| Gazzetta n. 292 del 17 dicembre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| DECRETO 17 ottobre 2025, n. 188 |
| Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, l'articolo 9, comma 2; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», e, in particolare, l'articolo 10, comma 3; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 1, 4 e 6; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato»; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2002, recante «Individuazione dei materiali fuori uso del Corpo della guardia di finanza suscettibili di alienazione, da adottare ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante «Modalita' di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 15 novembre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia», e, in particolare, l'articolo 3; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, recante «Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 marzo 2011, recante «Principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di proprieta' dello Stato»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2013 emanato in attuazione dell'articolo 2132 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014, recante «Apertura di contabilita' speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria»; Visto l'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici»; Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, recante «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 gennaio 2019, recante «Campionatura del controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Considerata la necessita' di adeguare la disciplina regolamentare riguardante l'attivita' amministrativo-contabile della Guardia di finanza alle novita' normative intervenute nello specifico settore; Sentito l'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) della Guardia di finanza; Visto il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite in sede consultiva, con delibera n. 1/2023 nell'adunanza del 10 gennaio 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 maggio 2025; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 32927 del 18 luglio 2025 e nota n. 35726 del 30 luglio 2025;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le procedure da adottare per garantire la corretta attivita' amministrativo-contabile del Corpo della Guardia di finanza.
NOTE
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del T.U. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante: «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24 aprile 1959. - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001: «Art. 9 (Modificazione e abrogazione di norme). - 1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono rideterminate, in base alle norme del presente decreto legislativo e tenuto conto delle attribuzioni del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza ai sensi della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, le modalita' di esecuzione del servizio nonche' i compiti e i doveri del personale della Guardia di finanza. Per quanto attiene agli aspetti concernenti il concorso alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e i compiti militari, i regolamenti sono adottati di concerto, rispettivamente, con i Ministri dell'interno e della difesa. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei citati regolamenti sono abrogati i regi decreti 6 novembre 1930, n. 1643, e 3 gennaio 1926, n. 126, concernenti, rispettivamente, il regolamento di servizio e il regolamento organico del Corpo. 2. Al fine di adeguare la struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo della Guardia di finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo modello organizzativo di cui all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in vigore del citato regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, concernente il regolamento di amministrazione del Corpo. 3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le leggi e i regolamenti vigenti.». - Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante: «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2016. - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 3 giugno 1924. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1994. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44. - Si riporta il testo degli articoli 1, 4 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999: «Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarita' amministrativa e contabile); b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione); c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza); d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico). 2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29": a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico supporta l'attivita' di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e' pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo; b) il controllo di gestione e l'attivita' di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unita' organizzativa interessata; c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma e' svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui e' demandato il controllo di gestione medesimo; d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato; e) e' fatto divieto di affidare verifiche di regolarita' amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico. 3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile. 4. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attivita' didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle universita', all'attivita' didattica del personale della scuola, all'attivita' di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca. 5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attivita' di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo.». «Art. 4 (Controllo di gestione). - 1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce: a) l'unita' o le unita' responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione; b) le unita' organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa; c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili; d) l'insieme dei prodotti e delle finalita' dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unita' organizzative; e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unita' organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti; f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicita'; g) la frequenza di rilevazione delle informazioni. 2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalita' operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione. 3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilita' contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attivita' di pianificazione e controllo.». «Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 2. 3.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante: «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1999. - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001. - Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001. - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante: «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2002. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005. - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante: «Regolamento di amministrazione del Corpo della guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2006 e' abrogato dal presente decreto. - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante: «Modalita' di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008. - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009: «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance e' costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 3. 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'; e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'. 4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 7. 4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarita' amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti. 5. 6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 7. 8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.». - La legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009. - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2010. - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante: «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010: «Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari). - 1. Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche' i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. 2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu' dipendenti. 4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. 5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. 6. 7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. 9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.». - Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante: «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011. - La legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013. - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: «Art. 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 1.bis A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 e' effettuata anche sulla base della documentata indispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. 1.ter A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita' interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni e' data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente. 1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilita' di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresi', le operazioni di acquisto di immobili gia' autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. 1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalita' di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica. 1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformita' al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2013: a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso per finalita' istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Restano altresi' esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria. b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a); c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali interventi e' tempestivamente comunicata all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attivita' dalla stessa poste in essere ai sensi del presente articolo; d) gli interventi di piccola manutenzione nonche' quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni e' fatta salva la possibilita' di finanziare e realizzare l'esecuzione anche di interventi relativi alla messa a norma degli impianti o correlati alle norme in materia di prevenzione incendi, al fine di favorire il coordinamento degli stessi con altri interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da eseguire ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma e del comma 5. Sempre al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, l'Agenzia del demanio o i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche possono curare, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri, l'esecuzione degli interventi di cui al periodo precedente, nei casi in cui interessino immobili gia' oggetto di finanziamenti per lavori nell'ambito di piani di investimento approvati dalla medesima Agenzia. Parimenti i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche possono gestire, previo atto di intesa con l'Agenzia del demanio, l'esecuzione degli interventi ascritti ai piani di intervento dell'Agenzia del demanio nei casi in cui questi riguardino immobili gia' oggetto di finanziamento nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni. Tutti gli interventi curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia. 2-bis. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operativita' e a una maggiore mobilita' del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della guardia di finanza sono autorizzati, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi occorrenti per le finalita' di cui al primo periodo. 3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo. Le medesime Amministrazioni comunicano inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. 4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonche' alla riqualificazione energetica degli stessi edifici. Per le medesime finalita', l'Agenzia del demanio puo' stipulare accordi quadro con societa' specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6. Il piano generale puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove non risultino gia' affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5. Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 5. L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed anche avvalendosi di societa' a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi e' curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione straordinaria dei lavori di importo in ogni caso inferiore a 100.000 euro, di cui al comma 2, lettere a) e b), e' curata, senza nuovi o maggiori oneri, direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici degli immobili. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalita' previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di idonee professionalita'. 6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di' cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai fini della copertura dei costi degli interventi comunicati ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori gia' appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che ne assicurera' la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi. Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, e' nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5 restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal comma 2 , nonche' i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, puo' dotarsi di proprie professionalita' e di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio puo' avvalersi delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali strutture, puo', con procedure ad evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare societa' specializzate ed indipendenti. 9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi previsti per la realizzazione delle opere. 10. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi o maggiori oneri, le attivita' dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e risorse disponibili. 11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222". 12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta' dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3 lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.". 13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, e' causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unita' immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31 luglio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li individuano. 14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato". 15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza». - Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante: «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, recante: «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante: «Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018. - Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023. |
| | Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) «ordine di accreditamento»: l'atto esecutivo mediante il quale, presso le tesorerie provinciali dello Stato, vengono messe a disposizione di un funzionario delegato aperture di credito affinche' lo stesso provveda alle pertinenti spese; c) «dirigente»: il titolare del centro di responsabilita' amministrativa o l'autorita' da questi delegata per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) «funzionario delegato»: l'ordinatore secondario di spesa che opera nei limiti delle aperture di credito in contabilita' ordinaria effettuate a proprio favore dal Comando generale della Guardia di finanza, dai reparti amministrativi del Corpo o da altra amministrazione; e) «funzionario delegato di contabilita' speciale»: il titolare della contabilita' incaricato di eseguire i pagamenti in favore degli aventi diritto, nei limiti delle risorse a disposizione provenienti dall'Unione europea, attraverso l'emissione di ordinativi di contabilita' speciale utilizzando le apposite funzionalita' del sistema informativo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea; f) «reparto amministrativo»: il reparto del Corpo che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali con resa del conto all'organo al quale e' devoluto il controllo amministrativo e contabile; g) «buono prelevamento in contanti»: il titolo emesso dal funzionario delegato per l'accreditamento di somme, da parte della tesoreria, sul conto corrente del reparto amministrativo; h) «rete dei funzionari delegati»: l'insieme dei funzionari delegati abilitati dal Comando generale della Guardia di finanza a ricevere aperture di credito, individuati e nominati sulla base delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo; i) «sistema informativo per la gestione della contabilita' finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo»: il sistema della Ragioneria generale dello Stato che integra la contabilita' finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo; l) «centro di costo»: unita' organizzativa deputata alla rilevazione dei risultati economici; m) «ordinativo secondario di spesa»: il titolo emesso dal funzionario delegato per effettuare pagamenti ai propri creditori; n) «legge»: il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; o) «regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»: il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; p) «sistema informativo delle retribuzioni»: il sistema informativo di erogazione unificata delle retribuzioni dei dipendenti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; q) «punto ordinante di spesa»: il reparto amministrativo destinatario delle risorse finanziarie individuate dall'amministrazione con il decreto di riparto e assegnate mediante apposite funzionalita' dei sistemi informativi per la gestione della contabilita' finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo e delle retribuzioni; r) «responsabile del procedimento dell'invio dei conti giudiziali alla Corte dei conti»: il dirigente delegato del Comando generale, capo dell'articolazione competente ratione materiae, il quale dispone l'invio dei conti giudiziali alla Corte dei conti; s) «responsabile per l'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili»: il dirigente delegato del Comando generale, capo dell'articolazione competente ratione materiae, il quale effettua le comunicazioni di variazione dei dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del conto giudiziale; t) «SEC»: sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea; u) «controllo interno amministrativo-contabile»: l'attivita' volta a garantire la legittimita' contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa; v) «Corpo»: il Corpo della Guardia di finanza; z) «Comando generale»: il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza; aa) «Comandante generale»: il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza; bb) «comandi responsabili della politica d'impiego delle risorse»: reparti del Corpo con competenza previsionale, programmatoria e di controllo sulla spesa periferica; cc) «Documento di programmazione finanziaria (D.P.F.)»: documento programmatorio e autorizzatorio, redatto all'inizio dell'esercizio finanziario e aggiornato in corso d'anno, per il soddisfacimento delle esigenze di spesa centralizzate e periferiche del Corpo secondo criteri di funzionalita', razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse finaziarie a disposizione, assegnate con legge di bilancio o per effetto di ulteriori manovre finanziarie che modificano gli stanziamenti di bilancio.
Note all'art. 2: - Per il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.». - Il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923. - Per il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il comma 402, dell'articolo 1, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: «402. Entro il 1º gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1º gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilita' per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.». |
| | Art. 3
Comandante generale
1. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare: a) avvalendosi del Comandante in seconda, del Capo di stato maggiore e del Sottocapo di stato maggiore, coordina la pianificazione e la programmazione finanziaria del Corpo; b) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, anche di natura patrimoniale, attribuendo ai dirigenti autonomia di spesa, entro il limite delle risorse assegnate e degli impegni assunti, nonche' i limiti di valore e per l'acquisizione delle entrate. I citati limiti sono individuati tenendo conto delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo rapportate allo specifico contesto, centrale o periferico; c) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere; d) definisce, con le determinazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, l'organizzazione amministrativa centrale e periferica del Corpo; e) individua, con proprie determinazioni, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i principi generali e i criteri cui devono conformarsi le relative gestioni dei fondi e dei valori in relazione alle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo rapportate allo specifico contesto, centrale o periferico; f) esercita il controllo interno amministrativo-contabile avvalendosi delle competenti articolazioni del Comando generale. 2. Il Comandante generale fornisce il proprio contributo al processo di programmazione e controllo posto in essere dal Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui al presente regolamento nel quadro delle attribuzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza; a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103; g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo; l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni. 4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.». - Si riporta l'articolo 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34: «Art. 2 (Ordinamento generale). - 1. Il Corpo della Guardia di finanza e' ordinato su: a) comando generale; b) comandi e organi di esecuzione del servizio; c) comandi, istituti e centri di reclutamento e di addestramento; d) comandi e reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo. 2. I comandi e gli organi di esecuzione del servizio sono a loro volta distinti in: a) comandi territoriali: con competenza interregionale, regionale e provinciale, in relazione alle esigenze operative e funzionali, e comandi speciali; b) organi di esecuzione del servizio: nuclei di polizia tributaria, nuclei speciali, gruppi, reparti operativi minori, stazioni navali, reparti navali minori e sezioni aeree. 3. La linea gerarchica territoriale e' formata dal comando interregionale, dal comando regionale, dal comando provinciale, con funzioni prevalenti di indirizzo e controllo. 4. Al fine di assicurare l'economicita', la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, attraverso la flessibilita' dell'organizzazione degli uffici, il comandante generale stabilisce, con proprie determinazioni, il numero, la sede, il livello e, fatto salvo quanto disposto al comma 3, le dipendenze dei comandi di cui ai commi 1 e 2. 5. Tali determinazioni sono adottate, sentito, salvo casi di particolare urgenza, il Consiglio superiore della Guardia di finanza e tenendo conto delle esigenze funzionali e operative determinate dalla legge e dal particolare contesto sociale ed economico, valutato in riferimento alle esigenze di contrasto all'evasione fiscale ed alla criminalita' economico-finanziaria, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici complessivi. 6. La corrispondenza tra le denominazioni previgenti e quelle nuove dei comandi e reparti e' stabilita nell'allegata tabella A.». «Art. 3 (Comando generale). - 1. Il comando generale e' l'organo mediante il quale il comandante generale: a) esercita le funzioni di alta direzione, pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo, per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla legge 23 aprile 1959, n. 189; b) tiene i rapporti con gli organi centrali della pubblica amministrazione, con gli organi di Governo, nei casi previsti dalla legge, e con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali, nel quadro delle direttive impartite dal Ministro delle finanze.». |
| | Art. 4
Comando generale
1. Il Comando generale, sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) ed e), sovrintende al funzionamento dei reparti amministrativi di cui all'articolo 5 e provvede a: a) ripartire, in tutto o in parte, tra i reparti amministrativi, ai sensi dell'articolo 34-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli stanziamenti di bilancio per l'esercizio delle funzioni a essi demandate; b) disporre, sulla base degli stanziamenti di bilancio, le aperture di credito da destinare ai funzionari delegati, nei limiti degli impegni di spesa delegata assunti a favore della rete dei funzionari delegati. I citati limiti sono individuati tenendo conto delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo; c) vigilare sul tempestivo invio telematico dei rendiconti amministrativi di contabilita' ordinaria ai competenti uffici di controllo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da parte dei funzionari delegati; d) eseguire, per conto dell'ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, la revisione della contabilita' dei materiali in distribuzione ai reparti del Corpo, e trasmettere al medesimo ufficio centrale di bilancio i relativi dati. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono demandate alle articolazioni tecniche del Comando generale, il cui ordinamento interno, ai sensi dell'articolo 5, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, e' stabilito dal Comandante generale. 3. La firma e la conseguente responsabilita' degli atti relativi alle attribuzioni di cui al comma 1 spetta al dirigente.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 34 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: «Art. 34-quater (Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni statali). - 1. Le Amministrazioni centrali provvedono a ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i propri Uffici periferici per l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi da specifiche disposizioni di legge o regolamento, nonche' per l'espletamento delle attivita' ad essi decentrate dagli Uffici centrali. Le somme assegnate con le predette ripartizioni sono equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli effetti. 2. Nel corso dell'esercizio potranno essere effettuate le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni di cui al comma 1. 3. Gli Uffici periferici assegnatari delle risorse provvedono all'assunzione degli impegni ai sensi dell'articolo 34 e all'ordinazione delle spese; gli stessi, qualora ne ravvisino la necessita', emettono ordini di accreditamento in favore di funzionari delegati preposti alle eventuali ulteriori articolazioni periferiche dell'Amministrazione.». - Si riporta il testo dell'articolo della legge 23 aprile 1959, n. 189: «Art. 5. - Il Comando generale e' costituito da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo art. 7. Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa e' assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalita' di collegamento con il Comando generale e' assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza. Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze. L'ordinamento interno del Comando generale e' stabilito dal Comandante generale.». |
| | Art. 5
Organizzazione periferica
1. Il Comandante generale individua con propria determinazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999, i reparti amministrativi ai quali sono conferiti compiti di natura amministrativo-contabile e di gestione delle somme stanziate sulle singole unita' elementari di bilancio, per l'espletamento delle attivita' a essi demandate, con resa del conto ai competenti uffici di ragioneria.
Note all'art. 5: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 6 Competenze dei soggetti e delle strutture preposti ai provvedimenti di gestione
1. I soggetti e le strutture preposti alla programmazione finanziaria, all'adozione e all'attuazione dei provvedimenti afferenti alla gestione logistico-amministrativa del Corpo sono: a) il dirigente delegato, con determinazione del Comandante generale, alla programmazione finanziaria, alla gestione delle risorse e all'assegnazione di fondi, mediante ordini di accreditamento, ai funzionari delegati; b) il comandante del reparto amministrativo, per la gestione logistico-amministrativa connessa al funzionamento delle strutture del Corpo della Guardia di finanza di sua competenza; c) il punto ordinante di spesa, per la determinazione delle competenze spettanti al personale del Corpo, da corrispondere mediante il sistema di erogazione unificata; d) l'ordinatore primario di spesa, autorizzato all'assunzione di impegni di spesa a valere sugli stanziamenti di bilancio, nei limiti della quota allo stesso assegnata, nonche' all'emissione di ordini di pagare; e) il funzionario delegato, per la programmazione delle spese, l'emissione degli ordinativi secondari di spesa, a valere sugli ordini di accreditamento, ricevuti e la presentazione del rendiconto telematico alle competenti ragionerie territoriali dello Stato; f) il militare addetto al riscontro contabile, per la verifica sul sistema informativo per la gestione della contabilita' finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo della corretta imputazione contabile dei titoli di spesa; g) il militare quietanzante, per la riscossione dei buoni prelevamento in contanti; h) il funzionario delegato di contabilita' speciale, per la gestione delle somme provenienti dall'Unione europea. |
| | Art. 7
Programmazione finanziaria
1. Le previsioni di bilancio in termini di competenza e cassa sono formulate dal Comando generale sulla scorta di una programmazione pluriennale aggiornata per l'anno e per il triennio successivo, sulla base delle direttive operative della Ragioneria generale dello Stato e in funzione del piano finanziario dei pagamenti concernenti i fabbisogni finanziari, centralizzati e periferici, per gli esercizi di prevista esigibilita' della spesa. 2. Le articolazioni del Comando generale deputate alla gestione delle unita' elementari di bilancio programmano le esigenze finanziarie pluriennali e indirizzano l'impiego delle risorse per i processi di spesa: a. centralizzati, mediante coordinamento con le altre articolazioni del Comando generale aventi funzione di stazione appaltante e di esecuzione contrattuale; b. periferici, recependo e razionalizzando le previsioni elaborate dai comandi responsabili della politica d'impiego delle risorse con il supporto dei competenti reparti amministrativi. 3. Il riparto e la finalizzazione delle risorse derivanti dagli stanziamenti di bilancio e da ulteriori fondi trovano rappresentazione in appositi documenti di programmazione finanziaria: a. il D.P.F. approvato dal Comandante generale prevede le manovre volte al soddisfacimento del quadro esigenziale del Corpo, stabilendo anche le dotazioni iniziali destinate ai processi di approvvigionamento e spesa periferici demandati ai reparti amministrativi; b. il D.P.F. del Comando Responsabile della politica d'impiego delle risorse approvato dal dirigente delegato costituisce autorizzazione all'avvio dei processi periferici da parte del reparto amministrativo di riferimento, a valere sulle dotazioni inziali e su quelle suppletive accordate dal Comando generale. 4. L'assunzione e la rimodulazione dei pertinenti impegni di spesa accentrata e delegata avvengono sulla scorta della predisposizione e del costante aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti, a cura del Comando generale, dei Comandi Responsabili della politica d'impiego delle risorse e dei reparti amministrativi in funzione della programmazione della spesa, dell'esecuzione contrattuale, della liquidazione delle fatture e del monitoraggio contabile. 5. La programmazione finanziaria e' integrata dal sistema unico di contabilita' economica analitica per centri di costo. Il Comando generale e i dirigenti delegati si avvalgono del sistema informativo per la gestione della contabilita' finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo per la comunicazione delle previsioni e delle risultanze economiche al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. |
| | Art. 8
Controllo interno amministrativo-contabile
1. Il controllo interno amministrativo e contabile e' esercitato dalla competente articolazione del Comando generale nei confronti dei reparti amministrativi attraverso: a. interventi di revisione della contabilita', mediante interrogazioni a campionamento, sul sistema informativo per la gestione della contabilita' finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo, dei registri contabili, dei titoli di spesa, dei documenti amministrativi e dei fascicoli elettronici; b. visite amministrative, presso le sedi dei reparti del Corpo, individuati secondo un cronoprogramma annuale, per verificare e valutare l'attivita' di gestione amministrativo-contabile; c. la formulazione di osservazioni e raccomandazioni mirate all'individuazione di adeguate azioni correttive. |
| | Art. 9
Accertamento, riscossione e versamento delle entrate
1. I reparti amministrativi accertano il diritto alla riscossione di somme a qualsiasi titolo dovute e chiedono ai debitori di provvedere ai relativi versamenti presso la tesoreria dello Stato con imputazione ad apposita unita' elementare di entrata del bilancio dello Stato ovvero sul proprio conto corrente. 2. Le somme che affluiscono sul conto corrente di cui al comma 1 sono integralmente riversate, entro il giorno 10 del mese successivo, presso la tesoreria dello Stato con imputazione ad apposite unita' elementari di entrata del bilancio dello Stato. 3. Per la determinazione e la riscossione di somme a garanzia dei diritti connessi all'attivita' del reparto amministrativo si applicano le disposizioni vigenti in materia. |
| | Art. 10 Spese sostenute per conto di altre pubbliche amministrazioni o impiegando somme derivanti da interventi finanziati dall'Unione europea
1. Le somme dovute al Corpo per spese sostenute per conto di altre pubbliche amministrazioni, enti o organismi pubblici e privati, sono da questi anticipate o rimborsate tramite versamento presso la tesoreria dello Stato, con imputazione ad apposita unita' elementare di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione a unita' elementari dello stato di previsione del Corpo. 2. Oltre alle modalita' previste dal comma 1, le somme necessarie all'effettuazione di spese per conto di altre pubbliche amministrazioni possono essere dalle medesime messe direttamente a disposizione del competente funzionario delegato mediante ordine di accreditamento emesso, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Analogamente, in caso di spese effettuate da altre pubbliche amministrazioni per conto del Corpo, l'ordinatore primario di spesa del medesimo Corpo puo' emettere ordini di accreditamento a favore del funzionario delegato delle suddette amministrazioni. 3. Al fine di accelerare e semplificare le procedure dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e gli interventi di azione e coesione complementare alla programmazione dell'Unione europea, il Comando generale puo' attivare presso la tesoreria statale una contabilita' speciale per la gestione delle risorse comunitarie destinate al medesimo Corpo.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367: «Art. 9 (Spese delegate su ordini di accreditamento). - 1. I dirigenti possono disporre l'accreditamento di somme a funzionari delegati della propria o di altra amministrazione per l'effettuazione di spese concernenti l'attuazione di programmi o lo svolgimento di attivita' comunque rientranti nelle competenze attribuite ai dirigenti medesimi. 2. L'accreditamento di somme a dipendenti di altra amministrazione e' effettuato previa intesa con il dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il funzionario delegato. 3. L'accreditamento e' disposto quando l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni, salvo che le norme in vigore non consentano importi superiori. 4. Gli ordinativi ed i buoni estinti sono trattenuti dalla sezione di tesoreria e vengono allegati alla contabilita' mensile che la sezione stessa e' tenuta a presentare alla Corte dei conti a norma dell'articolo 604 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In luogo degli ordinativi estinti e' allegato al rendiconto amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi, rilasciato sotto la responsabilita' del capo della sezione di tesoreria anche con strumenti informatici. L'elenco attesta espressamente, accanto agli estremi identificativi di ciascun titolo nell'ordine di prenotazione, l'avvenuto pagamento con quietanza dell'avente diritto. Per i rendiconti dei funzionari delegati operanti all'estero, l'elenco degli ordinativi estinti di cui al presente comma e' rilasciato sotto la responsabilita' del capo della rappresentanza diplomatica, dell'ufficio consolare o della delegazione speciale presso la quale il funzionario delegato opera. 5. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo delle competenti ragionerie e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti. Nel caso di rendiconti relativi al pagamento di acconti contrattuali, la competenza e' determinata con riferimento alla sede dell'organo cui spetta l'emissione del mandato di saldo. 6. L'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e' sostituito dal seguente: "E' in facolta' dell'amministrazione disporre, sullo stesso capitolo, piu' aperture di credito a favore di un funzionario delegato, quando la somma gia' utilizzata di ciascun accreditamento abbia superato la meta' dell'importo accreditato». 7. Il limite di somma previsto dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, gia' elevato a lire due milioni dall'articolo 32, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' ulteriormente elevato a lire venti milioni. 8. Nel caso in cui i rendiconti e gli altri conti amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio consentite dalla legge non vengano presentati nei termini prescritti, il magistrato addetto all'esame dei rendiconti o dei conti fissa un termine ultimativo al funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il rendiconto o il conto siano stati presentati, il magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti di ordinare la compilazione d'ufficio del rendiconto o del conto. Alle spese di compilazione, il collegio provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. L'ordinanza e' inviata al competente procuratore della Corte dei conti ai fini dell'accertamento, nei confronti del funzionario interessato, ovvero del capo della competente Sezione di tesoreria provinciale, dell'eventuale responsabilita' amministrativa connessa all'effettuazione a carico dell'erario delle spese di compilazione del rendiconto o del conto. 9. Il Ministro del tesoro, con decreto motivato, puo' determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali il controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati e' esercitato a campione, secondo criteri determinati dal decreto stesso. 10. Rimane fermo, in ogni caso, il riscontro del regolare adempimento, da parte di tutti i funzionari delegati, dell'obbligo di presentare i rendiconti amministrativi nei termini e nelle forme previsti dall'ordinamento.». |
| | Art. 11
Impegno delle spese
1. L'impegno di spesa per adempiere al pagamento delle somme derivanti dalle obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte dal Comando generale in base alla legge, a un contratto o ad altro titolo valido, e' assunto nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con vincolo di imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili. 2. Per la spesa da demandarsi a funzionari delegati, il Comando generale, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, assume impegni di spesa delegata, ai sensi dell'articolo 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base del programma di spesa definito da ciascun funzionario delegato a seguito della programmazione finanziaria, predisposta tenendo conto delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo, approvata dal dirigente delegato. 3. I reparti amministrativi assegnatari, ai sensi dell'articolo 34-quater della citata legge n. 196 del 2009, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), provvedono all'assunzione degli impegni di spesa ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 196 del 2009 e all'ordinazione delle spese. Gli stessi reparti, ove necessario, emettono ordini di accreditamento in favore dei funzionari delegati del Corpo.
Note all'art. 11: - Per la legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 34-quater, si vedano le note all'articolo 4. - Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196: «Art. 34 (Impegno e pagamento). - 1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile. 2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicita' mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile. L'assunzione dei suddetti impegni e' possibile solo in presenza delle necessarie disponibilita' finanziarie, in termini di competenza e di cassa, di cui al terzo periodo e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L'impegno puo' essere assunto solo in presenza, sulle pertinenti unita' elementari di bilancio, di disponibilita' finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilita' stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa puo' essere assunto anche solamente in presenza della ragione del debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al secondo periodo del presente comma siano individuabili all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato. 2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine di mettere a disposizione le risorse ai predetti soggetti. Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati sono esigibili, sulla base di un programma di spesa, opportunamente documentato, comunicato all'amministrazione dai medesimi funzionari delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto di quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di cui all'articolo 23, comma 1-ter, e nel limite degli impegni assunti per l'esercizio finanziario di riferimento. L'assunzione degli impegni di spesa delegata e' possibile solo in presenza dei seguenti elementi costitutivi: la ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento. A valere sugli impegni di spesa delegata, l'amministrazione dispone una o piu' aperture di credito in funzione dell'esigibilita' delle obbligazioni assunte o programmate dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione, a fronte delle aperture di credito ricevute non si perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine dell'esercizio, i funzionari delegati ne danno comunicazione all'amministrazione per la corrispondente riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto di riduzione rientra nella disponibilita' dell'amministrazione e puo' essere accreditato nel medesimo esercizio finanziario in favore di altri funzionari delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le modalita' di cui al presente articolo. Gli importi degli impegni di spesa delegata, a fronte dei quali, alla data di chiusura dell'esercizio, non corrispondono ordini di accreditamento costituiscono economie di bilancio. Gli importi delle aperture di credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell'esercizio costituiscono residui di spesa delegata e possono essere accreditati agli stessi in conto residui negli esercizi successivi, prioritariamente in base all'esigibilita' delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati, fermi restando i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis. Previa autorizzazione dell'amministrazione di riferimento, secondo le norme vigenti nell'ordinamento specifico di ogni singola amministrazione, i funzionari delegati possono avviare le procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del relativo ordine di accreditamento. 3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, l'assunzione dell'impegno e' subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti i Ministeri per la gestione integrata della contabilita' economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto. 4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti. 5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti in piu' esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2. 6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data. 6-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 6, le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti: a) all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno; b) alla riassegnazione di entrate di scopo, adottate nell'ultimo mese dell'anno; c) alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unita' elementari di bilancio interessate, e' disposta con il predetto decreto di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione. 6-ter. Le risorse di parte corrente assegnate con variazioni di bilancio e non impegnate entro la chiusura dell'esercizio, ove non ricorrano i presupposti di cui al comma 6-bis, costituiscono economie di bilancio, fatta eccezione per quelle assegnate per effetto di variazioni compensative apportate tra le unita' elementari di bilancio relative alle competenze fisse e continuative del personale finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa, purche' i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte dei conti entro il 15 marzo. 7. Al fine di garantire una corretta programmazione dell'utilizzo degli stanziamenti di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sulle unita' elementari di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese. Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica. Il dirigente responsabile della gestione ha l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti, con riferimento alle unita' elementari di bilancio di propria pertinenza, almeno con cadenza mensile, anche in assenza di nuovi impegni e, in ogni caso, in relazione a provvedimenti di variazioni di bilancio adottati ai sensi della normativa vigente in materia di flessibilita' in fase di gestione. 7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, il piano finanziario dei pagamenti e' predisposto e aggiornato dal dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis. 8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a scadenza l'obbligazione. 8-bis. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse. 9. Ai fini della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresi' considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile nell'ambito della complessiva attivita' procedimentale antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni singolo atto ad esso collegato. 10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi 7, 7-bis, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti, l'amministrazione inadempiente non potra' accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi. 11. E' fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni, livelli. 12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante mandati informatici. Il pagamento delle pensioni nonche' delle competenze fisse ed accessorie al personale dello Stato viene effettuato mediante ordini collettivi di pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati sono pagate mediante ruoli di spesa fissa informatici.». |
| | Art. 12
Liquidazione delle spese
1. Sulla base dei documenti e dei titoli idonei a comprovare il diritto acquisito dal creditore, e' determinata, nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto dal Corpo, la somma dovuta. 2. La liquidazione e' disposta a seguito del riscontro sulla regolarita' dei lavori, delle forniture e dei servizi nonche' sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. 3. Gli atti di liquidazione concernenti l'acquisizione di materiale di facile consumo e beni soggetti ad inventariazione riportano, rispettivamente, gli estremi della registrazione di carico e il buono di carico. |
| | Art. 13
Ordinazione delle spese
1. Il dirigente responsabile o il funzionario delegato emette nei confronti della competente tesoreria, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'ordine di spesa relativo al pagamento delle somme liquidate a favore del creditore. 2. L'ordine di spesa di cui al comma 1 e' sottoscritto con firma digitale dal dirigente, ordinatore primario di spesa, o dal funzionario delegato, ordinatore secondario di spesa e destinatario dell'ordine di accreditamento. 3. Ogni ordine di spesa e' corredato dei pertinenti documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi acquisiti nonche' di ogni altro documento che giustifichi la spesa. |
| | Art. 14
Pagamento delle spese
1. In esecuzione dell'ordine di spesa di cui all'articolo 13, la competente tesoreria provinciale dello Stato procede al pagamento del creditore. 2. Il funzionario delegato, mediante ordinativi secondari di spesa o a valere sulle risorse prelevate mediante il buono di prelevamento in contanti, puo' procedere al pagamento del creditore direttamente. I pagamenti effettuati sono riportati nei conti particolari di cui all'articolo 42. 3. I pagamenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari e dei termini temporali previsti dalla normativa vigente nonche' degli obblighi di controllo nei confronti del creditore ricadenti in capo alle pubbliche amministrazioni. |
| | Art. 15
Resa del conto
1. Il funzionario delegato presenta il rendiconto delle spese effettuate nell'esercizio finanziario, entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento. 2. Il rendiconto annuale e' presentato per unita' elementare di bilancio firmato e inviato telematicamente agli uffici di ragioneria preposti al controllo. 3. Nel caso in cui e' effettuata una gestione di cassa di cui all'articolo 14 nell'esercizio suppletivo, viene presentato anche il relativo rendiconto entro il 31 marzo del medesimo esercizio. 4. Copia informatica del rendiconto telematico, dei titoli estinti e dei registri contabili, in conformita' alle disposizioni recate dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' conservata per un periodo non inferiore a 10 anni.
Note all'art. 15: - Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 16
Controllo di regolarita' amministrativo-contabile
1. Gli atti e i titoli di spesa adottati dal Comando generale e dai reparti amministrativi sono soggetti al controllo di regolarita' amministrativa e contabile esercitato dai competenti uffici del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Note all'art. 16: - Per il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 17
Spese riservate
1. Lo stanziamento di bilancio per le spese riservate per l'attivita' informativa iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Guardia di finanza e' riscuotibile con quietanza del Comandante generale, che costituisce documentazione del relativo titolo di spesa. 2. Con disposizioni interne, aventi classifica di segretezza, il Comandante generale approva il piano di impiego degli stanziamenti relativi alle spese riservate per l'attivita' informativa e disciplina le modalita' di rendicontazione degli oneri sostenuti, di asseverazione della loro attinenza all'attivita' informativa del Corpo, nonche' quelle di gestione dei fondi. |
| | Art. 18
Gestione patrimoniale
1. I reparti del Corpo preposti alla gestione dei beni mobili assicurano il razionale impiego delle risorse materiali, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa. 2. La rilevazione contabile degli atti di gestione, effettuata con immediatezza, avviene attraverso modalita' informatiche in conformita' alle disposizioni recate dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Note all'art. 18: - Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nella nota alle premesse. |
| | Art. 19
Classificazione dei beni mobili
1. I beni mobili dello Stato impiegati nell'espletamento delle attivita' istituzionali demandate al Corpo sono descritti nell'inventario generale in conformita' alle norme contenute nel presente regolamento e sono classificati secondo le modalita' stabilite dalle norme di contabilita' generale dello Stato. |
| | Art. 20
Inventario dei beni mobili
1. I beni mobili dello Stato sono presi in carico dai consegnatari per debito di custodia e dai consegnatari per debito di vigilanza, che provvedono, secondo la rispettiva competenza, alla immediata iscrizione nell'inventario. 2. L'inventario, la cui situazione e' costantemente aggiornata allo stato esistente, contiene: a) la denominazione e la descrizione degli stessi, secondo la diversa natura e specie; b) la classificazione, anche mediante il codice previsto dal SEC e l'anno di acquisizione; c) il luogo in cui sono custoditi; d) la qualita' o numero degli oggetti secondo le varie specie; e) il valore; f) il codice identificativo del bene. 3. Il valore iniziale dei beni mobili e' determinato in base ai costi di acquisizione o ai prezzi correnti di mercato. 4. La ricognizione dei beni mobili e l'attualizzazione del loro valore sono effettuati almeno ogni cinque anni. 5. Gli impianti, fissi o amovibili, costituiscono pertinenze dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell'inventario. Se tali impianti sono soggetti a manutenzione, le lavorazioni effettuate sono iscritte a cura di ciascun consegnatario dell'immobile nel relativo stato descrittivo. |
| | Art. 21
Consegnatari dei materiali
1. I consegnatari per debito di custodia sono agenti contabili appositamente designati che rendono il conto giudiziale, ai sensi della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, munito dell'attestazione di benestare del comandante del reparto amministrativo, al Comando generale della Guardia di finanza che ne cura l'invio alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per l'acquisizione del visto di regolarita' amministrativo-contabile e successivamente all'organo di controllo contabile, tramite il responsabile del procedimento dell'invio dei conti giudiziali alla Corte dei conti, previa verifica della concordanza dei conti con le scritture contabili detenute dall'Amministrazione. 2. I consegnatari per debito di vigilanza sono agenti appositamente designati che rendono il conto amministrativo per i materiali impiegati presso i reparti del Corpo. Il conto amministrativo, munito dell'attestazione di benestare del comandante del reparto amministrativo, e' inoltrato al Comando generale, che cura l'invio all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto riassuntivo dei dati relativi alle variazioni nella consistenza dei beni mobili avvenute nell'esercizio. 3. I consegnatari dei materiali di consumo rispondono dei materiali affidati per competenza, senza la resa del conto. 4. Ai sensi del vigente codice di giustizia contabile, l'amministrazione effettua la comunicazione dei dati identificativi degli agenti contabili tenuti alla resa di conto giudiziale alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente per l'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili. Le periodiche comunicazioni di variazione, aventi a oggetto nomine e cessazioni, sono effettuate dal responsabile per l'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili, sulla base delle informazioni pervenute al Comando generale dai reparti amministrativi. |
| | Art. 22
Responsabilita' dei consegnatari
1. I consegnatari di beni mobili dello Stato sono responsabili degli oggetti ricevuti con documento di consegna. 2. I consegnatari non possono estrarre ne' introdurre nei luoghi di custodia o di deposito alcun bene mobile se l'operazione non e' assistita da regolare documentazione amministrativa. 3. I consegnatari sono esenti da responsabilita' conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta della documentazione amministrativa perfezionata. 4. I consegnatari esercitano personalmente la gestione dei beni, ne sono responsabili limitatamente al periodo in cui sono stati in carica e devono rendere il conto della propria gestione alla fine dell'esercizio o al termine del periodo in cui hanno svolto l'incarico di consegnatario. |
| | Art. 23
Carico e scarico dei beni mobili
1. I beni mobili dello Stato sono inventariati sulla base dei buoni di carico emessi dal consegnatario. 2. Per esigenze particolari e contingenti, i materiali possono non essere introdotti in magazzino, ma lasciati in temporanea custodia a terzi. In tal caso i materiali sono ugualmente assunti in carico dal competente consegnatario, che vigila sulla custodia, buona conservazione nonche' pronta disponibilita' dei materiali stessi. 3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili dichiarati fuori uso per vetusta' ed usura, per perdita, avarie, cali, cessione o altri motivi, salvo quanto previsto dall'articolo 49, e' disposta con determinazione del dirigente, anche su richiesta del consegnatario contenente l'elencazione del materiale, sentito l'organo tecnico di accertamento nominato dal comandante del reparto amministrativo. 4. L'attivita' dell'organo tecnico e' documentata con apposito verbale da sottoporre all'approvazione del dirigente. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 costituisce documento giustificativo dei movimenti contabili per l'emissione del buono di scarico dei materiali e del buono di carico di quelli eventualmente recuperati. 6. Il materiale che risulta di valore commerciale nullo o irrilevante e' considerato rifiuto da smaltire secondo le norme vigenti in materia di tutela ambientale. 7. Il dirigente vigila sull'aggiornamento delle scritture patrimoniali tenute e alimentate dagli agenti contabili designati come previsto dall'articolo 21. |
| | Art. 24
Materiali fuori uso per cause tecniche
1. I reparti amministrativi formulano proposta di dismissione per i complessi, le parti o singoli oggetti che, pur essendo efficienti, rispettivamente: a) non hanno trovato o non possono trovare utile impiego in relazione alla loro primitiva destinazione; b) sono ritenuti superati per motivi di natura tecnica. 2. La proposta e' inoltrata al Comando generale, con il parere motivato dell'organo tecnico, nominato dal comandante del reparto amministrativo. 3. La dismissione dei materiali puo' essere disposta anche direttamente dal Comando generale. 4. Il Comando generale stabilisce se i materiali dismessi devono essere: a) impiegati per finalita' diverse da quelle originarie; b) trasformati; c) venduti, previa dichiarazione di fuori uso; d) smaltiti come rifiuti secondo le norme vigenti in materia di tutela ambientale. |
| | Art. 25
Vendita di materiali fuori uso
1. I beni dichiarati fuori uso, quando non sono destinati alla permuta, possono essere venduti applicando il codice dei contratti pubblici e le norme di contabilita' generale dello Stato. Qualora l'alienazione di materiale fuori uso debba essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento degli stessi a carico di terzi, o in ragione di particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene ambientale, puo' essere svolto un unico procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni puo' essere decurtato dall'importo di aggiudicazione finale. 2. Se le procedure di vendita non si concludono con esito favorevole, i beni dichiarati fuori uso sono ceduti gratuitamente ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, o smaltiti come rifiuti secondo le norme vigenti in materia di tutela ambientale, con contestuale discarico dagli inventari. 3. Con determinazione del Comandante generale e' individuata l'autorita' competente ad autorizzare la vendita dei beni e sono definite le relative procedure attuative. 4. A seguito della comunicazione del visto e della registrazione del decreto di approvazione del contratto attivo da parte della Sezione di controllo competente della Corte dei conti, l'acquirente e' tenuto a versare al Corpo l'importo dovuto, prima del ritiro dei materiali alienati, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 1. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile.
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254: «Art. 14 (Cessione di beni). - 1. La cessione gratuita dei beni mobili dello Stato e' vietata, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. I beni mobili non piu' utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o posti fuori uso per cause tecniche - previo parere di una commissione allo scopo istituita dal titolare del centro di responsabilita' - sono ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonche' alle istituzioni scolastiche. 3. Qualora sia stata esperita infruttuosamente la procedura prevista dal comma 2, e' consentito l'invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo sgombero ritenuto piu' conveniente dalle amministrazioni, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti. 4. Le dismissioni o le radiazioni dei beni mobili, corredate di regolare documentazione, sono registrate nelle scritture inventariali.». |
| | Art. 26
Cessione e prestito di materiali
1. Il dirigente dispone, con provvedimento motivato e, se necessario, previa autorizzazione del Comando generale, l'alienazione a titolo oneroso dei beni del Corpo, non preventivamente dichiarati fuori uso, in favore di: a) personale della Guardia di finanza; b) altre pubbliche amministrazioni, autorita' estere o privati, per ragioni urgenti di interesse pubblico o di natura militare, per operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita', per ragioni di politica internazionale ovvero per altre motivate esigenze. Lo scarico contabile dei materiali avviene immediatamente, indipendentemente dal pagamento. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), fatta eccezione per le cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 2132 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, puo' essere autorizzata la cessione gratuita dei beni del Corpo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, autorita' estere o privati e' stabilito con determinazione del Comandante generale che fissa le modalita', la durata e l'importo. 4. Gli importi riscossi in corrispondenza delle cessioni e del prestito costituiscono proventi riassegnabili.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 2132 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 2132 (Cessione di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali da parte del Corpo della Guardia di finanza). - 1. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa del personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi o dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale, su disposizione del Comando generale del medesimo Corpo possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorita' locali, a organizzazioni internazionali anche non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le modalita' attuative.». |
| | Art. 27
Amministrazione dei cani
1. I reparti amministrativi gestiscono i cani assunti in carico per le procedure relative: a) all'amministrazione, concernenti la presa in carico, il passaggio di carico e di scarico amministrativo dei cani e la gestione delle risorse finanziarie assegnate; b) al mantenimento, con riferimento alle convenzioni per l'assistenza medico veterinaria ordinaria, alle spese per l'assistenza medico veterinaria straordinaria, all'alimentazione speciale diversa da quella di mantenimento, all'equipaggiamento, al materiale addestrativo, al materiale sanitario e ai farmaci, alla manutenzione e alla gestione dei ricoveri; c) alla custodia e all'aggiornamento dei fogli matricolari relativamente alle vicende sanitarie, all'impiego e alle variazioni matricolari, alle variazioni di reparto, al cambio di conduttore e ai risultati di servizio. 2. In apposito ruolo sono tenute in evidenza la dotazione organica dei cani amministrati e le relative variazioni. 3. Per l'acquisto dei cani, effettuato con le procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, e' nominata una commissione composta da tre ufficiali, dei quali almeno uno appartenente al comparto sanitario, specialita' veterinaria di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 4. Gli adempimenti contabili conseguenti alla morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio dei cani sono disciplinati con le modalita' stabilite dal presente capo. Ai reparti amministrativi compete la gestione dei fondi da erogare, ai sensi dell'articolo 45, comma 31-quater, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69: «Art. 44 (Composizione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). - 1. Il ruolo tecnico logistico amministrativo degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza e' articolato nei seguenti comparti e specialita': a) comparto logistico-amministrativo, specialita' amministrazione, specialita' commissariato, b) comparto tecnico specialita' telematica, specialita' infrastrutture e specialita' ((motorizzazione terrestre, aerea e navale)), c) comparto sanitario specialita' sanita', specialita' veterinaria e specialita' psicologia. 2. A seguito dell'istituzione del ruolo di cui al comma 1, le esigenze dei servizi amministrativi del Corpo della Guardia di finanza sono progressivamente soddisfatte, anche con riguardo alle funzioni dirigenziali, da ufficiali generali o colonnelli appartenenti, prioritariamente, al ruolo tecnico-logistico-amministrativo.». - Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 31-quater, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017: «Art. 45 (Disposizioni finali e finanziarie). - Omissis. 31-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare conduttore di cani riformati in quanto non piu' idonei al servizio puo' ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Nei casi di cui al primo periodo, nei confronti di ciascun cane continua a essere assicurata l'assistenza veterinaria, entro il limite di spesa annuale di 1.200 euro.». |
| | Art. 28
Spettanze
1. Il pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale del Corpo e' disposto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tramite il sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, sulla base dei dati e delle informazioni comunicate dal punto ordinante di spesa al sistema informativo delle retribuzioni, mediante accreditamento sul conto corrente indicato da ciascun militare. 2. Il reparto amministrativo designato dal Comando generale quale punto ordinante di spesa, provvede alla liquidazione delle competenze spettanti a ciascun beneficiario amministrato dal Corpo, riportate nel cedolino mensile. 3. Le competenze accessorie non ricomprese nel sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato sono liquidate e corrisposte dal reparto amministrativo mediante gli strumenti a disposizione del funzionario delegato, sul conto corrente indicato da ciascun militare, anche diverso da quello di cui al comma 1. 4. Le competenze accessorie e gli altri eventuali emolumenti dovuti al personale del Corpo impiegato presso altre amministrazioni sono a carico di queste ultime, ove non diversamente stabilito da disposizioni normative o da accordi appositi. 5. I militari del Corpo ricevono, secondo modalita' definite con determinazione del Comandante generale, il vestiario e l'equipaggiamento individuale dai reparti amministrativi di cui all'articolo 5 presso i quali sono in forza, che provvedono anche ai compiti di natura amministrativo-contabile e di gestione delle somme stanziate sulle unita' elementari di bilancio per il vitto e l'alloggio.
Note all'art. 28: - Si riporta il testo del comma 402, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147: «402. Entro il 1° gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1° gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilita' per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.». |
| | Art. 29
Adempimenti in caso di morte o scomparsa del militare
1. In caso di morte o di scomparsa di un militare, il reparto amministrativo accerta, a mezzo di apposita commissione, gli oggetti e i valori di proprieta' del defunto o dello scomparso lasciati nei locali dell'amministrazione. Il reparto amministrativo procede al riconoscimento degli eredi, secondo le norme del codice civile e rimette loro gli oggetti e i valori. Per i ratei degli assegni e delle indennita' maturati, si applicano le norme dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423. 2. Trascorsi sei mesi dalla data della morte o della scomparsa legalmente accertata del militare, se gli eredi sono rimasti ignoti o incerti o non hanno prodotto i documenti prescritti per provare la loro qualita', il reparto amministrativo richiede al tribunale, territorialmente competente, l'autorizzazione a vendere i valori di proprieta' del defunto o scomparso, con le modalita' e le cautele che il tribunale medesimo ritiene di fissare. La somma ricavata e' versata su libretti postali di risparmio ed e' conteggiata a credito della successione.
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1079, recante: «Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971: «Art. 14. - In caso di decesso del dipendente statale, il rateo di stipendio lasciato insoluto spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli. Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo di stipendio e' devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di successione. La riscossione del rateo puo' essere delegata ad uno degli aventi diritto mediante scrittura privata a firma autenticata, anche in via amministrativa. Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso di decesso del dipendente statale gia' cessato dal servizio. L'art. 142 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul Fondo di previdenza, approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, e' modificato come segue: "Agli adempimenti relativi alla attribuzione ed al pagamento ai personali iscritti al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S. e ai loro superstiti dell'indennita' di buonuscita, si provvede d'ufficio senza che occorra domanda dell'interessato o dei superstiti. In caso di cessazione dal servizio per limiti di eta', gli atti occorrenti ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e cioe' il foglio di liquidazione corredato della copia autentica dello stato di servizio, debbono essere predisposti dall'Amministrazione competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto all'E.N.P.A.S., il quale e' tenuto ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la effettiva corresponsione della indennita' immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima. Non occorre, in ogni caso, alcuna altra comunicazione da parte dell'amministrazione alla quale compete soltanto la tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi ostativi. Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della liquidazione e della corresponsione dell'indennita' di buonuscita, non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio. Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'amministrazione competente e' tenuta a provvedere all'invio all'E.N.P.A.S. degli atti di cui al comma precedente nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l'E.N.P.A.S. possa eseguire la effettiva corresponsione della predetta indennita' nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione. Eventuali modifiche relative a provvedimenti di cessazione dal servizio che comportino variazioni all'importo dell'indennita' di buonuscita gia' erogata, saranno comunicate all'E.N.P.A.S. ai fini del pagamento di supplementi dell'indennita' predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute. Non si fa piu' luogo alla corresponsione di acconti. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente articolo".». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 423, recante: «Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attivita' e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome», e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 16 agosto 1972: «Art. 4 (Trattamento economico dell'ultimo mese di servizio). - In caso di decesso di dipendente statale in attivita' di servizio e' corrisposta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli, con le modalita' di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, l'intera mensilita' del trattamento economico spettante alla data di morte. Nel caso previsto dal precedente comma la decorrenza della pensione, ai fini del pagamento, ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.». |
| | Art. 30
Pendenze
1. I debiti lasciati nei confronti del Corpo dai militari deceduti in servizio o collocati in congedo sono estinti con le competenze dell'ultimo mese di servizio. Per l'eventuale parte residua, il competente Reparto amministrativo informa i pertinenti enti previdenziali e assistenziali per la conseguente ritenuta sulla pensione definitiva e, nei casi previsti, sulle altre indennita' spettanti. |
| | Art. 31
Norme generali e di rinvio
1. Nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, il Corpo opera nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali che disciplinano la materia. 2. Alle procedure di scelta del contraente e di esecuzione dei contratti provvedono le stazioni appaltanti del Corpo, nel rispetto del grado di qualificazione conseguito. 3. Nel caso di permuta, ai sensi dell'articolo 2133 del decreto legislativo n. 66 del 2010, il valore dei materiali e' portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire. 4. Il Comandante generale, sulla base dei poteri di impegno dei fondi per la realizzazione dei programmi di spesa, inerenti alle risorse finanziarie assegnate al Corpo e all'acquisizione delle entrate: a) attribuisce, tenendo conto dei profili tecnici e professionali rapportati al settore, alla natura e all'oggetto delle attivita', specifiche competenze e correlate responsabilita' alle articolazioni del Comando generale e all'organizzazione periferica in materia di pianificazione e programmazione finanziaria, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) disciplina l'espletamento dell'attivita' negoziale, in ragione dei seguenti criteri: 1) distinzione tra funzioni decisionali di indirizzo e controllo e amministrative di attuazione delle decisioni assunte e di gestione delle relative risorse; 2) semplificazione e standardizzazione delle procedure negoziali; 3) natura e importo dell'atto negoziale.
Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'articolo 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 2133 (Permute). - 1. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facolta' di cui all'articolo 545, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. A tale fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento, a norma del comma 2 dell'articolo 545.». |
| | Art. 32
Capitolati d'oneri
1. Il Corpo predispone propri capitolati d'oneri, generali o speciali, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, ovvero puo' avvalersi dei capitolati d'oneri, generali o speciali, in vigore presso altre Forze armate. 2. I capitolati d'oneri, che fanno parte integrante dei contratti, possono non essere allegati ai contratti medesimi, purche' di essi se ne dichiari la conoscenza nel testo contrattuale. 3. Ove non esistono capitolati d'oneri speciali, le condizioni sono contenute nei relativi contratti. 4. Le specifiche tecniche per ogni singolo bene o servizio sono indicate nel contratto o nella documentazione tecnica ad esso allegata. Tali specificazioni possono pero' essere omesse, in tutto o in parte, quando nel contratto stesso e' stabilito che l'accettazione della provvista debba avvenire in base al campione approvato dal Corpo. 5. Nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti puo' essere prevista, a norma del libro IV, titolo VIII, capo I, del codice di procedura civile, la clausola compromissoria per la soluzione delle eventuali controversie non risolte in via amministrativa. |
| | Art. 33
Programmazione dell'attivita' contrattuale
1. La programmazione pluriennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi del Corpo e' redatta annualmente dai dirigenti individuati con determinazione del Comandante generale, i quali, provvedono alla relativa pubblicazione ai sensi di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici. |
| | Art. 34
Approvazione
1. I contratti attivi e passivi stipulati dal Corpo sono approvati: a) dal Comandante generale o da ufficiali generali o superiori dallo stesso delegati; b) dal comandante del reparto amministrativo per i contratti stipulati nell'interesse del reparto amministrativo, entro i limiti di valore per gli impegni delle spese e di acquisizione delle entrate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b). 2. Il Comandante generale, al fine di assicurare la continuita' dei servizi logistici connessi alle attivita' operative e addestrative, puo' delegare al comandante del reparto amministrativo, incaricato dell'acquisizione, l'approvazione dei contratti stipulati nell'interesse proprio e di altri reparti amministrati. 3. I contratti di cui al comma 1, lettera a), sono eseguibili dopo la registrazione del decreto di approvazione e di impegno di spesa da parte dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti, il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti. 4. I contratti di cui al comma 1, lettera b), sono eseguibili ad avvenuta approvazione e, nei casi previsti, dopo il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, svolto ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 5. Nei casi di urgenza, che non consentono di differire l'esecuzione dei contratti passivi senza pregiudizio per la funzionalita' dei servizi, nelle more del perfezionamento del contratto, l'autorita' che ha approvato il contratto puo', previa adeguata motivazione, autorizzarne l'esecuzione anticipata nei termini previsti dal codice dei contratti pubblici. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto, il contraente ha diritto al pagamento delle provviste e dei lavori eseguiti, come da disposizioni vigenti. 6. Il contratto attivo e' eseguibile ove previsto dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti. Nel caso di materiali che per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita devono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto e' eseguibile dopo l'approvazione.
Note all'art. 34: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; c-bis); d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e); f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate. 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.». |
| | Art. 35
Competenze delle stazioni appaltanti
1. Ai dirigenti individuati con determinazione del Comandante generale, sono attribuite le seguenti competenze, oltre a quella stabilita dall'articolo 34: a) l'adozione della decisione di contrarre con individuazione della procedura di affidamento e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e nomina del responsabile unico del progetto; b) l'adozione del bando di gara, ove previsto; c) la nomina delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di collaudo o di verifica di conformita'; d) l'approvazione della proposta di aggiudicazione; e) la nomina del direttore dell'esecuzione contrattuale e degli eventuali assistenti; f) l'adozione del decreto di applicazione delle eventuali penali; g) l'adozione del decreto di recesso o di risoluzione del contratto e l'approvazione delle modifiche contrattuali e l'autorizzazione alla proroga o alla sospensione dei termini contrattuali. |
| | Art. 36
Responsabile unico del progetto
1. Il responsabile unico del progetto di cui al codice dei contratti pubblici: a) e' nominato, con atto formale del dirigente, tra i militari in possesso di adeguata competenza e professionalita' in relazione ai compiti per cui e' nominato; b) sovrintende, avvalendosi dell'eventuale struttura di supporto e di uno o piu' responsabili di procedimento, ove nominati, per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione e per quella di affidamento, al corretto svolgimento delle varie fasi del procedimento previste dal codice dei contratti pubblici. 2. In caso di mancata nomina, il responsabile unico del progetto si identifica con il dirigente dell'unita' organizzativa, competente per l'intervento. |
| | Art. 37
Operazioni di cassa
1. La custodia del denaro contante avviene presso la cassa del reparto amministrativo. 2. Gli ordini di riscossione e di pagamento, corredati dei documenti che danno luogo alle operazioni di cassa e vistati per accertata regolarita' contabile, devono contenere l'esatta indicazione del debitore o del creditore, la causale, l'importo dell'operazione e il conto di imputazione nonche' ogni altro elemento inerente all'operazione stessa. 3. Gli ordini di pagamento e di riscossione sono registrati, in conformita' alle disposizioni recate dal codice dell'amministrazione digitale, sul giornale di cassa. |
| | Art. 38
Utilizzo dei conti correnti
1. I reparti amministrativi del Corpo utilizzano, per la gestione delle operazioni finanziarie connesse all'impiego del fondo scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, il proprio conto corrente all'uopo autorizzato. 2. Il conto corrente di cui al comma 1 e' utilizzato anche quando, nel caso di cui all'articolo 14, comma 2, non sia possibile effettuare le ordinarie procedure di pagamento tramite il sistema informativo per la gestione della contabilita' finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo e per le operazioni di riscossione, qualora i versamenti in favore del Corpo non vengano eseguiti direttamente in tesoreria. 3. I reparti titolari dei conti correnti provvedono alla comunicazione del relativo saldo al Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 44-quater della legge n. 196 del 2009, nei modi e nei termini ivi previsti.
Note all'art. 38: - Si riporta il testo dell'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90: «Art. 7-ter (Fondi scorta). - 1. Nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile possono essere istituiti uno o piu' fondi di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le esigenze inderogabili nonche' ad assicurare la continuita' nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in favore delle predette strutture per sopperire alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto previsto al comma 3 e previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita. La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato. 2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore delle stesse. 3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e all'acquisizione e gestione di beni immobili. 4. In considerazione della natura di anticipazione delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di previsione dell'entrata e' istituita, in corrispondenza a ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con una dotazione di pari importo, per la sistemazione contabile di cui al comma 5. 5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate dalle pertinenti unita' di bilancio, e ancora nella disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire, qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e contabilita', che le predette somme permangano, in tutto o in parte, nella disponibilita' delle strutture, non procedendo al versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio nella disponibilita' delle strutture e' tenuta evidenza contabile da parte delle amministrazioni interessate. In tale circostanza, nel corso del successivo esercizio finanziario, l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilita' delle strutture e' versato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta istituiti nel rispettivo stato di previsione. 6. Per la gestione delle attivita' istituzionali delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative alle funzioni e alle esigenze ivi indicate, e' autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati alle predette strutture in base ai propri regolamenti di organizzazione e contabilita'. Le stesse effettuano le spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche in anticipazione dalle unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o postali. La dotazione finanziaria e' periodicamente reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del bilancio, con le ordinarie procedure di spesa. 7. Per le esigenze di cassa urgenti ed indilazionabili di talune strutture, l'amministrazione, tramite i propri centri di responsabilita' amministrativa, puo' autorizzare trasferimenti temporanei di risorse in favore delle stesse a valere sulle disponibilita' dei conti correnti intestati ad altre strutture. Detti trasferimenti sono regolati in occasione della prima utile somministrazione di fondi, con le modalita' previste dai propri regolamenti di organizzazione e contabilita'.». - Si riporta il testo dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196: «Art. 44-quater (Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale). - 1. Le amministrazioni dello Stato possono gestire risorse presso il sistema bancario e postale solo nel caso in cui cio' sia previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare. In assenza di apposita previsione normativa, l'apertura di un conto bancario o postale e' autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. L'autorizzazione e' concessa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. 2. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale e' consentita per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale e per la gestione di specifici interventi di spesa, per il tempo strettamente necessario, ove non sia possibile utilizzare le ordinarie procedure di pagamento e riscossione, rispettivamente delle spese e delle entrate, previste dall'ordinamento contabile delle amministrazioni richiedenti. 3. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi di spesa, in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al comma 1, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione e' irrogata con decreto del Ministro competente entro novanta giorni dall'accertamento dell'esistenza del conto e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze stipendiali dei responsabili, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 4. Gli interessi realizzati sui conti bancari e postali intestati alle amministrazioni statali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti. 5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, titolari di conti presso il sistema bancario e postale per la gestione di risorse provenienti dal bilancio dello Stato o destinate ad affluire all'entrata dello stesso, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarita' che si avvalgono di conti presso il sistema bancario e postale e con riferimento a ciascun conto corrente anche i dati sintetici della giacenza al 1° gennaio di ogni anno, del totale delle entrate e delle uscite cumulate e il saldo finale riferiti, rispettivamente, a ciascun trimestre dell'anno con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. La mancata trasmissione entro i predetti termini e' rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione trimestrale e' estesa ai soggetti, titolari di conti aperti presso il sistema bancario o postale sui quali sono depositate risorse assegnate per la gestione di specifici interventi, svolti per conto di amministrazioni dello Stato. 6. Il competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale dell'Amministrazione dello Stato competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.». |
| | Art. 39
Utilizzo di carte di credito
1. I titolari di carte di credito, ai sensi dell'articolo 1, commi 47 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono autorizzati a utilizzarle in base alle previsioni del decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.
Note all'art. 39: - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 47 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e' stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995: «Art. 1. Omissis. 47. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa e' ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure. 48. L'utilizzo della carta di credito e' altresi' ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in Italia e all'estero. Omissis.». - Il decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701, recante: «Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997. |
| | Art. 40
Imputazione delle spese a fondo scorta
1. Al fine di assicurare la continuita' nella gestione amministrativa e contabile, i reparti amministrativi del Corpo possono ricorrere, per sopperire alle momentanee deficienze di cassa e fare fronte alle speciali esigenze previste dal comma 3, al fondo scorta iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, la dotazione del fondo scorta e' ripartita tra i reparti amministrativi con determinazione del Comandante generale e accreditata, mediante ordinativi primari di spesa emessi dal dirigente competente, direttamente sul conto corrente di ciascun reparto amministrativo. 3. Per speciali esigenze si intendono le situazioni in cui il Corpo: a) sostiene spese per lo svolgimento di attivita' in favore di altre amministrazioni o effettua pagamenti per conto di altri soggetti, che verranno successivamente rimborsati; b) concede anticipi al personale, nei casi previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia, o i fondi permanenti di cui all'articolo 41 del presente decreto. 4. L'anticipazione di risorse finanziarie a carico del fondo scorta, autorizzata dal comandante del reparto amministrativo, puo' avvenire solo previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita che sara' effettuato, esclusivamente, con le disponibilita' di bilancio dello stesso esercizio di pagamento. 5. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sul fondo scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria, all'acquisizione di beni immobili e al pagamento di rate di mutuo o di fitti passivi. 6. I reparti amministrativi del Corpo, previa autorizzazione del Comando generale, possono utilizzare la dotazione del fondo scorta per concedere prestiti ad altro reparto amministrativo, per esigenze di cassa urgenti e indilazionabili, con l'obbligo da parte del reparto beneficiario di immediata restituzione alla prima somministrazione utile di nuove disponibilita' finanziarie. 7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme anticipate dal fondo scorta, salvo l'adeguamento dello stanziamento, permangono nella disponibilita' dei reparti amministrativi, che non procedono al versamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato. In tale circostanza, nel corso del successivo esercizio finanziario, l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilita' dei reparti amministrativi e' versato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dall'unita' elementare di bilancio relativa al fondo scorta. 8. La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato. Se l'anticipazione riguarda risorse di provenienza comunitaria, e' consentito il reintegro delle disponibilita' del fondo scorta mediante versamento diretto sul conto corrente delle predette somme.
Note all'art. 40: - Per il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 41
Fondi permanenti
1. Al fine di sopperire alle piccole spese per l'acquisizione di beni, servizi e lavori dei reparti del Corpo, in base alle assegnazioni ricevute dal Comando generale sui vari capitoli di bilancio, il comandante del reparto amministrativo puo' disporre la concessione di un fondo permanente, tratto dalla dotazione del fondo scorta, a favore di un proprio amministrato. 2. Il comandante del reparto amministrativo provvede, con determina, a fissare le modalita', i limiti di utilizzo e l'importo da corrispondere, prevedendo che il prelevamento o la messa a disposizione delle somme avvenga a quote periodiche, con cadenza non inferiore a 5 giorni, o mediante strumenti di pagamento elettronici. 3. Il funzionario delegato individua, con determina di liquidazione, la documentazione giustificativa da inserire nel fascicolo e, nel contempo, emette un ordinativo secondario di spesa a ripianamento del fondo scorta. 4. Il titolare del fondo permanente e' personalmente responsabile della regolarita' della documentazione delle spese effettuate. La rendicontazione e' fornita dai funzionari delegati con la modalita' del consolidamento di tutti i dati relativi alle spese effettuate dai titolari del fondo permanente. |
| | Art. 42
Utilizzo dei conti particolari
1. I conti particolari sono utilizzati per l'imputazione temporanea delle seguenti operazioni di entrata e di uscita: a) somme versate al Corpo da altre pubbliche amministrazioni, anche estere, da personale del Corpo o da privati, successivamente inviate ad altri organismi o a terzi creditori, preventivamente individuati, salvo che costituiscano proventi ai sensi dell'articolo 43; b) somme ricevute in prestito, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, e pagamenti con le stesse effettuati; c) somme riscosse mediante il buono di prelevamento in contanti di cui all'articolo 14, comma 2, successivamente utilizzate per il pagamento del creditore; d) altri eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 2. I reparti amministrativi, procedono entro 30 giorni alla chiusura a pareggio delle partite iscritte nei conti particolari. 3. I reparti amministrativi inviano al Comando generale: a) la situazione di tutti i conti, comprensiva delle partite ancora accese alla fine del trimestre, a fondo scorta e ai conti particolari, con l'indicazione dell'ammontare complessivo; b) un prospetto riassuntivo dei proventi riscossi e versati in tesoreria durante il trimestre, raggruppati secondo la loro specie e oggetto. 4. I documenti di cui al comma 3 sono inviati, a cura del comando Generale, all'ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. |
| | Art. 43
Proventi
1. I reparti amministrativi non possono avvalersi di entrate di qualsiasi genere e provenienza per accrescere le proprie dotazioni di bilancio. 2. Le somme riscosse e quelle ritenute sui pagamenti sono versate presso la tesoreria dello Stato, con imputazione ad apposita unita' elementare di entrata del bilancio dello Stato, se non sono dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di spese anticipate dal Corpo. 3. I reparti amministrativi: a) versano i proventi in tesoreria non oltre il decimo giorno del mese successivo alla riscossione; b) registrano le somme riscosse, distinte per tipologia, e quelle successivamente versate in tesoreria. 4. Le quietanze che attestano il versamento dei proventi in tesoreria sono allegate all'ordine di pagamento. 5. I proventi riassegnabili sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Corpo. 6. La rendicontazione dei proventi avviene secondo le indicazioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4. |
| | Art. 44
Servizio di vettovagliamento
1. Il servizio vettovagliamento del Corpo, concernente il confezionamento e la distribuzione dei pasti, e' classificato in: a) mense obbligatorie di servizio; b) mense non obbligatorie di servizio. 2. Il valore economico del pasto, erogato dalle mense obbligatorie di servizio ovvero con operatore convenzionato, non puo' essere corrisposto, in tutto o in parte, ai militari aventi diritto. 3. Il servizio di vettovagliamento di cui al comma 1, lettera b), ha la finalita' di consentire al personale del Corpo, anche al di fuori dell'attivita' lavorativa, di fruire del servizio di ristorazione, previo pagamento di un corrispettivo. 4. Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale del Corpo nonche' il controvalore in denaro delle voci costituenti il relativo trattamento alimentare e la composizione dei generi di conforto sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 5. Al servizio di mensa del Corpo della Guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni, anche in tema di rendicontazione, contenute nella sezione II del capo V del titolo I del libro terzo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Note all'art. 44: - Si riporta il testo dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000: «Art. 63 (Vettovagliamento e approvvigionamento della Polizia di Stato, del Corpo, della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonche' ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito. 2. Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 59 con decreto del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto. All'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 546 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. Il servizio di vettovagliamento e' assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2. 4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il termine iniziale di operativita' del nuovo sistema di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. 5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 3 e' esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali". 6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla realizzazione delle attivita', ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di societa', gia' costituite o da costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente. Le predette societa' possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre attivita' del Ministero.». |
| | Art. 45
Apporti dell'amministrazione
1. Il Corpo provvede: a) alle spese per l'impianto delle mense e relative cucine; b) alla dotazione del materiale necessario per il loro funzionamento; c) alle spese di carattere generale quali acqua, combustibile, energia elettrica, pulizia e altri oneri accessori per la preparazione e la distribuzione dei pasti; d) all'assegnazione del personale di servizio per le mense gestite direttamente dai reparti del Corpo. 2. Nelle mense affidate a privati, nella forma del catering completo, i locali, le attrezzature e i materiali in dotazione alla mensa sono temporaneamente affidati in gestione alla impresa appaltatrice a mezzo di apposito verbale. |
| | Art. 46
Gestione degli immobili
1. Ogni immobile destinato a caserma, ufficio, alloggio o ad altri usi inerenti all'attivita' istituzionale del Corpo e' preso in consegna dal titolare del comando a cui l'immobile e' stato assegnato o da altro militare designato. 2. In caso di passaggio dell'immobile ad altro reparto, si provvede alla compilazione di appositi verbali firmati dai consegnatari, cedente e subentrante, che riferendosi allo stato descrittivo dell'immobile medesimo, ne indicano il relativo stato di manutenzione. |
| | Art. 47
Manutenzione e costruzione degli immobili
1. Sono di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero dell'Agenzia del demanio le nuove costruzioni e i lavori di ampliamento e di grande trasformazione degli immobili demaniali. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla manutenzione degli immobili demaniali nonche' di quelli privati in locazione, anche finanziaria, in uso al Corpo e per i quali lo stesso abbia assunto l'obbligo della manutenzione, provvedono i reparti amministrativi con i fondi loro assegnati annualmente.
Note all'art. 47: - Per il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 48
Rinvio
1. Per la responsabilita' amministrativa e per la responsabilita' contabile si applicano le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e delle relative norme di esecuzione nonche' del codice di giustizia contabile. |
| | Art. 49
Procedure
1. In caso di mancanze o deterioramenti di materiali e diminuzioni di denaro, chi e' tenuto a rispondere compila immediatamente apposito rapporto dettagliato e lo trasmette al comandante del reparto amministrativo competente, il quale in base a tale rapporto o d'iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, avvia gli opportuni riscontri per accertare le cause dell'evento e l'eventuale entita' del danno da comunicare all'autorita' giudiziaria contabile. 2. Ove la presunta entita' del danno superi l'importo di euro 50.000, il comandante del reparto amministrativo nomina una commissione d'inchiesta per gli accertamenti di cui al comma 1. 3. Per danni il cui importo si presume non superiore al limite di cui al comma 2, le circostanze connesse alle cause dell'evento e l'entita' del danno sono accertate dal comandante stesso o da un ufficiale inquirente da questi designato. 4. L'ufficiale inquirente o la commissione d'inchiesta, acquisito, ove necessario, il parere degli organi tecnici competenti, provvedono, entro 30 giorni, prorogabili, una sola volta, fino a 60, decorrenti dalla data della nomina o della designazione di cui ai commi 2 e 3, a: a) ricercare tutti i dettagli relativi alla vicenda rappresentata, in modo da addivenire a una valutazione obiettiva e reale circa la dinamica dei fatti; b) determinare l'entita' dei danni; c) contestare ai presunti autori le loro responsabilita'; d) acquisire agli atti le controdeduzioni dai medesimi eventualmente rese. 5. Il comandante del reparto amministrativo, quando, sulla base degli elementi di fatto ovvero a conclusione dell'inchiesta di cui ai commi 2, 3 e 4, emerga un danno patrimoniale, inoltra al competente procuratore regionale della Corte dei conti: a) una denuncia, costituendo in mora i presunti responsabili; b) una comunicazione, nei soli casi in cui il danno sia gia' stato integralmente risarcito dal materiale autore della condotta o siano emersi profili di responsabilita' per i quali l'autorita' giudiziaria penale abbia gia' esercitato l'azione penale e partecipato alla magistratura contabile l'esistenza di un danno. 6. Nel caso di perdite o avarie di materiali derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si osservano anche le disposizioni relative ai singoli servizi per l'individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali responsabilita'. |
| | Art. 50
Responsabilita' del comandante del reparto amministrativo
1. Nel caso in cui la responsabilita' possa estendersi al comandante del reparto amministrativo, questi informa immediatamente sia il Comando generale sia il Comando sovraordinato. 2. Il Comandante generale, o il dirigente da questi delegato, sulla base della comunicazione di cui al comma 1 o d'iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, nomina la commissione prevista dall'articolo 49, comma 2. 3. Nel caso in cui la commissione accerti la responsabilita' del comandante del reparto amministrativo, il suo diretto superiore inoltra denuncia al competente procuratore regionale della Corte dei conti costituendo in mora i presunti responsabili. 4. Alla nomina della commissione provvede il Ministro dell'economia e delle finanze quando la responsabilita' possa estendersi al Comandante generale. |
| | Art. 51
Scarico contabile
1. Il dirigente, al termine delle procedure di cui all'articolo 49, emette decreto di scarico, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, se riconosce dimostrato il caso fortuito o la causa di forza maggiore. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il dirigente determina, sempre a mezzo di decreto, l'addebito ai responsabili e lo scarico contabile del materiale. |
| | Art. 52
Recupero dei pagamenti indebiti
1. Quando il danno all'erario derivi da pagamenti indebitamente effettuati, le somme relative sono recuperate, in primo luogo, a carico di chi le ha percepite. Se si tratta di militari del Corpo, il recupero dell'indebito puo' essere effettuato mediante trattenuta sulle competenze, nei limiti e con le modalita' fissate dalle disposizioni vigenti. 2. Tale procedimento non sospende, tuttavia, lo svolgimento degli atti intesi ad accertare e contestare le eventuali responsabilita' dell'indebito pagamento. 3. Ove il recupero di cui al comma 1 non puo' comunque essere effettuato, i responsabili di pagamenti indebitamente eseguiti risarciscono il danno. |
| | Art. 53
Quantificazione dell'addebito
1. L'addebito per perdita di materiali e' commisurato: a) per i materiali assunti in carico, al prezzo risultante dalle scritture contabili o dall'inventario; b) per i materiali non assunti in carico, al prezzo di acquisto. 2. L'addebito puo' essere ridotto o aumentato, quando risulti che il materiale aveva un valore effettivo inferiore o superiore a quello in carico. 3. L'addebito per deterioramento di materiali corrisponde alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo la riparazione risultino deprezzati, viene addebitata anche la differenza di valore. 4. Quando i materiali deteriorati vengono dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita viene portato in diminuzione all'addebito ai responsabili. |
| | Art. 54
Disposizioni finanziarie e finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292 e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 ottobre 2025
Il Ministro: Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1717
Note all'art. 54: - Per il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, abrogato dal presente decreto, si vedano le note alle premesse. |
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