| Gazzetta n. 281 del 3 dicembre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
| DECRETO 24 novembre 2025 |
| Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale e' stato nominato Ministro della transizione ecologica l'On. Gilberto Pichetto Fratin; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, di adozione dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorita' politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, i cui commi 1126 e 1127 prevedono la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, di un «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PAN GPP), al fine di integrare le esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie merceologiche; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata la revisione del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023 recante «Approvazione del piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023» che abroga il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008. Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; Visto, in particolare l'art. 57, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, recante «Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2022; Visto il decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica «Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 22 agosto 2024; Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006»; Visto il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»; Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato»; Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»; Visto il decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni»; Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, in ragione del progresso tecnologico e dell'evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento, perseguendo con maggiore efficacia gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi alle relative categorie di forniture e affidamenti; Considerato che l'attivita' istruttoria per la revisione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi ha visto il confronto con le parti interessate e con esperti di settore, inclusi i referenti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e di ANAC per le valutazioni di competenza;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi, servizi di manutenzione, esecuzione di lavori, includendo interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento, di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore: a) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione e direzione lavori i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, in caso di procedura senza pubblicazione di bandi o avvisi, il cui avviso a presentare offerta e' inviato a partire da tale data; b) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto servizi di manutenzione e lavori e alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara un progetto validato in vigenza del presente decreto; c) alla progettazione svolta internamente alla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente a tale data, non ancora validata. |
| | Art. 2
Disposizioni transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica continua ad essere applicato: a) alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara una progetto di fattibilita' tecnico-economica validato in vigenza del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare offerta e' inviato, entro tre mesi dalla data di validazione del progetto di fattibilita' tecnico-economica posto a base di gara; b) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori aventi a base di gara un progetto esecutivo validato in vigenza del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare offerte e' inviato entro tre mesi dalla data di validazione del progetto esecutivo posto a base di gara. |
| | Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di prodotto da costruzione di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 e, per gli «interventi edilizi» quelle di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia». Rimangono fatte salve le definizioni, rinvenibili in specifiche normative di settore relative ad altre categorie di intervento ricadenti nell'ambito di applicazione del presente decreto, in particolare quelle contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato», nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», e nel decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"». 2. Si applica altresi' l'ulteriore definizione di «solar reflectance index» o «indice di riflessione solare» quale valore attribuito ad alcuni prodotti da costruzione che tiene conto sia della capacita' del materiale di riflettere la radiazione solare, sia della capacita' di emettere la radiazione solare assorbita come radiazione termica. |
| | Art. 4
Abrogazioni e norme finali
1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi» e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024 recante «Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi"» e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2025
Il Ministro: Pichetto Fratin
__________ Avvertenza:
Il decreto, comprensivo dei suoi allegati, e' consultabile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella sezione «Temi» - «Sostenibilita' dei prodotti e dei consumi - CAM e Certificazioni» - «CAM vigenti», al seguente link: https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti |
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