Gazzetta n. 12 del 11 febbraio 2011 (vai al sommario)
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO   (scad. 14 marzo 2011)
Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 400 allievi marescialli all'83° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2011/2012.



IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
VIsto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'art. 68 concernente la riduzione e rimodulazione degli organici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante «Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2006, come modificato dal decreto ministeriale 15 settembre 2006, concernente l'incremento di 152 unita' dell'organico del ruolo ispettori della Guardia di finanza;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», introdotto dall'art. 2, comma 208, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)»;
Visti gli articoli 636, 861, 864, 1033, 1494, 1495, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la convenzione tra l'Universita' degli studi di L'Aquila e il Comando Generale della Guardia di finanza, datata 24 maggio 2010;
Ritenuto di dover prevedere riserve di posti in misura pari:
a 19 unita', a favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
a 20 unita', a favore dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 66/2010, sempreche' in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente bando;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,

Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto, per l'anno accademico 2011/2012, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione all'83° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di:
a) n. 350 allievi marescialli del contingente ordinario;
b) n. 50 allievi marescialli del contingente di mare, cosi' suddivisi:
1) n. 15 per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando»;
2) n. 25 per la specializzazione «tecnico di macchine»;
3) n. 10 per la specializzazione «tecnico dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta».
2. Dei 350 posti per il contingente ordinario:
a) 19 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 2, ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
b) 20 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 2, al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. 10 dei 25 posti disponibili per il contingente di mare, specializzazione «tecnico di macchine», sono riservati ai militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per «motorista navale» presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza, se qualificati meritevoli dal Comandante Regionale o equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita' gerarchicamente sottostanti da cui il personale interessato dipende, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al corso di cui al comma 1, lettera b), con esonero dal concorso. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di «motorista navale» con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di grado piu' elevato. A parita' di grado, e' prevalente l'anzianita' di servizio e, a parita' della stessa, la maggiore eta'.
4. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3 e conservata fino all'ammissione al corso di formazione.
5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3 non e' ammessa per piu' di due volte.
6. Qualora i posti riservati di cui ai commi 2 e 3, non possano essere assegnati per mancanza di candidati riconosciuti idonei, gli stessi sono conferiti agli altri candidati iscritti, rispettivamente, nella graduatoria per il contingente ordinario ed in quella per la specializzazione «tecnico di macchine», nell'ordine del punteggio di merito conseguito.
7. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i posti non coperti sono devoluti in aumento a quelli previsti per il concorso di cui al comma 1, lettera b), del succitato articolo, secondo le percentuali e l'ordine in esso stabilito.
8. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare, consistente in questionari a risposta multipla;
b) una prova scritta di composizione italiana;
c) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) una prova orale di cultura generale;
f) un esame facoltativo in una o piu' lingue estere, consistente in una prova scritta ed una prova orale per ciascuna lingua prescelta;
g) una prova facoltativa di informatica.
9. Resta impregiudicata, per il Comandante Generale della Guardia di finanza, la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.
 
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza che:
1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, superato il 35° anno di eta';
2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico 2010/2011;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dal Comandante Regionale o equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita' gerarchiche sottostanti da cui il personale interessato dipende, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non idonei» all'avanzamento;
5) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
b) i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
4) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
5) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi, ne' sottoposti a misura di prevenzione;
6) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza;
8) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico 2010/2011;
10) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
2. I requisiti sopra indicati, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), punti 1) e 2), e b), punti 1), 5), 6) e 9), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3 e conservati fino alla data di effettivo incorporamento.
3. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera a), punto 4), si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al grado superiore.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
 
Art. 3
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda deve essere presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1, presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
3. I militari alle armi (esclusi gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza) devono presentare la domanda, entro il termine e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza.
4. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma/Appio.
5. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1) e disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonche' sul sito internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
6. Le domande di partecipazione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo di raccomandata sono accettate soltanto se pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.
7. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei termini indicati, non pervengono entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, sono archiviate. Nelle more, i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.
8. Per i militari della Guardia di finanza, la domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modello di domanda (fac-simile in allegato 2), deve essere indirizzata al Centro di Reclutamento e presentata al reparto da cui il militare direttamente dipende per l'impiego (per i militari in forza al Comando Generale, le domande devono essere presentate al Quartier Generale), entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
9. Il reparto che riceve le domande di cui al comma 8 vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo.
10. Le domande sono inviate, entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle stesse, al:
a) Comando Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza ai reparti dipendenti nonche' al Comando Interregionale alla sede;
b) Quartier Generale, relativamente al personale in forza al Centro Logistico;
c) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
d) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti Speciali ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
e) Comando Logistico Aeronavale, relativamente al personale in forza al Comando Aeronavale Centrale ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti.
11. I reparti di cui al comma 10, attestata la regolarita' e la completezza delle domande ricevute (incluse quelle prodotte dal personale direttamente dipendente), le inviano, entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la loro presentazione, unitamente agli elenchi riepilogativi degli aspiranti, al Centro di Reclutamento.
12. I predetti reparti devono, altresi', comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti da parte dei partecipanti al concorso.
13. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte all'art. 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di 5 giorni dal momento della restituzione dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
14. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente archiviate.
15. Alle incombenze di cui ai commi 13 e 14 provvedono:
a) per gli appartenenti al Corpo, i reparti di cui al comma 10;
b) per tutti gli altri candidati, il Comando Provinciale competente (Comando Regionale, per i residenti in Valle d'Aosta), ovvero il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero.
16. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Comandante Interregionale o equiparato della Guardia di finanza dal quale dipende il reparto che ha disposto l'archiviazione (se l'archiviazione e' stata disposta dal Quartier Generale, il ricorso deve essere proposto al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza), ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
17. L'Amministrazione non si assume, inoltre, alcuna responsabilita' per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.
18. Puo' essere presentata domanda di partecipazione per un solo contingente. Per il contingente di mare, e' consentita la partecipazione per una sola specializzazione. In ogni caso, la scelta non e' modificabile oltre il termine di cui al comma 1.
 
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda (modello in allegato 2):
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita, nonche' il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende concorrere;
b) il reparto cui e' in forza;
c) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
d) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2010/2011;
e) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, «non idoneo» all'avanzamento;
f) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 21. La certificazione comprovante il possesso di tali titoli deve essere presentata o fatta pervenire con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 4;
g) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura e spese dell'Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita';
h) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 3, devono farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della specializzazione «motorista navale». Tale scelta non e' modificabile oltre il termine di cui all'art. 3, comma 1.
3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda (modello in allegato 1):
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato e di non aver subito condanne per delitti non colposi, ne' sottoposto a misura di prevenzione;
g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
h) la posizione nei riguardi del servizio militare. Se alle armi deve indicare, altresi', il grado rivestito ed il reparto di appartenenza;
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2010/2011;
m) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
n) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale;
o) l'indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
p) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 21. La certificazione comprovante il possesso di tali titoli deve essere presentata o fatta pervenire con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 4;
q) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura e spese dell'Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita';
r) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
4. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative:
a) esame di conoscenza di una o piu' lingue estere, scelte tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
5. Gli aspiranti che partecipano per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), devono compilare la domanda di partecipazione precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le previste prove scritta e orale.
6. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), devono allegare alla domanda di partecipazione idonea documentazione, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza del congiunto deceduto, attestante il possesso del requisito previsto dalla medesima lettera b).
7. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12 e 14, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive.
8. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
9. I candidati di cui al comma 3 devono segnalare ogni variazione di indirizzo direttamente, e nel modo piu' celere, al Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero al locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero. Tali reparti non assumono alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata agli stessi reparti ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del candidato ai fini del servizio militare.
 
Art. 5
Istruttoria della domanda
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'avvio al corso di formazione.
 
Art. 6
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, i reparti di cui all'art. 3, comma 10, provvedono ad inviare al Centro di Reclutamento, entro i termini stabiliti da quest'ultimo, copia autenticata degli atti matricolari dei militari interessati (aggiornati alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1) e il giudizio di merito di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla predetta data di scadenza. Per i militari nei cui confronti sia terminato l'iter di sostituzione della documentazione cartacea con il «Documento Unico Matricolare» (D.U.M.), la competente sottocommissione rilevera' i dati direttamente da tale documento.
2. La documentazione caratteristica dei militari del Corpo deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.
3. Nei confronti dei candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'art. 12, il Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, provvedono a richiedere, secondo le modalita' definite dallo stesso Centro di Reclutamento, i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale.
4. I candidati risultati idonei alla prova scritta devono presentare direttamente o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via della Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma/Appio, entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'esito della prova stessa, i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 21. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine comporta l'archiviazione della documentazione inviata.
5. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art. 21, devono presentare o far pervenire ai reparti di cui al comma 3, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso:
a) se di sesso maschile, il foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune, per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
b) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare;
c) domanda diretta al Ministero della difesa, con cui il candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo o sergente, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo.
6. I vincitori del concorso devono consegnare, all'atto della presentazione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti per l'inizio del corso di formazione, il diploma in originale ovvero la copia autentica del certificato attestante il conseguimento del titolo di studio, in conformita' all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il titolo originale di studio deve, comunque, essere fatto pervenire alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti, entro il termine comunicato dallo stesso Istituto. In caso di documentato impedimento, il vincitore del concorso deve presentare, entro lo stesso termine, un certificato sostitutivo ai sensi dell'art. 199, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'.
8. I vincitori del concorso per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), devono, inoltre, far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma/Appio, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, l'attestato di cui alla predetta lettera a).
9. Il documento di cui al comma 5, lettera b), deve essere di data posteriore a quella di pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale.
10. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
11. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione.
12. Il Centro di Reclutamento impartira' disposizioni circa le modalita' e i termini di invio, da parte dei reparti del Corpo interessati, delle domande di partecipazione al concorso e della documentazione di cui al presente articolo.
 
Art. 7
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da:
1) due ufficiali della Guardia di finanza;
2) due professori in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie oggetto di esame.
La sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e per le ulteriori fasi concorsuali, da un'altra sottocommissione unico restante il presidente. All'ulteriore sottocommissione, avente la medesima composizione di quella originaria, non puo' essere attribuito un numero di candidati inferiori a 500;
e) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni esaminatrici per l'esame facoltativo di una o piu' lingue estere e la prova facoltativa di conoscenza dell'informatica sono quelle indicate al comma 1, lettera d), integrate, rispettivamente, da:
a) docenti abilitati all'insegnamento delle lingue estere oggetto dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore della lingua stessa;
b) un ufficiale o un ispettore in servizio permanente della Guardia di finanza, impiegato nel settore dell'informatica.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, le competenti sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera e), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.
 
Art. 8
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b), c) ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
 
Art. 9
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
 
Art. 10
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.
 
Art. 11
Modalita' e date di svolgimento della prova preliminare
1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare, consistente in domande dirette ad accertare le abilita' linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua italiana, presso la Legione Allievi della Guardia di finanza, viale Europa, n. 97, di Bari (Palese), secondo il seguente calendario:
a) lunedi' 4 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da A a AVO;
b) lunedi' 4 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da AVR a BORE;
c) martedi' 5 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da BORF a CAPPA;
d) martedi' 5 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da CAPPE a CE;
e) mercoledi' 6 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da CHA a CORS;
f) mercoledi' 6 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da CORT a DA;
g) giovedi' 7 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da DE a DEZ;
h) giovedi' 7 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da DF a DO;
i) venerdi' 8 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da DP a FIORE;
j) venerdi' 8 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da FIORF a GH;
k) lunedi' 11 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da GIA a IANNAQ;
l) lunedi' 11 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da IANNAR a LEOND;
m) martedi' 12 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da LEONE a MANCIN;
n) martedi' 12 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da MANCIO a MATARB;
o) mercoledi' 13 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da MATARC a MONTEF;
p) mercoledi' 13 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da MONTEG a ORSI;
q) giovedi' 14 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da ORSL a PELLE;
r) giovedi' 14 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da PELLI a POMPL;
s) venerdi' 15 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da POMPO a RIPP;
t) venerdi' 15 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da RIPR a SAMA;
u) lunedi' 18 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da SAMB a SESTI;
v) lunedi' 18 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da SESTL a TARICA;
w) martedi' 19 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da TARICC a VANDI;
x) martedi' 19 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da VANDL a Z.
2. I candidati, i cui cognomi non rientrino in nessuna delle tornate di convocazione di cui al comma 1, devono presentarsi per sostenere la prova preliminare il giorno 19 aprile 2011, ore 15.00.
3. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove scritta e orale in lingua tedesca, indipendentemente dal cognome, devono presentarsi per sostenere la prova preliminare il giorno 19 aprile 2011, ore 15.00.
Tali candidati possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della prova preliminare.
4. Il calendario di cui ai commi 1, 2 e 3 ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
5. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal 28 marzo 2011, con avviso consultabile sul sito internet www.gdf.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti.
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova preliminare, da parte dei candidati, sara':
a) disponibile, sul sito internet www.gdf.it, una mappa dell'itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla fermata «Tesoro» della metropolitana «Bari Centrale - Ospedale San Paolo» alla sede di esame e ritorno.
10. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
11. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento della prova, a norma dell'art. 20, non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti.
12. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).
13. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui al comma 12 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.
14. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'art. 12, i candidati classificatisi nei primi:
a) 1.350 posti della graduatoria del contingente ordinario;
b) 200 posti della graduatoria del contingente di mare, cosi' distinti:
1) 75 posti della graduatoria per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando»;
2) 75 posti della graduatoria per la specializzazione «tecnico di macchine»;
3) 50 posti della graduatoria per la specializzazione «ecnico dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta».
15. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso.
16. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire dal 26 aprile 2011, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 18.
17. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti dall'art. 12, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova stessa.
18. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
 
Art. 12
Modalita' e data di svolgimento della prova scritta
1. La prova scritta, della durata di sei ore, consistente nello svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i candidati, ha luogo presso la Legione Allievi della Guardia di finanza, viale Europa, n. 97, di Bari (Palese), il giorno 3 maggio 2011, alle ore 09,00.
2. Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal 26 aprile 2011, con avviso consultabile sul sito internet www.gdf.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
 
Art. 13
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
 
Art. 14
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalle sottocommissioni indicate all'art. 7, comma 1, lettera d).
2. Le sottocommissioni medesime assegnano ad ogni elaborato un punto di merito da zero a venti ventesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di 10 ventesimi. Quelli che riportano un punteggio inferiore a 10 ventesimi sono considerati esclusi dal concorso.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal 26 maggio 2011, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
6. I candidati non appartenenti alla Guardia di finanza, risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, secondo il calendario e le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui al comma 5.
7. Avverso l'esclusione di cui al comma 4, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 15
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), mediante visita medica di primo accertamento, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.
2. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento e', immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all'art. 16, commi 7, 12 e 13. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo accertamento.
5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 16
Requisiti psico-fisici
1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni 60, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali;
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
c) certificazione recante l'esito del dosaggio delle IgE totali.
La positivita' agli accertamenti di cui alle lettere a) e b) comporta l'esclusione dal concorso.
La positivita' all'accertamento di cui alla lettera c) comporta la sottoposizione agli ulteriori esami strumentali e di laboratorio di cui al comma 16.
3. In sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica, i candidati devono, altresi', produrre un certificato (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
a) lo stato di buona salute;
b) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2, lettere a) e b), e 3 comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento.
5. La mancata presentazione, in sede di visita medica di primo accertamento, del certificato relativo all'esito del dosaggio delle IgE totali, di cui al comma 2, lettera c), comporta l'esclusione dal concorso.
6. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
7. I candidati, all'atto della visita medica di primo accertamento, devono, comunque, avere:
a) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m. 1,61 per le donne;
c) acutezza visiva:
1) per i candidati che concorrono per il contingente ordinario:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normali;
visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate;
2) per i candidati che concorrono per il contingente di mare per la specializzazione:
«nocchiere abilitato al comando»: acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
«tecnico di macchine»: visus corretto 10/10 in ciascun occhio; la correzione della refrazione non dovra' superare 3 D per la miopia, 3 D per l'ipermetropia, 1 D per l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse; la correzione totale non dovra' comunque superare 3 D per l'astigmatismo miopico composto, 3 D per l'astigmatismo ipermetropico composto con lente cilindrica non superiore a 1 D, 3 D per l'astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a 1 D, 2 D per l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare;
«tecnico dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta»: visus naturale 10/10 in ciascun occhio. Senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
8. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
9. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e' effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
10. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
11. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti parametri:
a) per il contingente ordinario e per il contingente di mare per le specializzazioni «nocchiere abilitato al comando» e «tecnico di macchine»:
1) monolaterale: 35 dB;
2) bilaterale: P.P.T. 20%;
b) per il contingente di mare per la specializzazione «tecnico dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta»:
1) monolaterale: 24 dB;
2) bilaterale: P.P.T. 10%.
12. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test tossicologici.
13. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
14. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
15. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) dell'urina ed ematochimici;
b) elettrocardiografico e visita cardiologica;
c) test psico-clinici.
16. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne' valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
17. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli accertamenti di cui ai commi 7, 12 e 13, sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
18. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
19. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza, di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
20. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto:
a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi concorsuali;
b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 10 ottobre 2011.
21. I candidati che, alla data del 31 maggio 2011, prestano servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica.
 
Art. 17
Accertamento attitudinale
1. I candidati appartenenti al Corpo idonei alla prova scritta e i candidati non appartenenti al Corpo idonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica sono convocati per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza.
2. L'idoneita' attitudinale dei candidati e' accertata dalla sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera e).
3. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test.
4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi.
5. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali di cui al comma 3, sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso la suddetta esclusione gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 18
Prova orale
1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate all'art. 7, comma 1, lettera d), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15 minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti),
nei limiti del programma riportato in allegato 4.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti ventesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano un punto di merito non inferiore a 10 ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a 10 ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
8. Al termine di ogni seduta, le competenti sottocommissioni compilano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque, notificato ad ogni candidato.
9. Prima dell'effettuazione della prova orale, le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), fissano in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione della stessa.
 
Art. 19
Prove facoltative
1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui all'art. 18, e' sottoposto all'esame facoltativo di una o piu' lingue estere prescelte, con le modalita' indicate in allegato 5.
2. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo, che ha chiesto di partecipare per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), puo' richiedere di sostenere l'esame facoltativo di lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo' essere assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.
3. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), integrate a norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo.
4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la prova scritta che per quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che nella media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso tra i 10 e venti ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui all'art. 21, comma 3, lettera a).
5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui all'art. 18, e' sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza dell'informatica, con le modalita' indicate in allegato 5.
6. Analogamente a quanto previsto al comma 2, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo, che ha chiesto di partecipare per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), puo' essere assistito, nel corso della prova facoltativa di conoscenza dell'informatica, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa.
7. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), integrate a norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo.
8. Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che riporta un voto compreso tra i 10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui all'art. 21, comma 3, lettera b).
9. Prima dell'effettuazione delle prove facoltative di cui al presente articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.
 
Art. 20
Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per:
a) sostenere la prova preliminare, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e la prova orale, previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 15, 17 e 18, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive nonche' delle prove facoltative di cui all'art. 19, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d) ed e), hanno facolta', su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.
L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via della Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma/Appio, deve essere anticipata, via fax, al numero 0624290663 (linea esterna) oppure al numero 8812663 (linea interpolizie);
b) sostenere la prova scritta, prevista dall'art. 12, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
 
Art. 21
Graduatorie finali di merito
1. Le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), predispongono distinte graduatorie finali di merito per il contingente ordinario, per ogni specializzazione del contingente di mare e per i posti riservati di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 8, ad esclusione delle lettere f) e g).
I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), non beneficiano di tale riserva laddove risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Gli stessi sono iscritti nella graduatoria finale di merito per il contingente ordinario, nell'ordine del punteggio conseguito.
3. Per la formazione delle graduatorie e' presa come base la somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale di cui agli articoli 12 e 18, cosi' maggiorata:
a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di esame di cui all'art. 19, per ogni lingua estera conosciuta:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi;
b) conoscenza dell'informatica, accertata in sede di prova di cui all'art. 19:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi;
c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio posseduti dall'aspirante:
1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;
2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;
3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o promozione straordinaria per benemerenze di servizio;
4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;
5) 1 ventesimo, per gli appartenenti al Corpo che siano risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
6) 2 ventesimi, per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate, in servizio o in congedo, e per i sottufficiali, in congedo, della Guardia di finanza;
7) 1 ventesimo, al concorrente appartenente al ruolo «sovrintendenti»;
8) 0,75 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di appuntato scelto o appuntato;
9) 0,50 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di finanziere scelto o finanziere nonche' per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
10) 1 ventesimo, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato, e' considerato anche il tempo trascorso per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa;
d) 2 ventesimi, per il diploma di laurea, ovvero laurea specialistica, o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d. «triennali» o di «I livello»);
e) 0,25 ventesimi, per i candidati del contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria;
f) 1 ventesimo, per i candidati del contingente di mare in possesso del diploma di istituto tecnico ad indirizzo nautico.
4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso della specializzazione di motorista navale e' formata secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 3, ed e' maggiorata dai punteggi di cui al presente articolo.
7. I titoli di cui al presente art. sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e se la certificazione che ne attesta il possesso e' stata inviata nei termini previsti dall'art. 6, comma 4.
8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata documentazione, qualora risultante dalla documentazione personale, sara' acquisita d'ufficio.
9. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dall'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. Tali graduatorie sono notificate a tutti gli effetti ai candidati iscritti nelle stesse.
 
Art. 22

Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei vincitori del
concorso
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, di cui all'art. 1, comma 9, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi al corso di formazione in qualita' di allievi marescialli, previo superamento (solo per i non appartenenti al Corpo) della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte del Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
2. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza e ha la durata di due anni accademici.
3. Entro venti giorni dall'inizio del corso, con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire:
a) i posti resisi, comunque, disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo «ispettori» per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.
4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura e spese del Corpo, a un corso di laurea individuato dal Comando Generale della Guardia di Finanza. Pertanto, gli stessi non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita'.
5. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre Forze Armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
6. Ai sensi dell'art. 43, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
7. Il Comando Generale della Guardia di finanza puo' avviare i candidati di cui al comma 6, nei limiti dei posti in programmazione, al successivo corso di formazione.
8. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l'ammissione al corso di formazione di cui al comma 7 e' subordinata al superamento della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura del Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di Reclutamento - Ufficio Sanitario, reiterando, al fine di verificare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 16.
9. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 8, devono presentare i certificati ed il test (se di sesso femminile) previsti all'art. 16, secondo le modalita' all'uopo stabilite.
10. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
 
Art. 23
Mancata presentazione al corso
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati, a mezzo fax al numero 0862342215, al massimo entro 3 giorni dall'inizio del corso, al Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, che li valuta e, se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato tramite il reparto di appartenenza, se militare della Guardia di finanza, ovvero tramite il competente Comando Provinciale della Guardia di finanza (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, se non appartenente al Corpo.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
 
Art. 24
Spese per la partecipazione al concorso
e concessione della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa, per la preparazione agli esami orali, solo a coloro che hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova scritta. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.
I militari, che nello stesso anno avessero gia' beneficiato di altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di 45 giorni annui (art. 3, comma 37, legge 24 dicembre 1993, n. 537), possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati quarantacinque giorni. Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.
4. La partecipazione alle prove concorsuali deve essere comprovata da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza.
5. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.
 
Art. 25

Nomina a maresciallo, completamento della formazione e assegnazione
alle sedi di servizio
1. Al termine del corso di cui all'art. 22, gli allievi giudicati idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso di qualificazione operativa, a completamento della formazione di base.
2. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per la quale hanno concorso.
3. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
 
Art. 26
Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, sono rese disponibili sul citato sito internet le graduatorie finali di merito.
 
Art. 27
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita' concorsuali e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in sede concorsuale, possono essere utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della Guardia di finanza.
Roma, 3 febbraio 2011

Gen. C.A. Nino Di Paolo
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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