| Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLA SALUTE |
| DECRETO 14 novembre 2025 |
| Spesa sanitaria dei lavoratori frontalieri - Svizzera. |
|
|
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto l'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera dall'altra, sulla libera circolazione delle persone entrato in vigore il 1° giugno 2002; Visto l'art. 17 del regolamento (UE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che stabilisce che laddove la persona assicurata, o i suoi familiari, che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, beneficiano nello Stato membro di residenza di prestazioni in natura erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di residenza ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero assicurati in virtu' di tale legislazione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 943, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976, nonche' del protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la convenzione stessa»; Visto l'art. 1 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con protocollo aggiuntivo e scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83, che individua i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo costituiti dalle persone fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente; Visto l'Accordo amichevole che definisce le aree di confine, sottoscritto il 22 dicembre 2023 «Procedura di amichevole composizione ai sensi dell'art. 26, paragrafo 3, della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione), nonche' ai sensi degli articoli 2 e 6 dell'Accordo del 23 dicembre 2020 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ("Accordo"). Elenco dei comuni compresi nella zona di 20 km dal confine tra gli Stati contraenti»; Vista la legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023 - Supplemento ordinario - n. 40 ed in particolare l'art. 1 e i seguenti commi: comma 237, lettera a), che prevede il versamento alla regione di residenza di una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale da parte dei residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera i quali utilizzano il Servizio sanitario nazionale; comma 237, lettera b), che prevede il versamento alla regione di residenza di una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale da parte dei i frontalieri di cui all'art. 9, paragrafo 1, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con protocollo aggiuntivo e scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83, nei casi in cui e' stato esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione malattie come previsto al paragrafo 3, lettera b), relativo alla Svizzera, dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; comma 237, lettera c), che prevede il versamento alla regione di residenza di una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale da parte dei i familiari a carico dei soggetti di cui alle lettere a) e b); Vista altresi' la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 305 del 31 dicembre 2024 - Supplemento ordinario - n. 43 ed in particolare il comma 100, dell'art. 1 nel quale e' previsto che «Al primo periodo del comma 238, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «di 200 euro per ogni mese lavorato,» sono inserite le seguenti: «raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; Visto il capo IV del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplina l'assistenza sociosanitaria e, in particolare, l'art. 21 riguardante i percorsi assistenziali integrati e i seguenti commi: comma 2: «Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale. Le regioni e le province autonome organizzano tali attivita' garantendo uniformita' sul proprio territorio nelle modalita', nelle procedure e negli strumenti di valutazione multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del progetto di assistenza.»; comma 3: «Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona ed e' redatto dall'unita' di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. Il coordinamento dell'attivita' clinica rientra tra i compiti del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, fatti salvi i casi in cui il soggetto responsabile del rapporto di cura sia stato diversamente identificato.»; Considerato, pertanto, che entro i limiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i trattamenti socio sanitari possono essere erogati anche all'interno di modelli innovativi di welfare, quali quelli di housing sociale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare gli articoli concernenti la contrattazione collettiva»; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro area sanita' - triennio 2019 - 2021 - sottoscritto in data 23 gennaio 2024, per il personale medico; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanita' - triennio 2019 - 2021 - sottoscritto in data 2 novembre 2022, per il personale infermieristico; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 238, della legge n. 213 del 2023 spetta alla regione di residenza definire annualmente la quota di compartecipazione familiare, nella misura individuata tra il 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, attuando la progressivita' del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato; Preso atto che in base alla sopra menzionata disposizione di cui al comma 238 le somme affluite al bilancio di ciascuna regione interessata, sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo; Visto altresi' il comma 239, dell'art. 1 della stessa legge in base al quale con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' di assegnazione delle somme e di versamento del contributo nonche' la quota da destinare, da parte di ciascuna delle predette Regioni, al personale di cui al comma 238; Sentiti i presidenti delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e della Provincia autonoma di Bolzano, confinanti con la Svizzera che hanno espresso un parere favorevole con nota della Conferenza delle Regioni prot. n. 6602/C7SAN del 23 ottobre 2025;
Decreta:
Art. 1
Determinazione della quota di compartecipazione familiare
1. Ai sensi della normativa citata in premessa, le regioni di residenza interessate e la Provincia autonoma di Bolzano, con propri provvedimenti, definiscono annualmente la quota di compartecipazione familiare dovuta dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, compresa tra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, attuando la progressivita' del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione, da applicare, a decorrere dall'anno 2024, al salario netto percepito in Svizzera. |
| | Art. 2
Versamento delle quote di compartecipazione
1. Le quote di compartecipazione di cui all'art. 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono versate, annualmente, dai soggetti interessati mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e affluiscono direttamente ai bilanci delle regioni interessate e della Provincia autonoma di Bolzano. |
| | Art. 3 Destinazione delle risorse affluite alle regioni ed alle province autonome interessate
1. Le somme, affluite ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, sono prioritariamente destinate dalle regioni interessate e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con propri provvedimenti, ad incrementare il trattamento accessorio del personale medico e infermieristico impegnato nelle aree di confine cosi' come definite nelle premesse; le regioni e la Provincia autonoma di Bolzano possono utilizzare fino al 30% delle somme affluite ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, al potenziamento e al sostegno dei rispettivi servizi socio-sanitari regionali e provinciali, entro i limiti delle prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza, anche nell'ambito di modelli innovativi di welfare, quali l'housing sociale, destinate alla popolazione residente nelle zone di confine come sopra descritte, ivi compresi i frontalieri residenti nelle medesime aree. 2. La quota di cui al comma 1, destinata dalle regioni interessate e dalla Provincia autonoma di Bolzano ad incrementare il trattamento accessorio del personale medico ed infermieristico, impegnato nelle aree di confine dei servizi sanitari interessati, non puo' superare il 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, e potra' essere in misura inferiore al 20 per cento qualora le somme versate ai sensi dell'art. 2, siano insufficienti a garantire l'incremento del trattamento accessorio del personale medico e infermieristico nella misura individuata, e comunque fino a concorrenza delle effettive disponibilita'. 3. Qualora la quota destinata a incrementare il trattamento accessorio del personale medico e infermieristico impegnato nelle aree di confine superi il 20 per cento dello stipendio tabellare lordo di tale personale, le Regioni interessate e la Provincia autonoma di Bolzano impiegano l'importo eccedente per incrementare la quota relativa al sostegno dei rispettivi servizi socio-sanitari regionali e provinciali delle aree di confine. |
| | Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2025
Il Ministro della salute Schillaci Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1599 |
| |
|
|