Gazzetta n. 296 del 22 dicembre 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2025, n. 194
Attuazione della direttiva 2023/2226/UE del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea», e in particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024», e in particolare l'articolo 1 e l'Allegato A, numero 3;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante «Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE»;
Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonche' disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015, recante «Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2017, recante «Attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 60, recante «Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita' fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, recante «Differimento di termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni su conti finanziari nel settore fiscale a causa della pandemia di COVID-19 e recepimento della direttiva 2020/876/UE del Consiglio, del 24 giugno 2020»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, recante «Definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate»;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;
Vista la direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante «Modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;
Visto, in particolare, il Considerando n. 19 della medesima direttiva (UE) 2025/872 che prevede, tra l'altro, che «La gamma di informazioni da scambiare dovrebbe tener conto delle misure transitorie di cui all'Allegato I, sezione XI, della direttiva 2011/16/UE»;
Visto, inoltre, l'articolo 1, numero 2), della citata direttiva (UE) 2025/872, che modifica l'articolo 8, paragrafo 3-bis, della direttiva (UE) 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;
Vista la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante «Modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;
Visto, in particolare, il Considerando n. 9 della citata direttiva (UE) 2023/2226 che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri, nell'attuazione della medesima direttiva, «dovrebbero avvalersi dei commentari sul modello di accordo tra autorita' competenti, che figurano nel documento "Norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali: quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attivita' e aggiornamento 2023 dello standard comune di comunicazione di informazioni", pubblicato dall'OCSE l'8 giugno 2023 ("commentari sul modello di accordo tra autorita' competenti"), e del quadro dell'OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attivita' quali fonti illustrative o interpretative e allo scopo di assicurare un'applicazione coerente negli Stati membri»;
Visto, inoltre, il Considerando n. 14 della medesima direttiva (UE) 2023/2226 che prevede che «La presente direttiva si applica ai prestatori di servizi per le cripto-attivita' regolamentati e autorizzati a norma del regolamento (UE) 2023/1114 e ai gestori di cripto-attivita' che non lo sono. Entrambi sono denominati prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione in quanto sono tenuti a effettuare la comunicazione ai sensi della presente direttiva. Il concetto generale di cripto-attivita' e' molto ampio e comprende anche le cripto-attivita' che sono state emesse in modo decentrato, nonche' gli stablecoin, compresi i token di moneta elettronica quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114, e alcuni token non fungibili (non-fungible tokens - NFT). Le cripto-attivita' che possono essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento sono soggette all'obbligo di comunicazione a norma della presente direttiva. Pertanto, i prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione dovrebbero valutare caso per caso se le cripto-attivita' possano essere utilizzate a fini di pagamento e di investimento, tenendo conto delle esenzioni di cui al regolamento (UE) 2023/1114, con particolare riguardo a una rete limitata e a determinati utility token»;
Visto, altresi', il Considerando n. 26 della citata direttiva (UE) 2023/2226 che prevede, tra l'altro, che nell'attuare le ultime modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni incluse nella medesima direttiva «gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei commentari sul modello di accordo tra autorita' competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni, comprese le ultime modifiche di tale standard, quali fonti illustrative o interpretative e allo scopo di assicurare una coerente applicazione negli Stati membri»;
Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010»;
Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard - CRS), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e le successive sottoscrizioni;
Visto il modello comune per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale da parte di istituzioni finanziarie di giurisdizioni partecipanti alle rispettive autorita' competenti ai fini dello scambio automatico delle predette informazioni (Common reporting standard);
Visto il Commentario al citato modello comune per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale, che illustra e interpreta le disposizioni ivi previste;
Visto il Manuale di attuazione del Common reporting standard (CRS Implementation Handbook);
Visto l'Addendum all'Accordo multilaterale tra autorita' competenti in materia di scambio di informazioni basato sul Common Reporting Standard, firmato il 20 novembre 2024;
Visto l'Accordo multilaterale tra autorita' competenti sullo scambio di informazioni basato sul Crypto-Asset Reporting Framework (CARF MCAA), firmato il 20 novembre 2024;
Visto il Commentario al citato Crypto-Asset Reporting Framework;
Visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante «Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937»;
Visto l'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
Visti l'articolo 35, comma 2, e l'articolo 102, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;
Visto la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;
Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 novembre 2025;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il capo II del presente decreto modifica la disciplina sullo scambio di informazioni nel settore fiscale prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, dal decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, dal decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, nonche' la disciplina sullo scambio automatico di informazioni su conti finanziari di cui alla legge 18 giugno 2015, n. 95.
2. Il capo III del presente decreto prevede la disciplina sullo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale su cripto-attivita'.
3. Il capo IV contiene la clausola di invarianza finanziaria e disciplina la decorrenza delle disposizioni del presente decreto.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art.76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione Europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013.
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art.
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 giugno
2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno
2025.
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4,
comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma
17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma
3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e
29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di
cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile
farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea, di cui all'art.
41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la
dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i
decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori
oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le
occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'art. 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'allegato A,
numero 3) della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante:
«Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea -
Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4,
comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma
17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma
3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e
29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di
cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile
farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea, di cui all'art.
41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la
dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i
decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori
oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le
occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'art. 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
«Allegato A
(art. 1, comma 1)
Omissis.
3) direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17
ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale;
Omissis.».
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante:
«Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che
abroga la direttiva 77/799/CEE» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2014.
- La legge 18 giugno 2015, n. 95, recante: «Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America
finalizzato a migliorare la compliance fiscale
internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A.
(Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a
Roma il 10 gennaio 2014, nonche' disposizioni concernenti
gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai
fini dell'attuazione dello scambio automatico di
informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi
tra l'Italia e altri Stati esteri» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2015.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32, recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica
della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio
automatico obbligatorio di informazioni nel settore
fiscale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del
23 marzo 2017.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 60,
recante: «Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del
Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della
direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita'
fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno
2018.
- Il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100,
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del
Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della
direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio
automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti
all'obbligo di notifica» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 11 agosto 2020.
- Il decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del
22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del
25 marzo 2023.
- La direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14
aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e' pubblicata nella G.U.U.E. 6 maggio 2025, Serie
L.
- La direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17
ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 ottobre 2023, L.
- La legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante: «Ratifica
ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione
del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i
Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza
amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27
maggio 2010» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273
del 23 novembre 2011, S.O.
- Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attivita'
e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 9
giugno 2023, n. L 150
- Il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129,
recante: «Adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle
cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n.
1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e
(UE) 2019/1937» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
215 del 13 settembre 2024.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante: «Riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1998:
«Art. 10 (Violazione degli obblighi degli operatori
finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'art.
32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 51,
secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio dei
poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti
trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si
applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro
15.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita
nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta alla meta'
se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.
1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
1-ter. La sanzione prevista al comma 1 si applica
agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione
previsti dall'art. 22, comma 5, terzo periodo, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La
sanzione di cui al primo periodo e' applicata per ogni
omesso, tardivo o errato invio dei dati e non si applica
l'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste
rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle
societa' ed enti che effettuano istituzionalmente
riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma
fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane.
3.
4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio
competente in relazione al domicilio fiscale del
contribuente al quale si riferisce la richiesta.».
- Si riporta il testo degli articoli 35 e 102 del
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante:
«Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e
penali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28
novembre 2024:
«Art. 35 (Violazione degli obblighi degli operatori
finanziari (art. 10 del decreto legislativo n. 471 del
1997)). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'art.
32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 51,
secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio dei
poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti
trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si
applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro
15.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita
nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta alla meta'
se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.
2. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
3. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli
operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti
dall'art. 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo
periodo e' applicata per ogni omesso, tardivo o errato
invio dei dati e non si applica l'art. 13.
4. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste
rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle
societa' ed enti che effettuano istituzionalmente
riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma
fiduciaria, nonche' a Poste italiane S.p.A.
5. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio
competente in relazione al domicilio fiscale del
contribuente al quale si riferisce la richiesta.».
«Art. 102 (Decorrenza degli effetti). - 1. Le
disposizioni del presente testo unico si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2026.».
- La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE della Commissione e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
giugno 2015, n. L 141
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
- Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle
persone fisiche in relazione al trattamento dei dati
personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli
organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali
dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la
decisione n. 1247/2002/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 21
novembre 2018, n. L 295.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
29 luglio 2003, S.O.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 29 si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 luglio
2020, n. 100 si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 1° marzo
2023, n. 32 si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 18 giugno 2015, n. 95 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante «Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva
77/799/CEE»

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5 dopo il comma 1.1., e' aggiunto il seguente: «1.2. Anteriormente al 1° gennaio 2026, i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno cinque delle categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorita' competenti di ogni altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2026 o successivi.»;
b) all'articolo 5, comma 1-quater, le parole «persone fisiche.» sono sostituite dalle seguenti: «persone fisiche, tranne nel caso in cui tale ruling preventivo transfrontaliero sia stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 1° gennaio 2026 e laddove l'importo dell'operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo transfrontaliero superi 1.500.000 euro o l'importo equivalente in altra valuta, ove tale importo sia indicato nel ruling. Ai fini del presente comma, indipendentemente dall'importo indicato nel ruling, se detto importo riguarda una serie di operazioni concernente beni, servizi o attivita' diversi, l'importo del ruling preventivo transfrontaliero comprende il valore totale sottostante. Qualora, invece, i medesimi beni, servizi o attivita' sono oggetto di piu' operazioni l'importo totale delle stesse non viene sommato. Lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri relativi a persone fisiche non include i ruling sulla tassazione alla fonte per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni dei non residenti.».
c) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Articolo 5-bis "Rilevazione e comunicazione del numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o giurisdizione estera"
1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2030, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono a soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea redditi da lavoro dipendente e assimilati e pensioni, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, ove possibile, rilevano e indicano nella dichiarazione annuale e nella certificazione unica il numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza del percettore.
2. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, nelle istanze presentate in relazione a ruling preventivo transfrontaliero come definito all'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), e' indicato, ove possibile, anche il numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza alla persona che presenta l'istanza e alle altre persone che possono essere interessate dal ruling preventivo transfrontaliero.
3. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, ai fini dell'identificazione delle entita' appartenenti al gruppo multinazionale, l'entita' appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, tenuta alla presentazione della rendicontazione paese per paese ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, in qualita' di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo o entita' designata, rileva e comunica, ove possibile, il numero di identificazione fiscale attribuito alle medesime entita' da parte della rispettiva giurisdizione di residenza fiscale.
4. Nell'ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni di cui all'articolo 5 e dello scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, l'Agenzia delle entrate comunica anche le informazioni relative al numero di identificazione fiscale ricevute sulla base delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 29, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Scambio automatico obbligatorio di
informazioni). - 1. I servizi di collegamento, individuati
ai sensi dell'art. 3, comma 2, comunicano agli altri Stati
membri, mediante scambio automatico, tutte le informazioni
disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati
membri, con riferimento alle specifiche categorie di
reddito e di capitale di cui all'art. 8, paragrafo 1, della
direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011. A
partire dal 1° gennaio 2024, ove disponibile, nella
comunicazione delle informazioni di cui al primo periodo e'
indicato il numero di identificazione fiscale (NIF)
rilasciato dallo Stato membro di residenza.
1.1. I servizi di collegamento comunicano ogni anno
alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di
capitale elencate all'art. 8, paragrafo 1, della direttiva
2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 per le quali
effettuano lo scambio automatico di informazioni con le
Autorita' competenti di ogni altro Stato membro.
Anteriormente al 1° gennaio 2024 i servizi di collegamento
comunicano alla Commissione almeno quattro delle categorie
di cui al primo periodo per le quali effettuano lo scambio
automatico di informazioni con le autorita' competenti di
ogni altro Stato membro per i periodi d'imposta a partire
dal 1° gennaio 2025.
1.2. Anteriormente al 1° gennaio 2026, i servizi di
collegamento comunicano alla Commissione almeno cinque
delle categorie di reddito e di capitale elencate all'art.
8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio,
del 15 febbraio 2011, per le quali effettuano lo scambio
automatico di informazioni con le autorita' competenti di
ogni altro Stato membro. Le informazioni riguardano i
periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2026 o
successivi.
1-bis. I servizi di collegamento di cui al comma 1
scambiano direttamente con gli altri Stati membri le
informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri
e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento di
cui all'art. 2, comma 1, lettere h-bis) e h-ter) nel
rispetto dei termini e delle modalita' indicati all'art.
8-bis della direttiva 2011/16/UE.
1-ter. In conformita' all'art. 4, il servizio di
collegamento puo' inviare e richiedere informazioni
supplementari, compreso il testo integrale del ruling
preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui
prezzi di trasferimento.
1-quater. Il comma 1-bis non si applica qualora un
ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente
la situazione fiscale di una o piu' persone fisiche, tranne
nel caso in cui tale ruling preventivo transfrontaliero sia
stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 1° gennaio
2026 e laddove l'importo dell'operazione o della serie di
operazioni del ruling preventivo transfrontaliero superi
1.500.000 euro o l'importo equivalente in altra valuta, ove
tale importo sia indicato nel ruling. Ai fini del presente
comma, indipendentemente dall'importo indicato nel ruling,
se detto importo riguarda una serie di operazioni
concernente beni, servizi o attivita' diversi, l'importo
del ruling preventivo transfrontaliero comprende il valore
totale sottostante. Qualora, invece, i medesimi beni,
servizi o attivita' sono oggetto di piu' operazioni
l'importo totale delle stesse non viene sommato. Lo scambio
di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri
relativi a persone fisiche non include i ruling sulla
tassazione alla fonte per quanto riguarda i redditi da
lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni
dei non residenti.
1-quinquies. Gli accordi preventivi bilaterali o
multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con
paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello
scambio automatico di informazioni nel caso in cui
l'accordo fiscale internazionale, in virtu' del quale e'
stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di
trasferimento, non ne consente la divulgazione a terzi.
Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui
prezzi di trasferimento sono oggetto di scambio di
informazioni ai sensi dell'art. 9 della direttiva
2011/16/UE, qualora l'accordo fiscale internazionale, in
virtu' del quale e' stato negoziato l'accordo preventivo
sui prezzi di trasferimento, ne consente la divulgazione e
l'autorita' competente del Paese terzo autorizza la
divulgazione delle informazioni. Nel caso in cui gli
accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di
trasferimento sono esclusi dallo scambio automatico di
informazioni a norma del primo periodo, sono scambiate, ai
sensi dell'art. 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2011/16/UE, le informazioni di cui al paragrafo 6 del
medesimo articolo alle quali si fa riferimento nella
richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo
bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento.
1-sexies. Le informazioni che devono essere
comunicate ai sensi del comma 1-bis sono trasmesse al
registro centrale di cui alla lettera h-quinquies) del
comma 1 dell'art. 2.».
 
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti
all'obbligo di notifica»

1. Al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In caso di esonero di cui ai commi 4 e 5, l'intermediario e' obbligato a informare, senza indugio, il proprio cliente, se tale cliente e' un intermediario o, in assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato, circa la sussistenza dell'obbligo a loro carico di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate.»;
b) all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le parole: «l'identificazione degli intermediari» sono aggiunte le seguenti: «, diversi dagli intermediari esonerati dall'obbligo di comunicazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3,»;
c) all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole: «una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «, incluso il riferimento al nome con il quale e' comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorita' competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 6 del citato
decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 11 agosto 2020, n. 200,
come modificati dal presente decreto:
«Art. 3 (Obblighi di comunicazione e esoneri). - 1.
Sono tenuti all'obbligo di comunicazione del meccanismo
transfrontaliero all'Agenzia delle entrate gli intermediari
e il contribuente.
2. Nel caso di meccanismo transfrontaliero oggetto
dell'attivita' di piu' intermediari, l'obbligo di
comunicazione delle relative informazioni spetta a ognuno
dei soggetti coinvolti.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'intermediario e'
esonerato dall'obbligo di comunicazione se puo' provare che
le medesime informazioni concernenti il meccanismo
transfrontaliero sono state comunicate da altro
intermediario, ovunque residente, all'Agenzia delle entrate
o all'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione
europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e' in
vigore uno specifico accordo per lo scambio delle
informazioni di cui all'art. 6, comma 1.
4. L'intermediario e' esonerato dall'obbligo di
comunicazione per le informazioni che riceve dal proprio
cliente, o ottiene riguardo allo stesso nel corso
dell'esame della posizione giuridica del medesimo o
dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza
del cliente stesso in un procedimento innanzi ad una
autorita' giudiziaria o in relazione a tale procedimento,
compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o
evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute
prima, durante o dopo il procedimento stesso. In ogni caso,
le comunicazioni effettuate ai sensi del presente decreto
legislativo, se poste in essere per le finalita' ivi
previste e in buona fede, non costituiscono violazione di
eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni
imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative e non comportano
responsabilita' di alcun tipo.
5. L'intermediario e' esonerato dall'obbligo di
comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle
informazioni trasmesse possa emergere una sua
responsabilita' penale.
6. In caso di esonero di cui ai commi 4 e 5,
l'intermediario e' obbligato a informare, senza indugio, il
proprio cliente, se tale cliente e' un intermediario o, in
assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato, circa
la sussistenza dell'obbligo a loro carico di comunicazione
del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate.
7. L'obbligo di comunicazione del meccanismo
transfrontaliero spetta, in ogni caso, al contribuente in
caso di assenza di un intermediario, ovvero qualora
quest'ultimo non abbia fornito al contribuente la
documentazione attestante che le medesime informazioni sono
state gia' oggetto di comunicazione all'Agenzia delle
entrate o all'autorita' competente di uno Stato membro
dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le
quali e' in vigore uno specifico accordo per lo scambio
delle informazioni di cui all'art. 6, comma 1.
8. In presenza di piu' contribuenti l'obbligo grava
su quello che ha concordato con l'intermediario il
meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione e, in
sua assenza, sul contribuente che ne ha gestito
l'attuazione.
9. Il contribuente e' esonerato dall'obbligo di
comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle
informazioni trasmesse possa emergere una sua
responsabilita' penale.
10. Il contribuente e' esonerato dall'obbligo di
comunicazione se prova l'avvenuta comunicazione delle
stesse informazioni da parte di un altro contribuente,
ovunque residente, all'Agenzia delle entrate o
all'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione
europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e' in
vigore uno specifico accordo per lo scambio delle
informazioni di cui all'art. 6, comma 1.».
«Art. 6 (Oggetto della comunicazione). - 1. Le
informazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle
entrate riguardano:
a) l'identificazione degli intermediari, diversi
dagli intermediari esonerati dall'obbligo di comunicazione
di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3, e dei contribuenti
interessati, compresi il nome, la data e il luogo di
nascita ovvero la denominazione sociale o ragione sociale,
l'indirizzo, la residenza ai fini fiscali, il NIF (numero
di identificazione fiscale), nonche' i soggetti che
costituiscono imprese associate di tali contribuenti;
b) gli elementi distintivi presenti nel meccanismo
transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione;
c) una sintesi del contenuto del meccanismo
transfrontaliero oggetto di comunicazione, incluso il
riferimento al nome con il quale e' comunemente noto, e una
descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra
informazione che possa aiutare l'autorita' competente a
valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un
segreto commerciale, industriale o professionale o un
processo commerciale o informazioni la cui divulgazione
sarebbe contraria all'ordine pubblico;
d) la data di avvio dell'attuazione del meccanismo
transfrontaliero;
e) le disposizioni nazionali che stabiliscono
l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero;
f) il valore del meccanismo transfrontaliero
oggetto dell'obbligo di comunicazione;
g) l'identificazione delle giurisdizioni di
residenza fiscale dei contribuenti interessati, nonche'
delle eventuali altre giurisdizioni potenzialmente
interessate dal meccanismo transfrontaliero oggetto
dell'obbligo di comunicazione;
h) l'identificazione di qualunque altro soggetto
potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero
nonche' delle giurisdizioni a cui tale soggetto e'
riconducibile.
2. Per gli intermediari, le informazioni di cui al
comma 1 sono oggetto di comunicazione solo nella misura in
cui gli stessi ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o
ne hanno il controllo.».
 
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale»

1. Al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera ee), e' aggiunta la seguente: «ee-bis): "Servizio di Identificazione": un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione al fine di accertare l'identita' e la residenza fiscale di un Venditore.»;
b) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis): l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione, se il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si avvale della conferma diretta dell'identita' e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identita' e tutte le residenze fiscali del Venditore; in tali casi non e' necessario comunicare le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da b) a e) e comma 2, lettere da b) a f), allo Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio di Identificazione.»;
c) all'articolo 14, comma 4, l'alinea e' sostituita dalla seguente: «L'Agenzia delle entrate cancella il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale nei seguenti casi:».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 11 e 14 del
citato decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) «piattaforma»: qualsiasi software accessibile
agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le
applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di
essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere,
direttamente o indirettamente, un'attivita' pertinente per
tali utenti. La definizione di cui alla presente lettera
include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento
di un corrispettivo in relazione all'attivita' pertinente.
Il termine piattaforma non include i software che, senza
ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attivita'
pertinente, consentono esclusivamente una delle seguenti
azioni:
1) il trattamento di pagamenti relativi
all'attivita' pertinente;
2) la catalogazione o la pubblicita' di
un'attivita' pertinente da parte degli utenti;
3) il reindirizzamento o il trasferimento di
utenti verso una piattaforma;
b) «gestore di piattaforma»: un'entita' che stipula
un contratto con i venditori per mettere a loro
disposizione una piattaforma o una parte di essa;
c) «gestore di piattaforma escluso»: un gestore di
piattaforma che, fin dall'inizio e su base annua, ha
dimostrato all'autorita' competente, alla quale avrebbe
altrimenti dovuto comunicare le informazioni richieste
conformemente alle norme di cui all'art. 10, commi 1, 2 e
3, che l'intero modello di affari della piattaforma da esso
gestita e' tale da non includere venditori oggetto di
comunicazione;
d) «gestore di piattaforma con obbligo di
comunicazione»: qualsiasi gestore di piattaforma, diverso
da un gestore di piattaforma escluso, che si trovi in una
delle seguenti situazioni:
1) e' residente a fini fiscali in Italia o, se
non ha la residenza fiscale nel territorio dello Stato,
soddisfa una delle seguenti condizioni:
1.1) e' costituito, disciplinato o regolamentato
secondo la legge dello Stato;
1.2) ha la sede di direzione, compresa la sede di
direzione effettiva, nel territorio dello Stato;
1.3) ha una stabile organizzazione nel territorio
dello Stato e non e' un gestore di piattaforma qualificato
non-UE;
2) non e' residente a fini fiscali in Italia, ne'
e' ivi costituito o gestito, e non ha una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita
l'esecuzione di un'attivita' pertinente da parte di
venditori oggetto di comunicazione o di un'attivita'
pertinente che comporta la locazione di beni immobili
ubicati nel territorio dello Stato, e non e' un gestore di
piattaforma qualificato non-UE;
e) «gestore di piattaforma qualificato non-UE»: un
gestore di piattaforma che facilita tutte le Attivita'
pertinenti che sono anche attivita' pertinenti qualificate
e che risiede a fini fiscali in una giurisdizione
qualificata non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una
giurisdizione qualificata non-UE, soddisfa una delle
seguenti condizioni:
1) e' costituito a norma delle leggi di una
giurisdizione qualificata non-UE;
2) ha la sede di direzione, compresa la sede di
direzione effettiva, in una giurisdizione qualificata
non-UE;
f) «giurisdizione qualificata non-UE»: una
giurisdizione non-UE nella quale vige un accordo
qualificante effettivo tra autorita' competenti, concluso
con le autorita' competenti di tutti gli Stati membri
identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in
un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE;
g) «accordo qualificante effettivo tra autorita'
competenti»: un accordo tra le autorita' competenti dello
Stato e quelle di una giurisdizione non-UE, che richiede lo
scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle
specificate nell'art. 11, quale confermato da un atto di
esecuzione ai sensi dell'art. 8-bis quater, paragrafo 7,
della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio
2011;
h) «attivita' pertinente»: un'attivita' svolta al
fine di percepire un Corrispettivo, ad eccezione di quelle
svolte da un venditore che agisce in qualita' di dipendente
del gestore di piattaforma o di un'entita' collegata del
gestore di piattaforma, e che rientra in una delle
tipologie elencate di seguito:
1) la locazione di beni immobili, compresi gli
immobili residenziali e commerciali, nonche' qualsiasi
altro bene immobile e spazio di parcheggio;
2) i servizi personali;
3) la vendita di beni;
4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
i) «attivita' pertinenti qualificate»: qualsiasi
attivita' pertinente oggetto di scambio automatico a norma
di un accordo qualificante effettivo tra autorita'
competenti;
l) «corrispettivo»: la compensazione, in qualsiasi
forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute
o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di
comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore
in relazione all'attivita' pertinente e il cui importo sia
noto al gestore di piattaforma o sia dallo stesso
ragionevolmente conoscibile;
m) «servizio personale»: un servizio basato sulla
durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o piu'
persone, che operano in modo indipendente o per conto di
un'entita', e che viene svolto su richiesta di un utente,
online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato
da una piattaforma;
n) «venditore»: un utente della piattaforma, sia
esso una persona fisica o un'entita', che si e' registrato
sulla piattaforma durante il periodo oggetto di
comunicazione e svolge un'attivita' pertinente;
o) «venditore attivo»: un venditore che presta
un'attivita' pertinente durante il periodo oggetto di
comunicazione o a cui e' versato o accreditato un
corrispettivo in relazione a un'attivita' pertinente
durante il medesimo periodo;
p) «venditore oggetto di comunicazione»: un
venditore attivo, diverso da un venditore escluso, che e'
residente nel territorio dello Stato o che ha dato in
locazione beni immobili ivi ubicati;
q) «venditore escluso»: un venditore che,
alternativamente:
1) e' un'entita' statale;
2) e' un'entita' il cui capitale e' regolarmente
negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari
ovvero un'entita' collegata di un'entita' di tal tipo;
3) e' un'entita' per la quale il gestore di
piattaforma ha facilitato oltre duemila attivita'
pertinenti mediante la locazione di beni immobili in
relazione a una proprieta' inserzionata durante il periodo
oggetto di comunicazione;
4) e' un venditore per il quale il gestore di
piattaforma ha facilitato meno di trenta attivita'
pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale
del relativo corrispettivo versato o accreditato non era
superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di
comunicazione;
r) «entita'»: una persona giuridica o un istituto
giuridico quale una societa' di capitali, una societa' di
persone, un trust o una fondazione;
s) «entita' collegata»: un'entita' e' collegata di
un'altra entita' se una delle due controlla l'altra o se le
due entita' sono soggette a controllo comune. A tal fine,
il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di
piu' del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in
un'entita'. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del
requisito relativo alla detenzione di piu' del 50 per cento
del diritto di proprieta' nel capitale dell'altra entita'
e' determinato moltiplicando le percentuali delle
partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona
che detiene piu' del 50 per cento dei diritti di voto e'
considerata detentrice del 100 per cento;
t) «entita' statale»: il governo di uno Stato
membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di
uno Stato membro o altra giurisdizione, ivi compresi uno
Stato, una provincia, una contea o un comune, nonche' ogni
agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno
Stato membro o altra giurisdizione o da uno o piu' dei
soggetti precedenti;
u) «NIF»: il numero di identificazione fiscale
rilasciato da uno Stato membro o un elemento identificativo
equivalente;
v) «numero di partita IVA»: il numero unico che
identifica un soggetto passivo d'imposta o una persona
giuridica che non e' soggetto passivo, registrati ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto;
z) «indirizzo principale»: l'indirizzo della
residenza ovvero, se non disponibile, il domicilio di un
venditore che e' una persona fisica, ovvero l'indirizzo
della sede legale di un venditore che e' un'entita';
aa) «periodo oggetto di comunicazione»: l'anno
civile per il quale viene redatta una comunicazione ai
sensi dell'art. 10;
bb) «proprieta' inserzionata»: l'insieme delle
unita' di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo
postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in
locazione su una piattaforma dallo stesso venditore;
cc) «identificativo del conto finanziario»: il
numero o riferimento unico di identificazione, di cui
dispone il gestore di piattaforma, relativo al conto
bancario o ad altro analogo conto di servizi di pagamento
del venditore su cui e' versato o accreditato il
corrispettivo;
dd) «beni»: qualsiasi bene materiale;
ee) «verifica congiunta»: un'indagine
amministrativa condotta congiuntamente dalle autorita'
competenti di due o piu' Stati membri e collegata a uno o
piu' soggetti passivi di imposta che siano di interesse
comune o complementare per le autorita' competenti di tali
Stati membri.
ee-bis) "Servizio di Identificazione": un processo
elettronico messo gratuitamente a disposizione di un
Gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione da uno
Stato membro o dall'Unione al fine di accertare l'identita'
e la residenza fiscale di un Venditore.».
«Art. 11 (Informazioni da comunicare). - 1. Sono
oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate:
a) il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF
del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e,
ove applicabile, il relativo numero di identificazione
individuale assegnato ai sensi dell'art. 14, nonche' il
nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme
rispetto alle quali il gestore di piattaforma con obbligo
di comunicazione effettua la comunicazione.
b) in relazione a ciascun venditore oggetto di
comunicazione che ha svolto un'attivita' pertinente diversa
dalla locazione di beni immobili:
1) le informazioni sul venditore da acquisire ai
sensi dell'art. 4, commi 1 e 2;
2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con
obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto
finanziario, sempreche' l'autorita' competente dello Stato
membro in cui il venditore oggetto di comunicazione e'
residente ai sensi dell'art. 5 non abbia comunicato
all'autorita' competente di tutti gli Stati membri
l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto
finanziario a tale scopo;
3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con
obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo
del conto finanziario del venditore, il nome del titolare
del conto finanziario su cui e' versato o accreditato il
corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto
di comunicazione, nonche' ogni altra informazione di
identificazione finanziaria di cui il gestore di
piattaforma dispone in relazione al titolare del conto;
4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto
di comunicazione e' residente in base a quanto disposto
all'art. 5;
5) il corrispettivo totale versato o accreditato
nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di
comunicazione e il numero di attivita' pertinenti in
relazione alle quali tale corrispettivo e' stato versato o
accreditato;
6) eventuali diritti, commissioni o imposte
trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con
obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo
oggetto di comunicazione;
c) in relazione a ciascun venditore oggetto di
comunicazione che ha svolto un'attivita' pertinente che
comporta la locazione di beni immobili:
1) le informazioni da acquisire ai sensi
dell'art. 4, commi 1 e 2;
2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con
obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto
finanziario su cui e' versato o accreditato il
corrispettivo, sempreche' l'autorita' competente dello
Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione
e' residente ai sensi dell'art. 5 non abbia comunicato
all'autorita' competente di tutti gli Stati membri
l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto
finanziario a tale scopo;
3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con
obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo
del conto finanziario del venditore, il nome del titolare
del conto finanziario su cui e' versato o accreditato il
corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto
di comunicazione, nonche' ogni altra informazione di
identificazione finanziaria di cui dispone il gestore di
piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al
titolare del conto;
4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto
di comunicazione e' residente in base a quanto disposto
all'art. 5;
5) l'indirizzo di ciascuna proprieta'
inserzionata, determinato sulla base delle procedure di cui
all'art. 6, e il relativo numero di iscrizione al registro
catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal
diritto nazionale dello Stato membro in cui e' situato, se
disponibile;
6) il corrispettivo totale versato o accreditato
nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di
comunicazione e il numero di attivita' pertinenti prestate
in riferimento a ciascuna proprieta' inserzionata;
7) eventuali diritti, commissioni o imposte
trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con
obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo
oggetto di comunicazione;
8) se disponibile, il numero di giorni di
locazione e il tipo di ogni singola proprieta' inserzionata
durante il periodo oggetto di comunicazione.
c-bis) l'identificativo del Servizio di
Identificazione e lo Stato membro di emissione, se il
Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si
avvale della conferma diretta dell'identita' e della
residenza del Venditore tramite un Servizio di
Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o
dall'Unione per accertare l'identita' e tutte le residenze
fiscali del Venditore; in tali casi non e' necessario
comunicare le informazioni di cui all'art. 4, comma 1,
lettere da b) a e) e comma 2, lettere da b) a f), allo
Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio
di Identificazione.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuate le modalita' per la comunicazione
delle informazioni di cui al presente articolo.».
«Art. 14 (Registrazione unica di un gestore di
piattaforma con obbligo di comunicazione). - 1. Il gestore
di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 2), contestualmente
all'avvio della propria attivita' di gestore di
piattaforma, effettua la registrazione unica di cui
all'art. 8-bis quater, paragrafo 4, della direttiva
2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 presso
l'Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui abbia gia'
effettuato tale registrazione presso l'autorita' competente
di un altro Stato membro, comunicando le seguenti
informazioni:
a) ragione sociale;
b) indirizzo postale;
c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
d) eventuale NIF rilasciato al gestore di
piattaforma con obbligo di comunicazione;
e) una dichiarazione contenente le informazioni
concernenti l'identificazione del gestore di piattaforma
con obbligo di comunicazione ai fini dell'IVA nell'Unione
europea, ai sensi del titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3,
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre
2006;
f) gli Stati membri in cui i venditori oggetto di
comunicazione sono residenti ai sensi dell'art. 5.
2. Il gestore di piattaforma con obbligo di
comunicazione di cui al comma 1 informa l'Agenzia delle
entrate sulle modifiche delle informazioni di cui al
medesimo comma entro trenta giorni dalla data in cui tali
modifiche sono intervenute.
3. L'Agenzia delle entrate assegna al gestore di
piattaforma con obbligo di comunicazione un numero di
identificazione individuale che comunica per via
elettronica alle autorita' competenti degli altri Stati
membri.
4. L'Agenzia delle entrate cancella il gestore di
piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro
centrale nei seguenti casi:
a) il gestore di piattaforma con obbligo di
comunicazione comunica che non esercita piu' attivita' che
lo qualificano come tale;
b) in assenza della comunicazione di cui alla
lettera a), l'Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi
per ritenere che il gestore di piattaforma con obbligo di
comunicazione abbia cessato l'attivita';
c) il gestore di piattaforma con obbligo di
comunicazione non soddisfa piu' le condizioni di cui
all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 2);
d) l'Agenzia delle entrate ha revocato la
registrazione del gestore di piattaforma con obbligo di
comunicazione ai sensi del comma 6.
5. L'Agenzia delle entrate notifica prontamente alla
Commissione europea l'avvio dell'attivita' da parte dei
gestori di piattaforma individuati ai sensi del comma 1, se
questi omettono di registrarsi.
6. In caso di violazione dell'obbligo di
comunicazione di cui all'art. 10, comma 3, l'Agenzia delle
entrate invia al gestore di piattaforma, entro trenta
giorni dalla data di scadenza di tale obbligo, un sollecito
per l'adempimento, nonche' un secondo sollecito entro
trenta giorni dall'invio del primo. In caso di mancato
adempimento di tale obbligo, trascorsi trenta giorni
dall'invio del secondo sollecito, l'Agenzia delle entrate
revoca la registrazione unica del gestore di piattaforma.
7. Nei casi di revoca della registrazione di cui al
comma 6, il gestore di piattaforma con obbligo di
comunicazione puo' essere autorizzato a registrarsi
nuovamente a condizione che fornisca all'Agenzia delle
entrate adeguate garanzie in merito all'ottemperanza agli
obblighi di comunicazione, compresi eventuali obblighi di
comunicazione residui non adempiuti.
8. Ai fini della registrazione unica di cui al comma
1, prima della assegnazione del numero di identificazione
individuale di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate
acquisisce dal gestore di piattaforma una dichiarazione di
cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 attestante la circostanza che il
gestore di piattaforma non ha subito da parte di una o piu'
Autorita' competenti degli Stati membri i provvedimenti di
revoca della registrazione ai sensi dell'Allegato V,
sezione IV, parte F, punto 7, alla direttiva 2011/16/UE del
Consiglio del 15 febbraio 2011.».
 
Art. 5
Modifiche alla legge 18 giugno 2015, n. 95, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonche' disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri», in materia di scambio
automatico di informazioni su conti finanziari

1. Fermo restando quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 2015, n. 95, all'articolo 5 della medesima legge n. 95 del 2015, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente ai conti finanziari di entita' non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni di cui al comma 2, le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtu' dei quali le persone fisiche esercitano il controllo sulle medesime entita'.
2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente alle quote nel capitale di rischio detenute in un'entita' di investimento che e' un dispositivo giuridico, acquisiscono le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtu' dei quali le persone fisiche e le entita' oggetto di comunicazione detengono le medesime quote.
2-quater. Per i conti finanziari esistenti alla data del 31 dicembre 2025, le informazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, se non sono gia' presenti nei database consultabili elettronicamente detenuti dalle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, sono acquisite, dalle medesime istituzioni, entro la data del 31 dicembre 2027.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 18
giugno 2015, n. 95, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Obblighi di adeguata verifica ai fini
fiscali e acquisizione di dati sui conti finanziari e su
taluni pagamenti). - 1. Le istituzioni finanziarie di cui
all'art. 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto
finanziario da parte di un soggetto non residente ovvero di
un cittadino statunitense ovunque residente, acquisiscono:
a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di
residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale
Stato, nonche' un'attestazione di residenza fiscale e,
inoltre, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il
codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza
fiscale statunitense;
b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il
luogo e la data di nascita e l'indirizzo nonche' la
documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini
statunitensi;
c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
denominazione sociale o la ragione sociale nonche' la sede
legale.
2. Le istituzioni finanziarie di cui all'art. 4,
comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da
parte di entita' non finanziarie passive ovunque residenti,
acquisiscono, in aggiunta alle informazioni previste dalle
lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo, le
informazioni indicate nelle lettere a) e b) del medesimo
comma 1, relative alle persone fisiche che esercitano il
controllo sulle suddette entita'.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le
istituzioni finanziarie di cui all'art. 4, comma 1,
relativamente ai conti finanziari di entita' non
finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in
aggiunta alle informazioni di cui al comma 2, le
informazioni sul ruolo o i ruoli in virtu' dei quali le
persone fisiche esercitano il controllo sulle medesime
entita'.
2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le
istituzioni finanziarie di cui all'art. 4, comma 1,
relativamente alle quote nel capitale di rischio detenute
in un'entita' di investimento che e' un dispositivo
giuridico, acquisiscono le informazioni sul ruolo o i ruoli
in virtu' dei quali le persone fisiche e le entita' oggetto
di comunicazione detengono le medesime quote.
2-quater. Per i conti finanziari esistenti alla data
del 31 dicembre 2025, le informazioni di cui ai commi 2-bis
e 2-ter, se non sono gia' presenti nei database
consultabili elettronicamente detenuti dalle istituzioni
finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, sono acquisite,
dalle medesime istituzioni, entro la data del 31 dicembre
2027.
3. A partire dal 1º luglio 2014 decorrono gli
obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per
l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti
residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini
statunitensi ovunque residenti, nonche' di entita' non
finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti,
controllate da una o piu' persone fisiche residenti negli
Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.
4. A partire dal 1º gennaio 2016 decorrono gli
obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per
l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti
residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti
d'America, nonche' di entita' non finanziarie passive,
ovunque residenti.
5. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti
indicati al comma 3 del presente articolo, esistenti alla
data del 30 giugno 2014, le istituzioni finanziarie di cui
all'art. 4, comma 1, acquisiscono il codice fiscale
statunitense entro il 31 dicembre 2017.
6. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti
indicati al comma 4 del presente articolo, esistenti alla
data del 31 dicembre 2015, le istituzioni finanziarie di
cui all'art. 4, comma 1, acquisiscono entro i termini
previsti dai decreti ministeriali di cui al medesimo art.
4, comma 2, il codice fiscale rilasciato dallo Stato di
residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale
Stato, nonche' il luogo e la data di nascita per le persone
fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle
entita' non finanziarie passive, ovunque residenti.
7. Le istituzioni finanziarie di cui all'art. 4,
comma 1, mantengono evidenza dell'ammontare aggregato annuo
dei pagamenti corrisposti a partire dal 1º gennaio 2015 a
ciascuna istituzione finanziaria non partecipante di cui
all'art. 1, paragrafo 1, lettera r), dell'Accordo di cui
all'art. 1 della presente legge.
8. Le istituzioni finanziarie di cui all'art. 4,
comma 1, adempiono gli obblighi di adeguata verifica ai
fini fiscali applicando le procedure indicate negli accordi
di cui al medesimo art. 4, comma 2, secondo quanto previsto
dai pertinenti decreti ministeriali previsti dal medesimo
art. 4, comma 2.
9. Le istituzioni finanziarie di cui all'art. 4,
comma 1, conservano la documentazione e le evidenze
utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata
verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati sui
conti finanziari e sui pagamenti di cui al comma 7 del
presente articolo fino al 31 dicembre dell'ottavo anno
successivo a quello in cui e' dovuta la comunicazione di
cui al citato art. 4, comma 1, ovvero, nei casi di omessa
comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno
successivo a quello in cui tale comunicazione e' dovuta.».
 
Art. 6
Scambio automatico obbligatorio di informazioni relative a
cripto-attivita'

1. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) «Cripto-attivita'»: le cripto-attivita' quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114;
b) «Cripto-attivita' Oggetto di Comunicazione»: tutte le cripto-attivita' diverse dalla valuta digitale della Banca Centrale, dalla moneta elettronica o da qualsiasi cripto-attivita' per la quale il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento;
c) «Valuta Digitale della Banca Centrale»: qualsiasi moneta fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da altra Autorita' monetaria;
d) «Moneta Fiduciaria»: la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla Banca centrale o dall'Autorita' monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le valute digitali della Banca Centrale, ivi comprese la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (Moneta Elettronica);
e) «Moneta Elettronica»: qualsiasi cripto-attivita' che e': 1) una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria; 2) emessa al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento; 3) rappresentata da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella stessa moneta fiduciaria; 4) accettata in pagamento da una persona fisica o da una persona giuridica diversa dall'emittente; 5) rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto, ai sensi della normativa cui e' soggetto l'emittente;
f) «Banca Centrale»: un'istituzione che e' per legge o approvazione governativa la principale autorita', diversa dal governo della giurisdizione stessa, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione puo' includere un ente strumentale distinto dal Governo della giurisdizione, eventualmente detenuto, anche parzialmente, dalla giurisdizione;
g) «Prestatore di Servizi per le Cripto-attivita'»: il prestatore di servizi per le cripto-attivita' quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114;
h) «Gestore di Cripto-attivita'»: un soggetto che fornisce servizi per le cripto-attivita' diverso da un prestatore di servizi per le cripto-attivita';
i) «Prestatore di Servizi per le Cripto-attivita' con Obbligo di Comunicazione»: un prestatore di servizi per le cripto-attivita' o un gestore di cripto-attivita' che presta uno o piu' servizi per le cripto-attivita' consistenti in operazioni di scambio per o per conto di un utente oggetto di comunicazione;
l) «Servizio per le Cripto-attivita'»: il servizio per le cripto-attivita' quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114, compresi lo staking e il prestito;
m) «Operazione Oggetto di Comunicazione»: qualsiasi operazione di scambio e qualsiasi trasferimento di cripto-attivita' oggetto di comunicazione;
n) «Operazione di Scambio»: qualsiasi scambio tra cripto-attivita' oggetto di comunicazione e monete fiduciarie e qualsiasi scambio tra una o piu' forme di cripto-attivita' oggetto di comunicazione;
o) «Operazione di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione»: un trasferimento di cripto-attivita' oggetto di comunicazione come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a un importo in euro corrispondente a 50.000 USD;
p) «Trasferimento»: l'operazione di trasferimento di una cripto-attivita' oggetto di comunicazione da o verso l'indirizzo o il conto di cripto-attivita' di un utente di cripto-attivita', diverso da quello gestito dal prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione per conto del medesimo utente di cripto-attivita', se il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento dell'operazione, non puo' qualificare l'operazione come un'operazione di scambio di cui alla lettera n);
q) «Utente Oggetto di Comunicazione»: un utente di cripto-attivita' che e' una persona oggetto di comunicazione residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE;
r) «Utente di Cripto-attivita'»: la persona fisica o l'entita' che e' cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione ai fini dell'esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione;
s) «Persona Fisica Utente di Cripto-attivita'»: la persona fisica che e' cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione ai fini dell'esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione;
t) «Persona Fisica Utente Preesistente di Cripto-attivita'»: la persona fisica utente di cripto-attivita' che ha stabilito un rapporto con il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione entro il 31 dicembre 2025;
u) «Entita' Utente di Cripto-attivita'»: l'entita' cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione ai fini dell'esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione;
v) «Entita' Utente Preesistente di Cripto-attivita'»: l'entita' utente di cripto-attivita' che ha stabilito un rapporto con il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione entro il 31 dicembre 2025;
z) «Persona Oggetto di Comunicazione»: la persona residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da un soggetto escluso;
aa) «Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione»: l'entita' o la persona fisica che e' residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE, ai sensi della normativa fiscale di tale Stato o giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro o in una giurisdizione qualificata non-UE. A tal fine, un'entita' quale una partnership, oppure una limited liability partnership, o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali e' considerata come residente nella giurisdizione in cui e' situata la sua sede di direzione effettiva;
bb) «Persone che Esercitano il Controllo»: le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entita'. Nel caso di un trust, per persone che esercitano il controllo, si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust, per persone che esercitano il controllo, si intendono le persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione «Persone che Esercitano il Controllo» e' interpretata in modo coerente con il termine «titolare effettivo» definito all'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849 relativamente ai prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione;
cc) «Numero di Identificazione Fiscale (NIF)»: qualsiasi numero o codice utilizzato da un'autorita' preposta per identificare un contribuente;
dd) «Servizio di Identificazione»: un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione Europea al fine di accertare l'identita' e la residenza fiscale di un utente di cripto-attivita';
ee) «Indirizzo di Registro Distribuito»: l'indirizzo di registro distribuito di cui al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. La definizione di moneta elettronica di cui al comma 1, lettera e), non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un altro soggetto su istruzioni del cliente. Se, nel corso della normale attivita' dell'entita' trasferente, i fondi connessi a un prodotto sono detenuti per un periodo superiore a sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in assenza di tali istruzioni, se tali fondi sono detenuti per un periodo superiore a sessanta giorni dalla data del loro ricevimento, un prodotto non si intende creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un altro soggetto su istruzioni del cliente.
3. La persona fisica o l'entita', diversa da un'istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, che agisce in qualita' di utente di cripto-attivita' a beneficio o per conto di altra persona fisica o entita' in qualita' di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non e' considerato un utente di cripto-attivita' di cui al comma 1, lettera r). E' un utente di cripto-attivita' di cui al comma 1, lettera r), la persona fisica o l'entita' a beneficio o per conto della quale agisce una persona fisica o un'entita', diversa da un'istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, di cui al primo periodo. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, che presta un servizio consistente nell'effettuare operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione per un esercente o per conto di un esercente, considera anche il cliente che e' la controparte dell'esercente per le medesime operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione quale utente di cripto-attivita' di cui al comma 1, lettera r), a condizione che il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione sia tenuto a verificare l'identita' del cliente nell'ambito dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione ai sensi delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.
4. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) «Entita' Attiva» si intende un'entita' che soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:
1) meno del 50 per cento del reddito lordo dell'entita' per l'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione e' reddito passivo e meno del 50 per cento delle attivita' detenute dall'entita' nel corso dell'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attivita' che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
2) tutte le attivita' dell'entita' consistono essenzialmente nella detenzione, piena o parziale, delle consistenze dei titoli di una o piu' controllate impegnate nell'esercizio di un'attivita' economica o commerciale diversa dall'attivita' di un'istituzione finanziaria, o nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'entita' non sia idonea a questo status poiche' funge, o si qualifica, come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalita' e' acquisire o finanziare societa' per poi detenere partecipazioni in tali societa' come capitale fisso ai fini d'investimento;
3) l'entita' non esercita ancora un'attivita' economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attivita' con l'intento di esercitare un'attivita' economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; l'entita' non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
4) l'entita' non e' stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attivita' o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attivita' economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;
5) l'entita' si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entita' collegate che non sono istituzioni finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entita' che non siano entita' collegate, a condizione che il gruppo di tali entita' collegate si occupi principalmente di un'attivita' economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; o
6) l'entita' soddisfa tutti i seguenti requisiti:
6.1) e' costituita e gestita nella giurisdizione di residenza esclusivamente per finalita' religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o e' costituita e gestita nella giurisdizione di residenza ed e' un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
6.2) nella giurisdizione di residenza e' esente dall'imposta sul reddito;
6.3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
6.4) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entita' o gli atti costitutivi dell'entita' non consentono che il reddito o patrimonio dell'entita' siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entita' non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entita', o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entita';
6.5) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entita' o gli atti costitutivi dell'entita' prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entita', tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'entita' statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell'entita' o a una sua suddivisione politica;
b) «Soggetto Escluso»: un'entita' i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o piu' mercati dei valori mobiliari regolamentati o una entita' collegata della stessa; un'entita' statale; un'organizzazione internazionale; una Banca Centrale; un'istituzione finanziaria diversa da un'entita' di investimento di cui alla lettera f), numero 2);
c) «Istituzione Finanziaria»: un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entita' di investimento o un'impresa di assicurazioni specificata;
d) «Istituzione di Custodia»: l'entita' che detiene, quale parte sostanziale della propria attivita', attivita' finanziarie per conto di terzi. Un'entita' detiene attivita' finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attivita' se il reddito lordo dell'entita' attribuibile alla detenzione di attivita' finanziarie e servizi finanziari correlati e' pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'entita' nel corso del minore tra:
1) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione, oppure l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno civile, precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; e
2) il periodo nel corso del quale l'entita' e' esistita;
e) «Istituzione di Deposito» qualsiasi entita' che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attivita' bancaria o similare o detiene moneta elettronica o valute digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti;
f) «Entita' di Investimento»: l'entita' che alternativamente:
1) svolge quale attivita' economica principale una o piu' delle seguenti attivita' o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:
1.1) negoziazione di strumenti del mercato monetario, valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di futures su merci quotate;
1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
1.3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attivita' finanziarie, denaro o cripto-attivita' oggetto di comunicazione per conto di terzi;
2) il cui reddito lordo e' principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attivita' finanziarie o di cripto-attivita' oggetto di comunicazione, se l'entita' e' gestita da un'altra entita' che e' un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entita' di investimento di cui al numero 1);
g) «Impresa di Assicurazioni Specificata»: l'entita' che e' una impresa di assicurazioni, o la holding di un'impresa di assicurazioni, che emette contratti di assicurazione per i quali e' misurabile un valore maturato o contratti di rendita o e' obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti;
h) «Entita' Statale» si intende il governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o piu' dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende altresi':
1) le parti integranti di una giurisdizione, ovvero qualsiasi soggetto, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato che costituisce un'autorita' direttiva di una giurisdizione. Gli utili netti dell'autorita' direttiva sono accreditati sul conto della stessa o su altri conti della giurisdizione, senza che alcuna frazione di tali utili maturi a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale;
2) le entita' controllate, ovvero le entita' che sono distinte nella forma dalla giurisdizione o che costituiscono un'entita' giuridica distinta, a condizione che siano rispettati congiuntamente i seguenti requisiti:
2.1) l'entita' e' interamente detenuta e controllata da una o piu' entita' statali, direttamente o attraverso una o piu' entita' controllate;
2.2) gli utili netti dell'entita' sono accreditati sul conto della stessa o su conti di una o piu' entita' statali, senza che alcuna frazione del reddito maturi a beneficio di un privato;
2.3) il patrimonio dell'entita' e' attribuito a una o piu' entita' statali in caso di scioglimento;
i) «Organizzazione Internazionale»: qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria comprende qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale):
1) costituita principalmente da governi;
2) che abbia concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con la giurisdizione competente; e
3) il cui reddito non matura a beneficio di privati.
l) «Attivita' Finanziaria»: valori mobiliari, quote in societa' di persone, merci quotate, swap, contratti di assicurazione o contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione in valori mobiliari, in cripto-attivita' oggetto di comunicazione, in societa' di persone, in merci quotate, in swap, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Il termine «Attivita' Finanziaria» non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare;
m) «Quota nel Capitale di Rischio»: nel caso di una societa' di persone che e' un'istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della societa' di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'istituzione finanziaria, una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una persona oggetto di comunicazione e' considerata un beneficiario di un trust se ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente, una distribuzione obbligatoria o puo' ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale;
n) «Contratto di Assicurazione»: un contratto, diverso da un contratto di rendita, in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalita', morbilita', infortuni, responsabilita' o rischio patrimoniale;
o) «Contratto di Rendita»: un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o piu' persone fisiche. Tale espressione comprende inoltre un contratto che si considera un contratto di rendita in conformita' a leggi, regolamenti o prassi nazionali o della giurisdizione in cui il contratto e' stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni;
p) «Contratto di Assicurazione per il quale e' Misurabile un Valore Maturato»: un contratto di assicurazione, diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni, che ha un valore maturato;
q) «Valore Maturato»: il maggiore tra l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto, determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza, e l'importo che l'assicurato puo' prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. L'espressione «Valore Maturato» non comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione:
1) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;
2) quale indennita' per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;
3) quale rimborso di un premio versato in precedenza, al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno, sulla base di un contratto di assicurazione, diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti, in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;
4) quale dividendo all'assicurato, diverso da un dividendo di disdetta, purche' il dividendo si riferisca a un contratto di assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti al numero 2); o
5) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un contratto di assicurazione per cui il premio e' pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto;
r) «Entita'»: una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una societa' di capitali, una societa' di persone, un trust o una fondazione;
s) «Entita' Collegata» di un'altra entita' se una delle due entita' controlla l'altra o se le due entita' sono soggette a controllo comune. A tal fine il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di piu' del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un'entita';
t) «Succursale»: un'unita', un'impresa o un ufficio di un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione che e' considerato una succursale nell'ambito del regime regolamentare di una giurisdizione o che e' altrimenti disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione separatamente da altri uffici, unita' o succursali del prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione. Tutte le unita', le imprese o gli uffici di un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione in un'unica giurisdizione sono considerati un'unica succursale;
u) «Procedure di adeguata verifica della clientela»: le procedure di adeguata verifica della clientela di un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 o delle raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o obblighi analoghi cui e' soggetto il medesimo prestatore.
5. Ai fini della definizione di entita' di investimento di cui al comma 4, lettera f), se il reddito lordo dell'entita' attribuibile alle attivita' pertinenti e' pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'entita' nel corso del periodo di tempo minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o il periodo nel corso del quale l'entita' e' esistita, l'attivita' si considera svolta in via principale e il reddito lordo si considera attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di attivita' finanziarie o di cripto-attivita' oggetto di comunicazione.
6. Ai fini della definizione di entita' di investimento di cui al comma 4, lettera f), l'espressione «altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attivita' finanziarie, denaro o cripto-attivita' oggetto di comunicazione per conto di terzi» non comprende la prestazione di servizi consistenti in operazioni di scambio per clienti o per conto di clienti.
7. La definizione di entita' di investimento di cui alla lettera f) del comma 4 non ricomprende un'entita' qualificabile come entita' attiva perche' soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 4, lettera a), numeri da 2) a 6). Tale definizione si interpreta conformemente alla definizione di «istituto finanziario» di cui all'articolo 3, numero 2, della direttiva (UE) 2015/849.
8. Ai fini della definizione di entita' statale di cui alla lettera h) del comma 4, il reddito non si considera maturato a beneficio di privati se i beneficiari sono previsti da un programma pubblico e le attivita' del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Il reddito e', in ogni caso, considerato maturato a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'entita' statale allo scopo di esercitare un'attivita' commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.
9. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) «Accordo Qualificante Effettivo tra Autorita' Competenti»: un accordo tra l'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione Europea e quella di una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nell'Allegato VI, sezione II, parte B, alla direttiva 2011/16/UE quale determinato da un atto di esecuzione della Commissione europea a norma dell'articolo 8-bis quinquies, paragrafo 11, della medesima direttiva, oppure un accordo tra l'autorita' competente dell'Italia e quella di una giurisdizione non-UE basato su una norma internazionale, in materia di comunicazione e scambio di informazioni sulle cripto-attivita', considerata standard minimo o equivalente alla disciplina recata dalla citata direttiva 2011/16/UE, ai sensi dell'articolo 8-bis quinquies, paragrafo 12, della medesima direttiva;
b) «Giurisdizione Qualificata Non-UE»: una giurisdizione non-UE nella quale vige un accordo qualificante effettivo tra autorita' competenti concluso con le autorita' competenti di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea che sono identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE, oppure una giurisdizione non-UE con la quale vige un accordo per effetto del quale l'Italia e' obbligata a fornire alla stessa informazioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 13 relativamente alle persone oggetto di comunicazione residenti nella medesima giurisdizione ed e' indicata nell'elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sul sito dell'Agenzia delle entrate;
c) «Giurisdizione Oggetto di Comunicazione»: uno Stato membro dell'Unione Europea o una giurisdizione qualificata non-UE.

Note all'art. 6:
- Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attivita'
e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 9
giugno 2023, n. L 150.
- La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE della Commissione e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
giugno 2015, n. L 141.
- Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE del
Consiglio si vedano le note alle premesse.
 
Art. 7
Prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di
comunicazione

1. Sono soggetti alle disposizioni previste dal presente capo:
a) i prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione autorizzati, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, dallo Stato ovvero autorizzati a prestare servizi per le cripto-attivita' nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell'articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114;
b) i prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, diversi da quelli indicati alla lettera a), che sono:
1) entita' o persone fisiche residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
2) entita' costituite o organizzate in base a disposizioni nazionali e aventi la personalita' giuridica o soggette all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nel territorio dello Stato;
3) entita' gestite nello Stato;
4) entita' o persone fisiche che hanno una sede abituale di attivita' nel territorio dello Stato.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione operanti nel territorio dello Stato mediante una succursale sono soggetti alle disposizioni di cui al presente capo relativamente alle operazioni oggetto di comunicazione effettuate tramite tale succursale.
3. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numeri 2), 3) e 4), che sono entita' soggette agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto ivi fiscalmente residenti.
4. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), che sono entita' tenute agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto l'entita':
a) e' costituita o organizzata in base a disposizioni nazionali della medesima giurisdizione oggetto di comunicazione; e
b) ha la personalita' giuridica o l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.
5. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numero 4), che sono entita' tenute agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto gestite nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.
6. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numero 4), che sono persone fisiche soggette agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto ivi fiscalmente residenti.
7. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), che sono soggetti a obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione sulla base di criteri sostanzialmente simili a quelli di cui al comma 1, lettera b), e che hanno notificato all'Agenzia delle entrate che tali obblighi sono assolti nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.
8. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione non sono soggetti agli obblighi di cui al presente capo, limitatamente alle operazioni oggetto di comunicazione effettuate tramite una succursale in una giurisdizione oggetto di comunicazione, se tali obblighi sono ivi espletati dalla medesima succursale.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 si applicano a condizione che gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica assolti in una giurisdizione oggetto di comunicazione siano sostanzialmente equivalenti a quelli indicati nell'Allegato VI, Sezioni II e III, della direttiva 2011/16/UE.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio si vedano le note
all'articolo 6.
- Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE del
Consiglio si vedano le note alle premesse.
 
Art. 8

Obblighi di adeguata verifica

1. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7 applicano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 9 a 12.
2. Un utente di cripto-attivita' e' considerato un utente oggetto di comunicazione a decorrere dalla data in cui e' identificato come tale secondo le citate procedure di adeguata verifica in materia fiscale.
 
Art. 9
Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le persone
fisiche utenti di cripto-attivita'

1. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione ottiene dalla persona fisica utente di cripto-attivita' un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della persona fisica utente di cripto-attivita' e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformita' delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione e' soggetto. L'autocertificazione di cui al primo periodo e' ottenuta al momento in cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione stabilisce la relazione con la persona fisica utente di cripto-attivita', o, per le persone fisiche utenti preesistenti di cripto-attivita', entro il 1° gennaio 2027.
2. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a una persona fisica utente di cripto-attivita' a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l'autocertificazione originale e' inesatta o inaffidabile, il medesimo prestatore di servizi per le cripto-attivita' non si basa sull'autocertificazione originale e ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validita' dell'autocertificazione originale.
 
Art. 10
Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le entita'
utenti di cripto-attivita'

1. Al fine di determinare se l'entita' utente di cripto-attivita' e' una persona oggetto di comunicazione:
a) il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione ottiene, dall'entita' utente di cripto-attivita', un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali dell'entita' utente di cripto-attivita' e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformita' delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione e' soggetto. L'autocertificazione di cui al primo periodo e' ottenuta al momento in cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione stabilisce la relazione con l'entita' utente di cripto-attivita', o, per le entita' utenti preesistenti di cripto-attivita', entro il 1° gennaio 2027. Se l'entita' utente di cripto-attivita' certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione si basa sulla sede di direzione effettiva o sull'indirizzo della sede principale per determinare la residenza dell'entita' utente di cripto-attivita';
b) se l'autocertificazione indica che l'entita' utente di cripto-attivita' e' residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione considera l'entita' utente di cripto-attivita' come un utente oggetto di comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base dell'autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l'entita' utente di cripto-attivita' e' un soggetto escluso.
2. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione determina se un'entita' utente di cripto-attivita', diversa da un soggetto escluso, ha una o piu' persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a meno che non determini che l'entita' utente di cripto-attivita' e' un'entita' attiva, sulla base di un'autocertificazione dell'entita' utente di cripto-attivita'. In particolare, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione:
a) al fine di determinare le persone che esercitano il controllo, puo' considerare attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformita' delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 6, comma 4, lettera u);
b) al fine di determinare se una persona che esercita il controllo e' una persona oggetto di comunicazione, considera attendibile un'autocertificazione, dell'entita' utente di cripto-attivita' o della medesima persona che esercita il controllo, che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della persona che esercita il controllo e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformita' delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione e' soggetto.
3. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un'entita' utente di cripto-attivita' o alle persone che ne esercitano il controllo a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione viene a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione e' inesatta o inaffidabile, il medesimo prestatore di servizi per le cripto-attivita' non si basa su tale autocertificazione e ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validita' dell'autocertificazione.
 
Art. 11

Requisiti per la validita' delle autocertificazioni

1. Un'autocertificazione presentata da una persona fisica utente di cripto-attivita' o da una persona che esercita il controllo e' valida solo se e' firmata o altrimenti esplicitamente confermata dalla persona fisica utente di cripto-attivita' o dalla persona che esercita il controllo, e' datata al piu' tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative alla persona fisica utente di cripto-attivita' o alla persona che esercita il controllo:
a) nome e cognome;
b) indirizzo di residenza;
c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;
d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione;
e) data di nascita.
2. Un'autocertificazione presentata da un'entita' utente di cripto-attivita' e' valida solo se e' firmata o altrimenti esplicitamente confermata dall'entita' utente di cripto-attivita', e' datata al piu' tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative all'entita' utente di cripto-attivita':
a) denominazione legale;
b) indirizzo;
c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;
d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione;
e) nel caso di un'entita' utente di cripto-attivita' diversa da un'entita' attiva o da un soggetto escluso, le informazioni di cui al comma 1, in relazione a ciascuna persona che esercita il controllo dell'entita' utente di cripto-attivita', ad eccezione del caso in cui tale persona che esercita il controllo ha gia' presentato un'autocertificazione a norma del comma 1, nonche' il ruolo o i ruoli in virtu' dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione e' una persona che esercita il controllo dell'entita', se non gia' determinati sulla base delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 6, comma 4, lettera u);
f) le informazioni sui criteri che l'entita' utente di cripto-attivita' soddisfa per essere considerata un'entita' attiva o un soggetto escluso.
3. In deroga ai commi 1 e 2, un'autocertificazione e' valida se non contiene il NIF relativo alle giurisdizioni oggetto di comunicazione, diverse dagli Stati membri dell'Unione Europea, se la giurisdizione di residenza della persona oggetto di comunicazione non ha emesso il NIF ovvero se sulla base della normativa di tale giurisdizione non e' obbligatorio raccogliere il NIF emesso dalla medesima giurisdizione.
 
Art. 12

Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma degli articoli da 8 a 11, un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione che e' anche un'istituzione finanziaria puo' avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi dell'Allegato A, sezioni III e V, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015. Un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione puo' avvalersi di un'autocertificazione gia' ottenuta per altre finalita' fiscali, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 11.
2. Un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione puo' avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 8 a 11. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione resta responsabile del corretto adempimento di tali obblighi.
 
Art. 13

Obblighi di comunicazione

1. A partire dal periodo di riferimento decorrente dal 1° gennaio 2026, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, comunica all'Agenzia delle entrate, in relazione ai propri utenti di cripto-attivita' che sono utenti oggetto di comunicazione o che hanno persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, le seguenti informazioni:
a) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di una persona fisica, la data e il luogo di nascita di ciascun utente oggetto di comunicazione e, nel caso di qualsiasi entita' che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 8 a 12, e' identificata come avente una o piu' persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'entita' e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna persona che esercita il controllo dell'entita' che e' una persona oggetto di comunicazione, nonche' il ruolo o i ruoli in virtu' dei quali la persona oggetto di comunicazione e' una persona che esercita il controllo dell'entita';
b) il nome, l'indirizzo, il NIF e, se disponibili, il numero di identificazione individuale di cui all'articolo 8-bis quinquies, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE, e il codice identificativo internazionale del soggetto giuridico del prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione;
c) per ciascun tipo di cripto-attivita' oggetto di comunicazione in relazione alla quale il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione ha effettuato operazioni oggetto di comunicazione nel corso dell'anno civile pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato:
1) il nome completo del tipo di cripto-attivita' oggetto di comunicazione;
2) l'importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unita' e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di moneta fiduciaria;
3) l'importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unita' e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione a cessioni a fronte di moneta fiduciaria;
4) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unita' e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di altre cripto-attivita' oggetto di comunicazione;
5) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unita' e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione a cessioni a fronte di altre cripto-attivita' oggetto di comunicazione;
6) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unita' e il numero di operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione;
7) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unita' e il numero di operazioni oggetto di comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti all'utente oggetto di comunicazione non contemplati ai numeri 2) e 4);
8) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unita' e il numero di operazioni oggetto di comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti da parte dell'utente oggetto di comunicazione non contemplati ai numeri 3), 5) e 6);
9) il valore equo di mercato aggregato, nonche' il numero aggregato di unita' di trasferimenti effettuati dal prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione a indirizzi di registro distribuito non notoriamente associati a un prestatore di servizi di attivita' virtuali o a un'istituzione finanziaria.
2. Se il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione comunica all'Agenzia delle entrate che utilizza un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro dell'Unione Europea o dall'Unione Europea per accertare l'identita' e tutte le residenze fiscali della persona oggetto di comunicazione e ottiene una conferma diretta dell'identita' e della residenza della persona oggetto di comunicazione tramite tale servizio di identificazione, le informazioni da comunicare riguardanti la persona oggetto di comunicazione, in luogo di quelle di cui al comma 1, lettera a), sono: il nome, l'identificativo del servizio o dei servizi di identificazione e lo Stato membro o gli Stati membri di emissione, nonche' il ruolo o i ruoli in virtu' dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione e' una persona che esercita il controllo dell'entita'.
3. L'importo lordo aggregato versato e l'importo lordo aggregato ricevuto di cui al comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), sono espressi nella moneta fiduciaria in cui gli importi sono stati rispettivamente versati e ricevuti. Se gli importi di cui al primo periodo sono stati versati o ricevuti in diverse monete fiduciarie, gli importi sono comunicati in un'unica valuta e convertiti al momento di ciascuna operazione oggetto di comunicazione secondo modalita' applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione.
4. Il valore equo di mercato di cui al comma 1, lettera c), numeri da 4) a 9), e' determinato e comunicato in un'unica valuta e valutato al momento di ciascuna operazione oggetto di comunicazione secondo modalita' applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione.
5. Le informazioni trasmesse indicano la moneta fiduciaria in cui e' comunicato ciascun importo.
6. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione non e' tenuto a comunicare il luogo di nascita di cui al comma 1, lettera a), se non e' in possesso di tale informazione e non e' tenuto a ottenerla in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari.
7. Non e' tenuto a fornire le informazioni di cui ai commi da 1 a 6, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), relativamente a un utente oggetto di comunicazione o a una persona che esercita il controllo che e' una persona oggetto di comunicazione per i quali il medesimo prestatore comunica tali informazioni in una giurisdizione non-UE che ha in vigore un accordo qualificante effettivo tra autorita' competenti con la giurisdizione di residenza del medesimo utente oggetto di comunicazione o della persona che esercita il controllo che e' una persona oggetto di comunicazione.
8. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione non e' tenuto a comunicare il NIF se la giurisdizione oggetto di comunicazione, diversa da uno Stato membro dell'Unione Europea, non lo ha emesso ovvero se in base alla normativa della giurisdizione oggetto di comunicazione, diversa da uno Stato membro dell'Unione Europea, non e' obbligatorio raccogliere il NIF emesso dalla medesima giurisdizione.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE del
Consiglio si vedano le note alle premesse.
 
Art. 14
Ulteriori disposizioni per garantire l'efficace attuazione delle
procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione e
sanzioni
1. A seguito dell'invio di due solleciti successivi alla prima richiesta, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione impedisce, all'utente di cripto-attivita' che non ha fornito le informazioni di cui agli articoli da 9 a 12, di effettuare operazioni oggetto di comunicazione.
2. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attivita' intraprese e alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli da 9 a 12, e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13 fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.
3. Nei casi di violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali di cui agli articoli da 9 a 12 o degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13 si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere dalla data di cui all'articolo 102, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 173 del 2024.

Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 35 e 102 del decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 173, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 15

Registrazione unica di un gestore di cripto-attivita'

1. Un gestore di cripto-attivita' che e' un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, soggetto agli obblighi di comunicazione in Italia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), o comma 2, si registra presso l'Agenzia delle entrate prima della fine del periodo entro il quale tale gestore deve comunicare le informazioni di cui all'articolo 13.
2. Il gestore di cripto-attivita' che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) o 4), o comma 2, in piu' di uno Stato membro dell'Unione Europea, si registra presso l'autorita' competente di uno di tali Stati membri, prima della scadenza del periodo entro il quale il gestore di cripto-attivita' deve comunicare le informazioni di cui all'articolo 13.
3. Non e' tenuto alla registrazione presso l'Agenzia delle entrate il gestore di cripto-attivita' che e' un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i), se detto gestore di cripto-attivita' non e' tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in Italia a norma dell'articolo 7, commi da 3 a 8, in virtu' del fatto che tali obblighi sono espletati dal medesimo gestore di cripto-attivita' in un qualsiasi altro Stato membro o in una giurisdizione qualificata non-UE.
4. Al momento della registrazione, il gestore di cripto-attivita' che e' un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione fornisce le seguenti informazioni:
a) denominazione;
b) indirizzo postale;
c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
d) eventuale NIF rilasciato al gestore di cripto-attivita';
e) gli Stati membri in cui gli utenti oggetto di comunicazione sono residenti;
f) ciascuna giurisdizione qualificata non-UE di cui all'articolo 7, commi 3, 4, 5, 6 e 8.
5. La registrazione ha effetto a decorrere dalla prima comunicazione delle informazioni successiva.
6. Il gestore di cripto-attivita' comunica le eventuali modifiche delle informazioni di cui al comma 4.
7. Il gestore di cripto-attivita' e' cancellato dal registro dei gestori di cripto-attivita' se:
a) il gestore di cripto-attivita' notifica all'Agenzia delle entrate di non avere piu' utenti oggetto di comunicazione nell'Unione Europea;
b) in assenza della notifica di cui alla lettera a), vi sono motivi per ritenere che il gestore di cripto-attivita' abbia cessato le attivita';
c) il gestore di cripto-attivita' non soddisfa piu' le condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h);
d) l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione ai sensi del comma 8.
8. Se un gestore di cripto-attivita' registrato in Italia non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13, l'Agenzia delle entrate, dopo almeno trenta giorni dal secondo sollecito e comunque entro novanta giorni dal secondo sollecito, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14, comma 3, revoca la registrazione del gestore di cripto-attivita'.
9. Un gestore di cripto-attivita' la cui registrazione in uno Stato membro e' stata revocata a seguito della violazione degli obblighi di comunicazione ai sensi dell'Allegato VI, sezione V, parte F, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, si puo' registrare presso l'Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo solo dopo aver fornito all'Agenzia delle entrate garanzie adeguate circa il suo impegno a ottemperare agli obblighi di comunicazione nell'Unione Europea, ivi compresi eventuali obblighi di comunicazione residui cui non ha adempiuto.
10. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Note all'art. 15:
- Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE del
Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la
direttiva 77/799/CEE si vedano le note alle premesse.
 
Art. 16

Autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attivita'

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (CONSOB) comunicano all'Agenzia delle entrate l'elenco dei prestatori di servizi per le cripto-attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, nonche' dei soggetti autorizzati a prestare servizi per le cripto-attivita' nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell'articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114.
2. L'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Banca d'Italia e la CONSOB, individua, con apposito provvedimento, le modalita' di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1.

Note all'art. 16:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio si vedano le note
all'art. 6.
 
Art. 17

Disposizioni in materia di protezione di dati personali

1. L'Agenzia delle entrate e i prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione sono titolari del trattamento dei dati personali quando determinano le finalita' e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione:
a) informano ogni soggetto interessato che le informazioni a esso relative saranno raccolte e trasferite in conformita' alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e alle norme di recepimento;
b) forniscono a ogni soggetto interessato tutte le informazioni che il medesimo soggetto ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento ai sensi del citato regolamento (UE) 2016/679, nonche' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.

Note all'art. 17:
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE e' pubblicato nella
G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE del
Consiglio si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 18

Norme di esecuzione

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' e i termini per la comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni di cui all'articolo 13.
2. L'elenco delle giurisdizioni qualificate non-UE di cui all'articolo 6, comma 9, lettera b), e' pubblicato sui siti internet istituzionali del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, entro il 15 maggio di ciascun anno.
 
Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri pere la finanza pubblica.
 
Art. 20

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio