Gazzetta n. 292 del 17 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 ottobre 2025, n. 188
Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, l'articolo 9, comma 2;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», e, in particolare, l'articolo 10, comma 3;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 1, 4 e 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2002, recante «Individuazione dei materiali fuori uso del Corpo della guardia di finanza suscettibili di alienazione, da adottare ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante «Modalita' di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia», e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, recante «Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 marzo 2011, recante «Principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di proprieta' dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2013 emanato in attuazione dell'articolo 2132 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014, recante «Apertura di contabilita' speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria»;
Visto l'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici»;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, recante «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 gennaio 2019, recante «Campionatura del controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Considerata la necessita' di adeguare la disciplina regolamentare riguardante l'attivita' amministrativo-contabile della Guardia di finanza alle novita' normative intervenute nello specifico settore;
Sentito l'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) della Guardia di finanza;
Visto il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite in sede consultiva, con delibera n. 1/2023 nell'adunanza del 10 gennaio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 maggio 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 32927 del 18 luglio 2025 e nota n. 35726 del 30 luglio 2025;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure da adottare per garantire la corretta attivita' amministrativo-contabile del Corpo della Guardia di finanza.

NOTE

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del T.U. delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante:
«Ordinamento del Corpo della guardia di finanza», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24 aprile
1959.
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei
compiti della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4
della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001:
«Art. 9 (Modificazione e abrogazione di norme). - 1.
Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
rideterminate, in base alle norme del presente decreto
legislativo e tenuto conto delle attribuzioni del
Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza ai
sensi della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, le modalita' di esecuzione del servizio
nonche' i compiti e i doveri del personale della Guardia di
finanza. Per quanto attiene agli aspetti concernenti il
concorso alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
e i compiti militari, i regolamenti sono adottati di
concerto, rispettivamente, con i Ministri dell'interno e
della difesa. A decorrere dalla data di entrata in vigore
dei citati regolamenti sono abrogati i regi decreti 6
novembre 1930, n. 1643, e 3 gennaio 1926, n. 126,
concernenti, rispettivamente, il regolamento di servizio e
il regolamento organico del Corpo.
2. Al fine di adeguare la struttura logistica,
amministrativa e contabile del Corpo della Guardia di
finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa
disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui
all'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo
modello organizzativo di cui all'articolo 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, emana apposito
regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in
vigore del citato regolamento e' abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189,
concernente il regolamento di amministrazione del Corpo.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati
sentite le associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari rappresentative del personale del Corpo della
guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le leggi e i
regolamenti vigenti.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90,
recante: «Completamento della riforma della struttura del
bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma
1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2016.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante:
«Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 3 giugno 1924.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, recante: «Regolamento recante semplificazione
e accelerazione delle procedure di spesa e contabili», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno
1994.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la
determinazione della struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4 e 6 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante:
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193
del 18 agosto 1999:
«Art. 1 (Principi generali del controllo interno). -
1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della
rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimita', regolarita' e
correttezza dell'azione amministrativa (controllo di
regolarita' amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa al fine di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di
correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di
gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con
qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti
di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
(valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i
Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della
propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
a) l'attivita' di valutazione e controllo
strategico supporta l'attivita' di programmazione
strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui
agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto
n. 29. Essa e' pertanto svolta da strutture che rispondono
direttamente agli organi di indirizzo
politico-amministrativo;
b) il controllo di gestione e l'attivita' di
valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto
alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che
rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unita'
organizzativa interessata;
c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti
utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma e'
svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui e'
demandato il controllo di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono
esercitate in modo integrato;
e) e' fatto divieto di affidare verifiche di
regolarita' amministrativa e contabile a strutture addette
al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti,
al controllo strategico.
3. Gli enti locali e le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le
normative regolamentari alle disposizioni del presente
decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e
delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e
contabile.
4. Il presente decreto non si applica alla
valutazione dell'attivita' didattica e di ricerca dei
professori e ricercatori delle universita', all'attivita'
didattica del personale della scuola, all'attivita' di
ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.
5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma
6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
disposizioni relative all'accesso ai documenti
amministrativi non si applicano alle attivita' di
valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto
all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3,
ultimo periodo.».
«Art. 4 (Controllo di gestione). - 1. Ai fini del
controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica
definisce:
a) l'unita' o le unita' responsabili della
progettazione e della gestione del controllo di gestione;
b) le unita' organizzative a livello delle quali si
intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi
gestionali e dei soggetti responsabili;
d) l'insieme dei prodotti e delle finalita'
dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera
amministrazione o a singole unita' organizzative;
e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei
costi tra le unita' organizzative e di individuazione degli
obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia,
efficienza ed economicita';
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei
controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di
cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le
amministrazioni medesime stabiliscono le modalita'
operative per l'attuazione del controllo di gestione entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce
in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui
deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.
3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro
di contabilita' contribuisce a delineare l'insieme degli
strumenti operativi per le attivita' di pianificazione e
controllo.».
«Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2.
3.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469, recante: «Regolamento recante norme
di semplificazione del procedimento per il versamento di
somme all'entrata e la riassegnazione alle unita'
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato,
con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione
europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 293 del 15 dicembre 1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 189, recante: «Regolamento di
semplificazione del procedimento relativo all'alienazione
di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8
marzo 1999, n. 50)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 118 del 23 maggio 2001.
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67,
recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo
inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della guardia di finanza», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante:
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000,
n. 78», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26
marzo 2001.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 2002, n. 254, recante: «Regolamento concernente
le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle
amministrazioni dello Stato», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2002.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
14 dicembre 2005, n. 292, recante: «Regolamento di
amministrazione del Corpo della guardia di finanza, in
attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2006 e' abrogato
dal presente decreto.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, recante: «Modalita' di attuazione
dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni
in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
63 del 14 marzo 2008.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31
ottobre 2009:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.
Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e integrita'
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita'
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al
Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto-legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui
all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a
tutti gli atti e documenti in possesso
dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito
senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a
tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi
incluso il sistema di controllo di gestione, e puo'
accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
al fine di svolgere le verifiche necessarie
all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire
anche in collaborazione con gli organismi di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile
dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi
irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione
effettua ogni opportuna segnalazione agli organi
competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance
di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile
per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui
al Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica
permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
esperienza nel campo della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante:
«Codice dell'ordinamento militare», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno
2010.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136, recante: «Piano straordinario contro
le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa
antimafia», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196
del 23 agosto 2010:
«Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari). - 1.
Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese nonche' i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonche' quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto
corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per
l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile
in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli
riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo
restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le
spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono
essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o
postale, fermi restando il divieto di impiego del contante
e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale
costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve
essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o
altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu'
dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori,
ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti
dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono
essere successivamente reintegrati mediante bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita'
delle operazioni.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi
finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma
1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di
progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento
dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste
italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento.
6.
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla
stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono
gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita'
finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione
concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,
recante: «Riforma dei controlli di regolarita'
amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita'
di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo
49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011.
- La legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
2013.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante: «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111:
«Art. 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e
censimento di immobili pubblici). - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di
immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da
parte delle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti
territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del
servizio sanitario nazionale, nonche' del Ministero degli
affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati
all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei
saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali
pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al
comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
1.bis A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di
operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la
verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 e'
effettuata anche sulla base della documentata
indispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal
responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo e'
attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle
spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi
stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
1.ter A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di
pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli
previsti dal patto di stabilita' interno, gli enti
territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale
effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne
siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e
l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del
procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non
si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni
di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con
apposita delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea
ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate
all'acquisto degli immobili stessi. La congruita' del
prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo
rimborso delle spese. Delle predette operazioni e' data
preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto
alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet
istituzionale dell'ente.
1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' le
autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), non possono
acquistare immobili a titolo oneroso ne' stipulare
contratti di locazione passiva salvo che si tratti di
rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per
acquisire, a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita'
di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per
continuare ad avere la disponibilita' di immobili venduti.
Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per
i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e
15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Sono fatte salve, altresi', le operazioni di
acquisto di immobili gia' autorizzate con il decreto
previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto.
1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni
recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la
verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica e le finalita' di contenimento della spesa
pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare
le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale
pubblica.
1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate
dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in
attuazione di programmi e piani concernenti interventi
speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo
economico e la coesione sociale e territoriale, di
rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e
amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona in conformita' al
quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e
finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi
manutentivi, a carattere ordinario e straordinario,
effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso
per finalita' istituzionali alle Amministrazioni dello
Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le
specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero
della difesa, il Ministero degli affari esteri e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Restano altresi' esclusi dalla disciplina
del presente comma gli istituti penitenziari.
Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli
interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli
immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,
nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del
demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di
edilizia penitenziaria.
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio
le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi
manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) sono attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo
stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici
pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di
spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a
cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi
dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni
immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali
interventi e' tempestivamente comunicata all'Agenzia del
demanio, al fine del necessario coordinamento con le
attivita' dalla stessa poste in essere ai sensi del
presente articolo;
d) gli interventi di piccola manutenzione nonche'
quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono
curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici
degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Fermo
restando quanto previsto dal periodo precedente,
nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni e'
fatta salva la possibilita' di finanziare e realizzare
l'esecuzione anche di interventi relativi alla messa a
norma degli impianti o correlati alle norme in materia di
prevenzione incendi, al fine di favorire il coordinamento
degli stessi con altri interventi di manutenzione ordinaria
o straordinaria da eseguire ai sensi delle lettere a) e b)
del presente comma e del comma 5. Sempre al fine di
promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi,
favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento
dei relativi costi, l'Agenzia del demanio o i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
possono curare, previo atto di intesa e senza nuovi o
maggiori oneri, l'esecuzione degli interventi di cui al
periodo precedente, nei casi in cui interessino immobili
gia' oggetto di finanziamenti per lavori nell'ambito di
piani di investimento approvati dalla medesima Agenzia.
Parimenti i Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche possono gestire, previo atto di intesa con
l'Agenzia del demanio, l'esecuzione degli interventi
ascritti ai piani di intervento dell'Agenzia del demanio
nei casi in cui questi riguardino immobili gia' oggetto di
finanziamento nell'ambito del Sistema accentrato delle
manutenzioni. Tutti gli interventi curati direttamente
dalle amministrazioni utilizzatrici sono comunicati
all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del
necessario coordinamento con le attivita' poste in essere
ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili
in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni
contrattuali in materia.
2-bis. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili
esigenze di pronta operativita' e a una maggiore mobilita'
del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri,
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della
guardia di finanza sono autorizzati, previa comunicazione
all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi
specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere
dall'esercizio finanziario 2015, sono trasferiti ai
competenti programmi degli stati di previsione del
Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e
delle finanze gli importi occorrenti per le finalita' di
cui al primo periodo.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano,
entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la
previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di
manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli
immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a
qualsiasi titolo. Le medesime Amministrazioni comunicano
inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali
sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di
spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i
restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli
immobili di proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia
su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali
presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio
assume le decisioni di spesa sulla base di un piano
generale di interventi per il triennio successivo, volto,
ove possibile, al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le
locazioni passive, nonche' alla riqualificazione energetica
degli stessi edifici. Per le medesime finalita', l'Agenzia
del demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella riorganizzazione dei processi di
funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a
valere sulle risorse di cui al comma 6. Il piano generale
puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed
imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie
rispetto ad uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove
non risultino gia' affidati ad uno degli operatori con cui
l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.
Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai
sensi del presente comma non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e
realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2,
lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla
stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma
6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali
predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed
anche avvalendosi di societa' a totale o prevalente
capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri.
L'esecuzione degli interventi manutentivi e' curata, previa
sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle
strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli
interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione
straordinaria dei lavori di importo in ogni caso inferiore
a 100.000 euro, di cui al comma 2, lettere a) e b), e'
curata, senza nuovi o maggiori oneri, direttamente dalle
amministrazioni utilizzatrici degli immobili. Gli atti
relativi agli interventi gestiti dalle strutture del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al
sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, secondo le modalita' previste dal
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti
relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio
sono controllati secondo le modalita' previste dalla
propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i
quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche
per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero
per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta stipula
delle convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata
notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Al fine
di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le
convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata
organizzazione delle proprie strutture periferiche, in
particolare individuando all'interno dei provveditorati un
apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attivita'
affidate dall'Agenzia del demanio e di quelle previste
dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di
idonee professionalita'.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a
disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio
2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese
di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni
ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse
necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna
Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di' cui
all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo
precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui
al comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai
fini della copertura dei costi degli interventi comunicati
ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui
al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente
provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle
convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i
lavori gia' appaltati alla data della stipula degli accordi
o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi
continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni
interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla
normativa vigente dandone comunicazione, limitatamente ai
nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che ne
assicurera' la copertura finanziaria a valere sui fondi di
cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi
nel piano generale degli interventi.
Successivamente alla stipula dell'accordo o della
convenzione quadro, e' nullo ogni nuovo contratto di
manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato
dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli
stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi
della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Salvo quanto previsto in relazione
all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al
comma 5 restano esclusi dalla disciplina del presente comma
i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a
quanto previsto dal comma 2 , nonche' i beni immobili
all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri,
salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi
all'Agenzia del demanio, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi
comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi
elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e
monitorare gli interventi necessari di manutenzione
ordinaria e straordinaria, puo' dotarsi di proprie
professionalita' e di strutture interne appositamente
dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle
risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%.
Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio puo'
avvalersi delle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
strutture, puo', con procedure ad evidenza pubblica e a
valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare
societa' specializzate ed indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed
al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando
quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di
cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del
demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle
nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel
successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare,
oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua
destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi
oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi
previsti per la realizzazione delle opere.
10. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine di 90
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, sono definite, per l'attuazione della
presente norma senza nuovi o maggiori oneri, le attivita'
dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalita',
termini, criteri e risorse disponibili.
11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al comma
222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2, comma 222".
12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure
per razionalizzare la gestione e la dismissione del
patrimonio residenziale pubblico";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In
attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera
m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali
delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta'
dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali
aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei
predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi
immobiliari nell'ambito degli interventi previsti
dall'articolo 11, comma 3 lettera a). In sede di Conferenza
Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello
stato di attuazione dei predetti accordi.".
13. La violazione degli obblighi di comunicazione
stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai
decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, e'
causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le
rispettive strutture organizzative e i relativi profili di
competenza, i responsabili della comunicazione stessa,
trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
Per la comunicazione delle unita' immobiliari e dei
terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31
luglio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la
comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello
Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li
individuano.
14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole:
"rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato
previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale
del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279" sono sostituite
dalle seguenti: "rendiconto patrimoniale delle
Amministrazioni pubbliche a valori di mercato".
15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia
del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei
conti" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del
demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla
Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza».
- Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,
recante: «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre
2016.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, recante: «Regolamento
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici,
del programma biennale per l'acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del
9 marzo 2018.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante: «Regolamento
recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalita' di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell'esecuzione"», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018.
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante:
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) «ordine di accreditamento»: l'atto esecutivo mediante il quale, presso le tesorerie provinciali dello Stato, vengono messe a disposizione di un funzionario delegato aperture di credito affinche' lo stesso provveda alle pertinenti spese;
c) «dirigente»: il titolare del centro di responsabilita' amministrativa o l'autorita' da questi delegata per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) «funzionario delegato»: l'ordinatore secondario di spesa che opera nei limiti delle aperture di credito in contabilita' ordinaria effettuate a proprio favore dal Comando generale della Guardia di finanza, dai reparti amministrativi del Corpo o da altra amministrazione;
e) «funzionario delegato di contabilita' speciale»: il titolare della contabilita' incaricato di eseguire i pagamenti in favore degli aventi diritto, nei limiti delle risorse a disposizione provenienti dall'Unione europea, attraverso l'emissione di ordinativi di contabilita' speciale utilizzando le apposite funzionalita' del sistema informativo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;
f) «reparto amministrativo»: il reparto del Corpo che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali con resa del conto all'organo al quale e' devoluto il controllo amministrativo e contabile;
g) «buono prelevamento in contanti»: il titolo emesso dal funzionario delegato per l'accreditamento di somme, da parte della tesoreria, sul conto corrente del reparto amministrativo;
h) «rete dei funzionari delegati»: l'insieme dei funzionari delegati abilitati dal Comando generale della Guardia di finanza a ricevere aperture di credito, individuati e nominati sulla base delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo;
i) «sistema informativo per la gestione della contabilita' finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo»: il sistema della Ragioneria generale dello Stato che integra la contabilita' finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo;
l) «centro di costo»: unita' organizzativa deputata alla rilevazione dei risultati economici;
m) «ordinativo secondario di spesa»: il titolo emesso dal funzionario delegato per effettuare pagamenti ai propri creditori;
n) «legge»: il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
o) «regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»: il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
p) «sistema informativo delle retribuzioni»: il sistema informativo di erogazione unificata delle retribuzioni dei dipendenti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
q) «punto ordinante di spesa»: il reparto amministrativo destinatario delle risorse finanziarie individuate dall'amministrazione con il decreto di riparto e assegnate mediante apposite funzionalita' dei sistemi informativi per la gestione della contabilita' finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo e delle retribuzioni;
r) «responsabile del procedimento dell'invio dei conti giudiziali alla Corte dei conti»: il dirigente delegato del Comando generale, capo dell'articolazione competente ratione materiae, il quale dispone l'invio dei conti giudiziali alla Corte dei conti;
s) «responsabile per l'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili»: il dirigente delegato del Comando generale, capo dell'articolazione competente ratione materiae, il quale effettua le comunicazioni di variazione dei dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del conto giudiziale;
t) «SEC»: sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea;
u) «controllo interno amministrativo-contabile»: l'attivita' volta a garantire la legittimita' contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa;
v) «Corpo»: il Corpo della Guardia di finanza;
z) «Comando generale»: il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza;
aa) «Comandante generale»: il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
bb) «comandi responsabili della politica d'impiego delle risorse»: reparti del Corpo con competenza previsionale, programmatoria e di controllo sulla spesa periferica;
cc) «Documento di programmazione finanziaria (D.P.F.)»: documento programmatorio e autorizzatorio, redatto all'inizio dell'esercizio finanziario e aggiornato in corso d'anno, per il soddisfacimento delle esigenze di spesa centralizzate e periferiche del Corpo secondo criteri di funzionalita', razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse finaziarie a disposizione, assegnate con legge di bilancio o per effetto di ulteriori manovre finanziarie che modificano gli stanziamenti di bilancio.

Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni
e responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano
le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia
di ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di
vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e controllo,
da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente.».
- Il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante:
«Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923.
- Per il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 si vedano
le note alle premesse.
- Si riporta il comma 402, dell'articolo 1, della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
«402. Entro il 1º gennaio 2016, tutti i Corpi di
polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono
delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi per il pagamento al personale
delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1º gennaio
2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure
informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi per il pagamento al personale delle competenze
fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui
all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima
mensilita' per il cui pagamento ci si avvale delle
procedure informatiche indicate al primo e al secondo
periodo del presente comma.».
 
Art. 3

Comandante generale

1. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare:
a) avvalendosi del Comandante in seconda, del Capo di stato maggiore e del Sottocapo di stato maggiore, coordina la pianificazione e la programmazione finanziaria del Corpo;
b) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, anche di natura patrimoniale, attribuendo ai dirigenti autonomia di spesa, entro il limite delle risorse assegnate e degli impegni assunti, nonche' i limiti di valore e per l'acquisizione delle entrate. I citati limiti sono individuati tenendo conto delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo rapportate allo specifico contesto, centrale o periferico;
c) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere;
d) definisce, con le determinazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, l'organizzazione amministrativa centrale e periferica del Corpo;
e) individua, con proprie determinazioni, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i principi generali e i criteri cui devono conformarsi le relative gestioni dei fondi e dei valori in relazione alle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo rapportate allo specifico contesto, centrale o periferico;
f) esercita il controllo interno amministrativo-contabile avvalendosi delle competenti articolazioni del Comando generale.
2. Il Comandante generale fornisce il proprio contributo al processo di programmazione e controllo posto in essere dal Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui al presente regolamento nel quadro delle attribuzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali). - 1. I dirigenti di uffici
dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di
quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri,
i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al
Ministro, nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti
dell'ufficio cui sono preposti anche al fine
dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti
amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei
propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti
dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita'
dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile
1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e
gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali
e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti
e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee
a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell'ufficio cui sono preposti;
l-ter) forniscono le informazioni richieste dal
soggetto competente per l'individuazione delle attivita'
nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio
corruzione e formulano specifiche proposte volte alla
prevenzione del rischio medesimo;
l-quater) provvedono al monitoraggio delle
attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il
rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti,
disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al
comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo
non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e' preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».
- Si riporta l'articolo 2 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34:
«Art. 2 (Ordinamento generale). - 1. Il Corpo della
Guardia di finanza e' ordinato su:
a) comando generale;
b) comandi e organi di esecuzione del servizio;
c) comandi, istituti e centri di reclutamento e di
addestramento;
d) comandi e reparti di supporto tecnico, logistico
e amministrativo.
2. I comandi e gli organi di esecuzione del servizio
sono a loro volta distinti in:
a) comandi territoriali: con competenza
interregionale, regionale e provinciale, in relazione alle
esigenze operative e funzionali, e comandi speciali;
b) organi di esecuzione del servizio: nuclei di
polizia tributaria, nuclei speciali, gruppi, reparti
operativi minori, stazioni navali, reparti navali minori e
sezioni aeree.
3. La linea gerarchica territoriale e' formata dal
comando interregionale, dal comando regionale, dal comando
provinciale, con funzioni prevalenti di indirizzo e
controllo.
4. Al fine di assicurare l'economicita', la
speditezza e la rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa, attraverso la flessibilita'
dell'organizzazione degli uffici, il comandante generale
stabilisce, con proprie determinazioni, il numero, la sede,
il livello e, fatto salvo quanto disposto al comma 3, le
dipendenze dei comandi di cui ai commi 1 e 2.
5. Tali determinazioni sono adottate, sentito, salvo
casi di particolare urgenza, il Consiglio superiore della
Guardia di finanza e tenendo conto delle esigenze
funzionali e operative determinate dalla legge e dal
particolare contesto sociale ed economico, valutato in
riferimento alle esigenze di contrasto all'evasione fiscale
ed alla criminalita' economico-finanziaria, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici
complessivi.
6. La corrispondenza tra le denominazioni previgenti
e quelle nuove dei comandi e reparti e' stabilita
nell'allegata tabella A.».
«Art. 3 (Comando generale). - 1. Il comando generale
e' l'organo mediante il quale il comandante generale:
a) esercita le funzioni di alta direzione,
pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo, per
il perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla
legge 23 aprile 1959, n. 189;
b) tiene i rapporti con gli organi centrali della
pubblica amministrazione, con gli organi di Governo, nei
casi previsti dalla legge, e con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi internazionali, nel quadro delle
direttive impartite dal Ministro delle finanze.».
 
Art. 4

Comando generale

1. Il Comando generale, sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) ed e), sovrintende al funzionamento dei reparti amministrativi di cui all'articolo 5 e provvede a:
a) ripartire, in tutto o in parte, tra i reparti amministrativi, ai sensi dell'articolo 34-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli stanziamenti di bilancio per l'esercizio delle funzioni a essi demandate;
b) disporre, sulla base degli stanziamenti di bilancio, le aperture di credito da destinare ai funzionari delegati, nei limiti degli impegni di spesa delegata assunti a favore della rete dei funzionari delegati. I citati limiti sono individuati tenendo conto delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo;
c) vigilare sul tempestivo invio telematico dei rendiconti amministrativi di contabilita' ordinaria ai competenti uffici di controllo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da parte dei funzionari delegati;
d) eseguire, per conto dell'ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, la revisione della contabilita' dei materiali in distribuzione ai reparti del Corpo, e trasmettere al medesimo ufficio centrale di bilancio i relativi dati.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono demandate alle articolazioni tecniche del Comando generale, il cui ordinamento interno, ai sensi dell'articolo 5, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, e' stabilito dal Comandante generale.
3. La firma e la conseguente responsabilita' degli atti relativi alle attribuzioni di cui al comma 1 spetta al dirigente.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della citata
legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 34-quater (Spesa decentrata agli Uffici
periferici delle amministrazioni statali). - 1. Le
Amministrazioni centrali provvedono a ripartire, in tutto o
in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa
tra i propri Uffici periferici per l'esercizio delle
funzioni attribuite agli stessi da specifiche disposizioni
di legge o regolamento, nonche' per l'espletamento delle
attivita' ad essi decentrate dagli Uffici centrali. Le
somme assegnate con le predette ripartizioni sono
equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli
effetti.
2. Nel corso dell'esercizio potranno essere
effettuate le variazioni che si rendessero necessarie alle
ripartizioni di cui al comma 1.
3. Gli Uffici periferici assegnatari delle risorse
provvedono all'assunzione degli impegni ai sensi
dell'articolo 34 e all'ordinazione delle spese; gli stessi,
qualora ne ravvisino la necessita', emettono ordini di
accreditamento in favore di funzionari delegati preposti
alle eventuali ulteriori articolazioni periferiche
dell'Amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo della legge 23
aprile 1959, n. 189:
«Art. 5. - Il Comando generale e' costituito da
reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali
sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono
esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi
del successivo art. 7.
Per le esigenze addestrative di carattere militare e
per il collegamento con il Ministero della difesa e'
assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore
della difesa, un generale di divisione in servizio
permanente dell'Esercito. Per finalita' di collegamento con
il Comando generale e' assegnato al Ministero della difesa
un generale di divisione in servizio permanente del Corpo
della guardia di finanza.
Per le esigenze dei servizi amministrativi sono
assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del
Ministero delle finanze.
L'ordinamento interno del Comando generale e' stabilito
dal Comandante generale.».
 
Art. 5

Organizzazione periferica

1. Il Comandante generale individua con propria determinazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999, i reparti amministrativi ai quali sono conferiti compiti di natura amministrativo-contabile e di gestione delle somme stanziate sulle singole unita' elementari di bilancio, per l'espletamento delle attivita' a essi demandate, con resa del conto ai competenti uffici di ragioneria.

Note all'art. 5:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1999, n. 34, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 6
Competenze dei soggetti e delle strutture preposti ai provvedimenti
di gestione

1. I soggetti e le strutture preposti alla programmazione finanziaria, all'adozione e all'attuazione dei provvedimenti afferenti alla gestione logistico-amministrativa del Corpo sono:
a) il dirigente delegato, con determinazione del Comandante generale, alla programmazione finanziaria, alla gestione delle risorse e all'assegnazione di fondi, mediante ordini di accreditamento, ai funzionari delegati;
b) il comandante del reparto amministrativo, per la gestione logistico-amministrativa connessa al funzionamento delle strutture del Corpo della Guardia di finanza di sua competenza;
c) il punto ordinante di spesa, per la determinazione delle competenze spettanti al personale del Corpo, da corrispondere mediante il sistema di erogazione unificata;
d) l'ordinatore primario di spesa, autorizzato all'assunzione di impegni di spesa a valere sugli stanziamenti di bilancio, nei limiti della quota allo stesso assegnata, nonche' all'emissione di ordini di pagare;
e) il funzionario delegato, per la programmazione delle spese, l'emissione degli ordinativi secondari di spesa, a valere sugli ordini di accreditamento, ricevuti e la presentazione del rendiconto telematico alle competenti ragionerie territoriali dello Stato;
f) il militare addetto al riscontro contabile, per la verifica sul sistema informativo per la gestione della contabilita' finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo della corretta imputazione contabile dei titoli di spesa;
g) il militare quietanzante, per la riscossione dei buoni prelevamento in contanti;
h) il funzionario delegato di contabilita' speciale, per la gestione delle somme provenienti dall'Unione europea.
 
Art. 7

Programmazione finanziaria

1. Le previsioni di bilancio in termini di competenza e cassa sono formulate dal Comando generale sulla scorta di una programmazione pluriennale aggiornata per l'anno e per il triennio successivo, sulla base delle direttive operative della Ragioneria generale dello Stato e in funzione del piano finanziario dei pagamenti concernenti i fabbisogni finanziari, centralizzati e periferici, per gli esercizi di prevista esigibilita' della spesa.
2. Le articolazioni del Comando generale deputate alla gestione delle unita' elementari di bilancio programmano le esigenze finanziarie pluriennali e indirizzano l'impiego delle risorse per i processi di spesa:
a. centralizzati, mediante coordinamento con le altre articolazioni del Comando generale aventi funzione di stazione appaltante e di esecuzione contrattuale;
b. periferici, recependo e razionalizzando le previsioni elaborate dai comandi responsabili della politica d'impiego delle risorse con il supporto dei competenti reparti amministrativi.
3. Il riparto e la finalizzazione delle risorse derivanti dagli stanziamenti di bilancio e da ulteriori fondi trovano rappresentazione in appositi documenti di programmazione finanziaria:
a. il D.P.F. approvato dal Comandante generale prevede le manovre volte al soddisfacimento del quadro esigenziale del Corpo, stabilendo anche le dotazioni iniziali destinate ai processi di approvvigionamento e spesa periferici demandati ai reparti amministrativi;
b. il D.P.F. del Comando Responsabile della politica d'impiego delle risorse approvato dal dirigente delegato costituisce autorizzazione all'avvio dei processi periferici da parte del reparto amministrativo di riferimento, a valere sulle dotazioni inziali e su quelle suppletive accordate dal Comando generale.
4. L'assunzione e la rimodulazione dei pertinenti impegni di spesa accentrata e delegata avvengono sulla scorta della predisposizione e del costante aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti, a cura del Comando generale, dei Comandi Responsabili della politica d'impiego delle risorse e dei reparti amministrativi in funzione della programmazione della spesa, dell'esecuzione contrattuale, della liquidazione delle fatture e del monitoraggio contabile.
5. La programmazione finanziaria e' integrata dal sistema unico di contabilita' economica analitica per centri di costo. Il Comando generale e i dirigenti delegati si avvalgono del sistema informativo per la gestione della contabilita' finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo per la comunicazione delle previsioni e delle risultanze economiche al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 8

Controllo interno amministrativo-contabile

1. Il controllo interno amministrativo e contabile e' esercitato dalla competente articolazione del Comando generale nei confronti dei reparti amministrativi attraverso:
a. interventi di revisione della contabilita', mediante interrogazioni a campionamento, sul sistema informativo per la gestione della contabilita' finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo, dei registri contabili, dei titoli di spesa, dei documenti amministrativi e dei fascicoli elettronici;
b. visite amministrative, presso le sedi dei reparti del Corpo, individuati secondo un cronoprogramma annuale, per verificare e valutare l'attivita' di gestione amministrativo-contabile;
c. la formulazione di osservazioni e raccomandazioni mirate all'individuazione di adeguate azioni correttive.
 
Art. 9

Accertamento, riscossione e versamento delle entrate

1. I reparti amministrativi accertano il diritto alla riscossione di somme a qualsiasi titolo dovute e chiedono ai debitori di provvedere ai relativi versamenti presso la tesoreria dello Stato con imputazione ad apposita unita' elementare di entrata del bilancio dello Stato ovvero sul proprio conto corrente.
2. Le somme che affluiscono sul conto corrente di cui al comma 1 sono integralmente riversate, entro il giorno 10 del mese successivo, presso la tesoreria dello Stato con imputazione ad apposite unita' elementari di entrata del bilancio dello Stato.
3. Per la determinazione e la riscossione di somme a garanzia dei diritti connessi all'attivita' del reparto amministrativo si applicano le disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 10
Spese sostenute per conto di altre pubbliche amministrazioni o
impiegando somme derivanti da interventi finanziati dall'Unione
europea

1. Le somme dovute al Corpo per spese sostenute per conto di altre pubbliche amministrazioni, enti o organismi pubblici e privati, sono da questi anticipate o rimborsate tramite versamento presso la tesoreria dello Stato, con imputazione ad apposita unita' elementare di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione a unita' elementari dello stato di previsione del Corpo.
2. Oltre alle modalita' previste dal comma 1, le somme necessarie all'effettuazione di spese per conto di altre pubbliche amministrazioni possono essere dalle medesime messe direttamente a disposizione del competente funzionario delegato mediante ordine di accreditamento emesso, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Analogamente, in caso di spese effettuate da altre pubbliche amministrazioni per conto del Corpo, l'ordinatore primario di spesa del medesimo Corpo puo' emettere ordini di accreditamento a favore del funzionario delegato delle suddette amministrazioni.
3. Al fine di accelerare e semplificare le procedure dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e gli interventi di azione e coesione complementare alla programmazione dell'Unione europea, il Comando generale puo' attivare presso la tesoreria statale una contabilita' speciale per la gestione delle risorse comunitarie destinate al medesimo Corpo.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367:
«Art. 9 (Spese delegate su ordini di accreditamento).
- 1. I dirigenti possono disporre l'accreditamento di somme
a funzionari delegati della propria o di altra
amministrazione per l'effettuazione di spese concernenti
l'attuazione di programmi o lo svolgimento di attivita'
comunque rientranti nelle competenze attribuite ai
dirigenti medesimi.
2. L'accreditamento di somme a dipendenti di altra
amministrazione e' effettuato previa intesa con il
dirigente preposto alla struttura centrale o periferica
presso la quale presta servizio il funzionario delegato.
3. L'accreditamento e' disposto quando
l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di
pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni, salvo che le
norme in vigore non consentano importi superiori.
4. Gli ordinativi ed i buoni estinti sono trattenuti
dalla sezione di tesoreria e vengono allegati alla
contabilita' mensile che la sezione stessa e' tenuta a
presentare alla Corte dei conti a norma dell'articolo 604
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In luogo degli
ordinativi estinti e' allegato al rendiconto amministrativo
del funzionario delegato un elenco analitico degli
ordinativi medesimi, rilasciato sotto la responsabilita'
del capo della sezione di tesoreria anche con strumenti
informatici. L'elenco attesta espressamente, accanto agli
estremi identificativi di ciascun titolo nell'ordine di
prenotazione, l'avvenuto pagamento con quietanza
dell'avente diritto. Per i rendiconti dei funzionari
delegati operanti all'estero, l'elenco degli ordinativi
estinti di cui al presente comma e' rilasciato sotto la
responsabilita' del capo della rappresentanza diplomatica,
dell'ufficio consolare o della delegazione speciale presso
la quale il funzionario delegato opera.
5. I rendiconti amministrativi dei funzionari
delegati aventi sede presso uffici periferici sono
sottoposti al controllo delle competenti ragionerie e sono
inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o
delegazioni regionali della Corte dei conti. Nel caso di
rendiconti relativi al pagamento di acconti contrattuali,
la competenza e' determinata con riferimento alla sede
dell'organo cui spetta l'emissione del mandato di saldo.
6. L'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923
n. 2440, come modificato dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e'
sostituito dal seguente: "E' in facolta'
dell'amministrazione disporre, sullo stesso capitolo, piu'
aperture di credito a favore di un funzionario delegato,
quando la somma gia' utilizzata di ciascun accreditamento
abbia superato la meta' dell'importo accreditato».
7. Il limite di somma previsto dall'articolo 2 della
legge 15 marzo 1956, n. 238, gia' elevato a lire due
milioni dall'articolo 32, comma 9, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e' ulteriormente elevato a lire venti milioni.
8. Nel caso in cui i rendiconti e gli altri conti
amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori
bilancio consentite dalla legge non vengano presentati nei
termini prescritti, il magistrato addetto all'esame dei
rendiconti o dei conti fissa un termine ultimativo al
funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il
rendiconto o il conto siano stati presentati, il magistrato
addetto chiede al competente collegio della sezione del
controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei
conti di ordinare la compilazione d'ufficio del rendiconto
o del conto. Alle spese di compilazione, il collegio
provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. L'ordinanza e' inviata al competente
procuratore della Corte dei conti ai fini
dell'accertamento, nei confronti del funzionario
interessato, ovvero del capo della competente Sezione di
tesoreria provinciale, dell'eventuale responsabilita'
amministrativa connessa all'effettuazione a carico
dell'erario delle spese di compilazione del rendiconto o
del conto.
9. Il Ministro del tesoro, con decreto motivato, puo'
determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in
ordine ai quali il controllo delle competenti ragionerie
sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati e'
esercitato a campione, secondo criteri determinati dal
decreto stesso.
10. Rimane fermo, in ogni caso, il riscontro del
regolare adempimento, da parte di tutti i funzionari
delegati, dell'obbligo di presentare i rendiconti
amministrativi nei termini e nelle forme previsti
dall'ordinamento.».
 
Art. 11

Impegno delle spese

1. L'impegno di spesa per adempiere al pagamento delle somme derivanti dalle obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte dal Comando generale in base alla legge, a un contratto o ad altro titolo valido, e' assunto nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con vincolo di imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili.
2. Per la spesa da demandarsi a funzionari delegati, il Comando generale, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, assume impegni di spesa delegata, ai sensi dell'articolo 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base del programma di spesa definito da ciascun funzionario delegato a seguito della programmazione finanziaria, predisposta tenendo conto delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo, approvata dal dirigente delegato.
3. I reparti amministrativi assegnatari, ai sensi dell'articolo 34-quater della citata legge n. 196 del 2009, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), provvedono all'assunzione degli impegni di spesa ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 196 del 2009 e all'ordinazione delle spese. Gli stessi reparti, ove necessario, emettono ordini di accreditamento in favore dei funzionari delegati del Corpo.

Note all'art. 11:
- Per la legge 31 dicembre 2009, n. 196, art.
34-quater, si vedano le note all'articolo 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 31
dicembre 2009, n. 196:
«Art. 34 (Impegno e pagamento). - 1. I dirigenti,
nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano
ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in
bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che
attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di
spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di
autonomia contabile.
2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in
relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche
perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel
rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti
stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando
pubblicita' mediante divulgazione periodica delle
informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi
in cui l'obbligazione diviene esigibile. L'assunzione dei
suddetti impegni e' possibile solo in presenza delle
necessarie disponibilita' finanziarie, in termini di
competenza e di cassa, di cui al terzo periodo e dei
seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito,
l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio
finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le
previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore
univocamente individuato. L'impegno puo' essere assunto
solo in presenza, sulle pertinenti unita' elementari di
bilancio, di disponibilita' finanziarie sufficienti, in
termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla
spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi
fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il
rispetto del piano finanziario dei pagamenti
(Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti
di flessibilita' stabiliti dalla legislazione vigente in
fase gestionale o in sede di formazione del disegno di
legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di somme ad
amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa puo' essere
assunto anche solamente in presenza della ragione del
debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i
rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al
secondo periodo del presente comma siano individuabili
all'esito di un iter procedurale legislativamente
disciplinato.
2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o
commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione
provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine di
mettere a disposizione le risorse ai predetti soggetti.
Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento,
con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni
assunte o programmate dai funzionari delegati sono
esigibili, sulla base di un programma di spesa,
opportunamente documentato, comunicato all'amministrazione
dai medesimi funzionari delegati e commisurato
all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini
dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi
ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto di
quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di cui
all'articolo 23, comma 1-ter, e nel limite degli impegni
assunti per l'esercizio finanziario di riferimento.
L'assunzione degli impegni di spesa delegata e' possibile
solo in presenza dei seguenti elementi costitutivi: la
ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da
impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi
finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento. A
valere sugli impegni di spesa delegata, l'amministrazione
dispone una o piu' aperture di credito in funzione
dell'esigibilita' delle obbligazioni assunte o programmate
dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione,
a fronte delle aperture di credito ricevute non si
perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine
dell'esercizio, i funzionari delegati ne danno
comunicazione all'amministrazione per la corrispondente
riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto
di riduzione rientra nella disponibilita'
dell'amministrazione e puo' essere accreditato nel medesimo
esercizio finanziario in favore di altri funzionari
delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le modalita'
di cui al presente articolo. Gli importi degli impegni di
spesa delegata, a fronte dei quali, alla data di chiusura
dell'esercizio, non corrispondono ordini di accreditamento
costituiscono economie di bilancio. Gli importi delle
aperture di credito non interamente utilizzati dai
funzionari delegati entro il termine di chiusura
dell'esercizio costituiscono residui di spesa delegata e
possono essere accreditati agli stessi in conto residui
negli esercizi successivi, prioritariamente in base
all'esigibilita' delle obbligazioni assunte dai funzionari
delegati, fermi restando i termini di conservazione dei
residui di cui all'articolo 34-bis. Previa autorizzazione
dell'amministrazione di riferimento, secondo le norme
vigenti nell'ordinamento specifico di ogni singola
amministrazione, i funzionari delegati possono avviare le
procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori
che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico
di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del
relativo ordine di accreditamento.
3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e
servizi, sia di parte corrente che in conto capitale,
l'assunzione dell'impegno e' subordinata alla preventiva
registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti
i Ministeri per la gestione integrata della contabilita'
economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che
ne costituiscono il presupposto.
4. Le spese per competenze fisse ed accessorie
relative al personale, sono imputate alla competenza del
bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i
relativi pagamenti.
5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che
prevedono opere o interventi ripartiti in piu' esercizi si
applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.
6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31
dicembre, nessun impegno puo' essere assunto a carico
dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e
le ragionerie territoriali dello Stato per le spese
decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che
dovessero pervenire dopo tale data.
6-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 6, le
risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono
conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a
quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti:
a) all'applicazione di provvedimenti legislativi
pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;
b) alla riassegnazione di entrate di scopo,
adottate nell'ultimo mese dell'anno;
c) alla attribuzione delle risorse di fondi la cui
ripartizione, tra le unita' elementari di bilancio
interessate, e' disposta con il predetto decreto di
variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, a
seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo
che ne stabilisce la destinazione.
6-ter. Le risorse di parte corrente assegnate con
variazioni di bilancio e non impegnate entro la chiusura
dell'esercizio, ove non ricorrano i presupposti di cui al
comma 6-bis, costituiscono economie di bilancio, fatta
eccezione per quelle assegnate per effetto di variazioni
compensative apportate tra le unita' elementari di bilancio
relative alle competenze fisse e continuative del personale
finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa, purche'
i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte
dei conti entro il 15 marzo.
7. Al fine di garantire una corretta programmazione
dell'utilizzo degli stanziamenti di cassa del bilancio
statale, il dirigente responsabile della gestione, in
relazione a ciascun impegno assunto sulle unita' elementari
di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle
spese relative alle competenze fisse e accessorie da
corrispondere al personale e al rimborso del debito
pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo
di predisporre ed aggiornare, contestualmente
all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano
finanziario dei pagamenti sulla base del quale ordina e
paga le spese. Le informazioni contenute nei piani
finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza
periodica. Il dirigente responsabile della gestione ha
l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti,
con riferimento alle unita' elementari di bilancio di
propria pertinenza, almeno con cadenza mensile, anche in
assenza di nuovi impegni e, in ogni caso, in relazione a
provvedimenti di variazioni di bilancio adottati ai sensi
della normativa vigente in materia di flessibilita' in fase
di gestione.
7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o
commissari delegati, comunque denominati, il piano
finanziario dei pagamenti e' predisposto e aggiornato dal
dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni
dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis.
8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali
elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in
relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e
l'esatta individuazione della persona del creditore,
supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il
diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a scadenza
l'obbligazione.
8-bis. Quali titoli e documenti comprovanti il
diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari
i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento
lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente
emesse.
9. Ai fini della predisposizione del piano
finanziario dei pagamenti, va altresi' considerato ogni
elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile
nell'ambito della complessiva attivita' procedimentale
antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni
singolo atto ad esso collegato.
10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza
mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi
7, 7-bis, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi
previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano
finanziario dei pagamenti, l'amministrazione inadempiente
non potra' accedere alle risorse dei fondi di riserva di
cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal predetto
monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti
obblighi.
11. E' fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli
di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese
relative a fitti, censi, canoni, livelli.
12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante
mandati informatici. Il pagamento delle pensioni nonche'
delle competenze fisse ed accessorie al personale dello
Stato viene effettuato mediante ordini collettivi di
pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza
fissi ed accertati sono pagate mediante ruoli di spesa
fissa informatici.».
 
Art. 12

Liquidazione delle spese

1. Sulla base dei documenti e dei titoli idonei a comprovare il diritto acquisito dal creditore, e' determinata, nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto dal Corpo, la somma dovuta.
2. La liquidazione e' disposta a seguito del riscontro sulla regolarita' dei lavori, delle forniture e dei servizi nonche' sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.
3. Gli atti di liquidazione concernenti l'acquisizione di materiale di facile consumo e beni soggetti ad inventariazione riportano, rispettivamente, gli estremi della registrazione di carico e il buono di carico.
 
Art. 13

Ordinazione delle spese

1. Il dirigente responsabile o il funzionario delegato emette nei confronti della competente tesoreria, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'ordine di spesa relativo al pagamento delle somme liquidate a favore del creditore.
2. L'ordine di spesa di cui al comma 1 e' sottoscritto con firma digitale dal dirigente, ordinatore primario di spesa, o dal funzionario delegato, ordinatore secondario di spesa e destinatario dell'ordine di accreditamento.
3. Ogni ordine di spesa e' corredato dei pertinenti documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi acquisiti nonche' di ogni altro documento che giustifichi la spesa.
 
Art. 14

Pagamento delle spese

1. In esecuzione dell'ordine di spesa di cui all'articolo 13, la competente tesoreria provinciale dello Stato procede al pagamento del creditore.
2. Il funzionario delegato, mediante ordinativi secondari di spesa o a valere sulle risorse prelevate mediante il buono di prelevamento in contanti, puo' procedere al pagamento del creditore direttamente. I pagamenti effettuati sono riportati nei conti particolari di cui all'articolo 42.
3. I pagamenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari e dei termini temporali previsti dalla normativa vigente nonche' degli obblighi di controllo nei confronti del creditore ricadenti in capo alle pubbliche amministrazioni.
 
Art. 15

Resa del conto

1. Il funzionario delegato presenta il rendiconto delle spese effettuate nell'esercizio finanziario, entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento.
2. Il rendiconto annuale e' presentato per unita' elementare di bilancio firmato e inviato telematicamente agli uffici di ragioneria preposti al controllo.
3. Nel caso in cui e' effettuata una gestione di cassa di cui all'articolo 14 nell'esercizio suppletivo, viene presentato anche il relativo rendiconto entro il 31 marzo del medesimo esercizio.
4. Copia informatica del rendiconto telematico, dei titoli estinti e dei registri contabili, in conformita' alle disposizioni recate dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' conservata per un periodo non inferiore a 10 anni.

Note all'art. 15:
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 16

Controllo di regolarita' amministrativo-contabile

1. Gli atti e i titoli di spesa adottati dal Comando generale e dai reparti amministrativi sono soggetti al controllo di regolarita' amministrativa e contabile esercitato dai competenti uffici del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Note all'art. 16:
- Per il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 17

Spese riservate

1. Lo stanziamento di bilancio per le spese riservate per l'attivita' informativa iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Guardia di finanza e' riscuotibile con quietanza del Comandante generale, che costituisce documentazione del relativo titolo di spesa.
2. Con disposizioni interne, aventi classifica di segretezza, il Comandante generale approva il piano di impiego degli stanziamenti relativi alle spese riservate per l'attivita' informativa e disciplina le modalita' di rendicontazione degli oneri sostenuti, di asseverazione della loro attinenza all'attivita' informativa del Corpo, nonche' quelle di gestione dei fondi.
 
Art. 18

Gestione patrimoniale

1. I reparti del Corpo preposti alla gestione dei beni mobili assicurano il razionale impiego delle risorse materiali, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa.
2. La rilevazione contabile degli atti di gestione, effettuata con immediatezza, avviene attraverso modalita' informatiche in conformita' alle disposizioni recate dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Note all'art. 18:
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
veda nella nota alle premesse.
 
Art. 19

Classificazione dei beni mobili

1. I beni mobili dello Stato impiegati nell'espletamento delle attivita' istituzionali demandate al Corpo sono descritti nell'inventario generale in conformita' alle norme contenute nel presente regolamento e sono classificati secondo le modalita' stabilite dalle norme di contabilita' generale dello Stato.
 
Art. 20

Inventario dei beni mobili

1. I beni mobili dello Stato sono presi in carico dai consegnatari per debito di custodia e dai consegnatari per debito di vigilanza, che provvedono, secondo la rispettiva competenza, alla immediata iscrizione nell'inventario.
2. L'inventario, la cui situazione e' costantemente aggiornata allo stato esistente, contiene:
a) la denominazione e la descrizione degli stessi, secondo la diversa natura e specie;
b) la classificazione, anche mediante il codice previsto dal SEC e l'anno di acquisizione;
c) il luogo in cui sono custoditi;
d) la qualita' o numero degli oggetti secondo le varie specie;
e) il valore;
f) il codice identificativo del bene.
3. Il valore iniziale dei beni mobili e' determinato in base ai costi di acquisizione o ai prezzi correnti di mercato.
4. La ricognizione dei beni mobili e l'attualizzazione del loro valore sono effettuati almeno ogni cinque anni.
5. Gli impianti, fissi o amovibili, costituiscono pertinenze dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell'inventario. Se tali impianti sono soggetti a manutenzione, le lavorazioni effettuate sono iscritte a cura di ciascun consegnatario dell'immobile nel relativo stato descrittivo.
 
Art. 21

Consegnatari dei materiali

1. I consegnatari per debito di custodia sono agenti contabili appositamente designati che rendono il conto giudiziale, ai sensi della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, munito dell'attestazione di benestare del comandante del reparto amministrativo, al Comando generale della Guardia di finanza che ne cura l'invio alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per l'acquisizione del visto di regolarita' amministrativo-contabile e successivamente all'organo di controllo contabile, tramite il responsabile del procedimento dell'invio dei conti giudiziali alla Corte dei conti, previa verifica della concordanza dei conti con le scritture contabili detenute dall'Amministrazione.
2. I consegnatari per debito di vigilanza sono agenti appositamente designati che rendono il conto amministrativo per i materiali impiegati presso i reparti del Corpo. Il conto amministrativo, munito dell'attestazione di benestare del comandante del reparto amministrativo, e' inoltrato al Comando generale, che cura l'invio all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto riassuntivo dei dati relativi alle variazioni nella consistenza dei beni mobili avvenute nell'esercizio.
3. I consegnatari dei materiali di consumo rispondono dei materiali affidati per competenza, senza la resa del conto.
4. Ai sensi del vigente codice di giustizia contabile, l'amministrazione effettua la comunicazione dei dati identificativi degli agenti contabili tenuti alla resa di conto giudiziale alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente per l'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili. Le periodiche comunicazioni di variazione, aventi a oggetto nomine e cessazioni, sono effettuate dal responsabile per l'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili, sulla base delle informazioni pervenute al Comando generale dai reparti amministrativi.
 
Art. 22

Responsabilita' dei consegnatari

1. I consegnatari di beni mobili dello Stato sono responsabili degli oggetti ricevuti con documento di consegna.
2. I consegnatari non possono estrarre ne' introdurre nei luoghi di custodia o di deposito alcun bene mobile se l'operazione non e' assistita da regolare documentazione amministrativa.
3. I consegnatari sono esenti da responsabilita' conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta della documentazione amministrativa perfezionata.
4. I consegnatari esercitano personalmente la gestione dei beni, ne sono responsabili limitatamente al periodo in cui sono stati in carica e devono rendere il conto della propria gestione alla fine dell'esercizio o al termine del periodo in cui hanno svolto l'incarico di consegnatario.
 
Art. 23

Carico e scarico dei beni mobili

1. I beni mobili dello Stato sono inventariati sulla base dei buoni di carico emessi dal consegnatario.
2. Per esigenze particolari e contingenti, i materiali possono non essere introdotti in magazzino, ma lasciati in temporanea custodia a terzi. In tal caso i materiali sono ugualmente assunti in carico dal competente consegnatario, che vigila sulla custodia, buona conservazione nonche' pronta disponibilita' dei materiali stessi.
3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili dichiarati fuori uso per vetusta' ed usura, per perdita, avarie, cali, cessione o altri motivi, salvo quanto previsto dall'articolo 49, e' disposta con determinazione del dirigente, anche su richiesta del consegnatario contenente l'elencazione del materiale, sentito l'organo tecnico di accertamento nominato dal comandante del reparto amministrativo.
4. L'attivita' dell'organo tecnico e' documentata con apposito verbale da sottoporre all'approvazione del dirigente.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 costituisce documento giustificativo dei movimenti contabili per l'emissione del buono di scarico dei materiali e del buono di carico di quelli eventualmente recuperati.
6. Il materiale che risulta di valore commerciale nullo o irrilevante e' considerato rifiuto da smaltire secondo le norme vigenti in materia di tutela ambientale.
7. Il dirigente vigila sull'aggiornamento delle scritture patrimoniali tenute e alimentate dagli agenti contabili designati come previsto dall'articolo 21.
 
Art. 24

Materiali fuori uso per cause tecniche

1. I reparti amministrativi formulano proposta di dismissione per i complessi, le parti o singoli oggetti che, pur essendo efficienti, rispettivamente:
a) non hanno trovato o non possono trovare utile impiego in relazione alla loro primitiva destinazione;
b) sono ritenuti superati per motivi di natura tecnica.
2. La proposta e' inoltrata al Comando generale, con il parere motivato dell'organo tecnico, nominato dal comandante del reparto amministrativo.
3. La dismissione dei materiali puo' essere disposta anche direttamente dal Comando generale.
4. Il Comando generale stabilisce se i materiali dismessi devono essere:
a) impiegati per finalita' diverse da quelle originarie;
b) trasformati;
c) venduti, previa dichiarazione di fuori uso;
d) smaltiti come rifiuti secondo le norme vigenti in materia di tutela ambientale.
 
Art. 25

Vendita di materiali fuori uso

1. I beni dichiarati fuori uso, quando non sono destinati alla permuta, possono essere venduti applicando il codice dei contratti pubblici e le norme di contabilita' generale dello Stato. Qualora l'alienazione di materiale fuori uso debba essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento degli stessi a carico di terzi, o in ragione di particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene ambientale, puo' essere svolto un unico procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni puo' essere decurtato dall'importo di aggiudicazione finale.
2. Se le procedure di vendita non si concludono con esito favorevole, i beni dichiarati fuori uso sono ceduti gratuitamente ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, o smaltiti come rifiuti secondo le norme vigenti in materia di tutela ambientale, con contestuale discarico dagli inventari.
3. Con determinazione del Comandante generale e' individuata l'autorita' competente ad autorizzare la vendita dei beni e sono definite le relative procedure attuative.
4. A seguito della comunicazione del visto e della registrazione del decreto di approvazione del contratto attivo da parte della Sezione di controllo competente della Corte dei conti, l'acquirente e' tenuto a versare al Corpo l'importo dovuto, prima del ritiro dei materiali alienati, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 1. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile.

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254:
«Art. 14 (Cessione di beni). - 1. La cessione
gratuita dei beni mobili dello Stato e' vietata, salvo
quanto previsto dal comma 2.
2. I beni mobili non piu' utilizzabili per le
esigenze funzionali delle amministrazioni statali o posti
fuori uso per cause tecniche - previo parere di una
commissione allo scopo istituita dal titolare del centro di
responsabilita' - sono ceduti gratuitamente alla Croce
Rossa Italiana, agli organismi di volontariato di
protezione civile iscritti negli appositi registri operanti
in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonche' alle
istituzioni scolastiche.
3. Qualora sia stata esperita infruttuosamente la
procedura prevista dal comma 2, e' consentito l'invio dei
beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo
sgombero ritenuto piu' conveniente dalle amministrazioni,
nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela
ambientale e di smaltimento dei rifiuti.
4. Le dismissioni o le radiazioni dei beni mobili,
corredate di regolare documentazione, sono registrate nelle
scritture inventariali.».
 
Art. 26

Cessione e prestito di materiali

1. Il dirigente dispone, con provvedimento motivato e, se necessario, previa autorizzazione del Comando generale, l'alienazione a titolo oneroso dei beni del Corpo, non preventivamente dichiarati fuori uso, in favore di:
a) personale della Guardia di finanza;
b) altre pubbliche amministrazioni, autorita' estere o privati, per ragioni urgenti di interesse pubblico o di natura militare, per operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita', per ragioni di politica internazionale ovvero per altre motivate esigenze. Lo scarico contabile dei materiali avviene immediatamente, indipendentemente dal pagamento.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), fatta eccezione per le cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 2132 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, puo' essere autorizzata la cessione gratuita dei beni del Corpo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, autorita' estere o privati e' stabilito con determinazione del Comandante generale che fissa le modalita', la durata e l'importo.
4. Gli importi riscossi in corrispondenza delle cessioni e del prestito costituiscono proventi riassegnabili.

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 2132 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 2132 (Cessione di beni mobili a titolo gratuito
nell'ambito delle missioni internazionali da parte del
Corpo della Guardia di finanza). - 1. I mezzi e materiali,
escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio
1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attivita'
operativa del personale del Corpo della Guardia di finanza
impiegato nelle missioni internazionali, per i quali non
risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi
costi o dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto
che autorizza la missione internazionale, su disposizione
del Comando generale del medesimo Corpo possono essere
ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in
cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia
estere, ad autorita' locali, a organizzazioni
internazionali anche non governative ovvero a organismi di
volontariato e di protezione civile, prioritariamente
italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le
modalita' attuative.».
 
Art. 27

Amministrazione dei cani

1. I reparti amministrativi gestiscono i cani assunti in carico per le procedure relative:
a) all'amministrazione, concernenti la presa in carico, il passaggio di carico e di scarico amministrativo dei cani e la gestione delle risorse finanziarie assegnate;
b) al mantenimento, con riferimento alle convenzioni per l'assistenza medico veterinaria ordinaria, alle spese per l'assistenza medico veterinaria straordinaria, all'alimentazione speciale diversa da quella di mantenimento, all'equipaggiamento, al materiale addestrativo, al materiale sanitario e ai farmaci, alla manutenzione e alla gestione dei ricoveri;
c) alla custodia e all'aggiornamento dei fogli matricolari relativamente alle vicende sanitarie, all'impiego e alle variazioni matricolari, alle variazioni di reparto, al cambio di conduttore e ai risultati di servizio.
2. In apposito ruolo sono tenute in evidenza la dotazione organica dei cani amministrati e le relative variazioni.
3. Per l'acquisto dei cani, effettuato con le procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, e' nominata una commissione composta da tre ufficiali, dei quali almeno uno appartenente al comparto sanitario, specialita' veterinaria di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
4. Gli adempimenti contabili conseguenti alla morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio dei cani sono disciplinati con le modalita' stabilite dal presente capo. Ai reparti amministrativi compete la gestione dei fondi da erogare, ai sensi dell'articolo 45, comma 31-quater, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69:
«Art. 44 (Composizione del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo). - 1. Il ruolo tecnico
logistico amministrativo degli ufficiali in servizio
permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza e'
articolato nei seguenti comparti e specialita':
a) comparto logistico-amministrativo, specialita'
amministrazione, specialita' commissariato,
b) comparto tecnico specialita' telematica,
specialita' infrastrutture e specialita' ((motorizzazione
terrestre, aerea e navale))
,
c) comparto sanitario specialita' sanita',
specialita' veterinaria e specialita' psicologia.
2. A seguito dell'istituzione del ruolo di cui al
comma 1, le esigenze dei servizi amministrativi del Corpo
della Guardia di finanza sono progressivamente soddisfatte,
anche con riguardo alle funzioni dirigenziali, da ufficiali
generali o colonnelli appartenenti, prioritariamente, al
ruolo tecnico-logistico-amministrativo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 45, comma
31-quater, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno
2017:
«Art. 45 (Disposizioni finali e finanziarie). -
Omissis.
31-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il
personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e
militare conduttore di cani riformati in quanto non piu'
idonei al servizio puo' ottenerne, in via prioritaria, la
cessione a titolo gratuito. Nei casi di cui al primo
periodo, nei confronti di ciascun cane continua a essere
assicurata l'assistenza veterinaria, entro il limite di
spesa annuale di 1.200 euro.».
 
Art. 28

Spettanze

1. Il pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale del Corpo e' disposto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tramite il sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, sulla base dei dati e delle informazioni comunicate dal punto ordinante di spesa al sistema informativo delle retribuzioni, mediante accreditamento sul conto corrente indicato da ciascun militare.
2. Il reparto amministrativo designato dal Comando generale quale punto ordinante di spesa, provvede alla liquidazione delle competenze spettanti a ciascun beneficiario amministrato dal Corpo, riportate nel cedolino mensile.
3. Le competenze accessorie non ricomprese nel sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato sono liquidate e corrisposte dal reparto amministrativo mediante gli strumenti a disposizione del funzionario delegato, sul conto corrente indicato da ciascun militare, anche diverso da quello di cui al comma 1.
4. Le competenze accessorie e gli altri eventuali emolumenti dovuti al personale del Corpo impiegato presso altre amministrazioni sono a carico di queste ultime, ove non diversamente stabilito da disposizioni normative o da accordi appositi.
5. I militari del Corpo ricevono, secondo modalita' definite con determinazione del Comandante generale, il vestiario e l'equipaggiamento individuale dai reparti amministrativi di cui all'articolo 5 presso i quali sono in forza, che provvedono anche ai compiti di natura amministrativo-contabile e di gestione delle somme stanziate sulle unita' elementari di bilancio per il vitto e l'alloggio.

Note all'art. 28:
- Si riporta il testo del comma 402, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
«402. Entro il 1° gennaio 2016, tutti i Corpi di
polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono
delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi per il pagamento al personale
delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1° gennaio
2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure
informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi per il pagamento al personale delle competenze
fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui
all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima
mensilita' per il cui pagamento ci si avvale delle
procedure informatiche indicate al primo e al secondo
periodo del presente comma.».
 
Art. 29

Adempimenti in caso di morte o scomparsa del militare

1. In caso di morte o di scomparsa di un militare, il reparto amministrativo accerta, a mezzo di apposita commissione, gli oggetti e i valori di proprieta' del defunto o dello scomparso lasciati nei locali dell'amministrazione. Il reparto amministrativo procede al riconoscimento degli eredi, secondo le norme del codice civile e rimette loro gli oggetti e i valori. Per i ratei degli assegni e delle indennita' maturati, si applicano le norme dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.
2. Trascorsi sei mesi dalla data della morte o della scomparsa legalmente accertata del militare, se gli eredi sono rimasti ignoti o incerti o non hanno prodotto i documenti prescritti per provare la loro qualita', il reparto amministrativo richiede al tribunale, territorialmente competente, l'autorizzazione a vendere i valori di proprieta' del defunto o scomparso, con le modalita' e le cautele che il tribunale medesimo ritiene di fissare. La somma ricavata e' versata su libretti postali di risparmio ed e' conteggiata a credito della successione.

Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1079,
recante: «Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del
personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso
quello ad ordinamento autonomo», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971:
«Art. 14. - In caso di decesso del dipendente
statale, il rateo di stipendio lasciato insoluto spetta al
coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o,
in mancanza, ai figli.
Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma
precedente, il rateo di stipendio e' devoluto a favore
degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in
materia di successione.
La riscossione del rateo puo' essere delegata ad uno
degli aventi diritto mediante scrittura privata a firma
autenticata, anche in via amministrativa.
Le norme contenute nel presente articolo si applicano
anche nel caso di decesso del dipendente statale gia'
cessato dal servizio.
L'art. 142 del regolamento per l'esecuzione del testo
unico delle leggi sul Fondo di previdenza, approvato con
regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, e' modificato come
segue:
"Agli adempimenti relativi alla attribuzione ed al
pagamento ai personali iscritti al Fondo di previdenza
dell'E.N.P.A.S. e ai loro superstiti dell'indennita' di
buonuscita, si provvede d'ufficio senza che occorra domanda
dell'interessato o dei superstiti.
In caso di cessazione dal servizio per limiti di
eta', gli atti occorrenti ai fini della liquidazione
dell'indennita' di buonuscita e cioe' il foglio di
liquidazione corredato della copia autentica dello stato di
servizio, debbono essere predisposti dall'Amministrazione
competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese
prima del raggiungimento del limite predetto
all'E.N.P.A.S., il quale e' tenuto ad emettere il mandato
di pagamento in modo da rendere possibile la effettiva
corresponsione della indennita' immediatamente dopo la data
di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici
giorni dalla data medesima. Non occorre, in ogni caso,
alcuna altra comunicazione da parte dell'amministrazione
alla quale compete soltanto la tempestiva segnalazione
dell'eventuale esistenza di motivi ostativi.
Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della
liquidazione e della corresponsione dell'indennita' di
buonuscita, non occorre che sia preventivamente
perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio.
Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi
altra causa, l'amministrazione competente e' tenuta a
provvedere all'invio all'E.N.P.A.S. degli atti di cui al
comma precedente nel termine massimo di quindici giorni
dalla data di cessazione dal servizio, in modo che
l'E.N.P.A.S. possa eseguire la effettiva corresponsione
della predetta indennita' nel piu' breve tempo possibile e
comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione
della documentazione.
Eventuali modifiche relative a provvedimenti di
cessazione dal servizio che comportino variazioni
all'importo dell'indennita' di buonuscita gia' erogata,
saranno comunicate all'E.N.P.A.S. ai fini del pagamento di
supplementi dell'indennita' predetta ovvero del recupero,
mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle
somme non dovute.
Non si fa piu' luogo alla corresponsione di
acconti.
Sono abrogate tutte le norme incompatibili con
quelle contenute nel presente articolo".».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 423,
recante: «Semplificazione e snellimento di procedure
relative ai trattamenti di attivita' e di quiescenza dei
dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome», e'
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 16 agosto
1972:
«Art. 4 (Trattamento economico dell'ultimo mese di
servizio). - In caso di decesso di dipendente statale in
attivita' di servizio e' corrisposta al coniuge superstite
non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai
figli, con le modalita' di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079,
l'intera mensilita' del trattamento economico spettante
alla data di morte.
Nel caso previsto dal precedente comma la decorrenza
della pensione, ai fini del pagamento, ha inizio dal primo
giorno del mese successivo a quello del decesso del dante
causa.».
 
Art. 30

Pendenze

1. I debiti lasciati nei confronti del Corpo dai militari deceduti in servizio o collocati in congedo sono estinti con le competenze dell'ultimo mese di servizio. Per l'eventuale parte residua, il competente Reparto amministrativo informa i pertinenti enti previdenziali e assistenziali per la conseguente ritenuta sulla pensione definitiva e, nei casi previsti, sulle altre indennita' spettanti.
 
Art. 31

Norme generali e di rinvio

1. Nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, il Corpo opera nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali che disciplinano la materia.
2. Alle procedure di scelta del contraente e di esecuzione dei contratti provvedono le stazioni appaltanti del Corpo, nel rispetto del grado di qualificazione conseguito.
3. Nel caso di permuta, ai sensi dell'articolo 2133 del decreto legislativo n. 66 del 2010, il valore dei materiali e' portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire.
4. Il Comandante generale, sulla base dei poteri di impegno dei fondi per la realizzazione dei programmi di spesa, inerenti alle risorse finanziarie assegnate al Corpo e all'acquisizione delle entrate:
a) attribuisce, tenendo conto dei profili tecnici e professionali rapportati al settore, alla natura e all'oggetto delle attivita', specifiche competenze e correlate responsabilita' alle articolazioni del Comando generale e all'organizzazione periferica in materia di pianificazione e programmazione finanziaria, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) disciplina l'espletamento dell'attivita' negoziale, in ragione dei seguenti criteri:
1) distinzione tra funzioni decisionali di indirizzo e controllo e amministrative di attuazione delle decisioni assunte e di gestione delle relative risorse;
2) semplificazione e standardizzazione delle procedure negoziali;
3) natura e importo dell'atto negoziale.

Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 2133 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 2133 (Permute). - 1. Per il contenimento delle
relative spese di potenziamento, ammodernamento,
manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in
dotazione, la facolta' di cui all'articolo 545, di
stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e
contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o
prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche
al Corpo della Guardia di finanza. A tale fine si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento, a norma del comma 2 dell'articolo 545.».
 
Art. 32

Capitolati d'oneri

1. Il Corpo predispone propri capitolati d'oneri, generali o speciali, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, ovvero puo' avvalersi dei capitolati d'oneri, generali o speciali, in vigore presso altre Forze armate.
2. I capitolati d'oneri, che fanno parte integrante dei contratti, possono non essere allegati ai contratti medesimi, purche' di essi se ne dichiari la conoscenza nel testo contrattuale.
3. Ove non esistono capitolati d'oneri speciali, le condizioni sono contenute nei relativi contratti.
4. Le specifiche tecniche per ogni singolo bene o servizio sono indicate nel contratto o nella documentazione tecnica ad esso allegata. Tali specificazioni possono pero' essere omesse, in tutto o in parte, quando nel contratto stesso e' stabilito che l'accettazione della provvista debba avvenire in base al campione approvato dal Corpo.
5. Nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti puo' essere prevista, a norma del libro IV, titolo VIII, capo I, del codice di procedura civile, la clausola compromissoria per la soluzione delle eventuali controversie non risolte in via amministrativa.
 
Art. 33

Programmazione dell'attivita' contrattuale

1. La programmazione pluriennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi del Corpo e' redatta annualmente dai dirigenti individuati con determinazione del Comandante generale, i quali, provvedono alla relativa pubblicazione ai sensi di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.
 
Art. 34

Approvazione

1. I contratti attivi e passivi stipulati dal Corpo sono approvati:
a) dal Comandante generale o da ufficiali generali o superiori dallo stesso delegati;
b) dal comandante del reparto amministrativo per i contratti stipulati nell'interesse del reparto amministrativo, entro i limiti di valore per gli impegni delle spese e di acquisizione delle entrate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).
2. Il Comandante generale, al fine di assicurare la continuita' dei servizi logistici connessi alle attivita' operative e addestrative, puo' delegare al comandante del reparto amministrativo, incaricato dell'acquisizione, l'approvazione dei contratti stipulati nell'interesse proprio e di altri reparti amministrati.
3. I contratti di cui al comma 1, lettera a), sono eseguibili dopo la registrazione del decreto di approvazione e di impegno di spesa da parte dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti, il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti.
4. I contratti di cui al comma 1, lettera b), sono eseguibili ad avvenuta approvazione e, nei casi previsti, dopo il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, svolto ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
5. Nei casi di urgenza, che non consentono di differire l'esecuzione dei contratti passivi senza pregiudizio per la funzionalita' dei servizi, nelle more del perfezionamento del contratto, l'autorita' che ha approvato il contratto puo', previa adeguata motivazione, autorizzarne l'esecuzione anticipata nei termini previsti dal codice dei contratti pubblici. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto, il contraente ha diritto al pagamento delle provviste e dei lavori eseguiti, come da disposizioni vigenti.
6. Il contratto attivo e' eseguibile ove previsto dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti. Nel caso di materiali che per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita devono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto e' eseguibile dopo l'approvazione.

Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e'
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio
1994:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
 
Art. 35

Competenze delle stazioni appaltanti

1. Ai dirigenti individuati con determinazione del Comandante generale, sono attribuite le seguenti competenze, oltre a quella stabilita dall'articolo 34:
a) l'adozione della decisione di contrarre con individuazione della procedura di affidamento e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e nomina del responsabile unico del progetto;
b) l'adozione del bando di gara, ove previsto;
c) la nomina delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di collaudo o di verifica di conformita';
d) l'approvazione della proposta di aggiudicazione;
e) la nomina del direttore dell'esecuzione contrattuale e degli eventuali assistenti;
f) l'adozione del decreto di applicazione delle eventuali penali;
g) l'adozione del decreto di recesso o di risoluzione del contratto e l'approvazione delle modifiche contrattuali e l'autorizzazione alla proroga o alla sospensione dei termini contrattuali.
 
Art. 36

Responsabile unico del progetto

1. Il responsabile unico del progetto di cui al codice dei contratti pubblici:
a) e' nominato, con atto formale del dirigente, tra i militari in possesso di adeguata competenza e professionalita' in relazione ai compiti per cui e' nominato;
b) sovrintende, avvalendosi dell'eventuale struttura di supporto e di uno o piu' responsabili di procedimento, ove nominati, per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione e per quella di affidamento, al corretto svolgimento delle varie fasi del procedimento previste dal codice dei contratti pubblici.
2. In caso di mancata nomina, il responsabile unico del progetto si identifica con il dirigente dell'unita' organizzativa, competente per l'intervento.
 
Art. 37

Operazioni di cassa

1. La custodia del denaro contante avviene presso la cassa del reparto amministrativo.
2. Gli ordini di riscossione e di pagamento, corredati dei documenti che danno luogo alle operazioni di cassa e vistati per accertata regolarita' contabile, devono contenere l'esatta indicazione del debitore o del creditore, la causale, l'importo dell'operazione e il conto di imputazione nonche' ogni altro elemento inerente all'operazione stessa.
3. Gli ordini di pagamento e di riscossione sono registrati, in conformita' alle disposizioni recate dal codice dell'amministrazione digitale, sul giornale di cassa.
 
Art. 38

Utilizzo dei conti correnti

1. I reparti amministrativi del Corpo utilizzano, per la gestione delle operazioni finanziarie connesse all'impiego del fondo scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, il proprio conto corrente all'uopo autorizzato.
2. Il conto corrente di cui al comma 1 e' utilizzato anche quando, nel caso di cui all'articolo 14, comma 2, non sia possibile effettuare le ordinarie procedure di pagamento tramite il sistema informativo per la gestione della contabilita' finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo e per le operazioni di riscossione, qualora i versamenti in favore del Corpo non vengano eseguiti direttamente in tesoreria.
3. I reparti titolari dei conti correnti provvedono alla comunicazione del relativo saldo al Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 44-quater della legge n. 196 del 2009, nei modi e nei termini ivi previsti.

Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'articolo 7-ter del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90:
«Art. 7-ter (Fondi scorta). - 1. Nello stato di
previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in
materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e
soccorso civile possono essere istituiti uno o piu' fondi
di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le
esigenze inderogabili nonche' ad assicurare la continuita'
nella gestione delle strutture centrali e periferiche
operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono
utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in
favore delle predette strutture per sopperire alle
momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze
previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto
previsto al comma 3 e previo accertamento della relativa
legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria
per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per
il pareggio della partita. La sistemazione contabile
dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle
pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato.
2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei
fondi scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante
ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore
delle stesse.
3. Non possono essere oggetto di anticipazione a
valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e
continuativa, relative alle retribuzioni al personale in
servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e
all'acquisizione e gestione di beni immobili.
4. In considerazione della natura di anticipazione
delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di
previsione dell'entrata e' istituita, in corrispondenza a
ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione
della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con
una dotazione di pari importo, per la sistemazione
contabile di cui al comma 5.
5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme
anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate
dalle pertinenti unita' di bilancio, e ancora nella
disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuita'
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di
passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento
allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire,
qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e
contabilita', che le predette somme permangano, in tutto o
in parte, nella disponibilita' delle strutture, non
procedendo al versamento delle somme all'entrata del
bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio
nella disponibilita' delle strutture e' tenuta evidenza
contabile da parte delle amministrazioni interessate. In
tale circostanza, nel corso del successivo esercizio
finanziario, l'importo corrispondente alle risorse
mantenute nella disponibilita' delle strutture e' versato
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle
unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con
cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul
proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta
istituiti nel rispettivo stato di previsione.
6. Per la gestione delle attivita' istituzionali
delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative
alle funzioni e alle esigenze ivi indicate, e' autorizzata
l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati
alle predette strutture in base ai propri regolamenti di
organizzazione e contabilita'. Le stesse effettuano le
spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche
in anticipazione dalle unita' elementari di bilancio
relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o
postali. La dotazione finanziaria e' periodicamente
reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del
bilancio, con le ordinarie procedure di spesa.
7. Per le esigenze di cassa urgenti ed
indilazionabili di talune strutture, l'amministrazione,
tramite i propri centri di responsabilita' amministrativa,
puo' autorizzare trasferimenti temporanei di risorse in
favore delle stesse a valere sulle disponibilita' dei conti
correnti intestati ad altre strutture. Detti trasferimenti
sono regolati in occasione della prima utile
somministrazione di fondi, con le modalita' previste dai
propri regolamenti di organizzazione e contabilita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44-quater della
legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 44-quater (Gestioni delle amministrazioni
statali presso il sistema bancario e postale). - 1. Le
amministrazioni dello Stato possono gestire risorse presso
il sistema bancario e postale solo nel caso in cui cio' sia
previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare.
In assenza di apposita previsione normativa, l'apertura di
un conto bancario o postale e' autorizzata dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato su richiesta
dell'amministrazione competente, debitamente motivata e
documentata. L'autorizzazione e' concessa entro sessanta
giorni dalla ricezione della richiesta.
2. L'apertura di conti presso il sistema bancario e
postale e' consentita per la raccolta e la gestione di
versamenti a favore del bilancio statale e per la gestione
di specifici interventi di spesa, per il tempo strettamente
necessario, ove non sia possibile utilizzare le ordinarie
procedure di pagamento e riscossione, rispettivamente delle
spese e delle entrate, previste dall'ordinamento contabile
delle amministrazioni richiedenti.
3. In caso di apertura di conti bancari o postali per
la gestione di interventi di spesa, in assenza di apposita
previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al comma
1, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi
maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero competente. In tal caso, il dirigente
responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a
sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli
interessi maturati durante il periodo di giacenza,
maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma
giacente. La sanzione e' irrogata con decreto del Ministro
competente entro novanta giorni dall'accertamento
dell'esistenza del conto e applicata mediante
corrispondente trattenuta sulle competenze stipendiali dei
responsabili, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
4. Gli interessi realizzati sui conti bancari e
postali intestati alle amministrazioni statali sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio
finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti.
5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato, titolari di conti presso il sistema bancario e
postale per la gestione di risorse provenienti dal bilancio
dello Stato o destinate ad affluire all'entrata dello
stesso, comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre ed il 31
gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di
propria titolarita' che si avvalgono di conti presso il
sistema bancario e postale e con riferimento a ciascun
conto corrente anche i dati sintetici della giacenza al 1°
gennaio di ogni anno, del totale delle entrate e delle
uscite cumulate e il saldo finale riferiti,
rispettivamente, a ciascun trimestre dell'anno con
l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o
dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. La
mancata trasmissione entro i predetti termini e' rilevante
ai fini della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione
trimestrale e' estesa ai soggetti, titolari di conti aperti
presso il sistema bancario o postale sui quali sono
depositate risorse assegnate per la gestione di specifici
interventi, svolti per conto di amministrazioni dello
Stato.
6. Il competente organo di controllo di regolarita'
amministrativa e contabile verifica il rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo e comunica le
eventuali inadempienze alla direzione generale
dell'Amministrazione dello Stato competente ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni.».
 
Art. 39

Utilizzo di carte di credito

1. I titolari di carte di credito, ai sensi dell'articolo 1, commi 47 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono autorizzati a utilizzarle in base alle previsioni del decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.

Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 47 e 48,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica», e' stata
pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 153 alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995:
«Art. 1. Omissis.
47. Ferme restando le disposizioni in materia di
assunzione di impegni di spesa e' ammessa l'utilizzazione,
nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta
di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per
l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella
rispettiva competenza, qualora non sia possibile o
conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.
48. L'utilizzo della carta di credito e' altresi'
ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e
alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in
Italia e all'estero.
Omissis.».
- Il decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996,
n. 701, recante: «Regolamento recante norme per la graduale
introduzione della carta di credito, quale sistema di
pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in
attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997.
 
Art. 40

Imputazione delle spese a fondo scorta

1. Al fine di assicurare la continuita' nella gestione amministrativa e contabile, i reparti amministrativi del Corpo possono ricorrere, per sopperire alle momentanee deficienze di cassa e fare fronte alle speciali esigenze previste dal comma 3, al fondo scorta iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, la dotazione del fondo scorta e' ripartita tra i reparti amministrativi con determinazione del Comandante generale e accreditata, mediante ordinativi primari di spesa emessi dal dirigente competente, direttamente sul conto corrente di ciascun reparto amministrativo.
3. Per speciali esigenze si intendono le situazioni in cui il Corpo:
a) sostiene spese per lo svolgimento di attivita' in favore di altre amministrazioni o effettua pagamenti per conto di altri soggetti, che verranno successivamente rimborsati;
b) concede anticipi al personale, nei casi previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia, o i fondi permanenti di cui all'articolo 41 del presente decreto.
4. L'anticipazione di risorse finanziarie a carico del fondo scorta, autorizzata dal comandante del reparto amministrativo, puo' avvenire solo previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita che sara' effettuato, esclusivamente, con le disponibilita' di bilancio dello stesso esercizio di pagamento.
5. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sul fondo scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria, all'acquisizione di beni immobili e al pagamento di rate di mutuo o di fitti passivi.
6. I reparti amministrativi del Corpo, previa autorizzazione del Comando generale, possono utilizzare la dotazione del fondo scorta per concedere prestiti ad altro reparto amministrativo, per esigenze di cassa urgenti e indilazionabili, con l'obbligo da parte del reparto beneficiario di immediata restituzione alla prima somministrazione utile di nuove disponibilita' finanziarie.
7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme anticipate dal fondo scorta, salvo l'adeguamento dello stanziamento, permangono nella disponibilita' dei reparti amministrativi, che non procedono al versamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato. In tale circostanza, nel corso del successivo esercizio finanziario, l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilita' dei reparti amministrativi e' versato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dall'unita' elementare di bilancio relativa al fondo scorta.
8. La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato. Se l'anticipazione riguarda risorse di provenienza comunitaria, e' consentito il reintegro delle disponibilita' del fondo scorta mediante versamento diretto sul conto corrente delle predette somme.

Note all'art. 40:
- Per il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 41

Fondi permanenti

1. Al fine di sopperire alle piccole spese per l'acquisizione di beni, servizi e lavori dei reparti del Corpo, in base alle assegnazioni ricevute dal Comando generale sui vari capitoli di bilancio, il comandante del reparto amministrativo puo' disporre la concessione di un fondo permanente, tratto dalla dotazione del fondo scorta, a favore di un proprio amministrato.
2. Il comandante del reparto amministrativo provvede, con determina, a fissare le modalita', i limiti di utilizzo e l'importo da corrispondere, prevedendo che il prelevamento o la messa a disposizione delle somme avvenga a quote periodiche, con cadenza non inferiore a 5 giorni, o mediante strumenti di pagamento elettronici.
3. Il funzionario delegato individua, con determina di liquidazione, la documentazione giustificativa da inserire nel fascicolo e, nel contempo, emette un ordinativo secondario di spesa a ripianamento del fondo scorta.
4. Il titolare del fondo permanente e' personalmente responsabile della regolarita' della documentazione delle spese effettuate. La rendicontazione e' fornita dai funzionari delegati con la modalita' del consolidamento di tutti i dati relativi alle spese effettuate dai titolari del fondo permanente.
 
Art. 42

Utilizzo dei conti particolari

1. I conti particolari sono utilizzati per l'imputazione temporanea delle seguenti operazioni di entrata e di uscita:
a) somme versate al Corpo da altre pubbliche amministrazioni, anche estere, da personale del Corpo o da privati, successivamente inviate ad altri organismi o a terzi creditori, preventivamente individuati, salvo che costituiscano proventi ai sensi dell'articolo 43;
b) somme ricevute in prestito, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, e pagamenti con le stesse effettuati;
c) somme riscosse mediante il buono di prelevamento in contanti di cui all'articolo 14, comma 2, successivamente utilizzate per il pagamento del creditore;
d) altri eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. I reparti amministrativi, procedono entro 30 giorni alla chiusura a pareggio delle partite iscritte nei conti particolari.
3. I reparti amministrativi inviano al Comando generale:
a) la situazione di tutti i conti, comprensiva delle partite ancora accese alla fine del trimestre, a fondo scorta e ai conti particolari, con l'indicazione dell'ammontare complessivo;
b) un prospetto riassuntivo dei proventi riscossi e versati in tesoreria durante il trimestre, raggruppati secondo la loro specie e oggetto.
4. I documenti di cui al comma 3 sono inviati, a cura del comando Generale, all'ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 43

Proventi

1. I reparti amministrativi non possono avvalersi di entrate di qualsiasi genere e provenienza per accrescere le proprie dotazioni di bilancio.
2. Le somme riscosse e quelle ritenute sui pagamenti sono versate presso la tesoreria dello Stato, con imputazione ad apposita unita' elementare di entrata del bilancio dello Stato, se non sono dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di spese anticipate dal Corpo.
3. I reparti amministrativi:
a) versano i proventi in tesoreria non oltre il decimo giorno del mese successivo alla riscossione;
b) registrano le somme riscosse, distinte per tipologia, e quelle successivamente versate in tesoreria.
4. Le quietanze che attestano il versamento dei proventi in tesoreria sono allegate all'ordine di pagamento.
5. I proventi riassegnabili sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Corpo.
6. La rendicontazione dei proventi avviene secondo le indicazioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4.
 
Art. 44

Servizio di vettovagliamento

1. Il servizio vettovagliamento del Corpo, concernente il confezionamento e la distribuzione dei pasti, e' classificato in:
a) mense obbligatorie di servizio;
b) mense non obbligatorie di servizio.
2. Il valore economico del pasto, erogato dalle mense obbligatorie di servizio ovvero con operatore convenzionato, non puo' essere corrisposto, in tutto o in parte, ai militari aventi diritto.
3. Il servizio di vettovagliamento di cui al comma 1, lettera b), ha la finalita' di consentire al personale del Corpo, anche al di fuori dell'attivita' lavorativa, di fruire del servizio di ristorazione, previo pagamento di un corrispettivo.
4. Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale del Corpo nonche' il controvalore in denaro delle voci costituenti il relativo trattamento alimentare e la composizione dei generi di conforto sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Al servizio di mensa del Corpo della Guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni, anche in tema di rendicontazione, contenute nella sezione II del capo V del titolo I del libro terzo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Note all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'articolo 63 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000:
«Art. 63 (Vettovagliamento e approvvigionamento della
Polizia di Stato, del Corpo, della guardia di finanza e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il servizio di
vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura,
le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i
generi di conforto in speciali condizioni di impiego,
nonche' ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo
gratuito.
2. Le modalita' di fornitura del servizio di
vettovagliamento a favore dei militari e del personale,
anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme
vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al
comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui
all'articolo 59 con decreto del Ministro competente per
l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno
con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo
decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni
viveri e del miglioramento vitto, nonche' la composizione
dei generi di conforto. All'Arma dei carabinieri si applica
l'articolo 546 del codice dell'ordinamento militare,
emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Il servizio di vettovagliamento e' assicurato, in
relazione alle esigenze operative, logistiche, di
dislocazione e di impiego degli enti e reparti della
Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme:
a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od
in parte, a privati mediante apposite convenzioni;
b) fornitura di buoni pasto;
c) fornitura di viveri speciali da combattimento.
La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono
finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del
controvalore in contanti dei trattamenti alimentari
determinati con il decreto di cui al comma 2.
4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al
comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce il
termine iniziale di operativita' del nuovo sistema di
vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate
le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della
legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, e' aggiunto il
seguente: "3-bis. Il ricorso alla NATO Maintenance and
Supply Agency previsto dal comma 3 e' esteso agli
approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al
sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate
impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale
condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi
sovranazionali".
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede alla realizzazione delle
attivita', ivi comprese quelle di tipo consulenziale,
previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con
apposite convenzioni, di societa', gia' costituite o da
costituire, interamente possedute, direttamente o
indirettamente. Le predette societa' possono fornire
servizi di consulenza a supporto anche di altre attivita'
del Ministero.».
 
Art. 45

Apporti dell'amministrazione

1. Il Corpo provvede:
a) alle spese per l'impianto delle mense e relative cucine;
b) alla dotazione del materiale necessario per il loro funzionamento;
c) alle spese di carattere generale quali acqua, combustibile, energia elettrica, pulizia e altri oneri accessori per la preparazione e la distribuzione dei pasti;
d) all'assegnazione del personale di servizio per le mense gestite direttamente dai reparti del Corpo.
2. Nelle mense affidate a privati, nella forma del catering completo, i locali, le attrezzature e i materiali in dotazione alla mensa sono temporaneamente affidati in gestione alla impresa appaltatrice a mezzo di apposito verbale.
 
Art. 46

Gestione degli immobili

1. Ogni immobile destinato a caserma, ufficio, alloggio o ad altri usi inerenti all'attivita' istituzionale del Corpo e' preso in consegna dal titolare del comando a cui l'immobile e' stato assegnato o da altro militare designato.
2. In caso di passaggio dell'immobile ad altro reparto, si provvede alla compilazione di appositi verbali firmati dai consegnatari, cedente e subentrante, che riferendosi allo stato descrittivo dell'immobile medesimo, ne indicano il relativo stato di manutenzione.
 
Art. 47

Manutenzione e costruzione degli immobili

1. Sono di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero dell'Agenzia del demanio le nuove costruzioni e i lavori di ampliamento e di grande trasformazione degli immobili demaniali.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla manutenzione degli immobili demaniali nonche' di quelli privati in locazione, anche finanziaria, in uso al Corpo e per i quali lo stesso abbia assunto l'obbligo della manutenzione, provvedono i reparti amministrativi con i fondi loro assegnati annualmente.

Note all'art. 47:
- Per il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si vedano
le note alle premesse.
 
Art. 48

Rinvio

1. Per la responsabilita' amministrativa e per la responsabilita' contabile si applicano le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e delle relative norme di esecuzione nonche' del codice di giustizia contabile.
 
Art. 49

Procedure

1. In caso di mancanze o deterioramenti di materiali e diminuzioni di denaro, chi e' tenuto a rispondere compila immediatamente apposito rapporto dettagliato e lo trasmette al comandante del reparto amministrativo competente, il quale in base a tale rapporto o d'iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, avvia gli opportuni riscontri per accertare le cause dell'evento e l'eventuale entita' del danno da comunicare all'autorita' giudiziaria contabile.
2. Ove la presunta entita' del danno superi l'importo di euro 50.000, il comandante del reparto amministrativo nomina una commissione d'inchiesta per gli accertamenti di cui al comma 1.
3. Per danni il cui importo si presume non superiore al limite di cui al comma 2, le circostanze connesse alle cause dell'evento e l'entita' del danno sono accertate dal comandante stesso o da un ufficiale inquirente da questi designato.
4. L'ufficiale inquirente o la commissione d'inchiesta, acquisito, ove necessario, il parere degli organi tecnici competenti, provvedono, entro 30 giorni, prorogabili, una sola volta, fino a 60, decorrenti dalla data della nomina o della designazione di cui ai commi 2 e 3, a:
a) ricercare tutti i dettagli relativi alla vicenda rappresentata, in modo da addivenire a una valutazione obiettiva e reale circa la dinamica dei fatti;
b) determinare l'entita' dei danni;
c) contestare ai presunti autori le loro responsabilita';
d) acquisire agli atti le controdeduzioni dai medesimi eventualmente rese.
5. Il comandante del reparto amministrativo, quando, sulla base degli elementi di fatto ovvero a conclusione dell'inchiesta di cui ai commi 2, 3 e 4, emerga un danno patrimoniale, inoltra al competente procuratore regionale della Corte dei conti:
a) una denuncia, costituendo in mora i presunti responsabili;
b) una comunicazione, nei soli casi in cui il danno sia gia' stato integralmente risarcito dal materiale autore della condotta o siano emersi profili di responsabilita' per i quali l'autorita' giudiziaria penale abbia gia' esercitato l'azione penale e partecipato alla magistratura contabile l'esistenza di un danno.
6. Nel caso di perdite o avarie di materiali derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si osservano anche le disposizioni relative ai singoli servizi per l'individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali responsabilita'.
 
Art. 50

Responsabilita' del comandante del reparto amministrativo

1. Nel caso in cui la responsabilita' possa estendersi al comandante del reparto amministrativo, questi informa immediatamente sia il Comando generale sia il Comando sovraordinato.
2. Il Comandante generale, o il dirigente da questi delegato, sulla base della comunicazione di cui al comma 1 o d'iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, nomina la commissione prevista dall'articolo 49, comma 2.
3. Nel caso in cui la commissione accerti la responsabilita' del comandante del reparto amministrativo, il suo diretto superiore inoltra denuncia al competente procuratore regionale della Corte dei conti costituendo in mora i presunti responsabili.
4. Alla nomina della commissione provvede il Ministro dell'economia e delle finanze quando la responsabilita' possa estendersi al Comandante generale.
 
Art. 51

Scarico contabile

1. Il dirigente, al termine delle procedure di cui all'articolo 49, emette decreto di scarico, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, se riconosce dimostrato il caso fortuito o la causa di forza maggiore.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il dirigente determina, sempre a mezzo di decreto, l'addebito ai responsabili e lo scarico contabile del materiale.
 
Art. 52

Recupero dei pagamenti indebiti

1. Quando il danno all'erario derivi da pagamenti indebitamente effettuati, le somme relative sono recuperate, in primo luogo, a carico di chi le ha percepite. Se si tratta di militari del Corpo, il recupero dell'indebito puo' essere effettuato mediante trattenuta sulle competenze, nei limiti e con le modalita' fissate dalle disposizioni vigenti.
2. Tale procedimento non sospende, tuttavia, lo svolgimento degli atti intesi ad accertare e contestare le eventuali responsabilita' dell'indebito pagamento.
3. Ove il recupero di cui al comma 1 non puo' comunque essere effettuato, i responsabili di pagamenti indebitamente eseguiti risarciscono il danno.
 
Art. 53

Quantificazione dell'addebito

1. L'addebito per perdita di materiali e' commisurato:
a) per i materiali assunti in carico, al prezzo risultante dalle scritture contabili o dall'inventario;
b) per i materiali non assunti in carico, al prezzo di acquisto.
2. L'addebito puo' essere ridotto o aumentato, quando risulti che il materiale aveva un valore effettivo inferiore o superiore a quello in carico.
3. L'addebito per deterioramento di materiali corrisponde alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo la riparazione risultino deprezzati, viene addebitata anche la differenza di valore.
4. Quando i materiali deteriorati vengono dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita viene portato in diminuzione all'addebito ai responsabili.
 
Art. 54

Disposizioni finanziarie e finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292 e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 ottobre 2025

Il Ministro: Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1717

Note all'art. 54:
- Per il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 14 dicembre 2005, n. 292, abrogato dal presente
decreto, si vedano le note alle premesse.