Gazzetta n. 298 del 24 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 novembre 2025, n. 195
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di formazione e trasmissione telematica delle copie dei repertori e del registro somme e valori o della certificazione negativa e delle modalita' di conservazione, ricerca e consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico ai sensi dell'articolo 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili» e, in particolare, l'articolo 65;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;
Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante «Riordinamento degli Archivi notarili»;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 723, recante «Aggiornamento degli organici del personale degli Archivi notarili»;
Vista la legge 27 giugno 1991, n. 220, recante «Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Sentito il Consiglio nazionale del notariato il 7 novembre 2024;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso con parere n. 724, in data 21 novembre 2024;
Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale il 9 maggio 2025;
Udito il parere n. 962/2025 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2025;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15 ottobre 2025;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «legge notarile»: la legge 16 febbraio 1913, n. 89;
c) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) «regolamento notarile»: il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
e) «archivio centrale»: l'archivio centrale informatico di cui all'articolo 65 della legge n. 89 del 1913;
f) «dominio giustizia»: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura;
g) «dominio del notariato»: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Consiglio nazionale del notariato gestisce in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura;
h) «portale dei servizi telematici»: la piattaforma informatica che fornisce l'accesso o il collegamento ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44;
i) «sistema informatico»: il sistema informatico dell'archivio centrale informatico previsto dall'articolo 65 della legge n. 89 del 1913;
l) «area riservata ai soggetti legittimati»: la sezione del sistema informatico alla quale accedono singolarmente i soggetti legittimati all'invio dei fascicoli digitali, contenente tutti i documenti e i servizi forniti ai medesimi soggetti legittimati;
m) «area riservata all'amministrazione»: la sezione del portale dei servizi telematici nella quale sono resi disponibili i documenti e i servizi forniti ai soggetti abilitati interni;
n) «soggetti legittimati»: i soggetti legittimati alla sottoscrizione e trasmissione dei documenti contenenti gli adempimenti disciplinati dal presente decreto;
o) «soggetti abilitati interni»: il personale dell'amministrazione degli archivi notarili;
p) «accesso»: l'operazione che consente di consultare i dati e i documenti conservati nel sistema informatico mediante visualizzazione, download e stampa di dati e documenti informatici;
q) «elaborazione»: l'operazione di trattamento dei dati per monitoraggi, statistiche e ogni altra finalita' consentita dalla legge;
r) «immissione:»: l'operazione di inserimento di dati e documenti nel sistema informatico per le finalita' per cui esso e' istituito;
s) «aggiornamento»: l'operazione di trattamento che consente di modificare o di cancellare i dati contenuti nel sistema informatico;
t) «interrogazione»: l'operazione di collegamento con il sistema informativo al fine di effettuare le operazioni di accesso, immissione e aggiornamento relative ai dati e ai documenti conservati nel sistema stesso;
u) «Ufficio centrale»: l'Ufficio centrale degli archivi notarili.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. e 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (Omissis).».
- Si riporta l'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n.
89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili):
«Art. 65. - Il notaro ha l'obbligo di trasmettere
all'archivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia
dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti
ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse
dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di
iscrizione a repertorio di che all'art. 24 dell'annessa
tariffa.
Tale copia sara' scritta in carta libera,
sottoscritta dal notaro, e munita dell'impronta del suo
sigillo.
Qualora nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun
atto, trasmettera', sempre nel termine suindicato, un
certificato negativo.
A decorrere dalla data stabilita con il decreto di
cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica
all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato
digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale
informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al
primo comma, nonche' la copia trimestrale del registro
somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni
altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai
quali e' tenuto, a mezzo degli archivi notarili
distrettuali, su conto corrente postale gestito
dall'Ufficio centrale.
L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei
termini previsti per gli archivi notarili distrettuali
dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del
Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale
del notariato, trattenendo un aggio nella misura del 2 per
cento.
Il controllo della liquidazione delle tasse e dei
contributi e degli importi versati dai notai e
l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per
tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile
distrettuale.
I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti
nell'archivio centrale informatico sostituiscono l'indice
delle parti intervenute negli atti, previsto dall'art. 114.
L'Amministrazione degli archivi notarili provvede
alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al
presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli
archivi notarili.
Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del
notariato, il Garante per la protezione dei dati personali
e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate, nel
rispetto del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che
riguardano le modalita' di formazione e trasmissione
telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti
di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la
ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati
inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono altresi'
stabilite le date di entrata in vigore delle predette
disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di
eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi
notarili distrettuali.».

Note all'art. 1:
- Per l'art. 65 della citata legge 16 febbraio 1913, n.
89, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio
2011, n. 44, recante: «Regolamento concernente le regole
tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo
penale, delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti
daldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
legge 22 febbraio 2010, n. 24», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2011, n. 89.
 
Art. 2

Oggetto del provvedimento

1. Il presente decreto determina, in attuazione dell'articolo 65, nono comma, della legge notarile e nel rispetto del CAD, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalita' di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui all'articolo 65, quarto comma, della medesima legge notarile e la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Esso stabilisce altresi' l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al primo periodo e le date a partire dalle quali viene meno l'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali.
2. Con successivo decreto sono determinate le modalita' di esecuzione dei versamenti previsti dall'articolo 65, quarto e quinto comma, della legge notarile.

Note all'art. 2:
- Per l'art. 65 della citata legge 16 febbraio 1913, n.
89, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Fascicolo digitale

1. Il fascicolo digitale e' formato dai soggetti di cui all'articolo 5 e contiene la copia autentica dei repertori o la certificazione negativa nel caso di mancanza di annotazioni nel mese precedente e la distinta riassuntiva dei dati repertoriali e delle somme dovute con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento. Con le medesime modalita' avviene la trasmissione della copia trimestrale del registro somme e valori.
2. Il fascicolo digitale e' formato secondo le specifiche tecniche stabilite dal capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero, che ne determinano anche la dimensione massima. Le specifiche tecniche definiscono inoltre i formati di documento ammessi. Il fascicolo e' sottoscritto dal capo dell'archivio notarile mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del CAD oppure dai notai o dagli altri soggetti tenuti all'adempimento mediante la firma digitale ottenuta ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, della legge notarile.
3. Il fascicolo digitale e' trasmesso, alle scadenze previste dalla legge, al sistema informatico dell'archivio centrale, che si avvale delle infrastrutture del Ministero.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera s), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
codice si intende per:
0a) - r) (Omissis);
s) firma digitale: un particolare tipo di firma
qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche,
una pubblica e una privata, correlate tra loro, che
consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave
privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di
un insieme di documenti informatici;
t - ff) (Omissis).
1-bis e 1-ter (Omissis).».
- Si riporta l'art. 23-bis della citata legge 16
febbraio 1913, n. 89:
«Art. 23-bis. - 1. Il notaio per l'esercizio delle
sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui
all'art. 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del
notariato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche al coadiutore e al notaio delegato.».
 
Art. 4

Infrastrutture informatiche

1. Costituiscono infrastrutture unitarie e comuni dell'archivio centrale le banche dati e i sistemi informatici, idonei alla conservazione degli atti, individuati con decreto del direttore generale dell'Ufficio centrale.
 
Art. 5

Soggetti legittimati all'invio del fascicolo digitale

1. I notai inviano il fascicolo digitale di cui all'articolo 3 con le modalita' previste dalle specifiche tecniche stabilite dal capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero. L'invio di cui al primo periodo non avviene nei casi previsti dall'articolo 43 della legge notarile.
2. In tutti i casi in cui il notaio non puo' esercitare le proprie funzioni, il fascicolo digitale e' trasmesso dal notaio depositario o delegato, dal coadiutore o da altro soggetto che lo sostituisce per legge.
3. Il capo dell'archivio notarile competente provvede all'invio nel caso di notaio deceduto o che ha cessato definitivamente dall'esercizio notarile e che non abbia curato gli adempimenti di cui all'articolo 65 della legge notarile.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 43 della citata legge 16 febbraio
1913, n. 89:
«Art. 43. - 1. Nei casi di irrogazione della sanzione
disciplinare della sospensione o di applicazione della
sospensione cautelare di cui all'art. 158-sexies, commi 1 e
2, o di interdizione temporanea dall'esercizio del notaio,
il consiglio notarile del distretto presso il quale il
notaio e' iscritto determina se gli atti, i registri ed i
repertori devono restare presso lo studio del notaio
sospeso o interdetto ovvero se devono essere depositati
presso altro notaio.
2. Nel caso previsto dall'art. 158-sexies, comma 4,
nonche' in caso di interdizione temporanea dai pubblici
uffici o di altri provvedimenti comportanti sospensione
dall'esercizio della professione adottati in sede penale,
gli atti sono sempre depositati presso un altro notaio.
3. Il presidente del consiglio notarile del distretto
di cui al comma 1 nomina depositario un notaio dello stesso
distretto, scelto, di regola, fra quelli esercenti nella
stessa sede e, in mancanza, nella sede piu' vicina.
4. Della consegna degli atti, dei registri e dei
repertori al notaio depositario e della loro restituzione
e' redatto verbale con l'intervento del presidente del
consiglio notarile distrettuale o di un suo delegato.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono determinate idonee forme di pubblicita', anche
informatiche, mediante le quali e' data notizia al pubblico
del deposito di atti presso altro notaio effettuato ai
sensi della presente legge.».
- Per l'art. 65 della citata legge 16 febbraio 1913, n.
89, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Modalita' di trasmissione telematica
del fascicolo digitale

1. I soggetti legittimati inviano il fascicolo digitale di cui all'articolo 3 mediante le infrastrutture informatiche del dominio del notariato. Prima della trasmissione del fascicolo digitale all'ufficio centrale, il sistema consente al soggetto legittimato di sottoporre il contenuto del fascicolo a controlli formali finalizzati a verificarne la correttezza.
2. Il servizio di trasmissione all'area riservata dell'amministrazione e' realizzato a cura del Consiglio nazionale del notariato, il quale garantisce la sicurezza della trasmissione dei dati e dei documenti contenuti nel singolo fascicolo digitale.
3. Il dominio del notariato consente al soggetto legittimato di accedere a un'area riservata per la trasmissione del fascicolo. All'interno dell'area il soggetto legittimato puo' accedere esclusivamente ai documenti dallo stesso formati e alle ricevute associate a ciascun fascicolo trasmesso e puo' modificare i fascicoli informatici non ancora trasmessi. Il capo dell'archivio notarile puo' trasmettere il fascicolo digitale anche dal portale dei servizi telematici del dominio giustizia.
4. L'accesso all'area riservata ai soggetti legittimati avviene mediante un sistema IAM con autenticazione a piu' fattori e livello di garanzia almeno medio, con tracciamento degli accessi e delle operazioni. Le credenziali IAM sono rilasciate al notaio previa verifica della sua iscrizione a ruolo e identificazione a mezzo di documento di identita'. Nella fase transitoria disciplinata dall'articolo 15, l'autenticazione e l'autorizzazione all'accesso sono gestite dal modulo IAM della Rete Unitaria del Notariato.
5. La ricezione del fascicolo digitale si intende perfezionata alla data in cui e' generata dal sistema la ricevuta di accettazione nell'area riservata all'amministrazione, salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 9 e 10.
6. La trasmissione nell'area riservata all'amministrazione avviene in conformita' alle specifiche tecniche stabilite dal capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero che determinano anche le modalita' di interoperabilita' tra il dominio giustizia e il dominio del notariato.
 
Art. 7

Controlli del sistema informatico
e dell'archivio notarile distrettuale

1. Il sistema di formazione e trasmissione dei dati e dei documenti di cui all'articolo 65 della legge notarile garantisce l'esecuzione di controlli formali, automatizzati in tutto o in parte, su quanto trasmesso.
2. Se il controllo ha esito negativo il sistema segnala la presenza di anomalie. Queste ultime sono classificate come anomalie bloccanti, anomalie non bloccanti e anomalie lasciate al controllo dell'archivio notarile competente.
3. L'anomalia e' bloccante nei seguenti casi:
a) fascicolo digitale non inviato secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
b) fascicolo digitale vuoto o corrotto;
c) fascicolo digitale che supera la dimensione massima consentita;
d) fascicolo digitale non sottoscritto con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, o sottoscritto con firma basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
e) formato del fascicolo, o dei file contenuti nel medesimo, difforme dalle specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 2;
f) struttura del fascicolo digitale con alberatura difforme dalle specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 2;
g) fascicolo digitale sottoscritto da soggetto non legittimato;
h) fascicolo digitale che contiene dati nella distinta riassuntiva dei dati repertoriali e delle somme dovute e risulti vuoto in tutte le sezioni relative alle annotazioni repertoriali.
4. L'anomalia e' non bloccante nei seguenti casi:
a) fascicolo digitale contenente una o piu' sezioni relative alle copie repertoriali, con indicazione di annotazioni, prive di dichiarazione di conformita';
b) fascicolo digitale, contenente la distinta riassuntiva dei dati repertoriali certificata negativa, con una o piu' sezioni relative alle copie repertoriali, mancanti di annotazioni, prive di attestazione negativa;
c) fascicolo digitale contenente la distinta riassuntiva dei dati repertoriali e delle somme dovute vuota o con difformita' rispetto ai dati risultanti dalle sezioni relative alle copie repertoriali;
d) dati inseriti nel fascicolo digitale in formato difforme dalle specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 2.
5. L'anomalia e' lasciata al controllo dell'archivio notarile competente nei seguenti casi:
a) invio del fascicolo da parte di un soggetto diverso da quello che, all'esito del controllo automatizzato, ha sottoscritto il fascicolo;
b) utilizzo di un certificato di firma digitale riferito a soggetto non censito nel sistema;
c) utilizzo di un certificato di firma digitale riferito a soggetto non legittimato;
d) utilizzo di un certificato di firma digitale riferito a soggetto censito nel sistema, che invia in sostituzione di altro soggetto alla cui sostituzione non risulta legittimato;
e) utilizzo di un certificato di firma digitale riferito a soggetto censito nel sistema, che invia in sostituzione di altro soggetto non censito;
f) utilizzo di un certificato di firma digitale riferito a soggetto censito nel sistema, che invia in sostituzione di altro soggetto non piu' attivo.
6. Con provvedimento del direttore generale dell'Ufficio centrale possono essere individuate ulteriori anomalie rientranti nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5. Le specifiche tecniche stabilite dal capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero possono individuare ulteriori anomalie di carattere informatico rientranti nei casi di cui ai commi 3 e 4.
7. Le anomalie e le segnalazioni generate nella fase di acquisizione del fascicolo sono comunicate dal sistema informatico mediante avvisi ai soggetti che hanno inviato i fascicoli e agli archivi notarili.
8. In presenza di anomalie bloccanti il fascicolo e' irricevibile e il soggetto legittimato provvede all'invio di un nuovo fascicolo.
9. Se l'invio del fascicolo presenta anomalie non bloccanti lo stesso si considera accettato, ma il soggetto legittimato procede alla sua sostituzione ai sensi dell'articolo 9.
10. Nel caso di anomalie lasciate al controllo dell'archivio notarile competente l'avviso trasmesso dal sistema al soggetto che ha provveduto all'invio e all'archivio notarile contiene l'indicazione dell'anomalia riscontrata e comunica che l'acquisizione del fascicolo e' sospesa in attesa della verifica dell'archivio. Se, nel caso di cui al primo periodo, risulta anche una anomalia non bloccante, l'avviso contiene anche l'indicazione della sussistenza di tale anomalia. L'archivio competente puo' forzare l'accettazione o, se verifica che l'anomalia rientra tra quelle bloccanti, rifiutare il fascicolo. Il capo dell'archivio comunica al sistema l'esito del controllo, secondo le modalita' individuate con le specifiche tecniche di cui all'articolo 3, comma 2. Se l'esito e' negativo, il sistema segnala un errore bloccante. Se l'esito e' positivo, il fascicolo e' accettato e la ricezione dello stesso si intende perfezionata alla data in cui era stata generata dal sistema la ricevuta relativa all'anomalia di cui al comma 5 nell'area riservata all'amministrazione. Se, all'esito dell'accettazione, permangono anomalie non bloccanti, il sistema continua a segnalarle e si applica il comma 9. Il notaio puo' altresi' essere invitato a procedere all'invio di un nuovo fascicolo digitale in sostituzione del precedente e, in tal caso, il fascicolo inviato in sostituzione si considera trasmesso alla data in cui era stata generata dal sistema la ricevuta relativa all'anomalia di cui al comma 5 in relazione all'invio del primo fascicolo.

Note all'art. 7:
- Per l'art. 65 della citata legge 16 febbraio 1913, n.
89, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Ricevute del sistema informatico

1. Il sistema informatico, al termine dei controlli indicati all'articolo 7, genera le ricevute di accettazione e le comunicazioni di irricevibilita' o la sospensione dell'acquisizione del fascicolo all'area riservata all'amministrazione, indicando le eventuali anomalie presenti secondo quanto previsto dallo stesso articolo 7.
2. Le ricevute di accettazione e le comunicazioni di irricevibilita' sono sottoscritte con firma digitale.
3. La codifica delle ricevute, il formato dei file che le contengono, le informazioni che identificano l'accettazione del fascicolo, le segnalazioni generate dal sistema informatico, il motivo dell'eventuale esito negativo, gli avvisi inviati nel caso siano riscontrate anomalie non bloccanti o lasciate al controllo dell'archivio notarile competente, le modalita' di trasmissione delle ricevute al soggetto che ha effettuato l'invio all'area riservata del dominio del notariato, sono individuate con decreto del direttore generale dell'Ufficio centrale.
 
Art. 9

Sostituzione del fascicolo

1. Se il soggetto legittimato individua degli errori successivamente alla trasmissione del fascicolo o nel caso che abbia ricevuto notizia di anomalie non bloccanti, trasmette senza indugio, con le modalita' previste dall'articolo 6, un nuovo fascicolo digitale, che sostituisce integralmente il precedente e contiene tutti i documenti previsti dall'articolo 3, comma 1.
2. Il sistema informatico segnala all'archivio notarile le modifiche apportate rispetto al fascicolo precedentemente trasmesso.
 
Art. 10

Accesso all'area riservata all'amministrazione
da parte dei soggetti abilitati interni

1. Il personale dell'archivio notarile distrettuale ha accesso al portale dei servizi telematici ed e' autorizzato alla consultazione dei dati e dei documenti relativi al distretto notarile di competenza contenuti nel sistema informatico, allo scopo di:
a) effettuare il controllo degli adempimenti, della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai del distretto notarile di competenza e gli altri controlli, anche ispettivi, demandati all'archivio dalla normativa vigente;
b) rilasciare, nei soli casi previsti dalla normativa vigente, duplicati, copie ed estratti analogici e informatici, anche per immagine, del fascicolo digitale di cui all'articolo 3;
c) rilasciare certificazioni;
d) procedere alle attivita' di immissione e aggiornamento dei dati e dei documenti previsti dalla normativa vigente;
e) effettuare ricerche di atti di ultima volonta', nel rispetto della normativa vigente;
f) estrarre dati ed inviarli nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il personale dell'archivio notarile, su richiesta dell'utenza, effettua ricerche relative a singoli atti tra vivi e annotazioni del repertorio dei protesti rispetto all'intero territorio nazionale e ne fornisce l'esito. Per gli atti di ultima volonta' la ricerca e la comunicazione del relativo esito e' ristretta al distretto notarile di competenza.
3. Il capo dell'archivio notarile distrettuale comunica all'Ufficio centrale l'elenco dei dipendenti autorizzati ad accedere al sistema informatico per effettuare le operazioni di immissione e aggiornamento dei dati.
4. Nel caso di ispezioni ordinarie o straordinarie eseguite ai sensi degli articoli 129, comma 1, lettera b), e 132 della legge notarile, e' consentito l'accesso al sistema informatico al capo della circoscrizione ispettiva o all'ispettore incaricato, previa comunicazione all'Ufficio centrale.
5. Il personale dell'Ufficio centrale provvede all'estrazione dei dati della statistica del notariato di cui all'articolo 78, settimo comma, del regolamento notarile e di quelli di cui all'articolo 4, comma 2, della legge notarile.
6. Il personale dell'Ufficio centrale accede ai dati del sistema informatico per funzioni conoscitive relative ai monitoraggi economici e finanziari dei distretti notarili collegati alle finalita' istituzionali dell'Ufficio centrale e a quelle del Ministero della giustizia, per rilevazioni statistiche e per verifiche delle operazioni di accesso al sistema medesimo, anche al fine di accertarne la legittimita'.
7. L'accesso al sistema avviene attraverso l'area riservata all'amministrazione del portale di erogazione dei servizi telematici dell'Amministrazione degli archivi notarili.
8. L'autenticazione per i soggetti abilitati interni avviene sul portale dei servizi telematici mediante i sistemi in uso presso il Ministero della giustizia e il dominio del notariato con forme di autenticazione gestiti tra i due domini. L'accesso del personale autorizzato dell'amministrazione degli archivi notarili e' consentito anche dall'esterno del dominio giustizia.
9. Gli amministratori e il personale tecnico addetto alla gestione delle strutture informatiche del dominio giustizia accedono previa autenticazione e provvedono esclusivamente all'elaborazione dei dati di cui al comma 5 secondo le istruzioni comunicate dal direttore generale dell'Ufficio centrale e all'esecuzione di attivita' relative alla gestione attivita' di manutenzione e aggiornamento tecnologico, di sicurezza, tenuta e conservazione dei dati.
10. Il sistema informatico prevede la creazione di profili identificativi e autorizzativi dei soggetti abilitati differenziati per funzione, ai fini dell'espletamento delle attivita' di rispettiva pertinenza di questi ultimi, come individuate nel presente articolo.
11. Il sistema informatico registra tutte le operazioni effettuate dagli utenti abilitati garantendo l'integrita', disponibilita' e la riservatezza dei dati registrati. I dati sono confermati in conformita' alle regole tecniche dal capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero.
12. Con decreto del direttore generale dell'Ufficio centrale possono essere modificate le funzioni attribuite ai soggetti abilitati interni nel presente articolo, nel rispetto della normativa vigente.

Note all'art. 10:
- Si riportano gli articoli 4, comma 2, 129, comma 1,
lettera b), e 132 della citata legge 16 febbraio 1913, n.
89:
«Art. 4. - 1. (Omissis).
2. La tabella che determina il numero e la residenza
dei notai deve, udite le Corti d'appello e i Consigli
notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei
criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della
variazione statistica tendenziale del numero e della
tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e
puo' essere modificata parzialmente anche entro un termine
piu' breve, quando ne sia dimostrata l'opportunita'.»
«Art. 129. - 1. Le ispezioni sono eseguite:
a) (Omissis);
b) agli atti, registri e repertori del presidente
del consiglio notarile distrettuale e dei consiglieri da
esso delegati per l'ispezione, dal capo della
circoscrizione ispettiva.
2.- 3. (Omissis).»
«Art. 132. - 1. Fatte salve le ispezioni ordinarie di
cui all'art. 128, il Ministero della giustizia puo'
disporre ispezioni straordinarie, anche al fine di
controllare le operazioni di verifica di cui all'art. 129.
Se il notaio impedisce o ritarda l'esecuzione
dell'ispezione straordinaria, si provvede ai sensi
dell'art. 128, comma 2.
2. Se, in seguito ad ispezione straordinaria, viene
accertata una irregolarita' punita con una sanzione non
inferiore a quelle previste dall'art. 137, comma 2, le
spese dell'ispezione sono a carico del notaio. In caso
contrario, sono a carico dell'Amministrazione degli archivi
notarili.
3. Se a carico del presidente del consiglio notarile
distrettuale, del consigliere da lui delegato o del
conservatore ispezionanti risultano delle irregolarita'
commesse nel corso delle ispezioni di cui all'art. 129, i
responsabili sono tenuti a rimborsare le spese
dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle
sanzioni disciplinari stabilite dalla presente legge e dai
contratti collettivi.».
- Si riporta l'art. 78, settimo comma, del regio
decreto 10 settembre 1914, n. 1326 (Approvazione del
regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli
archivi notarili):
«Art. 78. - (Omissis)
Con le copie anzidette il notaro deve fornire
all'archivio tutte quelle altre notizie o dati che il
Ministero di grazia e giustizia credesse di dover
raccogliere ai fini della statistica del notariato.».
 
Art. 11

Procedure di emergenza

1. Nel caso di irregolare funzionamento degli strumenti tecnologici necessari alla trasmissione e all'acquisizione del fascicolo digitale e all'emissione delle ricevute da parte del sistema informatico i soggetti legittimati provvedono a rinnovare l'invio informatico. Se l'irregolare funzionamento si verifica in prossimita' della scadenza prevista dall'articolo 77 del regolamento notarile, il notaio puo' trasmettere all'archivio notarile distrettuale competente le copie mensili dei repertori e le copie trimestrali del registro somme e valori su supporto cartaceo, con l'utilizzo dei modelli vigenti.
2. Si considera irregolare funzionamento del servizio telematico del sistema informatico l'interruzione dello stesso per un periodo superiore alle ore tre nell'arco temporale giornaliero di disponibilita' del sistema.
3. Anche nel caso in cui ricorra una causa, non dipendente dal servizio telematico, che impedisca la generazione o l'invio del fascicolo entro il termine previsto dall'articolo 77 del regolamento notarile, il notaio e' autorizzato a trasmettere all'archivio notarile distrettuale competente le copie mensili dei repertori e le copie trimestrali del registro somme e valori su supporto cartaceo, con le stesse modalita' di cui al comma 1, fornendo dichiarazione e documentazione giustificativa dell'impossibilita' della trasmissione del fascicolo digitale.
4. Nei casi previsti di trasmissione delle copie mensili dei repertori e delle copie trimestrali del registro somme e valori su supporto cartaceo il soggetto legittimato trasmette il fascicolo digitale alla cessazione del malfunzionamento di cui ai commi 1 e 2 o della causa dell'impedimento di cui al comma 3.

Note all'art. 11:
- Si riporta l'art. 77 del citato regio decreto 10
settembre 1914, n. 1326:
«Art. 77. - Le copie degli annotamenti mensili ai
repertori e l'importo delle tasse, che il notaro ha
l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile ogni mese,
ai sensi dell'art. 65 della legge, debbono pervenire in
archivio non piu' tardi del giorno ventisei del mese
successivo a quello in cui gli atti furono ricevuti, e
sempre prima che l'ufficio venga chiuso al pubblico.».
 
Art. 12

Modalita' di invio in conservazione

1. I fascicoli sono trasmessi con modalita' automatizzate su di un sistema di conservazione a norma strutturato nel rispetto degli articoli 43, comma 3 e 44 del CAD.
2. L'invio in conservazione dei fascicoli in sospeso e' differito fino al momento della definizione del fascicolo.
3. I fascicoli sono inviati in conservazione unitamente all'esito dei controlli e alla ricevuta di accettazione.
4. I fascicoli sono conservati unitamente al seguente set minimo di metadati:
a) codice fiscale del pubblico ufficiale;
b) codice fiscale del sostituto (opzionale);
c) mese di riferimento;
d) anno di riferimento;
e) distretto notarile;
f) archivio notarile;
g) progressivo invio.
5. Ciascun fascicolo inviato in conservazione e' marcato temporalmente.

Note all'art. 12:
- Si riportano gli articoli 43, comma 3, e 44 del
citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 43 (Conservazione ed esibizione dei documenti).
- 1. - 2. (Omissis).
3. I documenti informatici, di cui e' prescritta la
conservazione per legge o regolamento, possono essere
archiviati per le esigenze correnti anche con modalita'
cartacee e sono conservati in modo permanente con modalita'
digitali, nel rispetto delle Linee guida.
4. (Omissis).»
«Art. 44 (Requisiti per la gestione e conservazione
dei documenti informatici). - 1. Il sistema di gestione
informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni,
di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' organizzato e
gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la
ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il
sistema di cui all'art. 40-ter nel rispetto delle Linee
guida.
1-bis. Il sistema di gestione dei documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni e' gestito da
un responsabile che opera d'intesa con il dirigente
dell'ufficio di cui all'art. 17 del presente Codice, il
responsabile del trattamento dei dati personali di cui
all'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
ove nominato, e con il responsabile del sistema della
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni, nella definizione e gestione delle
attivita' di rispettiva competenza. Almeno una volta
all'anno il responsabile della gestione dei documenti
informatici provvede a trasmettere al sistema di
conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche
relative a procedimenti non conclusi.
1-ter. In tutti i casi in cui la legge prescrive
obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti
privati, il sistema di conservazione dei documenti
informatici assicura, per quanto in esso conservato,
caratteristiche di autenticita', integrita', affidabilita',
leggibilita', reperibilita', secondo le modalita' indicate
nelle Linee guida.
1-quater. Il responsabile della conservazione, che
opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati
personali, con il responsabile della sicurezza e con il
responsabile dei sistemi informativi, puo' affidare, ai
sensi dell'art. 34, comma 1-bis, lettera b), la
conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti,
pubblici o privati, che offrono idonee garanzie
organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati
personali. Il responsabile della conservazione della
pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con
i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il
responsabile della gestione documentale, effettua la
conservazione dei documenti informatici secondo quanto
previsto all'art. 34, comma 1-bis.».
 
Art. 13

Disponibilita' dei servizi informatici

1. L'Ufficio centrale puo' sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso dandone tempestiva comunicazione mediante avviso pubblicato sul portale dei servizi telematici e con qualunque ulteriore mezzo idoneo.
 
Art. 14

Scarto di fascicoli digitali e ricevute

1. I fascicoli digitali acquisiti correttamente ma sostituiti ai sensi dell'articolo 9 possono essere eliminati, relativamente ai notai cessati dall'esercizio professionale o trasferiti in altri distretti notarili, dopo che i loro atti siano stati ritirati e sottoposti alla ispezione e verificazione a norma degli articoli 107 e 108 della legge notarile e dopo che sia stato accertato che i repertori non sono andati distrutti, danneggiati o non risultano comunque illeggibili.
2. I fascicoli digitali non acquisiti possono essere eliminati dopo almeno dieci anni dal loro invio.
3. Le ricevute che riportano l'acquisizione corretta del fascicolo digitale possono essere scartate dopo cinque anni dal loro invio. I fascicoli digitali contenenti le altre ricevute previste dall'articolo 8 e sostituiti ai sensi dell'articolo 9 possono essere scartati dopo almeno dieci anni dalla loro sostituzione.

Note all'art. 14:
- Si riportano gli articoli 107 e 108 della citata
legge 16 febbraio 1913, n. 89:
«Art. 107. - La consegna degli atti, volumi e sigilli
indicati nei numeri 5, 6, e 7 dell'articolo precedente, e'
fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione
dell'esercizio o del cambiamento di residenza. Nei casi
indicati nell'art. 39, il capo dell'archivio notarile del
distretto procede alla rimozione dei sigilli ed al ritiro
degli atti, volumi e sigilli nella sede dell'ufficio del
notaio, con l'intervento del presidente del consiglio
notarile del distretto o di un membro da lui delegato. Nel
caso di dispensa per rinunzia, o di cambiamento di
residenza, la consegna si fa dal notaro o da un suo
procuratore speciale, nella sede dell'archivio, al
conservatore, con l'intervento del presidente del Consiglio
notarile del distretto presso il quale era iscritto il
notaro, o di un membro da esso delegato.
Il capo dell'archivio notarile compila il processo
verbale contenente l'inventario delle cose consegnate o
ritirate che, sottoscritto da lui, dal presidente del
consiglio notarile o dal membro da lui delegato, dal notaio
o dal suo procuratore, viene conservato nell'archivio
notarile. Nel caso in cui sia il notaio o un suo
procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale
viene compilato in duplice originale, uno dei quali viene
rimesso allo stesso notaio.
Le spese occorrenti per la apposizione e remozione
dei sigilli, per l'inventario, il trasporto e deposito
nell'archivio e tutte le altre spese accessorie sono a
carico dell'archivio stesso.
L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di
bollo e registro.»
«Art. 108. - Quando sia seguito il deposito degli
atti originali, dei repertori e dei registri, si procedera'
immediatamente alla ispezione e verificazione di tutti i
detti atti, repertori e registri, in presenza del
conservatore dell'archivio, e se ne fara' constare con
apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta
libera.
Copia tanto di questo verbale, quanto di quello
prescritto nell'articolo precedente, potra' essere
rilasciata in carta da bollo di lire 1.20 al notaro, ai
suoi eredi o aventi diritto, se lo richiedano.».
 
Art. 15

Fase transitoria

1. Fino alla completa realizzazione del sistema di trasmissione disciplinato dal presente decreto, la trasmissione digitale dei dati e documenti di cui all'articolo 65, quarto comma, della legge notarile all'Ufficio centrale avviene tramite una struttura informatica, dotata anche di un sistema di conservazione a norma strutturato nel rispetto degli articoli 43, comma 3 e 44 del CAD, predisposta dal Consiglio nazionale del notariato previa convenzione sottoscritta dallo stesso Consiglio nazionale con il Ministero della giustizia e l'Amministrazione degli archivi notarili.
2. Con provvedimento del direttore generale dell'Ufficio centrale e' disciplinato il trasferimento dei documenti e dei dati di cui al presente decreto al sistema informatico.
3. I dati contenuti nella distinta riassuntiva dei dati repertoriali e dei versamenti mensili di cui all'articolo 65, primo comma, della legge notarile sono resi disponibili dalla struttura informatica di cui al comma 1 all'archivio notarile distrettuale competente, mediante interfacce dei sistemi dell'Amministrazione degli archivi notarili.
4. Nel caso di integrazione del versamento per errore che non si riferisce al contenuto della distinta, il soggetto che ha eseguito il versamento comunica all'archivio notarile competente l'esecuzione del pagamento integrativo e non si applica l'articolo 9.
5. L'anagrafica del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili che accede alla struttura di cui al comma 1 per effettuare le operazioni di trattamento di cui agli articoli 10 e 12 e' aggiornata dall'Ufficio centrale ed e' resa disponibile alla struttura di cui al comma 1 con le modalita' individuate nella convenzione prevista dallo stesso comma 1.

Note all'art. 15:
- Per gli articoli 43 e 44 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note
all'art. 12.
- Per l'art. 65 della citata legge 16 febbraio 1913, n.
89, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 16

Trattamento dati

1. Il Ministero - Direzione generale dell'Ufficio centrale degli archivi notarili, l'Amministrazione degli archivi notarili, i notai e il Consiglio Nazionale del Notariato sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attivita' di rispettiva competenza, ai fini della tenuta e gestione dell'archivio centrale informatico.
2. Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in conformita' al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ogni caso con adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalita', di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrita' e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
3. Il trattamento dei dati personali di cui al comma 2 e' effettuato per le sole finalita' di rilevante interesse pubblico correlate alla tenuta e gestione dell'archivio centrale informatico. E' vietata la comunicazione o la diffusione a terzi dei medesimi dati indicati al comma 2, nonche' la messa a disposizione del pubblico.
4. Il Ministero - Direzione generale dell'Ufficio centrale degli archivi notarili, l'Amministrazione degli archivi notarili, i notai e il Consiglio Nazionale del Notariato si informano vicendevolmente di ogni violazione dei dati personali suscettibile di produrre effetto anche sui trattamenti dei quali gli altri soggetti sono responsabili.
5. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati dal Ministero per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attivita' e i controlli previsti dal presente decreto e comunque fino alla definizione di eventuali contenziosi.
6. Le specifiche tecniche previste dal presente decreto sono adottate sentito il Garante per la protezione dei dati personali e prevedono un elevato livello di sicurezza delle procedure di autenticazione informatica per l'accesso, da parte dei soggetti legittimati e dei soggetti abilitati interni, ai sistemi e servizi informatici dei domini giustizia e notariato, il tracciamento dei relativi accessi e delle operazioni compiute, l'attivazione di specifici alert volti a rilevare comportamenti anomali o a rischio relativi alle operazioni eseguite, nonche' l'esecuzione di attivita' di controllo interno con cadenza almeno annuale, volte a verificare la legittimita' e la liceita' delle operazioni effettuate e l'integrita' dei dati e dei sistemi utilizzati.

Note all'art. 16:
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, S.O.
 
Art. 17

Disposizioni di attuazione

1. Con provvedimenti del direttore generale dell'Ufficio centrale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono fissate:
a) le date a decorrere dalle quali i soggetti legittimati, appartenenti ad uno o piu' distretti notarili individuati nello stesso provvedimento, inviano tanto il fascicolo digitale di cui all'articolo 3 quanto la copia mensile dei repertori e la copia trimestrale del registro somme e valori su supporto cartaceo, che deve pervenire all'archivio secondo le vigenti modalita';
b) le date a decorrere dalle quali i soggetti legittimati, appartenenti ad uno o piu' distretti notarili individuati nello stesso provvedimento, a seguito della progressiva attivazione del servizio telematico di cui al presente decreto, inviano unicamente il fascicolo digitale di cui all'articolo 3;
c) le date a decorrere dalle quali la consultazione dell'indice generale delle parti previsto dall'articolo 114, secondo comma, della legge notarile, dall'articolo 154, secondo e terzo comma, del regolamento notarile e dall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e' assicurata mediante il portale dei servizi telematici.

Note all'art. 17:
- Si riporta l'art. 114 della citata legge 16 febbraio
1913, n. 89:
«Art. 114. - In ogni archivio saranno compilati due
indici generali per ordine alfabetico, uno per i notari, e
indichera' i cognomi ed i nomi dei notari i cui atti sono
depositati, e la data del primo e dell'ultimo atto da
ciascuno di essi rogato; e l'altro indichera' i cognomi ed
i nomi delle parti intervenute nell'atto. Nel primo saranno
indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti di
ciascun notaro; nel secondo sara' enunciata la qualita' e
la data degli atti, ed il nome del notaro rogante.».
- Si riporta l'art. 154 del citato regio decreto 10
settembre 1914, n. 1326:
«Art. 154. - L'indice generale dei notari, di cui
all'art. 114 della legge, deve essere tenuto al corrente
con le indicazioni riguardanti ciascun notaro, appena
eseguito il deposito degli atti in archivio.
L'indice generale delle parti e' formato a schedario
con lo spoglio degli atti, da farsi entro congruo termine
dopo avvenuto il deposito degli atti stessi.
Oltre a tali indici, l'archivio deve avere anche un
indice di tutti gli atti di ultima volonta' ricevuti dai
notari: esso e' compilato con lo spoglio delle copie
repertoriali, che si trasmettono mensilmente dai notari.
Nel medesimo deve prendersi anche nota della pubblicazione
di detti atti, quando se ne abbia notizia. Tale indice va
custodito nello stesso modo prescritto per i testamenti
dall'art. 153 del presente regolamento.».
- Si riporta l'art. 27 del regio decreto-legge 23
ottobre 1924, n. 1737 (Norme complementari per l'attuazione
del nuovo ordinamento degli archivi notarili),convertito
dalla legge 18 marzo 1926, n. 562:
«Art. 27. - L'indice degli atti di ultima volonta',
stabilito dall'ultimo comma dell'art. 154 del regio decreto
10 settembre 1914, n. 1326, sara' formato a schedario, col
sistema della scheda multipla, a decorrere dagli atti
ricevuti dal 1° gennaio 1925.».
 
Art. 18

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 novembre 2025

Il Ministro della giustizia
Nordio

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3296