| Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2025 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 2025, n. 192 |
| Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalita' internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonche' di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 1, comma 6, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17 e 19; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»; Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni»; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»; Visto il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante «Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA»; Visto il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»; Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»; Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante «Testo unico dei tributi erariali minori»; Visto il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante «Testo unico della giustizia tributaria»; Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante «Testo unico in materia di versamenti e di riscossione»; Visto il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante «Revisione delle disposizioni in materia di accise»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti»; Ritenuta la necessita' di apportare modifiche ai citati decreti legislativi relativamente alle disposizioni in materia di IRPEF e IRES, di fiscalita' internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonche' di apportare modifiche allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e di riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2025; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 10 settembre 2025; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Trattamento fiscale dei familiari a carico
1. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-ter e' sostituito dal seguente: «4-ter. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorche' non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonche' le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'articolo 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: "Art. 14 - Decreti legislativi 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni." Si riportano gli articoli 1, comma 6, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17 e 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189: "Art. 1. Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione omissis 6. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo." "Art. 5. Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche: a) per gli aspetti generali: 1) la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressivita' e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalita', con particolare riguardo: 1.1) alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilita', e ai costi sostenuti per la crescita dei figli; 1.2) alla tutela del bene costituito dalla casa, in proprieta' o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell'istruzione e della previdenza complementare; 1.3) agli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonche' della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia, valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 1.4) a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 1.5) a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di eta'; 2) il graduale perseguimento dell'equita' orizzontale prevedendo, nelle more dell'attuazione della revisione di cui al numero 1), in particolare: 2.1) la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorita' per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione; 2.2) la possibilita' di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso; 2.3) la possibilita' per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo; 2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilita', ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; 9 2.5) l'applicazione del medesimo regime di imposizione alternativa di cui al numero 2.4) sui premi di produttivita'; 3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF; 4) valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne; b) per i redditi agrari: 1) l'introduzione, per le attivita' agricole di coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, di nuove classi e qualita' di coltura al fine di tenere conto dei piu' evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attivita' eccedente e' considerata produttiva di reddito d'impresa; 2) la riconducibilita' dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attivita' di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attivita' agricole di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata; 3) l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualita' e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate; 4) la revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attivita' agricole; c) per i redditi dei fabbricati, la possibilita' di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il conduttore sia un esercente un'attivita' d'impresa, un'arte o una professione; d) per i redditi di natura finanziaria: 1) l'armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme di chiusura volte a garantire l'onnicomprensivita' della categoria; 2) la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, con possibilita' di compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di societa' ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta; 3) la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo; 4) il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati; 5) l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilita' di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione; 6) la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilita' di optare per l'applicazione di modalita' semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistano stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi; 7) la previsione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti che intervengono nella riscossione, dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale; 8) la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali; 9) la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attivita' delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa, con possibilita' di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalita' pensionistica; 10) l'applicazione di un'imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; e) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalita' della mobilita' sostenibile, dell'attuazione della previdenza complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarieta' sociale e della contribuzione agli enti bilaterali; f) per i redditi di lavoro autonomo: 1) l'attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), con particolare riguardo alle modalita' di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale, fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicita' mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto; 2) la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni stabilendo, in particolare: 2.1) il concorso alla formazione di tale reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attivita' artistica o professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell'esercente un'arte o una professione. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente; 2.2) l'eliminazione della disparita' di trattamento tra l'acquisto in proprieta' e l'acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente; 2.3) la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie; 2.4) la neutralita' fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a societa' tra professionisti; g) per i redditi d'impresa, la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilita' ordinaria che favorisca la tendenziale neutralita' tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale; h) per i redditi diversi: 1) la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, stabilendo che, qualora la proprieta' degli stessi sia stata acquistata per effetto di donazione, si assume in ogni caso come prezzo di acquisto quello pagato dal donante; 2) la previsione di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilita' di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene; 3) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione nonche', in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui e' assente l'intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonche' esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale." "Art. 6. Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle societa' e degli enti 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle societa' e degli enti: a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'attivita' d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa; b) in alternativa alle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo della lettera a), per le imprese che non beneficiano della riduzione di cui alla citata lettera, prevedere la possibilita' di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonche' di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilita' dei costi relativi alle medesime; c) razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti; d) revisione della disciplina della deducibilita' degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo restando il contrasto dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali; e) riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle societa' partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi: 1) revisione del regime delle perdite nel consolidato, al fine di evitare le complessita' derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca della tassazione di gruppo; 2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali; 3) modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attivita' principale esercitata; 4) definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea; f) sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei vigenti principi di neutralita' fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento; g) previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attivita' commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attivita' in conformita' alle disposizioni adottate in attuazione della delega conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106; h) razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entita' estere, prendendo in considerazione la loro qualificazione di entita' fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale." "Art. 9. Ulteriori principi e criteri direttivi 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: 1) prevedere un regime di tassazione del reddito delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra: 1.1) istituti liquidatori, da cui discende l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo attivo conseguito in un periodo unico; 1.2) istituti di risanamento, che non determinano l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti, anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo d'imposta precedente; 2) estendere agli istituti liquidatori nonche' al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale; 3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dell'articolo 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle responsabilita' previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560 del codice civile; 4) introdurre disposizioni che disciplinino gli effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei predetti istituti relativamente: 4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti d'imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni siano possibili anche prima della chiusura della procedura, previo accertamento degli stessi crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria; 4.2) alla notificazione degli atti impositivi, prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi giudiziali sia dell'impresa debitrice e attribuendo nelle procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli organi giudiziali, ferma restando, in ogni caso, quella dell'impresa debitrice; 5) prevedere la possibilita' di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi11; b) rivedere la disciplina delle societa' non operative, prevedendo: 1) l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le societa' senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di giustizia dell'Unione europea; 2) la determinazione di cause di esclusione che tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attivita' in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa; c) semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di inerenza, neutralita' fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto, attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilita' di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la possibilita', per alcune fattispecie, di applicare tale avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da professionisti qualificati, che attestano la correttezza degli imponibili dichiarati; d) al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, di cui alla lettera c): 1) semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni; 2) rivedere la disciplina recata dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facolta' di applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravi amministrativi; e) introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; f) semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle societa' commerciali, stabilendo la definitivita' del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva la facolta' del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per piu' di tre o di cinque esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta; g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresi' conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022; h) rivedere la fiscalita' di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea; i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali; l) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalita' non commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali nel rispetto dei principi di solidarieta' e sussidiarieta', nonche' i diversi regimi di deducibilita' dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica; m) completare e razionalizzare le misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati; n) adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero." "Art. 10. Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA: a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile; b) prevedere il sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro; c) semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti; d) prevedere l'applicazione di un'imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalita' da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari; e) ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici; f) semplificare le modalita' di pagamento dei tributi, anche al fine del graduale superamento dei sistemi di autoliquidazione, fermo restando quanto previsto dalla lettera b), e assicurare sistemi piu' efficienti di riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento; g) rivedere le modalita' di applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari con finalita' di semplificazione e con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile; h) riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche." "Art. 11. Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina doganale: a) procedere al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformita' al diritto dell'Unione europea in materia doganale; b) completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti; c) accrescere la qualita' dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le autorita' doganali di cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e semplificare le verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli; d) riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; e) rivedere l'istituto della controversia doganale previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43." "Art. 16. Principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali: a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilita', per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti; b) armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto; c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravita'; d) rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilita' fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale; e) semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con un anticipo non inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al quale si riferiscono; f) ampliare le forme di pagamento, consentendo la facolta' al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di pagamento elettronico; g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici, nonche' incentivare le attivita' di certificazione delle dichiarazioni fiscali; h) semplificare le modalita' di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando le modalita' per il rilascio delle deleghe anche esclusive ai professionisti abilitati; i) incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilita' dei sistemi informativi e della base di dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica; l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale; m) prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuita', l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese; n) prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi; o) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione finanziaria; p) prevedere la sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle istanze di interpello; q) armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti; r) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attivita' di contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attivita' economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non si applicano ai fini della revisione degli adempimenti previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della generale revisione degli adempimenti e delle procedure amministrative, il Governo osserva, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici livelli di affidabilita' e solvibilita', per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della prestazione delle predette cauzioni; b) rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; c) prevedere, con finalita' di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonche' di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504." "Art. 17. Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attivita' di accertamento, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali: a) semplificare il procedimento accertativo, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti; b) applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullita', fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e prevedere una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario, secondo le seguenti caratteristiche: 1) previsione di una disciplina omogenea indipendentemente dalle modalita' con cui si svolge il controllo; 2) assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento; 3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente impositore, di formulare espressa motivazione sulle osservazioni formulate dal contribuente; 4) estensione del livello di maggiore tutela previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000; c) razionalizzare e riordinare le disposizioni normative concernenti le attivita' di analisi del rischio, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi alle garanzie nei riguardi dei contribuenti; d) introdurre, in attuazione del principio di economicita' dell'azione amministrativa, specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attivita' economiche; e) rivedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione europea, come previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione europea nonche' del regime dei dazi; f) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali, anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilita' tra le banche di dati, la disponibilita' delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per: 1) realizzare interventi volti a prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti; 2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere l'attivita' di controllo nei confronti di soggetti a piu' alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi; 3) perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti; g) introdurre misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso: 1) il potenziamento del regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, volto a: 1 .1) accelerare il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse; 1.2) consentire l'accesso all'applicazione del regime dell'adempimento collaborativo anche a societa', prive dei requisiti di ammissibilita', che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede i requisiti di ammissibilita', a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le societa' del gruppo; 1.3) introdurre la possibilita' di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformita' ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria; 1.4) prevedere la possibilita' di gestire nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti all'ammissione al regime; 1. 5) introdurre nuove e piu' penetranti forme di contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, con particolare riguardo alla risposta alle istanze di interpello o agli altri pareri, comunque denominati, richiesti dai contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la necessita' di un'interlocuzione preventiva rispetto alla notificazione di un parere negativo; 1.6) prevedere procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportino la necessita' di effettuare ravvedimenti operosi; 1.7) prevedere l'emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione e dei contribuenti; 1.8) prevedere che l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di osservazione, al termine del quale si determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime; 1.9) potenziare gli effetti premiali connessi all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo prevedendo, in particolare: 1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla conformita' ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; 1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali; 1.9.3) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformita' ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; 1.9.4) istituti speciali di definizione, in un predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti; 2) per i soggetti di minore dimensione, l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo: 2.1) l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalita' semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilita' per i soggetti a cui si rendono applicabili; 2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonche' dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi; 2. 3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica; 2. 4) la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore in misura significativa rispetto al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entita'; 3) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonche' per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del numero 1), anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali; h) assicurare la certezza del diritto tributario, attraverso: 1) la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento a partire dal periodo d'imposta nel quale si e' verificato il fatto generatore, per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale termine nonche' di quello relativo all'obbligo di conservazione delle scritture contabili e dei supporti documentali, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti; 2) la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, del relativo apparato sanzionatorio, nonche' delle modalita' e dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote; 3) la limitazione della possibilita' di fondare la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e di minori componenti reddituali negativi sulla base del valore di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle transazioni ai soli casi in cui sussistono altri elementi rilevanti a tal fine; 4) la limitazione della possibilita' di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui e' accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci. 2. I principi e criteri direttivi specifici di cui al presente articolo non si applicano ai fini della riforma dell'attivita' di accertamento prevista dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi principi e criteri direttivi non si applicano altresi' ai fini della riforma dell'istituto della revisione dell'accertamento doganale.". "Art. 19. Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario: a) coordinare con la nuova disciplina di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), altri istituti a finalita' deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini del massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria; b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria mediante: 1) la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo; 2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali; 3) la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalita' telematiche; 4) la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza; c) modificare l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615, secondo comma, e 617 del codice di procedura civile siano proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalita' e le forme previste dal citato decreto legislativo n. 546 del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; d) rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo; e) prevedere la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilita' di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo; f) accelerare lo svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo; g) prevedere l'impugnabilita' dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato; h) prevedere interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti; i) al fine di assicurare la parita' delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini; l) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti, sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e della riscossione; m) disciplinare le modalita' di assegnazione dei magistrati e dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino dell'assetto territoriale di cui alla lettera l), al fine di garantire la continuita' dei servizi della giustizia tributaria delle corti di primo e di secondo grado alle quali sono trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi, assicurando ai magistrati e ai giudici tributari l'attribuzione delle medesime funzioni gia' esercitate presso le corti accorpate o soppresse." Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99, S.O. Il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta delle successioni e donazioni" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277, S.O. Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. La legge 27 luglio 2000, n. 112, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177. Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante: "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022, n. 143. Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante "Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2023, n. 301. Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303. Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante "Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2024, n. 2. Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante "Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2024, n. 231. Il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2024, n. 232. Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante "Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n. 279, S.O. Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante "Testo unico della giustizia tributaria" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n. 279, S.O. Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante "Testo unico dei tributi erariali minori" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n. 279, S.O. Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante "Testo unico della giustizia tributaria" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n. 279, S.O. Il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante "Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2024, n. 294. Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2025, n. 71, S.O. Il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante "Revisione delle disposizioni in materia di accise" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2025, n. 79. Il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2025, n. 186, S.O. Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali": "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata. 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.".
Note all'art. 1: Si riporta il testo dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto: "Art. 12. Detrazioni per carichi di famiglia 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di un importo pari a: 1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro; c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di eta' pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonche' per ciascun figlio di eta' pari o superiore a 30 anni con disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 1-bis. 2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta' non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000 euro. 2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero. 3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali. 4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3- bis. 4-ter. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorche' non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonche' le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2 del presente articolo, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al periodo precedente che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.". |
| | Art. 2
Trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente
1. All'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e le forme sostitutive» sono inserite le seguenti: «o esclusive». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente percepiti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 2: Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto: "2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualita' e solidarieta' tra gli iscritti, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); b) c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennita' sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29; d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalita' o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformita' a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47; f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12, per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 100; f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche' per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari; f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12; f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti e dei loro familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel medesimo articolo 12, comma 2, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie; g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; g-bis) h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta; i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive o esclusive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.". |
| | Art. 3 Modifiche alle disposizioni riguardanti l'avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili
1. All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «bilancio in forma ordinaria» sono inserite le seguenti: «o abbreviata»; b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.». 2. All'articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, dopo le parole: «obblighi informativi di bilancio differenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili».
Note all'art. 3: Il testo dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 83. Determinazione del reddito complessivo 1. Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attivita' che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, i quali redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali e' scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti. 1-bis Ai fini del comma 1, ai soggetti che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.". Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, come modificato dal presente decreto: "Art. 10. Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti fattispecie: a) prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS); b) variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) gia' adottati; c) passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale; d) variazione dei principi contabili nazionali; e) cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa; f) applicazione per le micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile della disciplina di cui all'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti, nonche' tra i soggetti che adottano i medesimi principi contabili.". |
| | Art. 4
Trattamento fiscale della correzione degli errori contabili
1. All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il quarto e il quinto periodo, sono soppressi; b) dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: «1-ter. Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1 e 1-bis, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza.». 2. All'articolo 8 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, il comma 1-bis e' abrogato. 3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza. Il primo periodo opera, in relazione alle suddette correzioni di errori contabili, soltanto se sia il valore della produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui e' effettuata la correzione sia quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non e' negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi.»; b) all'articolo 6, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Ai fini del presente articolo si applica l'articolo 5, comma 5-bis.»; c) all'articolo 7, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Ai fini del presente articolo si applica l'articolo 5, comma 5-bis.».
Note all'art. 4: Si riporta il testo dell'articolo 83 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto: "Art. 83 Determinazione del reddito complessivo 1. Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attivita' che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. 1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 1-ter. Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1 e 1-bis, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza.". Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dal presente decreto: "Art. 8. - Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili 1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali»; b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali e' scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.». 1-bis. (abrogato) 2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.". Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificati dal presente decreto: "Art. 5. Determinazione del valore della produzione netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile e' determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonche' dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio. 2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile e' determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1. 3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonche' i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico. 4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi. 5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa. 5-bis. Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1, 2, 3, 4, e 5, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza. Il periodo precedente opera, in relazione alle suddette correzioni di errori contabili, soltanto se sia il valore della produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui e' effettuata la correzione sia quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non e' negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi." "Art. 6. Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari 1. Per gli intermediari finanziari, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformita' agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi; b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento; c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento; c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. 2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dai soggetti di cui al comma 1, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario. 3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive. 4. Per le societa' di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori. 5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata. 5-bis. Ai fini del presente articolo si applica il comma 5-bis dell'articolo 5. 6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'articolo 5. 7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti: a) interessi netti; b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe; c) costi per servizi di produzione di banconote; d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario; e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento; f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento. 8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e' comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per le societa' di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico. 9. Per le societa' di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile e' determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare." "Art. 7. Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile e' determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento; b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. 2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. 3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico. 4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1º dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997. 4-bis. Ai fini del presente articolo si applica il comma 5-bis dell'articolo 5." |
| | Art. 5 Norma di interpretazione autentica dell'articolo 177, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
1. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 177, comma 2-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al comma 2-bis dello stesso articolo 177 si applicano a condizione che: a) le percentuali di cui al comma 2-bis ivi indicate sussistano per le partecipazioni dalla stessa detenute dalla societa' conferita direttamente in soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, oppure indirettamente tramite altre societa' rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1, del medesimo testo unico da essa controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile; b) il valore contabile complessivo dei patrimoni netti delle societa' partecipate, rilevanti ai fini della lettera a), sia costituito prevalentemente dal valore contabile dei patrimoni netti delle societa' di cui sono detenute le partecipazioni che rappresentano una percentuale di diritti di voto oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiori alle soglie indicate al comma 2-bis, calcolate tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa; a tal fine, il valore contabile dei patrimoni netti delle societa' partecipate e' determinato sulla base dei dati risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio antecedente al conferimento, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa e senza considerare i valori contabili dei patrimoni netti delle societa' rientranti tra i soggetti indicati all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.».
Note all'art. 5: Si riporta il testo degli articoli 162-bis e 177 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 162-bis. Intermediari finanziari e societa' di partecipazione 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono: a) intermediari finanziari: 1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche; 2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1); b) societa' di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari; c) societa' di partecipazione non finanziaria e assimilati: 1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari; 2) i soggetti che svolgono attivita' non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. 2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate. 3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale." "Art. 177. Scambi di partecipazioni 1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate ovvero incrementa la percentuale di controllo, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni, non da' luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3. 2. In caso di conferimenti di azioni o quote in societa', mediante i quali la societa' conferitaria acquisisce, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una societa' di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla societa' conferitaria per effetto del conferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4: a) e' inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo; b) e' superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale. 2-bis. Quando la societa' conferitaria non acquisisce il controllo di una societa', ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ne' incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2 trovano comunque applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; b) le partecipazioni sono conferite in una societa', esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 2-ter. Se sono conferite partecipazioni detenute in una societa', le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che, al momento del conferimento, rientra tra i soggetti indicati all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis, le percentuali ivi indicate devono sussistere per le partecipazioni da essa detenute direttamente, o indirettamente tramite societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile anch'esse rientranti tra i soggetti indicati all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), il cui valore contabile complessivo e' superiore alla meta' del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le suddette societa' controllate. Ai fini della determinazione delle percentuali rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione del loro valore contabile si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. 2-quater. Nel caso di effettuazione di conferimenti ai sensi del precedente comma 2-bis, in capo alla conferitaria il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e' esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 2.". |
| | Art. 6
Modifiche alla disciplina della scissione mediante scorporo
1. All'articolo 173 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 15-ter: 1) all'alinea, dopo le parole: «del codice civile» sono inserite le seguenti: «, qualora lo scorporo sia in favore di una societa' beneficiaria di nuova costituzione,»; 2) la lettera g) e' abrogata; b) dopo il comma 15-ter sono inseriti i seguenti: «15-ter.1. In caso di scissione mediante scorporo di una societa' in una societa' beneficiaria preesistente si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7 e 9. Tuttavia, se lo scorporo ha a oggetto beni, attivita' o passivita' che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla societa' scissa sono ammesse al regime di esenzione se e quando maturano i relativi requisiti sempre che il possesso delle stesse partecipazioni sussista almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al successivo realizzo. 15-ter.2. Nel caso in cui la societa' scissa sia residente in uno Stato appartenente all'Unione europea ovvero aderente allo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e lo scorporo abbia a oggetto la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, o un ramo aziendale di essa, assegnata a una societa' residente, qualora le partecipazioni assegnate alla scissa: a) siano mantenute nel patrimonio della stabile organizzazione della medesima societa' scissa, si applicano le disposizioni di cui ai commi 15-ter o 15-ter.1, a seconda che la societa' residente sia, rispettivamente, di nuova costituzione oppure preesistente, riferendosi alla stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la societa' scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della societa' scissa; b) non siano mantenute nel patrimonio della stabile organizzazione della medesima societa' scissa, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 15-bis, a eccezione dei commi 3 e 7, e quelle di cui ai commi 15-ter, lettere b), c) e d), numero 1), o 15-ter.1, secondo periodo, a seconda che la societa' residente sia, rispettivamente, di nuova costituzione oppure preesistente, riferendosi alla stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la societa' scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della societa' scissa; la societa' scissa non residente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attivita' e quello delle passivita' oggetto di scorporo rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile; all'incremento del patrimonio netto della societa' beneficiaria derivante dalla scissione che non e' utilizzato per ricostituire, ai sensi di quanto disposto dal comma 9, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel rendiconto patrimoniale della stabile organizzazione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5.».
Note all'art. 6: Si riporta il testo dell'articolo 173 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto: "Art. 173 Scissione di societa' 1. La scissione totale o parziale di una societa' in altre preesistenti o di nuova costituzione non da' luogo a realizzo ne' a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della societa' scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. 2. Nella determinazione del reddito delle societa' partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell'articolo 2506-ter del codice civile. In quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della societa' scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia, i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. 3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci della societa' scissa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87. 4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della societa' scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 86, comma 4, quali risultanti al termine dell'ultimo periodo d'imposta della societa' scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile, escluse le eccedenze d'imposta utilizzabili in compensazione, anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e i crediti di imposta chiesti a rimborso, di natura diversa da quella agevolativa, e i relativi obblighi strumentali della societa' scissa sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa societa' scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari. 5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla societa' scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle societa' beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse. 6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della societa' scissa si considera gia' dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta societa', per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso. 7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e 94 le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla societa' scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le societa' beneficiarie. 8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in societa' preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare: a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantita' rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della societa' scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione; b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonche' le spese di cui all'articolo 102, comma 6, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni medesimi da parte della societa' scissa e delle societa' beneficiarie; detto criterio e' altresi' applicabile alle spese relative a piu' esercizi e agli accantonamenti. 9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della societa' scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, le riserve della societa' scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della societa' scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell'articolo 172per la societa' incorporante o risultante dalla fusione. 10. Alle perdite fiscali, agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonche' all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle societa' che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni dei commi 7, 7-bis, e 7-ter dell'articolo 172, riferendosi alla societa' scissa le disposizioni riguardanti le societa' fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la societa' risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'articolo 2506-bis del codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2506-ter del codice civile.1167 11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione e' regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2506-quater del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della societa' scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo. 12. Gli obblighi tributari della societa' scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa societa' scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla societa' beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione. 13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della societa' scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della societa' scissa. Se la designazione e' omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre societa' beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le societa' coobbligate hanno facolta' di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione. 14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa' scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della societa' scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui all'articolo 52, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la societa' scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo. 15. Nei confronti della societa' soggetta all'imposta sulle societa' beneficiaria della scissione di una societa' non soggetta a tale imposta e nei confronti della societa' del secondo tipo beneficiaria della scissione di una societa' del primo tipo si applicano anche, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 170, considerando a tal fine la societa' scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria. 15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le modalita', le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa' beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni. 15-ter. Alla scissione di cui all'articolo 2506.1 del codice civile, qualora lo scorporo sia in favore di una societa' beneficiaria di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10, come di seguito integrate: a) la societa' scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attivita' e quello delle passivita' oggetto di scorporo, anche se non configurano un'azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile; b) le attivita' e passivita' oggetto di scorporo, compreso l'avviamento se lo scorporo ha a oggetto un'azienda, assumono in capo alle societa' beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla societa' scissa alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile; c) le attivita' e passivita' oggetto di scorporo si considerano possedute dalle societa' beneficiarie anche per il periodo di possesso della societa' scissa; ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla societa' scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell'azienda oggetto di scorporo; d) se lo scorporo ha ad oggetto: 1) un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla societa' scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attivita' e passivita' dell'azienda; 2) partecipazioni aventi i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87, senza considerare quello di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 87, le partecipazioni ricevute in cambio dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e conservano il periodo di possesso delle partecipazioni oggetto di scorporo; 3) beni, attivita' o passivita' che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla societa' scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all'articolo 87 se e quando maturano i relativi requisiti; e) ai fini dell'applicazione del comma 4, il valore netto contabile delle attivita' e passivita' oggetto di scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto contabile della societa' scissa quale risultante alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile; f) a seguito della scissione: 1) le riserve iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio della societa' scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile mantengono il loro regime fiscale; 2) al patrimonio netto delle societa' beneficiarie, rilevato al momento della loro costituzione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5; g) (abrogata) 15-ter.1. In caso di scissione mediante scorporo di una societa' in una societa' beneficiaria preesistente si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7 e 9. Tuttavia, se lo scorporo ha a oggetto beni, attivita' o passivita' che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla societa' scissa sono ammesse al regime di esenzione se e quando maturano i relativi requisiti sempre che il possesso delle stesse partecipazioni sussista almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al successivo realizzo. 15-ter.2. Nel caso in cui la societa' scissa sia residente in uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e lo scorporo abbia a oggetto la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, o un ramo aziendale di essa, assegnata a una societa' residente, qualora le partecipazioni assegnate alla scissa: a) siano mantenute nel patrimonio della stabile organizzazione della medesima societa' scissa, si applicano le disposizioni di cui ai commi 15-ter o 15-ter.1, a seconda che la societa' residente sia, rispettivamente, di nuova costituzione oppure preesistente, riferendosi alla stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la societa' scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della societa' scissa; b) non siano mantenute nel patrimonio della stabile organizzazione della medesima societa' scissa, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 15-bis, a eccezione dei commi 3 e 7, e quelle di cui ai commi 15-ter, lettere b), c) e d), numero 1), o 15-ter.1, secondo periodo, a seconda che la societa' residente sia, rispettivamente di nuova costituzione oppure preesistente, riferendosi alla stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la societa' scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della societa' scissa; la societa' scissa non residente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attivita' e quello delle passivita' oggetto di scorporo rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile; all'incremento del patrimonio netto della societa' beneficiaria derivante dalla scissione che non e' utilizzato per ricostituire, ai sensi di quanto disposto dal comma 9, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel rendiconto patrimoniale della stabile organizzazione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5. 15-quater. Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rileva la scissione avente a oggetto un'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta." |
| | Art. 7
Decorrenza
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse.
Note all'art. 7: Per i riferimenti al decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 si veda nelle note alle premesse. |
| | Art. 8 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, l'alinea e' sostituto dal seguente: «Nel rispetto dei principi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa che abbiano una sede o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato le misure di natura fiscale che presentano i requisiti di cui all'articolo 107 del medesimo Trattato sono riconosciute esclusivamente alle seguenti condizioni:»; b) al comma 2, le parole: «agli incentivi fiscali previsti» sono sostituite dalle seguenti: «alle misure fiscali previste».
Note all'art. 8: Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, come modificato dal presente decreto: "Art. 4. Disposizione quadro per incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato 1. Nel rispetto dei principi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa che abbiano una sede o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato le misure di natura fiscale che presentano i requisiti di cui all'articolo 107 del medesimo Trattato sono riconosciuti esclusivamente alle seguenti condizioni: a) se autorizzati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; b) se previsti nel rispetto delle condizioni di cui al capo I e II, nonche' delle condizioni delle specifiche categorie di aiuto di cui al capo III, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; c) se previsti nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle misure fiscali previste alla data di entrata in vigore del presente decreto.". |
| | Art. 9 Modifiche alle disposizioni riguardanti l'imposizione integrativa di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022
1. Al decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, comma 3, primo periodo, le parole: «Commentario alle regole OCSE adottate l'11 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Commentario alle regole OCSE approvato e pubblicato il 14 marzo 2022»; b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini del presente titolo, un'entita', diversa da una entita' trasparente, si considera localizzata nel Paese dove e' residente ai fini delle imposte sui redditi, sulla base del criterio di ubicazione della sede di direzione, del luogo di costituzione o di criteri analoghi. Qualora, per effetto dell'applicazione delle disposizioni del primo periodo, l'entita' non risulti localizzata in nessun Paese, essa si considera localizzata dove la stessa e' stata costituita.»; c) all'articolo 18, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva, relativa alle imprese e alle entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e alle entita' trasparenti apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale, e' inferiore alla aliquota minima di imposta, e' dovuta una imposta minima nazionale pari all'imposizione integrativa relativa a tutte le suddette imprese ed entita'.»; d) all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «prima delle rettifiche da consolidamento» sono inserite le seguenti: «per eliminare le operazioni infragruppo»; e) all'articolo 23, comma 6, decimo periodo, le parole: «disciplina ne terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinato nel terzo periodo»; f) all'articolo 28, comma 2, lettera c), le parole: «ai sensi della lettera d) del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3, lettera g)»; g) all'articolo 34, comma 5, secondo periodo: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) alle imprese e alle entita' localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente alle entita' trasparenti diverse dalle entita' apolidi»; 2) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: «d-bis) alle imprese e alle entita' localizzate in un Paese che non applica disposizioni analoghe a quelle previste nell'articolo 54, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, ai fini dell'imposta minima nazionale equivalente o ai fini del calcolo del valore delle imposte rilevanti semplificate previste da un accordo internazionale sui regimi transitori semplificati di cui all'articolo 39, comma 2; d-ter) alle imprese e alle entita' localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente ai veicoli di cartolarizzazione.»; h) all'articolo 35, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) «spese salariali ammissibili»: le spese per le indennita' dei dipendenti, inclusi gli stipendi, i salari e le altre spese sostenute a beneficio personale diretto e distinto dei dipendenti, quali l'assicurazione sanitaria e i contributi pensionistici, le imposte sulle spese salariali e sull'occupazione nonche' i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;»; i) all'articolo 36, comma 1, primo periodo, le parole: «dell'articolo 23, comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 23, comma 9» e le parole: «dell'articolo 34, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 34, comma 10»; l) all'articolo 37, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In deroga agli articoli da 33, 34, 35, 36 e 38, a scelta dell'impresa dichiarante ai sensi dell'articolo 52, comma 2, l'imposizione integrativa dovuta dalle imprese ed entita' a controllo congiunto localizzate in un Paese e' pari a zero per un dato esercizio se, per tale esercizio: a) i ricavi rilevanti medi di tutte le imprese localizzate in tale Paese sono inferiori a 10 milioni di euro; b) il reddito rilevante medio di tutte le imprese in detto Paese e' una perdita o e' un reddito inferiore a 1 milione di euro»; m) all'articolo 38, comma 6, le parole: «Le disposizioni dei commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 3 e 5»; n) all'articolo 39, comma 1, le parole: «si presume pari a zero» sono sostituite dalle seguenti: «e' pari a zero»; o) all'articolo 40: 1) al comma 2, le parole: «la soglia di ricavi di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «la soglia dei ricavi di cui all'articolo 10»; 2) al comma 3, le parole: «la soglia dei ricavi di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «la soglia dei ricavi di cui all'articolo 10»; 3) al comma 5, le parole: «i valori dei ricavi di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «i valori dei ricavi di cui all'articolo 10»; 4) al comma 6, lettera a), le parole: «il requisito dimensionale richiesto all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «il requisito dimensionale richiesto all'articolo 10»; p) all'articolo 51: 1) al comma 6, lettera a), le parole: «dell'articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15»; 2) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. In caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante di cui al comma 1, lettera b) o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore a tre mesi si applica una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio dei dati incompleti o errati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel primo periodo non possono comunque superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. L'omessa, ritardata, errata o incompleta comunicazione prevista al comma 4 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.000 euro. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste al primo e al terzo periodo sono ridotte del 50 per cento.»; q) all'articolo 52: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole: «sono validi» sono sostituite dalle seguenti: «sono valide»; 1.2) al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 49» sono soppresse; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: «hanno validita' annuale» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validita' per un esercizio»; r) all'articolo 53, comma 4, le parole: «delle imposte di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle imposte di cui all'articolo 9»; s) all'articolo 54: 1) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del comma 2, non rilevano neanche le imposte anticipate che originano da perdite realizzate da piu' di cinque esercizi precedenti la data di entrata in vigore di una imposta sul reddito delle societa', emanata da un Paese che non aveva una preesistente imposta sul reddito delle societa'.»; 2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Ai fini del primo periodo del comma 4, nel calcolo dell'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite di cui all'articolo 29, non sono considerati gli utilizzi: a) delle imposte anticipate collegate a un accordo concluso o modificato dopo il 30 novembre 2021, attraverso cui un Paese attribuisce uno specifico diritto a fruire di un credito d'imposta o di altre agevolazioni fiscali sulla base della discrezionalita' esercitata dalle autorita' governative centrali o locali di tale Paese; b) delle imposte anticipate collegate a un'opzione esercitata o modificata dopo il 30 novembre 2021 che incide retroattivamente sul trattamento di una operazione, ai fini della determinazione del reddito imponibile, che e' stato gia' valutato dall'autorita' fiscale di un Paese o di cui si e' tenuto conto in una dichiarazione fiscale gia' presentata all'autorita' fiscale del suddetto Paese; c) delle imposte anticipate e delle imposte differite collegate alla differenza tra i valori contabili e i valori fiscali di attivita' e passivita' se questi valori fiscali sono stati stabiliti ai sensi della normativa riguardante l'imposta sul reddito delle societa' emanata da un Paese, in assenza di una preesistente imposta sul reddito delle societa', dopo il 30 novembre 2021 e prima dell'esercizio transitorio. 4-ter. In deroga al comma 4-bis, rilevano gli utilizzi delle imposte anticipate collegate agli accordi, conclusi o modificati entro il 18 novembre 2024, e alle opzioni, esercitate o modificate entro il 18 novembre 2024, indicati rispettivamente alle lettere a) o b) del citato comma 4-bis, negli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2024 o dopo tale data e prima del 1° gennaio 2026, escludendo gli esercizi che terminano dopo il 30 giugno 2027. Sono, altresi', rilevanti gli utilizzi delle imposte anticipate collegate alle differenze tra i valori contabili e i valori fiscali, determinate ai sensi della normativa riguardante l'imposta sul reddito delle societa' emanata entro il 18 novembre 2024, indicate alla lettera c) del citato comma 4-bis, negli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2025 o successivamente a tale data e prima del 1° gennaio 2027, escludendo gli esercizi che terminano dopo il 30 giugno 2028. 4-quater. L'importo massimo delle imposte anticipate che rilevano ai sensi del comma 4-ter e' pari al 20 per cento dell'importo delle imposte anticipate originariamente iscritte in bilancio e relative a ciascuna categoria indicata al comma 4-bis, lettere a), b) e c), ricalcolato alla piu' bassa tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposta nazionale applicabile. 4-quinquies. Se, successivamente al 18 novembre 2024, e' intervenuta una modifica normativa, un cambio di tecnica contabile, una modifica o una nuova opzione ovvero una modifica dei termini di un accordo con autorita' pubbliche, il cui effetto e' un aumento dell'utilizzo delle imposte anticipate di cui al comma 4-ter, l'utilizzo di tali imposte assume rilevanza nei limiti dell'importo che sarebbe stato determinato, ai sensi del comma 4-quater, in assenza di tale modifica.»; t) all'articolo 56: 1) al comma 4, quarto periodo, le parole: «le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1»; 2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dell'esercizio in cui il gruppo nazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente titolo»; u) all'allegato A: 1) al numero 33), la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) sia amministrata in modo coerente con le disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, con le regole OCSE;»; 2) dopo il numero 33) e' inserito il seguente: «33-bis) "imposte rilevanti semplificate": le imposte sul reddito del Paese riportate nella voce imposte dei rendiconti finanziari qualificati del gruppo, al netto degli importi che non rappresentano imposte rilevanti e degli importi relativi alle posizioni fiscali incerte riportate in tali rendiconti. Ai fini della presente definizione, per "rendiconti finanziari qualificati" s'intende: a) i rendiconti utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato della controllante capogruppo; b) i bilanci o rendiconti separati delle imprese predisposti in base a principi contabili conformi o in base a principi contabili autorizzati a condizione che le informazioni ivi riportate siano predisposte in base a tali principi e siano affidabili; c) nel caso di una impresa che non e' consolidata linea per linea a causa delle sue dimensioni o in base al principio di rilevanza, i bilanci di tale impresa utilizzati per la predisposizione della Rendicontazione Paese per Paese del gruppo;»; 3) al numero 52), la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) nel caso in cui un Paese non abbia un sistema di imposizione sui redditi, una sede d'affari, inclusa una fattispecie assimilata, ivi ubicata, che sarebbe trattata come stabile organizzazione secondo il Modello OCSE, se tale Paese avesse, ai sensi dell'articolo 7 di tale Modello, il diritto di assoggettare a imposizione detto reddito;»; 4) dopo il numero 55) e' inserito il seguente: «55-bis) "veicolo di cartolarizzazione": un'entita' che partecipa a un accordo di cartolarizzazione e che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) l'entita' svolge solo attivita' che agevolano uno o piu' accordi di cartolarizzazione; b) concede garanzie sulle proprie attivita' a favore dei propri creditori (o dei creditori di un altro veicolo di cartolarizzazione); c) versa tutta la liquidita' ottenuta dalle sue attivita' ai suoi creditori (o ai creditori di un altro veicolo di cartolarizzazione) su base annuale o con una frequenza maggiore, a eccezione alternativamente di: 1) disponibilita' liquide, trattenute in base alla documentazione dell'accordo, per far fronte all'eventuale distribuzione agli azionisti (o equivalenti) di un ammontare di utile che sia trascurabile rispetto ai ricavi conseguiti nell'esercizio dall'entita'; 2) disponibilita' liquide ragionevolmente richieste secondo i termini dell'accordo per uno (o entrambi) dei seguenti scopi: 2.1) effettuare un accantonamento in vista dei pagamenti futuri che sono richiesti o che saranno probabilmente richiesti in base alle clausole dell'accordo; 2.2) mantenere o migliorare il merito creditizio dell'entita'. Ai fini della presente definizione, per "accordo di cartolarizzazione" s'intende un meccanismo che soddisfa le seguenti condizioni: e' attuato al fine di mettere in comune e riconfezionare un portafoglio di attivita' (o esposizioni di attivita') per gli investitori che non sono imprese del gruppo multinazionale o nazionale, in modo da separare giuridicamente uno o piu' insiemi identificati di attivita'; e limita l'esposizione di tali investitori al rischio di insolvenza di un'entita' che detiene le attivita' giuridicamente separate, controllando la possibilita' che i creditori identificati di tali entita' (o di altra entita' nell'accordo) avanzino pretese nei suoi confronti attraverso la documentazione giuridicamente vincolante sottoscritta da tali creditori;». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023.
Note all'art. 9: Si riporta il testo degli articoli 9, 12, comma 1, 18, comma 1, 22, comma 1, 23, comma 6, 28, comma 2, 34, 35, comma 1, 36, comma 1, 37, comma 1, 38, 39, comma 1, 40, 51, 52, 53, 54, 56 e dell'allegato A, numeri 33 e 52, come modificato dal presente decreto: "Art. 9 Oggetto 1. Al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese, secondo l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alle regole OCSE adottate il 14 dicembre 2021 «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» e alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, e' istituita una imposizione integrativa prelevata attraverso: a) l'imposta minima integrativa, dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo; b) l'imposta minima suppletiva, dovuta da una o piu' imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione quando non e' stata applicata, in tutto o in parte, l'imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi; c) l'imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia. 2. Ogni esercizio costituisce un autonomo periodo di imposta. 3. Le disposizioni del presente titolo sono interpretate e applicate tenendo conto del Commentario alle regole OCSE approvato e pubblicato il 14 marzo 2022 «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)», e successive modificazioni, e delle Guide Amministrative previste nell'articolo 8.3 delle suddette regole OCSE. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative dei contenuti del Commentario, delle Guide Amministrative e del loro aggiornamento. Il Dipartimento delle finanze emana apposite direttive interpretative secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103. 4. Quando non diversamente disposto o quando il contesto non richiede diversamente, i termini e i concetti contabili utilizzati nel presente titolo sono da interpretare in modo coerente con il significato loro attribuito nei principi contabili conformi o autorizzati." "Art. 12. Criteri di localizzazione di un'impresa 1. Ai fini del presente titolo, un'entita', diversa da una entita' trasparente, si considera localizzata nel Paese dove e' residente ai fini delle imposte sui redditi, sulla base del criterio di ubicazione della sede di direzione, del luogo di costituzione o di criteri analoghi. Qualora, per effetto dell'applicazione delle disposizioni del primo periodo, l'entita' non risulti localizzata in nessun Paese, essa si considera localizzata dove la stessa e' stata costituita. OMISSIS" "Art. 18. Imposta minima nazionale 1. Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva, relativa alle imprese e alle entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e alle entita' trasparenti apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale, e' inferiore alla aliquota minima di imposta, e' dovuta una imposta minima nazionale pari all'imposizione integrativa relativa a tutte le suddette imprese ed entita'. Ai fini dell'imposta minima nazionale, da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano da parte di qualsiasi controllante del gruppo multinazionale o nazionale: a) si applicano le diposizioni di cui al presente titolo, incluse quelle dell'articolo 36 e dell'articolo 39 e le definizioni contenute nell'allegato A, nel rispetto di quanto indicato nei commi che seguono e avuto riguardo ai soli valori relativi alle imprese ed entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano; b) non si tiene conto, in relazione ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 31, delle imposte rilevanti dovute in altri Paesi da un'impresa proprietaria e da una casa madre ivi localizzate relativamente ad imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano; c) l'imposizione integrativa relativa a tutte le imprese ed entita' localizzate nel territorio dello Stato italiano in un esercizio e' pari al prodotto tra il profitto eccedente del Paese e l'aliquota di imposizione integrativa, maggiorato dell'imposizione integrativa addizionale relativa al Paese, determinata ai sensi dell'articolo 36. OMISSIS" "Art. 22. Procedura di calcolo del reddito o perdita rilevante 1. Il reddito o perdita rilevante di un'impresa si determina apportando all'utile o perdita contabile netta dell'esercizio le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli da 23 a 26. Ai fini del primo periodo, l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio corrisponde al risultato contabile netto dell'impresa di detto esercizio, calcolato in conformita' ai principi contabili utilizzati dalla controllante capogruppo ai fini del bilancio consolidato, prima delle rettifiche da consolidamento per eliminare le operazioni infragruppo. OMISSIS" "Art. 23. Variazioni per il calcolo del reddito o perdita rilevante OMISSIS 6. Il valore nominale dei crediti d'imposta rimborsabili qualificati di cui all'allegato A, numero 10), concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante nell'esercizio in cui matura il diritto al credito. Nel medesimo esercizio il valore nominale dei crediti d'imposta negoziabili di cui all'allegato A, numero 7), concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante per il titolare originario. In deroga a quanto previsto al primo e al secondo periodo, con riferimento ai crediti di imposta conseguiti in ragione dell'acquisto o della realizzazione di una immobilizzazione, il valore dei suddetti crediti d'imposta concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante nel rispetto di quanto registrato nell'utile o perdita dell'impresa qualora essa adotti una politica contabile che prevede alternativamente che il valore del credito sia portato a riduzione del costo della immobilizzazione cui si riferisce ovvero che il beneficio correlato alla concessione del credito sia imputato a conto economico e sia rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi o tecnicalita' analoga. Se il titolare originario trasferisce il credito d'imposta negoziabile entro il quindicesimo mese successivo al termine dell'esercizio con riferimento al quale il credito e' stato concesso, il valore nominale del credito che ha concorso alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi del secondo periodo deve essere sostituito con il prezzo di trasferimento del credito. Se la cessione avviene dopo la suddetta data, la differenza tra il valore nominale del credito residuo ed il suo prezzo di trasferimento concorre a determinare il reddito o perdita rilevante nell'esercizio di trasferimento. Nel caso in cui la cessione riguardi un credito disciplinato ai sensi del terzo periodo, la differenza tra il valore nominale del credito e il suo prezzo di trasferimento concorre a determinare il reddito o perdita rilevante in proporzione alla restante vita utile dell'immobilizzazione. Per il titolare successivo, i crediti d'imposta negoziabili concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante in misura pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il prezzo di acquisto e nella proporzione con cui il credito d'imposta e' utilizzato per compensare le imposte rilevanti. Nel caso in cui il titolare successivo venda un credito d'imposta negoziabile, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante la differenza tra il prezzo di vendita e il valore nominale residuo del credito ridotto della quota di utile relativa alla originaria operazione di acquisto che non ha concorso a determinare il reddito o perdita rilevante in un precedente esercizio. Se tutto o parte di un credito d'imposta negoziabile disciplinato nel terzo periodo scade senza essere stato utilizzato, tale valore concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante del titolare originario o del titolare successivo nell'esercizio in cui credito e' scaduto. Se tutto o parte di un credito d'imposta negoziabile, diverso da quello disciplinato nel terzo periodo, scade senza essere stato utilizzato, il suo valore nominale ridotto in misura pari alla quota di utile relativa all'operazione originaria di acquisto che non ha concorso a determinare il reddito o perdita rilevante in un precedente esercizio, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante del titolare originario o del titolare successivo nell'esercizio in cui il credito e' scaduto. Ad eccezione di quanto previsto all'articolo 28, comma 3, lettera f), ultimo periodo, i crediti d'imposta rimborsabili non qualificati di cui all'allegato A, numero 9), i crediti d'imposta non negoziabili di cui all'Allegato A, numero 8), e gli altri crediti d'imposta di cui all'allegato A, numero 2), non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante. OMISSIS" "Art. 28. Imposte rilevanti rettificate OMISSIS 2. Le variazioni in aumento delle imposte rilevanti relative ad un esercizio sono pari alla somma: a) delle imposte rilevanti che hanno concorso a determinare l'utile o perdita netta contabile dell'esercizio come onere ai fini del computo della voce "utile ante imposte" ovvero di una voce equivalente; b) delle imposte anticipate relative alla perdita rilevante utilizzate ai sensi dell'articolo 30, comma 2; c) delle imposte rilevanti pagate nell'esercizio e relative ad un trattamento fiscale incerto che in precedenza ha dato luogo ad una variazione in diminuzione delle imposte rilevanti ai sensi del comma 3, lettera g); d) di ogni ammontare a credito o a rimborso in relazione ad un credito di imposta rimborsabile qualificato che e' stato contabilizzato a riduzione delle imposte rilevanti. OMISSIS" "Art. 34 Calcolo dell'imposizione integrativa 1. Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva di un Paese e' inferiore all'aliquota minima d'imposta, il gruppo multinazionale o nazionale calcola l'imposizione integrativa e la ripartisce, ai sensi dei commi 6 e 7, per ogni impresa ivi localizzata con un reddito rilevante che ha concorso alla determinazione del reddito netto del Paese. L'importo dell'imposizione integrativa e' determinato per singolo Paese. 2. L'aliquota di imposizione integrativa di un Paese, relativa ad un esercizio, e' data dalla differenza tra l'aliquota minima di imposta del 15 per cento e l'aliquota d'imposizione effettiva di cui all'articolo 33. Quando in un esercizio il gruppo multinazionale o nazionale di imprese ha, in relazione ad un Paese, un reddito netto rilevante e un importo negativo di imposte rilevanti rettificate, l'aliquota d'imposizione effettiva di cui all'articolo 33 e' assunta pari a zero. In tal caso l'importo negativo di imposte rilevanti rettificate dell'esercizio deve essere riportato in avanti nei successivi esercizi e deve essere utilizzato, fino ad esaurimento dello stesso, a riduzione fino a concorrenza delle imposte rilevanti rettificate positive ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificate per quel Paese. 3. Nel caso in cui un gruppo multinazionale o nazionale ceda una o piu' imprese localizzate nel Paese, l'importo negativo di imposte rilevanti rettificate di cui al comma 2 rimane attribuito al gruppo cedente che deve tenere memoria del saldo residuo del suddetto riporto. Se residua un importo negativo di imposte rilevanti rettificate di cui al comma 2 e il gruppo multinazionale o nazionale non ha piu' imprese localizzate nel Paese ma, in un esercizio successivo, ne acquisisce o ne costituisce delle altre nel medesimo Paese, il suddetto importo negativo di imposte rilevanti rettificate residuo deve essere utilizzato per quel Paese, a partire da tale esercizio successivo, secondo quanto previsto al terzo periodo del comma 2. 4. In un esercizio l'imposizione integrativa dovuta per un Paese e' pari al prodotto tra il profitto eccedente del Paese e l'aliquota di imposizione integrativa, maggiorato dell'imposizione integrativa addizionale relativa al Paese, determinata ai sensi dell'articolo 36, e ridotto dell'importo della imposta minima nazionale, determinata ai sensi dell'articolo 18, o della imposta minima nazionale equivalente fino a concorrenza del suo azzeramento. Affinche' l'imposizione integrativa sia ridotta dall'imposta minima nazionale o dall'imposta minima nazionale equivalente quest'ultime devono considerarsi dovute. A tal fine l'imposta minima nazionale o l'imposta minima nazionale equivalente non si considera dovuta quando: a) il gruppo ne contesta direttamente o indirettamente la debenza nell'ambito di una procedura giudiziale o amministrativa, sulla base di ragioni di legittimita' dell'imposta quali quelle di ordine costituzionale ovvero derivanti da obblighi internazionali del Paese; oppure b) l'autorita' fiscale del Paese ha stabilito che la propria imposta minima nazionale non e' prelevabile o accertabile in base a ragioni di legittimita' costituzionale ovvero derivanti da obblighi internazionali del Paese. 5. In deroga al comma 4, su opzione dell'impresa dichiarante, l'imposizione integrativa dovuta per un Paese e' pari a zero se l'imposta minima nazionale o l'imposta minima nazionale equivalente ivi dovuta rispetta le condizioni previste da un accordo internazionale sui regimi semplificati di cui all'articolo 39, comma 2. Il primo periodo non si applica in relazione: a) alle imprese ed entita' localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente alle entita' trasparenti diverse dalle entita' apolidi; b) alle entita' d'investimento localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente a tali entita' soggette a disposizioni analoghe a quelle degli articoli 48, 49 e 50; c) alle imprese e entita' localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente per un periodo analogo a quello previsto nell'articolo 56; d) alle entita' a controllo congiunto o ai membri di un gruppo a controllo congiunto localizzati in un Paese che applica l'imposta minima nazionale equivalente con riferimento agli stessi ma impone la responsabilita' del pagamento dell'imposta alle imprese del gruppo multinazionale; d-bis) alle imprese e alle entita' localizzate in un Paese che non applica disposizioni analoghe a quelle previste nell'articolo 54, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, ai fini dell'imposta minima nazionale equivalente o ai fini del calcolo del valore delle imposte rilevanti semplificate previste da un accordo internazionale sui regimi transitori semplificati di cui all'articolo 39, comma 2; d)-ter) alle imprese e alle entita' localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente ai veicoli di cartolarizzazione. 6. Il profitto eccedente di cui al comma 4, relativo ad un esercizio, corrisponde all'eventuale importo positivo dato dalla differenza tra il reddito netto rilevante per il Paese, calcolato ai sensi dell'articolo 33, comma 3, e la riduzione del reddito da attivita' economica sostanziale, determinata ai sensi dell'articolo 35 in relazione al medesimo Paese. 7. Salvo quanto previsto nell'articolo 36, comma 3, in un esercizio l'imposizione integrativa relativa ad ogni impresa con un reddito rilevante localizzata in un Paese e' pari all'importo determinato ai sensi del comma 4 primo periodo moltiplicato per il rapporto tra il suo reddito rilevante e la somma dei redditi rilevanti di tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese. 8. Se in un esercizio l'imposizione integrativa dovuta per un Paese e' determinata ai sensi dell'articolo 36, comma 1 e non esiste un reddito netto rilevante per il Paese nell'esercizio, l'imposizione integrativa e' ripartita secondo il criterio del comma 6 avendo a riferimento i redditi rilevanti delle imprese conseguiti negli esercizi per i quali si e' resa necessaria l'applicazione dell'articolo 36, comma 1. 9. L'imposizione integrativa dovuta da una entita' apolide e' determinata, per ogni esercizio, separatamente rispetto a quella dovuta da tutte le altre imprese. 10. Se l'importo della imposta minima nazionale equivalente, relativa ad un esercizio, non e' corrisposto alla amministrazione finanziaria del Paese di localizzazione delle imprese soggette a tale imposta entro il quarto esercizio successivo a quello in cui risulta dovuto, la somma non pagata e' computata in aumento dell'imposta minima integrativa dovuta, ai sensi del comma 4, dalla controllante localizzata nel territorio dello Stato italiano." "Art. 35. Riduzione da attivita' economica sostanziale 1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti: a) «dipendenti ammissibili»: i dipendenti impiegati a tempo pieno o a tempo parziale di un'impresa e i prestatori di lavoro indipendenti che partecipano alle attivita' operative ordinarie del gruppo multinazionale o nazionale sotto la direzione e il controllo dello stesso; b) «spese salariali ammissibili»: le spese per indennita' dei dipendenti, inclusi gli stipendi, i salari e le altre spese sostenute a beneficio personale diretto e distinto dei dipendenti, quali l'assicurazione sanitaria e i contributi pensionistici, le imposte sulle spese salariali e sull'occupazione nonche' i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro; c) «immobilizzazioni materiali ammissibili»: 1) immobili, impianti e attrezzature localizzate nel Paese; 2) risorse naturali localizzate nel Paese; 3) il diritto del locatario o del locatore di utilizzare beni tangibili localizzati nel Paese; 4) licenza o accordo analogo da parte dell'amministrazione pubblica per l'uso di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali che comportano un investimento significativo in beni tangibili. OMISSIS" "Art. 36. Imposizione integrativa addizionale 1. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 23, comma 9, dell'articolo 29, comma 7, dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5, dell'articolo 34, comma 10, e dell'articolo 47, commi 4 e 6, una rettifica delle imposte rilevanti o del reddito o perdita rilevante comporti il ricalcolo dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa del gruppo multinazionale o nazionale per un esercizio precedente, l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa sono ricalcolate conformemente a quanto disposto negli articoli 33, 34 e 35. L'eventuale importo dell'imposizione integrativa addizionale derivante da tale ricalcolo e' considerato come un'imposizione integrativa addizionale ai fini dell'articolo 34, comma 4, per l'esercizio nel quale e' effettuato il ricalcolo. OMISSIS « « Art. 37. Esclusione de minimis 1. In deroga agli articoli da 33, 34, 35, 36 e 38, a scelta dell'impresa dichiarante ai sensi dell'articolo 52, comma 2, l'imposizione integrativa dovuta dalle imprese ed entita' a controllo congiunto localizzate in un Paese e' pari a zero per un dato esercizio se, per tale esercizio: a) i ricavi rilevanti medi di tutte le imprese localizzate in tale Paese sono inferiori a 10 milioni di euro; b) il reddito rilevante medio di tutte le imprese in detto Paese e' una perdita o e' un reddito inferiore a 1 milione di euro. OMISSIS" "Art. 38. Imprese partecipate in misura minoritaria 1. Ai fini del presente articolo: a) «impresa partecipata in misura minoritaria»: indica un'impresa nella quale la controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o inferiore al 30 per cento; b) «impresa partecipante di minoranza»: indica un'impresa partecipata in misura minoritaria che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in un'altra impresa partecipata in misura minoritaria ad eccezione del caso in cui la partecipazione di controllo nella prima impresa e' detenuta, a sua volta, direttamente o indirettamente da un'impresa partecipata in misura minoritaria; c) «sottogruppo di minoranza»: indica un'impresa partecipante di minoranza e le imprese partecipate di minoranza nei cui confronti la prima detiene una partecipazione di controllo; d) «impresa partecipata di minoranza»: indica un'impresa partecipata in misura minoritaria la cui partecipazione di controllo e' detenuta, direttamente o indirettamente, da una impresa partecipante di minoranza. 2. Con riferimento alle imprese di un sottogruppo di minoranza, il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e della imposizione integrativa per un Paese, ai sensi delle disposizioni dei capi da III a VII, deve essere effettuato trattando tale sottogruppo di minoranza come se fosse un gruppo distinto. 3. Le imposte rilevanti rettificate e il reddito o perdita rilevante delle imprese costituenti un sottogruppo di minoranza sono irrilevanti ai fini del calcolo, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 3, dell'aliquota di imposizione effettiva e del reddito netto rilevante del gruppo in relazione ad un Paese. 4. L'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa di un'impresa partecipata in misura minoritaria che non e' membro di un sottogruppo di minoranza sono calcolate ai sensi delle disposizioni dei capi da III a VII avendo a riferimento i pertinenti valori dell'impresa singolarmente considerata. 5. Le imposte rilevanti rettificate e il reddito o perdita rilevante delle imprese di cui al comma 4 sono irrilevanti ai fini del calcolo, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 3, dell'aliquota di imposizione effettiva e del reddito netto rilevante del gruppo in relazione ad un Paese. Le disposizioni del comma 4 e quelle riportate nel primo periodo non si applicano alle imprese partecipate in misura minoritaria che sono entita' di investimento. 6. Le disposizioni dei commi 3 e 5 non hanno effetto ai fini dell'applicazione dell'articolo 37. 7. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 26, commi 3 e 4, quando un'impresa partecipante di minoranza e' una entita' trasparente e dell'articolo 15 con riferimento alle partecipazioni detenute da una partecipante parzialmente posseduta in un'impresa partecipata in misura minoritaria. La partecipante di minoranza non e' considerata un'impresa controllante capogruppo con riferimento al sottogruppo di minoranza." "Art. 39. Regimi semplificati 1. In deroga a quanto previsto negli articoli da 33 a 38, a seguito di opzione dell'impresa dichiarante l'imposizione integrativa dovuta da un gruppo in un esercizio in relazione ad un determinato Paese e' pari a zero se il livello di imposizione effettiva delle sue imprese ivi localizzate rispetta le condizioni previste da un accordo internazionale sui regimi semplificati. OMISSIS" "Art. 40. Calcolo della soglia rilevante di ricavi in caso di fusioni e scissioni di gruppi multinazionali e nazionali 1. Ai fini del presente articolo: a) «fusione»: indica un'operazione per effetto della quale: 1) tutte o almeno il 90 per cento delle entita' appartenenti a due o piu' differenti gruppi multinazionali o nazionali sono poste sotto un unico controllo con l'effetto di formare un unico gruppo; o 2) una entita' che non era parte di alcun gruppo diventa parte di un gruppo multinazionale o nazionale; o 3) si verifica l'unificazione di due o piu' entita' in un solo gruppo multinazionale o nazionale; b) «scissione»: indica un'operazione per effetto della quale le entita' di un gruppo multinazionale o nazionale si separano in due o piu' gruppi distinti che non sono piu' consolidati dalla medesima controllante capogruppo; c) «gruppo beneficiario»: indica un gruppo che origina dalla scissione di un gruppo multinazionale o nazionale; d) «gruppo scisso»: indica il gruppo che residua a seguito della scissione di un gruppo multinazionale o nazionale e da cui origina uno o piu' gruppi beneficiari. 2. Se due o piu' gruppi si sono fusi costituendo un unico gruppo in uno degli ultimi quattro esercizi consecutivi immediatamente precedenti a quello considerato, la soglia di ricavi di cui all'articolo 10 negli esercizi anteriori alla fusione e rientranti nei quattro esercizi anteriori a quello considerato, e' verificata sommando i ricavi registrati nel bilancio consolidato di ciascuno di essi. 3. Se in un esercizio un'entita' che non appartiene ad un gruppo si fonde con un'altra entita' appartenente o meno ad un gruppo e una di esse o entrambe non erano incluse in un bilancio consolidato relativo a ciascuno dei quattro esercizi ad esso anteriori, la soglia dei ricavi di cui all'articolo 10, relativa a ciascun esercizio, e' verificata sommando i ricavi da esse contabilizzati nei propri bilanci, singoli o consolidati, relativo a ciascuno dei quattro esercizi anteriori a quello considerato. 4. Nella ipotesi di cui al comma 2, se non vi e' corrispondenza tra il periodo temporale cui fanno riferimento i bilanci consolidati dei due o piu' gruppi partecipanti alla fusione, i valori dei ricavi di cui all'articolo 10 sono quelli ricompresi nei bilanci consolidati relativi ad esercizi che terminano con ovvero entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato del gruppo risultante dalla fusione. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, se non vi e' corrispondenza tra il periodo temporale cui fanno riferimento il bilancio singolo e il bilancio consolidato delle imprese partecipanti alla fusione, i valori dei ricavi di cui all'articolo 10 sono quelli ricompresi nel bilancio singolo e nel bilancio consolidato relativi ad esercizi che terminano con ovvero entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato successivo all'operazione di fusione o acquisizione. 6. Se in un esercizio un gruppo multinazionale o nazionale, rientrante nell'ambito di applicazione del presente titolo, si scinde in uno o piu' gruppi beneficiari neocostituiti: a) con riferimento all'esercizio nel corso del quale l'operazione di scissione e' avvenuta, il requisito dimensionale richiesto all'articolo 10 relativo ad un gruppo beneficiario e ad un gruppo scisso si considera verificato se e' raggiunta la soglia dei ricavi indicati nel suddetto articolo 10, riproporzionata avendo a riferimento la sua durata; b) con riferimento ai tre esercizi successivi a quello di cui alla lettera a), il requisito dimensionale richiesto all'articolo 10, relativo ad un gruppo beneficiario o ad un gruppo scisso, si considera verificato nel secondo esercizio, compreso quello di cui alla lettera a), in cui e' raggiunta la soglia dei ricavi indicati nel suddetto articolo 10." "Art. 51 Obblighi informativi 1. Ai fini del presente articolo: a) «Accordo qualificato tra autorita' competenti»: identifica un accordo bilaterale o multilaterale in essere tra due o piu' autorita' fiscali al fine di consentire lo scambio automatico delle informazioni relative alle comunicazioni rilevanti; b) «comunicazione rilevante»: identifica il modello di comunicazione contenente le informazioni di cui al comma 5; c) «impresa locale designata»: identifica l'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano designata dalle altre imprese del gruppo multinazionale o nazionale ivi localizzate a presentare per loro conto la comunicazione rilevante. 2. Ogni impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano o che e' un'entita' trasparente costituita secondo le leggi dello Stato presenta la comunicazione rilevante. In deroga a quanto riportato al primo periodo, la comunicazione rilevante di un'impresa puo' essere presentata dall'impresa locale designata. 3. In deroga a quanto riportato al comma 2, un'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano non e' tenuta a presentare la comunicazione rilevante ad essa relativa se tale adempimento e' effettuato: a) dalla controllante capogruppo localizzata in un Paese che, con riferimento all'esercizio oggetto della comunicazione, ha in essere un Accordo qualificato tra autorita' competenti con lo Stato italiano; b) dall'impresa designata localizzata in un Paese che, con riferimento all'esercizio oggetto di comunicazione, ha in essere un Accordo qualificato tra autorita' competenti con lo Stato italiano. 4. Nei casi in cui i commi 2, secondo periodo e 3 trovano applicazione, ogni impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi rispettivamente della impresa locale designata e della controllante capogruppo o dell'impresa designata di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e il relativo Paese di localizzazione. 5. La comunicazione rilevante deve contenere le seguenti informazioni relative al gruppo multinazionale o nazionale: a) dati identificativi delle imprese, compreso il loro codice di identificazione fiscale, il loro Paese di localizzazione e la loro qualificazione ai fini dell'applicazione del presente titolo; b) informazioni sulla struttura societaria del gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza, comprese le partecipazioni di controllo che un'impresa detiene in un'altra impresa; c) le informazioni necessarie al fine di calcolare: 1) l'aliquota di imposizione effettiva di ogni Paese nel quale e' ubicata almeno un'impresa e l'importo della imposizione integrativa relativa a ciascuna impresa; 2) l'importo della imposizione integrativa relativa ad ogni membro di un gruppo a controllo congiunto; 3) l'allocazione dell'importo dell'imposta minima integrativa e della imposta minima suppletiva in relazione a ciascun Paese; d) l'elenco delle scelte previste dal decreto che sono state esercitate e revocate nell'esercizio a cui si riferisce la comunicazione rilevante nonche' l'elenco delle scelte previste dal decreto che sono in essere per tale esercizio. 6. In deroga a quanto previsto al comma 5, se un'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano la cui controllante capogruppo e' localizzata in uno Stato terzo che applica disposizioni che sono state valutate equivalenti alle disposizioni della direttiva, secondo quanto ivi previsto all'articolo 52, la stessa ovvero l'impresa locale designata presenta una comunicazione rilevante contenente: a) tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 15 e in particolare: 1) l'identificazione di tutte le imprese nelle quali una entita' partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato italiano detiene, ovvero ha detenuto nel corso dell'esercizio, direttamente o indirettamente, partecipazioni nelle imprese del gruppo multinazionale o nazionale; 2) una descrizione della struttura societaria contenente i rapporti partecipativi che la entita' partecipante parzialmente posseduta di cui al numero 1) ha detenuto o detiene nelle imprese; 3) tutte le informazioni che sono necessarie per calcolare l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposta minima integrativa dovuta in relazione ai Paesi di localizzazione delle imprese di cui al numero 1); 4) tutte le informazioni rilevanti ai fini della corretta e puntuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 o 18; b) tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 e in particolare: 1) l'identificazione di tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese di localizzazione della controllante capogruppo; 2) una descrizione della struttura societaria contenente i rapporti partecipativi che la controllante capogruppo di cui al numero 1) ha detenuto o detiene nelle imprese ivi indicate; 3) tutte le informazioni che sono necessarie per calcolare l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposta minima suppletiva in relazione al Paese di localizzazione della controllante capogruppo di cui al numero 1); 4) tutte le informazioni rilevanti ai fini della corretta e puntuale allocazione della imposta minima suppletiva ai sensi dell'articolo 21; c) tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'imposta minima nazionale. 7. La comunicazione rilevante contenente le informazioni di cui ai commi 5 e 6 nonche' le comunicazioni di esercizio o revoca delle opzioni previste dal presente Titolo riguardanti le imprese localizzate nel territorio dello Stato, sono presentate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio con riferimento al quale la comunicazione rilevante si riferisce. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modalita', elementi e condizioni, coerentemente con la direttiva e con le regole OCSE, per la trasmissione della predetta comunicazione rilevante all'Agenzia delle entrate. 9. In caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante di cui al comma 1, lettera b) o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore a tre mesi si applica una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio dei dati incompleti o errati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel primo periodo non possono comunque superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. L'omessa, ritardata, errata o incompleta comunicazione prevista al comma 4 e' punita con la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste al primo e al terzo periodo sono ridotte del 50 per cento." "Art. 52. Opzioni 1. Le opzioni di cui agli articoli 11, comma 3, 23, commi 3, 7, 13 e 15, articoli 49 e 50 sono valide per un periodo di cinque esercizi consecutivi a partire dall'esercizio con riferimento al quale l'opzione e' effettuata. L'opzione si rinnova automaticamente salvo che l'impresa dichiarante ne revochi l'efficacia; in tal caso, la revoca ha una efficacia quinquennale a partire dall'esercizio con riferimento al quale la revoca e' effettuata. 2. Le opzioni di cui agli articoli 23, comma 9, 28, comma 6, 29, comma 1, lettera b), 32, commi 2, 3, 35, comma 2, 37, comma 1 e 47, comma 2, hanno validita' per un esercizio. L'opzione si rinnova automaticamente salvo che l'impresa dichiarante ne revochi l'efficacia entro il termine dell'esercizio. 3. Le opzioni di cui agli articoli 11, comma 3, 23 commi 3, 7, 9, 13 e 15, articoli 29, comma 1, lettera b), 32 comma 2, 35, comma 2, 37, comma 1 e 47, comma 2 e articoli 49 e 50 sono comunicate all'autorita' fiscale del Paese di localizzazione dell'impresa dichiarante." "Art. 53. Dichiarazione, riscossione, accertamento e sanzioni 1. La dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale e' presentata entro il termine previsto per la comunicazione rilevante di cui agli articoli 51, comma 7, e 58. 2. Le imposte di cui al comma 1 sono versate in due rate. Il 90 per cento dell'importo dovuto entro l'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio al quale le imposte si riferiscono e il versamento dell'importo residuo e' effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine previsto nel comma 1 per la dichiarazione annuale relativa a tale esercizio. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono stabilite le modalita' per gli adempimenti previsti ai commi 1 e 2. 4. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione delle imposte di cui all'articolo 9 nonche' del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 5. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo non si fa luogo ad irrogazione delle sanzioni ad eccezione che per i casi di dolo o colpa grave." "Art. 54 - Disciplina delle imposte anticipate, delle imposte differite e delle immobilizzazioni trasferite 1. Ai fini del presente articolo, il termine esercizio transitorio indica, in relazione ad un Paese, il primo esercizio con riferimento al quale un gruppo multinazionale o nazionale di imprese e' soggetto alle disposizioni del presente titolo ovvero alle disposizioni interne di trasposizione della direttiva negli Stati membri europei ovvero alle disposizioni di recepimento delle regole OCSE in Stati terzi. 2. Ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva di un Paese nell'esercizio transitorio e negli esercizi ad esso successivi, il gruppo multinazionale o nazionale di imprese deve tenere in considerazione le imposte anticipate e le imposte differite iscritte all'inizio dell'esercizio transitorio nel bilancio e negli equivalenti rendiconti patrimoniali e finanziari delle imprese ivi localizzate. Si tiene conto anche delle imposte anticipate non iscritte in bilancio in mancanza dei relativi presupposti contabili. In relazione alle imposte anticipate e differite di cui al primo e al secondo periodo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 5 e 7. 3. Ai fini del comma 2, le imposte anticipate e le imposte differite rilevano in misura pari al minore tra il loro valore calcolato applicando l'aliquota minima d'imposta e il loro valore calcolato applicando la pertinente aliquota nominale di imposizione in vigore nel Paese. Tuttavia, le imposte anticipate che sono state calcolate applicando una aliquota di imposizione inferiore all'aliquota minima d'imposta sono ricalcolate applicando l'aliquota minima di imposta se e nella misura in cui esse si riferiscono ad una perdita rilevante. Sono irrilevanti le iscrizioni o cancellazioni, totali o parziali, contabilizzate a conto economico di imposte anticipate per effetto di modifiche dei loro presupposti di registrazione contabile. 4. Le imposte anticipate che originano da elementi reddituali che non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi delle disposizioni del capo III non rilevano ai fini del comma 2 se esse originano da transazioni poste in essere successivamente alla data del 30 novembre 2021.Ai fini del comma 2, non rilevano neanche le imposte anticipate che originano da perdite realizzate piu' di cinque esercizi precedenti la data di entrata in vigore di una imposta sul reddito delle societa', emanata da un Paese che non aveva una preesistente imposta sul reddito delle societa'. 4-bis. Ai fini del primo periodo del comma 4, nel calcolo dell'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite di cui all'articolo 29, non sono considerati gli utilizzi: a) delle imposte anticipate collegate ad un accordo concluso o modificato dopo il 30 novembre 2021, attraverso cui un Paese attribuisce uno specifico diritto a fruire di un credito d'imposta o di altre agevolazioni fiscali sulla base della discrezionalita' esercitata dalle autorita' governative centrali o locali di tale Paese; b) delle imposte anticipate collegate ad un'opzione esercitata o modificata dopo il 30 novembre 2021 che incide retroattivamente sul trattamento di una operazione, ai fini della determinazione del reddito imponibile, che e' stato gia' valutato dall'autorita' fiscale di un Paese o di cui si e' tenuto conto in una dichiarazione fiscale gia' presentata all'autorita' fiscale del suddetto Paese; c) delle imposte anticipate e delle imposte differite collegate alla differenza tra i valori contabili e i valori fiscali di attivita' e passivita' se questi valori fiscali sono stati stabiliti ai sensi della normativa riguardante l'imposta sul reddito delle societa' emanata da un Paese, in assenza di una preesistente imposta sul reddito delle societa', dopo il 30 novembre 2021 e prima dell'esercizio transitorio. 4-ter. In deroga al comma 4-bis, rilevano gli utilizzi delle imposte anticipate collegate agli accordi, conclusi o modificati entro il 18 novembre 2024, e alle opzioni, esercitate o modificate entro il 18 novembre 2024, indicati rispettivamente alle lettere a) o b) del citato comma 4-bis, negli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2024 o dopo tale data e prima del 1° gennaio 2026, escludendo gli esercizi che terminano dopo il 30 giugno 2027. Sono, altresi', rilevanti gli utilizzi delle imposte anticipate collegate alle differenze tra i valori contabili e i valori fiscali, determinate ai sensi della normativa riguardante l'imposta sul reddito delle societa' emanata entro il 18 novembre 2024, indicate alla lettera c) del citato comma 4-bis, negli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2025 o successivamente a tale data e prima del 1° gennaio 2027, escludendo gli esercizi che terminano dopo il 30 giugno 2028. 4-quater. L'importo massimo delle imposte anticipate che rilevano ai sensi del comma 4-ter e' pari al 20 per cento dell'importo delle imposte anticipate originariamente iscritte in bilancio e relative a ciascuna categoria indicata alle lettere a), b) e c) del comma 4-bis, ricalcolato alla piu' bassa tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposta nazionale applicabile. 4-quinquies. Se, successivamente al 18 novembre 2024, e' intervenuta una modifica normativa, un cambio di tecnica contabile, una modifica o una nuova opzione ovvero una modifica dei termini di un accordo con autorita' pubbliche, il cui effetto e' un aumento dell'utilizzo delle imposte anticipate di cui al comma 4-ter, l'utilizzo di tali imposte assume rilevanza nei limiti dell'importo che sarebbe stato determinato, ai sensi del comma 4-quater, in assenza di tale modifica. 5. In caso di trasferimenti di immobilizzazioni posti in essere tra imprese in data successiva al 30 novembre 2021 ma anteriore all'inizio dell'esercizio transitorio, il loro valore rilevante ai fini delle disposizioni del presente titolo corrisponde al loro valore contabile in capo alla entita' trasferente alla data del trasferimento. Tale valore e' aumentato o diminuito a seguito di ammortamenti, svalutazioni, rivalutazioni o capitalizzazioni intercorse dalla data del trasferimento sino all'ultimo giorno antecedente il periodo transitorio. Ai fini del secondo periodo, sono irrilevanti i maggiori ammortamenti derivanti da valutazioni con il criterio del fair value. Le plusvalenze e le minusvalenze in caso di ulteriore cessione sono calcolate, ai fini del reddito o perdita rilevante, sulla base del valore indicato nel primo e secondo periodo del presente comma. Eventuali valori di imposte differite e di imposte anticipate registrate dalle suddette imprese in conseguenza del trasferimento sono ricalcolati avendo a riferimento il valore contabile che le immobilizzazioni trasferite avevano in capo alla entita' trasferente alla data del trasferimento." "Art. 56. Fase iniziale di esclusione dall'imposizione integrativa 1. L'imposizione integrativa dovuta da una controllante capogruppo localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 13, comma 2, o da una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 14, comma 5, quando la controllante capogruppo e' un'entita' esclusa, e' ridotta a zero: a) nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attivita' internazionale del gruppo multinazionale di imprese, indipendentemente dai requisiti di cui al capo V; b) nei primi cinque anni a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in cui il gruppo nazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente titolo. 2. Se la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese e' localizzata in uno Stato terzo, l'imposizione integrativa dovuta da un'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e' ridotta a zero nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attivita' internazionale del gruppo multinazionale di imprese, indipendentemente dai requisiti di cui al capo V. 3. Un gruppo multinazionale di imprese e' considerato nella fase iniziale della sua attivita' internazionale se, per un esercizio: a) ha imprese in non piu' di sei Paesi; b) la somma del valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese appartenenti al gruppo localizzate in tutti Paesi diversi dal Paese di riferimento non supera 50 milioni di euro. Ai fini del primo periodo, per «Paese di riferimento» si intende il Paese in cui le imprese del gruppo multinazionale detengono il valore totale dei beni tangibili piu' elevato nell'esercizio in cui il gruppo multinazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente Titolo. Il valore totale dei beni tangibili in un Paese corrisponde alla somma dei valori contabili netti di tutti i beni tangibili di tutte le imprese del gruppo multinazionale che sono localizzate in tale Paese. 4. Il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, decorre dall'inizio dell'esercizio in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente titolo. Per i gruppi multinazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera a), decorre dal 31 dicembre 2023. Per i gruppi multinazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di cinque anni di cui al comma 2 decorre dal 31 dicembre 2024. Per i gruppi nazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3 10, comma 1, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera b), decorre dal 31 dicembre 2023. 5. L'entita' localizzata nel territorio dello Stato, designata a presentare la comunicazione di cui all'articolo 51, informa l'Agenzia delle entrate in merito alla data di inizio della fase iniziale della attivita' internazionale del gruppo al quale appartiene o dell'esercizio in cui il gruppo nazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente titolo." "Allegato A (previsto dall'articolo 8, comma 1) OMISSIS 33) «imposta minima suppletiva equivalente»: un insieme di regole attuate nel diritto interno di un Paese, a condizione che esso non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste: a) siano equivalenti alle disposizioni previste nella Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, alle regole OCSE in base alle quali un Paese riscuote la sua quota imputabile di imposizione integrativa di un gruppo multinazionale di imprese che non e' stata applicata nell'ambito dell'imposta minima integrativa nei confronti delle imprese a bassa imposizione di tale gruppo multinazionale; b) sia amministrata in modo coerente con le disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, con le regole OCSE; 33-bis) "imposte rilevanti semplificate": le imposte sul reddito del Paese riportate nella voce imposte dei rendiconti finanziari qualificati del gruppo, al netto degli importi che non rappresentano imposte rilevanti e degli importi relativi alle posizioni fiscali incerte riportate in tali rendiconti. Ai fini della presente definizione, per "rendiconti finanziari qualificati" s'intende: a) i rendiconti utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato della controllante capogruppo; b) i bilanci o rendiconti separati delle imprese predisposti in base a principi contabili conformi o in base a principi contabili autorizzati a condizione che le informazioni ivi riportate siano predisposte in base a tali principi e siano affidabili; c) nel caso di una impresa che non e' consolidata linea per linea a causa delle sue dimensioni o in base al principio di rilevanza, i bilanci di tale impresa utilizzati per la predisposizione della Rendicontazione Paese per Paese del gruppo; OMISSIS 52) «stabile organizzazione»: a) una sede di affari, inclusa una fattispecie assimilata, localizzata in un Paese in cui tale sede o fattispecie e' considerata una stabile organizzazione in conformita' alle previsioni ivi applicabili di una convenzione per evitare le doppie imposizioni, a condizione che tale Paese le attribuisca fiscalmente il reddito conformemente a una disposizione analoga all'articolo 7 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito Modello OCSE); b) nel caso in cui non sia applicabile una convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito, una sede d'affari, inclusa una fattispecie assimilata, con riferimento alla quale la legislazione interna di un Paese assoggetta ad imposizione il reddito netto ad essa attribuibile con modalita' similari a quelle applicabili per l'imposizione dei redditi dei propri residenti fiscali; c) nel caso in cui un Paese non abbia un sistema di imposizione sui redditi, una sede d'affari, inclusa una fattispecie assimilata, ivi ubicata che sarebbe trattata come stabile organizzazione secondo il Modello OCSE, a condizione che tale Paese avesse, ai sensi dell'articolo 7 di tale modello, il diritto di assoggettare ad imposizione detto reddito; d) una sede d'affari, o una fattispecie assimilata, non ricompresa nelle ipotesi di cui alle lettere da (a) a (c) attraverso la quale e' esercitata un'attivita' imprenditoriale in un Paese diverso da quello di localizzazione della casa madre a condizione che il Paese di localizzazione di quest'ultima esenti il reddito attribuibile a tali attivita';". |
| | Art. 10 Sospensione di una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia
1. Se una giurisdizione estera sospende unilateralmente l'applicazione di una o piu' disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e, ove applicabile, sul patrimonio, vigente con l'Italia, l'applicazione delle medesime disposizioni nell'ordinamento italiano e' sospesa, a titolo di contromisura, con pari decorrenza. La sospensione e' comunicata alla controparte per le vie diplomatiche ed e' pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, e comunque non oltre il periodo di imposta 2028, la doppia imposizione e' eliminata alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applicano le ritenute alla fonte previste dall'ordinamento tributario italiano sui redditi corrisposti a soggetti residenti nella giurisdizione con la quale la convenzione contro le doppie imposizioni e' sospesa sino al termine della sospensione della convenzione ad opera della controparte. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e interessi. 3. Il presente articolo non si applica nei casi di estinzione dei trattati contro le doppie imposizioni.
Note all'art. 10: Si riporta l'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 165. Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. 2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato. 3. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7. 5. La detrazione di cui al comma 1 puo' essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente e' condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non e' avvenuto il pagamento a titolo definitivo. 6. L'imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera puo' essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole societa' partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso Paese, salvo quanto previsto dall'articolo 136, comma 6. 7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile e' stata gia' liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e' stata richiesta. Se e' gia' decorso il termine per l'accertamento, la detrazione e' limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia. 8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata. 9. Per le imposte pagate all'estero dalle societa', associazioni e imprese di cui all'articolo 5 e dalle societa' che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita. 10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.". |
| | Art. 11 Modifiche alla disciplina della determinazione della base imponibile delle rendite e pensioni ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di registro
1. All'articolo 17, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze». 2. All'articolo 46, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze». 3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 50, comma 6, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»; b) all'articolo 102, comma 2, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
Note all'art. 11: Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto: "Art. 17 Rendite e pensioni. 1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo: a) il valore pari a quaranta volte l'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;(1) b) il valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se e' prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non puo' superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima; c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull'imposta di registro, approvato con per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, in relazione all'eta' della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone si tiene conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari se e' prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'eta' del piu' giovane se vi e' diritto di accrescimento fra loro; se e' prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'eta' di questa . 1-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione. 1-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.". Il testo dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 46 Rendite e pensioni. 1. Per la costituzione di rendite la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione. 2. Il valore della rendita o pensione e' costituito: a) da quaranta volte l'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia. 3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del secondo comma tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari. 4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dalla lettera b) del secondo comma, ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione. 5. Le disposizioni dei commi terzo e quarto si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario. 5-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 2, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione. 5-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis, non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.". Si riporta l'art. 546 del citato DPR n. 131 del 1986, come modificato dal presente decreto: "Art. 46 Rendite e pensioni 1. Per la costituzione di rendite la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione. 2.Il valore della rendita o pensione e' costituito: a) da quaranta volte l'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia. 3.Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del secondo comma tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari. 4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dalla lettera b) del secondo comma, ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione. 5.Le disposizioni dei commi terzo e quarto si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario. 5-bis.Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 2, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione. 5-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis, non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento." Si riporta il testo degli articoli 50, comma 6, e 102, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, come modificato dal presente decreto: "Art. 50. Rendite e pensioni (articolo 46 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; articolo 9, comma 4, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139) OMISSIS 6. Il prospetto dei coefficienti, di cui all'allegato 4 al presente testo unico, e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 2, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione. OMISSIS" "Art. 102. Rendite e pensioni (articolo 17 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 9, comma 4, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139) OMISSIS 2. Il prospetto dei coefficienti di cui all'allegato 4 al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione.". |
| | Art. 12 Adeguamento delle disposizioni che richiamano l'interpello probatorio
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 24-bis, comma 3, le parole: «dell'articolo 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 1, lettera f)»; b) agli articoli 47-bis, comma 3, 110, comma 9-ter, quinto periodo, 113, comma 5, 124, comma 5, e 132, comma 3, le parole: «dell'articolo 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 1, lettera e)». 2. All'articolo 70-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dell'articolo 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 1, lettera e)». 3. All'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «dell'articolo 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 1, lettera e)». 4. All'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «, a esclusione dell'interpello probatorio previsto dall'articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,».
Note all'art. 12: Si riporta il testo degli articoli 24-bis, 47-bis, 110, comma 9-ter, quinto periodo, 113, 124 e 132 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto: "Art. 24-bis. Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia 1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validita' dell'opzione. L'imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di validita' dell'opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all'articolo 68, comma 3. 2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all'estero di cui al comma 1 e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 200.000 per ciascun periodo d'imposta in cui e' valida la predetta opzione. Tale importo e' ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L'imposta e' versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non e' deducibile da nessun'altra imposta o contributo.246 3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed e' efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorita' fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. 4. L'opzione di cui al comma 1 e' revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validita' dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione. 5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per se' o per uno o piu' dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facolta' di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o piu' Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23. 6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui al comma 1, l'opzione ivi prevista puo' essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o piu' dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purche' soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'estensione dell'opzione puo' essere revocata in relazione a uno o piu' familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o piu' dei familiari per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1." "Art. 47-bis. Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati 1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati: a) nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167; b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalita' dei soggetti svolgenti analoga attivita' dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreche', nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attivita' economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attivita' ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attivita' svolte dal citato soggetto. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un'impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1, puo' dimostrare che: a) il soggetto non residente svolga un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali; b) dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1. 3. Ai fini del comma 2, il contribuente puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212." "Art. 110. Norme generali sulle valutazioni OMISSIS 9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.844 9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale e' concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212." "Art. 113. Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari 1. Gli intermediari finanziari possono optare per la non applicazione del regime di cui all'articolo 87 alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262. 2. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata quando sussistono: a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalita' ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella societa' debitrice, che l'operativita' di quest'ultima sara' limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio; b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficolta' finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da piu' intermediari finanziari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficolta'. 3. L'opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della societa' di cui si acquisisce la partecipazione, la rinuncia ad avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facolta' prevista dall'articolo 115 fino all'esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra. 4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute. 5. Gli intermediari finanziari possono interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3. 6. L'intermediario finanziario che non intende applicare il regime di cui all'articolo 87 ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate." "Art. 124. Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio 1. Se il requisito del controllo, cosi' come definito dall'articolo 117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della societa' o dell'ente controllante, per il periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato o diminuito per un importo corrispondente: a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 2; b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa societa' o ente controllante o da altra societa' controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui all'articolo 123. Il periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola societa' cedente o della sola societa' cessionaria. 2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo: a) la societa' o l'ente controllante deve integrare quanto versato a titolo d'acconto se il versamento complessivamente effettuato e' inferiore a quello dovuto relativamente alle societa' per le quali continua la validita' dell'opzione; b) ciascuna societa' controllata deve effettuare l'integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri, cosi' come risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 121. 3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 129, la societa' o l'ente controllante puo' attribuire, in tutto o in parte, i versamenti gia' effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle controllate nei cui confronti e' venuto meno il requisito del controllo. 4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilita' della societa' o ente controllante. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle societa' che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle societa' che le hanno prodotte e' comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3. 4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la societa' o l'ente controllante e' tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto. 932 5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di fusione di una societa' controllata in altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione della societa' o ente controllante con societa' o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare ove la societa' o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell'accesso al regime. Ai fini della continuazione del consolidato, la societa' o ente controllante puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Con il decreto di cui all'articolo 129 sono disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato. 5-bis. La societa' o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi. 6. L'articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le societa' del comma 1 per compensare gli oneri connessi con l'interruzione della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle societa'." "Art. 132. Condizioni per l'efficacia dell'opzione 1. Permanendo il requisito del controllo, come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed e' irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. 2. L'efficacia dell'opzione e' altresi' subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le controllate non residenti, cosi', come definite dall'articolo 133; b) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna societa' controllata con quello della societa' o ente controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni locali; c) revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle controllate residenti di cui all'articolo 131, comma 2, e di quelle non residenti di cui all'articolo 133, da parte dei soggetti iscritti all'albo Consob previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o, per quanto riguarda le controllate non residenti, anche da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del bilancio, redazione a cura dell'organo sociale cui compete l'amministrazione della societa' di un bilancio volontario riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo d'imposta della controllante, comunque soggetto alla revisione di cui al primo periodo; d) attestazione rilasciata da ciascuna societa' controllata non residente secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 142 dalla quale risulti: 1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla lettera c); 2) l'impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria per la determinazione dell'imponibile e per adempiere entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla loro notifica alle richieste dell'Amministrazione finanziaria; d-bis) l'esercizio dell'opzione e' comunicato all'Agenzia delle entrate, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 142, entro il mese successivo a quello di scadenza del termine previsto per la comunicazione della risposta all'interpello di cui al comma 3. 3. Al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 130 e seguenti, la societa' controllante accede al regime previsto dalla presente sezione; la medesima societa' controllante puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione. In particolare, dall'istanza di interpello dovra' risultare: a) la qualificazione soggettiva del soggetto controllante all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 130, comma 2; b) la puntuale descrizione della struttura societaria estera del gruppo con l'indicazione di tutte le societa' controllate; c) la denominazione, la sede sociale, l'attivita' svolta, l'ultimo bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti nonche' la quota di partecipazione agli utili riferita alla controllante ed alle controllate di cui all'articolo 131, comma 2, l'eventuale diversa durata dell'esercizio sociale e le ragioni che richiedono tale diversita'; d) la denominazione dei soggetti cui e' stato attribuito l'incarico per la revisione dei bilanci e le conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi; e) l'elenco delle imposte relativamente alle quali verra' presumibilmente richiesto il credito di cui all'articolo 165. 4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate puo' essere subordinata all'assunzione da parte del soggetto controllante dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto controllante puo' a sua volta richiedere, oltre a quelle gia' previste, ulteriori semplificazioni per la determinazione del reddito imponibile fra le quali anche l'esclusione delle societa' controllate di dimensioni non rilevanti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. 5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 possono essere comunicate all'Agenzia delle entrate con le modalita' previste dallo stesso comma 3 entro il mese successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale si possono essere verificate. La societa' o ente controllante che intende accedere al regime previsto dalla presente sezione ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.". Si riporta il testo dell'articolo 70-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto: "Art. 70-ter Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo 1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente: a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo; b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purche' residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. 1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresi' sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 2. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica: a) svolgimento di un'attivita' principale dello stesso genere; b) svolgimento di attivita' complementari o interdipendenti; c) svolgimento di attivita' che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o piu' di essi. 3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorche' tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. 4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui al comma 1, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3. 5. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, e' presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212. 6. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui al comma 1 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria, di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico e' presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della citata legge n. 212 del 2000.". Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal presente decreto: "Art. 30 (Societa' di comodo. Valutazione dei titoli) OMISSIS 4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la societa' interessata puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.". Per le modifiche all'art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 vedi note all'articolo 13. |
| | Art. 13
Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente
1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «un termine non inferiore» e' inserita la seguente: «complessivamente» e la parola: «ovvero» e' sostituita dalla seguente: «e»; b) all'articolo 10-quater, comma 1, alinea, dopo le parole: «atti di imposizione» sono inserite le seguenti: «o sanzionatori»; c) all'articolo 10-octies, comma 1, le parole: «o privati» sono soppresse; d) all'articolo 10-nonies: 1) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'inammissibilita' delle istanze di interpello nelle ipotesi in cui la banca dati non informi il contribuente che puo' presentare interpello sempreche' il contribuente non dimostri che il documento di prassi richiamato nella risposta ricevuta non fornisce una soluzione univoca al quesito interpretativo.»; 2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le regole di funzionamento del servizio di consultazione semplificata, ivi compresi i presupposti e le modalita' di accesso al medesimo servizio, anche ai fini del suo coordinamento con la disciplina dell'interpello di cui all'articolo 11.»; e) all'articolo 11, il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. La presentazione delle istanze di interpello, in relazione a fattispecie particolarmente complesse, e' in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle Agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalita' di corresponsione sono individuate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della tipologia d'interpello presentata.».
Note all'art. 13: Si riporta il testo degli articoli 6-bis, 10-quater, 10-octies, 10-nonies e 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal presente decreto: "Art. 6-bis (Principio del contraddittorio) 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilita', da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. 2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. 3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalita' idonee a garantirne la conoscibilita', lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non e' adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine e' successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine e' posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. 4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed e' motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere." "Art. 10-quater. (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) 1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione o sanzionatori ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessita' di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimita' dell'atto o dell'imposizione: a) errore di persona; b) errore di calcolo; c) errore sull'individuazione del tributo; d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria; e) errore sul presupposto d'imposta; f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. 2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonche' decorso un anno dalla definitivita' dell'atto viziato per mancata impugnazione. 3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo." "Art. 10-octies. (Consulenza giuridica) 1. L'amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici, alle regioni e agli enti locali, nonche' alle amministrazioni dello Stato per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti. 2. La richiesta di consulenza giuridica non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni applicative del presente articolo." "Art. 10-nonies. (Consultazione semplificata) 1. Le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni di cui al comma 2, avvalendosi dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, a una apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contiene i documenti di cui all'articolo 10-sexies, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo. 2. L'accesso al servizio di cui al comma 1 e' offerto esclusivamente, oltre a tutte le persone fisiche, anche non residenti, alle societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle societa' ad esse equiparate, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che applicano il regime di contabilita' semplificata. 3. La banca dati consente l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Quando la risposta al quesito non e' individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che puo' presentare istanza di interpello. La risposta produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 2, esclusivamente nei confronti del contribuente istante. 4. L'utilizzazione del servizio di cui al presente articolo e' condizione di ammissibilita' ai fini della presentazione di istanze di interpello. Resta ferma l'inammissibilita' delle istanze di interpello nelle ipotesi in cui la banca dati non informi il contribuente che puo' presentare interpello sempreche' il contribuente non dimostri che il documento di prassi richiamato nella risposta ricevuta non fornisce una soluzione univoca al quesito interpretativo. 4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le regole di funzionamento del servizio di consultazione semplificata, ivi compresi i presupposti e le modalita' di accesso al medesimo servizio, anche ai fini del suo coordinamento con la disciplina dell'interpello di cui all'articolo 11." "Art. 11. (Interpello) 1. Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla: a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione; b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili; c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie; d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi; e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge; f) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1, a esclusione dell'interpello probatorio previsto dall'articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' riservato ai soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e ai soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 3. La presentazione delle istanze di interpello, in relazione a fattispecie particolarmente complesse, e' in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalita' di corresponsione sono individuate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della tipologia d'interpello presentata. 4. Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente. 5. L'amministrazione finanziaria, ferma la facolta' di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalita' e i termini di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni che, in ogni caso, e' sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che e' obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non e' reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo e' senz'altro prorogato al primo giorno successivo non festivo. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie gia' oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. 6. La presentazione della istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. 7. La risposta alla istanza di interpello non e' impugnabile. 8. Le disposizioni di cui all'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello." |
| | Art. 14
Disposizioni in materia di adempimento collaborativo
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, per le domande di adesione al regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025, l'Agenzia delle entrate, al sussistere degli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente, procede all'ammissione dei contribuenti al regime anche in assenza della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del medesimo decreto. 2. Nei casi di cui al comma 1 la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere prodotta entro il termine del 30 settembre 2026. 3. Per i soggetti di cui al comma 1, la mancata presentazione della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale entro il termine fissato al comma 2 costituisce causa di esclusione dal regime ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 per inosservanza degli impegni assunti.
Note all'art. 14: Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1-bis, e 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128: "Art. 4. Requisiti 1-bis. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1, predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformita' ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti gia' in possesso di una specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. In caso di certificazione infedele si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La certificazione e' infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilita' e professionalita' indicati nel regolamento di cui al comma 1-ter, nonche' in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso di certificazione infedele l'Agenzia dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza." "Art. 7. Competenze e procedure OMISSIS 2. I contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo inoltrano domanda in via telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, nonche' all'articolo 4, comma 1-bis, comunica ai contribuenti l'ammissione al regime entro i successivi centoventi giorni. Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volonta' di non permanere nel regime di adempimento collaborativo. 3. L'Agenzia delle entrate, a seguito di invito al contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni, con provvedimento motivato, puo' dichiarare l'esclusione dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 o ai commi 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui all'articolo 5, comma 2. In caso di inosservanza degli impegni assunti, l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo e' preceduta da un periodo transitorio di osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da parte del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, e alla regolarizzazione delle connesse violazioni fiscali, al termine del quale si determina l'uscita o la permanenza nel regime. Il periodo transitorio di osservazione e' pari a centoventi giorni ed e' rinnovabile, al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola volta per un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni. Il periodo di osservazione non si applica nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente. L'esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla data di notifica del provvedimento.". |
| | Art. 15 Modalita' di accesso all'esercizio delle funzioni di ufficiali della riscossione
1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, gli articoli 42 e 43 sono sostituiti dai seguenti: «Art. 42 (Ufficiali della riscossione). - 1. Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione sono nominati dal legale rappresentante dell'agente della riscossione, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione nazionale, tra i dipendenti dello stesso agente in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di revoca della nomina. 2. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto del luogo in cui ha sede legale l'agente della riscossione, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempreche' non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento dal prefetto. Art. 43 (Funzioni degli ufficiali della riscossione). - 1. L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l'agente della riscossione stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non puo' farsi rappresentare ne' sostituire.». 2. Al testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, l'articolo 232 e' sostituito dal seguente: «Art. 232 (Ufficiali della riscossione (articolo 42 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)). - 1. Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione sono nominati dal legale rappresentante dell'agente della riscossione, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione nazionale, tra i dipendenti dello stesso agente in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di revoca della nomina. 2. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto del luogo in cui ha sede legale l'agente della riscossione, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempreche' non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento dal prefetto.». |
| | Art. 16
Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale
1. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 96: 1) al comma 7, dopo le parole: «articolo 82» sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 118, comma 8»; 2) al comma 9, le parole: «I commi 7 e 8 non si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 7 non si applica»; b) all'articolo 112, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'estinzione del reato impedisce l'applicazione della confisca, salvi i casi in cui siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell'illecito e fermo restando quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale.»; c) all'articolo 118, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Salvi i casi di confisca disposti dall'autorita' giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell'illecito, le stesse, destinate alla confisca in via amministrativa ai sensi dell'articolo 96, comma 7, sono restituite al trasgressore, previo pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, nei termini fissati con provvedimento dell'Agenzia. Fermo restando quanto previsto nel primo periodo, l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.».
Note all'art. 16: Si riporta il testo degli articoli 96, 112 e 118 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, come modificato dal presente decreto: "Art. 96. Sanzioni amministrative 1. E' punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all'articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente: a) l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000; b) l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 100.000.5 2. La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta di un terzo quando i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori al 3 per cento di quelli dichiarati. 3. Fermo restando quanto previsto al comma 4, la sanzione di cui al comma 1 non si applica se l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati e' pari o superiore a quelli complessivamente accertati. 4. Quando nella dichiarazione non sono indicati in maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per il compimento dei controlli e l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati e' pari o superiore a quelli complessivamente accertati, in luogo della sanzione di cui al comma 1 si applica la sanzione nella misura da euro 150 a euro 1.000; in presenza di piu' articoli, tale sanzione si applica una sola volta. 5. Qualora, nella verifica delle merci immesse nei magazzini o recinti di custodia temporanea o nei depositi, si trovi, rispetto alla giacenza dichiarata, un'eccedenza di quantita' inferiore al 2 per cento o una deficienza di quantita' inferiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 non si applica. 6. Se la deficienza di quantita' di cui al comma 5 e' superiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 e' calcolata sull'intera differenza, senza tener conto di detto calo. Se non si conosce il peso della merce mancante, questo e' calcolato in base alla media di quelle della stessa specie. 7. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della fattispecie di cui all'articolo 82 e salvo quanto previsto dall'articolo 118, comma 8, e' sempre ordinata la confisca amministrativa delle merci oggetto dell'illecito. Il relativo provvedimento e' adottato dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione e' stata accertata. 8. La confisca di cui al comma 7 riguarda anche i mezzi di trasporto utilizzati per commettere la violazione che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o l'autonomia in difformita' delle caratteristiche costruttive omologate. 9. Il comma 7 non si applica, oltre che nei casi di cui al comma 14, per la violazione di cui al comma 1 relativa alla fattispecie di cui all'articolo 79, ove ricorra una delle seguenti condizioni: a) quando, pur essendo errati uno o piu' degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale; b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e' uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; c) quando le differenze in piu' o in meno nella quantita' o nel valore non superano il 5 per cento per ciascun singolo dichiarato; d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica; e) quando le violazioni rientrano nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 10. Quando la violazione consiste in una differenza tra la quantita' dichiarata e quella accertata, la confisca ha a oggetto la quantita' di merce eccedente quella dichiarata. Nel caso di beni indivisibili, la confisca ha a oggetto l'intero bene. Nel caso di beni a seguito di viaggiatori, la confisca si applica qualora il valore complessivo dei beni rinvenuti sia pari o superiore a tre volte la franchigia doganale. 11. Per le merci e i mezzi di cui e' ordinata la confisca, ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 95. I provvedimenti per i quali, in base al citato articolo 95, e' competente l'autorita' giudiziaria sono adottati dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione e' stata accertata. 12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche in caso di violazione di cui all'articolo 84, commi 2 e 3. In tali casi e' sempre ordinata la confisca amministrativa dei tabacchi lavorati di contrabbando. 13. Non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42 e' avviata su istanza del dichiarante, sempreche' l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Sugli eventuali maggiori diritti di confine sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 49, qualora l'istanza di revisione della dichiarazione sia presentata oltre novanta giorni dopo lo svincolo delle merci cui detta dichiarazione si riferisce.6 14. Nell'ipotesi di cui all'articolo 79, quando l'autorita' giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa, l'autore e' punito, a titolo di colpa, con la sanzione amministrativa dall'80 per cento al 150 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione e comunque in misura non inferiore a euro 500. In tale ipotesi, si applicano, altresi', i commi 2, 3 e 4." "Art. 112. Estinzione del reato - Cause di non punibilita' 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'autore della violazione puo' effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa¸ da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato. L'estinzione del reato impedisce l'applicazione della confisca, salvi i casi in cui siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto di illecito e fermo restando quando disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale. 2. I delitti di contrabbando, di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto e' connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione e d), non sono punibili se l'autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a-bis), b) e b-bis), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sempreche' il pagamento intervenga prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilita' prevista nel presente comma impedisce l'applicazione della confisca, fermo restando quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale." "Art. 118. Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate 1. Le cose sequestrate per le violazioni previste dal presente allegato, salva diversa disposizione dell'autorita' giudiziaria per le fattispecie costituenti reato, sono prese in custodia dall'Agenzia. 2. Per assicurare l'identita' e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale. 3. Se vi e' pericolo di deperimento delle cose sequestrate, l'Agenzia puo' procedere alla vendita, previa autorizzazione, per le fattispecie costituenti reato, dell'autorita' giudiziaria, che si pronuncia entro trenta giorni. 4. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, l'Agenzia, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria per le fattispecie costituenti reato. La distruzione puo' avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione della predetta autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari. 5. Per i tabacchi lavorati di contrabbando, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non e' piu' assoggettabile a riesame, l'autorita' giudiziaria puo': a) ordinare la distruzione del tabacco lavorato sequestrato, disponendo il prelievo di uno o piu' campioni determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale; b) autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali o esteri. 6. Al fine di contenere i costi necessari al mantenimento dei reperti di cui al comma 5, l'Agenzia, decorso un anno dal momento del sequestro, puo' procedere alla distruzione e alla campionatura dei prodotti, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. Le predette distruzione e campionatura, da effettuare secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, possono avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione. 7. Decorsi novanta giorni da quando e' stato notificato il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate in via amministrativa, senza che il soggetto a favore del quale e' stata ordinata la restituzione provvede a ritirarle, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 75 a 77. 8. Salvi i casi di confisca disposti dall'Autorita' giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell'illecito, le stesse, destinate alla confisca in via amministrativa ai sensi dell'articolo 96, comma 7, sono restituite al trasgressore, previo pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, nei termini fissati con provvedimento dell'Agenzia. Fermo restando quanto previsto nel primo periodo, l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione. 9. I costi per la distruzione delle merci possono essere anticipati dall'Agenzia e recuperati a carico dei soggetti individuati dalle disposizioni doganali unionali. 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96." |
| | Art. 17
Modifiche alle disposizioni legislative in materia di accise
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: «Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonche' l'organismo centrale di stoccaggio istituito dallo Stato ai sensi della direttiva (UE) 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, per garantire il mantenimento delle scorte nazionali di prodotti petroliferi»; b) all'articolo 26, comma 8, lettera b), dopo le parole: «altro recipiente,» e' inserita la seguente: «anche»; c) all'articolo 26-ter, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Su richiesta, i soggetti di cui all'articolo 26, comma 9, possono versare, entro il quarto mese del semestre di riferimento e in un'unica soluzione, tutte le rate di acconto mensili relative al medesimo semestre, ciascuna determinata in misura pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale consumati, per uso proprio, nel primo mese del medesimo semestre.»; d) all'articolo 52, comma 2, lettera c), dopo le parole: «o da gas ottenuti dalla biomassa», sono aggiunte le seguenti: «e consumata per uso proprio»; e) all'allegato I, la voce «Gas naturale» e' sostituita dalla seguente: «Gas naturale: per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo per combustione per usi non domestici: euro 0,012498 per metro cubo per combustione per usi domestici: a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo; b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo; c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo; d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo; per combustione per usi domestici limitatamente ai consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218: a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo; b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo; c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo; d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo. per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi.».
Note all'art. 17: Si riporta il testo degli articoli 5, 26, 26-ter e 52, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente decreto: "Art. 5. Regime del deposito fiscale 1. La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria. 2. Il regime del deposito fiscale e' autorizzato dall'Amministrazione finanziaria nei limiti e alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale e' subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 63. Per i tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale e' subordinato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A ciascun deposito fiscale e' attribuito un codice di accisa. 3. Il depositario e' obbligato: a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacita' di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non puo' essere inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo avvenute nei dodici mesi solari precedenti; il depositario autorizzato adegua la cauzione entro trenta giorni dal termine previsto per il pagamento dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo che hanno determinato la variazione dell'importo da prestare, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a). Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonche' l'organismo centrale di stoccaggio istituito dallo Stato ai sensi della direttiva (UE) 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009 per garantire il mantenimento delle scorte nazionali di prodotti petroliferi; b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale; c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale; d) ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere nella contabilita' di cui alla lettera c), al momento della presa in consegna di cui all'articolo 6, comma 6, tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa; e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti. 4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operativita' dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio. 5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonche' del divieto di estrazione di cui all'articolo 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa." "Art. 26. Gas naturale 1. Il gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), destinato alla combustione per usi domestici e usi non domestici, nonche' all'autotrazione, e' sottoposto ad accisa, e la relativa imposta e' esigibile, al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I vigenti a tale momento. 2. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano e altri idrocarburi. 3. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 2, originate da biomassa, destinate agli usi propri del soggetto che le produce. 4. E' considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unita' immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientra altresi' nell'uso domestico l'utilizzo del gas naturale destinato: a) alla combustione nei locali: 1) degli uffici pubblici; 2) degli uffici, anche di societa' e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva nonche' degli studi professionali; 3) degli istituti di credito; 4) degli istituti di istruzione; b) alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici; c) al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili di cui al presente comma. 5. Sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale diversi da quelli di cui al comma 4 nonche', limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di energia termica, l'impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche. 6. E' considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell'uso per autotrazione, relativamente ai quali e' prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa. In tale ipotesi il soggetto obbligato di cui al comma 7 applica, su richiesta del consumatore finale, l'accisa in relazione ai quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti impieghi. 7. Sono obbligati al pagamento dell'accisa, secondo le modalita' previste dall'articolo 26-ter, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, i soggetti che: a) fatturano il gas naturale ai consumatori finali, comprese le societa' aventi sede legale nel territorio dello Stato designate da soggetti di altri Stati dell'Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono il gas naturale direttamente a consumatori finali; le predette societa' designate hanno l'obbligo di registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell'inizio dell'attivita' di fornitura; b) acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi. 8. Sono altresi' obbligati al pagamento dell'accisa, secondo le modalita' previste dall'articolo 26-ter, i soggetti che, per uso proprio: a) acquistano gas naturale avvalendosi delle reti di gasdotti o di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto; b) acquistano il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, anche da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi; c) estraggono gas naturale nel territorio dello Stato. 9. I gestori delle reti di gasdotti nazionali, previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere riconosciuti soggetti obbligati limitatamente al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto. 10. Si considerano consumatori finali di gas naturale anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai. 11. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6." "Art. 26-ter. Accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa 1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta dai soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta relativo al semestre solare di riferimento. I semestri decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno. 2. La dichiarazione e' presentata dai soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, esclusivamente in forma telematica, entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno. Nella dichiarazione semestrale, i predetti soggetti riportano le somme versate ai sensi del comma 3 relativamente al semestre cui la dichiarazione si riferisce; i soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, riportano altresi' l'ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d'uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare cui la dichiarazione si riferisce nonche' le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali. 3. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, corrispondono l'accisa dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine del mese. Per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, ciascuna rata e' pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di gas naturale indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente. Per i soggetti di cui all'articolo 26, commi 8 e 9, ciascuna rata e' pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale consumati per uso proprio nel mese solare precedente. Su richiesta, i soggetti di cui all'articolo 26, comma 9, possono versare, entro il quarto mese del semestre di riferimento e in un'unica soluzione, tutte le rate di acconto mensili relative al medesimo semestre, ciascuna determinata in misura pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale consumati, per uso proprio, nel primo mese del medesimo semestre. 4. Entro la fine del mese in cui e' presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, versano l'eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi dell'articolo 14. 5. I soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'attivita' di fornitura e la fine del mese in cui procedono alla fatturazione del gas naturale ceduto, versano acconti mensili nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all'articolo 26-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima. 6. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 8 e 9, che iniziano a consumare gas naturale per uso proprio, corrispondono l'accisa dovuta relativamente al mese in cui ha inizio il consumo, versando un acconto nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all'articolo 26-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima. 7. Gli importi versati ai sensi dei commi 5 e 6 sono riportati, ai fini del conguaglio dell'accisa sul gas naturale dovuta per il semestre di riferimento, nella dichiarazione di cui al comma 1, relativa allo stesso semestre. 8. La bolletta di pagamento o la fattura rilasciata ai consumatori finali dai soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, riporta, conformemente alle prescrizioni stabilite dall'ARERA, i quantitativi di gas naturale venduti nel periodo cui la bolletta si riferisce nonche' la determinazione dell'importo dell'accisa sui predetti quantitativi calcolato con l'applicazione delle aliquote vigenti al momento della fornitura. 9. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, adeguano l'importo della cauzione di cui all'articolo 26-bis, comma 1, entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento in modo che la stessa cauzione risulti non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Se in base ai dati in possesso della medesima Agenzia, anche acquisiti ai sensi del comma 14, la cauzione prestata risulta non idonea, la stessa ne ridetermina l'importo; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 64. 10. Nel caso di escussione della cauzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, se il soggetto obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui e' effettuata l'escussione, non ha versato l'accisa dovuta per un importo che superi, al netto di quello eventualmente gia' iscritto a ruolo, il doppio della cauzione escussa, l'Agenzia ridetermina l'importo della cauzione in misura pari al valore dell'accisa dovuta e non versata nei predetti tre mesi; si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma 2, e l'importo della cauzione rideterminato ai sensi del presente comma permane invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo 64. 11. I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso. 12. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, contabilizzano i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti. 13. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti il modello di dichiarazione semestrale, le relative modalita' di presentazione all'Agenzia e gli elementi specifici da indicare nonche' il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni di cui al comma 11. 14. Con determinazione, adottata dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalita' di scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in relazione alle cessioni di gas naturale fornito ai consumatori finali." "Art. 52. Oggetto dell'imposizione 1. L'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, e la relativa imposta e' esigibile, al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I vigenti a tale momento. 2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile non superiore a 20 kW, e consumata per uso proprio; b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa e consumata per uso proprio; d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, aventi potenza nominale non superiore a 1 kW nonche' prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW; e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici; f) impiegata nei processi mineralogici; g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unita', incida per oltre il 50 per cento. 3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica: a) utilizzata per l'attivita' di produzione di elettricita' e per mantenere la capacita' di produrre elettricita' nonche', limitatamente agli impianti di generazione di energia elettrica asservita esclusivamente alla immissione in rete con obbligo di connessione di terzi, per le attivita' connesse all'esercizio dei medesimi impianti; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ubicati nel medesimo sito di produzione; c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano; e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori alla soglia di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW, si procede al recupero dell'accisa riducendo i quantitativi rientranti nella medesima soglia di esenzione di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore alla predetta soglia di 150 kWh; per i consumi superiori al limite di 220 kWh per le utenze oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa riducendo i quantitativi rientranti nella soglia di esenzione di 150 kWh di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore al predetto limite di 220 kWh. 4. E' considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale dell'energia elettrica, fornita ad un unico punto di prelievo, in impieghi differenti relativamente ai quali e' prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa." Si riporta il testo dell'allegato I al decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente decreto: "Allegato I Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 18 Modifiche ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e di riscossione nonche' in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti
1. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 7, le parole: «dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 98 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; b) all'articolo 10, sotto-rubrica, le parole: «articolo 7 del decreto-legge n. 269 del 2003» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 472 del 1997»; c) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: «Art. 14-bis (Ulteriori disposizioni in materia di ravvedimento). - 1. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 14, comma 1, lettera a), qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.»; d) all'articolo 18: 1) al comma 3, le parole: «all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; 2) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»; e) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»; f) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»; g) all'articolo 28, comma 9, le parole: «all'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 38, comma 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; h) all'articolo 37: 1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024»; 2) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»; i) all'articolo 41, comma 1, le parole: «dall'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»; l) all'articolo 44: 1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 69 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»; 2) al comma 2, le parole: «dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»; m) all'articolo 45, comma 1, le parole: «dell'articolo 63 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»; n) all'articolo 49: 1) al comma 1, le parole: «nell'articolo 13, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123» e le parole: «dell'articolo 32 o dell'articolo 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 117 del citato testo unico n. 123 del 2025 o dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346»; 2) al comma 2, le parole: «dall'articolo 48, commi da 2 a 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 130, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, o non adempie all'obbligo di cui al comma 4»; 3) al comma 3: 3.1) all'alinea, le parole: «all'articolo 48, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 130, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»; 3.2) alla lettera c), le parole: «di cui all'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 108, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025» e le parole: «di cui al richiamato articolo 23 e all'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al richiamato articolo 108 e all'articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»; o) all'articolo 50, comma 1, le parole: «di cui agli articoli 25 e 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 110, commi da 1 a 6, e 111 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»; p) all'articolo 51, comma 1, le parole: «dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»; q) all'articolo 52, comma 3, le parole: «dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 150, commi 5 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»; r) l'articolo 53 e' abrogato; s) all'articolo 55, comma 2, le parole: «effettuato pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «effettuato il pagamento»; t) all'articolo 56, comma 1: 1) all'alinea dopo le parole: «testo unico dei tributi erariali minori» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174»; 2) alle lettere a), d), f), g), h), i), l), m) e n), dopo le parole: «testo unico dei tributi erariali minori» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024»; u) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «testo unico dei tributi erariali minori» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174»; v) all'articolo 63, comma 2, le parole: «e dell'articolo 16, terzo comma,» sono soppresse; z) all'articolo 69, comma 1, lettera a): 1) al terzo periodo, le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; 2) all'ottavo periodo, le parole: «l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 123, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025»; aa) all'articolo 70, comma 3, la parola: «Quando» e' sostituita dalla seguente: «Qualora»; bb) all'articolo 82, comma 1, le parole: «dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; cc) all'articolo 83, comma 1, le parole: «dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; dd) all'articolo 84, commi 1 e 2, le parole: «dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; ee) all'articolo 98, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175». 2. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 6, secondo periodo, le parole: «del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; 2) al comma 7, dopo le parole: «, testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»; 3) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alla Regione Siciliana.»; b) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: «comunque esenti» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque esenti»; c) all'articolo 5, comma 1: 1) al primo periodo, le parole: «per ogni euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni centesimo di euro»; 2) al secondo periodo, le parole: «in Italia, e all'estero, sia pagato e» sono sostituite dalle seguenti: «in Italia o all'estero, sia pagato o»; d) all'articolo 6, comma 6, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»; e) all'articolo 7: 1) al comma 3, lettera d), le parole: «delle rate di premio arretrate, correnti e anticipate» sono sostituite dalle seguenti: «delle rate di premio arretrate, correnti o anticipate»; 2) al comma 4, le parole: «distinguendole per ogni agenzia, ufficio e incaricato speciale» sono sostituite dalle seguenti: «distinguendole per ogni agenzia, ufficio o incaricato speciale»; 3) al comma 5, le parole: «non iscritte presso alcuna agenzia e ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «non iscritte presso alcuna agenzia o ufficio»; f) all'articolo 8: 1) al comma 1, le parole: «di ciascun agente e incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun agente o incaricato» e le parole: «dell'incasso risultate» sono sostituite dalle seguenti: «dell'incasso risultante»; 2) al comma 4, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»; g) all'articolo 13: 1) al comma 1, le parole: «da contraenti domiciliati e aventi sede in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia»; 2) al comma 3, le parole: «sono domiciliati e hanno sede» sono sostituite dalle seguenti: «sono domiciliati o hanno sede»; h) all'articolo 14, comma 1, le parole: «Gli assicuratori e i loro agenti e incaricati» sono sostituite dalle seguenti: «Gli assicuratori e i loro agenti o incaricati»; i) all'articolo 17, comma 1, le parole: «decreti o provvedimenti sulla presentazione e in relazione a contratti di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «decreti o provvedimenti sulla presentazione o in relazione a contratti di assicurazione»; l) all'articolo 20: 1) al comma 1, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»; 2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»; m) all'articolo 40, comma 2, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»; n) all'articolo 52, comma 1, il secondo periodo e' soppresso; o) all'articolo 53, comma 1, quarto periodo, le parole: «all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; p) all'articolo 56, comma 2, le parole: «si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo V del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; q) all'articolo 58, comma 3, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»; r) all'articolo 61, comma 2, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»; s) all'articolo 85, comma 4, le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»; t) all'articolo 96, comma 1, le parole: «allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»; u) all'articolo 98, comma 1, le parole: «dall'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 23 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; v) all'articolo 99, comma 1, lettera f): 1) al numero 1), dopo le parole: «articoli da 1 a 17» sono inserite le seguenti: «, 22»; 2) il numero 9) e' soppresso. 3. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 146 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; b) all'articolo 48, comma 1: 1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori e degli agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione»; 2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' competente la corte di giustizia di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.»; c) all'articolo 65, comma 1: 1) alla lettera f), le parole: «di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 178 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; 2) alla lettera g), le parole: «di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; d) all'articolo 112, comma 3, le parole: «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimita' della sottoscrizione degli atti,» sono soppresse; e) all'articolo 130, comma 1: 1) la lettera i) e' abrogata; 2) alla lettera l), dopo le parole: «e l'articolo 18» sono inserite le seguenti: «, comma 2,». 4. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 31» sono inserite le seguenti: «, comma 1, periodi dal primo al sesto,»; b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «articoli 34 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 33 e 34 del presente testo unico»; c) all'articolo 11, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «comma 11-bis,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»; d) all'articolo 13, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 22» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2 e 3,»; e) all'articolo 20, comma 1, lettera h), le parole: «allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139» sono sostituite dalle seguenti: «allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»; f) all'articolo 26: 1) al comma 1 la parola: «competente» e' soppressa; 2) al comma 2 la parola: «competente» e' soppressa; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le somme accreditate all'agente della riscossione dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente articolo e nell'articolo 219, alla Tesoreria dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'economia e delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.»; g) all'articolo 32, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo si applicano ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024»; h) all'articolo 45: 1) alla sotto-rubrica le parole: «e articolo 14, comma 2-quater, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18» sono soppresse; 2) il comma 9 e' abrogato; i) all'articolo 46, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 25» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»; l) all'articolo 49, comma 1, dopo le parole: «articolo 32, comma 1,» sono inserite le seguenti: «lettera b),»; m) all'articolo 52, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «2-bis,» sono inserite le seguenti: «lettera b-ter),»; n) all'articolo 54: 1) la sotto-rubrica e' sostituita con la seguente: «(articoli 5, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, 9, 11, commi 1 e 2, e 11-bis decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649)»; 2) al comma 11, le parole: «da aziende e istituti di credito di cui all'articolo 10-bis della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642», sono sostituite dalle seguenti: «da banche di cui all'articolo 5, comma 4, della parte I della tariffa allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»; 3) al comma 12, le parole: «commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5, 7, 8 e 9»; o) all'articolo 56, comma 3, le parole: «nei commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 1»; p) all'articolo 72, alla sotto-rubrica, le parole: «commi da 18 a 21» sono sostituite dalle seguenti: «comma 18» e le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»; q) all'articolo 92: 1) alla sotto-rubrica le parole: «articolo 12-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e» sono soppresse; 2) al comma 1, dopo le parole: «alla riscossione» sono inserite le seguenti: «dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali,»; r) all'articolo 108, la sotto-rubrica e' sostituita dalla seguente: «(articolo 28-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 31, comma 1, settimo periodo, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 16, commi 4 e 5, decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)»; s) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente: «Art. 123 (Importo minimo iscrivibile a ruolo per particolari tipologie di entrate, pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare - (articolo 12-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 25, legge 27 dicembre 2002, n. 289; articolo 1, comma 168, legge 27 dicembre 2006, n. 296)). - 1. Per le entrate diverse da quelle di cui all'articolo 92 non si procede a iscrizione a ruolo per somme inferiori a euro 10,33; tale importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici, escluse le regioni. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonche' norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia. 4. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento. 5. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' di euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 2, l'importo minimo non puo' essere inferiore a 12 euro. 6. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dai commi 2, 3, 4 e 5, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dai medesimi commi 2, 3, 4 e 5.»; t) all'articolo 131, comma 5, dopo le parole: «ente impositore» sono aggiunte le seguenti: «presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati»; u) all'articolo 136, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso e' notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.»; v) all'articolo 142, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 66» sono inserite le seguenti: «, comma 2,»; z) all'articolo 154, comma 1, lettera a), dopo le parole: «dei beni» sono aggiunte le seguenti: «e per quelle che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'articolo 146»; aa) all'articolo 173, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 74» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»; bb) all'articolo 220, comma 3, le parole: «allo svolgimento dei controlli della Tesoreria dello Stato e» sono soppresse; cc) all'articolo 238, comma 1, lettera c), dopo le parole: «articolo 43» sono inserite le seguenti: «, comma 2,»; dd) all'articolo 241, comma 1: 1) alla lettera i), dopo le parole: «articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11» sono inserite le seguenti: «, commi 1 e 2,»; 2) alla lettera cc), dopo le parole: «articolo 25» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»; 3) alla lettera ll), dopo le parole: «commi 11-bis,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»; 4) dopo la lettera ll) e' inserita la seguente: «ll-bis) l'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;»; 5) alla lettera nnn), le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»; 6) la lettera ttt) e' abrogata; 7) alla lettera uuu), le parole: «comma 4» sono sostituite con le seguenti: «commi 4 e 5». 5. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «comma 3, lettera c),» sono inserite le seguenti: «della parte I»; b) la nota numero 3, dell'articolo 6, della parte I, della tariffa di cui allegato 3, e' sostituita dalla seguente: «3. Fermo quanto previsto nell'articolo 5, comma 6, della tabella di cui al presente allegato, all'imposta fissa di euro 16,00, da corrispondere mediante contrassegno telematico, sono soggette le delegazioni di pagamento rilasciate dalle regioni e da altri enti pubblici, a favore degli istituti di previdenza, nonche' degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui ai predetti enti.».
Note all'art. 18: Si riporta il testo degli articoli 6, 10, 18, 21, 24, 28, 37, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 62, 63, 69, comma 1, 70, 82, 83, 84 e 98 del decreto legislativo 5 novembre 1924, n. 173, come modificato dal presente decreto: "Art. 6. Fatto denunciato all'autorita' giudiziaria e addebitabile a terzi (articolo 1 della legge n. 423 del 1995) 1. La riscossione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento e' sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale. 2. La sospensione e' disposta dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorita' giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente. 3. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del professionista ai sensi dell'articolo 20, comma 4. 4. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione del reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del medesimo codice, la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se il contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro tre mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio di cui al comma 2. In tale ipotesi, se il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede all'irrogazione a carico del professionista ai sensi dell'articolo 20, comma 4. 5. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di cui al comma 4, il contribuente non promuove l'azione civile nei confronti del professionista o, laddove promossa, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente. 6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico del professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti ai sensi del comma 4. La parte che vi ha interesse ne da' notizia all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla suddetta data. 7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficolta' di ordine economico, l'ufficio competente per territorio puo' disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonche', alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 98 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33." "Art. 10. Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie (articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 472 del 1997) 1. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di societa' o enti, con o senza personalita' giuridica di cui agli articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' esclusivamente a carico della societa' o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilita' solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalita' giuridica. Se e' accertato che la persona giuridica, la societa' o l'ente privo di personalita' giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione e' irrogata nei confronti della persona fisica che ha agito per loro conto." "Art. 18. Procedimento di irrogazione delle sanzioni (articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997) 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono. 2. L'ufficio o l'ente notifica l'atto di contestazione con indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entita' nonche' delle misure edittali previste dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato al primo periodo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 21. 5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione. 6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullita' anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. 8. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3." "Art. 21. Tutela giurisdizionale (articolo 18 del decreto legislativo n. 472 del 1997) 1. Contro il provvedimento di irrogazione e' ammesso ricorso alle corti di giustizia tributaria. 2. Le decisioni delle corti di giustizia tributaria sono immediatamente esecutive nei limiti previsti dal capo IV del titolo II della parte II del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175." "Art. 24. Sospensione dei rimborsi e compensazione (articolo 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997) 1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento puo' essere sospeso se e' stato notificato l'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o il provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorche' non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della corte di giustizia tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. 2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla corte di giustizia tributaria, che puo' disporne la sospensione ai sensi dell'articolo 96 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175." "Art. 28. Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (articolo 2 del decreto legislativo n. 471 del 1997) 1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benche' non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica, sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se non risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al comma 1, secondo periodo. 3. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e' inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa del 70 per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250. 4. Se la violazione di cui al comma 3 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione minima di cui al comma 3. 5. La sanzione di cui al comma 3 e' aumentata dalla meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 6. Fuori dai casi di cui al comma 5, la sanzione di cui al comma 3 e' ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati e' inferiore al 3 per cento delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000. 7. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata. 8. Per ritenute non versate si intende la differenza tra l'ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 9. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 38, comma 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, la sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al primo periodo deve darne apposita comunicazione all'amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 3." "Art. 37. Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto (articolo 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997) 1. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel titolo I, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie puo' essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000. 2. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla meta'. 3. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 18, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del titolo I, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al terzo periodo si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.8 4. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando e' stata contestata la quarta violazione. 5. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 3 e' effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 6. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 3 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato. 7. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi dell'articolo 31, comma 15. 8. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero a ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5. 9. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 8 siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli associati. 10. Se e' accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. Le sanzioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127." "Art. 41. Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia (articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986) 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro." "Art. 44. Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio (articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986) 1. Per l'omessa presentazione del repertorio ai sensi dell'articolo 69 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000. 2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. 3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria, i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi. 4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'Agenzia delle entrate, chiede all'autorita' competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3." "Art. 45. Altre infrazioni (articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986) 1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e chi non ottempera alle richieste degli uffici dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 2. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 si applicano le disposizioni di cui ai titoli II e III." "Art. 49. Altre violazioni (articolo 53 del decreto legislativo n. 346 del 1990) 1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, e' punito, nei casi previsti nell'articolo 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 117 del citato testo unico n. 123 del 2025 o dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all'articolo 25, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990. 2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 130, commi 1 e 3 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, o non adempie all'obbligo di cui al comma 4 dello stesso articolo, e' punito con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione. 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 130, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel comma 7 del predetto articolo, nonche' i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 del pari applicabile a chi: a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica dati incompleti o infedeli; b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all'ispezione documenti o scritture, ancorche' non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza; c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo 108, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passivita' o non permette che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui al richiamato articolo 108 e all'articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025. 4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 e' raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, societa' di credito o di intermediazione o di Poste Italiane S.p.A." "Art. 50. Determinazione della sanzione amministrativa (articolo 54 del decreto legislativo n. 346 del 1990) 1. Nella determinazione della sanzione commisurata all'imposta o alla maggiore imposta, questa e' assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli articoli 110, commi da 1 a 6, e 111 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123." "Art. 51. Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti (articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972) 1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e' punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 200." "Art. 52. Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972) 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto, oltre al pagamento del tributo, a una sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di euro 100. 3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dall'articolo 150, commi 5 e 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e' punita con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio e' presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta." "Art. 55. Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative (articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972) 1. Chi esercita un'attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa e' punito con la sanzione amministrativa pari al 90 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 100. 2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo e' punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 ed e' tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso." "Art. 56. Sanzioni in materia di imposte su assicurazioni private e contratti vitalizi (articolo 24 della legge n. 1216 del 1961) 1. Le violazioni alle disposizioni in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi di cui al testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 sono punite con le seguenti sanzioni amministrative: a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli articoli 7, 8 e 11 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024, da euro 2.000 a euro 5.000; b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, pari al 100 per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate; c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, pari al 70 per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in piu' per differenza di aliquota; d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui all'articolo 14 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024 e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 14, da euro 1.000 a euro 4.000; e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al 70 per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100; f) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b) del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024, da euro 100 a euro 500; g) mancata conservazione degli originari rendiconti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024 e degli originari contratti prescritti dall'articolo 11, comma 3, del medesimo testo unico, da euro 100 a euro 500; h) omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024, pari al 100 per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di euro 100. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonche' il credito dell'anno precedente del quale non e' stato richiesto il rimborso; i) infedele denunzia di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024, pari al 70 per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100; l) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024, da euro 100 a euro 500 a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, e' altresi' punito con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1000 ed e' obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta; m) omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'articolo 19 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024, da euro 250 a euro 1000; n) tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 12 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024, entro novanta giorni dal termine di cui al medesimo articolo 12, comma 2, euro 250." "Art. 62. Pagamento tardivo dell'abbonamento (articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1542 del 1947) 1. Qualora il pagamento dell'abbonamento sia eseguito oltre i termini prescritti dall'articolo 52, comma 5, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 61 e' dovuta dall'abbonato una sanzione amministrativa pari ad un sesto dell'ammontare della semestralita'. 2. La sanzione amministrativa e' ridotta a un dodicesimo della semestralita' qualora il pagamento sia stato eseguito prima dell'accertamento della violazione, ma non oltre un mese dalla scadenza dei termini prescritti. 3. L'abbonato che esegua il pagamento delle rate trimestrali oltre i termini stabiliti, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo della sanzione amministrativa prevista e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pari a un dodicesimo della semestralita'. 4. L'abbonato che entro il 31 gennaio o il 31 luglio non abbia eseguito il versamento per il semestre o per il trimestre, si presume abbia scelto la forma di pagamento semestrale." "Art. 63. Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973) 1. E' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 2.065 chi: a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui cio' sia espressamente previsto, richiede piu' volte l'attribuzione del numero del codice fiscale; b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente; c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale e i dati catastali di cui all'articolo 7, quinto comma, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti; e) non ottempera in qualita' di pubblico ufficiale alla previsione disposta dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; f) non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 2. Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 206 a euro 5.164. La sanzione e' ridotta alla meta' in caso di comunicazioni incomplete o inesatte." "Art. 69. Sanzioni per violazioni degli intermediari 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al primo periodo e i soggetti di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al secondo periodo. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il centro di assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, la somma dovuta e' ridotta ai sensi dell'articolo 14. La violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 123, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3; b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravita'. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione." "Art. 70. Istigazione a violare gli obblighi di pagamento (articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947) 1. Chiunque con qualsiasi mezzo promuove e organizza accordi o intese tra i contribuenti al fine di ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento delle imposte, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, salvo che il fatto non costituisca reato punibile con pena maggiore. 2. Alla stessa pena e' soggetto chiunque pubblicamente o in riunioni, da considerarsi pubbliche ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, istiga i contribuenti a ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento delle imposte. 3. Qualora l'accordo o l'istigazione abbia conseguito il suo effetto, il minimo delle pene previste nei commi 1 e 2 e' portato ad un anno." "Art. 82. Omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a 50.000 euro." "Art. 83. Omesso versamento di IVA (articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a 75.000 euro." "Art. 84. Indebita compensazione (articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro. 3. La punibilita' dell'agente per il reato di cui al comma 1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualita' che fondano la spettanza del credito." "Art. 98. Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti (articolo 21 del decreto legislativo n. 74 del 2000) 1. L'ufficio competente irroga le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato. 2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 96, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 119 e 124 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi. 3. La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria e' riferita a un ente o societa' quando nei confronti di questi puo' essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 4. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria per piu' violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell'articolo 13, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.". Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 5, 5, 7, 8, 13, 14, 17, 20, 40, 52, 53, 56, 58, 61, 85, 96, 98 e 99 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal presente decreto: "Art. 2. Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti (articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961; articolo 17, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011; articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012) 1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura del 12,5 per cento. Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione. 2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al comma 1, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 15. 3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonche' quelli inerenti ai rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalita' della registrazione. 4. L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province e delle citta' metropolitane. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 5. Le province e le citta' metropolitane possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalita' di pubblicazione delle suddette delibere di variazione. 6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta e' corrisposta con le modalita' di cui agli articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4,12, 13, 14 e 18 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 7. L'accertamento delle violazioni alle norme del comma 4 compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine, l'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, adegua il modello di cui al comma 6 prevedendo l'obbligatorieta' della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle province e alle citta' metropolitane. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 4 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni dal presente titolo, dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Le province e le citta' metropolitane possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonche' per le attivita' concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le suddette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate. 8. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui ai commi da 4 a 7, si applicano, in deroga all'articolo 16 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alla Regione siciliana." "Art. 4. Riassicurazioni (articolo 3 della legge n. 1216 del 1961) 1. Le riassicurazioni non sono soggette a imposta quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta a norma del presente titolo o ad assicurazioni comprese nella tabella C di cui all'allegato 1 o comunque esenti da imposta in forza di leggi speciali. In caso diverso, le riassicurazioni sono soggette a imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1, avuto riguardo all'oggetto dell'assicurazione originaria, con le aliquote stabilite nella tariffa di cui all'allegato 1. 2. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 1 e' sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri delle societa', compagnie e imprese di assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo." "Art. 5. Determinazione dell'imposta (articolo 4 della legge n. 1216 del 1961) 1. Le imposte stabilite dal presente titolo sono dovute proporzionalmente per ogni centesimo di euro di ciascun pagamento del premio. Esse divengono applicabili a misura che, in Italia, o all'estero, sia pagato o altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute ancorche' questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in parte restituito dall'assicuratore. 2. Nel determinare l'imponibile il premio deve essere valutato nella sua integrita' con l'aggiunta di tutti gli accessori e senza alcuna detrazione per qualsivoglia titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dal contraente all'assicuratore, eccezione fatta soltanto delle somme che dal contraente medesimo vengano rifuse all'assicuratore a titolo di imposta sulle assicurazioni. 3. Per le assicurazioni mutue l'imponibile e' costituito dalle somme che, sotto qualsiasi denominazione, sono versate dai contraenti alla mutua, eccezione fatta per le imposte di cui al comma 2 che vengano rifuse dal contraente. Non costituiscono imponibile i conferimenti effettuati per la costituzione di fondi di garanzia previsti dall'articolo 2548 del codice civile." "Art. 6. Rappresentante fiscale (articolo 4-bis della legge n. 1216 del 1961) 1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dal presente titolo, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi. 2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). 3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale. 4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle generalita' del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto. 5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi e accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 12. 6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dall'articolo 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dall'articolo 56 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 e dall'articolo 14. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni. Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato italiano in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, la denuncia dei premi e accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale eventualmente nominato le disposizioni dell'articolo 12." "Art. 7. Registro delle assicurazioni (articolo 5 della legge n. 1216 del 1961) 1. Per l'esercizio delle assicurazioni soggette alle imposte previste dall'allegato 1, gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia devono tenere, per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, nel quale devono registrare tutte le somme che sono loro pagate o altrimenti soddisfatte, in Italia o all'estero, direttamente o a mezzo di agenti o incaricati, per premi e accessori in dipendenza di dette assicurazioni. 2. La registrazione di ogni singolo pagamento deve essere fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle annesse tariffe di cui all'allegato 1, tenendo distinte le somme soggette a imposta da quelle relative a contratti di riassicurazione e a contratti di assicurazione esenti da imposta. 3. Per ogni partita riscossa devono essere indicati nel registro: a) l'agenzia o l'ufficio presso il quale la partita figura iscritta, o il nome e cognome del rappresentante o dell'incaricato speciale per le partite non iscritte in alcuna agenzia o ufficio; b) il numero o i numeri della polizza, certificato e appendice cui la partita si riferisce; c) la data della polizza, quando i numeri non siano sufficienti per identificarla; d) il mese o i mesi di scadenza delle rate di premio arretrate, correnti o anticipate che, rispetto a ciascuna polizza continuativa, sono successive alla prima. Quando il mese non sia dell'anno in corso verra' indicato anche l'anno; e) il periodo di tempo cui si riferisce l'effettuato incasso per le polizze in abbonamento, rispetto alle quali il pagamento dei premi sia regolato con conti periodici; f) il mese in cui e' stato effettuato il pagamento dal contraente. Quando il mese non sia dell'anno in corso deve essere indicato anche l'anno; g) l'importo incassato per premio e accessori; h) l'importo riscosso a titolo di rivalsa dell'imposta. 4. Le partite devono essere iscritte nel registro entro il secondo mese successivo al trimestre in cui il contraente ha eseguito il pagamento, distinguendole per ogni agenzia, ufficio o incaricato speciale e per periodi di tempo per ciascuno dei quali gli agenti e altri incaricati rendono i propri conti all'assicuratore, senza bisogno che, rispetto all'insieme, si segua l'ordine rigoroso di successione di detti periodi di tempo. 5. Le partite pagate direttamente alla sede dell'assicuratore e non iscritte presso alcuna agenzia o ufficio vanno iscritte nel registro per ordine di mese. 6. Il registro puo' essere tenuto anche separatamente per ciascuna categoria di assicurazioni e per agenzie o gruppi di agenzie o uffici, o per incaricati speciali. 7. E' data facolta' di dividere in due separati registri le partite d'incasso per polizze di nuova emissione da quelle relative a polizze gia' emesse. 8. Il registro deve essere addizionato alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio e deve essere chiuso e totalizzato alla fine di ciascun esercizio apponendovi una dichiarazione, datata e firmata dall'assicuratore o suoi legali rappresentanti, con cui sia constatato l'ammontare totale, da indicare in tutte lettere, dei premi e accessori iscritti per ogni colonna del registro stesso. 9. Le partite riscosse nell'ultimo trimestre dell'esercizio che non abbiano potuto essere iscritte nel registro durante lo stesso ultimo trimestre potranno esservi iscritte entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Anche per queste partite dovranno essere compiute le operazioni di cui al comma 8. 10. Qualora siano tenuti piu' registri separati, ciascuno di essi dovra' essere addizionato e chiuso e le cifre totali rispettive verranno riportate e riassunte in uno di questi registri, con la dichiarazione di cui al comma 8 per l'ammontare cumulativo di ogni colonna dei registri medesimi." "Art. 8. Partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati (articolo 6 della legge n. 1216 del 1961) 1. Per le partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati, con o senza formale procura, e' data facolta' agli assicuratori di iscrivere le partite stesse nel registro di cui all'articolo 7, anziche' per ogni polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente o incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle tariffe di cui all'allegato 1, raggruppando le categorie soggette a una identica aliquota di imposta e riportando le cifre totali dell'incasso risultante da ogni rendiconto originale, con riferimento al medesimo. 2. L'esercizio della facolta' di cui al comma 1 e' subordinato alla condizione che la registrazione avvenga per rendiconti per tutti gli affari conclusi a mezzo di agenti o incaricati e che i rendiconti: a) siano datati, numerati e firmati dagli agenti e incaricati; b) presentino la distinta delle partite riscosse, con tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi; c) siano conservati per dieci anni dagli assicuratori, tanto nazionali che esteri, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere pure conservato il registro dei premi. 3. Quando gli assicuratori si avvalgono della facolta' di cui al comma 1, gli agenti e incaricati di stipulare contratti di assicurazione devono tenere il registro di cui all'articolo 7 per le operazioni da loro effettuate e tenere, altresi', copia di tutti i rendiconti mandati all'assicuratore. 4. Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 14, nonche' nell'articolo 56 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, i rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come parte integrante del registro medesimo.". "Art. 13. Assicurazione stipulata con assicuratori all'estero (articolo 11 della legge n. 1216 del 1961) 1. Per le assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia con assicuratori all'estero, la denunzia dell'ammontare del premio e degli accessori versati all'assicuratore estero e il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione egli ha il suo domicilio. 2. La denunzia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento del premio e accessori all'assicuratore; l'imposta relativa deve essere pagata contemporaneamente alla denunzia. 3. Per le merci trasportate da o verso l'Italia gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono tenuti ad accertare, all'atto delle operazioni doganali, se sia stata stipulata assicurazione contro i rischi del trasporto e, quando questa risulti stipulata con assicuratore all'estero, a controllare se per la stessa sia stata pagata l'imposta dovuta, a norma dell'articolo 1, o, in caso diverso, a segnalare l'assicurazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nel cui distretto sono domiciliati o hanno sede il contraente o, nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), la ditta o persona assicurata.". "Art. 14. Obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria in sede di accertamento (articolo 12 della legge n. 1216 del 1961) 1. Gli assicuratori e i loro agenti o incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari e impiegati di cui all'articolo 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e agli uffici dell'amministrazione finanziaria, a ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunzie di cui all'articolo 12. 2. Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi, tutti atti ad accertare sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna, polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo. 3. In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di cui ai commi 1 e 2, gli incaricati della verifica redigono apposito processo verbale di constatazione ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4.". "Art. 17. Effetti del pagamento dell'imposta sulle attivita' dell'Autorita' giudiziaria e degli arbitri (articolo 18 della legge n. 1216 del 1961) 1. E' fatto divieto agli organi giurisdizionali e agli arbitri di pronunciare sentenze e di emettere decreti o provvedimenti sulla presentazione o in relazione a contratti di assicurazione, di riassicurazione o di rendita vitalizia soggetti a imposta a norma del presente titolo, per i quali non sia stata regolarmente pagata l'imposta dovuta e l'eventuale sanzione. 2. In caso di giustificata necessita' e urgenza, il giudice puo' unicamente adottare provvedimenti per la conservazione delle cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria l'atto scritto per darne pronta comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate. 3. La prova del regolare pagamento dell'imposta puo' essere data con qualsiasi mezzo. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti penali e alla materiale descrizione di documenti negli inventari e in altri atti conservativi.". "Art. 20. Responsabilita' (articolo 21 della legge n. 1216 del 1961) 1. I rappresentanti e gli incaricati speciali nello Stato di assicuratori esteri sono solidalmente responsabili con l'assicuratore che rappresentano per il pagamento delle imposte e sanzioni stabilite dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 nonche' per l'inosservanza delle disposizioni in essi contenute. 2. Per i contratti di assicurazione stipulati con assicuratori all'estero da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia sono solidalmente responsabili con il contraente per il pagamento delle imposte e sanzioni previste dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sia l'assicuratore che ha assunto l'assicurazione sia ogni persona nello Stato che abbia comunque svolto attivita' d'intermediazione per la stipulazione dell'assicurazione. E' fatta salva l'applicazione nei confronti dell'eventuale mediatore delle sanzioni previste dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 3. Per le assicurazioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), e' solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte e sanzioni, la ditta o persona per conto della quale e' fatta l'assicurazione.". "Art. 40. Modalita' e termini di attuazione (articolo 16, commi 15, 15-bis e 15-bis1, del decreto-legge n. 201 del 2011) 1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono previsti modalita' e termini di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39, comma 1. 2. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui agli articoli 38 e 39, comma 1, si applicano le disposizioni del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 3. Il Corpo della Guardia di finanza e le autorita' aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo.". "Art. 52. Misura del canone (articolo 2 del regio decreto-legge n. 246 del 1938; articolo 1, comma 40, della legge n. 232 del 2016; articolo 1, comma 19, della legge n. 213 del 2023; articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1542 del 1947) 1. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato e' stabilito in ragione di anno solare nella misura di 90 euro annui. 2. Il pagamento del canone puo' essere effettuato in unica soluzione, nel quale caso esso e' dovuto nella misura di cui al comma 1 ovvero in due rate corrispondenti ai semestri gennaio-giugno, luglio- dicembre, salvo quanto disposto per il primo pagamento dei nuovi abbonati, dall'articolo 54, commi 1 e 2. 3. L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno e l'utente e' obbligato, senza bisogno di alcun preavviso, al pagamento del canone nella misura suindicata o nei modi e nei termini previsti dagli articoli 53 e 54, commi 3 e 4. 4. L'utente che inizia l'abbonamento semestrale dal primo semestre dell'anno solare, come pure l'abbonato che ha rinnovato l'abbonamento corrispondendo la prima rata semestrale gennaio-giugno, sono in ogni caso obbligati al pagamento della successiva rata semestrale luglio-dicembre. 5. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia, il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, sara' corrisposto in semestralita' anticipate da versarsi entro il giorno 31 dei mesi di gennaio e luglio. L'abbonato ha facolta' di versare l'abbonamento in rate trimestrali al 31 gennaio, al 30 aprile e rispettivamente al 31 luglio e al 31 ottobre. In questo caso ciascuna rata e' alimentata di un venticinquesimo del suo importo. Inoltre, e' in facolta' dell'abbonato di effettuare contestualmente al pagamento di un semestre, anche quello di uguale importo del semestre successivo. In questo caso egli godra' di una riduzione pari a un venticinquesimo della semestralita' anticipata.". "Art. 53. Pagamento del canone per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica (articolo 3 del regio decreto-legge n. 246 del 1938) 1. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 51, comma 2, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre. L'importo delle rate e' oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non e' imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'erario mediante versamento unitario di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.". "Art. 56. Riscossione e versamento dei canoni (articolo 25 del regio decreto-legge n. 246 del 1938) 1. I canoni di abbonamento per uso privato non corrisposti alle prescritte scadenze debbono essere versati, secondo le modalita' di cui all'articolo 53. 2. Per l'esazione coattiva da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate dei canoni di abbonamento non corrisposti nonche' delle sanzioni si applica la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo V del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.". "Art. 58. Abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico (articolo 27 del regio decreto-legge n. 246 del 1938) 1. Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici o aperti al pubblico, e' stabilito in ragione di anno solare ed e' determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la societa' concessionaria. 2. Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente e' tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla societa' concessionaria, non oltre il mese di novembre di ciascun anno. 3. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui al presente articolo, e' passibile delle sanzioni previste dall'articolo 61 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, ancorche' abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'articolo 52. 4. Sono applicabili, inoltre, agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni degli articoli 56 e 57 e dell'articolo 24 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.". "Art. 61. Disposizioni finali (articolo 1, commi da 154 a 157 e 159, della legge n. 208 del 2015) 1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA), sono definiti termini e modalita' per il riversamento all'erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l' individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 3, nonche' per le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente articolo. 2. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 1, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 30, comma 1, e 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente titolo e limitatamente alle finalita' di cui al presente titolo l'Anagrafe tributaria, l'ARERA, l'Acquirente Unico S.p.A., il Ministero dell'interno, i comuni, nonche' gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilita' sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 59, nonche' ai soggetti esenti dal pagamento del canone. 4. Al fine di semplificare le modalita' di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito gia' rilasciate alla data del 1° gennaio 2016, fatta salva la facolta' di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente. 5. In applicazione di quanto disposto dal presente titolo: a) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. dall'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 2, e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati; b) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente e' tenuto a comunicare ogni successiva variazione.". "Art. 85. Modalita' di pagamento (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972; articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005) 1. Le tasse si corrispondono in conformita' a quanto previsto nell'annessa tariffa di cui all'allegato 4: a) in modo ordinario con versamento su conto corrente postale intestato all'Agenzia delle entrate o tramite modello di pagamento approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; b) in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme; c) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa. 2. Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa e' calcolata in base alla classificazione e ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate puo' essere variato il modo di pagamento stabilito nella tariffa. 4. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa, nei casi in cui ne e' previsto il pagamento mediante marche, e' pagata con le modalita' telematiche di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025. "Art. 96. Esenzioni (articolo unico della legge n. 228 del 1954; articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2024) 1. Le regioni, anche se a statuto autonomo, le province, le citta' metropolitane, i comuni e gli enti di beneficenza, sono esenti dal pagamento dei tributi speciali indicati alla tabella A di cui all'allegato 5, nonche' di quelli relativi ai servizi catastali indicati nella tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui all'allegato 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. 2. Sono esenti dal pagamento dei tributi speciali indicati nella citata tabella A di cui all'allegato 5 i servizi erogati con modalita' automatizzata, individuati progressivamente con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.". "Art. 98. Riscossione volontaria (articolo 10, comma 14, del decreto-legge n. 323 del 1996) 1. La riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali e' disciplinata dall'articolo 23 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.". "Art. 99. Abrogazioni 1. Dalla data di cui all'articolo 100 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) per quanto attiene alla disciplina delle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi: 1) articoli 1, 1-bis, da 2-bis a 9, 11, 12, da 16 a 23, da 31 a 34, tariffa allegato A, tariffa allegato B e tabella allegato C, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 2) articolo 21, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364; 3) articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53; 4) articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; 5) articolo 17, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; 6) articolo 1, comma 1066, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 7) articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; b) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti, gli articoli da 1 a 5, 20, 22, da 26 a 31, 38, 39, 41, 42 e tariffa allegata del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; c) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e imposta sugli aeromobili privati, l'articolo 16, commi 10-bis, 11, 12, 13, 14, 14-bis, 15, 15-bis e 15 bis.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; d) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), l'articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; e) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie, l'articolo 1, commi da 491 a 497, 499, 500 e la tabella 3 allegata della legge 24 dicembre 2012, n. 228; f) per quanto attiene alla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni: 1) articoli da 1 a 17, 22 e da 25 a 31 e allegati A e B del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; 2) articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542; 3) articolo 1 della legge 12 novembre 1949, n. 996; 4) articolo 17, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n. 103; 5) articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122; 6) articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 7) articolo 1, commi da 152 a 159, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 8) articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 9) (soppresso) g) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sui servizi digitali, l'articolo 1, commi da 35 a 43, 44-bis, da 46 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; h) per quanto attiene alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative: 1) articoli da 1 a 6, 8, 11, 12, 13-bis, 14, 15, 16 e tariffa allegata del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; 2) articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; i) per quanto attiene alla disciplina dei tributi speciali: 1) decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 e tabelle A, B, C, D, E, F allegate; 2) legge 15 maggio 1954, n. 228; 3) articolo 7, commi primo e secondo, della legge 13 luglio 1984, n. 302; 4) articolo 10, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; 5) articolo 6 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. 2. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.". Il testo degli articoli 46, 48, 65, 112 e 130 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante: "Testo unico della giustizia tributaria", come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 46. Oggetto della giurisdizione tributaria (articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992 1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 146 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 2. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti all'imposta o il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni. 3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacita' delle persone, diversa dalla capacita' di stare in giudizio.". "Art. 48. Competenza per territorio (articolo 4 del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori e degli agenti della riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione. Per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' competente la corte di giustizia di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore. Se la controversia e' proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. 2. Le corti di giustizia tributaria di secondo grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle corti di giustizia tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione.". "Art. 65. Atti impugnabili e oggetto del ricorso (articoli 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, 61 del decreto Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 59 del decreto Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) 1. Il ricorso puo' essere proposto avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo; b) l'avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l'avviso di mora; f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 178 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; g) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; h) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2; i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; l) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212; m) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212; n) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; o) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; p) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilita' davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. 2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonche' delle relative forme da osservare ai sensi dell'articolo 66. 3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. 4. L' annullabilita' dell'avviso di accertamento e di rettifica ai sensi del dell'articolo 42, comma 3, e dell'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.". "Art. 112. Nuove prove in appello (articolo 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. 2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati. 3. Non e' mai consentito il deposito delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimita' che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 58, comma 7.". "Art. 130. Abrogazioni 1. Dalla data di cui all'articolo 131 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 59, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) l'articolo 61, commi 1 e 2, e l'articolo 63, commi da 3 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; c) il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; d) il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; e) gli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; f) gli articoli 21-bis e 21-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; g) l'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183; h) l'articolo 3 e l'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130; i) (abrogata) l) l'articolo 1-ter, comma 5, e l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. 2. Restano abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, l'articolo 19, commi 4 e 5, e l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, gli articoli 63, comma 5, e 68, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. 3. I riferimenti contenuti nelle norme vigenti a disposizioni abrogate dal presente testo unico si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente testo unico.". Il testo degli articoli 6, 7, comma 1, 11, 20, 26, 32, 45, 46, 49, 52, 54, commi 11 e 12, 56, 72, 92, 108, 131, 136, 142, 154, 173, 220, 238 e 241, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante: "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione", come modificato dal presente articolo: "Art. 6 Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi (articolo 31, comma 1, periodi dal primo al sesto, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 3, comma 1, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e' scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al primo periodo si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non puo' essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al secondo periodo, i termini di cui all'articolo 22 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e' assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi.". "Art. 7 Versamento delle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (articolo 17-bis decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e articolo 35, comma 6-ter, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o piu' opere o di uno o piu' servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 33 e 34 del presente testo unico, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al primo periodo e' effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilita' di compensazione. OMISSIS". "ART. 11 Differimento degli adempimenti e dei versamenti (articolo 37, comma 11-bis, primo periodo, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) 1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 3 e 10, comma 4, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.". "ART. 13 Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari (articolo 22, commi 1, 2 e 3, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) 1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte degli intermediari della riscossione di cui all'articolo 9, comma 1, e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti. 2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilita' di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti. 3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e' individuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalita' per l'attribuzione delle somme.". "ART. 20 Ambito di applicazione (articolo 2 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237) 1. Ai fini del presente capo per entrate si intendono: a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni; b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato; c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato; d) le entrate patrimoniali; e) le entrate del Ministero dell'economia e delle finanze e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento a un ufficio finanziario; f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse; g) le sanzioni inflitte dalle autorita' giudiziarie e amministrative; h) le tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123; i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegato 5 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174; l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.". "ART. 26 Termini e modalita' di versamento delle somme riscosse (articolo 8 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237) 1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo l'agente della riscossione versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla Tesoreria dello Stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del 75 per cento della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente capo, nonche' dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio, usufruibili sui versamenti diretti. 2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dall'agente della riscossione va versato distintamente per voce di entrata alla Tesoreria dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonche' delle altre somme di cui al comma 1. 3. Le somme accreditate all'agente della riscossione dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente articolo e all'articolo 219, alla Tesoreria dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'economia e delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalita' stabilite con decreto del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.". "ART. 32 Termini per il versamento diretto (articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1) 1. I versamenti diretti devono essere eseguiti: a) entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate le ritenute previste dagli articoli 33, 34, 38, 39, 43, commi 1 e 2, 44, commi 3 e 5, 48, commi 3, 4 e 6, le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e sono maturati i premi di cui all'articolo 45. Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 38 e 39, non supera il limite di euro 100, il versamento e' effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre e' comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo si applicano ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024; b) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 48, comma 2 maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; c) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi e altri frutti per i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 48, comma 1, maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; d) entro il 16 aprile, il 16 luglio, il 16 ottobre e il 16 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 55.". "ART. 45 Ritenuta sui premi e sulle vincite (articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 5 decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66) 1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilita', quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facolta' di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni gia' prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore e' superiore al citato limite, lo stesso e' assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. 2. L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel 10 per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel 20 per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilita' o sull'alea o su entrambe, nel 25 per cento in ogni altro caso. 3. Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facolta', se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore gia' prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro. 4. La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco. 5. La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti. 6. L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore e al libro e' compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge. 7. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e la Federazione italiana sport equestri (FISE), quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 43, comma 2, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle societa' dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attivita' commerciali indicate nell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti. 8. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attivita' allevatoria il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 7 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle societa' dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza. 9. (Abrogato).". "ART. 46 Ritenute su redditi diversi (articolo 25, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133) 1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di redditi diversi, le societa' e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, concernente la determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e' a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a euro 20.658,28 ed e' a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al richiamato articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.". "ART. 49 Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi dei conti correnti, depositi e buoni fruttiferi (articolo 35 decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249; articolo 7, comma 12, decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e articolo 5 decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307) 1. Le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente alla Tesoreria dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), un importo pari ai nove decimi delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente. 2. Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e il 16 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente. 3. Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza e' rimborsata ai sensi dell'articolo 77, con gli interessi di cui all'articolo 83. 4. In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel comma 2 o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 5. Il versamento in acconto e' fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze. 6. A decorrere dal 29 novembre 2004, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano a Poste italiane S.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti S.p.a.". "ART. 52 Ritenuta a titolo d'imposta e versamento dell'imposta sulle riserve matematiche e dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi (articolo 1, commi 2, 2-bis, lettera b-ter, 2-ter, 2-quinquies e 2-sexies, decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265) 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 settembre 2002, le societa' e gli enti che esercitano attivita' assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonche' di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il versamento e' effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 51; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno e' inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2 per il quinto anno precedente, la differenza puo' essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 3 anche oltre il limite previsto dal comma 10 del medesimo articolo, ovvero ceduta a societa' o enti appartenenti al gruppo con le modalita' previste dall'articolo 86. Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno e' corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale e' ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed e' pari all'1,25 per cento a partire dal 2025. 2. La percentuale indicata nel comma 1 e' aumentata a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento. 3. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 1 e 2. 4. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 1 e' commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 1 e 3 ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 3, terzo periodo. L'imposta di cui al comma 1 e' commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta segnalano i contraenti nei confronti dei quali non e' stata applicata l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta e' riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 93.". "ART. 54 Ritenute sugli interessi e sui proventi dei titoli atipici (articoli 5, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, 9, 11, commi 1 e 2, e 11-bis decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649) OMISSIS 11. Per i proventi delle cambiali accettate da banche di cui all'articolo 5 della parte I della tariffa allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, resta ferma la disciplina stabilita nell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692. 12. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresi' agli adempimenti stabiliti dai commi 5, 7, 8 e 9 con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.". "ART. 56 Ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti (articolo 27-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e articolo 2, comma 2, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49) 1. Le societa' che detengono una partecipazione diretta, non inferiore al 20 per cento del capitale della societa' che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui all'articolo 55, commi 4 e 5, se: a) rivestono una delle forme previste nell'allegato I, parte A, della direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011; b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea; c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte indicate nella predetta direttiva; d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno. 2. La disposizione del comma 1 si applica altresi' alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della societa' erogante, sempreche' la remunerazione sia erogata a societa' con i requisiti indicati nel comma 1. 3. La percentuale indicata nel comma 1, e' ridotta al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 10 per cento per quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti che la societa' non residente possieda i requisiti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' una dichiarazione della societa' che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1. 5. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della societa' beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'articolo 33 possono non applicare la ritenuta di cui all'articolo 55, commi 4 e 5. In questo caso, la documentazione di cui al comma 4 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli. 6. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, e' attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.". "ART. 72 Soggetti obbligati e determinazione dell'acconto (articolo 1 legge 23 marzo 1977, n. 97; articolo 11, comma 18, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; articolo 58 decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; articolo 12-quinquies, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo 2, comma 5, decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5; articolo 1, comma 51, legge 30 dicembre 2023, n. 213) 1. I contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 devono versare, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 100 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente e' stata omessa la dichiarazione, l'acconto e' commisurato al 100 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto. 2. I coniugi che hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 100 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione stessa ed e' esonerato dal versamento se il detto ammontare risulta non superiore a euro 51,65. 3. Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento. 4. A decorrere dalla data del 27 ottobre 2019 per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', nonche' quelli relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 4. 6. A decorrere dall'anno 2013 i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del citato articolo 6, comma 9. Il versamento effettuato puo' essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva. 7. Per gli intermediari finanziari, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso: a) al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti; b) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti; c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.". "ART. 92 Importo minimo iscrivibile a ruolo (articolo 3, commi 10 e 11, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 1. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento a ogni periodo d'imposta. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.". "ART. 108 Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta (articolo 28-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 16, commi 4 e 5, decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110) 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011, le somme da rimborsare. 2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione, tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero e invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. 3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 219, comma 1, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. 4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva. 5. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni del presente articolo non operano per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500 euro.". "ART. 131 Iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (articolo 24 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46) 1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni e alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo all'agente della riscossione, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore. 2. L'ente ha facolta' di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132, l'iscrizione a ruolo e' eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento. 3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorita' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice. 4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo e' eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 132. 5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente puo' proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati. 6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e' regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro puo' sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. 7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione all'agente della riscossione. 8. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.". "ART. 136 Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle corti di giustizia tributarie (articolo 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46) 1. Per le entrate non tributarie il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo puo' sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi. 2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione dell'articolo 154, comma 1, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il ricorso e' notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati. 3. A esecuzione iniziata il giudice puo' sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'articolo 157.". "ART. 142 Gratuita' di altre attivita' e imposte di registro e di bollo (articolo 47-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 66, comma 2, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) 1. I competenti uffici rilasciano gratuitamente all'agente della riscossione e ai soggetti da esso incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attivita' di cui all'articolo 180, comma 2. 2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita e' curata dall'agente della riscossione, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. 3. Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.". "ART. 154 Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (articolo 57 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita' dei beni e per quelle che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'articolo 146; b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarita' formale e alla notificazione del titolo esecutivo. 2. Se e' proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a se' con decreto steso in calce al ricorso, ordinando all'agente della riscossione di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.". "ART. 173 Riscossione dei crediti assegnati (articolo 74, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. L'agente della riscossione, per riscuotere i crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.". "ART. 220 Obbligo di contabilizzazione (articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e articolo 13 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237) 1. L'agente della riscossione rende la contabilita' delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalita' e i termini sono individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Le modalita' con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano all'agente della riscossione le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall'articolo 219, comma 1. 3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti gli adempimenti degli uffici e dell'agente della riscossione in ordine alla resa delle contabilita' di cui al comma 1. 4. L'agente della riscossione tiene la contabilita' delle somme riscosse e di quelle versate ai sensi della parte I, titolo I, capo III, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia delle finanze. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per la resa della contabilita' amministrativa di cui all'articolo 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.". "ART. 238 Disposizioni di interpretazione autentica 1. Ai fini del presente testo unico: a) l'articolo 3, comma 1, primo periodo, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista puo' avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi; b) gli interessi moratori, previsti dall'articolo 28, dovuti sulle somme da corrispondersi all'erario per i tributi indiretti sugli affari di natura complementare, che non poterono essere liquidati integralmente al momento della liquidazione principale per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, e' dovuto il tributo principale. Se la mancanza o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non e' dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli interessi sul tributo stesso decorrono dal giorno in cui ne e' avvenuta la liquidazione; c) l'articolo 43, comma 2, va interpretato nel senso che, agli effetti dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito, non si considerano contributi le somme erogate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 per gli interventi nel settore agricolo e dalle casse di conguaglio istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896; d) le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 3, si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane; e) la disposizione di cui all'articolo 48, comma 5, terzo periodo, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche; f) le disposizioni contenute nell'articolo 91, commi 1 e 4, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice; g) le disposizioni dell'articolo 187 si interpretano nel senso che, fino all'adozione del decreto previsto dal comma 6 dello stesso articolo, il fermo puo' essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalita' di iscrizione e di cancellazione e agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503.". "ART. 241 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 243 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge 26 gennaio 1961, n. 29; b) gli articoli da 23 a 30 e l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; c) il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; d) l'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249; e) gli articoli 1 e 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97; f) l'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891; g) l'articolo 27-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51; h) l'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; i) gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, commi 1 e 2, e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; l) gli articoli 8, nono comma e 10, quinto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; m) l'articolo 4, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154; n) l'articolo 76 e l'articolo 78, commi da 27 a 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; o) l'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; p) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; q) l'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; r) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 febbraio 1997, n. 30; s) il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; t) gli articoli da 17 a 28 e l'articolo 30 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; u) l'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; v) l'articolo 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37; z) l'articolo 20, comma 7-ter, della legge 23 febbraio 1999, n. 44; aa) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; bb) il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; cc) l'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133; dd) l'articolo 11, commi 3, 4 e 4-bis e l'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47; ee) l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; ff) l'articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quinquies e 2-sexies del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265; gg) l'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; hh) l'articolo 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; ii) gli articoli 2, comma 10-bis e 3, comma 29, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; ll) l'articolo 35, commi 6-ter, 25, 25-bis, 26 e 26-bis e l'articolo 37, commi 11-bis, primo periodo, 49, 49-bis, 49-ter, 49-quater, 49-quinquies, 50, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; ll-bis) l'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; mm) l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49; nn) gli articoli 27, comma 7 e 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; oo) l'articolo 42, comma 7-novies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; pp) l'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;7 qq) gli articoli 25 e 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; rr) l'articolo 7, comma 2, lettera gg-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; ss) l'articolo 23, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; tt) l'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; uu) l'articolo 2, comma 3-bis e l'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; vv) l'articolo 32, comma 9-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; zz) il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149; aaa) l'articolo 1, commi da 537 a 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; bbb) l'articolo 11, commi 18, 19, 20, 20-bis e 21 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; ccc) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5; ddd) l'articolo 1, comma 574 e comma 611, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147; eee) l'articolo 13, commi da 2 a 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44; fff) l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; ggg) l'articolo 1, commi 684 e 685 della legge 23 dicembre 2014, n. 190; hhh) l'articolo 1, commi 778, 779 e 780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; iii) l'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;7 lll) l'articolo 1, commi 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; mmm) l'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; nnn) l'articolo 12-quinquies, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; ooo) l'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ppp) l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; qqq) l'articolo 5-octies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215; rrr) l'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; sss) l'articolo 1, commi 51 e 98 della legge 30 dicembre 2023, n. 213; ttt) (abrogata) uuu) gli articoli 9, commi 4 e 5, 17 e 18, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1; vvv) l'articolo 7 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107; zzz) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, commi 2, 3 e 4 e l'articolo 16, commi 4 e 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110; aaaa) l'articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 2. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.". Il testo dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 15. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese (articolo 16, commi 10-bis e 10-ter, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) 1. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi dell'articolo 58, commi 1 e 5. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 3, lettera c), della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3, al presente testo unico. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 1.". |
| | Art. 19
Disposizioni finanziarie
1. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 2,370 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 2,370 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 e dall'articolo 10, valutati in 10,130 milioni di euro per l'anno 2026, e in 2,70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede: a) quanto a 8,770 milioni di euro per l'anno 2026 e 2,360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023; b) quanto a 1,360 milioni di euro per l'anno 2026, 0,340 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, 2,370 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10.
Note all'art. 19: Per i riferimenti al decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 20
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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