Gazzetta n. 296 del 22 dicembre 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2025
Approvazione del programma statistico nazionale e degli altri atti di programmazione della statistica ufficiale 2023-2025. Aggiornamento 2024-2025.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e, in particolare, l'art. 13, «Programma statistico nazionale» ove, al comma 3, si prevede che il Programma statistico nazionale e' predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sottoposto al parere della Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989, ove si prevede che «con delibera del Consiglio dei ministri e' annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalita', destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significativita' ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma»;
Visto, l'art. 13, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 322 del 1989, ove si prevede che l'elenco delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del medesimo decreto nonche' i criteri da utilizzare per individuare le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, sono approvati con il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale previsto dal comma 3 del medesimo articolo;
Visto l'art. 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 322 del 1989, ove si prevede che il Programma statistico nazionale ha durata triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui allo stesso art. 13, commi 3 e 3-ter;
Visto l'art. 6-bis del decreto legislativo n. 322 del 1989, relativo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, concernente «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica» e, in particolare l'art. 3, comma 6, relativamente ai provvedimenti adottati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera ii);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali 19 dicembre 2018, n. 514/2018, recante «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019, e in particolare gli articoli 4 e 4-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2024 registrato dalla Corte dei conti con visto n. 2702 del 21 ottobre 2024 con il quale e' stato approvato il Programma Statistico nazionale 2023-2025 con i relativi allegati;
Visto l'art. 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che «Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, e' prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto»;
Vista la delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica adottata nella seduta del 28 giugno 2023 con la quale, come risulta dall'estratto del relativo verbale, sono stati approvati il Programma statistico nazionale 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025 e gli atti correlati, «secondo i testi allegati che formano parte integrante della presente deliberazione»;
Preso Atto che, con la precitata delibera del 28 giugno 2023, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica ha dato altresi' mandato all'ISTAT di «procedere con eventuali aggiustamenti al sopracitato atto che si rendessero necessari nel corso dell'attivita' di ulteriore verifica da parte degli uffici competenti, anche a seguito di osservazioni da parte dei soggetti deputati a fornire parere sul PSN»;
Visto il parere della Conferenza unificata del 21 settembre 2023, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere della Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica del 7 novembre 2023;
Visto il parere n. 91 del 27 febbraio 2025 con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di Programma statistico nazionale 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025, fornendo altresi' alcune prescrizioni alle quali l'ISTAT si e' adeguato, come comunicato all'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione con nota prot. n. 1408543 del 29 agosto 2025;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 29 del 25 giugno 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2025, con la quale e' stato approvato il Programma statistico nazionale 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025, invitando l'ISTAT «a implementare le misure necessarie per ottimizzare i processi e le tempistiche di approvazione del PSN, tenendo conto delle osservazioni e delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti, dalla CU, dalla COGIS e dal Garante per la protezione dei dati personali, al fine di rafforzare la natura pianificatoria e autorizzatoria del Programma e garantire la sua massima efficacia »;
Vista la nota prot. n. 1408543 del 29 agosto 2025 con la quale l'ISTAT ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione, rispettivamente, il Programma statistico nazionale 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025 di cui alla citata deliberazione del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica del 28 giugno 2023 e la documentazione ad esso inerente, ai fini della sua approvazione e piu' specificatamente:
Programma statistico nazionale 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025 Volumi 1 e 2;
Elenco dei lavori statistici per i quali e' prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata;
Elenco delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati;
Criteri da utilizzare per individuare le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e correlato elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel «Programma statistico nazionale per il triennio 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 novembre 2022, n. 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione senatore Paolo Zangrillo e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera h) e i);
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione nella riunione del 2 ottobre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' approvato il «Programma statistico nazionale 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025» unito al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, insieme ai relativi allegati, di seguito elencati:
a) «Diffusione di variabili in forma disaggregata» contenente le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata per esigenze conoscitive, anche di carattere internazionale e comunitario - allegato 1;
b) «Elenco delle rilevazioni rientranti nel PSN 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025 che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322» - allegato 2;
c) «Criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 (art. 13 comma 3-ter decreto legislativo n. 322/1989) e correlato Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel PSN 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2024» - allegato 3;
 
Programma statistico nazionale 2023-2025
Aggiornamento 2024-2025
Volume 1
Evoluzione dell'informazione statistica

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Dall'attuazione del «Programma statistico nazionale 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025» e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi' 6 novembre 2025

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3169
 
Programma statistico nazionale 2023-2025
Aggiornamento 2024-2025
Volume 2
Dati personali

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Programma statistico nazionale 2023-2025
Aggiornamento 2024-2025
Allegato

DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Programma statistico nazionale 2023-2025
Aggiornamento 2024-2025

Elenco delle rilevazioni rientranti nel «Psn 2023-2025. Aggiornamento 2024-2025» che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Programma statistico nazionale 2023-2025
Aggiornamento 2024-2025

Criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 322/1989 (art. 13 comma 3-ter d.lgs. n. 322/1989) e correlato Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel «Psn 2023-2025. Aggiornamento 2024-2025» per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2024

Parte di provvedimento in formato grafico