Gazzetta n. 281 del 3 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 24 novembre 2025
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I della sostanza ciclorfina.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;
Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali;
Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;
Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a), del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I;
Tenuto conto delle note pervenute nel periodo marzo - ottobre 2025 da parte del Sistema nazionale di allerta precoce News-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, riferite alla sostanza ciclorfina, concernenti in particolare:
la segnalazione di nuove molecole identificate per la prima volta in Europa, tra cui la ciclorfina, trasmessa dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (European Union Drugs Agency - EUDA), al punto focale italiano nel mese di febbraio 2025;
l'informativa sull'inclusione dell'oppioide sintetico ciclorfina nella lista del monitoraggio intensivo da parte di EUDA a partire dal 14 marzo 2025;
l'informativa rapida sulla ciclorfina venduta on-line impropriamente come farmaco benzodiazepinico, in Germania, nel mese di settembre 2025;
l'allerta di grado II di prima identificazione sul territorio nazionale dell'oppiode sintetico ciclorfina, in un caso di intossicazione a scopo autolesivo, nel mese di ottobre 2025;
Considerato che la sostanza ciclorfina e' un potente oppioide di sintesi con struttura benzimidazolonica appartenente alla famiglia delle orfine, con effetti sedativi, che agisce come agonista dei recettori µ-oppioidi del sistema nervoso centrale, con conseguente rischio per la salute di depressione respiratoria;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota dell'11 aprile 2025, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della sostanza ciclorfina;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta dell'11 novembre 2025, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della sostanza ciclorfina;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della tabella I, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di detta nuova sostanza psicoattiva sul mercato nazionale ed internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa e ad un caso di intossicazione acuta sul territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:
ciclorfina (denominazione comune);
3-(3-«1-[1-(4-clorofenil)etil]piperidin-4-il»-2-osso-2,3-diidro-1 H-1,3-benzimidazol-1-il)propanonitrile (denominazione chimica);
3-[1-[1-(4-clorofenil)etil]-4-piperidinil]-2,3-diidro-2-osso-1H-b enzimidazol-1-propanonitrile (altra denominazione);
3-(1-[1-(4-clorofenil)etil]piperidin-4-il)-2-osso-2,3-diidro-1H-b enzimidazol-1-propanonitrile (altra denominazione);
N-propanonitrile clorfina (altra denominazione);
N-propanonitrile clorofina (altra denominazione);
ciclorofina (altra denominazione).
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2025

Il Ministro: Schillaci