Gazzetta n. 281 del 3 dicembre 2025 (vai al sommario)
LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182
Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Semplificazioni in materia di autotutela

1. All'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e al comma 2-bis, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 21-nonies, della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, come modificato dalla presente legge:
«Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio). - 1. Il
provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo
articolo 21-octies, comma 2, puo' essere annullato
d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,
entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei
mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,
inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai
sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e
al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti
sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorieta' false o mendaci per effetto di condotte
costituenti reato, accertate con sentenza passata in
giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione
anche dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al
comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali
nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.»
 
Art. 2

Misure di semplificazione in materia di interscambio di pallet

1. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 17-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 17-bis (Istituzione del sistema di interscambio di pallet. Finalita', ambito di applicazione e definizioni). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto nell'ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprieta' in capo a un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le medesime disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.
2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:
a) pallet (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate apparecchiature di movimentazione, utilizzata come supporto per l'assemblaggio, il carico, l'immagazzinamento, la movimentazione, l'accatastamento, il trasporto o l'esposizione di merci e di carichi. Essa puo' essere costruita con una struttura superiore o dotata di tale struttura;
b) pallet riutilizzabile (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): pallet destinato ad essere utilizzato per piu' cicli di utilizzo;
c) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet dotati di capitolati tecnici di produzione e riparazione, utilizzati per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessita' di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi pallet;
d) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzabile e non ceduto a titolo di vendita ne' a titolo gratuito al destinatario della merce, che e' scambiato con un altro pallet della stessa tipologia (riferimento: UNI EN ISO 445:2013, item 9, n. d'ordine 9.4 e successivi aggiornamenti);
e) Sistemi-pallet: le organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili, di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. Essi devono avere i seguenti requisiti:
1) essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili e identificabili (EPAL, EUR-UIC e altri);
2) avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio;
3) avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e di controllo qualita' da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, da effettuare presso i licenziatari produttori e riparatori autorizzati all'uso del marchio;
4) pubblicare nei propri siti internet ufficiali i documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di qualita' e l'eventuale classificazione dei pallet;
5) adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri), darne attuazione effettuando il calcolo e pubblicare il valore ottenuto nel proprio sito internet ufficiale;
f) tipologia di pallet: identifica i marchi registrati del Sistema-pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri);
g) stato di conservazione del pallet: stabilisce il grado di usura del pallet;
h) conformita' tecnica del pallet: stabilisce il rispetto delle caratteristiche tecniche del pallet al capitolato di produzione o di riparazione di riferimento»;
b) l'articolo 17-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 17-ter (Disciplina del sistema di interscambio di pallet). - 1. Fermi restando la disciplina in materia di imballaggi di cui al titolo II della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quanto previsto dall'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatte salve la compravendita e la cessione a titolo gratuito espressamente indicate nei documenti di trasporto o commerciali, i pallet sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente, o al diverso soggetto da questi indicato, nel luogo in cui e' avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, cosi' come definita nelle linee guida di cui al comma 13 del presente articolo, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti. La tipologia, la quantita' e, a discrezione del proprietario dei pallet, la qualita' dei pallet interscambiabili sono indicate nei relativi documenti di trasporto del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi.
2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, anche se questi si avvalgono di soggetti terzi e indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformita' tecnica degli stessi.
3. In caso di impossibilita' a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione e' tenuto all'emissione contestuale di un buono pallet, digitale o cartaceo, che puo' essere ceduto a terzi senza vincoli di forma. Su richiesta del soggetto obbligato alla restituzione, per motivate ragioni organizzative e dimensionali definite nelle linee guida di cui al comma 13, il proprietario dei pallet predispone un buono pallet cartaceo parzialmente precompilato, da allegare ai documenti di trasporto, che il soggetto obbligato alla restituzione completa e sottoscrive contestualmente alla consegna dei pallet e restituisce in copia originale al proprietario o committente. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, resta valido solo il buono pallet in formato digitale. Il buono pallet deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione dei pallet o dal soggetto terzo di cui si avvale quest'ultimo e deve contenere: data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati identificativi del beneficiario del buono, nonche' l'indicazione di tipologia, quantita' e, ove applicabile, qualita' dei pallet da restituire. Il buono pallet conferisce al possessore dello stesso il diritto alla restituzione dei pallet indicati nel titolo medesimo ai sensi dell'articolo 1996 del codice civile, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. La mancata indicazione sul buono pallet di anche uno solo dei suddetti requisiti informativi previsti come necessari comporta il diritto, per il possessore del buono pallet medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
4. La mancata riconsegna di uno o piu' pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. E' fatto obbligo al possessore del buono pallet di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 9.
5. Il possessore del buono pallet che non pone in essere, entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, almeno una richiesta di recupero dei pallet, trasmessa, con adeguato preavviso, all'indirizzo di posta elettronica fornito nel buono pallet dal soggetto obbligato alla restituzione, non puo' richiedere il pagamento previsto dal comma 4 dopo la scadenza del sesto mese dall'emissione del buono pallet. In tal caso, il possessore del buono pallet procede ad una richiesta di recupero dei pallet nei confronti del soggetto obbligato alla restituzione, il quale deve rendersi disponibile entro i trenta giorni successivi alla richiesta stessa. Nel caso in cui la restituzione non avvenga entro tale ultimo termine, il soggetto obbligato alla restituzione e' tenuto al pagamento in conformita' al comma 4.
6. In caso di mancata riconsegna di uno o piu' pallet e mancata emissione del buono pallet, il soggetto obbligato alla restituzione e' tenuto al pagamento immediato di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet parametrato al momento della consegna dello stesso al destinatario, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
7. Avuto riguardo alle indicazioni contenute sui documenti di trasporto in merito alla tipologia dei pallet utilizzati, i soggetti coinvolti nell'interscambio di pallet sono tenuti a far riferimento a capitolati, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative dei marchi registrati EPAL, EUR-UIC e altri nelle versioni in vigore, disponibili nei siti internet istituzionali dei Sistemi-pallet.
8. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis e' nullo.
9. Ciascun Sistema-pallet determina la metodologia e la relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del pallet relativo al proprio Sistema-pallet. I Sistemi-pallet pubblicano nel proprio sito internet il valore calcolato entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre. In caso di omessa pubblicazione entro le scadenze indicate al secondo periodo, si applica l'ultimo valore pubblicato.
10. I Sistemi-pallet, ciascuno per il proprio ambito di appartenenza, esercitano l'attivita' di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e informano le autorita' competenti circa possibili violazioni.
11. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni ai Sistemi-pallet e alle autorita' competenti.
12. Quanto previsto dal presente articolo non si applica ai Sistemi-pallet che non provvedono ad aggiornare, entro i dodici mesi successivi all'ultimo dato pubblicato nel proprio sito internet, il valore medio di mercato dei pallet di riferimento.
13. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, d'intesa con i Sistemi-pallet, redigono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, linee guida operative, alle quali e' data adeguata pubblicita' e che sono trasmesse al Ministero delle imprese e del made in Italy»;
c) l'articolo 17-quater e' abrogato.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 2:
- L'articolo 17-quater del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21 «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici
e umanitari della crisi ucraina», convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, abrogato
dalla presente legge, recava: «Clausola di invarianza
finanziaria».
 
Art. 3
Misure di semplificazione normativa in materia di apparecchi di
accensione

1. All'articolo 3, settimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, i primi due periodi sono soppressi.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 20 aprile
1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
giugno 1971, n. 376, recante «Regime fiscale degli
apparecchi di accensione», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Licenza per la fabbricazione, per
l'importazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la
vendita al pubblico). - La fabbricazione, anche come
semplice montaggio di accenditori, l'importazione, la
distribuzione all'ingrosso e la vendita al pubblico degli
apparecchi di accensione, delle relative parti o pezzi di
ricambio principali, possono esercitarsi soltanto previo
rilascio di apposita licenza fiscale da parte
dell'Amministrazione finanziaria, per lo stabilimento, per
la ditta o per la persona cui viene rilasciata.
Tali licenze sono valide per l'anno solare di
emissione e sono rinnovate automaticamente con il pagamento
dei relativi diritti-annuali, ove dovuti.
Oltre che nei casi di revoca previsti dai successivi
articoli 7 e 8 i titolari delle licenze che non effettuino
entro i termini prescritti il versamento dei diritti dovuti
decadono dal rinnovo della licenza stessa. Essi tuttavia
potranno ottenere tale rinnovo qualora effettuino il
pagamento entro i successivi quindici giorni; in tal caso
sono assoggettati alla pena pecuniaria da lire 10.000 a
lire 100.000.
Per il rilascio della licenza per la fabbricazione,
per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al
pubblico e' dovuto un diritto annuale nelle seguenti
misure:
a) lire 100.000 per la fabbricazione di tutti gli
apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio
principali, ad eccezione degli accendigas domestici e degli
accendisigari per autovetture;
b) lire 50.000 per la fabbricazione degli
accendisigari per autovetture;
c) lire 25.000 per la distribuzione all'ingrosso
dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b);
d) lire 10.000 per la vendita al pubblico dei
prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b).
I fabbricanti che provvedono direttamente alla
vendita all'ingrosso o al minuto non sono tenuti al
pagamento del diritto di cui alle lettere c) e d).
I rivenditori di generi di monopolio non sono
soggetti al pagamento del diritto di cui alla lettera d).
La vendita al pubblico di tutti gli apparecchi di
accensione tascabili, esclusi quelli in metalli preziosi
ovvero con ornamentazioni o rivestimento in metalli
preziosi, e' effettuata esclusivamente dalle rivendite di
generi di monopolio.
Gli apparecchi di accensione non compresi nella
riserva di cui al precedente comma possono essere venduti
al pubblico anche da privati esercenti in possesso della
licenza, di cui alla lettera d).»
 
Art. 4

Misure di semplificazione in materia di immigrazione

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), le parole: «dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), del presente testo unico per le ipotesi ivi richiamate»;
b) all'articolo 22:
1) al comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere e' ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneita' dell'alloggio e' sufficiente l'indicazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilita' a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore»;
2) dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente:
«5-quater.1. Il termine massimo per il rilascio del nulla osta di cui al comma 5 e' ridotto a trenta giorni per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di cui all'articolo 23».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 5-bis e 22 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», come modificato dalla presente legge:
«Art. 5-bis (Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato). - 1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della
disponibilita' di un alloggio per il lavoratore che rientri
nei parametri minimi previsti dal decreto del Ministro per
la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), del
presente testo unico per le ipotesi ivi richiamate;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di
lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore
nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del
permesso di soggiorno il contratto che non contenga le
dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.»
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato). - 1. In ogni provincia e' istituito presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno
sportello unico per l'immigrazione, responsabile
dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero deve trasmettere in via telematica, previa
verifica, presso il centro per l'impiego competente, della
indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio
nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico
per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di
quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero,
sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro
tipo di firma elettronica qualificata. Nell'ipotesi in cui
l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del
cantiere e' ammessa la presentazione di
un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i
requisiti di cui all'allegato XIII del decreto legislativo
9 aprile 2008, n.81. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia
rappresentato da una struttura alberghiera o struttura
ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneita'
dell'alloggio e' sufficiente l'indicazione della struttura
ospitante, ferme restando le eventuali responsabilita' a
carico della medesima struttura in caso di mancata
osservanza della normativa di settore.
2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si
intende esperita con esito negativo se il centro per
l'impiego non comunica la disponibilita' di lavoratori
presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla
richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione
di lavoratori stranieri residenti all'estero.
2-bis. 2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1
possono presentare come utenti privati fino a un massimo di
tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per
ciascuna delle annualita' di cui ai decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale
limite non si applica alle richieste presentate tramite le
organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo
24-bis, nonche' tramite i soggetti abilitati o autorizzati
ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n.
12, i quali garantiscono che il numero delle richieste di
nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume
di affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini
dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero
dei dipendenti e del settore di attivita' dell'impresa.
2-ter. E' irricevibile la richiesta presentata ai
sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio
antecedente la presentazione, avendo presentato una
precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito
della relativa procedura non abbia sottoscritto il
contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica se il
datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione e'
dovuta a causa a lui non imputabile. E' altresi'
irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro
nei cui confronti, al momento della presentazione della
stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per
i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del
codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non
definitiva, per i predetti reati.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data
di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di
cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, a condizione
che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma
2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso,
acquisite le informazioni dalla questura competente, il
nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha
validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio.
5.01. Il nulla osta e' rilasciato in ogni caso
qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state
acquisite dalla questura le informazioni relative agli
elementi ostativi di cui al presente articolo.
5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei
limiti numerici stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti
possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si
rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite
con il medesimo decreto.
5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il
datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi',
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e'
revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti
mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti
ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui al
comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per
l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo
che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o
comunque non imputabili al lavoratore. La revoca del nulla
osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
i collegamenti telematici.
5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi
ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei
controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma
4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la
risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonche'
la revoca del permesso di soggiorno.
5-quater.1. Il termine massimo per il rilascio del
nulla osta di cui al comma 5 e' ridotto a trenta giorni per
l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli
stranieri che partecipano ai programmi di formazione
professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di
cui all'articolo 23.»
5-quinquies. Il datore di lavoro e' tenuto a
confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo
sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla
comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di
rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal
lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto
termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta,
ove gia' rilasciato, e' revocato. In caso di conferma,
l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di
origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le
comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico
per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il
portale informatico per la gestione delle domande di visto
di ingresso in Italia.
6. Entro otto giorni dalla data di ingresso del
lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di
lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante
apposizione di firma digitale o altro tipo di firma
elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare il
contratto in forma autografa. L'apposizione della firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del
datore di lavoro sulla copia informatica del contratto
firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale
documento, nel termine di cui al primo periodo, e'
trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro
allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti
concernenti la richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno.
6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto
di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa nel territorio nazionale.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL ,
tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano
altresi' il rilascio dei permessi concernenti i familiari
ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS,
sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un
"Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio
delle informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' rendere
dichiarazione di immediata disponibilita' al sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per
il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno,
e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un
anno ovvero per tutto il periodo di durata della
prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore
straniero, qualora superiore.
Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano
applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del
lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilita'
con priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12
sono aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero
superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle
altre condizioni lavorative di cui al terzo comma
dell'articolo 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice
applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento
del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero
assunto illegalmente.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo'
goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e
delle relative norme di attuazione.»
 
Art. 5
Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilita'
estesa del produttore

1. All'articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «punto vendita» sono aggiunte le seguenti: «, nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilita' dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori».

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 185-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia
ambientale», come modificato dalla presente legge:
«Art. 185-bis (Deposito temporaneo prima della
raccolta). - 1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del
trasporto degli stessi in un impianto di recupero o
smaltimento e' effettuato come deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da
intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita'
che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile, presso il sito che sia nella disponibilita'
giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i
consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a
responsabilita' estesa del produttore, anche di tipo
volontario, il deposito preliminare alla raccolta puo'
essere effettuato dai distributori presso i locali del
proprio punto vendita, nelle aree di pertinenza o in altri
luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilita' dei
distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi
di gestione dei produttori.»
c) per i rifiuti da costruzione e demolizione,
nonche' per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una
specifica disposizione di legge, il deposito preliminare
alla raccolta puo' essere effettuato presso le aree di
pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.
2. Il deposito temporaneo prima della raccolta e'
effettuato alle seguenti condizioni:
a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, sono depositati nel rispetto
delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non puo' avere durata superiore ad un anno;
c) i rifiuti sono raggruppati per categorie
omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche,
nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme
che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in
essi contenute;
d) nel rispetto delle norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.
3. Il deposito temporaneo prima della raccolta e'
effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non
necessita di autorizzazione da parte dell'autorita'
competente.»
 
Art. 6
Semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di
precisione

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto). - 1. L'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS (Unmanned Aircraft System), di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, e' consentita, in deroga alle norme vigenti e in via sperimentale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su terreni qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici, se svolta nei limiti e con le modalita' di cui al presente articolo.
2. L'irrorazione di cui al comma 1 e' effettuata:
a) con modalita' tali da garantire il rispetto dei principi generali previsti dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6;
b) da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e adeguatamente formato conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3;
c) nel rispetto della disciplina sull'impiego dello spazio aereo attraverso i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate l'individuazione della tipologia di terreni agricoli e di colture o degli organismi nocivi che richiedono l'effettuazione dell'intervento, la tipologia di prodotti utilizzabili, nonche' le modalita' di attuazione del presente articolo al fine di assicurare il minimo impatto sull'ambiente e prevenire danni alla salute umana e animale.
4. L'effettuazione dell'irrorazione o di cicli di irrorazioni ai sensi del presente articolo e' preceduta dall'inoltro al competente servizio fitosanitario regionale di una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che riporta la cadenza temporale dell'intervento, che puo' coincidere con l'intero periodo sperimentale, corredata di una relazione agronomica asseverante il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. La SCIA puo' essere presentata anche per il tramite di soggetti di natura associativa ai quali gli utilizzatori aderiscono.
5. I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio monitorano i risultati della sperimentazione e vigilano sul rispetto delle condizioni stabilite dalla relazione agronomica di cui al comma 4 e dal decreto di cui al comma 3.
6. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'irrorazione tramite sorvolo con UAS su parchi naturali e aree protette e' autorizzata dall'ente responsabile, il quale adotta specifiche linee guida previo parere del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
7. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
 
Art. 7
Semplificazione in materia di aggiornamento degli operatori delle
attivita' di autoriparazione

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Una volta frequentato con esito positivo il corso di cui al secondo periodo, le imprese inviano una comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Note all'art. 7:
-Si riporta l'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012
n. 224, recante «Modifica all'articolo 1 della legge 5
febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina
dell'attivita' di autoriparazione», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Norme transitorie). - 1. Le imprese che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle
imprese artigiane e sono abilitate sia alle attivita' di
meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della presente legge, sono abilitate di diritto
allo svolgimento della nuova attivita' di meccatronica, di
cui al citato comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 122
del 1992, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge.
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono iscritte nel registro delle
imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono
abilitate alle attivita' di meccanica e motoristica o a
quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della presente legge,
possono proseguire le rispettive attivita' per i dodici
anni e sei mesi successivi alla medesima data. Entro tale
termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle
predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno
uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle
lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata
legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito
positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del
medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative
all'abilitazione professionale non posseduta. Una volta
frequentato con esito positivo il corso di cui al secondo
periodo, le imprese inviano una comunicazione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In
mancanza di cio', decorso il medesimo termine, il soggetto
non puo' essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa
ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.
2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano
altresi' ai fini della regolarizzazione delle imprese gia'
iscritte, alla data di entrata in vigore della presente
legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese
artigiane e abilitate per una o piu' attivita' di cui
all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5
febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi
dell'articolo 1 della presente legge, che intendano
conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre
attivita' di cui al medesimo articolo 1, comma 3.
3. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la
persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi
dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, anche
se titolare dell'impresa, abbia gia' compiuto
cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della
presente legge, essa puo' proseguire l'attivita' fino al
compimento dell'eta' prevista, ai sensi della disciplina
vigente in materia, per il conseguimento della pensione di
vecchiaia.
4. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di
attuazione dell'articolo 2 della presente legge, continuano
ad applicarsi i programmi e le modalita' di svolgimento dei
corsi regionali, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera
b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, previsti alla data
di entrata in vigore della presente legge.»
 
Art. 8

Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione

1. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
«l) le targhe nonche' le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati».

Note all'art. 8:
- Si riporta il comma 833 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n.160 recante «Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia», come modificato
dalla presente legge:
«833. Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle
regioni, province, citta' metropolitane, comuni e loro
consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti
ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo
73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per finalita' specifiche di
assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e
ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle
stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di
trasporto, nonche' i mezzi la cui esposizione sia
obbligatoria per norma di legge o regolamento, purche' di
superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia
stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di durata non
superiore a quella che e' stabilita nei regolamenti di
polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi
pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della
concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al
comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate
per l'attivita' agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne,
relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se
esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle
vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si
effettua la vendita;
h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno
delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni
genere inerenti all'attivita' esercitata dall'impresa di
trasporto;
i) le insegne, le targhe e simili apposte per
l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di
lucro;
l) le targhe nonche' le insegne di esercizio di
attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge
l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva
fino a 5 metri quadrati;
m) le indicazioni relative al marchio apposto con
dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili,
delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle
macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non
ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le
gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da
cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri
lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le
gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da
cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e
fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le
gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da
cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40
metri lineari;
n) le indicazioni del marchio, della ditta, della
ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli
utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di
proprieta' dell'impresa o adibiti al trasporto per suo
conto;
o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne
dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle
rappresentazioni in programmazione;
p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo
realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno
degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni
sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila
posti;
q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attivita'
commerciale o di produzione di beni o servizi ove si
effettua l'attivita' stessa, nonche' i mezzi pubblicitari,
ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle
porte d'ingresso dei locali medesimi purche' attinenti
all'attivita' in essi esercitata che non superino la
superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o
ingresso;
r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a
soggetti portatori di handicap.»
 
Art. 9
Modifica all'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
in materia di proroga di rifinanziamenti a sostegno delle imprese

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «e al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 60 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante
«Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia», come modificato dalla presente legge:
«Art. 60 (Rifinanziamenti di misure a sostegno delle
imprese). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e' integrata di 64 milioni di euro per l'anno
2020.
2. Per la concessione delle agevolazioni di cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per
l'anno 2020.
3. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «100 milioni di euro per
l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni
di euro per l'anno 2020»;
b) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 5»
sono inserite le seguenti: «, ovvero di imprese che,
indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni
e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis.
Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi
della cassa integrazione di cui all'articolo 44 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il
Fondo opera per i costi da sostenersi dalla societa' in
relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal
numero dei dipendenti della societa' interessata. In tali
casi, la procedura di licenziamento gia' avviata deve
intendersi sospesa per il periodo di operativita' della
proroga della cassa integrazione per consentire la
finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attivita'
produttiva.»;
d) al comma 5, le parole «Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono
sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali».
4. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di
trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie
imprese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'
incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Per le finalita' di promozione della nascita e
dello sviluppo delle societa' cooperative di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo
per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla
realizzazione degli importanti progetti di comune interesse
europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di
950 milioni di euro per l'anno 2021.
7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 774
milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per
il 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
7-bis. I soggetti che non adottano i principi
contabili internazionali, negli esercizi in corso al 31
dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e
al 31 dicembre 2024 possono, anche in deroga all'articolo
2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non
effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo
del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali,
mantenendo il loro valore di iscrizione, cosi' come
risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente
approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi
del presente comma e' imputata al conto economico relativo
all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono
differite le quote successive, prolungando quindi per tale
quota il piano di ammortamento originario di un anno.
7-ter. I soggetti che si avvalgono della facolta' di
cui al comma 7-bis destinano a una riserva indisponibile
utili di ammontare corrispondente alla quota di
ammortamento non effettuata in applicazione delle
disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di
esercizio di importo inferiore a quello della suddetta
quota di ammortamento, la riserva e' integrata utilizzando
riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili;
in mancanza, la riserva e' integrata, per la differenza,
accantonando gli utili degli esercizi successivi.
7-quater. La nota integrativa da' conto delle ragioni
della deroga, nonche' dell'iscrizione e dell'importo della
corrispondente riserva indisponibile, indicandone
l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio.
7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la
deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter
e' ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti
previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere
dall'imputazione al conto economico. Ai fini della
determinazione del valore della produzione netta di cui
agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di
ammortamento di cui al comma 7-ter e' ammessa alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati
articoli, a prescindere dall'imputazione al conto
economico.
7-sexies. I soggetti che non hanno presentato domanda
ai sensi dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, a
far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il
domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di
comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza
erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato
di emergenza da COVID-19, classificati totalmente montani,
di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero
ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9
del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa
dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle
istruzioni per la compilazione dell'istanza per il
riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate
dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020, possono
presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di
riavvio della procedura telematica per la presentazione
della stessa, come definita con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia delle
entrate, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
riavvia la procedura telematica e disciplina le modalita'
attuative ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge
n. 34 del 2020.
7-septies. Per le finalita' di cui al comma 7-sexies,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito, per l'anno 2020, un apposito
fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che
costituisce limite di spesa massima. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' attuative delle risorse del fondo.
Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini
di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge
31 dicembre 2009, n. 196.»
 
Art. 10
Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida
alpina

1. Alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 4, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora l'aspirante guida, la guida alpina-maestro di alpinismo, l'accompagnatore di media montagna o la guida vulcanologica intenda iscriversi stabilmente in un albo professionale presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito il relativo grado professionale o la relativa professione, in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e di materie, deve integrare la propria formazione con i contenuti previsti per il rispettivo grado professionale o per la rispettiva professione nella regione o provincia autonoma di trasferimento, in conformita' a quanto previsto all'articolo 25»;
c) all'articolo 21:
1) al comma 2, le parole: «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei ghiacciai e dei terreni»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per esercitare l'attivita' su terreni innevati, gli accompagnatori di media montagna, gia' abilitati alla data di entrata in vigore del presente comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su terreni innevati».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 21, della
legge 2 gennaio 1989, n. 6 recante «Ordinamento della
professione di guida alpina», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Gradi della professione). - 1. La
professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina-maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida puo' svolgere le attivita' di
cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di
maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con
riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il
divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida
faccia parte di comitive condotte da una guida
alpina-maestro di alpinismo.
3. L'aspirante guida puo' esercitare l'insegnamento
sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche
solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di
sci-alpinismo.
4. (abrogato).»
«Art. 4 (Albo professionale delle guide alpine). - 1.
L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei
due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di
alpinismo, e' subordinato all'iscrizione in appositi albi
professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la
vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale
delle guide di cui all'articolo 13.
2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel
cui territorio si intende esercitare la professione. E'
ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida
intenda esercitare stabilmente la professione nel
territorio di piu' regioni, l'iscrizione in piu' di un
albo, sempreche' sussistano i requisiti previsti
dall'articolo 5. Qualora l'aspirante guida, la guida
alpina-maestro di alpinismo, l'accompagnatore di media
montagna o la guida vulcanologica intenda iscriversi
stabilmente in un albo professionale presso una regione o
provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito
il relativo grado professionale o la relativa professione,
in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e
di materie, deve integrare la propria formazione con i
contenuti previsti per il rispettivo grado professionale o
per la rispettiva professione nella regione o provincia
autonoma di trasferimento, in conformita' a quanto previsto
all'articolo 25.
3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide
alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una
regione abilita all'esercizio della professione in tutto il
territorio nazionale.
4. L'esercizio della professione da parte di guide e
aspiranti guida o figure professionali corrispondenti,
provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di
abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di
provenienza, purche' non svolto in modo stabile nel
territorio nazionale, non e' subordinato all'iscrizione
nell'albo.
5. E' considerato esercizio stabile della
professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4,
l'attivita' svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo
o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche
stagionale, nel territorio della regione interessata,
ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai
clienti.».
«Art. 21 (Accompagnatori di media montagna). - 1. Le
regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di
accompagnatori di media montagna.
2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una
zona o regione determinata le attivita' di accompagnamento
di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione dei
ghiacciai e dei terreni che richiedono comunque, per la
progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e
illustra alle persone accompagnate le caratteristiche
dell'ambiente montano percorso.».
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli
aspiranti guida possono svolgere le attivita' di cui al
presente articolo.
3-bis. Per esercitare l'attivita' su terreni
innevati, gli accompagnatori di media montagna, gia'
abilitati alla data di entrata in vigore del presente
comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi in materia di
nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su
terreni innevati».
 
Art. 11
Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a
servizio delle strutture alberghiere

1. All'articolo 20 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di concessione alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli».

Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 20, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Occupazione della sede stradale). - 1.
Sulle strade di tipo A), B), C) e D) e' vietata ogni tipo
di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e
mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle
strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata
puo' essere autorizzata a condizione che venga predisposto
un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle
zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa
non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio
della sicurezza stradale.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche nell'ipotesi di concessione alle strutture
alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi
stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo
scarico di bagagli.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre
installazioni, anche a carattere provvisorio, non e'
consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di
rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni
e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti,
l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole
od altre installazioni puo' essere consentita fino ad un
massimo della meta' della loro larghezza, purche' in
adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una
zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
Le occupazioni non possono comunque ricadere
all'interno dei triangoli di visibilita' delle
intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di
rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano
particolari caratteristiche geometriche della strada, e'
ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia
garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni
e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale,
ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle
relative prescrizioni, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per
l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere
abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.»
 
Art. 12
Misure di semplificazione per i lavoratori del comparto
turistico-ricettivo

1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzare ai sensi del comma 1 da parte dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per tali finalita' e' previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalita' previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le singole unita' immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare l'incremento del carico urbanistico. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n.118, recante
«Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita'
economiche e imprese, nonche' interventi di carattere
sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti
territoriali», come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Disposizioni urgenti in materia di
turismo). - 1. Al fine di migliorare il benessere dei
lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi
quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287, garantendo, altresi', positive
ricadute sociali, economiche e occupazionali per le
categorie e per i territori interessati, e' autorizzata,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia
di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l'anno
2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni
2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l'anno 2025 e euro
16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per
l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti
per la creazione ovvero la riqualificazione e
l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento
energetico e della sostenibilita' ambientale, degli alloggi
destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori,
nonche' euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025,
2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a
sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai
soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilita' di
immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o
residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo
((o termali)), gestiscono strutture turistico-ricettive
ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del
1991.
2-bis. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica
o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro
il 31 dicembre 2026, da realizzare ai sensi del comma 1 da
parte dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma
7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Per tali finalita' e' previsto un vincolo decennale di
destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso
degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per
le finalita' previste dai commi da 1 a 4 del presente
articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo
23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le
singole unita' immobiliari. In ogni caso, i soggetti
beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti
gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee,
tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale
risultante a seguito del mutamento, e del numero dei
potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare
l'incremento del carico urbani-stico. Restano comunque
ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42. Dall'attuazione delle di-sposizioni del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 44.000.000 per l'anno 2025 e a euro 38.000.000
annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai
sensi dell'articolo 20.
4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuate le tipologie di costo,
le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le
modalita' per garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al
comma 1, per un periodo non inferiore a cinque anni,
secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al
beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del
canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore
medio di mercato. Con il decreto di cui al primo periodo
sono, inoltre, definiti i criteri per l'assegnazione delle
risorse nel rispetto della normativa dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le
modalita' di ripartizione e di assegnazione, che consentano
il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonche'
le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse
all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le somme
oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e restano acquisite all'erario.
5. All'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del
decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le
parole: «15 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«15 dicembre 2025».
6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 dicembre
2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».
6-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "31
dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2026".
7. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge n. 152 del 2021, come modificato dal
comma 6 del presente articolo, si applica anche ai
procedimenti amministrativi avviati ai sensi del medesimo
articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 e
pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.»
 
Art. 13
Semplificazione della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di
linea non soggetti a obblighi di servizio e non programmati

1. I servizi di trasporto pubblico di linea, da svolgere in ambito regionale o locale, non disciplinati dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, o non ricompresi nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, sono esercitati in regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato.
2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 e' subordinato al rilascio di un titolo abilitativo, che non determina diritti di esclusiva, da parte dell'amministrazione competente nel rispetto di quanto previsto dalle normative regionali vigenti in materia. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo di cui al primo periodo, l'amministrazione competente verifica l'iscrizione delle imprese richiedenti al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, nonche' la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in materia di sicurezza delle fermate e del percorso.

Note all'art. 13:
- Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n.285
recante «Riordino dei servizi automobilistici
interregionali di competenza statale» e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 9 gennaio 2006, n. 6.
- Il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai
servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
1191/69 e (CEE) n. 1107/70, e' pubblicato nella Gazz. Uff.
dell'Unione europea il 3 dicembre 2007, L 315.
- Si riporta l'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 recante «Nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita'
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto»:
«Art. 5 (Contratti di collaborazione con le pubbliche
amministrazioni). - L'autorizzazione di cui al precedente
art. 4 e' subordinata al favorevole esito di verifiche e
prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le
necessarie condizioni perche' il servizio possa svolgersi
con sicurezza e regolarita'.
All'espletamento delle verifiche e delle prove
funzionali di cui al precedente comma provvedono i
competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione
degli organi regionali agli effetti della regolarita'
dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di
competenza delle regioni stesse.
Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte
dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su
richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovra'
unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione
e regolare esecuzione di tutte le opere costituenti la
ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista
preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata
del certificato relativo al collaudo statico delle
eventuali opere civili ai sensi della legge 5 novembre
1971, n. 1086, nonche', per le attrezzature, per le
apparecchiature e per il materiale mobile in genere, della
documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero
dal capocommessa qualora si tratti di complessi non
prodotti da unico fornitore.
Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti,
con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le
modalita' di esecuzione per le verifiche e prove funzionali
di cui al primo comma, nonche' la forma ed i contenuti
della dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti
probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto
riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonche' i
controlli sulla qualita' e sull'assenza di difetti dei
materiali e dei componenti impiegati.
Nei confronti delle ferrovie in concessione o,
comunque, di loro singoli impianti o di parti di essi
nonche' del materiale mobile realizzati con contributi
finanziari dello Stato resta fermo quanto stabilito
dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9
maggio 1912, n. 1447 , e dal capo VI del regolamento
approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e
successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e
definitivo collaudo, che, in ogni caso, non potra'
intervenire se non trascorso un anno dall'apertura
all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per le opere
realizzate con contributi finanziari delle regioni o degli
enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli
organi statali quelli regionali o degli enti locali
medesimi.
Le procedure di cui ai precedenti commi trovano
applicazione, oltreche' in sede di prima realizzazione di
una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti
rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti
definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo
comma, intendendosi l'autorizzazione di cui al precedente
primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione
dell'esercizio per la sede e gli impianti, ovvero alla
immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato
o modificato.
Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto
svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli
accertamenti di cui al primo comma sono limitati al
riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarita'
del servizio, della idoneita' del percorso, delle sue
eventuali variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate
in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da
impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente
codice della strada e delle relative disposizioni di
esecuzione per cio' che concerne l'ammissione alla
circolazione dei veicoli.»
 
Art. 14

Competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto

1. All'articolo 81 del codice della navigazione, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), la sicurezza della navigazione, degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, ferme restando le attribuzioni dell'Autorita' di pubblica sicurezza».

Note all'art. 14:
- Si riporta l'articolo 81 del Regio decreto 30 marzo
1942 n. 327 recante «Approvazione del testo definitivo del
Codice della navigazione», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 81 (Altre attribuzioni di polizia). - Il
comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59
del regolamento per l'esecuzione del presente codice
(Navigazione marittima), la sicurezza della naviga-zione,
degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del
porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime,
ferme re-stando le attribuzioni dell'Autorita' di pubblica
sicurezza».
 
Art. 15

Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco

1. All'articolo 172-bis del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui all'articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l'autorita' marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio puo' autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione e' valida nell'ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorita' marittime»;
b) al comma 2, dopo le parole: «all'autorita' marittima» sono inserite le seguenti: «che ha rilasciato l'autorizzazione»;
c) al comma 4, le parole: «tramite telefax, all'autorita' marittima» sono sostituite dalle seguenti: «in formato digitale, all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione»;
d) al comma 5, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e comunica settimanalmente all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 172-bis del codice della navigazione, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche al personale navigante addetto alla navigazione interna. L'autorizzazione all'esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco e' rilasciata dalla competente autorita' della navigazione interna, su istanza dell'armatore.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 172-bis del Codice
della navigazione, come modificato dalla presente legge:
«Art. 172-bis (Esenzione dall'annotazione di imbarco
e sbarco). - 1. Per i marittimi arruolati con il patto di
cui all'articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti
dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e
adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a
servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e
nazionale, l'autorita' marittima competente per il porto di
partenza o nel quale si svolge il servizio puo' autorizzare
che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo
all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio
o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione
del lavoro a bordo, vi sia necessita' di far ruotare il
personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale
autorizzazione e' valida nell'ambito dei porti e delle rade
nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se
ricompresi nella competenza di altre autorita' marittime.
2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente
all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione,
con apposita nota, la composizione effettiva
dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le
successive variazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere
concessa anche:
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto
nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il
patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi o
galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti
alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di
acquacoltura;
b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e
galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o
ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.
4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di
cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con
apposita nota riepilogativa, previa comunicazione
giornaliera scritta, anche in formato digitale,
all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione,
dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna
nave o galleggiante.
5. L'armatore puo' essere autorizzato dall'istituto
assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per
tutte le navi ovvero piu' posizioni contributive per gruppi
di navi interessate alla procedura di cui al presente
articolo e comunica settimanalmente all'autorita' marittima
che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro
effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1.»
 
Art. 16

Forma del contratto

1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 328:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorita' marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave e' all'estero, dall'autorita' consolare o dall'autorita' marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullita', essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto e' conservato fra i documenti di bordo»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il contratto deve, a pena di nullita', essere annotato dall'autorita' marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal primo periodo del primo comma e dal comandante della nave nei casi previsti dal secondo periodo del medesimo comma. Nei casi di cui al primo periodo del primo comma, quando la nave e' all'estero e il contratto e' stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorita' marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore, l'annotazione e' effettuata dall'autorita' marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorita'»;
3) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330»;
b) l'articolo 329 e' abrogato.
2. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « ; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 » sono soppresse.

Note all'art. 16:
- Si riporta l'articolo 328 del regio decreto 30 marzo
1942, n. 327 «Approvazione del testo definitivo del Codice
della navigazione», come modificato dalla presente legge»:
«Art. 328 (Forma del contratto). - Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento
del comandante della nave deve essere stipulato per atto
pubblico ricevuto dall'autorita' marittima del porto dove
si trova la nave o, se la nave e' all'estero,
dall'autorita' consolare o dall'autorita' marittima del
porto di iscrizione della nave o del domicilio del
comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei
membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del
personale addetto ai servizi complementari di bordo devono,
a pena di nullita', essere stipulati per iscritto dal
comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo
procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi
appongono la propria sottoscrizione. Il contratto e'
conservato fra i documenti di bordo.
Il contratto deve, a pena di nullita', essere
annotato dall'autorita' marittima o consolare sul ruolo di
equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal primo
periodo del primo comma e dal comandante della nave nei
casi previsti dal secondo periodo del medesimo comma. Nei
casi di cui al primo pe-riodo del primo comma, quando la
nave e' all'estero e il contratto e' stipulato per atto
pubblico ricevuto dall'autorita' marittima del porto di
iscrizione della nave o del domicilio del comandante o
dell'armatore, l'annotazione e' effettuata dall'autorita'
marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha
sede una di tali autorita'.
Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma
non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330
Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere
letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale
formalita' si deve far constare nel contratto stesso.»
- L'articolo 329 del regio decreto 30 marzo 1942, n.
327 «Approvazione del testo definitivo del Codice della
navigazione», abrogato dalla presente legge, recava:
«Stipulazione del contratto in localita' estera dove non
sia autorita' consolare».
- Si riporta l'articolo 103-bis, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 103-bis (Proroga della scadenza delle
certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci). - 1.
Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci
adibiti alla pesca professionale nonche' delle unita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e
dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data
successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30
settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.»
 
Art. 17

Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore

1. All'articolo 331 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: «telegraficamente» e' sostituita dalle seguenti: «in formato elettronico»;
b) al terzo comma, dopo le parole: «porto d'imbarco» sono inserite le seguenti: «, anche in formato digitale».
2. All'articolo 438, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le parole: «telegraficamente» e «telegrafica» sono soppresse.

Note all'art. 17:
- Si riporta l'articolo 331, del Regio decreto 30 marzo
1942 n. 327 recante «Approvazione del testo definitivo del
Codice della navigazione.», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 331 (Arruolamento del comandante in luogo ove
non si trova l'armatore). - L'armatore puo' procedere
all'arruolamento del comandante anche mediante
dichiarazione, resa al comandante del porto o all'autorita'
consolare del luogo dove egli si trova, e contenente gli
estremi indicati nell'articolo seguente.
La detta autorita' trasmette in formato elettronico,
a spese dell'armatore, gli estremi della dichiarazione
all'autorita' marittima o consolare del porto dove si trova
la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco.
Con la dichiarazione di accettazione da parte del
comandante, resa all'autorita' del porto d'imbarco, anche
in formato digitale si perfeziona il contratto di
arruolamento.»
- Si riporta l'articolo 438, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 recante
«Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice
della navigazione (Navigazione marittima)», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 438 (Arruolamento del comandante). -
L'autorita' che riceve la dichiarazione dell'armatore
prevista dall'articolo 331 del codice la trasmette in
originale al comandante del porto dove deve avvenire
l'imbarco, conservandone copia in archivio.
L'autorita' che riceve la dichiarazione del
comandante conserva l'originale in archivio, rimettendone
copia al comandante del porto che ha trasmesso la
dichiarazione dell'armatore. Copie conformi di ambedue le
dichiarazioni, firmate dall'ufficiale rogante e con il
bollo d'ufficio sono consegnate al comandante arruolato per
essere conservate fra i documenti di bordo.
Quando, a norma del secondo comma dell'articolo 331
del codice, gli estremi della dichiarazione dell'armatore
sono trasmessi al comandante del porto dove deve avvenire
l'imbarco, l'autorita' che ha effettuato la comunicazione
provvede successivamente alla trasmissione in originale
della dichiarazione conservandone copia.»
 
Art. 18
Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi
mercantili nazionali

1. Al fine di riordinare e semplificare la disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di politiche del mare e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo nonche' i modi di selezione, le condizioni di imbarco, i compiti e i percorsi di formazione degli stessi.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, adottato di concerto anche con l'Autorita' politica delegata in materia di politiche del mare, sono individuate le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di bordo e sono definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali all'uopo adibiti.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato.

Note all'art. 18:
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988
n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta))
, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Si riporta l'articolo 34 del decreto legislativo 27
luglio 1999, n.271 recante «Adeguamento della normativa
sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo
delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della
legge 31 dicembre 1998, n. 485»:
«Art. 34 (Criteri progettuali e costruttivi). - 1.Con
regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 24 agosto 1988, n. 400 entro 90 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, dal Ministro dei trasporti
e della Navigazione di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, della sanita', e' emanata la
normativa tecnica per la costruzione e le sistemazioni
relative all'ambiente di lavoro a bordo delle navi
mercantili e da pesca nazionali, in conformita' anche con
le disposizioni di cui alle convenzioni dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) n.109, n.134 ratificate e
rese esecutive con la legge 10 aprile 1981, n.157, nonche'
n.92 e n.133 ratificate e rese esecutive con la legge 10
aprile 1981, n.158.
2. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata.»
- Il capo IV del regio decreto 29 settembre 1895, n.
636 che approva il Regolamento per la sanita' marittima,
abrogato dalla presente legge, recava: «medici di bordo».
 
Art. 19

Disciplina dell'attivita' di consulente chimico di porto

1. Dopo l'articolo 116 del codice della navigazione e' inserito il seguente:
«Art. 116-bis (Consulente chimico di porto). - L'attivita' dei consulenti chimici di porto e' finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonche' alla tutela dell'incolumita' pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attivita' attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere.
L'esercizio dell'attivita' di consulente chimico di porto e' consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1) possesso di una laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi delle lauree magistrali: LM-54 Scienze chimiche, LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM-22 Ingegneria chimica;
2) iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A, settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A, settore industriale;
3) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione e' affidata alla Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici e al Consiglio nazionale degli ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale.
I consulenti chimici di porto sono iscritti in appositi registri tenuti dalle capitanerie di porto, che provvedono a tale adempimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'autorita' marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorita' di sistema portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata, nonche' certificazioni analitiche deve essere effettuato da un professionista chimico, iscritto all'albo dei chimici e dei fisici.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo definisce con uno o piu' decreti: le attivita' e i servizi svolti dal consulente chimico di porto, ivi inclusi quelli gia' previsti dalla legislazione vigente, le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al secondo comma, numero 3), le caratteristiche dei registri di cui al terzo comma e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri.
I professionisti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, risultino gia' iscritti in qualita' di consulente chimico di porto nei registri di cui all'articolo 68 sono iscritti di diritto nei registri di cui al terzo comma del presente articolo. Con le modalita' di cui al quinto comma sono indicate le modalita' di iscrizione nel registro di cui al terzo comma e di estinzione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68.
Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al quinto comma e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono sospese le nuove iscrizioni ai registri di cui al terzo comma.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al quinto comma, puo', con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attivita' e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il piu' efficace funzionamento».
 
Art. 20

Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro

1. All'articolo 24-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse,»;
b) al comma 3, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse,».

Note all'art. 20:
- Si riporta l'articolo 24-bis del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli
ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma
4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la
congruita' del numero delle richieste presentate di cui
all'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e' demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4
del presente articolo, ai professionisti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, ovvero alle strutture
territoriali ad esse annesse, ai quali il datore di lavoro
aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1
tengono anche conto della capacita' patrimoniale,
dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del
numero dei dipendenti, ivi compresi quelli gia' richiesti
ai sensi del presente testo unico, e del tipo di attivita'
svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle
verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il
datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di
assunzione del lavoratore straniero.
3. L'asseverazione di cui al comma 2 non e' comunque
richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle strutture
territoriali ad esse annesse, che hanno sottoscritto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito
protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire
il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti
di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i
termini e le modalita' di cui all'articolo 22, commi 5.01 e
6-bis.
4. Resta ferma la possibilita', da parte
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione
con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore
agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura,
di effettuare controlli a campione sul rispetto dei
requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.»
 
Art. 21
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente
qualificati

1. All'articolo 27-quater, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: «novanta» e' sostituita dalla seguente: «trenta».

Note all'art. 21:
- Si riporta l'articolo 27-quater del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 27-quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori
altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE). - 1.
L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre
mesi e' consentito, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito
denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che
intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per
conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra
persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in
possesso:
a) del titolo di istruzione superiore di livello
terziario rilasciato dall'autorita' competente nel paese
dove e' stato conseguito che attesti il completamento di un
percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale
o di una qualificazione professionale di livello post
secondario di durata almeno triennale o corrispondente
almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle
qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante
«Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni
rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di
certificazione delle competenze di cui al decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di
professioni regolamentate;
c) di una qualifica professionale superiore
attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale
di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di
livello terziario, pertinenti alla professione o al settore
specificato nel contratto di lavoro o all'offerta
vincolante;
d) di una qualifica professionale superiore
attestata da almeno tre anni di esperienza professionale
pertinente acquisita nei sette anni precedenti la
presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto
riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui
alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:
a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui
al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;
b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati,
titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato
membro;
c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui
al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione
temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei
permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in
attesa di una decisione su tale richiesta;
b) che soggiornano in quanto richiedenti la
protezione internazionale ai sensi della direttiva
2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, cosi' come
recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre
2005, cosi' come recepita dal decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e sono
ancora in attesa di una decisione definitiva;
c) che chiedono di soggiornare in qualita' di
ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
d);
e) che beneficiano dello status di soggiornante di
lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis
per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu'
di impegni previsti da un accordo internazionale che
agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate
categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli
investimenti, salvo che abbiano fatto ingresso nel
territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro
subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai
sensi dell'articolo 27-quinquies;
g);
h) che soggiornano in Italia, in qualita' di
lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1,
lettere a), g), ed i), in conformita' alla direttiva
96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;
i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese
terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri
beneficiano dei diritti alla libera circolazione
equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
l) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso.
4. La domanda di nulla osta al lavoro per i
lavoratori stranieri altamente qualificati e' presentata
dal datore di lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo. ((Le amministrazioni effettuano i controlli di
veridicita' sulle dichiarazioni fornite dal datore di
lavoro, secondo le modalita' e con gli effetti di cui
all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.))
La presentazione
della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle
disposizioni di cui all'articolo 22, fatte salve le
specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.
5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione
della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal
comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto
della domanda:
a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta
di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per
lo svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il
possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1;
b) il titolo di istruzione, la qualifica
professionale superiore o i requisiti previsti dal decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 206, come indicati al comma
1, posseduti dallo straniero;
c) l'importo della retribuzione annuale, come
ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta
vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione
prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, e comunque non
inferiore alla retribuzione media annuale lorda come
rilevata dall'ISTAT.
5-bis. Qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un
cittadino di paese terzo titolare di altro titolo di
soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un
lavoro altamente qualificato, non e' necessario presentare
i documenti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), in
quanto gia' verificati in fase di primo rilascio del titolo
stesso.
5-ter. In deroga all'articolo 22, comma 2, il datore
di lavoro non e' tenuto a verificare presso il centro
dell'impiego competente la disponibilita' di un lavoratore
presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di
Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo gia'
titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini
dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.
6. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il
nulla osta al lavoro non oltre trenta giorni dalla
presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo
termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della
stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera c), del
presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla
osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva
residenza all'estero.
7.
8. Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una
comunicazione del datore di lavoro della proposta di
contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante,
formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso
in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa,
con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la
sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e
dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro
deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al
comma 10. In tal caso al lavoratore straniero altamente
qualificato e' rilasciato dal Questore il permesso di
soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.
Fermo restando il termine di trenta giorni, in attesa del
rilascio del permesso di soggiorno si applica l'articolo 5,
comma 9-bis.
9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel
caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti di
cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono
stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il
contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis,
sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo 22, comma
6, non sia trasmesso allo sportello unico per
l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22,
comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza
maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al
Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti
telematici.
10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se
il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.
11. Al lavoratore straniero altamente qualificato
autorizzato allo svolgimento di attivita' lavorative e'
rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi
dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura "Carta blu
UE", nella rubrica "tipo di permesso". Il permesso di
soggiorno e' rilasciato, a seguito della stipula del
contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis
e della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con
durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo
indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto
di lavoro piu' tre mesi, negli altri casi.
11-bis. La Carta blu UE rilasciata a un cittadino di
paese terzo al quale e' stata riconosciuta la protezione
internazionale, reca, nel campo "annotazioni", la dicitura
"Protezione internazionale concessa da (nome dello Stato
membro) in data (data)." Nei casi in cui la protezione
internazionale e' revocata, alla scadenza della Carta blu
UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai fini
dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero
della fotografia e' rilasciata, a richiesta, una Carta blu
UE di cui al comma 11.
11-ter. La Carta blu UE rilasciata in base a
competenze professionali non elencate nell'allegato I della
direttiva (UE) 2021/1883, reca, nel campo "annotazioni", la
dicitura "Professione non elencata nell'allegato I".
12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il
suo rinnovo e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato
concesso, e' revocato nei seguenti casi:
a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o
non soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla
osta ai sensi del presente articolo;
b-bis) se risulta che lo straniero non e' piu' in
possesso, alternativamente, delle condizioni di cui al
comma 5, lettere b) e c), ovvero di un contratto di lavoro
valido per un lavoro altamente qualificato;
c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni
di cui al comma 13;
d) qualora lo straniero non abbia risorse
sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri
familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale
nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione. In
tal caso, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE
o di rifiutarne il rinnovo tiene conto delle specifiche
circostanze del caso e rispetta il principio di
proporzionalita'.
13. Il titolare di Carta blu UE , fatto salvo quanto
previsto dal comma 13-ter, limitatamente ai primi dodici
mesi di occupazione legale sul territorio nazionale,
esercita esclusivamente attivita' lavorative conformi alle
condizioni di ammissione previste al comma 1 e
limitatamente a quelle per le quali e' stata rilasciata la
Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso
dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione
preliminare da parte delle competenti Direzioni
territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione
della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro
o offerta vincolante, il parere della Direzione
territoriale competente si intende acquisito.
13-bis. Il titolare di Carta blu UE, durante il
periodo di disoccupazione, e' autorizzato a cercare e
assumere un impiego in conformita' del presente articolo.
13-ter. Il titolare di Carta blu UE puo' esercitare,
in parallelo all'attivita' subordinata altamente
qualificata, un'attivita' di lavoro autonomo. Si applica
l'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
14. E' escluso l'accesso al lavoro se le attivita'
dello stesso comportano, anche in via occasionale
l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero
attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresi'
escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente
alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attivita'
dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai
cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.
15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un
trattamento uguale a quello riservato ai cittadini,
conformemente alla normativa vigente, ad eccezione
dell'accesso al mercato del lavoro nei primi dodici mesi,
come previsto al comma 13.
16. Il ricongiungimento familiare e' consentito al
titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata
del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni
previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi
dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello
del titolare di Carta blu UE. Il permesso di soggiorno di
cui al presente comma puo' essere convertito in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per
studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per il
ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande
complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di
soggiorno del familiare e' rilasciato contestualmente alla
Carta blu UE.
17. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata
da altro Stato membro e in corso di validita' puo' fare
ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attivita'
professionale per un periodo massimo di novanta giorni in
un arco temporale di centottanta giorni. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione
del terzo periodo. Dopo dodici mesi di soggiorno legale in
un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu
UE, rilasciata da detto Stato, puo' fare ingresso in Italia
senza necessita' del visto, al fine di esercitare
l'attivita' lavorativa di cui al comma 1, per un periodo
superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta
ai sensi del presente comma. Nel caso in cui lo straniero
fa ingresso nel territorio nazionale per le finalita' di
cui al presente comma, spostandosi da un secondo Stato
membro nel quale si era gia' trasferito per le medesime
finalita', il termine minimo di soggiorno legale nel
predetto Stato membro e' ridotto a sei mesi. Senza ritardo,
e comunque entro un mese dall'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la
domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista
al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il
datore di lavoro indica, a pena di rigetto della domanda,
oltre a quanto previsto dal comma 5:
a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata
dal primo Stato membro;
b) gli estremi del documento di viaggio valido.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda completa, la decisione sulla
richiesta di nulla osta e' comunicata al richiedente e allo
Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE. In caso di
circostanze eccezionali, debitamente giustificate e
connesse alla complessita' della domanda, il termine di cui
al precedente periodo puo' essere prorogato di trenta
giorni, informandone il richiedente non oltre trenta giorni
dalla data di presentazione della domanda completa. Si
applicano l'articolo 5, comma 9-bis, e l'articolo
27-sexies, comma 5. La domanda di nulla osta al lavoro puo'
essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare
della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del
primo Stato membro. Entro otto giorni lavorativi
dall'ingresso nel territorio nazionale ovvero dal rilascio
del nulla osta ove gia' presente in territorio nazionale,
lo straniero dichiara allo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta la
propria presenza nel territorio nazionale ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno. Nel caso in cui il
datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero
dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un apposito protocollo d'intesa con cui
il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza
delle condizioni previste dall'articolo 27, comma 1-quater,
e dall'articolo 27-quater, comma 5, si applica il comma 8.
Il nulla osta e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e'
revocato nei casi di cui ai commi 9 e 10. Al lavoratore
straniero altamente qualificato di cui al presente comma e'
rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno di cui al
comma 11. Dell'avvenuto rilascio e' informato lo Stato
membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei
confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o
revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero
questo ultimo non e' stato rinnovato, e' disposta
l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento
e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che
aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la
Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta
o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta
blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma
11. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo
rinnovo e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato,
oltre che nei casi di cui ai commi 9 e 10, nei casi di cui
al comma 12. Si applica, in ogni caso, l'articolo 22, commi
12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies. Ai familiari
dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un
valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di
provenienza e del documento di viaggio valido, e'
rilasciato, entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda completa di rilascio, un permesso di soggiorno per
motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e
6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di
familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato
membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 29, comma 3.
18. Per quanto non espressamente previsto dal
presente articolo trovano applicazione le disposizioni di
cui all'articolo 22, in quanto compatibili.
18-bis. Le informazioni relative ai requisiti e alle
procedure necessarie per ottenere una Carta blu UE sono
pubblicate sui rispettivi siti istituzionali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle
imprese e del made in Italy, del Ministero dell'interno e
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. Al fine di garantire la piu' vasta
divulgazione delle predette informazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono
nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata
alle modalita' di rilascio della Carta blu UE. (104)
18-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali comunica con cadenza annuale alla Commissione
europea e ogniqualvolta vi siano variazioni:
a) il fattore per determinare l'importo della
soglia di retribuzione annuale;
b) l'elenco delle professioni alle quali si applica
una soglia di retribuzione piu' bassa;
c) un elenco delle attivita' professionali
consentite;
d) informazioni relative alla verifica della
situazione del mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali effettua, ogni due anni, una
consultazione pubblica con le amministrazioni interessate e
con le parti sociali, sulla valutazione dell'elenco delle
professioni contenute nell'allegato I della direttiva (UE)
2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
ottobre 2021, tenuto conto dell'evoluzione del mercato del
lavoro.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
redige, con cadenza quadriennale, anche avvalendosi dei
dati del Ministero dell'interno e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, una
relazione avente ad oggetto l'applicazione della direttiva
(UE) 2021/1883. Nella relazione vengono prioritariamente
presi in esame gli aspetti relativi all'importo della
soglia di retribuzione annuale, tenuto conto della
situazione del mercato del lavoro.
18-quater. Il Ministero dell'interno - Dipartimento
per le liberta' civili e l'immigrazione costituisce punto
di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione
con gli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente
articolo. Gli uffici e le amministrazioni competenti
forniscono tempestivamente e in via telematica al punto di
contatto di cui al comma 1 le informazioni e la
documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del
Ministero dell'interno, sentite le amministrazioni
interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento
dell'attivita' del punto di contatto.»
 
Art. 22
Comunicazione del dipendente in cassa integrazione guadagni all'INPS
e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attivita'
lavorativa

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attivita' lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a fornire all'INPS la comunicazione di cui al comma 2».

Note all'art. 22:
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8 (Compatibilita' con lo svolgimento di
attivita' lavorativa). - 1. Il lavoratore che svolge
attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto
al relativo trattamento per le giornate di lavoro
effettuate.
2. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di
integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto
a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello
svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1. Le
comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui
all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo
di comunicazione di cui al presente comma.
2-bis. Il lavoratore che fruisce del trattamento di
integrazione salariale deve informare immediatamente il
datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento,
di aver intrapreso un'attivita' lavorativa in relazione
alla quale ha provveduto a fornire all'INPS la
comunicazione di cui al comma 2.»
 
Art. 23

Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura

1. Al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalita' semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare, in particolare, nelle attivita' stagionali, all'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per il biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Note all'art. 23:
- Si riporta il comma 343 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», come modificato
dalla presente legge:
«343. Al fine di garantire la continuita' produttiva
delle imprese agricole e di creare le condizioni per
facilitare il reperimento di manodopera per le attivita'
stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle
prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in
agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste
dal rapporto di lavoro subordinato, si applicano fino al 31
dicembre 2025 le disposizioni dei commi da 344 a 354.
All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16, le parole: «,tranne che nel settore
agricolo, per il quale il compenso minimo e' pari
all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di
natura subordinata individuata dal contratto collettivo di
lavoro stipulato dalle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale»
sono soppresse;
b) al comma 17, primo periodo, alla lettera d), le
parole: « di imprenditore agricolo, » e, alla lettera e),
le parole: « , fatto salvo quanto stabilito per il settore
agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il
settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione
sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del
presente comma » sono soppresse;
c) al comma 20, le parole: « ; nel settore
agricolo, il suddetto limite di durata e' pari al rapporto
tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e
la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16 »
e le parole: « , salvo che la violazione del comma 14 da
parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle
informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle
autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS
dai prestatori di cui al comma 8 » sono soppresse. »
 
Art. 24
Modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo
1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

1. Al fine di permettere l'effettivo utilizzo del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al medesimo articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 398:
1) al primo periodo, le parole: «, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano all'ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 396» sono soppresse;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni incorporanti trasmettono all'ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere d'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 396, in uno o piu' degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all'atto pubblico di fusione»;
3) al secondo periodo, le parole: «Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «Nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400» e le parole: «in ordine cronologico di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione»;
4) al terzo periodo, le parole: «secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine previsto dall'elenco delle fondazioni incorporanti trasmesso dall'ACRI», le parole: «con provvedimento del direttore della medesima Agenzia,» sono soppresse e dopo le parole: «credito d'imposta riconosciuto» sono inserite le seguenti: «per ognuno degli anni indicati nelle delibere d'impegno annualmente»;
5) al quarto periodo, le parole: «Entro i sessanta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Successivamente all'assunzione delle delibere d'impegno e comunque entro i sessanta giorni successivi»;
6) al quinto periodo, le parole: «i versamenti» sono sostituite dalle seguenti: «le erogazioni»;
7) al sesto periodo, le parole: «al versamento» sono sostituite dalle seguenti: «all'erogazione»;
b) al comma 399:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'ACRI ha trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni».

Note all'art. 24:
- Si riportano i commi 396, 398 e 399 della legge 29
dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», come modificati
dalla presente legge:
"396. Nel caso di operazioni di fusione poste in
essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, alle fondazioni bancarie incorporanti
e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento
delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti
di fusione per incorporazione e successivamente effettuate
a beneficio dei territori di operativita' delle fondazioni
incorporate, le quali versino in gravi difficolta' in
quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte
dimensioni patrimoniali, una capacita' tecnica, erogativa e
operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del
protocollo d'intesa del 22 aprile 2015 tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e l'Associazione di
fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI)."
398. Il credito d'imposta di cui al comma 396 e'
assegnato fino a esaurimento delle risorse annue
disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2027. Ai fini del riconoscimento del
credito d'imposta, le fondazioni incorporanti trasmettono
all'ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal
2025 al 2027, le delibere d'impegno a effettuare le
erogazioni di cui al comma 396, in uno piu' degli anni
suindicati, unitamente al progetto di fusione e all'atto
pubblico di fusione. Nei termini stabiliti nel
provvedimento di cui al comma 400, l'ACRI trasmette
all'Agenzia delle entrate, con modalita' definite d'intesa,
l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia
stata riscontrata la corretta delibera di impegno, secondo
l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di
fusione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine previsto
dall'elenco delle fondazioni incorporanti trasmesso
dall'ACRI e nel limite massimo delle risorse annue
disponibili, comunica a ciascuna fondazione e per
conoscenza all'ACRI l'ammontare del credito d'imposta
riconosciuto per ognuno degli anni indicati nelle delibere
d'impegno annualmente, nei termini stabiliti nel
provvedimento di cui al comma 400. Successivamente
all'assunzione delle delibere d'impegno e comunque entro i
sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione di
riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni
effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente
copia della relativa documentazione bancaria all'ACRI.
L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita'
telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni
che hanno effettuato le erogazioni, con i relativi codici
fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del
credito d'imposta.
Ove una fondazione non provveda all'erogazione,
l'ACRI ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate, che
provvede ad annullare il riconoscimento del credito
d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a
riconoscere, nei limiti dell'importo resosi disponibile, il
credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato
le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse
dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle
risorse.
399. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere
dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'ACRI ha
trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco delle
fondazioni che hanno effettuato le erogazioni. Il credito
d'imposta e' cedibile dalle fondazioni incorporanti a
intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le
modalita' definite con il provvedimento di cui al comma
400. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da
396 a 401, si applicano le disposizioni in materia di
liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso
previste ai fini delle imposte sui redditi.»
 
Art. 25
Misure di semplificazione in materia di spedizioni di prodotti
numismatici

1. Gli articoli 83 e 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non si applicano alle spedizioni di prodotti numismatici entro il limite massimo di 150 euro di valore nominale.

Note all'art. 25:
- Si riportano gli articoli 83 e 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156 recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni»:
«Art. 83 (Divieto di includere valori nelle
corrispondenze ordinarie e raccomandate). - E' vietato
d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle
raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi
e carte di valore esigibili al portatore.
Le corrispondenze ed i pacchi, riconosciuti, per
segni esterni, in contravvenzione a tale divieto, sono
sottoposti d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio
della tassa di raccomandazione e di quella minima di
assicurazione, se trattasi di corrispondenze ordinarie, od
al doppio della tassa minima di assicurazione se trattasi
di corrispondenze raccomandate e di pacchi.
I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali
tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi,
faranno constatare l'inesistenza di valori.
Per le corrispondenze ed i pacchi spediti in
contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se
assicurati d'ufficio, non compete nessuna indennita' nei
casi di smarrimento, avaria o manomissione.»
«Art. 84 (Assicurazione obbligatoria). - Le lettere
ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di
valore esigibili al portatore debbono essere assicurati.
La dichiarazione di valore non puo' essere superiore
al valore reale del contenuto, ma e' consentito di
dichiarare un valore inferiore.
E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza
maggiore.
E' ammessa, altresi', l'assicurazione convenzionale
per la spedizione di documenti, carte ed oggetti di
speciale importanza e di valori non esigibili al portatore.
Per ciascuna di tali forme di assicurazione il
mittente, salvo il disposto dell'art. 54, e' tenuto a
pagare anticipatamente la relativa tassa.»
 
Art. 26

Semplificazioni in materia di trasporto di animali

1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto, e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, sulla medesima materia, anche per il trasporto di animali vivi».

Note all'art. 26:
- Si riporta l'articolo 56, del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 56 (Rimorchi). - 1. Ad eccezione di quanto
stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2
dell'articolo 53, I rimorchi sono veicoli destinati ad
essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1
dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con
esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente
ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati
ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai
sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti
a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale
carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio
esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature
turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi
posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di
specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature
turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od
altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale
che una parte di essi si sovrapponga all'unita' motrice e
che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia
sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non piu' di due ruote
destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e
trainabili da motoveicoli di cui all'articolo 53 e da
autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli
indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti
integranti di questi purche' rientranti nei limiti di
sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal
regolamento.
4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b),
possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con
speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa
stabiliti ne-gli articoli 61 e 62, previa autorizzazione
rilasciata dal servizio veterinario territorialmente
competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del
Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli
animali durante il trasporto, e ai sensi dell'Accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano il 20 marzo 2008, sulla medesima materia, anche per
il trasporto di animali vivi».
 
Art. 27
Modifica all'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche,
per la semplificazione della pubblicazione dell'istanza di
autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione

1. All'articolo 44, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «a pubblicizzare l'istanza» sono inserite le seguenti: «anche sul portale web dedicato»;
b) dopo le parole: «caratteristici dell'impianto» sono inserite le seguenti: «; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza non e' motivo di annullabilita' del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilita' del funzionario ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Note all'art. 27:
- Si riporta l'articolo 44 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n.259, recante «Codice delle comunicazioni
elettroniche», come modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori
relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica
per impianti radioelettrici) (ex art. 87 Codice 2003). - 1.
L'installazione di infrastrutture per impianti
radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di
emissione di questi ultimi e, in specie anche,
l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare
successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di
servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base
per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque
tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e
contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre,
per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie
ed alla protezione civile, nonche' per reti radio a larga
banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo
assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli
Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della
compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione, i
valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti
uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto
della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione, ove previsto.
1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3,
sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le
opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino
gia' realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori
in base ad accordi di natura privatistica.
1-ter. Nel procedimento di autorizzazione
all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, nei
luoghi ove e' previsto l'innalzamento dei limiti ai sensi
dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214, il
limite emissivo assentibile per singolo richiedente e'
calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione,
effettivita' ed efficiente utilizzazione dello spazio
elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalita'
stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, nel procedimento di autorizzazione
all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, il
limite emissivo assentibile per singolo richiedente e'
calcolato in conformita' ai criteri previsti dalla Norma
Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra la banda
acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti
d'uso, e la banda totale disponibile per il servizio,
intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli
operatori infrastrutturati. Al fine di consentire la
massima efficienza nello sfruttamento dei limiti emissivi,
nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da
saturare il limite massimo previsto dal comma 1, gli
operatori autorizzati, decorsi sei mesi
dall'autorizzazione, possono richiedere in via temporanea
un incremento pro quota del valore assentito, sino al
raggiungimento di quello massimo compatibile per l'area,
previa dimostrazione dell'effettivo bisogno, finche' gli
altri operatori infrastrutturati, aventi titolo in base al
secondo periodo del presente comma, non avranno conseguito
l'autorizzazione.
1-quater. Nel caso di variazioni di servizi
preesistenti o di assegnazione di nuove bande, laddove
necessario per il rispetto del limite massimo di cui al
comma 1, il limite assentito ai sensi del comma 1-ter e'
ricalcolato sulla base dei criteri di cui al comma 1-ter, e
le autorizzazioni gia' rilasciate sono rimodulate in
conformita'.
1-quinquies. Le richieste di incremento dei limiti
emissivi rispetto alle autorizzazioni gia' assentite,
compatibilmente con quanto previsto dal comma 1-ter, che
non necessitano di nuove installazioni o di modifiche
fisiche agli impianti esistenti, sono oggetto di esclusiva
comunicazione all'amministrazione e all'organismo
competente a effettuare i controlli.
1-sexies. Il Ministero delle imprese e del made in
Italy provvede, anche avvalendosi della Fondazione Ugo
Bordoni, alla rilevazione e al monitoraggio periodico dei
dati relativi alle sorgenti connesse ad impianti,
apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di
telecomunicazioni, ivi inclusi i dati di cui all'articolo
14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221. Ove all'esito delle rilevazioni
periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata
e quella effettivamente utilizzata, cosi' come dichiarata
dagli operatori, il Ministero segnala i casi di
sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato
l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla
luce del principio di effettivita'.
1-septies. Ai sensi del presente articolo, per
operatori infrastrutturati si intendono gli operatori di
telefonia mobile dotati di impianti e infrastrutture
fisiche di telefonia mobile sul territorio e per limite
assentibile si intende la potenza massima autorizzabile nel
rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualita'
di cui alla legge n. 36 del 2001.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di
infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base
della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e' presentata
all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale
rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale
telematico e, in mancanza di esso deve essere inviata
mediante posta elettronica certificata. Al momento della
presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a
riceverla indica al richiedente il nome del responsabile
del procedimento))
3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione
su supporti informatici, deve essere corredata della
documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui
alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di
modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI.
Tale documentazione e' esclusa per l'installazione delle
infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad
ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In
caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a
quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel
caso di installazione di impianti, con potenza in singola
antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e'
sufficiente la segnalazione certificata di inizio
attivita', conforme alla modulistica prevista dall'articolo
5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
207.
4. Al fine di accelerare la realizzazione degli
investimenti per il completamento della rete di
telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla
sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche'
al fine di contenere i costi di realizzazione della rete
stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in
area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed
apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti
di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio
2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene
inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1,
che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione.
Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare
l'istanza anche sul portale web dedicato, pur senza
diffondere i dati caratteristici dell'impianto; tale
pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del
silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza
non e' motivo di annullabilita' del titolo autorizzativo
espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo.
Resta ferma la responsabilita' del funzionario ai sensi
dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n.241.
L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti
i profili connessi agli interventi e per tutte le
amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento.
Il soggetto richiedente da' notizia della
presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o
enti coinvolti nel procedimento.
6. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e
l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento
dell'avvenuta integrazione documentale.
6-bis. Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10,
l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende
accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10
dalla data di presentazione della stessa ove non sia
intervenuto un provvedimento di diniego o un parere
negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36.
7. Quando l'installazione dell'infrastruttura e'
subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni
previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da
adottare a conclusione di distinti procedimenti di
competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i
gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del
procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla
presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla
quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i
gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati
dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i
rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
8. La determinazione positiva della conferenza
sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denominati, necessari per l'installazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le
amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati, e vale, altresi', come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione
dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine
perentorio finale di conclusione del presente procedimento
indicato al comma 10.
10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte
qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla presentazione del progetto e della relativa domanda,
non sia stata data comunicazione di una determinazione
decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte
dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne
sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un
dissenso, congruamente motivato, da parte di
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei gia'
menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non
sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel
termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2,
comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti
locali possono prevedere termini piu' brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il
suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica,
entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione
di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i
casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea
richiedono l'adozione di provvedimenti espressi
11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla
ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
dalla formazione del silenzio-assenso. Gli operatori che
gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano
l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro quindici
giorni dalla attivazione stessa.»
 
Art. 28

Misure di semplificazione in materia ambientale

1. All'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e in esercizio in loco» sono soppresse.
2. Al punto 6 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) fabbricazione e trattamento di prodotti la cui composizione e' costituita almeno per il 50 per cento da elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate a base di elastomeri».

Note all'art. 28:
- Si riportano il testo dell'articolo 243 e il punto 6
dell'allegato IV alla parte seconda, lettera a), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante «Norme in
materia ambientale.», cosi' come modificati dalla presente
legge:
«Art. 243 (Gestione delle acque sotterranee emunte).
- 1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle
acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare
le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione
dell'inquinamento delle acque, anche tramite
conterminazione idraulica con emungimento e trattamento,
devono essere individuate e adottate le migliori tecniche
disponibili per eliminare, anche mediante trattamento
secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le
fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di
emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve
essere valutata la possibilita' tecnica di utilizzazione
delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel
sito, in conformita' alle finalita' generali e agli
obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse
idriche stabiliti nella parte terza.
2. Il ricorso al barrieramento fisico e' consentito
solo nel caso in cui non sia possibile conseguire
altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le
modalita' dallo stesso previste.
3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2,
l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o
in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da
effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle
acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle
acque reflue industriali esistenti, che risultino
tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema
stabile di collettamento che collega senza soluzione di
continuita' il punto di prelievo di tali acque con il punto
di immissione delle stesse, previo trattamento di
depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque
reflue industriali che provengono da uno scarico e come
tali soggette al regime di cui alla parte terza.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, e' ammessa
la reimmissione, previo trattamento, delle acque
sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A
tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare
la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative
e quantitative delle acque reimmesse, le modalita' di
reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della
porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono
essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di
emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono
contenere altre acque di scarico ne' altre sostanze ad
eccezione di sostanze necessarie per la bonifica
espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle
quantita' utilizzabili e alle modalita' d'impiego.
6. Il trattamento delle acque emunte, da effettuarsi
anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in
esercizio nel sito, deve garantire un'effettiva riduzione
della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo
ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della
contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi
idrici superficiali. Al fine di garantire la tempestivita'
degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di
prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione
allo scarico sono dimezzati.»
«Allegato IV (Progetti sottoposti alla Verifica di
assoggettabilita' di competenza delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano.). - 1. Agricoltura
a) cambiamento di uso di aree non coltivate,
semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria
intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;
b) iniziale forestazione di una superficie
superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di
conversione di altri usi del suolo di una superficie
superiore a 5 ettari;
c) impianti per l'allevamento intensivo di animali
il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello
derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo
di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito
all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente
dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali
inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120
posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti
per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;
d) progetti di gestione delle risorse idriche per
l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di
drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300
ettari;
e) impianti di piscicoltura intensiva per
superficie complessiva oltre i 5 ettari; (112)
f) progetti di ricomposizione fondiaria che
interessano una superficie superiore a 200 ettari.
2. Industria energetica ed estrattiva:
a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle
sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma
2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese
le risorse geotermiche, con esclusione:
1) degli impianti geotermici pilota di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attivita'
minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e
termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte
seconda;
2) delle sonde geotermiche di cui all'allegato
III, lettera v-bis);
b) impianti industriali non termici per la
produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza
complessiva superiore a 1 MW;(144) c) impianti industriali
per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che
alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore
ai 20 km;
d) impianti eolici per la produzione di energia
elettrica sulla terraferma con potenza complessiva
superiore a 1 MW;
d.1) ((progetti di rifacimento ovvero di
ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o
autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell'impianto
esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un
incremento di potenza superiore a 30 MW))
;
d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o
superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici
esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o
manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di
potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate
agricole che consentano l'effettiva compatibilita' e
integrazione con le attivita' agricole;
d-quater) impianti fotovoltaici di potenza
superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199;
d-quinquies) impianti fotovoltaici di potenza pari
o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e
nelle aree a destinazione industriale, artigianale e
commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica
chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di
cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
e) estrazione di sostanze minerali di miniera di
cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
f) agglomerazione industriale di carbon fossile e
lignite;
g) impianti di superficie dell'industria di
estrazione di carbon fossile e di minerali metallici
nonche' di scisti bituminose;
h) impianti per la produzione di energia
idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore
a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano
nella casistica di cui all'articolo 166 del presente
decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale
di concessione superiore a 250 kW, ovvero 1.000 kW per i
soli impianti idroelettrici realizzati su condotte
esistenti senza incremento ne' della portata esistente ne'
del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su
edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le
superfici, non comportino modifiche alle destinazioni
d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non
comportino aumento delle unita' immobiliari e non
implichino incremento dei parametri urbanistici;
i) impianti di gassificazione e liquefazione del
carbone;(112)
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di
minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie
impegnata o 50.000 m3 di volume;
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio
(fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata
continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
c) impianti destinati alla trasformazione di
metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacita' superiore a
20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora,
- forgiatura con magli la cui energia di impatto
supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifera
e' superiore a 20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo
fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2
tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di
produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
e) impianti di fusione e lega di metalli non
ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione,
formatura in fonderia) con una capacita' di fusione
superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50
tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
f) impianti per il trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
o chimici qualora le vasche destinate al trattamento
abbiano un volume superiore a 30m3 ;
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e
motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per
la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di
materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di
superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
h) cantieri navali di superficie complessiva
superiore a 2 ettari;
i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino
5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
l) cokerie (distillazione a secco di carbone);
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni
refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacita' di
produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con
capacita' di forno superiore a 4 metri cubi e con densita'
di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;
n) impianti per la fusione di sostanze minerali,
compresi quelli destinati alla produzione di fibre
minerali, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate
al giorno;
o) impianti per la produzione di vetro compresi
quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con
capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
p) impianti destinati alla produzione di clinker
(cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione
supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in
forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50
tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una
capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
4. Industria dei prodotti alimentari
a) impianti per il trattamento e la trasformazione
di materie prime animali (diverse dal latte) con una
capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75
tonnellate al giorno;
b) impianti per il trattamento e la trasformazione
di materie prime vegetali con una capacita' di produzione
di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su
base trimestrale;
c) impianti per la fabbricazione di prodotti
lattiero-caseari con capacita' di lavorazione superiore a
200 tonnellate al giorno su base annua;
d) impianti per la produzione di birra o malto con
capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
e) impianti per la produzione di dolciumi e
sciroppi che superino 50.000 m3 di volume;
f) macelli aventi una capacita' di produzione di
carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per
l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di
animali con una capacita' di trattamento di oltre 10
tonnellate al giorno;
g) impianti per la produzione di farina di pesce o
di olio di pesce con capacita' di lavorazione superiore a
50.000 q/anno di prodotto lavorato;
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti
amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia
che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3
di volume;
i) zuccherifici, impianti per la produzione di
lieviti con capacita' di produzione o raffinazione
superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della
carta
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre,
pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore
alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
b) impianti per la produzione e la lavorazione di
cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacita'
superiore a 50 tonnellate al giorno;
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali
il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la
tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacita' di
trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame
qualora la capacita' superi le 3 tonnellate di prodotto
finito al giorno.
6. Industria della gomma e delle materie plastiche
a) fabbricazione e trattamento di prodotti la cui
composizione e' costituita almeno per il 50 per cento da
elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie
prime lavorate a base di elastomeri.
7. Progetti di infrastrutture
a) progetti di sviluppo di zone industriali o
produttive con una superficie interessata superiore ai 40
ettari;
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in
estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari;
progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno
di aree urbane esistenti che interessano superfici
superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59"; parcheggi di uso pubblico con capacita' superiori a
500 posti auto;
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o
che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonche'
impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le
monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza
inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria
massima superiore a 1800 persone;
d) derivazione di acque superficiali ed opere
connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al
secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni
superiori a 50 litri al secondo, nonche' le trivellazioni
finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque
sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
h) strade extraurbane secondarie non comprese
nell'allegato II-bis e strade urbane con lunghezza
superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III;
i) linee ferroviarie a carattere regionale o
locale;
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie
e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo
particolare, esclusivamente o principalmente adibite al
trasporto di passeggeri;
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione
e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la
costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del
mare;
o) opere di canalizzazione e di regolazione dei
corsi d'acqua;
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non
pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di
trattamento, con capacita' complessiva superiore a 10
t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da
D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti
non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di
ricondizionamento preliminari, con capacita' massima
complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui
all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo
152/2006);
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di
trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e
da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152);
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con
capacita' massima superiore a 30.000 m3 oppure con
capacita' superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui
all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con
capacita' complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni
di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
v) impianti di depurazione delle acque con
potenzialita' superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B,
lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere
da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
non pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C,
lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli
impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi
provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione,
qualora la campagna di attivita' abbia una durata inferiore
a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di
trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna
di attivita' abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le
eventuali successive campagne di attivita' sul medesimo
sito sono sottoposte alla procedura di verifica di
assoggettabilita' a VIA qualora le quantita' siano
superiori a 1.000 metri cubi al giorno.
8. Altri progetti:
a) villaggi turistici di superficie superiore a 5
ettari, centri residenziali turistici ed esercizi
alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato
superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie
superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti
all'interno di centri abitati o inseriti in lotti
interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste
dagli strumenti urbanistici;
b) piste permanenti per corse e prove di
automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di
rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie
superiore a 1 ettaro;
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori
quando l'area impegnata supera i 500m2 ;
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che
superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di
volume;
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa
in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno
di materie prime lavorate;
g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi,
petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29
maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con
capacita' complessiva superiore a 1.000 m3;
h) recupero di suoli dal mare per una superficie
che superi i 10 ettari;
i) cave e torbiere;
l) trattamento di prodotti intermedi e
fabbricazione di prodotti chimici per una capacita'
superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici,
pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno in
materie prime lavorate;
n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti
dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane,
con capacita' superiore a 10.000 metri cubi;
o) impianti per il recupero o la distruzione di
sostanze esplosive;
p) stabilimenti di squartamento con capacita' di
produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
q) terreni da campeggio e caravaning a carattere
permanente con capacita' superiore a 300 posti roulotte
caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
r) parchi tematici di superficie superiore a 5
ettari;
s) progetti di cui all'allegato III, che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono
utilizzati per piu' di due anni.
s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacita'
pari o superiore a 200 l/s;
t) modifiche o estensioni di progetti di cui
all'allegato III o all'allegato IV gia' autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere
notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o
estensione non inclusa nell'allegato III).»
 
Art. 29
Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, in materia di accesso alle informazioni sulla titolarita'
effettiva di persone giuridiche

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) alle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 10».

Note all'art. 29:
- Si riporta l'articolo 21 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione», come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni
sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust).
- 1. Le imprese dotate di personalita' giuridica tenute
all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche
private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone
giuridiche private di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le
informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via
esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di
bollo, al Registro delle imprese, ai fini della
conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione
delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la
medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice
civile.
2. L'accesso alla sezione e' consentito:
a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
Autorita' di vigilanza di settore, all'Unita' di
informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione
investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera
nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo
Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
b) alla Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo;
c) all'autorita' giudiziaria, conformemente alle
proprie attribuzioni istituzionali;
d) alle autorita' preposte al contrasto
dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso idonee
a garantire il perseguimento di tale finalita', stabilite
in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico;
e) ai soggetti obbligati, a supporto degli
adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome,
il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la
cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui
all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo
e' tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle
informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere
escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il
titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode,
rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o
intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una
persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
per caso e previa dettagliata valutazione della natura
eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi
al numero delle esclusioni deliberate e alle relative
motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione
europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al
comma 5.
f-bis) alle pubbliche amministrazioni nell'ambito
dei procedimenti e delle procedure di cui al comma 1
dell'articolo 10.
3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti
a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti
o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono
tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del
Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo
22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei
medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti
o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono
comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra
persona per conto del fiduciario o della persona che
esercita diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti
giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in
esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese,
ai fini della relativa conservazione.
L'omessa comunicazione delle informazioni sul
titolare effettivo e' punita con la medesima sanzione di
cui all'articolo 2630 del codice civile.
4. L'accesso alle informazioni di cui all'articolo
22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei
medesimi trust e' consentito:
a) alle autorita' di cui al comma 2, lettera a) e
alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza
alcuna restrizione;
b) all'autorita' giudiziaria nell'esercizio delle
rispettive attribuzioni istituzionali, previste
dall'ordinamento vigente;
c) alle autorita' preposte al contrasto
dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso idonee
a garantire il perseguimento di tale finalita', stabilite
in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico;
d) ai soggetti obbligati, a supporto degli
adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580.
d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria
di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico
rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza
della titolarita' effettiva sia necessaria per curare o
difendere un interesse corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete
e documentate della non corrispondenza tra titolarita'
effettiva e titolarita' legale. L'interesse deve essere
diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti
rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere
con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria
rappresentata. In circostanze eccezionali, l'accesso alle
informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere
escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il
titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode,
rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o
intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una
persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
per caso e previa dettagliata valutazione della natura
eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi
al numero delle esclusioni deliberate e alle relative
motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione
europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al
comma 5.
5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono stabiliti:
a) i dati e le informazioni sulla titolarita'
effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica,
delle persone giuridiche private e dei trust e degli
istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul
territorio della Repubblica italiana da comunicare al
Registro delle imprese nonche' le modalita' e i termini
entro cui effettuare la comunicazione;
b) le modalita' attraverso cui le informazioni
sulla titolarita' effettiva delle imprese dotate di
personalita' giuridica, delle persone giuridiche private e
dei trust ((e degli istituti giuridici affini, stabiliti o
residenti sul territorio della Repubblica italiana))
sono
rese tempestivamente accessibili alle autorita' di cui al
comma 2, lettera a);
c) le modalita' di consultazione delle informazioni
da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di
accreditamento;
d) i termini, la competenza e le modalita' di
svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza
delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la
sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti
di cui al comma 4, lettera d-bis), nonche' i mezzi di
tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego
opposto dall'amministrazione procedente;
e) con specifico riferimento alle informazioni
sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche private
diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di
effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di
dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati,
relative alle persone giuridiche private, gestite dagli
Uffici territoriali del governo nonche' quelle di cui e'
titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale
ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli
atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi
inerenti le predette persone giuridiche e i trust,
rilevanti in quanto presupposti impositivi per
l'applicazione di imposte dirette o indirette.
e-bis) le modalita' attraverso cui i soggetti
obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze
rilevate tra le informazioni relative alla titolarita'
effettiva, consultabili nel predetto Registro e le
informazioni, relative alla titolarita' effettiva,
acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle
attivita' finalizzate all'adeguata verifica della
clientela;
e-ter) le modalita' di dialogo con la piattaforma
centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni
aspetti di diritto societario, al fine di garantire
l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai
commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali
istituiti presso gli Stati membri per la conservazione
delle informazioni e dei dati sulla titolarita' effettiva
di enti giuridici e trust.
6. I diritti di segreteria per gli adempimenti
previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e
aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le
modalita' di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni.
7. La consultazione dei registri di cui al presente
articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il
rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui
sono esposti nell'esercizio della loro attivita' e
dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.
7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri
di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di
adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e
conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei
predetti registri ovvero conservano un estratto dei
registri idoneo a documentare tale iscrizione.»
 
Art. 30

Semplificazioni in materia di cooperative elettriche storiche

1. All'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente n. 116/2022/R/eel del 22 marzo 2022, e successive modificazioni, in relazione alla vendita di energia ai propri soci».

Note all'art. 30:
- Si riporta il comma 80 dell'articolo 1 della legge 4
agosto 2017, n.124, recante «Legge annuale per il mercato e
la concorrenza», come modificato dalla presente legge:
«80. Al fine di garantire la stabilita' e la certezza
del mercato dell'energia elettrica, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e'
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico
l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia
elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della
sua istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco
sono condizione necessaria per lo svolgimento delle
attivita' di vendita di energia elettrica a clienti finali.
La presente disposizione non si applica alle cooperative
elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche
dotate di rete propria di cui all'allegato A alla
deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente n.116/2022/R/eel del 22 marzo 2022, e
successive modificazioni, in relazione alla vendita di
energia ai propri soci».
 
Art. 31
Misure di semplificazione in materia agricola relative alle zone
pedemontane svantaggiate

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 703:
1) le parole: «delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
2) la parola: «adottano» e' sostituita dalla seguente: «adotta»;
3) le parole: «alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' primaria» sono sostituite dalle seguenti: «alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette nonche' la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura»;
4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;
b) dopo il comma 703 e' inserito il seguente:
«703-bis. La deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non e' applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diversi, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi e per le particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unita' tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti».

Note all'art. 31:
- Si riportano i commi 703 dell'articolo , della legge
30 dicembre 2018, n.145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
703. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adotta un decreto di natura regolamentare per provvedere
alla determinazione delle aree prealpine di collina,
pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici
fattori di svantaggio, tra cui segnatamente: la
frammentazione dei fondi, una minore produttivita' rispetto
alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche
a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette
nonche' la carenza di infrastrutture essenziali per
l'agricoltura. Con il medesimo decreto sono stabiliti le
modalita' di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione,
a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo
1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno2014, n.91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n.116».
 
Art. 32
Modifiche all'articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
relativo all'Agenzia italiana per la gioventu'

1. All'articolo 55, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al primo periodo, le parole da: «del Consiglio di amministrazione» fino a: «designato dal Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «degli organi dell'Agenzia italiana per la gioventu'. Sono organi dell'Agenzia: il Consiglio di amministrazione, formato da tre componenti compreso il Presidente, il Presidente, dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonche' il Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze» e, al terzo periodo, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo».

Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 55, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune»,come modificato dalla presente legge:
«Art. 55 (Agenzia italiana per la gioventu'). - 1. E'
istituita l'Agenzia italiana per la gioventu', ente
pubblico non economico dotato di personalita' giuridica e
di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale,
patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lettera a), del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
2. L'Agenzia italiana per la gioventu' subentra a
tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte
dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli
obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione
della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2006, del regolamento (UE)
2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021. A tal fine,
coopera con le altre Agenzie o Autorita' delegate per i
settori istruzione e formazione ((e svolge attivita' di
cooperazione nei settori delle politiche della gioventu' e
dello sport, anche a livello internazionale e con le
comunita' degli italiani all'estero d'intesa con il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, nonche' attivita' di coordinamento,
promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla
cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla
partecipazione dei giovani, e funzioni di autorita'
abilitata alla formazione di animatori socioeducativi))
. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la
gioventu' le dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2007, n. 15, che viene conseguentemente soppressa.
L'Agenzia italiana per la gioventu' succede alla soppressa
Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti attivi
e passivi e al personale trasferito continua ad applicarsi
il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione
Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per
la gioventu' e' costituita da complessive 45 unita', di cui
3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16
funzionari, 25 assistenti e 1 operatore.
3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o
dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche
giovanili. L'Agenzia italiana per la gioventu' e'
autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio
civile universale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o
protocolli di intesa.
4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione
dello statuto, l'Autorita' politica delegata in materia di
politiche giovanili provvede alla nomina degli organi
dell'Agenzia italiana per la gioventu'. Sono organi
dell'Agenzia: il Consiglio di amministrazione, formato da
tre componenti compreso il Presidente, il Presidente,
dotato di comprovata esperienza in materia di politiche
giovanili, nonche' il Collegio dei revisori dei conti,
formato da tre membri, uno dei quali designato dal
Ministero dell'economia e delle finanze.
L'attivita' degli uffici amministrativi dell'Agenzia
e' coordinata da un dirigente di livello non generale,
scelto dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della
dotazione organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento
dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui al
secondo periodo, la gestione corrente e' assicurata da un
commissario straordinario, nominato con decreto
dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche
giovanili.
5. Nelle more dell'adozione dello statuto
dell'Agenzia italiana per la gioventu', da emanarsi con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche
giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 2007, n. 156. Il collegio dei revisori
dell'Agenzia nazionale per i giovani rimane in carica sino
all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la
gioventu'.
6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.»
 
Art. 33
Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, in
materia di fatture elettroniche

1. All'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2026, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali e' attiva una delle commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, riportano un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in forma anonima e in modalita' aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2017, n. 72. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono predisposte le modalita' di attuazione del presente comma».

Note all'art. 33:
- Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio
2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le
imprese di interesse strategico nazionale», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Misure urgenti per le produzioni di kiwi -
Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla
peronospora, dalla flavescenza dorata e dalla Xylella
fastidiosa e per garantire il funzionamento della societa'
AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali). - 1.
Le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023,
hanno subito ((e segnalato)) danni alle produzioni di kiwi
e alle piante di actinidia a causa del fenomeno denominato
«moria del kiwi», dovuto a una serie concomitante di eventi
climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni ((,)) e
che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da
polizze assicurative o da fondi mutualistici ((...))
possono accedere agli interventi previsti per favorire la
ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del
medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo
scopo destinate ai sensi del comma 4 del presente articolo.
Le regioni territorialmente competenti, verificata la
presenza della "moria del kiwi" sul proprio territorio,
come definita dal Servizio fitosanitario nazionale, possono
deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita'
degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle
regioni e' effettuata sulla base dei fabbisogni risultanti
dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di
solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte
della declaratoria della eccezionalita' di cui al comma 1.
3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 e'
effettuata, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del
comma 4, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con
le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto
costi finalizzati a contenere gli effetti della «moria del
kiwi».
4. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale -
interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3,
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e'
incrementata di 44 milioni di euro per l'anno 2024, dei
quali 4 milioni di euro per gli interventi di cui al comma
1 del presente articolo e 40 milioni di euro per
l'attuazione delle misure di cui all'articolo 11, commi 1 e
2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Agli
oneri derivanti dal primo periodo, pari a 44 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
b) quanto a 32 milioni di euro, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1,
comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che
restano acquisite all'erario;
c) quanto a 10 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
5. Il Fondo per il sostegno alle imprese agricole
colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui
all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, e' incrementato di ((ulteriori 2 milioni)) di euro per
l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n.
213, quanto a 1 milione di euro, e mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme
in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite
all'erario, quanto al restante milione di euro.
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, dopo il comma 855 e' inserito il seguente:
"855-bis. Il fondo di cui al comma 855 puo' essere
altresi' utilizzato dalle regioni per il finanziamento e
l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di
formazione e informazione nonche' di ricerca e
sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle
infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate
dall'epidemia dell'insetto Ips typographus".
5-ter. La dotazione del fondo per misure di tutela
del territorio e prevenzione delle infestazioni
fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia
dell'insetto Ips typographus, istituito dall'articolo 1,
comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'
rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n.
213.
6. La dotazione finanziaria del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, e' incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire
l'operativita' del Fondo e la sua gestione, compreso il
sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e
all'implementazione delle procedure finanziarie. Agli oneri
derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 225, comma 4, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
7. La dotazione del Fondo per il funzionamento delle
Commissioni uniche nazionali, di cui all'articolo 1, comma
518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata
di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2024.
7-bis. Al fine di garantire la trasparenza nelle
relazioni commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2026,
le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali e'
attiva una delle commissioni uniche nazionali di cui
all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015,
n. 91, riportano un codice identificativo per ciascun
prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle
transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in
forma anonima e in modalita' aggregata, alla segreteria
tecnica di ciascuna commissione unica nazionale al fine
della predisposizione dei report informativi di cui
all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 31 marzo 2017, n. 72. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono predisposte le modalita' di attuazione
del presente comma.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 600.000
euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
8-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole
danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella
fastidiosa, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per l'anno 2024 per l'attuazione di misure di investimento
per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di
olivo resistenti, nonche' per le riconversioni verso altre
colture. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i
criteri e le modalita' di attuazione della misura di cui al
periodo precedente. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228.
8-ter. Le imprese agricole con sede operativa in
Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di
fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio 2023 al
mese di maggio 2024, e che non hanno beneficiato di
risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi
mutualistici, previa verifica del nesso di causalita' tra
l'evento siccitoso e i danni riportati, possono accedere,
nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi previsti
per favorire la ripresa dell'attivita' economica e
produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4 del
medesimo articolo 5. Per la relativa procedura, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo.
8-quater. La dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo
15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
e' incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno
2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al
comma 8-ter. Agli oneri derivanti dal primo periodo si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n.
213.»
 
Art. 34
Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e
proiezioni cinematografiche

1. All'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed e' corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonche' della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.
2-ter. L'attivita' oggetto della segnalazione di cui al comma 2 puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
2-quater. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni».

Note all'art. 34:
- Si riporta l'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre
2024, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2025, n. 16, recante «Misure urgenti in materia di
cultura», come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Misure urgenti per la semplificazione degli
interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il
settore audiovisivo). - 1. All'articolo 63, comma 4, primo
periodo, del ((codice dei contratti pubblici, di cui al))
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole:
«Sport e salute ((S.p.a.))» sono aggiunte le seguenti: «e
le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con
competenza sul territorio del capoluogo di regione».
2. Al fine di favorire l'accesso al settore
dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025,
fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del
regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono
attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza e
il musical nonche' le proiezioni cinematografiche, che si
svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore
1.00 del giorno seguente ((, compresi le rassegne e i
festival che si svolgono per piu' giorni con le medesime
modalita' artistiche e organizzative))
, destinati ad un
massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di
spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti
dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale,
e' sostituito dalla segnalazione certificata di inizio
attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico
per le attivita' produttive o ufficio analogo, con
esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo
spettacolo.
2-bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il
numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui
si svolge lo spettacolo ed e' corredata delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per
quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i
fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e di una relazione tecnica di un
professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o
nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti
industriali o nell'albo dei geometri che attesta la
rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle
regole tecniche stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, nonche' della documentazione attestante il
rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del
rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.
2-ter. L'attivita' oggetto della segnalazione di cui
al comma 2 puo' essere iniziata dalla data della
presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
2-quater. L'amministrazione competente, in caso di
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorieta' false o mendaci,
l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle
sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, puo' adottare i provvedimenti di cui al primo
periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta
giorni.
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7
dicembre 2017, n. 203, dopo la lettera b), e' inserita la
seguente:
«b-bis) opere non adatte ai minori di anni 10;».
 
Art. 35

Riordino dell'Automobile Club d'Italia

1. Ferme restando la natura giuridica di ente pubblico non economico a base associativa e le competenze dell'Automobile Club d'Italia (ACI), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'ente e' adeguato al fine di assicurare il recepimento dei seguenti principi direttivi:
a) soppressione del consiglio generale e del comitato esecutivo;
b) istituzione di un organo collegiale di amministrazione, che dura in carica quattro anni, e comunque sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del presidente dell'ACI in carica, cosi' composto:
1) presidente dell'ACI, che lo presiede, il cui voto e' determinante nei casi di parita' di voto;
2) undici presidenti di Automobile Club federati;
3) due rappresentanti dell'Amministrazione vigilante e due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
4) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno e della difesa;
5) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
6) un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI);
7) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
c) istituzione di un organo collegiale con funzioni consultive del presidente dell'ACI, composto dai presidenti dei comitati regionali;
d) riconfigurazione del collegio dei revisori dei conti, composto da cinque revisori effettivi e cinque supplenti, di cui:
1) un revisore effettivo, che lo presiede, e uno supplente nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
2) un revisore effettivo e uno supplente nominati dall'Amministrazione vigilante;
3) un revisore effettivo e uno supplente nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
4) due revisori effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dell'ACI;
e) istituzione di un comitato tecnico di vigilanza sulla gestione del Pubblico registro automobilistico (PRA), cosi' composto:
1) tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
2) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
3) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze e della giustizia;
4) due rappresentanti dell'ACI, scelti tra i direttori centrali dell'ente.
2. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese, le strutture di missione dell'ACI per i progetti europei automotive e per il turismo, per gli investimenti relativi all'autodromo di Monza e per la reingegnerizzazione dei processi di supporto al Documento unico (DU) e delle procedure del PRA di compravendita dei veicoli sono soppresse e le relative funzioni sono riallocate presso le direzioni centrali dell'ACI, apportando le necessarie modifiche all'ordinamento dei servizi dell'ente. Conseguentemente, gli incarichi di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia presso le strutture soppresse sono revocati e le relative posizioni di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia, gia' assegnate alle strutture di missione in soprannumero alla vigente dotazione organica dei dirigenti di prima e di seconda fascia dell'ACI, sono soppresse. Il personale con incarico dirigenziale in servizio presso le strutture di missione soppresse, se proveniente da pubbliche amministrazioni diverse dall'ACI, e' restituito alle amministrazioni di appartenenza.
3. L'ACI, gli Automobile Club federati e le societa' in house da essi controllate sono soggetti agli obblighi di pubblicita' e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ACI predispone, ai sensi rispettivamente degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, inclusivo delle societa' in house, sulla base di contabilita' separate, oggetto di controllo legale da parte della societa' di revisione legale dei conti di cui al comma 6, aventi a oggetto:
a) le attivita' istituzionali e le funzioni connesse all'attivita' di Federazione nazionale per lo sport automobilistico;
b) le attivita' di gestione del PRA;
c) le attivita' connesse ai tributi automobilistici.
5. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, contengono i bilanci delle singole attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 e definiscono con chiarezza i principi di contabilita' analitica secondo cui sono tenuti i conti separati e le attivita' a ciascuno riconducibili, ivi compresi i costi relativi alle risorse di personale, strumentali o di altra natura, nonche' i criteri di ripartizione dei costi comuni alle attivita' medesime. Eventuali variazioni dei principi e dei criteri di cui al primo periodo sono consentiti solo in casi eccezionali, di cui si deve fornire adeguata e analitica giustificazione.
6. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, sono oggetto di certificazione da parte di una societa' di revisione legale dei conti, nominata secondo i principi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, alle societa' in house controllate dall'ACI si applicano, comunque, le seguenti disposizioni del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:
a) articolo 11, comma 1, con la specificazione che il regolamento di governance delle societa' partecipate dall'ACI puo' prevedere ulteriori requisiti che tengano conto delle esperienze acquisite in incarichi di funzione dirigenziale svolti presso enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, o di particolari professionalita' acquisite nell'ambito dell'attivita' istituzionale dell'ente;
b) articolo 11, commi 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13;
c) articolo 20, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.
8. Ferma restando l'assenza di cause di inconferibilita' e incompatibilita', anche con riferimento a situazioni di conflitto di interesse, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, la carica di rappresentante di Automobile Club nell'ambito dell'organo collegiale di amministrazione di cui al comma 1, lettera b), costituisce causa di incompatibilita' ai fini della nomina negli organi di amministrazione delle societa' in house dell'ACI. L'incarico di presidente di Automobile Club costituisce causa di incompatibilita' ai fini della nomina quale direttore generale delle societa' partecipate dall'ACI.
9. Al fine di garantire la riduzione dei costi e la concentrazione degli obiettivi strategici, nell'ottica di una efficiente e trasparente gestione delle partecipazioni sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ACI predispone un piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, da sottoporre, entro il medesimo termine, all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, che si esprime nei successivi venti giorni. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del piano di cui al primo periodo, le convenzioni che regolano i rapporti dell'ACI con le societa' in house dell'ente sono sottoposte a revisione.
10. I rappresentanti e i componenti nominati su proposta dell'ACI ovvero su proposta delle societa' direttamente controllate dall'ACI, in carica negli organi amministrativi e di controllo delle societa' partecipate direttamente e indirettamente dall'ente, decadono a decorrere dalla ricostituzione degli organi sociali da parte delle rispettive assemblee societarie, da convocare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. I presidenti dei collegi sindacali delle societa' controllate dall'ACI non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
11. La societa' in house dell'ACI denominata «ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili Societa' per Azioni» e' sciolta e posta in liquidazione entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, il patrimonio netto risultante e' di spettanza dell'ACI. Gli atti di trasferimento della proprieta' dei beni immobili all'ACI sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. Le unita' di personale dell'ACI Progei con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono trasferite presso altre societa' controllate dall'ACI. I bandi di concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale presso l'ACI possono prevedere, nei limiti di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata presso societa' in house dell'ACI o, in alternativa, riserve di posti non superiori al 50 per cento di quelli banditi da destinare al predetto personale che abbia maturato almeno tre anni di servizio senza demerito.
12. Nelle more dell'insediamento del presidente dell'ACI gia' eletto e dei nuovi organi collegiali di amministrazione, il Commissario straordinario dell'ACI, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, provvede all'adeguamento dello statuto dell'ACI e alla conseguente revisione dei regolamenti interni dell'ente e del regolamento di governance delle societa' partecipate dall'ACI, nonche' alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e alla revisione delle convenzioni di cui al comma 9 del presente articolo, secondo quanto previsto dal presente articolo.
13. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le finalita' e per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi della societa' ACI Informatica S.p.A., che opera in regime di in house providing dell'Automobile Club d'Italia ed e' dallo stesso ente controllata, mediante apposite convenzioni con la stessa societa', al fine di conseguire obiettivi di efficienza e contenimento dei costi delle proprie attivita' informatiche e di gestione delle infrastrutture tecnologiche, ivi compresi i rispettivi data center, in aderenza ai processi istituzionali e digitali afferenti anche ad ambiti affini. Gli oneri delle convenzioni di cui al presente comma sono posti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 10, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634».

Note all'art. 35:
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile
2013, n. 80.
- Si riporta l'articolo 2423 del Codice civile:
«Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli
amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico,
dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato
economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le
informazioni complementari necessarie allo scopo.
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa
quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine
di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta
delle scritture contabili. Le societa' illustrano nella
nota integrativa i criteri con i quali hanno dato
attuazione alla presente disposizione.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con
la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti
dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro,
senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa
che puo' essere redatta in migliaia di euro.»
- Si riporta l'articolo 25 del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127 recante «Attuazione delle direttive n.
78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative
ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma
1, della legge 26 marzo 1990, n. 69»:
«Art. 25(Imprese obbligate a redigere il bilancio
consolidato). - 1.Le societa' per azioni, in accomandita
per azioni, e a responsabilita' limitata che controllano
un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo
i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli
seguenti.
2. Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all'art.
2201 del codice civile, le societa' cooperative e le mutue
assicuratrici che controllano una societa' per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata.»
- Si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 recante «Attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE»:
«Art. 13 (Conferimento, revoca e dimissioni
dall'incarico, risoluzione del contratto). - 1. Salvo
quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero
11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti
degli incarichi di revisione legale dei conti da parte di
enti di interesse pubblico sono disciplinati dall'articolo
17, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 16 del
Regolamento europeo, l'assemblea, su proposta motivata
dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di
revisione legale e determina il corrispettivo spettante al
revisore legale o alla societa' di revisione legale per
l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per
l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
2. Ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17,
comma 1, del presente decreto l'incarico ha la durata di
tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio dell'incarico.
2-bis. E' vietata qualsiasi clausola contrattuale che
limiti la scelta del revisore legale o della societa' di
revisione legale da parte dell'assemblea a determinate
categorie o elenchi di revisori legali o societa' di
revisione legale e, qualora prevista, e' da ritenersi nulla
e priva di effetti.
2-ter. L'assemblea delle societa' di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, su proposta motivata dell'organo di controllo,
conferisce l'incarico di attestazione della conformita'
della rendicontazione di sostenibilita' e determina il
corrispettivo spettante al revisore della sostenibilita' o
alla societa' di revisione legale per l'intera durata
dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di
tale corrispettivo durante l'incarico.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Per le
societa' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21
febbraio 2024, n. 15 che siano enti di interesse pubblico o
enti sottoposti a regime intermedio, l'incarico puo' essere
rinnovato per non piu' di due volte e puo' essere
nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il
decorso di quattro esercizi. Si applica il comma 2-bis.
2-quater. Nel caso in cui l'incarico
dell'attestazione di conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' sia conferito al revisore legale o alla
societa' di revisione legale incaricati della revisione
legale del bilancio, l'incarico dell'attestazione di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' puo'
avere una durata inferiore a quella indicata al comma 2-ter
ai fini dell'allineamento della scadenza dell'incarico di
attestazione della sostenibilita' con l'incarico di
revisione del bilancio.
3. L'assemblea revoca gli incarichi, sentito l'organo
di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo
contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore
legale, revisore della sostenibilita' o ad altra societa'
di revisione legale secondo le modalita' di cui al comma 1
o al comma 2-ter. Non costituisce giusta causa di revoca la
divergenza di opinioni in merito ad un trattamento
contabile, ad un principio di rendicontazione della
sostenibilita', a una procedura di revisione o di
attestazione.
4. Il revisore legale, il revisore della
sostenibilita' o la societa' di revisione legale possono
dimettersi dagli incarichi, salvo il risarcimento del
danno, nei casi e con le modalita' definiti con regolamento
dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in
essere in tempi e modi tali da consentire alla societa'
sottoposta a revisione o sottoposta alla attestazione di
provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e
comprovato del revisore legale, del revisore della
sostenibilita' o della societa' di revisione legale. Il
medesimo regolamento definisce i casi e le modalita' in cui
puo' risolversi consensualmente o per giusta causa il
contratto con il quale sono conferiti gli incarichi di
revisione legale e di attestazione.
5. Nei casi di cui al comma 4, la societa' sottoposta
a revisione legale o sottoposta all'attestazione provvede
tempestivamente a conferire nuovi incarichi.
6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale
del contratto, le funzioni di revisione legale e di
attestazione continuano a essere esercitate dal medesimo
revisore legale, revisore della sostenibilita' o societa'
di revisione legale fino a quando la deliberazione di
conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e,
comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o
della risoluzione del contratto.
7. La societa' sottoposta a revisione o sottoposta
all'attestazione e il revisore legale, il revisore della
sostenibilita' o la societa' di revisione legale informano
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze
e, per la revisione legale e l'attestazione della
rendicontazione di sostenibilita' relativa agli enti di
interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime
intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle
dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto,
fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le
hanno determinate.
8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate
dall'assemblea delle societa' in accomandita per azioni si
applica l'articolo 2459 del codice civile.
9. In caso di revisione legale o di attestazione
della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'
di un ente di interesse pubblico di cui all'articolo 16,
gli azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5
per cento del capitale sociale, o l'organo di controllo, o
la Consob hanno la facolta' di adire il Tribunale civile
per la revoca del revisore legale, del revisore della
sostenibilita' o della societa' di revisione legale ove
ricorrano giustificati motivi.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 settembre 2018, n. 108 recante
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di sport). -
1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste
per l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto
dall'articolo 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e' prorogato al 31 maggio 2019, e al comma 375, del
medesimo articolo, le parole da: «con decreto del
Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite dalle
seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade
2019 (ARU) e' nominato commissario straordinario».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 379, della legge n.
205 del 2017, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai
seguenti: «Il commissario, previa intesa con il sindaco in
caso di interventi da realizzare nell'ambito territoriale
del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli
interventi di cui al comma 375. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il
commissario straordinario, il Presidente della Regione
Campania o un suo delegato e i sindaci delle citta'
capoluogo di provincia della Campania o loro delegati
nonche' dei comuni ove vengano localizzati gli interventi,
il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il
presidente del CONI o un suo delegato e il presidente
dell'ANAC o un suo delegato.
1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento
delle proprie finalita' istituzionali, anche in relazione
all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1
presso l'autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre
2018 i termini entro cui l'Automobile Club d'Italia (ACI) e
gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti
pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si
adeguano con propri regolamenti ai principi generali
desumibili dal testo unico di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, in materia di societa' a
partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive
specificita' e secondo criteri di razionalizzazione e
contenimento della spesa.»
- Si riportano gli articoli 11 e 20 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante «Testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica»:
«Art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle
societa' a controllo pubblico). - 1. Salvi gli ulteriori
requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi
amministrativi e di controllo di societa' a controllo
pubblico devono possedere i requisiti di onorabilita',
professionalita' e autonomia stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze , previa intesa in
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. L'organo amministrativo delle societa' a controllo
pubblico e' costituito, di norma, da un amministratore
unico.
3. L'assemblea della societa' a controllo pubblico,
con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di
adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di
contenimento dei costi, puo' disporre che la societa' sia
amministrata da un consiglio di amministrazione composto da
tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei
sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti
dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del
titolo V del libro V del codice civile. La delibera e'
trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai
sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui
all'articolo 15.
4. Nella scelta degli amministratori delle societa' a
controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il
rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno
nella misura di un terzo, da computare sul numero
complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso
d'anno. Qualora la societa' abbia un organo amministrativo
collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli
amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
5. Quando la societa' a controllo pubblico sia
costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata,
non e' consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo
comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione
sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o piu'
soci.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, per le societa' a controllo pubblico sono
definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi
al fine di individuare fino a cinque fasce per la
classificazione delle suddette societa'. Per le societa'
controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto
di cui al primo periodo e' adottato previa intesa in
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia e'
determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi
al quale gli organi di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
titolari e componenti degli organi di controllo, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o
da altre societa' a controllo pubblico. Le stesse societa'
verificano il rispetto del limite massimo del trattamento
economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e
dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni
caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il
decreto stabilisce altresi' i criteri di determinazione
della parte variabile della remunerazione, commisurata ai
risultati di bilancio raggiunti dalla societa' nel corso
dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi
attribuibili alla responsabilita' dell'amministratore, la
parte variabile non puo' essere corrisposta.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6
restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n.
166.
8. Gli amministratori delle societa' a controllo
pubblico non possono essere dipendenti delle
amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora
siano dipendenti della societa' controllante, in virtu' del
principio di onnicomprensivita' della retribuzione, fatto
salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso
delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa
di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i
relativi compensi alla societa' di appartenenza.
Dall'applicazione del presente comma non possono derivare
aumenti della spesa complessiva per i compensi degli
amministratori.
9. Gli statuti delle societa' a controllo pubblico
prevedono altresi':
a) l'attribuzione da parte del consiglio di
amministrazione di deleghe di gestione a un solo
amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al
presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la
previsione che la carica stessa sia attribuita
esclusivamente quale modalita' di individuazione del
sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento,
senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza
o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento
dell'attivita', e il divieto di corrispondere trattamenti
di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
d) il divieto di istituire organi diversi da quelli
previsti dalle norme generali in tema di societa'.
10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai
dirigenti delle societa' a controllo pubblico indennita' o
trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a
quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione
collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non
concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice
civile.
11. Nelle societa' di cui amministrazioni pubbliche
detengono il controllo indiretto, non e' consentito
nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione,
amministratori della societa' controllante, a meno che
siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere
continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di
rendere disponibili alla societa' controllata particolari e
comprovate competenze tecniche degli amministratori della
societa' controllante o di favorire l'esercizio
dell'attivita' di direzione e coordinamento.
12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con
societa' a controllo pubblico e che sono al tempo stesso
componenti degli organi di amministrazione della societa'
con cui e' instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati
in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro
iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di
assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a
qualunque titolo agli amministratori.
13. Le societa' a controllo pubblico limitano ai casi
previsti dalla legge la costituzione di comitati con
funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro
costituzione, non puo' comunque essere riconosciuta ai
componenti di tali comitati alcuna remunerazione
complessivamente superiore al 30 per cento del compenso
deliberato per la carica di componente dell'organo
amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione
professionale e all'entita' dell'impegno richiesto.
14. Restano ferme le disposizioni in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
15. Agli organi di amministrazione e controllo delle
societa' in house si applica il decreto-legge 16 maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 1994, n. 444.
16. Nelle societa' a partecipazione pubblica ma non a
controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia
titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci
per cento del capitale propone agli organi societari
l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi
6 e 10.»
«Art. 20 (Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche). - 1. Fermo quanto previsto
dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche
effettuano annualmente, con proprio provvedimento,
un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui
detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma
2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono
alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della
Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma
4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di
un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di
modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede
di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche
rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in
alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) societa' che risultino prive di dipendenti o
abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) partecipazioni in societa' che svolgono
attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre
societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societa' che, nel triennio
precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in societa' diverse da quelle
costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessita' di contenimento dei costi di
funzionamento;
g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad
oggetto le attivita' consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono
adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi
con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge
n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge
di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili
alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di
controllo della Corte dei conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di
razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo le pubbliche amministrazioni approvano una
relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i
risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di
cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte
dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la
dismissione o l'assegnazione in virtu' di operazioni
straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate
anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di
scioglimento delle societa' o di alienazione delle
partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto
diversamente disposto nel presente decreto, dalle
disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in
deroga alla previsione normativa originaria riguardante la
costituzione della societa' o l'acquisto della
partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma
568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da
1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di
euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno
eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo
contabile, comminata dalla competente sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si
applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29,
comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il conservatore del registro delle
imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con
gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile,
le societa' a controllo pubblico che, per oltre due anni
consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio
ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di
procedere alla cancellazione, il conservatore comunica
l'avvio del procedimento agli amministratori o ai
liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare
formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attivita',
corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni
pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti
previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione
della domanda, non si da' seguito al procedimento di
cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, alla
struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione
sullo stato di attuazione della presente norma.»
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre
2012, n. 265.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190» e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 19 aprile 2013, n. 92.
- Si riporta l'articolo 2383 del Codice civile:
«Art. 2383 (Nomina e revoca degli amministratori). -
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta
eccezione per i primi amministratori, che sono nominati
nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli
2351, 2449 e 2450. La nomina e' in ogni caso preceduta
dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una
dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle
cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 2382 e di
interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei
suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.
Gli amministratori non possono essere nominati per un
periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati
nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza
giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina
gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel
registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il
cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il
domicilio e la cittadinanza, nonche' a quali tra essi e'
attribuita la rappresentanza della societa', precisando se
disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina
degli amministratori che hanno la rappresentanza della
societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento
della pubblicita' di cui al quarto comma, salvo che la
societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- Si riporta l'articolo 35, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai
principi del comma 3, volte all'accertamento della
professionalita' richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello o
l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono
individuate, tra le aree dei settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo
17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
al titolo di dottore di ricerca o al master universitario
di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle
pertinenti alla tipologia del profilo o livello di
inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del
limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando nonche' con una riserva pari al 10 per
cento dei posti messi a concorso in favore delle persone
con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Restano ferme le tutele gia' stabilite dalla citata
legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie
e relative riserve;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla
data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
A decorrere dall'anno 2025, le facolta' assunzionali
autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno
una validita' non superiore a tre anni. Tali facolta'
assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali
disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere
prorogate. In via transitoria, le facolta' assunzionali non
ancora esercitate relative ad annualita' pregresse all'anno
2025, gia' autorizzate o da autorizzare con il suddetto
decreto, ivi comprese quelle previste da speciali
disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data
del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il
31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
4-ter. ((Fatte salve)) la percentuale non inferiore
al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28,
nonche' le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, e
le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento
dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle
agenzie e degli enti pubblici ((non economici)) si svolge
mediante concorsi pubblici unici organizzati dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del
regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo
indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della
funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere
autonomamente per il reclutamento di specifiche
professionalita'.
4-quater. Con le medesime modalita' di cui al comma
4-ter si svolge il reclutamento delle figure professionali
comuni e delle elevate professionalita' delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
delle agenzie e degli enti pubblici non economici, che, ove
richiesto, possono essere autorizzati dal Dipartimento
della funzione pubblica a svolgere autonomamente i concorsi
pubblici per il reclutamento del personale non dirigenziale
in possesso di specifiche professionalita'.
4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse da
quelle di cui al comma 4-ter e la Presidenza del Consiglio
dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure
concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento
delle figure professionali di cui al comma 4-quater,
possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica
e avvalersi della Commissione RIPAM.
4-sexies. Il Dipartimento della funzione pubblica,
mediante la Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche
per il reclutamento di un'unica figura professionale e per
una singola amministrazione.
4-septies. Al fine di rafforzare l'attrattivita'
della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento
del personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni
di cui al comma 4-ter:
a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-ter a
4-sexies;
b) organizza i concorsi unici applicando una
riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso in
favore delle persone con disabilita' di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele previste dalla
legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie
e relative riserve;
c) organizza concorsi unici per il reclutamento di
personale per la transizione digitale e la sicurezza
informatica delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113;
d) pubblica, attraverso il Portale unico del
reclutamento di cui all'articolo 35-ter, avvisi per
l'individuazione di ((valutatori)), specialisti in
psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in
valutazione delle competenze e selezione del personale per
lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 35-quater.
4-octies. Il Dipartimento della funzione pubblica,
anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al Parlamento
e al Governo una relazione annuale sullo stato del
reclutamento mediante concorsi unici entro il 31 maggio
dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. La Commissione RIPAM e' nominata con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal
Capo del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede,
dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per
gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del
lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e
dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione:
a) approva i bandi di concorso per il reclutamento
di personale a tempo indeterminato;
b) indice i bandi di concorso e nomina le
commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle
procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni
esaminatrici;
d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;
e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso
alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze
proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la
Commissione RIPAM si avvale di personale messo a
disposizione dall'Associazione Formez PA, che puo' essere
utilizzato anche per la costituzione dei comitati di
vigilanza dei concorsi di cui al presente comma.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 31 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei
servizi generali e amministrativi delle istituzioni
scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai
contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni
dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali e quelli
stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il
principio della parita' di condizioni per l'accesso ai
pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche
disposizioni del bando, con riferimento al luogo di
residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia
strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non
attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per
il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario,
educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei
servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai
comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche'
del personale di cui all'articolo 3, sono considerati
idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo
l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20
per cento dei posti messi a concorso. Entro il termine di
validita' delle graduatorie e nei limiti delle facolta'
assunzionali gia' autorizzate, le amministrazioni possono
procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di
cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo
non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle
regioni, dalle province, dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, dagli enti locali o
da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che
prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore
a venti unita' e per i comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo
determinato. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, adottato previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite
ulteriori modalita' applicative delle disposizioni del
presente comma. Espletata la verifica di cui all'articolo
4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di
carattere organizzativo, purche' in presenza di profili
professionali sovrapponibili a quelli individuati nei
propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio
personale, a tempo determinato o a tempo indeterminato,
mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero,
previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le
commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle
prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla
base dei soli risultati delle predette prove. Su tale
graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli
previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le
precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le
commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter.
Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite
del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste
dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della
procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella
risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria
di merito e quella finale sulla quale si applicano le
riserve previste dal bando sono pubblicate contestualmente,
anche in un unico documento, sul Portale unico del
reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito
dell'amministrazione procedente, anche tramite apposito
collegamento ipertestuale, in un'area ad accesso riservato
ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalita'
previste dal predetto Portale. E' assicurata la
minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del
personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area
ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle
precedenze e delle preferenze applicate, assicurando
comunque la minimizzazione dei dati personali.
5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa
quando, entro il limite temporale di validita',
l'amministrazione titolare individua, o cede ad
amministrazioni terze, candidati idonei individuati
numericamente o nominativamente, in ordine di graduatoria,
per la successiva convocazione da parte
dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il
momento della stipulazione del contratto di assunzione.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa
in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 09 agosto 1994, n.
185.
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 recante «Disposizioni
urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi
eventi sportivi, nonche' ulteriori disposizioni urgenti in
materia di sport», convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2025, n. 119:
«Art. 14 (Disposizioni urgenti in materia di
funzionamento dell'Automobile Club d'Italia). - 1. Al fine
di garantire il pieno funzionamento e la continuita'
istituzionale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), il
Commissario straordinario di cui al Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025 resta in
carica fino all'insediamento del nuovo Presidente
dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di
amministrazione.
- Si riporta l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia
fiscale e per esigenze indifferibili», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 51 (Attivita' informatiche in favore di
organismi pubblici). - 1. Al fine di migliorare l'efficacia
e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di
favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti
ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi
e dei processi attraverso interventi di consolidamento
delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi
informativi e interoperabilita' tra le banche dati, in
coerenza con le strategie del Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, la Societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' offrire servizi
informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi
propri delle pubbliche amministrazioni e delle societa'
pubbliche da esse controllate indicate al comma 2.
L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono
definiti in apposita convenzione.
2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al
comma 1, possono avvalersi della Societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al
fine di completare e accelerare la trasformazione digitale
della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la
continuita' e lo sviluppo del sistema informatico;
b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la
sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico della giustizia amministrativa;
c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare
la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico, anche per il necessario adeguamento ai
processi telematici;
d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio
2020, al fine di rendere effettive le norme relative
all'istituzione di un "sistema comunitario di monitoraggio
e di informazione sul traffico navale", ivi incluso il
sistema denominato Port Management and Information System
(PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi afferenti alle attivita' portuali, da
realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima, nonche'
di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari
stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle
attivita' della stessa amministrazione marittima;
e) la Societa' di cui all'articolo 33, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al fine
di assicurare e implementare le possibili sinergie con i
sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
finanze e dell'Agenzia del demanio;
f) la Societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al fine
di favorire la diffusione, l'evoluzione, l'integrazione e
le possibili sinergie delle piattaforme immateriali
abilitanti la digitalizzazione della PA, di cui al Piano
Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
razionalizzando le infrastrutture sottostanti e le
modalita' di realizzazione.
f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo
alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema
informativo, anche per le esigenze delle istituzioni
scolastiche ed educative statali nonche' per la gestione
giuridica ed economica del relativo personale.
f-ter) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
(ACN), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2021, n. 109, con riguardo alla sicurezza, alla
continuita' e allo sviluppo del sistema informatico
necessario per l'esercizio dei propri compiti
istituzionali.
f-quater) il Ministero della salute, al fine della
realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS) di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221;
f-quinquies) l'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS), nella qualita' di Agenzia
nazionale per la sanita' digitale, per la gestione dell'EDS
di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012
e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e
socio-sanitarie di specifiche soluzioni software,
necessarie ad assicurare, coordinare e semplificare la
corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che
alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (FSE);
f-sexies) il Consiglio superiore della
magistratura, al fine di assicurare la sicurezza, la
continuita' e lo sviluppo del sistema informatico del
governo autonomo della magistratura ordinaria;
f-septies) il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro.
2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonche'
allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare
l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire
risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico
registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse
automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla
funzione di integrazione e coordinamento dei relativi
archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia
delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in
modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi
delle tasse automobilistiche nel citato sistema
informativo.
2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a
gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche,
anche mediante la cooperazione, regolata da apposito
disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro
automobilistico, acquisendo i relativi dati con le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre
1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al
comma 2-bis.
2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli
adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2-quinquies. In coerenza con gli obiettivi generali
indicati al comma 1, il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza,
la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico del
governo autonomo della magistratura tributaria, si avvale
della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Al fine di favorire il perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1, fermo restando il concorso
della Societa' agli obiettivi di finanza pubblica, alla
Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 28 e
29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
rispetto delle direttive dell'azionista e del controllore
analogo.
3-bis. Per le finalita' e per gli obiettivi di cui al
comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' avvalersi della societa' ACI Informatica S.p.A., che
opera in regime di in house providing dell'Automobile Club
d'Italia ed e' dallo stesso ente controllata, mediante
apposite convenzioni con la stessa societa', al fine di
conseguire obiettivi di efficienza e contenimento dei costi
delle proprie attivita' informatiche e di gestione delle
infrastrutture tecnologiche, ivi compresi i rispettivi data
center, in aderenza ai processi istituzionali e digitali
afferenti anche ad ambiti affini. Gli oneri delle
convenzioni di cui al presente comma sono posti a valere
sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 921, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 10, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1994, n. 634».
- Si riporta il comma 921 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»:
«921. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo
2007, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili
per le operazioni in materia di motorizzazione di cui
all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in
modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad
almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza e' autorizzata, a
decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in
aggiunta alle somme gia' stanziate sul pertinente capitolo
di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione
dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale,
affari generali e la pianificazione generale dei trasporti
del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milioni di
euro per la predisposizione del piano generale di
mobilita', i sistemi informativi di supporto, il
monitoraggio e la valutazione di efficacia degli
interventi.»
- Si riporta l'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 recante
«Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di
informatica del centro di elaborazione dati della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione»:
«Art. 10. - 1. L'utenza del servizio e' concessa
dietro pagamento degli oneri di seguito indicati:
a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti
dalla convenzione da prestarsi secondo le modalita' di cui
alla legge 10 giugno 1982, n. 348;
b) canone di abbonamento per ciascun anno della
durata della convenzione. Per il primo anno di durata della
convenzione il canone e' dovuto in ragione di tanti
dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di
stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
la convenzione e' computato nei dodicesimi;
c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per
le informazioni ricevute nel trimestre precedente in base
alle tariffe unitarie in vigore o in base al costo
stabilito per la fornitura di informazioni con particolari
stati di aggregazione.
2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:
a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello
del canone annuo di abbonamento in vigore all'atto della
stipula della convenzione;
b) quanto al canone annuo di abbonamento:
b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla
categoria A dell'art. 3;
b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla
categoria B dell'art. 3;
c) quanto al costo delle singole informazioni
ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il
centro elaborazione dati, in lire cinquecento per ogni
informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i
collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille
per ogni informazione ricevuta utilizzando le
apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 4
dell'art. 6. Il costo delle informazioni ricevute secondo
stati di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo
restando il contenuto dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sara'
valutato di volta in volta dal direttore generale della
M.C.T.C.
3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma
2 vengono revisionati in relazione alla variazione
accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatesi nel biennio precedente.
Gli aumenti derivanti dalle revisioni conservano la
medesima destinazione, dei canoni e dei corrispettivi,
prevista al comma 4 del presente articolo.
4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera
b), e' corrisposto mediante versamento sul conto corrente
postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale
dello Stato competente per territorio, con imputazione
all'apposito capitolo dello stato di previsione delle
entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei
corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello
Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione
della spesa del Ministero dei trasporti e della
navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere
trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione
civile.
5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 deve essere effettuato:
a) la prima volta, dopo la stipula della
convenzione e prima dell'attivazione del collegamento.
Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del
centro elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi
attestati di versamento;
b) per ogni anno di rinnovo della convenzione,
entro il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al
corrispettivo di cui alla lettera b).
6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla
lettera c) del comma 2 deve essere effettuato con cadenza
trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di
emissione di apposita comunicazione che altrimenti e'
considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna
comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle
informazioni ricevute nel trimestre precedente.
7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un
solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del
Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi
sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la
cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
in vigore. Il collegamento e' riattivato soltanto dopo
l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c)
del comma 1.
8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,
puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui
all'art. 3.»
 
Art. 36

Misure in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Oggetto, definizioni e competenze). - 1. Nel territorio italiano la cremazione e' disciplinata dalla presente legge e le disposizioni in contrasto con essa sono abrogate.
2. L'attivita' di cremazione delle salme e' servizio pubblico locale d'interesse generale. Fatta salva la possibilita' per i comuni prevista dall'articolo 6, comma 2, e' vietata ogni scontistica o offerta da parte dei gestori del servizio o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore, che possa generare per soggetti terzi o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso condizioni di privilegio commerciale ed economico connesso o ricollegabile al pagamento della tariffa di cremazione.
3. I cadaveri destinati alle attivita' di cremazione devono essere trasportati presso il polo crematorio da imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' funebre nel rispetto del defunto e delle normative igienico-sanitarie, con tariffe non elusive di quanto disposto al comma 2 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 6, ricorrendo ai mezzi funebri di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nel rispetto dei defunti sono consentiti trasporti multipli di feretri nella misura massima di quattro per mezzo funebre, fatta salva la possibilita' di trasporti multipli numericamente superiori in caso di calamita', per ordine dell'autorita' giudiziaria o di quella sanitaria. I citati trasporti multipli possono essere effettuati dalle imprese funebri o da imprese autorizzate al trasporto. Sono consentiti da parte di soggetti autorizzati i trasporti multipli in numero superiore a quattro solo per i resti mortali, derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie, destinati a cremazione. E' altresi' consentito, in caso di situazioni di fermo dell'impianto di cremazione, il trasferimento multiplo di feretri presso altro impianto disponibile.
4. Sull'autorizzazione al trasporto il dirigente comunale preposto al servizio di polizia mortuaria, ovvero il responsabile del predetto servizio ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve indicare obbligatoriamente il soggetto unico incaricato del trasporto, la data del trasporto, il crematorio di destinazione del feretro e la successiva destinazione delle ceneri ad avvenuta cremazione»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera» sono sostituite dalle seguenti: «del comune di decesso o di ultima sepoltura, che la rilascia, anche in modalita' digitale, acquisito un certificato in carta libera o con modalita' digitale»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri sono formati in carta libera o con modalita' digitale e inoltrati tempestivamente, anche per via telematica, da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di cremazione di destinazione e al servizio cimiteriale per i casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale o al comune di destinazione per i casi di dispersione in natura e affido»;
3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volonta' di cremazione sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il formato digitale, garantendo in ogni caso l'identita' del dichiarante e possono essere acquisite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica»;
4) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) a seguito di istanza dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), le autorizzazioni al trasporto, all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione dei resti mortali come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono rilasciate dal competente ufficio del comune del cimitero in cui sono stati rinvenuti. Qualora da parte dei medesimi soggetti, nei termini e secondo le modalita' previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria, non siano effettuate comunicazioni sulla nuova sistemazione dei suddetti resti a seguito delle attivita' di esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria o a scadenza della concessione, il comune puo' disporre, in alternativa alla reinumazione, che si provveda d'ufficio alla loro cremazione, a condizione che di tale disposizione sia stata informata preventivamente la cittadinanza mediante pubbliche affissioni. Per procedere alla cremazione non e' necessaria la documentazione prevista per la cremazione di cadavere. Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), del presente comma»;
c) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Il soggetto gestore e' tenuto a rispettare le tariffe approvate annualmente dai comuni e le tariffe inserite nel piano economico-finanziario, ove presente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge. Restano applicabili gli sconti tariffari e gli aggi che l'affidatario abbia riconosciuto al comune concedente nel procedimento di affidamento del servizio. Spetta al responsabile del procedimento di affidamento della pubblica amministrazione l'attivita' di vigilanza in merito a quanto disposto all'articolo 1, comma 2, della presente legge»;
d) dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, si applica la sanzione della sospensione degli effetti autorizzatori della SCIA per l'esercizio dell'attivita' funebre da tre a sei mesi. In caso di recidiva entro dodici mesi, e' disposta la revoca degli effetti autorizzatori della SCIA».

Note all'art. 36:
- Si riportano gli articoli 3 e 6 della legge 30 marzo
2001, n.130 recante «Disposizioni in materia di cremazione
e dispersione delle ceneri», come modificati dalla presente
legge:

«Art. 3 (Modifiche al regolamento di polizia
mortuaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285). - 1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro della sanita',
sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della
giustizia, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di
polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei
seguenti principi:
a) l'autorizzazione alla cremazione spetta
all'ufficiale dello stato civile del comune del decesso o
di ultima sepoltura, che la rilascia, anche in modalita'
digitale, acquisito un certificato in carta libera o con
modalita' digitale del medico necroscopo dal quale risulti
escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso
di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorita'
giudiziaria, il nulla osta della stessa autorita'
giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere
puo' essere cremato;
a-bis) gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i
documenti necessari per la cremazione e l'affido o la
dispersione delle ceneri sono formati in carta libera o con
modalita' digitale e inoltrati tempestivamente, anche per
via telematica, da parte dell'ufficiale dello stato civile
del comune di decesso o di ultima sepoltura agli aventi
titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di
cremazione di destinazione e al servizio cimiteriale per i
casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale o
al comune di destinazione per i casi di dispersione in
natura e affido»
b) l'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel
rispetto della volonta' espressa dal defunto o dai suoi
familiari attraverso una delle seguenti modalita':
1) la disposizione testamentaria del defunto,
tranne nei casi in cui i familiari presentino una
dichiarazione autografa del defunto contraria alla
cremazione fatta in data successiva a quella della
disposizione testamentaria stessa;
2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante
legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i
propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri
dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari
presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in
data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.
L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero
vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria,
o di qualsiasi altra espressione di volonta' da parte del
defunto, la volonta' del coniuge o, in difetto, del parente
piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75,
76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di piu'
parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di
essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del
comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la
volonta' sia stata manifestata all'ufficiale dello stato
civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente
il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato
civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volonta' manifestata dai legali
rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
b-bis) le dichiarazioni degli aventi titolo sulla
volonta' di cremazione sono effettuate mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa
con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il formato digitale,
garantendo in ogni caso l'identita' del dichiarante e
possono essere acquisite, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione, anche per via telematica.
c) la dispersione delle ceneri e' consentita, nel
rispetto della volonta' del defunto, unicamente in aree a
cio' appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in
natura o in aree private; la dispersione in aree private
deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari,
e non puo' comunque dare luogo ad attivita' aventi fini di
lucro; la dispersione delle ceneri e' in ogni caso vietata
nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1,
numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei
laghi e nei fiumi e' consentita nei tratti liberi da
natanti e da manufatti;
d) la dispersione delle ceneri e' eseguita dal
coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore
testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione
di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava
iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal
comune;
e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le
modalita' di conservazione delle ceneri devono consentire
l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono
disciplinate prevedendo, nel rispetto della volonta'
espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione,
l'interramento o l'affidamento ai familiari;
f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non
e' soggetto alle misure precauzionali igieniche previste
per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione
dell'autorita' sanitaria;
g) a seguito di istanza dei soggetti di cui alla
lettera b), numero 3), le autorizzazioni al trasporto,
all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione dei
resti mortali come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono
rilasciate dal competente ufficio del comune del cimitero
in cui sono stati rinvenuti. Qualora da parte dei medesimi
soggetti, nei termini e secondo le modalita' previsti dal
regolamento comunale di polizia mortuaria, non siano
effettuate comunicazioni sulla nuova sistemazione dei
suddetti resti a seguito delle attivita' di esumazione
ordinaria o di estumulazione ordinaria o a scadenza della
concessione, il comune puo' disporre, in alternativa alla
reinumazione, che si provveda d'ufficio alla loro
cremazione, a condizione che di tale disposizione sia stata
informata preventivamente la cittadinanza mediante
pubbliche affissioni. Per procedere alla cremazione non e'
necessaria la documentazione prevista per la cremazione di
cadavere. Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla
cremazione restano a carico dei soggetti di cui alla
lettera b), numero 3), del presente comma.
h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere
dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci
anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a
prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per
eventuali indagini per causa di giustizia;
i) predisposizione di sale attigue ai crematori per
consentire il rispetto dei riti di commemorazione del
defunto e un dignitoso commiato.»
«Art. 6 (Programmazione regionale, costruzione e
gestione dei crematori). - 1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni
elaborano piani regionali di coordinamento per la
realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in
associazione tra essi, tenendo conto della popolazione
residente, dell'indice di mortalita' e dei dati statistici
sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun
territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione
di almeno un crematorio per regione.
2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la
esercitano attraverso una delle forme previste dal decreto
legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Il soggetto gestore
e' tenuto a rispettare le tariffe approvate annualmente dai
comuni e le tariffe inserite nel piano
economico-finanziario, ove presente, nel rispetto di quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge.
Restano applicabili gli sconti tariffari e gli aggi che
l'affidatario abbia riconosciuto al comune concedente nel
procedi-mento di affidamento del servizio. Spetta al
responsabile del procedimento di affidamento della pubblica
amministrazione l'attivita' di vigilanza in merito a quanto
disposto all'articolo 1, comma 2, della presente legge»;
 
Art. 37
Misure di semplificazione in materia di formazione degli atti di
morte da parte dell'ufficiale di stato civile

1. Al fine di velocizzare e semplificare le attivita' dell'ufficiale di stato civile in materia di formazione degli atti di morte, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 72:
1) al comma 1, dopo le parole: «e' fatta» sono inserite le seguenti: «, eventualmente anche in formato digitale con invio mediante posta elettronica certificata,»;
2) al comma 3, dopo le parole: «avviso della morte» sono inserite le seguenti: «o inviarlo telematicamente se redatto in formato digitale»;
b) all'articolo 73, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'ufficiale dello stato civile redige l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorita' sanitaria, con inserimento dell'atto di morte nella parte seconda, serie B, dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238»;
c) all'articolo 74:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'ufficiale dello stato civile non puo' accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si e' accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario. L'autorizzazione e' accordata anche sulla base dell'avviso di morte, della scheda ISTAT, del certificato necroscopico e di ogni ulteriore dato e informazione in possesso trasmessi dalla direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dall'impresa funebre su incarico degli aventi titolo con invio mediante posta elettronica certificata per via telematica oppure in carta semplice previa applicazione dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo »;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante o dal medico necroscopo non risultino esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato. In tali casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorita' giudiziaria»;
3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadavere sono formati e inoltrati tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune in cui e' avvenuto il decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica oppure in carta semplice.
3-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a definire gli standard delle comunicazioni telematiche di cui sopra».

Note all'art. 37:
- Si riporta il testo degli articoli 72, 73, 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n.
396 recante «Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio
1997, n. 127», come modificato dalla presente legge:
«Art. 72 (Dichiarazione di morte). - 1. La
dichiarazione di morte e' fatta, eventualmente anche in
formato digitale con invio mediante posta elettronica
certificata, non oltre le ventiquattro ore dal decesso
all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa e'
avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo
dove il cadavere e' stato deposto.
2. La dichiarazione e' fatta da uno dei congiunti o
da una persona convivente con il defunto o da un loro
delegato o, in mancanza da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di
riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento,
il direttore o chi ne e' stato delegato
dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte o
inviarlo telematicamente se redatto in formato digitale,
nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato
civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.»
«Art. 73 (Atto di morte). - 1. L'atto di morte deve
enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome
e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e
la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del
coniuge o della parte a lui unita civilmente)), se il
defunto era coniugato, vedovo o divorziato ((unito
civilmente o se l'unione civile si era in precedenza
sciolta per una delle cause di cui all'articolo 1, commi da
22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76; il nome e il
cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del
dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non e'
nota, ma il cadavere e' stato tuttavia riconosciuto,
l'ufficiale dello stato civile fa di cio' espressa menzione
nell'atto.
2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in
un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione
nell'atto di tali circostanze.
2-bis. L'ufficiale dello stato civile redige l'atto di
morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del
decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso
telematicamente dall'autorita' sanitaria, con inserimento
dell'atto di morte nella parte seconda, serie B, dei
registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n.
1238.»

«Art. 74 (Inumazione, tumulazione e cremazione). - 1.
Non si puo' far luogo ad inumazione o tumulazione di un
cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale
dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza
spesa.
2. L'ufficiale dello stato civile non puo' accordare
l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore
dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti
speciali, e dopo che egli si e' accertato della morte
medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro
delegato sanitario. L'autorizzazione e' accordata anche
sulla base dell'avviso di morte, della scheda ISTAT, del
certificato necroscopico e di ogni ulteriore dato e
informazione in possesso trasmessi dalla direzione
sanitaria competente, dal medico curante e dal medico
necroscopo o dall'impresa funebre su incarico degli aventi
titolo con invio mediante posta elettronica certificata per
via telematica oppure in carta semplice previa applicazione
dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono
essere accordate se nella documentazione ricevuta dal
medico curante o dal medico necroscopo non risultino
esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato. In tali
casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla
osta dell'autorita' giudiziaria.
3-bis. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i
documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione e la
cremazione di cadavere sono formati e inoltrati
tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato civile
del comune in cui e' avvenuto il decesso o di ultima
sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre
incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica
oppure in carta semplice.
3-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, a definire gli standard delle
comunicazioni telematiche di cui sopra».
 
Art. 38
Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e
morte presunta

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, le parole: «Trascorsi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Trascorso un anno»;
b) all'articolo 58, primo comma, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «cinque».

Note all'art. 38:
- Si riporta il testo degli articoli 49 e 58, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262 recante «Approvazione del
testo del Codice civile», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 49 (Dichiarazione di assenza). - Trascorso un
anno dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti
successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di
avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla
morte di lui possono domandare al tribunale competente,
secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata
l'assenza.»
«Art. 58 (Dichiarazione di morte presunta
dell'assente). - Quando sono trascorsi cinque anni dal
giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il
tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del
pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei
capoversi dell'art. 50, puo' con sentenza dichiarare
presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale
l'ultima notizia.
In nessun caso la sentenza puo' essere pronunziata se
non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della
maggiore eta' dell'assente.
Puo' essere dichiarata la morte presunta anche se sia
mancata la dichiarazione di assenza.»
 
Art. 39

Disposizioni in materia di traduzioni giurate

1. Al regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere. Le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono altresi' essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile, fermo restando il versamento dell'imposta di bollo e degli altri diritti di cui sia prevista l'esazione, ove dovuti. In tal caso, l'atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate, allo scopo di far conoscere la verita' e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformita' del testo tradotto al testo in lingua originale».
 
Art. 40
Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire
immobili vincolati

1. All'articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Qualora l'immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati gia' acquisiti e siano in corso di validita' i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall'autorita' preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire».

Note all'art. 40:
- Si riporta il comma 8 dell'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia», cosi' come modificato
dalla presente legge:
«8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-assenso. Qualora l'immobile oggetto
della domanda di permesso di costruire sia soggetto a
vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici
o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241,
salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di
permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo
intervento siano stati gia' acquisiti e siano in corso di
validita' i relativi provvedimenti formali di
autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e
rilasciati dall'autorita' preposta alla cura dei predetti
interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda
di permesso di costruire. Fermi restando gli effetti
comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per
l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici
giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione
circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza
di richieste di integrazione documentale o istruttorie
inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello
stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono
intervenuti.»
 
Art. 41

Accettazione di eredita'

1. All'articolo 2648, terzo comma, del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La trascrizione puo' essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredita' ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualita' di erede ai sensi dell'articolo 485».

Note all'art. 41:
- Si riporta il terzo comma dell'articolo 2648 del
Codice civile, come modificato dalla presente legge:
«Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che
importano accettazione tacita dell'eredita', si puo'
richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto,
qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da
scrittura privata con sottoscrizione autenticata o
accertata giudizialmente. La trascrizione puo' essere
richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una
scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa
dall'erede o da un suo successore a titolo universale,
attestante l'accettazione tacita dell'eredita' ai sensi
dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualita' di
erede ai sensi dell'articolo 485.»
 
Art. 42
Accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali previsto
dall'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Dopo l'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' inserito il seguente:
«Art. 182-bis (Ulteriori disposizioni transitorie). - 1. In via transitoria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 182, acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, coloro che abbiano maturato un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici e sono inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 182, comma 1-bis, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2028.
3. Con decreto del Ministro della cultura sono stabilite le modalita' applicative del presente articolo».
2. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 43
Semplificazioni in materia di cumulo degli incentivi in conto energia

1. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente legge, della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute, in attuazione dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, dal Gestore dei servizi energetici-GSE Spa (GSE) esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla medesima data, di apposita istanza al GSE con la quale accettano l'applicazione di:
a) una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, asseverato da un professionista abilitato e indipendente, secondo i criteri stabiliti dal GSE. L'importo da compensare e' determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente;
b) una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti spettanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE.
2. L'istanza di cui al comma 1 produce effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi. Nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice sospende il processo.
3. L'estinzione dei giudizi sospesi ai sensi del comma 2 e' subordinata:
a) all'integrale compensazione delle somme dovute di cui al comma 1, lettera a), entro il termine di scadenza della relativa convenzione sottoscritta dal GSE;
b) all'incondizionata accettazione della decurtazione delle tariffe incentivanti, di cui al comma 1, lettera b), per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE;
c) al versamento in denaro, da parte del contribuente, dell'eventuale differenza tra l'importo dovuto e le somme effettivamente compensabili mediante le tariffe incentivanti, nei casi in cui l'ammontare delle stesse non sia sufficiente ad assorbire l'intera somma da restituire e la decurtazione prevista dalla lettera b) del comma 1.
4. Le condizioni di cui al comma 3 devono essere attestate dal GSE affinche' operi l'estinzione del processo. Il GSE provvede altresi' ad attestare l'eventuale mancato perfezionamento della definizione, anche ai fini della riassunzione dei processi tributari e amministrativi precedentemente sospesi.
5. Verificato l'effettivo perfezionamento della definizione con la produzione nel medesimo giudizio della documentazione attestante l'avvenuta applicazione della compensazione e della decurtazione previste al comma 1, nonche' dell'eventuale versamento in denaro previsto dalla lettera c) del comma 3, il giudice dichiara estinto il processo con la compensazione delle spese di lite; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
6. Il GSE entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalita' operative per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 individuando altresi' le categorie dei professionisti abilitati al rilascio dell'asseverazione di cui al comma 1, specificando i requisiti di indipendenza rispetto al soggetto certificato. Il GSE provvede altresi' a recuperare gli incentivi erogati per i contribuenti che non si avvalgono della facolta' di cui al comma 1.

Note all'art. 43:
- Si riporta l'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia
fiscale e per esigenze indifferibili», convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157:
«Art. 36 (Incentivi Conto Energia). - 1. In caso di
cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica
da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6
agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la
detassazione per investimenti ambientali realizzati da
piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da
13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
contribuente ha facolta' di avvalersi di quanto previsto
dal comma 2.
2. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle
tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi
Energetici alla produzione di energia elettrica e'
subordinato al pagamento di una somma determinata
applicando alla variazione in diminuzione effettuata in
dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti
ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.
3. I soggetti che intendono avvalersi della
definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalita' di
presentazione e il contenuto della comunicazione sono
stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
4. Nella comunicazione di cui al comma 3 il
contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi
ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in
virtu' del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume
l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro
presentazione di copia della comunicazione e nelle more del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo
perfezionamento della definizione e alla produzione, nello
stesso giudizio, della documentazione attestante i
pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca
la sospensione su istanza di una delle parti.
5. La definizione si perfeziona con la presentazione
della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento
degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro
il 30 giugno 2020.
6. Resta ferma la facolta' di agire in giudizio a
tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di
avvalersi della facolta' di cui al presente articolo.
6-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti la
facolta' di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di cui
al comma 2, il Gestore dei servizi energetici non applica
le decurtazioni degli incentivi di cui all'articolo 42 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e tiene conto
della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo
relativa ai giudizi pendenti.»
- Il decreto ministeriale 6 agosto 2010 recante
«Incentivazione della produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare» e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197.
- Il decreto ministeriale 5 maggio 2011 recante
«Incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti solari fotovoltaici» e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 12 maggio 2011, n. 109.
- Il decreto ministeriale 5 luglio 2012 recante
«Incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti solari fotovoltaici» e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 10 luglio 2012, n. 143.
- L'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001-) reca:
«Disposizioni in materia di tassazione del reddito di
impresa)».
 
Art. 44
Semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione
giuridica dei beni provenienti da donazioni

1. Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicita' e certezza dei rapporti giuridici oltre a piu' ampie e agili possibilita' di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 561, primo comma:
1) al primo periodo, le parole: «o il donatario» sono soppresse;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario e' obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui e' necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652»;
3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri»;
4) dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Restano altresi' efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario e' obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui e' necessario per integrare la quota ad essi riservata»;
b) all'articolo 562, le parole: «o se la restituzione della cosa donata non puo' essere richiesta contro l'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563»;
c) l'articolo 563 e' sostituito dal seguente:
«Art. 563 (Effetti della riduzione della donazione). - La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui e' necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario e' in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito e' tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell'articolo 2690»;
d) all'articolo 2652, primo comma:
1) al numero 1), dopo le parole: «le domande di revocazione delle donazioni,» sono inserite le seguenti: «le domande di riduzione delle donazioni,»;
2) il numero 8) e' sostituito dal seguente:
«8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
Se la trascrizione e' eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;»;
e) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: «delle donazioni e» sono soppresse e dopo le parole: «i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti» sono inserite le seguenti: «dall'erede o dal legatario».
2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e puo' essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se e' gia' stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima e' notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione gia' notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Note all'art. 44:
- Si riportano gli articoli 561, 562, 2652 e 2690,
comma 1, numero 5 del Codice civile, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 561 (Restituzione degli immobili). - Gli
immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono
liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario puo'
averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652.
I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli
immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano
efficaci e il donatario e' obbligato a compensare in denaro
i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei
beni nei limiti in cui e' necessario per integrare la quota
ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del
primo comma dell'articolo 2652. Le stesse disposizioni si
applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha
gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri.
Restano altresi' efficaci i pesi e le garanzie di cui il
donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici
registri restituiti in conseguenza della riduzione e il
donatario e' obbligato a compensare in denaro i legittimari
in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei
limiti in cui e' necessario per integrare la quota ad essi
riservata.
I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della
domanda giudiziale.»
«Art. 562 (Insolvenza del donatario soggetto a
riduzione). - Se la cosa donata e' perita per causa
imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre
uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo
periodo, o 563, e il donatario e' in tutto o in parte
insolvente, il valore della donazione che non si puo'
recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria,
ma restano impregiudicate le ragioni di credito del
legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario
insolvente.»
«Art. 2652 (Domande riguardanti atti soggetti a
trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto
ai terzi). - Si devono trascrivere, qualora si riferiscano
ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali
indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di
esse previsti:
1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle
indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo
comma dell'art. 793, le domande di rescissione, le domande
di revocazione delle donazioni, le domande di riduzione
delle donazioni, nonche' quelle indicate dall'art. 524.
Le sentenze che accolgono tali domande non
pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un
atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda;
2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in
forma specifica dell'obbligo a contrarre.
La trascrizione della sentenza che accoglie la
domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite
contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a ottenere l'accertamento
giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui
si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.
La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto
nella scrittura produce effetto dalla data in cui e' stata
trascritta la domanda;
4) le domande dirette all'accertamento della
simulazione di atti soggetti a trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica
i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un
atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda;
5) le domande di revoca degli atti soggetti a
trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei
creditori.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica
i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona
fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente
alla trascrizione della domanda;
6) le domande dirette a far dichiarare la nullita'
o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a
trascrizione e le domande dirette a impugnare la validita'
della trascrizione.
Se la domanda e' trascritta dopo cinque anni dalla
data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza
che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a
qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda. Se pero' la domanda e' diretta a far pronunziare
l'annullamento per una causa diversa dall'incapacita'
legale, la sentenza che raccoglie non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda, anche se questa e' stata trascritta prima che
siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione
dell'atto impugnato, purche' in questo caso i terzi abbiano
acquistato a titolo oneroso;
7) le domande con le quali si contesta il
fondamento di un acquisto a causa di morte.
Salvo quanto e' disposto dal secondo e dal terzo
comma dell'art. 534, se la trascrizione della domanda e'
eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione
dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non
pregiudica, i terzi di buona fede che, in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi
appare erede o legatario;
8) le domande di riduzione delle disposizioni
testamentarie per lesione di legittima.
Se la trascrizione e' eseguita dopo tre anni
dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie
la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a
titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a
un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda;
9) le domande di revocazione e quelle di
opposizione di terzo contro le sentenze soggette a
trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6
dell'art. 395 del codice di procedura civile e dal secondo
comma dell'art. 404 dello stesso codice.
Se la domanda e' trascritta dopo cinque anni dalla
trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che
l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda.
9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze
soggette a trascrizione per le cause previste dall'articolo
391-quater del codice di procedura civile.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica
i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un
atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda.
Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto
notificato con il quale la parte, in presenza di
compromesso o di clausola compromissoria, dichiara
all'altra la propria intenzione di promuovere il
procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per
quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.»
«Art. 2690 (Domande relative ad atti soggetti a
trascrizione). - Devono essere trascritte, qualora si
riferiscano ai diritti menzionati dall'art. 2684:
(omissis)
5) le domande di riduzione delle disposizioni
testamentarie per lesione di legittima.
Se la trascrizione e' eseguita dopo tre anni
dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie
la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a
titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a
un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda;
(omissis)».
 
Art. 45

Notifica delle denunce e delle querele di furto di veicoli

1. Gli uffici delle Forze dell'ordine notificano le denunce e querele di furto di veicoli ricevute dal proprietario, attraverso il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati (CED), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale provvede a inserire un blocco informatico nell'archivio nazionale dei veicoli (ANV) e a comunicarlo, in via telematica, al Pubblico registro automobilistico (PRA) in relazione ai veicoli in esso iscritti. Per i veicoli iscritti al PRA, il blocco informatico permane fino a quando il proprietario non richiede l'annotazione della perdita di possesso al PRA. Per i veicoli per i quali non vige l'obbligo di iscrizione al PRA, il blocco informatico permane fino a quando il proprietario non richiede la cessazione del veicolo stesso e della relativa targa dall'ANV.
 
Art. 46
Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono
l'utilizzo di soluzioni software

1. Al fine di garantire l'ordinato e tempestivo svolgimento degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, nonche' la qualita' e la correttezza dei dati raccolti dalle amministrazioni pubbliche, in tutti i casi in cui siano richieste soluzioni software per predisporre flussi telematici, moduli digitali o scambio di dati tramite interoperabilita', i soggetti preposti all'attuazione delle norme, nel definire le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti, sono tenuti a considerare, oltre ai tempi necessari agli utenti delle imprese e ai loro intermediari per l'utilizzo delle soluzioni software richieste, anche i tempi necessari per l'analisi, lo sviluppo e il test delle suddette soluzioni. A tal fine, devono essere resi disponibili con congruo anticipo agli operatori del settore gli schemi funzionali, le specifiche tecniche, i componenti software e gli ambienti di test.
 
Art. 47
Modifica alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto
esclusivo sulle fotografie

1. All'articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: «vent'anni» sono sostituite dalle seguenti: «settant'anni».

Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'articolo 92 della legge 22
aprile 1941, n.633 recante «Protezione del diritto d'autore
e di altri diritti connessi al suo esercizio», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 92. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura
settant'anni dalla produzione della fotografia.»
 
Art. 48
Misure di semplificazione della disciplina dell'opposizione al
rimborso dell'assegno al mittente

1. L'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' sostituito dal seguente:
«Art. 86 (Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente). - 1. Il destinatario di un oggetto gravato di assegno puo' fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente. L'opposizione e' presentata presso l'operatore postale che ha consegnato l'oggetto entro ventiquattro ore dalla sua ricezione.
2. L'ufficio che deve provvedere al rimborso trattiene a deposito l'importo dell'assegno per i trenta giorni successivi alla presentazione dell'opposizione. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ufficio esegue le operazioni di rimborso nei modi richiesti dal mittente se il destinatario non dimostra di aver proposto domanda giudiziale. In caso contrario l'ufficio trattiene a deposito l'importo dell'assegno sino alla definizione del giudizio con provvedimento passato in giudicato».
2. L'articolo 233 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, e' abrogato.

Note all'art. 48:
- L'articolo 233 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 «Approvazione del
regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice
postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi
delle corrispondenze e dei pacchi)», abrogato dalla
presente legge recava: «Opposizione al rimborso
dell'assegno».
 
Art. 49

Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento

1. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«L'avviso di ricevimento e il suo duplicato possono essere rilasciati dall'agente postale in formato digitale.
L'avviso di ricevimento digitale, se la consegna avviene alla presenza dell'agente postale, puo' essere sottoscritto con firma elettronica semplice del ricevente stesso, attestata mediante firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato in conformita' agli articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. Negli altri casi, il ricevente sottoscrive l'avviso di ricevimento con una firma elettronica qualificata, avanzata o altra firma ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
In alternativa, laddove non sia possibile generare l'avviso di ricevimento direttamente in formato digitale, l'agente postale puo' produrre una copia informatica della documentazione analogica recante la firma autografa del ricevente, ai sensi dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Nel caso di duplicato digitale dell'avviso di ricevimento cartaceo, l'integrita' dei dati e la correttezza dell'origine dei dati del recapito possono essere attestati mediante sigillo elettronico qualificato dell'agente postale in conformita' agli articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014, in alternativa alla firma dell'agente postale.
Il formato digitale non e' utilizzabile per gli avvisi di ricevimento e le copie relativi alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari».

Note all'art. 49:
- Si riporta l'articolo 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 maggio 1982, n.655 recante
«Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e
II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme
generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi)»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Restituzione dell'avviso di ricevimento). -
L'agente postale che consegna un oggetto con avviso di
ricevimento fa firmare quest'ultimo dal destinatario; se il
destinatario rifiuta di firmare, e' sufficiente, ai fini
della prova dell'avvenuta consegna, che l'agente postale
apponga sull'avviso stesso la relativa dichiarazione.
L'avviso di ricevimento, cosi' completato, viene
rispedito subito all'interessato.
In caso di smarrimento dell'avviso l'interessato non
ha diritto ad alcuna indennita', ma puo' richiedere alla
Amministrazione che gli venga rilasciato gratuitamente un
duplicato dell'avviso stesso firmato dal destinatario o
munito della dichiarazione di cui al primo comma.
L'avviso di ricevimento e il suo duplicato possono
essere rilasciati dall'agente postale in formato digitale.
L'avviso di ricevimento digitale, se la consegna
avviene alla presenza dell'agente postale, puo' essere
sottoscritto con firma elettronica semplice del ricevente
stesso, attestata mediante firma elettronica qualificata o
sigillo elettronico qualificato in conformita' agli
articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
Negli altri casi, il ricevente sottoscrive l'avviso di
ricevimento con una firma elettronica qualificata, avanzata
o altra firma ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
In alternativa, laddove non sia possibile generare
l'avviso di ricevimento direttamente in formato digitale,
l'agente postale puo' produrre una copia informatica della
documentazione analogica recante la firma autografa del
ricevente, ai sensi dell'articolo 22 del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Nel caso di duplicato digitale dell'avviso di
ricevimento cartaceo, l'integrita' dei dati e la
correttezza dell'origine dei dati del recapito possono
essere attestati mediante sigillo elettronico qualificato
dell'agente postale in conformita' agli articoli 35 e
seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014, in alter-nativa
alla firma dell'agente postale.
Il formato digitale non e' utilizzabile per gli
avvisi di ricevimento e le copie relativi alle
notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari.»
 
Art. 50
Misure in materia di dehors, di riforma degli incentivi e di prodotti
confezionati

1. All'articolo 26 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;
2) dopo le parole: «spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico» sono inserite le seguenti: «alle imprese alberghiere e»;
b) al comma 2:
1) alla lettera i), le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «un congruo termine»;
2) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) previsione che sia consentito alle imprese di pubblico esercizio in possesso di strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel caso di diniego delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi»;
c) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027».
2. Il termine previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, e' prorogato al 31 marzo 2026 per l'esercizio della delega riferita all'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 3.
3. All'articolo 15-bis, comma 3, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «a decorrere dal 1° ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2026».

Note all'art. 50:
- Si riporta l'articolo 26 della legge 16 dicembre
2024, n. 193 recante «Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2023», come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Delega al Governo in materia di strutture
amovibili funzionali all'attivita' dei pubblici esercizi).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31
dicembre 2026, un decreto legislativo per il riordino e il
coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione
di spazi e aree pubblici di interesse culturale o
paesaggistico alle imprese alberghiere e alle imprese di
pubblico esercizio per l'installazione di strutture
amovibili funzionali all'attivita' esercitata.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e'
adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, secondo i principi di ragionevolezza e
proporzionalita', nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) fermi restando la disciplina in materia di
occupazione di suolo pubblico e l'obbligo di acquisizione
del relativo titolo autorizzatorio, esclusione delle
autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma
2-bis, e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per
la posa in opera di elementi o strutture amovibili nei
luoghi di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del
medesimo codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze,
le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani
strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni
culturali immobili di interesse artistico, storico o
archeologico eccezionale;
b) definizione delle modalita' di individuazione
dei siti archeologici e degli altri beni culturali immobili
di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale
di cui alla lettera a);
c) introduzione dell'istituto del silenzio assenso
per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o
altri beni culturali immobili di interesse artistico,
storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);
d) individuazione dei criteri finalizzati a
valutare la compatibilita' degli interventi sottoposti ad
autorizzazione, di cui alla lettera a), con la tutela
dell'interesse culturale e paesaggistico sulla base dei
seguenti parametri di riferimento: mantenimento della
fruibilita' del patrimonio culturale; progettazione
integrata con lo spazio circostante; decoro e omogeneita'
degli elementi di arredo; chiare delimitazione e
perimetrazione degli elementi e delle strutture amovibili;
e) previsione che il diniego dell'autorizzazione di
cui alla lettera a) possa essere opposto solo quando non
sia possibile dettare specifiche prescrizioni di
armonizzazione che ne consentano la compatibilita';
f) previsione, per le aree strettamente
prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali
immobili di interesse artistico, storico o archeologico
eccezionale di cui alla lettera a), di misure di
semplificazione delle procedure amministrative, anche
prescindendo dall'autorizzazione nel caso in cui l'elemento
o la struttura amovibile sia conforme ad accordi,
protocolli, regolamenti o altre intese in materia di
occupazione di suolo pubblico, elaborati con gli uffici
territorialmente competenti del Ministero della cultura;
g) previsione di procedure omogenee nell'intero
territorio nazionale, secondo principi di massima
semplificazione dei procedimenti edilizi e di riduzione
degli adempimenti;
h) previsione di un regime sanzionatorio adeguato
in caso di violazioni;
i) previsione che le disposizioni attuative dei
criteri di cui alle lettere da a) a g) si applichino anche
alle strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di
cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176. In tale caso l'istanza e'
presentata entro un congruo termine;
i-bis) previsione che sia consentito alle imprese
di pubblico esercizio in possesso di strutture amovibili
che hanno fruito delle deroghe di cui all'articolo 9-ter,
comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, nel caso di diniego delle autorizzazioni
previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo le
disposizioni recate dal decreto legislativo di cui al comma
1 del presente articolo, un adeguato lasso temporale per il
ripristino dei luoghi;
l) individuazione di criteri uniformi cui i comuni
devono adeguare i propri regolamenti, al fine di garantire
sempre il passaggio dei mezzi di soccorso nonche' di
garantire zone adeguate per il passaggio dei pedoni e delle
persone con limitata o impedita capacita' motoria, nel caso
di occupazione di marciapiedi.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e'
adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made
in Italy e del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con
il Ministro per la pubblica amministrazione, con il
Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine
di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema
del decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo'
comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
Qualora il termine previsto per l'espressione del parere
delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine di delega di cui al comma
1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi.
4. Le autorizzazioni e le concessioni per
l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai
sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2027.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 1 e 2,
lettera a) della legge 27 ottobre 2023, n. 160 recante
«Delega al Governo in materia di revisione del sistema
degli incentivi alle imprese e disposizioni di
semplificazione delle relative procedure nonche' in materia
di termini di delega per la semplificazione dei controlli
sulle attivita' economiche»:
«Art. 3 (Delega al Governo per la definizione di un
sistema organico degli incentivi alle imprese). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per la definizione di un sistema
organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante
incentivi alle imprese nelle forme piu' idonee ed efficaci
a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a
stimolare la crescita negli ambiti strategici delle
politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare
la spesa pubblica dedicata.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni
vigenti nonche' l'adozione di nuove disposizioni, nel
rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e
degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli
articoli 4 e 6, il Governo provvede a:
a) razionalizzare l'offerta di incentivi,
individuando un insieme definito, limitato e ordinato di
modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di
incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale
nonche' della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando
l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori
modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel
rispetto delle diverse realta' territoriali;»
- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis,decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229», come modificato dalla presente legge:
«Art. 15-bis (Disposizioni in materia di
riporzionamento dei prodotti preconfezionati). - 1. I
produttori che immettono in commercio, anche per il tramite
dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo
che, pur mantenendo inalterato il precedente
confezionamento, ha subito una riduzione della quantita'
nominale e un correlato aumento del prezzo per unita' di
misura da essi dipendenti, informano il consumatore
dell'avvenuta riduzione della quantita', tramite
l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione
di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente
dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore
di X (unita' di misura) rispetto alla precedente
quantita'".
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si
applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data
di immissione in commercio del prodotto interessato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dal 1° luglio 2026.»
 
Art. 51
Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e
famiglie

1. All'articolo 21, comma 4-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo sono effettuate con modalita' telematica mediante la piattaforma. Ai fini dell'iscrizione degli alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di ammissione al successivo grado di istruzione obbligatoria dalla piattaforma. Ai fini dell'iscrizione degli studenti al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, comprensivo del voto finale, dalla piattaforma. L'attestazione di cui all'ottavo periodo e' valida ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione».
2. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo» sono soppresse.
3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il "Piano delle arti" e' adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
4. Alla parte I, titolo I, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il capo II e' abrogato.
5. Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono abrogati.
6. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' soppresso;
b) al terzo periodo, le parole: «e del relativo organo collegiale» sono soppresse.
7. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. I servizi educativi per l'infanzia sono caratterizzati da un progetto educativo in continuita' con la scuola dell'infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Nei servizi educativi per l'infanzia opera personale educativo qualificato in possesso del titolo di accesso di cui all'articolo 14, comma 3. Non rientrano tra i servizi educativi per l'infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento»;
b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) attiva azioni di monitoraggio, che coinvolgono le regioni e gli enti locali, in merito all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, delle risorse regionali della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 12, comma 4, e delle risorse stanziate dagli enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8»;
c) all'articolo 6, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e al monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f-bis). A tal fine, verificati i dati comunicati dagli enti locali in merito all'impiego delle risorse e alla coerenza degli stessi con la programmazione regionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano li convalidano e li trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito»;
d) all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e trasmettono annualmente i dati necessari al monitoraggio statale e regionale in merito all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12. A tal fine, rendicontano l'utilizzo delle risorse statali, regionali e comunali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8»;
e) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alla scadenza del Piano di azione nazionale pluriennale vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di durata quinquennale»;
f) all'articolo 10, comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
g) all'articolo 12, comma 2, lettera b), dopo le parole: «dei servizi educativi per l'infanzia» sono inserite le seguenti: «pubblici e privati accreditati» e dopo le parole: «e della loro qualificazione» sono aggiunte le seguenti: «, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie».
8. All'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico» sono sostituite dalle seguenti: «. Ai registri online si accede tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID) o la carta di identita' elettronica (CIE). Nel primo ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilita' genitoriale».

Note all'art. 51:
- Si riporta l'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno
2023, n. 75 recante «Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di
agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del
Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,
n. 112, come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Rafforzamento della capacita'
amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito).
- 1. La vigente dotazione organica del Ministero
dell'istruzione e del merito e' incrementata di due
posizioni dirigenziali di livello generale e di otto
posizioni dirigenziali amministrative di livello non
generale. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro
523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 annui a
decorrere dall'anno 2024.
Alla conseguente riorganizzazione si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre
2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1,
comma 5, del presente decreto.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le
medesime finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato, nei
limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un
contingente pari a 40 unita' di personale da inquadrare
nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni
Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure
concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, e'
autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di
euro 1.783.937 annui a decorrere dall'anno 2024. E'
altresi' autorizzata in favore del suddetto Ministero, per
l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro
300.000 per la gestione delle predette procedure
concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di
funzionamento connesse all'istituzione dei posti
dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del
personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a
decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di
funzionamento.
3. La consistenza del fondo risorse decentrate del
Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata, in
deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla
legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023,
di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e
3, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621
per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e
del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate
nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono
attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento
di attivita' di supporto tecnico, finalizzate alla
realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno
la diretta responsabilita' in qualita' di soggetti
attuatori. Per le finalita' di cui al primo periodo le
istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle
risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare
incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e
ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023.
Per le finalita' di cui al presente comma, nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e'
istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro
per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici
regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione
scolastica e ridurre i divari territoriali e negli
apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo
e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei
di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo
determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle
risorse di cui al presente comma. Per le finalita' di cui
al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma
4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023
da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche
individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud", di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176
del 30 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla
fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle
rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici
scolastici regionali con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo
periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro
9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto
ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di
personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi
dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche
statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono
prorogati fino al 15 aprile 2024. In caso di rinuncia
all'incarico, resta salva la possibilita' per le
istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di
istituto.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito
promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione
della piattaforma "Famiglie e studenti", come canale unico
di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero
medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative
statali. La piattaforma e' costituita da un'infrastruttura
tecnica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi
informativi esistenti e funzionali alle attivita' del
predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad
essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della
piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle
prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero
dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche
ed educative statali utilizzano i dati presenti nella
piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente
connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento
delle rispettive finalita' istituzionali. L'accesso alla
piattaforma e' consentito con le modalita' di cui al comma
2-quater dell'articolo 64 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005. Le iscrizioni alle
istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e
del secondo ciclo sono effettuate con modalita' telematica
mediante la piattaforma. Ai fini dell'iscrizione degli
alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche
statali secondarie di primo grado, le medesime istituzioni
sono tenute ad acquisire l'attestazione di ammissione al
successivo grado di istruzione obbligatoria dalla
piattaforma. Ai fini dell'iscrizione degli studenti al
primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali
secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono
tenute ad acquisire l'attestazione di superamento
dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, comprensivo del voto finale, dalla piattaforma.
L'attestazione di cui all'ottavo periodo e' valida ai fini
dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo d'istruzione.
4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno
del diritto allo studio, al fine di semplificare
l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e
degli studenti, di ottimizzare le attivita' del Ministero
dell'istruzione e del merito e delle istituzioni
scolastiche ed educative statali e di alimentare la
piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero
dell'istruzione e del merito e' autorizzato ad acquisire
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in
forma aggregata e privi degli elementi identificativi,
suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di
cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni
suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste
ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di
studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni
di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e
delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
nonche' del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il
Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato a
trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale
i dati necessari a individuare gli studenti delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando
misure tecniche e organizzative idonee a garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi
dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le
istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualita'
di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui
al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresi' i
controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto
dall'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies), del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati
dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il
riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del
merito, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, adotta uno o piu' decreti, di natura non
regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali
compresi nella piattaforma di cui al comma 4-ter, gli
standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di
accessibilita', di disponibilita' e di interoperabilita', i
limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il
corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le
garanzie per i diritti e le liberta' degli interessati, i
tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di
cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016.
4-sexies. Le attivita' previste dai commi 4-ter,
4-quater e 4-quinquies sono svolte con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "Ministro
dell'istruzione e del merito," sono inserite le seguenti:
"previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,".
4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11, comma
4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si
applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1
della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4-novies. All'articolo 1, comma 125, della legge 13
luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "da 121 a 124" sono
inserite le seguenti: "nonche' per la formazione del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario".»
- Si riporta l'articolo 29 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche», come modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Reclutamento dei dirigenti scolastici). -
1.Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza
mediante concorso selettivo per titoli ed esami,
organizzato su base regionale, bandito dal Ministero
dell'istruzione e del merito, per tutti i posti vacanti nel
triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in
materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Al concorso puo' partecipare il personale
docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed
educative statali in possesso del relativo diploma di
laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al
previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianita'
complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque
anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte
dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il
concorso puo' comprendere una prova preselettiva e
comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti
coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova
orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Le prove
scritte e la prova orale sono superate dai candidati che
conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette
decimi o equivalente. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti le modalita' di svolgimento del concorso e
dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi
concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove
e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e
prova.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 60 recante «Norme sulla
promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione
del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno
della creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Piano delle arti). - 1. Il "Piano delle
arti" e' adottato con decreto del Ministro dell'istruzione
e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e
con il Ministro dell'universita' e della ricerca, nel
limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il Piano e' adottato, con cadenza triennale, anche
valutate le proposte dei soggetti del sistema di cui
all'articolo 4, e' attuato in collaborazione con questi
ultimi e prevede azioni di monitoraggio sulla relativa
attuazione.
2. Il Piano delle arti reca le seguenti misure:
a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle
reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo
flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di
conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere
artistico e dell'espressione creativa;
b) supporto alla diffusione, nel primo ciclo di
istruzione, dei poli a orientamento artistico e
performativo, di cui all'articolo 11 del presente decreto,
e, nel secondo ciclo, di reti di scuole impegnate nella
realizzazione dei «temi della creativita'»;
c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a
favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e
di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le
differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento
dei talenti attraverso una didattica orientativa;
d) promozione da parte delle istituzioni
scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a orientamento
artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di
cui all'articolo 4, per la co-progettazione e lo sviluppo
dei temi della creativita' e per la condivisione di risorse
laboratoriali, strumentali e professionali anche
nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nonche' dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
e) promozione della partecipazione delle alunne e
degli alunni e delle studentesse e degli studenti a
percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e
ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualita'
del Made in Italy;
f) potenziamento delle competenze pratiche e
storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al
patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media
di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;
g) potenziamento delle conoscenze storiche,
storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e
linguistico-letterarie relative alle civilta' e culture
dell'antichita';
h) agevolazioni per la fruizione, da parte delle
alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti,
di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre,
esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e
coreutiche;
i) incentivazione di tirocini e stage artistici di
studentesse e studenti all'estero e promozione
internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e
scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e
straniere, con particolare riferimento ai licei musicali,
coreutici e artistici.»
- Il capo II, Titolo I, parte I del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado.», abrogato
dalla presente legge recava: «organi collegiali a livello
distrettuale».
- Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233 «Riforma degli organi collegiali territoriali
della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59», abrogati dalla presente legge recavano,
rispettivamente: «Consigli regionali dell'istruzione» e
«Consigli scolastici locali».
- Si riporta il testo dell'articolo 75, commi 3, 4 e 5
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come
modificato dalla presente legge:
«Art. 75 (Disposizioni particolari per l'area
dell'istruzione non universitaria). - 3. Relativamente alle
competenze in materia di istruzione non universitaria, il
ministero ha organizzazione periferica, articolata in
uffici scolastici regionali di livello dirigenziale o
dirigenziale generale, in relazione alla popolazione
studentesca della relativa regione, quali autonomi centri
di responsabilita' amministrativa, che esercitano tra le
funzioni residuate allo Stato in particolare quelle
inerenti all'attivita' di supporto alle istituzioni
scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni
regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le
universita' e le agenzie formative, al reclutamento e alla
mobilita' del personale scolastico, ferma restando la
dimensione provinciale dei ruoli del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione
delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni
scolastiche. Alla organizzazione degli uffici scolastici
regionali si provvede con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento
stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche
regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio
provinciale, anche per funzioni di servizi di consulenza e
supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente
soppressi i provveditorati agli studi.
4. In relazione all'entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione dell'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione
non universitaria e' definitivamente attuato entro l'anno
2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni
organiche di personale previste dal decreto del presidente
del consiglio dei ministri del 30 luglio 1996.
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 4 il ministro della pubblica istruzione e'
autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli
organizzativi conformi alle disposizioni del presente
decreto legislativo che consentano l'aggregazione di
compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse
responsabilita' amministrative e contabili al dirigente
preposto. Per tali finalita' e' altresi autorizzato a
promuovere i procedimenti di formazione, riconversione e
riqualificazione necessari in relazione alla nuova
organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.»
- Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 6, 7, 8 , 10
e 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante
«Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge
13 luglio 2015, n. 107», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione). - 1. Nella loro autonomia e
specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie
caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi
di cura, educazione ed istruzione per la completa
attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e'
costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con
le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione,
promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita',
dell'autonomia e delle competenze.
Presentano modalita' organizzative e di
funzionamento diversificate in relazione ai tempi di
apertura del servizio e alla loro capacita' ricettiva,
assicurando il pasto e il riposo e operano in continuita'
con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma
630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono
bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni
di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai
tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata.
Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia
statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono
all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e
soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e
diversificato sotto il profilo strutturale ed
organizzativo. Essi si distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini
da dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu'
educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato
con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non
prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza
flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono
bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un
adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per
esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e
momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il
servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare,
comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e
bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le
famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono
caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
o piu' educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l'infanzia sono
gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da
altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni
primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
4-bis. I servizi educativi per l'infanzia sono
caratterizzati da un progetto educativo in continuita' con
la scuola dell'infanzia e spazi, tempi e organizzazione
coerenti con tale progetto. Nei servizi educativi per
l'infanzia opera personale educativo qualificato in
possesso del titolo di accesso di cui all'articolo 14,
comma 3. Non rientrano tra i servizi educativi per
l'infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero
accudimento.
5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel
Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in
continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto
ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme
sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica,
tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta'
compresa tra i tre ed i sei anni.»
«Art. 5 (Funzioni e compiti dello Stato). - 1. Per
l'attuazione del presente decreto, lo Stato:
a) indirizza, programma e coordina la progressiva e
equa estensione del Sistema integrato di educazione e di
istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza
con le linee contenute nel Piano di azione nazionale
pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti del Fondo di
cui all'articolo 12;
b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio
nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;
c) promuove azioni mirate alla formazione del
personale del Sistema integrato di educazione e di
istruzione, anche nell'ambito del Piano nazionale di
formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13
luglio 2015, n. 107;
d) definisce i criteri di monitoraggio e di
valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema
integrato di educazione ed istruzione, d'intesa con le
Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli
Enti locali, in coerenza con il sistema nazionale di
valutazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
e) attiva, sentito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, un sistema informativo
coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e
di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto dagli
articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
f) per assicurare la necessaria continuita'
educativa, definisce, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, gli
orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi
per l'infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche
proposte dalla Commissione di cui all'articolo 10, in
coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculo
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione;
f-bis) attiva azioni di monitoraggio, che
coinvolgono le regioni e gli enti locali, in merito
all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12,
delle risorse regionali della programmazione dei servizi
educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di
cui all'articolo 12, comma 4, e delle risorse stanziate
dagli enti locali per gli interventi previsti dal Piano di
azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8.»

«Art. 6 (Funzioni e compiti delle Regioni). - 1. Per
l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili nei propri bilanci:
(Omissis)
e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione
del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera d), e al monitoraggio di
cui all'articolo 5, comma1, lettera f-bis). A tal fine,
verificati i dati comunicati dagli enti locali in merito
all'impiego delle risorse e alla coerenza degli stessi con
la programmazione regionale, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano li convalidano e li
trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito»

«Art. 7 (Funzioni e compiti degli Enti locali). - 1.
Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali,
singolarmente o in forma associata, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:
(omissis)
c) realizzano attivita' di monitoraggio e verifica
del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del
proprio territorio; e trasmettono annualmente i dati
necessari al monitoraggio statale e regionale in merito
all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12.
A tal fine, rendicontano l'utilizzo delle risorse statali,
regionali e comunali per l'attuazione degli interventi
previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui
all'articolo 8»

«Art. 8 (Piano di azione nazionale pluriennale per la
promozione del Sistema integrato di educazione e di
istruzione). - 1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, adotta un Piano di
azione nazionale pluriennale che, progressivamente e
gradualmente, estenda, in relazione alle risorse del Fondo
di cui all'articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse
messe a disposizione dagli altri enti interessati, il
Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il
territorio nazionale, anche attraverso il superamento della
fase sperimentale delle sezioni primavera di cui
all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro
progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i
servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a
domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
2. Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce
la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per
il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del
Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di
indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio
territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12, tenuto
conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 e
sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da
parte degli Enti locali nella gestione dei servizi
educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.
3. Alla scadenza del Piano di azione nazionale
pluriennale vigente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del
merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di
durata quinquennale.
4. Gli interventi previsti dal Piano di azione
nazionale pluriennale sono attuati, in riferimento a
ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle
specifiche iniziative, in base all'effettivo concorso, da
parte dell'ente medesimo, al finanziamento del fabbisogno
mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto
di rispettiva competenza.»
«Art. 10 (Commissione per il Sistema integrato di
educazione e di istruzione). - (omissis)
5. La Commissione dura in carica tre anni ed entro
tale termine deve essere ricostituita. Ai commissari non
spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza,
rimborso spese e altro emolumento comunque denominato.»
«Art. 12 (Finalita' e criteri di riparto del Fondo
nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione). - (omissis)
2. Il Fondo nazionale finanzia:
a) interventi di nuove costruzioni,
ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento
conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica,
messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio,
risparmio energetico e fruibilita' di stabili, di
proprieta' delle Amministrazioni pubbliche;
b) quota parte delle spese di gestione dei servizi
educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati e
delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro
costi e della loro qualificazione, anche al fine di ridurre
la partecipazione economica delle famiglie;
c) la formazione continua in servizio del personale
educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal
Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del
2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici
territoriali;»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 31, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario», come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Riduzione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri). - (omissis). - 31.
A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni
scolastiche e i docenti adottano registri on line. Ai
registri online si accede tramite il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID) o la carta di identita' elettronica (CIE). Nel primo
ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato
elettronico accedono i genitori degli alunni o gli
esercenti la responsabilita' genitoriale».
 
Art. 52
Disposizione di interpretazione autentica in materia di Fondazione
Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci

1. L'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si interpreta nel senso che i rapporti di lavoro subordinato con la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato nonche' dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile.

Note all'art. 52:
- Si riporta l'articolo 4, del decreto legislativo 20
luglio 1999, n. 258 recante «Riordino del Centro europeo
dell'educazione, della biblioteca di documentazione
pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo
nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da
Vinci", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999,
n. 59»:
«Art. 4 (Museo della scienza e della tecnica). - 1.
Il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo
da Vinci" di Milano, ente pubblico istituito con legge 2
aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1
gennaio 2000 e' trasformato nella "Fondazione Museo
nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da
Vinci", ed acquista personalita' giuridica di diritto
privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice
civile, alla data di pubblicazione dello statuto.
2. Il consiglio di amministrazione del Museo
nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci"
adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo, lo Statuto
della nuova fondazione, che e' sottoposto all'approvazione
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica,
che deve intervenire entro sessanta giorni dalla sua
ricezione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente resta
in carica fino all'elezione del primo consiglio di
amministrazione successivo all'entrata in vigore dello
statuto della fondazione.
3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui
al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un
commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni
successivi.
4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura
organizzativa della fondazione, ne individua le categorie
di partecipanti, gli organi di amministrazione e
scientifici, le modalita' della loro elezione e i relativi
poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita' e i
controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del
consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di
enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche
che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita
della fondazione, facciano parte rappresentanti del
Ministero della pubblica istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere
riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della
fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate
con la procedura di cui al comma 2.
5. Tra le finalita' della Fondazione lo statuto
individua in particolare:
a) la diffusione della conoscenza della cultura
scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e
interazioni con altri settori del sapere, anche con
riferimento alla dinamica storica della scienza, della
tecnica e della tecnologia ed alle prospettive
contemporanee e future;
b) la conservazione, il reperimento, la
valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in
forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali
e immateriali della scienza, della tecnica e della
tecnologia con riferimento al passato e alla
contemporaneita', in una prospettiva di costante
aggiornamento del patrimonio museale.
6. Il patrimonio della fondazione e' costituito dai
beni mobili e immobili di proprieta' dell'ente pubblico e
della fondazione preesistente, la quale e' incorporata a
tutti gli effetti dalla nuova fondazione alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche'
da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o
privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze
connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione
puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del
valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con
l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due
esercizi successivi. Il consiglio di amministrazione
uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente decreto legislativo procede alla designazione di
uno o piu' esperti iscritti nel registro dei consulenti
tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima
del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni
dell'articolo 64 del codice di procedura civile. La
relazione sulla stima del patrimonio contiene la
descrizione delle singole componenti patrimoniali,
l'indicazione del valore attribuito a ciascuna e dei
criteri di valutazione seguiti.
7. La "Fondazione nazionale Museo della scienza e
delle tecnica Leonardo da Vinci", provvede ai suoi compiti
con:
a) i redditi del suo patrimonio;
b) i contributi ordinari dello Stato;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e
di enti pubblici;
b) eventuali proventi della gestione delle
attivita';
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a
titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, anche derivanti
dall'esercizio di attivita' commerciali coerenti con le
finalita' della fondazione.
8. Ai fini della determinazione del contributo
statale da erogare annualmente alla fondazione restano in
vigore le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 2
aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio
1984, n. 105.
9. La Fondazione e' tenuta agli adempimenti contabili
di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per
la parte relativa agli enti non commerciali.
10. I rapporti di lavoro del personale attualmente
dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di
Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati
dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di
diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto
collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i
contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I
dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli
relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti
dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla stipulazione
del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il
personale puo' optare per la permanenza nel pubblico
impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra
amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per
la collocazione nei ruoli dell'amministrazione della
pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli
istituti di cui agli articoli 1 e 2.»
 
Art. 53
Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di
professore emerito e di professore onorario delle universita'

1. L'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' sostituito dal seguente:
«Art. 111. - 1. Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, puo' essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o piu' universita', nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, puo' essere conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o piu' universita'.
3. Il titolo di cui ai commi 1 e 2 e' conferito dal Ministro dell'universita' e della ricerca su proposta del rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio.
4. Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e onorari e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo».
 
Art. 54
Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei
regolamenti delle universita'

1. All'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: «e i regolamenti di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «, il regolamento generale di ateneo, il regolamento per il trasferimento e la mobilita' interna dei docenti e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'» e la parola: «Ministro» e' sostituita dalle seguenti: «Ministero»;
b) al comma 10:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministero puo', per una sola volta, con proprio provvedimento, rinviare gli statuti e i regolamenti di cui al comma 9 all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito»;
2) al terzo periodo, la parola: «Ministro» e' sostituita dalle seguenti: «Ministero»;
c) al comma 11, le parole: «nel Bollettino Ufficiale del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale delle universita'».

Note all'art. 54:
- Si riporta l'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n.
168, recante «Istituzione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica», cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Autonomia delle universita'). - 1. Le
universita' sono dotate di personalita' giuridica e, in
attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno
autonomia didattica, scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi
con propri statuti e regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti
dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla
legge, le universita' sono disciplinate, oltre che dai
rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme
legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa
l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare.
3. Le universita' svolgono attivita' didattica e
organizzano le relative strutture nel rispetto della
liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi
generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti
didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi
gli statuti determinano i corsi di diploma, anche
effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea
e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri
per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di
dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.
4. Le universita' sono sedi primarie della ricerca
scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie
finalita' istituzionali, nel rispetto della liberta' di
ricerca dei docenti e dei ricercatori nonche'
dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I
singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del
rispettivo stato giuridico, nonche' le strutture di
ricerca:
a) accedono ai fondi destinati alla ricerca
universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del
presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) possono partecipare a programmi di ricerca
promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o
privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle
relative normative.
5. Le universita', in osservanza delle norme di cui
ai commi precedenti, provvedono all'istituzione,
organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche,
di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i
connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.
6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di
ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel
rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo
statuto.
7. L'autonomia finanziaria e contabile delle
universita' si esercita ai sensi dell'articolo 7.
8. La legge di attuazione dei principi di autonomia
di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti
dell'autonomia delle universita', quanto all'assunzione e
alla gestione del personale non docente.
9. Gli statuti, il regolamento generale di ateneo, il
regolamento per il trasferimento e la mobilita' interna dei
docenti e il regolamento di amministrazione finanza e
contabilita' sono deliberati dagli organi competenti
dell'universita' a maggioranza assoluta dei competenti.
Essi sono trasmessi al Ministero che, entro il
termine perentorio di sessanta giorni, esercita il
controllo di legittimita' e di merito nella forma della
richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi
sono emanati dal rettore.
10. Il Ministero puo', per una sola volta, con
proprio provvedimento, rinviare gli statuti e i regolamenti
di cui al comma 9 all'universita', indicando le norme
illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi
competenti dell'universita' possono non conformarsi ai
rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla
maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai
rilievi di merito con deliberazione adottata dalla
maggioranza assoluta. In tal caso il Ministero puo'
ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di
giurisdizione amministrativa per i soli vizi di
legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia
stata raggiunta, le norme contestate non possono essere
emanate.
11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel sito internet
istituzionale delle universita'.»
 
Art. 55
Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi
universitari

1. All'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «personalita' giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «personalita' giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro»;
b) al secondo comma, dopo la parola: «funzionamento» sono aggiunte le seguenti: «, approvato dal Ministero in sede di prima adozione e per le successive modifiche»;
c) il terzo comma e' abrogato.

Note all'art. 55:
- Si riporta l'articolo 61, del regio decreto 31 agosto
1933, n.1592, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 61. Ai Consorzi universitari e' riconosciuta
personalita' giuridica di diritto pubblico con decreto del
Ministro.
Ciascun Consorzio e' costituito con la convenzione
che determina i rapporti fra gli Enti e i privati
partecipanti al Consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne
regola l'ordinamento e il funzionamento, approvato dal
Ministero in sede di prima adozione e per le successive
modifiche.»
 
Art. 56
Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei
rappresentanti del Ministero dell'universita' e della ricerca nei
collegi dei revisori dei conti delle universita', delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi
universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie

1. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo, i rappresentanti del Ministero dell'universita' e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle universita', delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie sono scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico e stabiliti, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, sono designati e nominati i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali presso il predetto Ministero nonche' i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono incarichi di componente presso i collegi di cui al presente comma. Sono fatte salve le designazioni e le nomine del Ministero dell'universita' e della ricerca effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 57
Norma di interpretazione autentica relativa ai compensi spettanti al
presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle
istituzioni dell'AFAM

1. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che i compensi ivi previsti sono riconosciuti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica senza le limitazioni previste dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il conferimento di incarichi da parte di amministrazioni pubbliche a persone collocate in quiescenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Note all'art. 57:
- Si riporta il comma 342 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)»:
«342. A decorrere dall'anno 2022, il rimborso delle
spese sostenute, i compensi e le indennita' spettanti al
presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di
amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico
dei bilanci delle suddette istituzioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario»:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - (omissis). - 9. E' fatto divieto alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonche' alle
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 nonche' alle autorita' indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza
a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in
quiescenza. Alle suddette amministrazioni e', altresi',
fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi
dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo
delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti
e societa' da esse controllati, ad eccezione dei componenti
delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o
titolari degli organi elettivi degli enti di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le
collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque
consentiti a titolo gratuito. ((Per i soli incarichi
dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita', la
durata non puo' essere superiore a due anni, non
prorogabili ne' rinnovabili, presso ciascuna
amministrazione))
. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si
applica ai soggetti di cui al presente comma al
raggiungimento del settantesimo anno di eta'.»
- Si riporta il comma 489 dell'articolo 1 della legge
27, dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2014)»:
«489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti
pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche,
le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco
ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non
possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che,
sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite
fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei
trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono
compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche
elettive.
Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso
fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli
organi costituzionali applicano i principi di cui al
presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.»
- Si riporta il testo degli articoli 14, comma 3, e
14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). - (omissis). - 3. La pensione di cui
al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno
di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei
requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i
redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di
quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite
di 5.000 euro lordi annui.»
«Art. 14.1 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile). -
(omissis). - 3. La pensione di cui al comma 1 non e'
cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della
pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da
lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli
derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di
5.000 euro lordi annui.»
 
Art. 58

Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina

1. All'articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «dati clinici non direttamente» sono inserite le seguenti: «, o indirettamente attraverso sistemi di telemedicina,»;
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi e le modalita' di ricorso alla telecertificazione».

Note all'art. 58:
- Si riporta l'articolo 55-quinquies,del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 55-quinquies (False attestazioni o
certificazioni). - 1. Fermo quanto previsto dal codice
penale, il lavoratore dipendente di una pubblica
amministrazione che attesta falsamente la propria presenza
in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalita'
fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o falsamente
attestante uno stato di malattia e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400
ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a
chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme
la responsabilita' penale e disciplinare e le relative
sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale,
pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei
periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione,
nonche' il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater,
comma 3-quater.
3. La sentenza definitiva di condanna o di
applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1
comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della
radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di una
struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il
servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta
causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime
sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in
relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni
che attestano dati clinici non direttamente, o
indirettamente attraverso sistemi di telemedicina,
constatati ne' oggettivamente documentati. Con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi
e le modalita' di ricorso alla telecertificazione
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi
nazionali individuano le condotte e fissano le
corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle
ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio
in continuita' con le giornate festive e di riposo
settimanale, nonche' con riferimento ai casi di
ingiustificate assenze collettive in determinati periodi
nei quali e' necessario assicurare continuita'
nell'erogazione dei servizi all'utenza.».
 
Art. 59
Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, di cui
all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288

1. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269» sono aggiunte le seguenti: «, nominato con decreto del Ministro della salute, sulla base della composizione prevista dallo statuto. Con il decreto di cui al primo periodo e' nominato il presidente del consiglio di amministrazione, su designazione della Fondazione "Gerolamo Gaslini"».

Note all'art. 59:
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n.288, recante «Riordino della disciplina
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio
2003, n. 3», come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Istituti non trasformati). - 1. Con atto di
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-regioni",
sono disciplinate le modalita' di organizzazione, di
gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni,
nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di
indirizzo e controllo da quelle di gestione e di
attuazione, nonche' di salvaguardia delle specifiche
esigenze riconducibili alla attivita' di ricerca e alla
partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza
assistenziale, prevedendo altresi' che il direttore
scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal
Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione
interessata.
1-bis. Restano ferme le funzioni e la composizione
del consiglio di amministrazione dell'istituto "Giannina
Gaslini" di Genova, di cui all'articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, nominato con
decreto del Ministro della salute, sulla base della
composizione prevista dallo statuto. Con il decreto di cui
al primo periodo e' nominato il presidente del consiglio di
amministrazione, su designazione della Fondazione "Gerolamo
Gaslini"».
 
Art. 60
Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in
farmacia


1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale»;
b) alla lettera e), le parole: «rientranti nell'ambito dell'autocontrollo» sono soppresse;
c) la lettera e-quater) e' sostituita dalla seguente:
«e-quater) la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanita', di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di eta' non inferiore a dodici anni, nonche' l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotati di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa»;
d) dopo la lettera e-quater) sono inserite le seguenti:
«e-quinquies) l'effettuazione da parte del farmacista di test diagnostici decentrati, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell'appropriatezza prescrittiva, per il contrasto all'antibiotico-resistenza;
e-sexies) l'effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali;
e-septies) l'esecuzione in farmacia, da parte di personale abilitato, di test di screening per l'individuazione del virus dell'epatite C»;
e) alla lettera f), dopo le parole: «spesa a carico del cittadino,» sono inserite le seguenti: «scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale,».
2. Le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere da e-quater) a e-septies), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, rispettivamente modificata e introdotte dal comma 1 del presente articolo, sono a carico degli utenti.
3. Per l'erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove e' ubicata la farmacia. In detti locali e' vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.
4. L'erogazione dei servizi sanitari nei locali di cui al comma 3 e' soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneita' igienico-sanitaria dei locali e, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 153 del 2009, verifica che questi ultimi ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica.
5. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 3, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.
6. Due o piu' farmacie, di proprieta' di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 3, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 3 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete e' rilasciata al rappresentante di rete.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o piu' decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 2009.

Note all'art. 60:
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 3
ottobre 2009, n. 153, recante «Individuazione di nuovi
servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia di
indennita' di residenza per i titolari di farmacie rurali,
a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n.
69.», come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Nuovi servizi erogati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale). - 1. In
attuazione dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi
erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, nonche' disposizioni concernenti i comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, con il presente decreto
legislativo si provvede alla definizione dei nuovi compiti
e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, di seguito denominate: «farmacie», e alle
correlate modificazioni delle disposizioni recate
dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
2. I nuovi servizi assicurati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e
previa adesione del titolare della farmacia, concernono:
a) la partecipazione delle farmacie al servizio di
assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti
residenti o domiciliati nel territorio della sede di
pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il
proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:
1) la dispensazione e la consegna domiciliare di
farmaci e dispositivi medici necessari;
2) la preparazione, nonche' la dispensazione al
domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative
norme di buona preparazione e di buona pratica di
distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle
prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente
normativa;
3) la dispensazione per conto delle strutture
sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al
trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare,
residenziale e semiresidenziale;
4) la messa a disposizione di operatori
socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la
effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni
professionali richieste dal medico di famiglia o dal
pediatra di libera scelta, fermo restando che le
prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono
essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di
cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni,
necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle
farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative
finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire
l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche
attraverso la partecipazione a specifici programmi di
farmacovigilanza;
c) la erogazione di servizi di primo livello,
attraverso i quali le farmacie partecipano alla
realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di
campagne di prevenzione delle principali patologie a forte
impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai
gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e
regionale, ricorrendo a modalita' di informazione adeguate
al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione
dei farmacisti che vi operano;
d) la erogazione di servizi di secondo livello
rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee
guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le
specifiche patologie, su prescrizione dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche
avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche
l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di
defibrillatori semiautomatici;
e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito
dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di
prestazioni analitiche di prima istanza, nei limiti e alle
condizioni stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso
esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche' il
prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o
dispositivi equivalenti;
e-bis) in attuazione del piano nazionale della
cronicita' di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti
cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei
servizi, la possibilita' di usufruire presso le farmacie,
in collaborazione con i medici di medicina generale e con i
pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di
prescrizioni mediche, di un servizio di accesso
personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le
procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i
medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta
che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni
forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal
paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le
funzionalita' del dossier farmaceutico di cui all'articolo
12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012.
Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati
dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati
ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e
sulle modalita' di conservazione e assunzione
personalizzata dei farmaci prescritti, nonche' informano
periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il
medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta
o il medico prescrittore sulla regolarita' o meno
dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia
reputata utile, ivi compresa la necessita' di rinnovo delle
prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla
terapia.
e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte
di un farmacista di test diagnostici che prevedono il
prelievo di sangue capillare.
e-quater) la somministrazione presso le farmacie,
da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del
superamento di specifico corso abilitante e di successivi
aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore
di sanita', di vaccini individuati dal Piano nazionale di
prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di eta'
non inferiore a dodici anni, nonche' l'effettuazione di
test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione
biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da
effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne,
dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo
igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della
riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla
farmacia devono essere compresi nella circoscrizione
farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza
della farmacia stessa;
e-quinquies) l'effettuazione da parte del
farmacista di test diagnostici decentrati, a supporto del
medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta
ai fini dell'appropriatezza prescrittiva, per il contrasto
all'antibioticoresistenza;
e-sexies) l'effettuazione da parte del farmacista,
nei limiti delle proprie competenze professionali, dei
servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti
funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee
guida nazionali;
e-septies) l'esecuzione in farmacia, da parte di
personale abilitato, di test di screening per
l'individuazione del virus dell'epatite C;
f) la effettuazione di attivita' attraverso le
quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
presso le strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote
di partecipazione alla spesa a carico del cittadino,
scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di
libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio
sanitario regionale, nonche' ritirare i referti relativi a
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate; tali modalita' sono fissate, nel
rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo
23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia
protezione dei dati personali, e in base a modalita',
regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di
natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. L'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di
cui al primo periodo del comma 2 e' subordinata
all'osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali
garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di
patto di stabilita' dirette agli enti locali, senza
maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi
di personale.
4. Il rapporto delle farmacie con il Servizio
sanitario nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi di
cui al comma 2 e' disciplinato dalle medesime convenzioni
di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma
dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli
accordi nazionali e gli accordi di livello regionale
fissano altresi' i requisiti richiesti alle farmacie per la
partecipazione alle attivita' di cui al comma 2.
5. Il Servizio sanitario nazionale promuove la
collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle
farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il
Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle
attivita' di cui al comma 2.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario»,
convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009,
n. 33:
«Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). -
1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel comma 2 le parole: ", ad eccezione delle
norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali" sono
soppresse.
2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
"a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al
comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per
la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione
dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i
distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione
per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende
quello delle imprese che vi appartengono, che hanno
contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario
imponibile, nonche' dei tributi, contributi ed altre somme
dovute agli enti locali, viene operata su base
concordataria per almeno un triennio, secondo le
disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed
anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la
tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al
comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un
triennio, il volume delle imposte dirette di competenza
delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e
ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le
imprese interessate e' rimessa al distretto, che vi
provvede in base a criteri di trasparenza e parita' di
trattamento, sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in
quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese
appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione
delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari
obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese
appartenenti al distretto e l'applicazione delle
disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del
concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di
monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati
necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli
elementi di cui al numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono
concordare in via preventiva e vincolante con gli enti
locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il
volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare
dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata
tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle
imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e'
determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
complesso;
13) criteri generali per la determinazione di
quanto dovuto in base al concordato vengono determinati
dagli enti locali interessati, previa consultazione delle
categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
14) la ripartizione del carico tributario
derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese
interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in
base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento,
sulla base di principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato; ".
3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative
dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo
36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317".
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si
applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare
al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo
la produzione dei beni per i quali sono previsti gli
incentivi di cui al presente decreto.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma
3-bis e' subordinata alla preventiva autorizzazione
comunitaria.
4. Dall'attuazione del comma 1, nonche' dell'articolo
1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, come modificati dal presente articolo, non devono
derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno
2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
quale quella della concessione di finanziamenti, del
rilascio di garanzie, dell' assunzione di capitale di
rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a
favore delle imprese per finalita' di sostegno
dell'economia. Le predette operazioni possono essere
effettuate in via diretta ovvero attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
credito ad eccezione delle operazioni a favore delle
imprese per finalita' di sostegno dell'economia, che
possono essere effettuate esclusivamente attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
credito nonche' attraverso la sottoscrizione di fondi
comuni di investimento gestiti da una societa' di gestione
collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale
realizza uno o piu' fini istituzionali della Cassa depositi
e prestiti Spa. Lo Stato e' autorizzato a sottoscrivere,
per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di societa'
di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi
comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a
investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione
delle imprese di minore dimensione.
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il
contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica,
salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche
commerciale, con i terzi:
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni
caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in
relazione al programma di rete, i terzi possono far valere
i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la
soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro
due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo
comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in
quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
esercizio della societa' per azioni, e la deposita presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis,
terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti
pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve
essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la
denominazione sociale di ogni partecipante per originaria
sottoscrizione del contratto o per adesione successiva,
nonche' la denominazione e la sede della rete, qualora sia
prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai
sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che
contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascun partecipante; le modalita' di
realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e
i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli
eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione
del fondo medesimo; se consentito dal programma,
l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante
apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di
adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause
facoltative di recesso anticipato e le condizioni per
l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni
caso l'applicazione delle regole generali di legge in
materia di scioglimento totale o parziale dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il
nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della
rete, quando essa acquista soggettivita' giuridica e, in
assenza della soggettivita', degli imprenditori, anche
individuali, partecipanti al contratto salvo che sia
diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di
programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni,
nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per
l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del
sistema imprenditoriale nei processi di
internazionalizzazione e di innovazione previsti
dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di
promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di
cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della
provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo. (17)
4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera
e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle
pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si
procede alla ricognizione di interventi agevolativi
previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle
imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle
procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo
periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a
iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso
cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del
contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita
l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti
coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le
modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate
per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto
modificativo, presso la sezione del registro delle imprese
presso cui e' iscritta la stessa impresa.
L'ufficio del registro delle imprese provvede alla
comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al
contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro
delle imprese presso cui sono iscritte le altre
partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni
d'ufficio della modifica; se e' prevista la costituzione
del fondo comune, la rete puo' iscriversi nella sezione
ordinaria del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sua sede; con l'iscrizione
nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella
cui circoscrizione e' stabilita la sua sede la rete
acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo
25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quinquies.
4-sexies. Per gli anni 2020 e 2021, il contratto di
rete puo' essere stipulato per favorire il mantenimento dei
livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da
crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati
di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita'
competenti. Rientrano tra le finalita' perseguibili
l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla
rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro,
l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro
per chiusura di attivita' o per crisi di impresa, nonche'
l'assunzione di figure professio-nali necessarie a
rilanciare le attivita' produttive nella fase di uscita
dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli
istituti del distacco e della codatorialita', ai sensi
dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni
lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per
gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al
rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definite le modalita' operative per procedere alle
comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata
dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a
dare attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30,
comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.
4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al
presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di
pubblicita' di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto
previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al
comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai
sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, con l' assistenza di organizzazioni di rappresentanza
dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale
presenti nel Consiglio nazionale dell' economia e del
lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che
siano espressione di interessi generali di una pluralita'
di categorie e di territori.»
 
Art. 61

Disposizioni per contrastare la carenza di medicinali

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne da' comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione e' effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria, ed e' rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione abbiano esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione, conformemente alle previsioni di cui al comma 7»;
b) all'articolo 148:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 6 e» sono sostituite dalla seguente: «comma»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita', anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC e' soggetto alla sanzione amministrativa da seimila euro a trentaseimila euro. L'AIFA, d'intesa con le autorita' sanitarie e con le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente periodo e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione e' raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma 8».

Note all'art. 61:
- Si riporta l'art.148 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano», come modificato dalla presente legge:
«Art. 148 (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo che
il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7, il
responsabile dell'immissione in commercio del medicinale e'
soggetto alla sanzione amministrativa da euro tremila a
euro diciottomila.
Alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto il
titolare dell'AIC che apporta una modifica ad un
medicinale, o al relativo confezionamento o agli stampati
senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 35.
1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni
presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente
aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono
stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire
o limitare stati di carenza o indisponibilita', anche
temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative
terapeutiche, il titolare dell'AIC e' soggetto alla
sanzione amministrativa da euro seimila a euro
trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorita' sanitarie
e con le associazioni di categoria del settore farmaceutico
e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle
confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente
periodo e per il suo periodico aggiornamento, almeno
annuale
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il
produttore che, a seguito della notifica da parte dell'AIFA
della relazione di cui al comma 7 dell'articolo 53, non
ottempera alle prescrizioni contenute nel provvedimento di
notifica nei tempi in questo stabiliti e' soggetto alla
sanzione amministrativa da diecimila euro a cinquantamila
euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52,
comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione
amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione e'
raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui
alle lettere e) e f) del medesimo comma 8.
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i
produttori e gli importatori di eccipienti che non
ottemperano alle disposizioni del presente decreto e in
particolare dell'articolo 51, comma 1, lettere e) ed
e-quater), nonche' dell'articolo 60, comma 2, sono soggetti
alla sanzione amministrativa da euro diecimila a euro
cinquantamila.
3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, i
produttori, gli importatori e i distributori di sostanze
attive, nonche' i broker di medicinali che non ottemperano
alle disposizioni di cui all'articolo 52-bis, comma 5,
articolo 108-bis, comma 5, nonche' all'articolo 112-ter,
comma 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro
tremila a euro diciottomila.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica
la sanzione amministrativa da diecimila euro a
cinquantamila euro al titolare di AIC che non provvede a
richiedere le variazioni necessarie ad inserire nel
riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio
illustrativo dei propri medicinali le informazioni di
sicurezza di cui all'articolo 34, comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, se un
medicinale e' posto o mantenuto in commercio con
etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli
approvati dall'AIFA, ovvero con etichetta o foglio
illustrativo non modificati secondo le disposizioni
impartite dalla stessa Agenzia, ovvero sia privo del
bollino farmaceutico previsto dall'articolo 5-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, ((o
dell'identificativo univoco di cui al regolamento delegato
(UE) 2016/161,))
il titolare dell'AIC e' soggetto alla
sanzione amministrativa da diecimila euro a sessantamila
euro. ((30))
6. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, l'AIFA, con
provvedimento motivato, intima al titolare dell'AIC
l'adeguamento dell'etichettatura o del foglio illustrativo,
stabilendo un termine per l'adempimento. In caso di mancata
ottemperanza entro il termine indicato, l'AIFA puo'
sospendere l'AIC del medicinale fino all'adempimento. La
sospensione e' notificata all'interessato con l'indicazione
dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente e
del termine entro cui essi possono essere proposti.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il
farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2
dell'articolo 88 senza presentazione di ricetta medica e'
soggetto alla sanzione amministrativa da trecento euro a
milleottocento euro. Il farmacista che viola il disposto
del comma 3 dell'articolo 88 o non appone sulle ricette il
timbro attestante la vendita del prodotto soggiace alla
sanzione amministrativa da duecento euro a milleduecento
euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il
farmacista che vende un medicinale disciplinato
dall'articolo 89 senza presentazione di ricetta medica o su
presentazione di ricetta priva di validita' e' soggetto
alla sanzione amministrativa da cinquecento euro a tremila
euro. L'autorita' amministrativa competente puo' ordinare
la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da
quindici a trenta giorni.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico
che prescrive un medicinale di cui al comma 1 dell'articolo
89 senza attenersi alle modalita' di cui al comma 4 del
medesimo articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
da trecento euro a milleottocento euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il
farmacista che vende al pubblico o a una struttura non
autorizzata un medicinale disciplinato dall'articolo 92 e'
soggetto alle sanzioni e alle conseguenze amministrative
previste dal comma 11.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, il
farmacista che vende un medicinale disciplinato
dall'articolo 93 senza presentazione di ricetta di un
centro medico autorizzato alla prescrizione e' soggetto
alla sanzione amministrativa da cinquecento euro a tremila
euro.
L'autorita' amministrativa competente puo' ordinare
la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da
quindici a trenta giorni.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il
farmacista che vende al pubblico o a un medico non
autorizzato all'impiego un medicinale disciplinato
dall'articolo 94 e' soggetto alle sanzioni e alle
conseguenze amministrative previste dal comma 11.
13. Chiunque viola le disposizioni del titolo VII
diverse da quelle previste al comma 4 dell'articolo 147
soggiace alla sanzione amministrativa da tremila euro a
diciottomila euro, senza pregiudizio delle sanzioni penali
eventualmente applicabili.
13-bis. Il distributore all'ingrosso che non osserva
il divieto previsto dall'articolo 100, comma 1-ter, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
trentamila a centomila euro.
14. Chiunque viola il divieto di cui al comma 5
dell'articolo 115 e' soggetto alla sanzione amministrativa
da diecimila euro a sessantamila euro.
15. Chiunque effettua pubblicita' presso il pubblico
in violazione delle disposizioni del presente decreto e'
soggetto alla sanzione amministrativa da duemilaseicento
euro a quindicimilaseicento euro.
16. Chiunque viola il disposto del comma 8
dell'articolo 125 soggiace alla sanzione amministrativa da
cinquemila euro a trentamila euro. In caso di violazione
delle restanti disposizioni dello stesso articolo 125 si
applica il disposto dell'articolo 127.
17. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 126
soggiace alla sanzione amministrativa da cinquantamila euro
a trecentomila euro.
18. La violazione delle disposizioni del presente
decreto sulla pubblicita' presso gli operatori sanitari
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da
duemilaseicento euro a quindicimilaseicento euro.
19. Per i medicinali inclusi nell'elenco dei
medicinali che possono essere dispensati a carico del
Servizio sanitario nazionale la violazione di cui al comma
18 puo' comportare, altresi', la sospensione del medicinale
dal predetto elenco per un periodo di tempo da dieci giorni
a due anni, tenuto conto della gravita' del fatto. Il
provvedimento di sospensione e' adottato previa
contestazione del fatto al titolare dell'AIC, il quale puo'
far pervenire controdeduzioni all'AIFA entro quindici
giorni dalla contestazione stessa.
20. Il titolare dell'AIC di medicinali che viola gli
obblighi previsti dall'articolo 130 e' soggetto alla
sanzione del pagamento da trentamila euro a centottantamila
euro. L'importo della sanzione e' incrementato di una quota
variabile dallo 0,1 per cento all'1 per cento del fatturato
del medicinale per il quale e' stata riscontrata la
violazione.
21. Il titolare dell'AIC di medicinali che viola gli
obblighi previsti dall'articolo 130, e' altresi' obbligato,
in caso di notizie di rilevante interesse per i pazienti, a
pubblicare, a proprie spese, per tre giorni consecutivi sui
principali quotidiani nazionali rettifiche, concordate con
l'AIFA, di informazioni precedentemente diffuse.
22. Il responsabile di farmacovigilanza dell'azienda
farmaceutica, che viola gli obblighi dell'articolo 131, e'
soggetto alla sanzione del pagamento della somma da
ventimila euro a centoventimila euro.
24. L'inosservanza delle disposizioni previste per i
responsabili di farmacovigilanza delle strutture sanitarie,
comporta l'instaurazione nelle sedi competenti di
procedimenti per l'erogazione di sanzioni disciplinari,
secondo le norme legislative e convenzionali.»
 
Art. 62
Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti
cronici e in caso di dimissioni ospedaliere

1. Nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore indica nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, sospende in ogni momento la ripetibilita' della prescrizione ovvero modifica la terapia.
2. Al momento della dispensazione, presso le farmacie convenzionate, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalita' di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, in coerenza con quanto definito nel protocollo di cui al comma 1. Il farmacista, nel monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficolta' da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticita' al medico prescrittore per le valutazioni di sua competenza.
3. La farmacia convenzionata consegna il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del paziente di documentazione di dimissione ospedaliera, di referto di pronto soccorso o di altra documentazione analoga rilasciata dai servizi di continuita' assistenziale il giorno di presentazione ovvero nei due giorni immediatamente precedenti, dai quali risulti prescritta o, comunque, suggerita specifica terapia farmacologica.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del presente articolo, anche al fine di garantire che dalle stesse non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 63
Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sul riconoscimento dei
diritti delle persone sordocieche

1. Al fine di favorire la piena inclusione sociale delle persone con sordocecita', in attuazione degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «specifica unica» sono inserite le seguenti: «, distinta dalla somma delle disabilita' uditiva e visiva»;
b) all'articolo 2:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficolta' nell'orientamento e nella mobilita' e nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennita' economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecita' civile e di sordita' civile. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in cui la duratura compromissione dell'udito sia acquisita successivamente al superamento dell'eta' evolutiva, le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennita' economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecita' civile e di invalidita' civile. Le persone sordocieche percepiscono altresi' in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordita' civile, di cecita' civile e di invalidita' civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilita'» e, al terzo periodo, le parole: «di cecita' civile e di sordita' civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cecita' civile, di sordita' civile e di invalidita' civile»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La condizione di sordocieco e' altresi' riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono accertate la condizione di cecita' civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'eta' evolutiva, la condizione di invalidita' civile».

Note all'art. 63:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 24 giugno 2010, n. 107 recante «Misure per il
riconoscimento dei diritti delle persone sordociechi», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. La presente legge e'
finalizzata al riconoscimento della sordocecita' come
disabilita' specifica unica, distinta dalla somma delle
disabilita' uditiva e visiva, sulla base degli indirizzi
contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle
persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile
2004.»
«Art. 2 (Definizione). - 1. Ai fini della presente
legge, si definiscono sordocieche le persone con durature
compromissioni totali o parziali combinate della vista e
dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con
barriere di diversa natura comportano difficolta'
nell'orientamento e nella mobilita' e nell'accesso
all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena
ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su
base di uguaglianza con gli altri.
2. Le persone sordocieche hanno diritto alla
percezione in forma unificata delle indennita' economiche
sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente
in materia di cecita' civile e di sordita' civile. Nei casi
di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in cui la
duratura compromissione dell'udito sia acquisita
successivamente al superamento dell'eta' evolutiva, le
persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma
unificata delle indennita' economiche sulla base dei
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di
cecita' civile e di invalidita' civile. Le persone
sordocieche percepiscono altresi' in forma unificata anche
le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente
per la condizione di sordita' civile, di cecita' civile e
di invalidita' civile, erogate dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS).
3. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore
della presente legge risultano gia' titolari di distinte
indennita' e prestazioni per entrambe le condizioni di
sordita' civile e di cecita' civile, e' riconosciuta
l'unificazione dei trattamenti in godimento.
4. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i
benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro gia'
riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte
menomazioni.»
«Art. 3 (Modalita' di accertamento e valutazione
della sordocecita'). - 1. L'accertamento della
sordocecita', come definita ai sensi dell'articolo 2, e'
effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per
territorio mediante la commissione medica di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che
procede alla valutazione delle disabilita' sulla base della
documentazione clinica presentata dall'interessato.
All'accertamento si procede nel corso di un'unica visita
alla quale sono presenti entrambi gli specialisti
competenti ad accertare la cecita' civile e la sordita'
civile. Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti
sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo
riconoscimento della condizione di cecita' civile, di
sordita' civile e di invalidita' civile.
2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al
soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei
requisiti gia' previsti dalla legislazione vigente
rispettivamente in materia di sordita' civile e di cecita'
civile ai fini dell'ottenimento delle indennita' gia'
definite in base alle vigenti normative relative alle due
distinte minorazioni. La condizione di sordocieco e'
altresi' riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono
accertate la condizione di cecita' civile e, in conseguenza
di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche
in seguito all'eta' evolutiva, la condizione di invalidita'
civile.
3. Il verbale di accertamento e' sottoposto alla
verifica delle competenti commissioni provinciali
dell'INPS.
4. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80, dopo le parole: «la sordita',»
sono inserite le seguenti: «la sordocecita',».
5. Le modalita' di accertamento e di erogazione
unificata delle indennita' e delle prestazioni si applicano
per le domande presentate dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nonche' in occasione di eventuali
revisioni programmate.
6. Restano ferme tutte le situazioni di
incompatibilita' con altri benefici, stabilite da vigenti
disposizioni di legge.»
 
Art. 64

Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi

1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attivita' delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

Note all'art. 64:
- Si riporta l'articolo 28 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 recante «Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza»:
«Art. 28. Oltre i casi preveduti dal codice penale,
sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la
raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del
Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse
analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di
munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti
destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze
armate nazionali o straniere. Con la licenza di
fabbricazione sono consentite le attivita' commerciali
connesse e la riparazione delle armi prodotte.
La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione
e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi
comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento,
nonche' per la fabbricazione, l'importazione e
l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita
degli strumenti di autodifesa specificamente destinati
all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
fabbricazione e la detenzione delle tessere di
riconoscimento e degli altri contrassegni di
identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le
produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
La validita' della licenza e' di 2 anni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla
legge 17 ottobre 2014, n. 146, recante «Disposizioni
urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e
violenza in occasione di manifestazioni sportive, di
riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per
assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno»:
«Art. 9 (Misure urgenti in materia di disciplina dei
materiali esplodenti). - 1. Ai fini dell'esercizio delle
funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti
previste dalla legislazione vigente, opera presso il
Ministero dell'interno una Commissione consultiva centrale.
Operano, altresi', a livello territoriale,
Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche
prescrittive previste in materia. Con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la
composizione delle predette Commissioni.
2. Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 1,
che sono competenti anche per l'accertamento della
capacita' tecnica di cui all'articolo 8, quarto comma,
della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' richiesta
un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze
esplodenti. Ad essi)) non spettano compensi, gettoni di
presenza o rimborsi di spese e le attivita' delle predette
Commissioni sono svolte con le risorse umane, strumentali e
logistiche disponibili a legislazione vigente.»
 
Art. 65
Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi
di pubblica sicurezza

1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 46 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attivita' delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.
2. La competenza al rilascio della licenza di cui all'articolo 54, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferita al prefetto della provincia di destinazione dei prodotti esplodenti.
3. Al numero 63 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, le parole: «60 gg» sono sostituite dalle seguenti: «30 gg». E' in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Note all'art. 65:
- Si riportano gli articoli 46 e 54 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 recante «Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza»:
«Art. 46. Senza licenza del Ministro dell'interno e'
vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o
trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti
esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele
detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla
composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. E'
vietato altresi', senza licenza del Ministro dell'interno,
fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o
nitroglicerina.»
«Art. 54. Salvo il disposto dell'art. 28 per le
munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato
prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del
Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.
La licenza non puo' essere conceduta se l'esplosivo
non sia stato gia' riconosciuto e classificato.
Queste disposizioni non si applicano rispetto agli
esplosivi di transito, per i quali e' sufficiente la
licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti
entrano nello Stato.»
- Per il testo dell'articolo 9, del decreto-legge 22
agosto 2014, n. 119, si vedano le note all'articolo 64.
- Si riporta il testo del numero 63, dell'allegato I
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 407 recante «Regolamento recante modificazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n.
300, concernente le attivita' private sottoposte alla
disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto
1990, n. 241», come modificato dalla presente legge:
«Allegato 1 Elenco attivita' inserite nella tabella C
del regolamento 26 aprile 1992, n. 300, Tabella C, Elenco
delle attivita' sottoposte alla disciplina dell'art. 20
della legge n. 241/1990 con indicazione del termine entro
cui la relativa domanda si considera accolta.

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta l'articolo 80 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 recante «Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza»:
«Art. 80. L'autorita' di pubblica sicurezza non puo'
concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un
luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto
verificare da una commissione tecnica la solidita' e la
sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente
adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di
prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda
la licenza.»
 
Art. 66

Disposizioni in materia di oggetti preziosi

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, alla sezione I (Attivita' commerciali e assimilabili), sottosezione 1.10 (Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti), numero 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella colonna «regime amministrativo», le parole: «/silenzio-assenso», ovunque ricorrono, sono soppresse;
b) nella colonna «concentrazione di regimi amministrativi», le parole da: «o del decorso» fino a: «silenzio-assenso» sono soppresse.

Note all'art. 66:
- Si riporta la tabella A allegata al decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sezione I,
sottosezione 1.10, numero 35, recante «Individuazione di
procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione
certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso
e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi
applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»,
come modificata dalla presente legge:
«1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici
prodotti


Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 67

Titoli di accesso nominativi ad attivita' di spettacolo

1. All'articolo 1, comma 545-bis, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «lo spettacolo viaggiante» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i parchi di divertimento,».

Note all'art. 67:
- Si riporta il comma 545-bis dell'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», come
modificato dalla presente legge:
«545-bis. A decorrere dal 1° luglio 2019, ferme
restando le specifiche disposizioni in materia di
manifestazioni sportive, per le quali continua ad
applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di
accesso ad attivita' di spettacolo in impianti con capienza
superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa
efficace verifica dell'identita', e riportano la chiara
indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce
del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L'accesso all'area dello spettacolo e' subordinato al
riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi
efficaci di verifica dell'identita' dei partecipanti
all'evento, compresi i minorenni.
Sono esclusi da tale prescrizione, ivi compresi i
parchi di divertimento, e gli spettacoli di attivita'
lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto,
danza e circo contemporaneo, nonche' le manifestazioni
carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni
storiche, giostre e manifestazioni similari. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
adottato previa intesa con il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e sentita l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti internet
di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti
internet ufficiali dell'evento assicurano la rimessa in
vendita dei titoli di ingresso nominativi o il cambio di
nominativo.»
 
Art. 68
Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125,
in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la
pena di morte o la tortura, e al regolamento (UE) 2021/821, in
materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione,
dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di
prodotti a duplice uso, nonche' ai regolamenti dell'Unione europea
che prevedono misure restrittive unionali

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: «ai sensi del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, la persona fisica o giuridica che li immette sul mercato ai fini della messa a disposizione dei consumatori»;
b) all'articolo 8, il comma 3 e' abrogato;
c) all'articolo 10, comma 3, lettera f), dopo le parole: «prodotti importati» sono aggiunte le seguenti: «o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, l'impegno a non riesportarli o dirottarli durante il viaggio»;
d) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «in quanto gia' soggetto che ha ottenuto autorizzazioni individuali» sono sostituite dalle seguenti: «per uno o piu' prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali»;
2) al comma 5, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Per ciascuna delle operazioni oggetto dell'autorizzazione globale individuale, l'operatore rispetta le seguenti condizioni:»;
3) al comma 5, lettera c), le parole: «a duplice uso listati o i prodotti a duplice uso non listati» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione indica che i prodotti non saranno riesportati o dirottati durante il viaggio e che saranno utilizzati in modo compatibile con gli scopi previsti nei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. Se i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono prodotti a duplice uso o beni diversi da beni di consumo, la dichiarazione indica altresi' che i prodotti non saranno trasferiti»;
4) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente»;
e) all'articolo 12:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale dell'Unione europea (codice dell'autorizzazione e data della notifica)"»;
2) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente»;
f) all'articolo 13:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso listati e' sottoposta alle medesime condizioni e soddisfa i requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'esportazione di beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata secondo le modalita' e limitatamente ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo»;
3) al comma 2, le parole: «a duplice uso listati» sono soppresse;
4) al comma 3, le parole: «L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale e' sottoposta alle medesime condizioni e deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare» sono sostituite dalle seguenti: «L'esportatore che intende avvalersi dell'autorizzazione generale nazionale notifica»;
5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale nazionale (codice dell'autorizzazione e data della notifica)"»;
g) all'articolo 18:
1) al comma 4, la lettera c) e' abrogata;
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente»;
h) all'articolo 20:
1) al comma 3-bis, lettera b), le parole: «in regime di autorizzazione specifica individuale» sono soppresse;
2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente».

Note all'art. 68:
- L'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21 « del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.
221 recante «Attuazione della delega al Governo di cui
all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
della normativa europea ai fini del riordino e della
semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso
e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi
commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di
esportazione di materiali proliferanti», abrogato dalla
presente legge, recava: «Procedimento autorizzativo».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, 10,
comma 3, 11, 12, 13, 18 e 20 del decreto legislativo 15
dicembre 2017, n. 221 recante «Attuazione della delega al
Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016,
n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e
della semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso
e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi
commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di
esportazione di materiali proliferanti», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Oltre alle definizioni
contenute nei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1,
e, per gli aspetti doganali, a quelle di cui al regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 ottobre 2013, nonche' sulla base di quanto previsto dalla
normativa doganale unionale e dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ai fini del
presente decreto valgono le definizioni seguenti:
a) per «regolamento duplice uso» s'intende il
regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime
dell'Unione di controllo delle esportazioni,
dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito
e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione);
b) per «regolamento antitortura» s'intende il
regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di
determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la
pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o
pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione);
c) per «regolamenti (UE) concernenti misure
restrittive» s'intendono le misure adottate ai sensi
dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei
confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad
embargo commerciale;
d) «per azione comune» s'intende l'azione comune
del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa
al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni
fini militari;
e) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono
i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento duplice
uso;
f) per «prodotti a duplice uso non listati»
s'intendono quei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo
2, del regolamento duplice uso, non elencati nell'allegato
I del regolamento duplice uso, ma che possono comunque
avere un utilizzo sia civile sia militare;
g) per «merci soggette al regolamento antitortura»
s'intendono le merci elencate negli allegati II, III e IV
del regolamento antitortura;
h) per «prodotti listati per effetto di misure
restrittive unionali» s'intendono quei prodotti o quelle
attivita' il cui commercio con determinati Paesi terzi e'
controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti
misure restrittive;
i) per «non proliferazione» s'intende l'attivita'
volta a prevenire, rilevare e contrastare la realizzazione
di armi di distruzione di massa, quali ordigni nucleari,
armi chimiche, biologiche e radiologiche e correlati
vettori. Sono incluse le iniziative tese ad individuare il
traffico dei materiali connessi e di quelli cosiddetti dual
use, nonche' di tecnologie e know-how;
l) per «tecnologie o software di pubblico dominio»
s'intendono le tecnologie o i software disponibili senza
restrizioni per un'ulteriore diffusione;
m) per «ricerca scientifica di base» s'intendono
quei lavori sperimentali o teorici intrapresi
essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi
fondamentali di fenomeni e fatti osservabili, non
principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici
pratici;
n) per "operatore" s'intende l'esportatore,
l'importatore, l'intermediario o il prestatore di
assistenza tecnica;"
o) per «utilizzatore finale» s'intende qualsiasi
persona fisica o giuridica che utilizzi definitivamente i
prodotti controllati ai sensi del presente decreto o,
limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati
per effetto di misure restrittive unionali, la persona
fisica o giuridica che li immette sul mercato ai fini della
messa a disposizione dei consumatori.»
«Art. 10 (Autorizzazione specifica individuale). -
(omissis)
3. La domanda deve essere corredata di una copia del
contratto di riferimento o comunque di sufficiente
documentazione atta a comprovare l'effettiva volonta' di
acquisto da parte dell'utilizzatore finale; delle
specifiche tecniche dei prodotti oggetto di esportazione o
intermediazione; del profilo dell'utilizzatore finale e di
una dichiarazione del medesimo, cosiddetta end user
statement, contenente obbligatoriamente le seguenti
informazioni:
a) l'esatta indicazione della denominazione o della
ragione sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta;
b) la descrizione dei prodotti importati, la loro
quantita' e valore, l'eventuale classifica di segretezza ed
il relativo livello, gli estremi del contratto di
riferimento;
c) l'indicazione dell'utilizzo specifico, civile o
militare, dei prodotti importati, nonche' del loro esatto
luogo di destinazione ed impiego; in caso di merci soggette
al regolamento antitortura, l'indicazione dell'utilizzo
specifico, che non sia volto ad infliggere la pena di
morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli,
inumani o degradanti; in caso di servizi d'intermediazione,
indicazioni sull'ubicazione dei beni nel Paese terzo
d'origine e sui terzi implicati nella transazione;
d) l'impegno espresso, per i prodotti a duplice uso
( (...) ), appartenenti al settore nucleare o che
potrebbero essere, direttamente o indirettamente, impiegati
nello stesso settore, a non utilizzare tali prodotti in
applicazioni militari o esplosive nucleari, in attivita'
civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia
dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica
(A.I.E.A.) o in applicazioni collegate allo sviluppo e
produzione di altre armi di distruzione di massa e di
missili che possano essere utilizzati come vettori di tali
armi;
e) l'impegno espresso, per le merci soggette al
regolamento antitortura, a non utilizzare tali merci per
infliggere la pena di morte, la tortura, o altri
trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;
f) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire
o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati o,
limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati
per effetto di misure restrittive unionali, l'impegno a non
riesportarli o dirottarli durante il viaggio;
g) eventuali altri impegni funzionali al rispetto
dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.»

«Art. 11 (Autorizzazione globale individuale). - 1.
L'autorizzazione globale individuale e' rilasciata ad un
singolo esportatore non occasionale, per uno o piu'
prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali
per uno o piu' prodotti a duplice uso o per merci soggette
al regolamento antitortura, sia nella forma di beni fisici
che in quella di beni intangibili, quali operazioni di
trasmissione di software e tecnologia o di assistenza
tecnica, e per uno o piu' utilizzatori finali o Paesi di
destinazione specifici.
2. L'autorizzazione globale individuale e'
rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, con
validita' non superiore a quella indicata dai regolamenti
di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata
dell'operatore da presentare non oltre la scadenza,
l'Autorita' competente puo' accordare una o piu' proroghe.
3. La domanda per ottenere un'autorizzazione globale
individuale, sottoscritta da un legale rappresentante
dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente,
utilizzando la modulistica prescritta dai pertinenti
regolamenti unionali. La domanda deve specificare se
l'autorizzazione ha ad oggetto materiali o informazioni
classificati. In caso di compilazione incompleta o errata
e' fatta salva la possibilita' di regolarizzare
successivamente la domanda. Le informazioni e i dati
contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si
intendono dichiarati dall'istante sotto la propria
responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la
presentazione della domanda deve essere tempestivamente
comunicato all'Autorita' competente.
4. E' escluso il rilascio dell'autorizzazione globale
individuale in favore di operatori occasionali e qualora
non ricorrano le condizioni di continuita' e pluralita' di
rapporti commerciali con destinatari e utilizzatori finali
di un determinato Paese.
5. Per ciascuna delle operazioni oggetto
dell'autorizzazione globale individuale, l'operatore
rispetta le seguenti condizioni:
a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta
esclusivamente per i prodotti e per i Paesi di destinazione
in essa indicati;
b) riportare sulle fatture e sui documenti di
trasporto la seguente stampigliatura: «Autorizzazione
globale individuale (numero e data del provvedimento)»;
c) richiedere in sede di conclusione del contratto,
ovvero di accettazione della proposta contrattuale, una
dichiarazione di impegno del committente estero o
dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o
dirottare durante il viaggio i prodotti oggetto del
contratto stesso o dell'ordinativo, e ad utilizzarli
esclusivamente per scopi civili o per fini militari e non
offensivi e non proliferanti nei settori chimico,
biologico, nucleare, radiologico, missilistico e
strategico, nel caso di merci soggette al regolamento
antitortura, tale dichiarazione di impegno deve indicare
che le merci in discorso non saranno riesportate,
trasferite o dirottate durante il viaggio, ne' destinate,
in tutto o in parte, ad infliggere ad esseri umani la pena
capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli,
inumani o degradanti. Nel caso di prodotti listati per
effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione
indica che i prodotti non saranno riesportati o dirottati
durante il viaggio e che saranno utilizzati in modo
compatibile con gli scopi previsti nei pertinenti
regolamenti (UE)concernenti misure restrittive. Se i
prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali
sono prodotti a duplice uso o beni diversi da beni di
consumo, la dichiarazione indica altresi' che i prodotti
non saranno trasferiti;
6. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre
l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una lista
riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di
autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve
contenere i seguenti elementi: copia del documento
doganale, estremi della fattura e del contratto, quantita'
e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di
riferimento, corrispondenti codici delle voci e sottovoci
della nomenclatura combinata, paese di destinazione,
generalita' del destinatario e dell'utilizzatore finale,
data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva,
temporanea o transito, e ogni altro elemento richiesto
dall'Autorita' competente.
7. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni
richieste dal presente articolo, l'autorizzazione
precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorita'
competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
9. L'autorizzazione globale individuale e' negata,
annullata, revocata, sospesa o modificata dall'Autorita'
competente, sentito il parere del Comitato consultivo,
secondo quanto stabilito dall'articolo 14.»
«Art. 12 (Autorizzazione generale dell'Unione
europea). - 1. L'esportazione dei prodotti a duplice uso
listati e delle merci soggette al regolamento antitortura
puo' avere luogo con un'autorizzazione generale dell'Unione
europea, limitatamente ai materiali, agli scopi ed ai Paesi
di destinazione di cui ai regolamenti duplice uso e
antitortura.
2. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale
dell'Unione europea e' sottoposta alle condizioni e deve
soddisfare i requisiti previsti dai regolamenti predetti. A
tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta
autorizzazione deve notificare all'Autorita' competente,
precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale
intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale
rappresentante. Il nominativo dell'esportatore e' iscritto
automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che
operano con autorizzazione generale dell'Unione europea»,
tenuto dall'Autorita' competente.
2-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La
stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma
e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale
dell'Unione europea (codice dell'autorizzazione e data
della notifica)".
3. L'autorizzazione generale dell'Unione europea non
puo' essere utilizzata quando ricorrano le condizioni
ostative previste dai regolamenti predetti.
4. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre,
l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una lista
riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di
autorizzazione generale dell'Unione europea. Tale
segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi
della fattura e del contratto, quantita' e valore dei
prodotti spediti, categorie e sottocategorie di
riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di
destinazione, generalita' del destinatario e
dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di
esportazione, definitiva o temporanea, e ogni altro
elemento richiesto dall'Autorita' competente.
5. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni
richieste dal presente articolo, l'autorizzazione
precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorita'
competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
7. L'utilizzo dell'autorizzazione generale
dell'Unione europea puo' essere negato, annullato, revocato
o sospeso secondo quanto stabilito dall'articolo 14.»
«Art. 13 (Autorizzazione generale nazionale). - 1.
L'esportazione di prodotti a duplice uso listati puo' aver
luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata
conformemente alle indicazioni di cui all'allegato III,
sezione C, del regolamento duplice uso, secondo le
modalita' e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di
destinazione individuati con decreto del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, da
adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il
Comitato consultivo. Tali autorizzazioni non si applicano
ai prodotti elencati nell'allegato II, sezione I, del
regolamento duplice uso.L'utilizzazione dell'autorizzazione
generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso
listati e' sottoposta alle medesime condizioni e soddisfa i
requisiti previsti per l'autorizzazione generale
dell'Unione europea di cui all'articolo 12.
1-bis. L'esportazione di beni di consumo non a
duplice uso listati per effetto di misure restrittive
unionali puo' aver luogo con autorizzazione generale
nazionale, rilasciata secondo le modalita' e limitatamente
ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con
decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, da adottare su proposta
dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo.
2. Lo strumento dell'autorizzazione generale
nazionale, idoneo a ridurre gli oneri a carico delle
imprese e ad attuare forme di semplificazione
amministrativa, e' utilizzato per genere di operazioni
esportative, tipi di prodotti e gruppi di Paesi di
destinazione finale.
3. L'esportatore che intende avvalersi
dell'autorizzazione generale nazionale notifica
all'Autorita' competente, precedentemente al primo utilizzo
della stessa, tale intendimento con comunicazione
sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo
dell'esportatore e' iscritto automaticamente in un apposito
«registro dei soggetti che operano con autorizzazione
generale nazionale», tenuto dall'Autorita' competente.
3-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La
stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma
e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale
nazionale (codice dell'autorizzazione e data della
notifica)".
4. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni
richieste dal presente articolo, l'autorizzazione
precedentemente rilasciata e' revocata dall'Autorita'
competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
5. L'autorizzazione generale nazionale e' soggetta
alle medesime disposizioni ((del comma 4)) dell'articolo
12.
6. L'utilizzo dell'autorizzazione generale nazionale
puo' essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo
quanto stabilito dall'articolo 14.»
«Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice
uso). - 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di
prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso
non listati, anche in forma intangibile, di transito o di
trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero
presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica
concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa
autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo
dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la
reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a
euro 250.000.
2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i
servizi di cui al comma 1 in difformita' dagli obblighi
prescritti dalla relativa autorizzazione e' punito con la
reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro
15.000 a euro 150.000.
3. L'operatore che nei casi previsti dagli articoli
4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8,
paragrafo 2, del regolamento duplice uso, omette di
informare l'Autorita' competente e' punito con l'arresto
fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro
90.000. La medesima pena si applica in caso di violazione
dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a
euro 90.000 l'operatore che:
a) omette di comunicare all'Autorita' competente
l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni
contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici
giorni dal verificarsi della variazione;
b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed
esibizione della documentazione relativa alle operazioni
effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del
regolamento duplice uso;
c) (abrogata);
d) non presenta i documenti richiesti
dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 17, comma
2.
4-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11,
comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei
prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata
dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a
dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito
dall'Autorita' competente.»

«Art. 20 (Sanzioni relative ai prodotti listati per
effetto di misure restrittive unionali). - 1. E' punito con
la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei
divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure
restrittive:
a) effettua operazioni di esportazione o
importazione di prodotti listati per effetto di misure
restrittive unionali;
b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a
misure restrittive unionali;
c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per
l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di
concessione soggetti a misure restrittive unionali o
esegue, in tutto o in parte, uno o piu' dei medesimi
contratti.
2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1
senza la prescritta autorizzazione, ovvero con
autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o
documentazione false, e' punito con la reclusione fino a
sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.
3. Chiunque effettua le operazioni di cui al ((comma
1))
in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa
autorizzazione, e' punito con la reclusione fino a quattro
anni e con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro.
3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al
comma 1 e' assoggettato alla sanzione amministrativa da
euro 15.000 a euro 90.000 quando:
a) omette di comunicare all'Autorita' competente le
variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella
domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi
della variazione;
b) non provvede alla conservazione della
documentazione relativa alle operazioni effettuate negli
archivi della propria sede legale, per un periodo non
inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno
nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
c) non presenta i documenti richiesti
dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 17, comma
2.
3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli arti-coli 11,
comma 6, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei
prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata
dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a
dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito
dall'Autorita' competente.»
 
Art. 69
Norme per la semplificazione delle attivita' di gestione delle specie
ittiche alieutiche

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 837-bis e' sostituito dal seguente:
«837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 maggio 2026 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura nelle acque interne di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020».
 
Art. 70

Disposizioni in materia di RAEE

1. Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di rifiuti domestici di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica equivalente.
 
Art. 71

Delega al Governo in materia di fanghi di depurazione

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, come modificato dall'articolo 1, punto 4), della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) aggiornare la normativa per adeguarla alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;
b) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;
c) disciplinare la possibilita' di realizzare forme innovative di gestione finalizzate al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;
d) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente anche definendo parametri di qualita' e modalita' di controllo;
e) prevedere criteri per la redazione di piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, finalizzati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimita' e di autosufficienza.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 71:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99,
recante «Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE
concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del
suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio
1992, n. 38.
- La direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile
1999, recante «discariche dei rifiuti» e' pubblicata nella
GU L 182 del 16.7.1999
 
Art. 72

Abrogazioni e soppressioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221;
b) il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
c) il comma 5 dell'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
d) il comma 560 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
e) il comma 3 dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
f) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;
g) i commi 2, 4 e 6 dell'articolo 2-octies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato;
b) all'articolo 14, comma 2, alinea, le parole: «o di regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono soppresse;
c) all'articolo 21, comma 1, le parole: «, da conservare per la durata stabilita con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2» sono soppresse;
d) all'articolo 49, comma 3, le parole: «degli articoli 5, comma 2, e» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo».

Note all'art. 72:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 reca:
«Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia
di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in
favore delle imprese marittime, a norma dell'articolo 24,
comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122».
- Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 reca:
«Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di
controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9,
comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n.
23».
- Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 reca: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.
- La legge 29 dicembre 2022, n. 197 reca: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado».
- Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 reca:
«Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni», ed e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
«Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE».
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 reca:
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorita'
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio».
- Si riporta il testo degli articoli 14, 21 e 49 del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, «Attuazione
della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorita' competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio», come modificati dalla presente
legge:
«Art. 14 (Limitazioni dell'esercizio dei diritti
dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli 10,
11 e 12, relativamente ai dati personali contenuti in una
decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di
trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel
casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di
trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase
di esecuzione penale, sono esercitati conformemente a
quanto previsto dalle disposizioni di legge o di
regolamento che disciplinano tali atti e procedimenti.
Chiunque vi abbia interesse, durante il procedimento penale
o dopo la sua definizione, puo' chiedere, con le modalita'
di cui all'articolo 116 del codice di procedura penale, la
rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati
personali che lo riguardano. Il giudice provvede con le
forme dell'articolo 130 del codice di procedura penale.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei
diritti di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12, comma
5, nonche' l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo
10, comma 2, possono essere ritardati, limitati o esclusi,
con disposizione di legge, nella misura e per il tempo in
cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata,
tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi
interessi della persona fisica interessata al fine di:
a) non compromettere il buon esito dell'attivita'
di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonche'
l'applicazione delle misure di prevenzione personali e
patrimoniali e delle misure di sicurezza;
b) tutelare la sicurezza pubblica;
c) tutelare la sicurezza nazionale;
d) tutelare i diritti e le liberta' altrui.»
«Art. 21 (Registrazione). - 1. Le operazioni di
raccolta, modifica, consultazione, comunicazione,
trasferimento, interconnessione e cancellazione di dati,
eseguite in sistemi di trattamento automatizzati, sono
registrate in appositi file di log.
2. Le registrazioni delle operazioni di cui al comma
1 debbono consentire di conoscere i motivi, la data e l'ora
di tali operazioni e, se possibile, di identificare la
persona che ha eseguito le operazioni e i destinatari.
3. Le registrazioni sono usate ai soli fini della
verifica della liceita' del trattamento, per finalita' di
controllo interno, per garantire l'integrita' e la
sicurezza dei dati personali e nell'ambito di procedimenti
penali.
4. Su richiesta e fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 37, comma 3, il titolare del trattamento e il
responsabile del trattamento mettono le registrazioni a
disposizione del Garante.»
«Art. 49 (Abrogazioni e disposizioni di
coordinamento). - 1. Gli articoli 53, 54, 55 e 56 del
Codice sono abrogati.
2. L'articolo 57 del Codice e' abrogato decorso un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I decreti adottati in attuazione degli articoli 53
e 57 del Codice continuano ad applicarsi fino all'adozione
di diversa disciplina ai sensi dell'articolo 9, comma 5.»
 
Art. 73

Clausola di invarianza finanziaria

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35, comma 13, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 74

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Alberti Casellati, Ministro per le
riforme istituzionali e la
semplificazione normativa Visto, il Guardasigilli: Nordio