Gazzetta n. 297 del 23 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 5 novembre 2025
Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana. Individuazione dei criteri di distribuzione delle risorse per incentivare interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza (2025).


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)» e, in particolare, l'art. 4 - rubricato «Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione - il cui comma 3 prevede "Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi, relativi alle modalita' tecniche e applicative, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale"»;
Visti gli articoli 107 e 108, Sezione 2 «Aiuti concessi dagli Stati», del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 202/01);
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) n. 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 «relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo»;
Visto il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019 «che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo»;
Visto il regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, «relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale ("normativa in materia di sanita' animale")»;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 «che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate»;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 «che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali» e in particolare l'art. 26, rubricato «Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali» comma 8, lettera f);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 «che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, di approvazione del «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'articoli 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 2, del 10 maggio 2024 relativa al controllo ed eradicazione della peste suina africana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 15 maggio 2024;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale» e, in particolare l'art. 6, rubricato «Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana» che prevede come «Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, il Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza ... e' rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025»;
Vista la nota del Ministero della salute, del 21 agosto 2024, prot. DGSAF n. 25539, concernente «Peste suina africana (PSA) - Misure di controllo negli allevamenti suinicoli. Aggiornamento e rimodulazione»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana del 29 agosto 2024, n. 3, avente ad oggetto «Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 30 agosto 2024, prorogata con ordinanza n. 4 del 23 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 226 del 26 settembre 2024, e successivamente integrata ed aggiornata con l'ordinanza n. 5 del 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 233 del 4 ottobre 2024;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana del 14 luglio 2025, n. 3 concernente «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 162 del 15 luglio 2025 e successivamente aggiornata e modificata con l'ordinanza n. 4 del 2025, recante «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana. Zona di riduzione della densita' di cinghiale e modifiche all'ordinanza commissariale n. 3/2025.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 179 del 4 agosto 2025;
Tenuto conto dell'avanzare della peste suina africana sul territorio italiano e che l'eventuale ulteriore diffusione dell'epizoozia nei territori ad alta densita' di allevamenti di suini avrebbe pesantissime ripercussioni economiche per tutta la filiera suinicola italiana e che, pertanto, occorre porre in essere misure urgenti, anche per evitare la propagazione dell'epidemia in alcuni territori limitrofi al territorio delle regioni sedi di focolai della malattia;
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione dei fondi stanziati dal citato decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101, per l'anno 2025;
Considerato che per l'anno 2025 nel capitolo 7831, p.g.01 dello stato previsionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, denominato Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, sono stanziati 15 milioni di euro di cui all'art. 6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;
Considerato che il citato capitolo 7831, p.g.01 e' classificato con missione (9) e azione (3), e che i destinatari finali delle risorse sono gli allevamenti suinicoli;
Visto l'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in combinato disposto con l'art. 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Considerato necessario rafforzare le misure di biosicurezza per contrastare la diffusione della PSA sull'intero territorio nazionale, attribuendo priorita' alle aree delimitate ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/687;
Ritenuto opportuno, ai fini del riparto delle risorse disponibili, attribuire priorita' ai parametri «consistenza del patrimonio suinicolo», al «numero delle strutture produttive a maggiore rischio comprese quelle ad uso familiare e che praticano allevamento semibrado e alle aree delimitate ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/687 e le province confinanti, in coerenza con quanto previsto dall'art. 26, comma 2, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge 28 marzo 2022, n. 25;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 23 ottobre 2025;

Decreta:

Articolo unico

1. Al fine di attuare le misure di biosicurezza previste dall'art. 6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, a protezione degli allevamenti suinicoli italiani, il presente decreto provvede al riparto di un importo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di rifinanziare le attivita' del «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» di cui al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
2. L'importo di cui al comma 1, che andra' impiegato secondo le previsioni del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 e del regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e' ripartito (come riportato nell'allegato 1 che e' parte integrante del presente provvedimento) sulla base:
della consistenza del patrimonio suinicolo come risultante per ciascuna regione alla data del 30 giugno 2025 dalle statistiche del Sistema informativo veterinario elaborate sulla base della Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica (BDN) istituita dal Ministero della salute presso il CSN dell'Istituto «G. Caporale» di Teramo, cui e' attribuito un peso del 45%;
del numero di strutture produttive a maggiore rischio come risultanti alla data del 30 giugno 2025 dalle statistiche del Sistema informativo veterinario elaborate sulla base della Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica (BDN) istituita dal Ministero della salute presso il CSN dell'Istituto «G. Caporale» di Teramo, cui attribuito un peso del 35%, di ciascuna regione. Ai fini del conteggio, sono stati inclusi gli allevamenti familiari e quelli che praticano forme di allevamento semibrado mentre sono stati esclusi allevamenti a ciclo chiuso e da ingrasso;
del numero di province coinvolte nelle aree delimitate, sulla base del regolamento delegato (UE) 2020/687 e dell'aggiornamento delle aree di restrizione cui e' attribuito un peso del 20%.
3. Per attuare le misure di cui al comma 1 sono utilizzati i fondi assegnati per l'anno 2025, pari a 15 milioni di euro, sul capitolo di spesa 7831, p.g.01 dello stato previsionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
4. Con riferimento alla ripartizione delle somme di cui al cap. 7831, p.g.01, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, dovendo essere riacquisite al bilancio dello Stato, sono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in combinato disposto con l'art. 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972.
5. Ciascuna regione beneficiaria dei fondi di cui al presente decreto e' tenuta a trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di investimenti realizzato, contenente almeno: numero e localizzazione degli interventi, tipologia di allevamento, numero capi interessati e avanzamento finanziario. La prima relazione andra' trasmessa entro il 30 dicembre 2026.
6. Con successivi provvedimenti le risorse indicate nell'allegato 1 sono trasferite alle singole regioni. Tale trasferimento e' effettuato entro il 31 dicembre 2025.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 5 novembre 2025

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1321
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico