Gazzetta n. 297 del 23 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 dicembre 2025
Sicurezza e isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza e dei soggetti estranei.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice della strada», che stabilisce le modalita' concernenti la destinazione dell'uso dei veicoli in relazione alle loro caratteristiche tecniche e, in particolare, il comma 5, lettera c) relativo ai veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 agosto 2023, n. 186, convertito con la legge 9 ottobre 2023, n. 136, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 ottobre 2023, n. 236, ed, in particolare, l'art. 17, comma 3-quinquies, in base al quale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti devono essere stabiliti i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei;
Visto il regolamento UE 2018/858, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 giugno 2018, n. 151/1 che, all'art. 4, paragrafo 1°, lettere ii) e iii), definisce le caratteristiche internazionali dei veicoli M2 e M3 ;
Visto il regolamento di esecuzione UE 2020/683 che attua il regolamento UE 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli;
Visto l'art. 243 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada che stabilisce le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in relazione alla destinazione e l'uso degli stessi;
Visto il regolamento ONU (UNECE) n. 107, concernente le disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale;
Visto il regolamento ONU (UNECE) n. 43, concernente le prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei materiali per vetrature di sicurezza e del loro montaggio sui veicoli;
Visto il regolamento ONU (UNECE) n. 118, recante prescrizioni tecniche uniformi relative al comportamento alla combustione e/o alla capacita' di respingere combustibili o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di alcune categorie di veicoli a motore;
Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 relativo all'uso, destinazione e distrazione degli autobus, che stabilisce la corrispondenza della classificazione dei veicoli autobus omologati ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1977 nelle classi I, II, III, A, B, previste dalla direttiva 2001/85 CE recepita con decreto ministeriale 20 giugno 2003;
Considerato quanto stabilito dalla circolare della Direzione generale della motorizzazione 26 maggio 2020, n. 14724, in ordine alle prescrizioni in merito alle modalita' costruttive e di installazione previste per le pareti o pannelli divisori di protezione dell'autista installate sui veicoli di categoria internazionale M1 , M2 e M3 , da applicare durante il periodo dell'emergenza sanitaria Covid-19;
Considerato che la maggior frequenza delle aggressioni e delle azioni di disturbo arrecate agli autisti di autobus si manifesta proprio durante il servizio di linea urbano, suburbano ed interurbano svolto con autobus che, per caratteristiche costruttive, sono veicoli prevalentemente di categoria internazionale M2 e M3 appartenenti alle classi A, I e II;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 febbraio 2021, n. 37 recante «Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione»;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2024, n. 108 recante «Requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio pubblico utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 3 giugno 2024, di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-quinquies del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con legge 9 ottobre 2023, n. 136;
Visto in particolare l'art. 5 del decreto ministeriale 17 aprile 2024, n. 108 rubricato «Modalita' di installazione e visita e prova» in base al quale i veicoli nuovi o gia' circolanti devono essere sottoposti a visita e prova da parte degli uffici della motorizzazione civile competenti, ai sensi degli articoli 75 e 78 del codice della strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 settembre 2025, n. 217 recante «Disciplina delle modalita' di installazione degli organi di attacco meccanico sui veicoli non atti al traino di categoria M1 e N1 da parte di officine autorizzate e le connesse procedure di aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprieta' anche attraverso l'individuazione delle strutture poggianti su tali organi di attacco»;
Considerato che l'obbligo di visita e prova, prescritto dall'art. 5 del decreto ministeriale 17 aprile 2024, n. 108, coinvolge un numero rilevante di veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea per i quali l'installazione di paratie di protezione dell'autista potrebbe comportare il rischio di temporanea indisponibilita' degli stessi veicoli con conseguente interruzione della continuita' e regolarita' del servizio pubblico;
Visto in particolare l'art. 7 del decreto ministeriale 17 aprile 2024, n. 108 rubricato «Norma transitoria», in base al quale «entro il 1° gennaio 2026, tutti i veicoli di cui all'art 1, comma 1, devono essere conformi alle prescrizioni del presente decreto»;
Considerato che il parco veicolare adibito al trasporto di linea e' ancora costituito da una percentuale di veicoli vetusti e in via di dismissione per i quali l'onere di installazione delle paratie previsto dal decreto ministeriale del 17 aprile 2024, n. 108 non sarebbe economicamente giustificato tenuto conto delle iniziative di rinnovo delle flotte gia' in itinere;
Ritenuto, pertanto, di dover escludere dall'obbligo di visita e prova i veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea sui quali devono essere installate le paratie;
Ritenuto, altresi', di dover differenziare l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni del decreto ministeriale del 17 aprile 2024, n. 108 prevedendo un'applicazione modulata nel tempo tra i veicoli di piu' recente immatricolazione e quelli di immatricolazione piu' vetusta in coerenza con l'avanzamento delle iniziative di rinnovo del parco circolante gia' programmate;

Decreta:

Art. 1

Modifiche dell'art. 5 del decreto ministeriale
del 17 aprile 2024, n. 108

I commi da 1 a 8 dell'art. 5 del decreto ministeriale 17 aprile 2024, n. 108 sono sostituiti come segue:
1. l'installazione della paratia sui veicoli autobus e' effettuata da un'officina senza alterare in alcun modo le preesistenti dotazioni di bordo del veicolo e senza impedire il funzionamento dei dispositivi di sicurezza originari di cui e' dotato l'autobus, nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal regolamento ONU (UNECE) n. 107 e dal presente decreto;
2. l'officina, che effettua l'installazione della paratia, redige un'apposita dichiarazione di installazione a regola d'arte, secondo il fac-simile riportato nell'allegato 1 relativamente all'aggiornamento dell'allegato B al decreto ministeriale 8 gennaio 2021, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 9 settembre 2025, n. 217, nella quale e' riportato un esplicito riferimento ai materiali utilizzati e che gli stessi materiali presentino contorni arrotondati in modo da non determinare rischio di lesioni per gli occupanti durante le condizioni di esercizio del veicolo. Per i veicoli nuovi gia' prodotti con la paratia conforme al presente decreto, il costruttore presenta apposita dichiarazione di rispondenza;
3. l'installazione della paratia avviene senza visita e prova da parte dell'UMC competente; l'installazione comporta l'aggiornamento della carta di circolazione o documento unico di circolazione e di proprieta' nella quale deve essere riportata la seguente annotazione: «Veicolo allestito con divisorio per il conducente ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2024». Nel caso in cui l'officina reputi, in ragione delle caratteristiche costruttive dell'autobus, che non sia possibile installare alcuna paratia, l'officina stessa deve effettuare una dichiarazione in cui siano esplicitati i relativi motivi tecnici. La conseguente annotazione da riportare sulla carta di circolazione o documento unico deve essere la seguente: «Veicolo impossibilitato all'installazione del divisorio per il conducente ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2024.».
I commi 9, 10 e 11 dell'art. 5 del decreto ministeriale del 17 aprile 2024, n. 108 sono rinumerati come commi 4, 5 e 6.
 
Allegato 1
Aggiornamento dell'allegato A (PARTE 1) e dell'allegato B del decreto ministeriale 8 gennaio 2021 cosi' come modificato da decreto
ministeriale 9 settembre 2025, n. 217

Aggiornamento dell'Allegato A

Parte I (art. 1, comma 2)
Modifiche ai veicoli per l'aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprieta' non e' subordinato a visita e prova:
1. sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
2. installazione o rimozione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1 ;
3. installazione per sostituzione di attacco sferico montato sul timone di rimorchi di categoria internazionale O destinati ad essere trainati dai veicoli di categoria internazionale M1 e N1 ;
4. installazione o rimozione dei doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida (solo veicoli di categoria internazionale M1 e Noleggio senza conducente);
5. installazione o rimozione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:
a) pomello al volante;
b) centralina comandi servizi;
c) inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;
d) spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.);
e) specchio retrovisore grandangolare interno;
f) specchio retrovisore aggiuntivo esterno;
6. installazione dei sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20;
7. installazione organi di attacco meccanico non atti al traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1 ;
8. installazione di pareti o pannelli divisori in vetro o vetratura sui veicoli di categoria internazionale M2 e M3 appartenenti alle classi A, I e II, destinati al trasporto pubblico di linea.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Aggiornamento degli allegati A e B del decreto ministeriale 8 gennaio
2021 cosi' come modificato dal decreto ministeriale 9 settembre
2025, n. 217

1. L'allegato 1 al presente decreto aggiorna l'allegato A e introduce, nell'allegato B, la «Dichiarazione per l'installazione/mancata installazione sull'autobus di paratie o pannelli divisori» al decreto ministeriale 8 gennaio 2021 cosi' come modificato dal decreto ministeriale 9 settembre 2025, n. 217.
 
Art. 3

Modifiche all'art. 7 decreto ministeriale
17 aprile 2024, n. 108

1. L'art. 7 del decreto ministeriale 17 aprile 2024, n. 108 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Norma transitoria). - L'obbligo, per i veicoli di categoria internazionale M2 e M3 appartenenti alle classi A, I e II, destinati al trasporto pubblico di linea, per l'installazione delle paratie o pannelli divisori, e' cosi' modulato:
A. dal 31 ottobre 2026, per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2024;
B. dal 1° dicembre 2027 per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2023;
C. dal 1° dicembre 2028 per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2022;
D. dal 1° dicembre 2029 per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2021;
E. dal 1° dicembre 2030 per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2020;
F. dal 1° dicembre 2031 per tutti i veicoli in circolazione.»
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2025

Il Ministro: Salvini