Gazzetta n. 292 del 17 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 novembre 2025
Aggiornamento del decreto 20 settembre 2016, concernente l'individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali e periferici.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b), secondo cui «nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 2016, che disciplina l'individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017 che, ai sensi del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, individua quale datore di lavoro del Comando carabinieri per la tutela della salute - NAS, il relativo Comandante;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il prof. Orazio Schillaci e' stato nominato Ministro della salute;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 novembre 2024, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute», registrato dalla Corte dei conti al n. 3036 del 3 dicembre 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 294 del 16 dicembre 2024;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato decreto ministeriale 21 novembre 2024 che individua i titolari degli uffici USMAF-SASN come «datori di lavoro per il personale in servizio, assegnato ovvero in posizione di distacco o comando presso gli stessi. In caso di vacanza del titolare, il datore di lavoro, ai sensi del citato decreto legislativo, e' individuato nel superiore gerarchico. Provvedono, altresi', agli adempimenti in materia di accertamento dell'idoneita' al servizio del personale presso le rispettive sedi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2011»;
Visto, in particolare, l'art. 18 del citato decreto ministeriale 21 novembre 2024 che individua i titolari degli uffici UVAC-PCF come «datori di lavoro per il personale in servizio, assegnato ovvero in posizione di distacco o comando presso gli stessi. In caso di vacanza del titolare, il datore di lavoro, ai sensi del citato decreto legislativo, e' individuato nel superiore gerarchico. Provvedono, altresi', agli adempimenti in materia di accertamento dell'idoneita' al servizio del personale presso le rispettive sedi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2011»;
Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» che pone a carico del datore di lavoro, tra l'altro, l'obbligo di denuncia di ogni infortunio sul lavoro, la cui violazione del termine per la presentazione della denuncia/comunicazione di infortunio, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Tenuto conto degli stretti termini previsti per la denuncia degli infortuni di cui al predetto art. 53, in considerazione della complessa articolazione degli uffici centrali del Ministero e dell'esigenza di garantire la tempestivita' degli adempimenti prescritti dalla normativa vigente;
Ritenuto opportuno stabilire che ciascun dirigente degli uffici centrali, titolare di ufficio di livello dirigenziale non generale, provveda alla denuncia di infortunio sul lavoro in tutti i casi in cui sorga il relativo obbligo;
Ritenuto di individuare il datore di lavoro degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, in relazione al vigente quadro normativo e al nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1

1. Ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, il datore di lavoro per il personale in servizio, assegnato ovvero in posizione di distacco o comando presso gli uffici del Ministero della salute, e' individuato come segue:
a) negli uffici centrali (sedi di Lungotevere Ripa, di viale Giorgio Ribotta e di via dei Carri armati): il direttore generale delle risorse umane e del bilancio;
b) negli uffici periferici USMAF-SASN di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 21 novembre 2024: il direttore dell'USMAF-SASN, titolare dell'ufficio dirigenziale di livello non generale;
c) negli uffici UVAC-PCF di cui all'art. 18 del decreto ministeriale 21 novembre 2024: il direttore dell'UVAC-PCF, titolare dell'ufficio dirigenziale di livello non generale.
2. Nel caso in cui l'incarico di cui al comma 1, lettera a), risulti temporaneamente vacante, il datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' individuato nel Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale delle risorse umane e del bilancio.
3. Nel caso in cui gli uffici di cui al comma 1, lettere b) e c), risultino temporaneamente vacanti, il datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' individuato nel superiore gerarchico e, pertanto, nel responsabile della Direzione generale dal quale questi dipendono.
4. I titolari degli uffici USMAF-SASN e UVAC-PCF provvedono, altresi', agli adempimenti in materia di accertamento dell'idoneita' al servizio del personale impiegato presso le rispettive sedi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2011.
5. Resta fermo che, in base al decreto ministeriale 30 maggio 2017, il datore di lavoro per il personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela della salute - NAS e' il relativo Comandante o suo delegato.
 
Art. 2

1. I datori di lavoro di cui all'art. 1 esercitano, in via esclusiva, le funzioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Gli stessi si avvalgono, per l'esercizio degli altri compiti, dei dirigenti o dei funzionari preposti agli uffici dipendenti, ferme restando le responsabilita' agli stessi demandate nell'ambito delle rispettive competenze.
3. E' compito del dirigente, titolare di ciascun ufficio dirigenziale di livello non generale, in relazione agli uffici centrali, provvedere alla denuncia di infortunio sul lavoro in tutti i casi in cui sorga il relativo obbligo.
 
Art. 3

1. Al fine di garantire i poteri di spesa ai soggetti individuati all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), le strutture generali competenti, entro il 1° marzo di ogni anno, provvedono ad assegnare le necessarie risorse per espletare i compiti e le funzioni assegnate.
 
Art. 4

1. Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, abroga e sostituisce il citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2016, lasciandone impregiudicati gli effetti fino alla data della predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 novembre 2025

Il Ministro: Schillaci