamente compilata e tutti gli allegati, devono essere inviati all'Istituto Nazionale di Statistica - Direzione centrale del personale - Servizio assunzioni, trattamento giuridico e contenzioso del lavoro - Ufficio Assunzioni a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro -Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma. Sulla busta deve essere indicata la selezione per la quale si concorre, il codice identificativo (01/B/11/A o 01/B/11B), il cognome e il nome del candidato.
Nella domanda di ammissione i candidati debbono esplicitamente dichiarare l'ambito di ricerca per cui essi intendono concorrere, non essendo consentita la partecipazione per entrambe le borse di studio. L'inosservanza di tale prescrizione o la mancata indicazione dell'ambito di ricerca comporta l'esclusione dalla selezione.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta in forma autografa. La mancata apposizione della firma comporta l'esclusione dalla selezione.
I candidati diversamente abili devono dichiarare di essere portatori di handicap e, qualora lo ritengano opportuno, al fine di avvalersi dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, devono richiedere gli ausili necessari per lo svolgimento dell'eventuale colloquio di cui all'art.5 del presente bando; in tal caso, anche successivamente all'invio della domanda, i medesimi devono trasmettere idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e giustifichi quanto richiesto nella domanda. Al fine di consentire all'Istituto di predispone in tempo utile i mezzi e gli strumenti necessari, la certificazione medica deve pervenire entro un congruo termine e, comunque, almeno 10 giorni prima dell'eventuale colloquio.
L'Istituto nazionale di statistica non assume alcuna responsabilita' per lo smarrimento di comunicazioni generato da inesatte indicazioni dell'indirizzo, dalla omessa o tardiva comunicazione da parte del candidato del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.
Eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Assunzioni, trattamento giuridico e contenzioso del lavoro - Ufficio Assunzioni a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro - Via Cesare Balbo, 16 - Roma, nei giorni di lunedi', mercoledi' e venerdi', dalle 10,30 alle 12,30 - tel. 064673/2788-2431-2849-2749. b) Documenti da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione.
I partecipanti dovranno allegare alla domanda:
a) certificato di laurea in carta semplice nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami, la votazione dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo;
b) un dettagliato curriculum vitae et studiorum, debitamente sottoscritto, da redigere secondo lo schema allegato (allegato 2);
c) i titoli e i documenti attinenti l'ambito di studi di cui all'art. 1 del presente bando;
d) le pubblicazioni ed i lavori, da sottoporre alla valutazione della Commissione di cui all'art. 5, nel numero massimo di 5, che, a giudizio del candidato, siano piu' rilevanti con riferimento alle borse di cui all'art. 1 del presente bando;
e) l'elenco dettagliato e sottoscritto dei titoli, dei lavori, delle pubblicazioni e dei documenti presentati. c) Modalita' di presentazione del curriculum, dei titoli, dei lavori e delle pubblicazioni.
I titoli devono essere presentati in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ovvero, anche in fotocopia, purche', in quest'ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformita' all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 3 punto b).
Nel caso di presentazione del solo curriculum vitae, lo stesso dovra' essere compilato in modo tale che la Commissione esaminatrice disponga di tutti gli elementi utili per una efficace ed esaustiva valutazione. In tale caso, le dichiarazioni rese avranno valore sostitutivo di certificazione e/o di atto di notorieta' ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il curriculum dovra' essere sottoscritto e riportare, prima della firma, l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni mendaci ai sensi del citato decreto. L'omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum.
Le pubblicazioni ed i lavori, pertinenti l'ambito di studi prescelto, devono essere prodotte in originale, ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; se prodotte in fotocopia, esse devono essere accompagnate da una nota con la quale il candidato dichiara, sotto la propria responsabilita', la conformita' all'originale e la paternita' dell'opera ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 3 punto c).
Per le pubblicazioni ed i lavori redatte in collaborazione, ove non sia gia' indicata l'attribuzione ai singoli autori, il candidato dovra' autodichiarare quali parti di esse siano da riferire esclusivamente a lui. In mancanza di detta specificazione le stesse non saranno valutabili.
La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', anche nel caso in cui questa riguardi la conformita' all'originale di copie di documenti allegati alla domanda di partecipazione, deve essere accompagnata da copia fotostatica leggibile, fronte-retro, di un documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica amministrazione; in caso contrario la documentazione non potra' essere valutata.
 
Art. 5
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sara' nominata dal Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica.
La Commissione dispone di un punteggio complessivo pari a 10 punti per la valutazione dei titoli di ciascun candidato; la valutazione sara' volta a verificare l'attitudine a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la loro preparazione nell'ambito di ricerca prescelto dai candidati.
La Commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il punteggio a disposizione tra le seguenti categorie di titoli, in modo che il punteggio massimo riservato a ciascuna categoria non abbia valenza eccessiva su quello complessivo: pubblicazioni, formazione, esperienza in attivita' di ricerca scientifica nell'ambito di ricerca prescelto, giudizio complessivo sul profilo culturale del candidato.
Il punteggio minimo per il conseguimento dell'idoneita' e' pari a 7/10.
Qualora sia ritenuto utile ai fini di una valutazione piu' esaustiva, la Commissione puo' stabilire, in via preliminare, se i candidati vadano sottoposti a colloquio.
In tal caso la Commissione avra' a disposizione un punteggio pari a 10 punti per la valutazione del colloquio.
Il punteggio minimo che i candidati debbono aver conseguito nella valutazione dei titoli per essere ammessi a sostenere il colloquio e' pari a 7/10. Il colloquio si intendera' superato con una votazione minima pari a 7/10 ed in tal caso il punteggio minimo per il conseguimento dell'idoneita' all'assegnazione della borsa di studio sara' pari a 14/20.
L'ammissione all'eventuale colloquio sara' comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data nella quale dovra' essere sostenuto. Nella comunicazione sara' indicato il punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
 
Art. 6
Graduatorie
Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito relative a ciascun ambito di ricerca, sulla base della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. Saranno considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli idonei si troveranno collocati in posizione corrispondente al numero dei posti banditi.
Il Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Statistica, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approvera' le graduatorie finali di merito, previo accertamento delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio rese nel curriculum, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dichiarera' i vincitori assegnatari delle borse di studio.
A parita' di punteggio complessivo, la preferenza e' determinata dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di studio e, in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del candidato.
La graduatoria sara' affissa all'albo dell'Istituto e sul sito www.istat.it. Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le graduatorie resteranno valide per la durata di 36 mesi dalla data di affissione all'albo dell'Istituto, salvo necessita' di proroga dovuta a sopravvenute esigenze dell'Istituto stesso.
 
Art. 7
Assegnazione e modalita' di svolgimento
delle borse di studio
Gli assegnatari hanno l'obbligo di iniziare puntualmente alla data indicata, presso l'Istituto Nazionale di Statistica, l'attivita' di studio per cui la borsa e' stata assegnata, sotto la supervisione di un tutor, designato dall'Istituto, che avra' il compito di dare supporto alle attivita' stesse e di monitorarne i risultati.
Detta attivita' dovra' essere regolare ed ininterrotta per l'intero periodo di durata della stessa.
La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso in cui l'assegnatario debba assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo nel caso in cui l'assegnatario debba assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata superiore ad un mese.
I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati.
L'assegnatario dovra' svolgere l'attivita' nell'arco dell'orario di lavoro dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di Statistica, salvo modifiche da parte del tutor, in relazione ad eventuali, particolari necessita' legate allo svolgimento dell'attivita' di studio.
Possono essere giustificati ritardi dell'inizio dell'attivita' connessa alla borsa o sospensioni della stessa, non superiori a tre mesi, soltanto se dovuti a motivi di forza maggiore, debitamente documentati, che saranno valutati dal tutor e che, comunque, non saranno retribuiti.
E' possibile un'eventuale sospensione - in coincidenza con i mesi estivi - non superiore a quindici giorni, non retribuiti, che danno luogo ad una proroga di altrettanti giorni.
L'assegnatario che, pur avendo iniziato l'attivita' di ricerca in programma, non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, ovvero dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, sara' dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Statistica, dall'ulteriore utilizzazione della borsa.
Il relativo provvedimento verra' adottato su proposta del tutor, udito l'interessato.
Le borse che resteranno disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi candidati idonei, secondo l'ordine delle graduatorie. Non saranno comunque riassegnate le borse gia' fluite per un periodo superiore a tre mesi.
 
Art. 8
Relazione attivita' scientifica
Entro un mese dalla scadenza della borsa l'assegnatario dovra' trasmettere al tutor una particolareggiata relazione sull'attivita' scientifica svolta.
 
Art. 9
Pagamento della borsa di studio
Il pagamento della borsa sara' effettuato a rate mensili con le modalita' stabilite all'atto dell'assegnazione della medesima.
La prima rata e' erogata dopo che il tutor ha dichiarato il regolare inizio dell'attivita'.
Le rate successive sono erogate anticipatamente, a meno che il tutor non dichiari che si siano verificate le condizioni di cui all'art. 7 del presente bando.
L'assegnatario che, una volta iniziata l'attivita' di studio, sia incorso nella dichiarazione di decadenza o abbia rinunciato alla fruizione della borsa, e' tenuto a restituire l'importo anticipato e non maturato.
 
Art. 10
Assicurazione
L'assegnatario e' assicurato, a cura dell'Istituto per gli infortuni in cui possa incorrere nell'espletamento dell'attivita' connessa con la fruizione della borsa stessa.
Tale assicurazione e' stipulata a cura dell'Istat alle condizioni stabilite dai competenti organi dell'Istituto. Il massimale individuale non puo' superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermita' dipendenti da causa di servizio ai dipendenti di ruolo dell'Istituto Nazionale di Statistica appartenenti al terzo livello professionale.
 
Art. 11
Trattamento dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dagli assegnatari sono raccolti presso la Direzione centrale del personale dell'Istituto, per le finalita' di gestione della selezione e sono depositati presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti alla selezione e alla gestione dell'eventuale rapporto conseguente.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; il mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non accettazione della domanda da parte del sistema. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi unicamente per adempimenti di legge. L'interessato gode dei diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo.
Il responsabile del trattamento dei dati e' il Direttore centrale del personale.
 
Art. 12
Restituzione documenti
I candidati non idonei potranno richiedere la restituzione dei documenti presentati per la partecipazione alla presente selezione entro sei mesi dalla pubblicazione delle graduatorie. La relativa domanda va inoltrata all'Istituto nazionale di statistica - Direzione centrale del personale - Servizio assunzioni, trattamento giuridico e contenzioso del lavoro - Ufficio Assunzioni a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro - Via Cesare Balbo, n. 16 - 00184 Roma. Trascorso inutilmente tale termine, l'Istituto procedera' al macero del materiale, salvo necessita' connesse ad eventuali procedure giurisdizionali.
 
Art. 13
Pubblicazione
Il presente bando di selezione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, affisso all'albo dell'Istituto nazionale di statistica e pubblicato sul sito www.istat.it.
Roma, 8 marzo 2011

Il presidente: Giovannini
 
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Allegato 2
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Allegato 3
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