| Gazzetta n. 298 del 24 dicembre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
| DECRETO 3 ottobre 2025 |
| Adozione delle linee guida per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti. |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204; Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, che, al fine di valorizzare e tutelare la qualita' dei prodotti italiani ed europei e di promuovere l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimita', alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, demanda ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, l'adozione di apposite linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilita', da valutare da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tenendo conto altresi' di quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici; Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e, in particolare, l'allegato X; Acquisito il parere favorevole, previsto dall'articolo 16, comma 1 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 19 giugno 2025; Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative; Ritenuto di dover provvedere all'adozione delle linee guida di cui al citato articolo 16, comma 1;
Decretano:
Art. 1
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono adottate le linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilita', da valutare da parte delle stazioni appaltanti, di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. Le suddette linee guida troveranno applicazione per le procedure ad evidenza pubblica indette successivamente alla pubblicazione del presente decreto. 3. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 ottobre 2025
Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1255 |
| | Allegato A
Linee guida applicative dell'articolo 16 legge n. 206/2023
Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualita' per le amministrazioni pubbliche 1. Finalita' e ambito di applicazione. L'articolo 16 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 - «Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualita' per le amministrazioni pubbliche» - contiene previsioni volte a valorizzare e tutelare la qualita' dei prodotti italiani ed europei, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilita', ed a promuovere l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimita', alle procedure di affidamento degli appalti pubblici. La citata previsione indica pertanto, agli effetti delle presenti linee guida, e del loro obiettivo e perimetro di applicazione, lo scopo di «valorizzare e tutelare la qualita' dei prodotti italiani ed europei», nonche' di favorire la partecipazione alle relative procedure di affidamento di appalti pubblici delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimita', cosi' come individuate ai sensi del D.M. 18 aprile 2005 del Ministero delle attivita' produttive recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238 e successive modificazioni quali, da ultimo, direttiva UE 2023/2775 emanata dalla Commissione europea il 17 ottobre 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 21 dicembre 2023. Le presenti linee guida trovano applicazione nelle procedure, indette dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, lettera a), dell'allegato I. 1 (Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti ex articolo art. 13, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), aventi ad oggetto la fornitura di prodotti. 2. I richiami al quadro normativo di contesto Il comma 1 del citato articolo 16, laddove prevede che le presenti linee guida indichino criteri per la misurazione del livello di qualita' dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilita', che la stazioni appaltanti valuteranno anche sulla base del rispetto di obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, richiama, tra le altre, in particolare e in maniera espressa, l'allegato X alla direttiva 2014/24/UE, tenendo conto altresi' di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, recante codice dei contratti pubblici, d'ora in poi Codice. Nello specifico, ivi si dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), definiti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Con riferimento alla effettiva partecipazione di micro, piccole e medie imprese, anche di prossimita', alle procedure di gara, va senz'altro richiamato il dettato dell'articolo 58 del codice, secondo cui gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformita' alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture: nel bando o nell'avviso di gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Inoltre, nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilita' di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese; fatto salvo il divieto dell'artificioso accorpamento per lotti, nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti. In coerenza con quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 16, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice, puo' essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, il livello di ottemperanza ai parametri qualitativi previsti dalle presenti linee guida. Tale ultima norma dispone che i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, lo stesso comma dispone che l'offerta economicamente piu' vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Viene inoltre previsto che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualita'/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Specifiche disposizioni sono dettate per l'approvvigionamento di beni e servizi informatici. 3. Principi ed indicazioni di carattere generale Le stazioni appaltanti assicureranno, nelle procedure di appalto relative alle forniture, anche nell' applicazione di norme gia' vigenti che prevedano, come sopra richiamato, il possesso di requisiti di settore, la valorizzazione della qualita', intesa in senso ampio, come comprensiva della sostenibilita', sia ambientale che sociale, dei prodotti, sia italiani che europei, attraverso la previsione di requisiti e punteggi premiali; al contempo, assicureranno, con le medesime modalita' , la partecipazione alle procedure stesse delle micro, piccole e medie imprese, nonche' delle realta' aziendali di prossimita', intesa come elemento avente impatto in termini di sostenibilita' ambientale: a titolo di esempio, nell'espletamento delle attivita' inerenti la fornitura (trasporto, messa in opera/in servizio, produzione di rifiuti, eventuali procedure di riutilizzo e riciclo, ecc.); punteggi premiali saranno previsti anche per la qualita' del prodotto in termini di sostenibilita' sociale, dal punto di vista dei rapporti di lavoro e delle pari opportunita' - a titolo di esempio il maggiore o minore livello, anche gia' raggiunto nelle precedenti procedure di affidamento, delle pratiche di garanzia delle pari opportunita' e condizioni di lavoro o impiego di giovani - o delle caratteristiche qualitative (eventuale marchio volontario di qualita' e provenienza/ tracciabilita'). A tal fine, la stazione appaltante individuera' preliminarmente le specifiche esigenze e finalita' dell'approvvigionamento di prodotti, effettuando in un secondo momento la valutazione della coerenza e pertinenza dei criteri e dei parametri di misurazione della qualita' dei prodotti, come previsti dalle presenti linee guida, rispetto alle finalita' individuate. In una terza fase, valutera' la proporzionalita' del tipo o del livello dei singoli criteri e parametri di misurazione della qualita' rispetto all'obiettivo, alla tipologia e alle finalita' della procedura di affidamento. Nel bando o avviso della procedura, e in genere nella documentazione di gara, al fine di consentire la presentazione di una proposta consapevole da parte dei concorrenti e di esprimere una valutazione delle offerte da parte della commissione di gara coerente con gli obiettivi della stazione appaltante, e' necessario che i criteri e i parametri vengano indicati - gia' nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento - per quanto possibile, in maniera dettagliata e precisa, e definendo, in modo altrettanto chiaro ed analitico, i livelli qualitativi ai quali corrispondono i punteggi previsti. La legge di gara deve prevedere, altresi', la necessita' di produrre idonea documentazione attestante le specifiche modalita' con cui i partecipanti alla gara intendono adempiere agli obblighi previsti dall'elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'allegato X alla direttiva 2014/24/UE. Le stazioni appaltanti possono valutare l'opportunita' di introdurre, nella documentazione di gara, un termine entro il quale l'aggiudicatario e' chiamato a presentare una relazione tecnica che illustri le misure che si impegna ad attuare ai fini ambientali nonche' per promuovere l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese di prossimita'. Tali misure possono riguardare l'ottimizzazione della logistica per la riduzione degli impatti ambientali legati ai trasporti facendo riferimento anche alle informazioni da reperire lungo le catene di fornitura. 4. Criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti e della loro produzione Nell'ambito dell'attivita' di valutazione delle offerte in sede di gara, con particolare riguardo alla valorizzazione degli elementi qualitativi dell'offerta, potrebbero essere considerate, come eventuali requisiti premiali la certificazione d'impresa secondo la norma tecnica ISO 9001:2015, norma internazionale, recepita in Italia dall'UNI, l'Ente nazionale di normazione, che fissa i requisiti standard di un sistema di gestione per la qualita'. e puo' essere applicata a qualsiasi organizzazione, grande o piccola, indipendentemente dal campo di attivita'. Con riferimento agli aspetti qualitativi, anche degli assetti organizzativi di un'impresa, tale norma indica un approccio aziendale volto al miglioramento continuo, sia in ambito produttivo che di benessere lavorativo. Le organizzazioni con un sistema di gestione della qualita' certificato UNI EN ISO 9001:2015 dimostrano il proprio impegno verso una maggiore efficienza organizzativa, attraverso una puntuale definizione degli obiettivi e il loro riesame una volta che questi siano stati raggiunti. Per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, anche in riferimento alle caratteristiche prestazionali, ambientali e di sicurezza, risulta appropriata la richiesta della documentazione probatoria sulla base della quale verificare la conformita' ai regolamenti ovvero alle direttive europee rilevanti ai fini della apposizione del marchio CE, di cui al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011. Puo' essere inoltre considerato come criterio premiale il rispetto della norma tecnica ISO 45001:2018 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Al fine di verificare i requisiti di cui sopra, la stazione appaltante puo' richiedere una verifica da parte di un organismo di valutazione della conformita' di cui al regolamento 765/2008. Laddove i prodotti, oggetto di gara, non risultano sottoposti a specifiche norme armonizzate ovvero non rientrano nel campo di applicazione del citato regolamento, dovranno risultare aderenti alle prescrizioni del decreto legislativo n. 206/2005 (Codice del consumo), il quale pur non prevedendo la regolare apposizione della marcatura CE, risulta stringente in ordine alla sicurezza dei prodotti e alle informazioni minime a corredo, al fine di poter facilmente percorrere a ritroso le catene di fornitura e di produzione. Il livello qualitativo di una fornitura puo' essere misurato anche attraverso il concetto di prossimita', inteso come eventuale requisito premiale, tenuto conto dell'impatto ambientale dovuto all'espletamento di tutte quelle attivita' inerenti alla fornitura oggetto di gara (trasporto da e per la stazione appaltante, messa in opera/in servizio delle forniture, produzione di rifiuti, sostituzione e ritiro dei prodotti usati, eventuali procedure di riutilizzo e riciclo, ecc.), in ordine soprattutto all'abbattimento dei livelli di CO2 . La stazione appaltante in fase di valutazione dell'offerta economicamente vantaggiosa, nell'ambito del criterio del requisito premiale, puo' assegnare un punteggio alle imprese che hanno fornito nell'offerta, l'analisi di impatto ambientale comprensiva dell'effettivo consumo energetico per tutte le fasi della fornitura (trasporto da e per la stazione appaltante, messa in opera/in servizio delle forniture, produzione di rifiuti, sostituzione e ritiro dei prodotti usati, eventuali procedure di riutilizzo e riciclo, ecc.), . La stazione appaltante valutera' l'eventuale premio a quelle Imprese piu' virtuose in ordine soprattutto all'abbattimento dei livelli di CO2 . Un requisito premiale per l'aggiudicazione di una gara per l'affidamento di lavori e servizi puo' essere sia la certificazione alla norma tecnica ISO 14001:2015 sia la registrazione EMAS (acronimo di Eco-Management and Audit Scheme) a cui possono aderire le imprese che intendono valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali, in linea con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, noto anche come EMAS III, che ha l'obiettivo di migliorare gli aspetti ambientali delle organizzazioni attraverso il rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonche' del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Tali norme pongono l'accento sull'analisi del ciclo di vita - Lifecycle Thinking - per la certificazione del sistema di gestione, prendendo in considerazione le conseguenze economiche, ambientali e sociali di un prodotto o di un processo produttivo, nell'arco del suo intero ciclo di vita e dimostrano l'impegno delle imprese certificate, finalizzato alla salvaguardia ambientale e al miglioramento costante delle proprie prestazioni ambientali. Si richiama l'attenzione sull'opportunita' di premiare il possesso della certificazione UNI CEI EN ISO 50001 che fa riferimento al sistema di gestione dell'energia e quindi a possibili riduzioni di consumi energetici nei processi produttivi. Quanto sopra, anche in accordo al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, come previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. 5. Criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti sotto il profilo della sostenibilita' Per quel che concerne la valutazione delle offerte in sede di gara, ai fini della sostenibilita' ambientale e sociale, risulta dirimente includere fra i criteri di aggiudicazione, i criteri premianti dei pertinenti criteri ambientali minimi sulla base dei prodotti oggetto della fornitura. L'amministrazione seleziona quali dei criteri premianti CAM siano applicabili al prodotto oggetto della fornitura. Tra i criteri premianti possono rientrare anche requisiti premianti di rilievo etico-sociale. Nel caso di una categoria di prodotto non contemplata da CAM specifici, si puo' far riferimento al possesso di etichette o certificazioni ambientali accreditate (ad esempio Marchio Ecolabel UE, schema nazionale Made Green in Italy, programma di valutazione dell'impronta ambientale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). |
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