Gazzetta n. 21 del 15 marzo 2011 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELL'AQUILA
NOMINA
Costituzione della commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale applicata, presso la facolta' di medicina e chirurgia.



IL RETTORE

Visto il D.R. n. 1632-2007 del 20 giugno 2007, pubblicato nella G.U. - 4ª serie speciale - n. 49 del 22 giugno 2007, con il quale e' stata bandita la selezione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale applicata presso la facolta' di medicina e chirurgia di questo Ateneo;
Visto il D.R. n. 3368-2007 del 14 novembre 2007, con il quale e' stata nominata la commissione giudicatrice, pubblicato nella G.U. n. 93 del 23 novembre 2007;
Visto il D.R. n. 1452-2008 del 2 maggio 2008 con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ed e' stata dichiarata vincitrice della valutazione medesima la dott.ssa Angelone Anna Maria;
Vista la sentenza n. 3/2010 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo ha annullato gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario SSD MED/42 - Igiene generale ed applicata;
Visto il provvedimento n. 614/2010 Prot. n. 11425 del 26 marzo 2010 con il quale e' stato annullato il predetto D.R. n. 1452-2008 del 2 maggio 2008 con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa;
Tenuto conto del parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato reso in data 11 agosto 2010 prot. n. 22039 in merito alle modalita' di esecuzione della citata sentenza, secondo il quale vi e' l'obbligo per l'Amministrazione, nell'ambito della procedura concorsuale, «di ripetere le operazioni a partire dal momento in cui si e' verificata l'illegittimita' sanzionata dal giudice ...»;
Considerato che l'illegittimita', nella procedura di valutazione comparativa in questione, si e' verificata nella fase della valutazione dei candidati di spettanza della commissione giudicatrice;
Ritenuto, pertanto necessario, nel dare esecuzione alla sopra citata sentenza, procedere alla designazione di una nuova commissione giudicatrice al fine di garantire profili di legalita' e meritocrazia;
Visto il D.R. n. 98-2011 del 27 gennaio 2011 con il quale e' stata indetta presso questo Ateneo una sessione straordinaria 2011 per le elezioni delle procedure di valutazioni comparative per le quali non si sono ancora formate le commissioni giudicatrici e che necessitano di elezioni suppletive;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per l'individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici;
Vista la nota n. 4090 del 17 novembre 2010 con la quale il MIUR comunica a questo Ateneo che «... la sopracitata procedura di valutazione comparativa, bandita con D. R. n. 1632 del 20 giugno 2007, ed annullata con sentenza del TAR Abruzzo n. 3/2010, debba essere reiterata secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 117/2000 e non secondo quanto previsto dal D.L. n. 180/2008, convertilo nella L. n. 1/2009 ed entrato in vigore successivamente alla data di remunerazione della procedura concorsuale in questione»;

Decreta:
Art. 1
La commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale applicata presso la facolta' di medicina e chirurgia di questo Ateneo risulta costituita come di seguito indicato:
prof. Di Orio Ferdinando, docente di prima fascia presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli Studi dell'Aquila, membro designato dalla facolta';
prof. Marceca Maurizio, docente di seconda fascia presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli Studi di Roma «La Sapienza», membro eletto;
dott.ssa Del Cimmuto Angela, ricercatore universitario presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli Studi di Roma «La Sapienza», membro eletto.
 
Art. 2
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti della predetta commissione, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall'art. 4 comma 11 del D.P.R. 17/2000, per la sostituzione si applicano le disposizioni previste dal comma 13 dell'art. 3 del predetto D.P.R. 117/2000.
 
Art. 3
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al D.R. di nomina della commissione non incidono sulla qualita' di componente della commissione giudicatrice medesima.
 
Art. 4
Il presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
Dalla data di pubblicazione decorrera' il termine previsto dall'art. 9 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
L'Aquila, 2 marzo 2011

Il prorettore
 
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