Gazzetta n. 12 del 11 febbraio 2011 (vai al sommario)
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
CONCORSO   (scad. 14 marzo 2011)
Concorso pubblico, riservato al personale disabile, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di tre unita' di personale con il profilo di operatore tecnico in prova - VIII livello professionale.



IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE
DELLE RISORSE UMANE E DEGLI AFFARI GENERALI

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita' a norma dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 419/1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, ed in particolare l'allegato 1 nel quale e' riportata la collocazione dei profili professionali delle istituzioni degli enti di ricerca, indicante, tra gli altri, il profilo professionale di operatore tecnico;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente «nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione stipulato il 13 maggio 2009;
Visto il decreto presidenziale 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento degli incarichi e delle borse di studio;
Visto il decreto del presidente dell'istituto suddetto datato 24 gennaio 2003, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'istituto predetto;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 196 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) ;
Vista la convenzione n. 394252 del 6 maggio 2008 stipulata tra l'Istituto superiore di sanita' e la provincia di Roma;
Vista la deliberazione n. 5, allegata al verbale n. 97, del 21 dicembre 2010, con la quale il Consiglio di amministrazione del predetto istituto ha approvato l'attivazione di un concorso pubblico riservato a personale disabile, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di tre unita' con il profilo di operatore tecnico - VIII livello professionale;
Ritenuto di dare esecuzione alla predetta deliberazione del Consiglio di amministrazione;

Decreta:
Art. 1
1. E' indetto un pubblico concorso, riservato al personale disabile, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di tre unita' di personale con il profilo di operatore tecnico in prova VIII livello professionale dell'Istituto superiore di sanita'.
 
Art. 2
1. Al suddetto concorso sono ammessi a partecipare il personale disabile, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, in possesso dei sotto indicati requisiti:
a) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65 anni;
b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
c) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore);
d) esperienza: almeno sei mesi di esperienza in attivita' inerenti alle mansioni del profilo di operatore tecnico (Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991).
Tale esperienza sara' accertata dalla commissione esaminatrice;
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
f) idoneita' a svolgere le mansioni all'impiego per il quale si concorre; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello italiano dovranno possedere, altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sara' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precedera' la prova di cui al successivo art. 6, secondo comma.
3. Non possono essere ammessi ai concorsi:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
5. Il requisito della disabilita' deve essere posseduto fin dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
6. Tutti gli altri requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
7. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali.
 
Art. 3
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata all'Istituto superiore di sanita' - Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
4. Al bando del concorso sara' inserito nel sito internet dell'Istituto superiore di sanita' www.iss.it.
5 Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli aspiranti debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) di essere disabili. Dichiarare la percentuale di riduzione permanente della capacita' lavorativa (la riduzione non puo' essere inferiore al 46%);
4) la residenza;
5) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, indicando quale;
6) di godere dei diritti politici con l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali risulti iscritto;
7) di non aver riportato condanne penali e. di non, essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
8) il titolo di studio richiesto dal presente bando, indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo e' stato conseguito.
In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica estera, detto titolo sara' considerato valido se dichiarato equipollente da un provveditore agli studi oppure se riconosciuto automaticamente equipollente, in base agli accordi internazionali, al titolo di studio prescritto nel presente bando, ovvero se riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115. In tal caso il candidato dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza sopraindicata oppure di rientrare nelle condizioni di riconoscimento automatico di equipollenza, ovvero di essere in possesso del riconoscimento ai sensi del decreto legislativo n. 115/1992;
9) l'esperienza di cui alla lettera e) dell'art. 2 del bando.
Tale esperienza dovra' essere comprovata a pena di esclusione allegando alla domanda idonea documentazione ovvero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva;
10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
11) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
12) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea);
13) gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito, di cui al successivo art. 9, dei quali siano in possesso;
14) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio dell'Istituto superiore di sanita' le eventuali variazioni del proprio recapito.
6. Il portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, secondo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra' specificare l'eventuale ausilio necessario.
7. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce. Non sara' presa in considerazione la domanda non sottoscritta dal candidato.
8. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato del direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali.
9. Non sara' presa in considerazione la domanda del candidato che, nella domanda stessa, non abbia indicato il concorso a cui intenda partecipare.
10. L'istituto non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
11. Per informazioni relative ai concorsi l'Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio dell'Istituto superiore di sanita' sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato, nonche' dalle ore quattordici alle ore quindici del martedi' e del giovedi'.
 
Art. 4
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'Istituto superiore di sanita' - Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio per le finalita' di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tale finalita'.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
 
Art. 5
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 30,00.
3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i seguenti:
ctg. 1) Servizi o attivita' prestati presso istituzioni di ricerca nel settore della sanita' pubblica: fino a punti 21,00.
Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi per coloro che hanno svolto servizi o attivita' presso l'Istituto superiore di sanita'.
Saranno attribuiti punti 1,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi per coloro che hanno svolto servizi o attivita' presso altre istituzioni di ricerca;
ctg. 2) Partecipazione a corsi di formazione; vincite o idoneita' in pubbliche selezioni o concorsi ed altri titoli culturali e professionali: fino a punti 9,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 1,50.
4. I titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata ovvero, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sottoscritta in presenza del dipendente addetto o corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Il possesso di tali titoli potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' secondo quanto stabilito dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che dovranno essere sottoscritte dal candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto, dovra' essere corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Detta dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione di conformita' all'originale della documentazione eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata.
5. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
6. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
7. L'istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
8. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in considerazione.
9. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in duplice copia dei titoli dichiarati o presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo presentato o dichiarato dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere riportata nell'elenco.
10. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all'imposta sul bollo.
11. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati dalla commissione esaminatrice nella prima seduta.
12. La valutazione dei titoli sara' effettuata prima dell'espletamento della prova pratica o a n contenuto teorico pratico.
13. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli interessati prima della effettuazione della prova pratica o a contenuto teorico pratico di cui al successivo art. 6.
 
Art. 6
1. Gli esami consteranno di una prova pratica o a contenuto teorico pratico ed una prova orale.
2. La prova pratica o a contenuto teorico pratico su:
riconoscimento e manutenzione di strumenti di laboratorio;
riconoscimento ed uso di dispositivi meccanici ed elettrici;
immagazzinaggio, spedizione, consegna e trasporto di materiale d'ufficio o di laboratorio;
adempimenti inerenti l'accesso del pubblico agli uffici.
3. La prova orale consistera' in un colloquio su:
le materie della prova pratica o a contenuto teorico pratico;
accertamento della conoscenza di base della lingua inglese;
accertamento della capacita' di base delle apparecchiature ed applicazioni informatiche piu' diffuse.
4. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovra' stabilire i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
5. Per la valutazione della prova pratica o a contenuto teorico-pratico la commissione esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato nella suddetta prova pratica un punteggio non inferiore a punti sessantatre.
6. Per la prova orale la commissione esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Per superare detta prova il candidato dovra' riportare un punteggio non inferiore a punti sessantatre.
7. Le prove d'esame non potranno aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
8. Le prove d'esame avranno luogo in Roma. La data e la sede dello svolgimento della prova pratica o a contenuto teorico-pratico di ciascun concorso saranno comunicate ai candidati ammessi a parteciparvi.
9. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sara' data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per tale prova con l'indicazione dei voti riportati nella precedente prova.
10. La prova orale si svolgera' presso l'Istituto superiore di sanita' o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico.
11. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara' affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo.
12. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza dei termini di validita'.
13. Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo decreto del direttore generale dell'Istituto superiore di sanita'.
 
Art. 7
1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la votazione conseguita nella prova pratica o a contenuto teorico-pratico e la votazione riportata nella prova orale.
2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la relativa commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione delle votazioni stesse.
 
Art. 8
1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 9
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza a parita' di merito, previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto superiore di sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni.
3. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso modo di cui al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall'amministrazione d'appartenenza;
c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
2. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'.
3. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza a parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
4. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
5. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
 
Art. 10
1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito di cui al precedente art. 9, con decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali, sara' approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con il presente bando e verranno dichiarati i relativi vincitori.
2. La graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'istituto. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di partecipazione.
4. Trascorsi due mesi dai centoventi giorni sopra indicati l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o di procedere allo scarto dei medesimi.
 
Art. 11
1. I candidati dichiarati vincitori saranno inviati a visita medica presso l'Azienda USL, di competenza per l'accertamento dell'idoneita' a svolgere le mansioni proprie del profilo di operatore tecnico (profilo di assunzione dei medesimi).
2. I predetti, inoltre dovranno produrre la documentazione di cui al successivo art. 12.
3. Successivamente i predetti saranno invitati a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione stipulato il 21 febbraio 2002, un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio.
4. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dai contratti collettivi vigenti.
5. E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
6. Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico iniziale relativo all'VIII livello professionale del profilo di operatore tecnico, previsto dal C.C.N.L. - 13 maggio 2009 e successive integrazioni, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
7. I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di prova che avra' la durata di tre mesi. Detto periodo avra' durata dimezzata per il candidato che abbia prestato servizio, nel medesimo ente, senza interruzione, da almeno 12 mesi nel medesimo profilo e livello pari o superiori con contratto a tempo determinato.
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
9. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.
 
Art. 12
1. I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 3 del precedente art. 11, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice), resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall'interessato e comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta data di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto il candidato;
d) il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data di conseguimento e della istituzione scolastica presso la quale e' stato conseguito;
f) la posizione agli effetti degli obblighi militari con l'indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il periodo di assolvimento;
2) certificato attestante la propria disabilita'.
L'istituto si riserva di disporre l'eventuale accertamento presso le sedi competenti della permanenza dello stato invalidante;
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta semplice), resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente addetto ovvero corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'Istituto superiore di sanita'.
2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1 sostituisce, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i corrispondenti documenti previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, dei quali e' data comunque ai candidati facolta' di presentazione.
3. L'istituto richiedera' direttamente alle amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi.
4. Resta fermo quanto previsto dal comma 6 del precedente art. 5 in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. Le dichiarazioni sopra indicati dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori che non abbiano presentato la documentazione come innanzi precisato di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di cui al comma 3 del precedente art. 11.
Roma, 3 febbraio 2011

Il direttore
della direzione centrale
delle risorse umane e degli affari generali
Pasquali
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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