Gazzetta n. 280 del 2 dicembre 2025 (vai al sommario)
LEGGE 2 dicembre 2025, n. 181
Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 577 e' inserito il seguente:
«Art. 577-bis (Femminicidio). - Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali e' punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima e' ritenuta prevalente, la pena non puo' essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono piu' circostanze attenuanti, ovvero quando piu' circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non puo' essere inferiore ad anni quindici»;
b) all'articolo 572:
1) al primo comma, dopo le parole: «o comunque convivente» sono inserite le seguenti: «ovvero non piu' convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali»;
c) dopo l'articolo 572 e' inserito il seguente:
«Art. 572-bis (Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 e' sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato»;
d) all'articolo 585 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'»;
e) all'articolo 593-ter e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali»;
f) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-ter) e' inserito il seguente:
«5-ter.1) come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali»;
g) all'articolo 612-bis, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
«La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali»;
h) all'articolo 612-ter, dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
«La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali».

Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 572, 585, 593-ter, 609-ter,
612-bis e 612-ter del codice penale, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e
conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati
nell'articolo precedente, maltratta una persona della
famiglia o comunque convivente ovvero non piu' convivente
nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da
vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta
alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per
l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con
la reclusione da tre a sette anni.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna
in stato di gravidanza o di persona con disabilita' come
definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si
applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva
una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici
anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a
ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai
maltrattamenti di cui al presente articolo si considera
persona offesa dal reato.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando il
fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o
di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o
dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della
donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o
come atto di limitazione delle sue liberta' individuali.».
«Art. 585 (Circostanze aggravanti). - Nei casi
previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e
584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
dall'articolo 576, ed e' aumentata fino a un terzo, se
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con armi
o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da
piu' persone riunite.
Agli effetti della legge penale, per armi
s'intendono:
1. quelle da sparo e tutte le altre la cui
destinazione naturale e' l'offesa alla persona;
2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali
e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero
senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i
gas asfissianti o accecanti.
Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto e'
commesso come atto di odio o di discriminazione o di
prevaricazione o come atto di controllo o possesso o
dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della
donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o
come atto di limitazione delle sue liberta' individuali, la
pena e' aumentata da un terzo alla meta'.».
«Art. 593-ter (Interruzione di gravidanza non
consensuale). - Chiunque cagiona l'interruzione della
gravidanza senza il consenso della donna e' punito con la
reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non
prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero
carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi
l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a
provocare lesioni alla donna.
Detta pena e' diminuita fino alla meta' se da tali
lesioni deriva l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma
deriva la morte della donna si applica la reclusione da
otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale
gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni;
se la lesione personale e' grave quest'ultima pena e'
diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate
se la donna e' minore degli anni diciotto.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate
da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso come
atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o
come atto di controllo o possesso o dominio in quanto
donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare
o mantenere un rapporto affettivo o come atto di
limitazione delle sue liberta' individuali.».

«Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). - La pena
stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata di un terzo se
i fatti ivi previsti sono commessi:
1) nei confronti di persona della quale il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il tutore;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche,
narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni
della liberta' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni diciotto;
5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di
istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla
persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di
gravidanza;
5-ter.1) come atto di odio o di discriminazione o
di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o
dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della
donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o
come atto di limitazione delle sue liberta' individuali;
5-quater) nei confronti di persona della quale il
colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato,
ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato
da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che
fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di
agevolarne l'attivita';
5-sexies) se il reato e' commesso con violenze
gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della
reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per
il minore.
La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata
della meta' se i fatti ivi previsti sono commessi nei
confronti di persona che non ha compiuto gli anni
quattordici. La pena e' raddoppiata se i fatti di cui
all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona
che non ha compiuto gli anni dieci.».
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la
reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con
condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura
ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita'
propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo
legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo
stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal
coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti
informatici o telematici 6.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilita' di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
con armi o da persona travisata.
La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando
il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione
o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o
dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della
donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o
come atto di limitazione delle sue liberta' individuali.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela e' di sei
mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto
processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il
fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia
d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un
minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il
fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve
procedere d'ufficio.».
«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o
video sessualmente espliciti). - Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque, dopo averli
realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o
diffonde immagini o video a contenuto sessualmente
esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso
delle persone rappresentate, e' punito con la reclusione da
uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o
comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo
comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza
il consenso delle persone rappresentate al fine di recare
loro nocumento.
La pena e' aumentata se i fatti sono commessi dal
coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti
informatici o telematici.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i
fatti sono commessi in danno di persona in condizione di
inferiorita' fisica o psichica o in danno di una donna in
stato di gravidanza.
La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando
il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione
o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o
dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della
donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o
come atto di limitazione delle sue liberta' individuali.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela e' di sei
mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto
processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui
al quarto comma, nonche' quando il fatto e' connesso con
altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».
 
Art. 2
Relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme in materia
di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle
donne
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di applicazione delle misure contenute nella presente legge, con particolare riguardo al reato di femminicidio e agli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, con l'indicazione specifica dei dati delle condanne e delle assoluzioni per il reato di femminicidio nonche' di quelli per il reato di omicidio, disaggregati in base al sesso della persona offesa e alle circostanze aggravanti.
 
Art. 3
Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del medesimo codice
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33-ter, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Sono altresi' attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dagli articoli 572, secondo e quinto comma, e 612-ter del codice penale»;
b) all'articolo 90-bis, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) al diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo 444 e della facolta' di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonche' a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, e 554-ter, comma 2»;
c) dopo l'articolo 90-bis.1 e' inserito il seguente:
«Art. 90-bis.2 (Ulteriori informazioni alla persona offesa). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 90-bis, la persona offesa del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e del delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonche' dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, e' informata, in una lingua a lei comprensibile, della facolta' di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, nonche' della facolta' di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis, e 444, comma 1-quater»;
d) all'articolo 90-ter, comma 1-bis:
1) dopo le parole: «nella forma tentata,» sono inserite le seguenti: «aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata,» e dopo le parole: «articoli 572» sono inserite le seguenti: «, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,»;
2) le parole: «e 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 612-bis e 612-ter»;
3) le parole: «e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma,»;
4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577-bis del codice penale, nonche' negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorita' giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione»;
e) all'articolo 91, comma 1, dopo le parole: «senza scopo di lucro» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati,»;
f) all'articolo 267, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge, la disposizione di cui al terzo periodo non si applica quando si procede per i delitti di cui agli articoli 577-bis del codice penale o per i delitti aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-ter, sesto comma, 609-ter, primo comma, numero 5-ter.1), 612-bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma, del codice penale»;
g) all'articolo 275:
1) al comma 2-bis, al secondo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando» sono sostituite dalla seguente: «Ferma», al terzo periodo le parole: «di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter» sono sostituite dalle seguenti: «indicati ai commi 3 e 3.1 del presente articolo e nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma, 612-ter, primo e secondo comma,» e l'ultimo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3.1. Fermo quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e al delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, ovvero ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari»;
h) all'articolo 282-bis, comma 6, la parola: «cinquecento» e' sostituita dalla seguente: «mille»;
i) all'articolo 282-ter, commi 1 e 2, la parola: «cinquecento» e' sostituita dalla seguente: «mille»;
l) all'articolo 299, comma 2-bis, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «nonche' quelli che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima comunicazione e' effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorita' giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione»;
m) all'articolo 309, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. I provvedimenti che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore»;
n) all'articolo 310, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze che dispongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore»;
o) all'articolo 316:
1) al comma 1-bis, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza»;
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Quando procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, il pubblico ministero puo' chiedere, previe indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1, se vi e' fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile»;
p) all'articolo 362, comma 1-ter:
1) le parole: «tentata, o» sono sostituite dalle seguenti: «tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonche'»;
2) dopo le parole: «articoli 572,» sono inserite le seguenti: «593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,»;
3) le parole: «e 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 612-bis e 612-ter»;
4) le parole: «e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma»;
5) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilita' di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non puo' essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale»;
q) all'articolo 362-bis, comma 1:
1) le parole: «, nell'ipotesi di delitto tentato, o» sono sostituite dalle seguenti: «del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonche'»;
2) dopo le parole: «articoli 558-bis, 572,» sono inserite le seguenti: «593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,»;
3) le parole: «e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma»;
r) all'articolo 444, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilita', a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio»;
s) all'articolo 447:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'altra parte,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione dell'articolo 444, comma 1-quater,» e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell'udienza e' notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facolta' di presentare memorie e deduzioni»;
2) al comma 2, dopo le parole: «il difensore» sono inserite le seguenti: «nonche', nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-quater, la persona offesa o il suo difensore»;
t) all'articolo 499, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignita' e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria»;
u) all'articolo 539, comma 2-bis, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza»;
v) all'articolo 656, comma 9, lettera a), le parole: «, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «e».
2. L'articolo 64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:
«Art. 64-bis (Comunicazioni e trasmissione di atti ad altre autorita' giudiziarie). - 1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, il pubblico ministero accerta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli nonche' alla responsabilita' genitoriale e trasmette senza ritardo al giudice che procede copia degli atti di cui al comma 2, salvo che gli atti stessi siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonche' dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed e' pendente procedimento relativo alla responsabilita' genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.
2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che procede copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonche' degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice nonche' dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione penale. Alle stesse autorita' giudiziarie e' altresi' trasmessa, a cura della cancelleria, copia del decreto di archiviazione, della sentenza di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonche' delle ordinanze rese ai sensi dell'articolo 591, comma 2, del codice».

Note all'art. 3:
- Si riportano gli articoli 33-ter, 90-bis, 90-ter, 91,
267, 275, 282-bis, 282-ter, 299, 309, 310, 316, 362,
362-bis, 444, 447, 499, 539 e 656 del codice di procedura
penale, come modificati dalla presente legge:
«Art. 33-ter (Attribuzioni del tribunale in
composizione monocratica). - 1. Sono attribuiti al
tribunale in composizione monocratica i delitti previsti
dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre
che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo
80del medesimo testo unico.
1-bis. Sono altresi' attribuiti al tribunale in
composizione monocratica i delitti previsti dagli articoli
572, secondo e quinto comma, e 612-ter del codice penale.
2. Il tribunale giudica in composizione monocratica,
altresi', in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis
o da altre disposizioni di legge.».
«Art. 90-bis (Informazioni alla persona offesa). - 1.
Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita'
procedente, vengono fornite, in una lingua a lei
comprensibile, informazioni in merito:
a) alle modalita' di presentazione degli atti di
denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle
indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza
della data, del luogo del processo e della imputazione e,
ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica
della sentenza, anche per estratto;
a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o
eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione
degli atti del procedimento, con l'avviso che la
dichiarazione di domicilio puo' essere effettuata anche
dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o
altro servizio elettronico di recapito certificato
qualificato;
a-ter) alla facolta' del querelante, ove non abbia
provveduto all'atto di presentazione della querela, di
dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;
a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di
mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare
tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorita'
giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;
a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un
difensore, il querelante sara' domiciliato presso
quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le
notificazioni saranno eseguite al querelante presso il
domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148,
comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in
caso di mancanza, insufficienza o inidoneita' della
dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al
querelante saranno effettuate mediante deposito presso la
segreteria del pubblico ministero procedente o presso la
cancelleria del giudice procedente;
b) alla facolta' di ricevere comunicazione del
procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335,
commi 1, 2 e 3-ter;
c) alla facolta' di essere avvisata della richiesta
di archiviazione;
d) alla facolta' di avvalersi della consulenza
legale e del patrocinio a spese dello Stato;
d-bis) al diritto di essere avvisata, quando si
procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444,
comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della
richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo
444 e della facolta' di presentare memorie e deduzioni in
relazione alla richiesta medesima nonche' a quella
formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2,
e 554-ter, comma 2;
e) alle modalita' di esercizio del diritto
all'interpretazione e alla traduzione di atti del
procedimento;
f) alle eventuali misure di protezione che possono
essere disposte in suo favore;
g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in
cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso
da quello in cui e' stato commesso il reato;
h) alle modalita' di contestazione di eventuali
violazioni dei propri diritti;
i) alle autorita' cui rivolgersi per ottenere
informazioni sul procedimento;
l) alle modalita' di rimborso delle spese sostenute
in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
m) alla possibilita' di chiedere il risarcimento
dei danni derivanti da reato;
n) alla possibilita' che il procedimento sia
definito con remissione di querela di cui all'articolo 152
del codice penale, ove possibile;
n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza
giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto
querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualita'
di testimone comporta la remissione tacita di querela;
o) alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti
in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del
procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e'
applicabile la causa di esclusione della punibilita' per
particolare tenuita' del fatto;
p) alle strutture sanitarie presenti sul
territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza,
alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime
di reato;
p-bis) alla facolta' di accedere ai programmi di
giustizia riparativa;
p-ter) al fatto che la partecipazione del
querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso
con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali
impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato,
comporta la remissione tacita di querela.».
«Art. 90-ter (Comunicazioni dell'evasione e della
scarcerazione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo
299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza
alla persona sono immediatamente comunicati alla persona
offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia
giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di
cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei
confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o
del condannato o dell'internato, ed e' altresi' data
tempestiva notizia, con le stesse modalita', dell'evasione
dell'imputato in stato di custodia cautelare o del
condannato, nonche' della volontaria sottrazione
dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza
detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui
all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per
l'autore del reato 3.
1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono
sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore,
ove nominato, se si procede per il delitto previsto
dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata,
aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri
2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,
del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo
577-bis del codice penale, nella forma tentata, o per i
delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572,
593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,
612-bis e 612-ter del codice penale, nonche' dagli articoli
582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi
aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri
2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e
585, quarto comma, del codice penale. Nei casi di delitti
consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di
cui al periodo precedente, e 577-bis del codice penale,
nonche' negli altri casi in cui la persona offesa sia
deceduta in conseguenza del reato, le medesime
comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della
persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta
all'autorita' giudiziaria procedente indicando il recapito,
anche telematico, presso il quale intendono ricevere la
comunicazione.».
«Art. 91 (Diritti e facolta' degli enti e delle
associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato).
- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, ivi
inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e
privati, ai quali, anteriormente alla commissione del fatto
per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di
legge, finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato,
possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento,
i diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa dal
reato.».
«Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento). -
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le
indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le
operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione e' data
con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e
l'intercettazione e' assolutamente indispensabile ai fini
della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza
l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile
espone con autonoma valutazione le specifiche ragioni che
rendono necessaria, in concreto, tale modalita' per lo
svolgimento delle indagini; nonche', se si procede per
delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o
degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica
amministrazione per i quali e' prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,
determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo,
anche indirettamente determinati, in relazione ai quali e'
consentita l'attivazione del microfono.
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si
applica l'articolo 203.
2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo
di ritenere che dal ritardo possa derivare grave
pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone
l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato
immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al
giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto
ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto
motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene
convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non
puo' essere proseguita e i risultati di essa non possono
essere utilizzati.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico
ministero puo' disporre, con decreto motivato,
l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile
soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo
51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici
ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la
pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,
determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica,
oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le
ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il
provvedimento del giudice. Il decreto e' trasmesso al
giudice che decide sulla convalida nei termini, con le
modalita' e gli effetti indicati al comma 2.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone
l'intercettazione indica le modalita' e la durata delle
operazioni. Tale durata non puo' superare i quindici
giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice con decreto
motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora
permangano i presupposti indicati nel comma 1. Le
intercettazioni non possono avere una durata complessiva
superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta
indispensabilita' delle operazioni per una durata superiore
sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e
concreti, che devono essere oggetto di espressa
motivazione. Oltre che nei casi specificamente previsti
dalla legge, la disposizione di cui al terzo periodo non si
applica quando si procede per i delitti di cui agli
articoli 577-bis del codice penale o per i delitti
aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585,
quarto comma, 593-ter, sesto comma, 609-ter, primo comma,
numero 5-ter.1), 612-bis, quarto comma, e 612-ter, quinto
comma, del codice penale.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni
personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia
giudiziaria.
5. In apposito registro riservato gestito, anche con
modalita' informatiche, e tenuto sotto la direzione e la
sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono
annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che
dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le
intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e
il termine delle operazioni.».
«Art. 275 (Criteri di scelta delle misure). - 1. Nel
disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica
idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna,
l'esame delle esigenze cautelari e' condotto tenendo conto
anche dell'esito del procedimento, delle modalita' del
fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa
emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna
delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere
b) e c).
2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita'
del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa
essere irrogata.
2-bis. Non puo' essere applicata la misura della
custodia cautelare in carcere o quella degli arresti
domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa
essere concessa la sospensione condizionale della pena.
Ferma l'applicabilita' degli articoli 276, comma 1-ter, e
280, comma 3, non puo' applicarsi la misura della custodia
cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito
del giudizio, la pena detentiva irrogata non sara'
superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei
procedimenti per i delitti indicati ai commi 3 e 3.1 del
presente articolo e nei procedimenti per i delitti di cui
agli articoli 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma,
612-ter, primo e secondo comma, e 624-bis del codice
penale, nonche' all'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando,
rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti
domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno
dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma
1, del presente codice.
2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure
cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente
alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a
norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze
cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda
uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e
questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque
anni precedenti per delitti della stessa indole.
3. La custodia cautelare in carcere puo' essere
disposta soltanto quando le altre misure coercitive o
interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino
inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e
416-bis del codice penale, e' applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi
dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente
comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del presente codice nonche' in ordine ai delitti
di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter,
escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non
ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis,
609-quater e 609-octies del codice penale, e' applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
3.1. Fermo quanto previsto dal comma 2-bis, primo
periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine al delitto di cui all'articolo 575 del codice
penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli
articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo
comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e al
delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale,
nella forma tentata, ovvero ai delitti, consumati o
tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-quinquies,
nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo
comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e
585, quarto comma, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui
al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e
612-ter, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale,
sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in
relazione al pericolo per la vita o l'integrita' fisica o
psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte
da altre misure cautelari.
3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere
il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui
ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli
arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui
all'articolo 275-bis, comma 1.
4. Quando imputati siano donna incinta o madre di
prole di eta' non superiore a sei anni con lei convivente,
ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole, non puo'
essere disposta ne' mantenuta la custodia cautelare in
carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza. Non puo' essere disposta la custodia
cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia
persona che ha superato l'eta' di settanta anni.
4-bis. Non puo' essere disposta ne' mantenuta la
custodia cautelare in carcere quando l'imputato e' persona
affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma
2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per
effetto della quale le sue condizioni di salute risultano
incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da
non consentire adeguate cure in caso di detenzione in
carcere.
4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se
sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la
custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie
penitenziarie non e' possibile senza pregiudizio per la
salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il
giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso
un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se
l'imputato e' persona affetta da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono
essere disposti presso le unita' operative di malattie
infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unita'
operative prevalentemente impegnate secondo i piani
regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso
una residenza collettiva o casa alloggio di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
4-quater. Il giudice puo' comunque disporre la
custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti
imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare
per uno dei delitti previsti dall'articolo 380,
relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle
misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal
caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un
istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e
l'assistenza necessarie.
4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non
puo' comunque essere disposta o mantenuta quando la
malattia si trova in una fase cosi' avanzata da non
rispondere piu', secondo le certificazioni del servizio
sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti
disponibili e alle terapie curative.
5.».
«Art. 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare).
- 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il
giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente
la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non
accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
L'eventuale autorizzazione puo' prescrivere determinate
modalita' di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela
dell'incolumita' della persona offesa o dei suoi prossimi
congiunti, puo' inoltre prescrivere all'imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati
dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il
domicilio della famiglia di origine o dei prossimi
congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per
motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive
le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero,
puo' altresi' ingiungere il pagamento periodico di un
assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto
della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi
adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno
tenendo conto delle circostanze e dei redditi
dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i termini del
versamento. Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia
versato direttamente al beneficiario da parte del datore di
lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui
spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo
esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono
essere assunti anche successivamente al provvedimento di
cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o
non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se
assunti successivamente, perdono efficacia se e' revocato o
perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma
1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del
coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora
sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine
ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al
mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 puo' essere
modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del
beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti
dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto
tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili
d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies,600, 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601,
602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice
penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del
convivente, la misura puo' essere disposta anche al di
fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le
modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis e con
la prescrizione di mantenere una determinata distanza,
comunque non inferiore a mille metri, dalla casa familiare
e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati
dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia
necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice
prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento,
il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una
misura piu' grave qualora l'imputato neghi il consenso
all'adozione delle modalita' di controllo anzidette.
Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non
fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle
predette modalita' di controllo, il giudice impone
l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure
cautelari anche piu' gravi.».
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi
frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il
provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il
giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi
determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa
ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non
inferiore a mille metri, da tali luoghi o dalla persona
offesa, disponendo l'applicazione delle particolari
modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei
casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura puo'
essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena
previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che
dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede
l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave
qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle
modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis.
Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non
fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle
predette modalita' di controllo, il giudice impone
l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure
cautelari anche piu' gravi.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela,
il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi
a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi
congiunti della persona offesa o da persone con questa
convivente o comunque legate da relazione affettiva ovvero
di mantenere una determinata distanza, comunque non
inferiore a mille metri, da tali luoghi o da tali persone,
disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di
controllo previste dall'articolo 275-bis.
3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di
comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di
cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai
commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per
esigenze abitative, il giudice prescrive le relative
modalita' e puo' imporre limitazioni.».
«Art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure). - 1.
Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente
revocate quando risultano mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste
dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole
misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo
274.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3,
quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la
misura applicata non appare piu' proporzionata all'entita'
del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere
irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra
meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita'
meno gravose.
2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 nonche'
quelli che autorizzano il distacco temporaneo dello
strumento elettronico di controllo relativi alle misure
previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e
286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti
commessi con violenza alla persona, devono essere
immediatamente comunicati, a cura della polizia
giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona
offesa e, ove nominato, al suo difensore. La medesima
comunicazione e' effettuata ai prossimi congiunti della
persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza
del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano
fatto richiesta all'autorita' giudiziaria procedente,
indicando il recapito, anche telematico, presso il quale
intendono ricevere la comunicazione.
2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione,
l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca
delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis,
282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con
altra misura meno grave sono comunicati, a cura della
cancelleria, anche per via telematica, all'autorita' di
pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione,
ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.
2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui
all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca
delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente
articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave
sono comunicate al prefetto che, sulla base delle
valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio
2002, n. 133, puo' adottare misure di vigilanza dinamica,
da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della
persona offesa.
3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la
revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale
provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito
della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione
delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,
284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma
2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in
sede di interrogatorio di garanzia, deve essere
contestualmente notificata, a cura della parte richiedente
ed a pena di inammissibilita', presso il difensore della
persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona
offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia
provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore
e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla
notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121.
Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice
provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio
della persona in stato di custodia cautelare o quando e'
richiesto della proroga del termine per le indagini
preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio
ovvero quando procede all'udienza preliminare o al
giudizio.
3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla
revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e
interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve
sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi
il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il
giudice procede.
3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per
la revoca o la sostituzione delle misure, prima di
provvedere puo' assumere l'interrogatorio della persona
sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di
sostituzione e' basata su elementi nuovi o diversi rispetto
a quelli gia' valutati, il giudice deve assumere
l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta.
4. Fermo quanto previsto, dall'articolo 276, quando
le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura
applicata con un'altra piu' grave ovvero ne dispone
l'applicazione con modalita' piu' gravose o applica
congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.
4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari,
se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della
misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con
modalita' meno gravose, il giudice, se la richiesta non e'
presentata in udienza, ne da' comunicazione al pubblico
ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le
proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione
delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,
284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma
2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente
notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di
inammissibilita', presso il difensore della persona offesa
o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in
quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o
eleggere domicilio.
4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando
non e' in grado di decidere allo stato degli atti, il
giudice dispone, anche di ufficio e senza formalita',
accertamenti sulle condizioni di salute o su altre
condizioni o qualita' personali dell'imputato. Gli
accertamenti sono eseguiti al piu' presto e comunque entro
quindici giorni da quello in cui la richiesta e' pervenuta
al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione
della misura della custodia cautelare in carcere e' basata
sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma
4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate
dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro
modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la
richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza,
e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli
accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi
dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del
parere del medico penitenziario e riferire entro il termine
di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non
oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo
compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti
e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, e'
sospeso il termine previsto dal comma 3.
4-quater. Si applicano altresi' le disposizioni di
cui all'articolo 286-bis, comma 3.».
«Art. 309 (Riesame delle ordinanze che dispongono una
misura coercitiva). - 1. Entro dieci giorni dalla
esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato
puo' proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della
ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si
tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del
pubblico ministero.
2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla
data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165.
Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il
termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di
non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell'imputato puo' proporre la
richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione
dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la
misura.
3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si
computano i giorni per i quali e' stato disposto il
differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104,
comma 3.
4. La richiesta di riesame e' presentata nella
cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si
osservano le forme previste dall'articolo 582.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso
all'autorita' giudiziaria procedente la quale, entro il
giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno,
trasmette al tribunale gli atti presentati a norma
dell'articolo 291, comma 1, nonche' tutti gli elementi
sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle
indagini e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla
persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo
291, comma 1-quater.
6. Con la richiesta di riesame possono essere
enunciati anche i motivi e l'imputato puo' chiedere di
comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha,
inoltre, facolta' di enunciare i nuovi motivi davanti al
giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima
dell'inizio della discussione 6.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione
collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la
corte di appello o la sezione distaccata della corte di
appello nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio del
giudice che ha emesso l'ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in
camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.
L'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato,
almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il
tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che
ha richiesto l'applicazione della misura; esso e'
notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato
ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti
restano depositati in cancelleria, con facolta' per il
difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto
l'applicazione della misura puo' partecipare all'udienza in
luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato
nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai
sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o,
quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di
partecipare a distanza. Il presidente puo' altresi'
disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi
consenta.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il
tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilita' della
richiesta, annulla, riforma e conferma l'ordinanza oggetto
del riesame decidendo anche sulla base degli elementi
addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale
puo' annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in
senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da
quelli enunciati ovvero puo' confermarlo per ragioni
diverse da quelle indicate nella motivazione del
provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento
impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma
valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze
cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla
difesa.
9-bis. Su richiesta formulata personalmente
dall'imputato entro due giorni dalla notificazione
dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza
da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi
siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la
decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono
prorogati nella stessa misura.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei
termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta
di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in
cancelleria non intervengono nei termini prescritti,
l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde
efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari
specificamente motivate, non puo' essere rinnovata.
L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in
cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i
casi in cui la stesura della motivazione sia
particolarmente complessa per il numero degli arrestati o
la gravita' delle imputazioni. In tali casi, il giudice
puo' disporre per il deposito un termine piu' lungo,
comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da
quello della decisione.
10-bis. I provvedimenti che non confermano le
ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto
delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di
cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere
immediatamente comunicati, a cura della polizia
giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona
offesa e, ove nominato, al suo difensore.
«Art. 310 (Appello). - 1. Fuori dei casi previsti
dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero,
l'imputato e il suo difensore possono proporre appello
contro le ordinanze in materia di misure cautelari
personali, enunciandone contestualmente i motivi.
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309
commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello e' dato immediato avviso
all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno
successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e
gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti
al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme
previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli
atti restano depositati in cancelleria con facolta' per il
difensore di esaminarli e di estrarne la copia. Il
tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli
atti con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta
giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve
essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla
decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione
sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati
o la gravita' delle imputazioni. In tali casi, il giudice
puo' indicare nel dispositivo un termine piu' lungo, non
eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello
della decisione.
2-bis. I provvedimenti del tribunale che non
confermano le ordinanze che dispongono misure cautelari
personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti
commessi con violenza alla persona e i delitti di cui
all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente
comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi
socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato,
al suo difensore.
3. L'esecuzione della decisione con la quale il
tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero,
dispone una misura cautelare e' sospesa fino a che la
decisione non sia divenuta definitiva.».
«Art. 316 (Presupposti ed effetti del provvedimento).
- 1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si
disperdano le garanzie per il pagamento delle spese di
procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello
Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del
processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei
beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a
lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il
pignoramento.
1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio
commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o
divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche
se l'unione civile e' cessata, o contro la persona che e' o
e' stata legata da relazione affettiva anche senza stabile
convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di
figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente
non autosufficienti e, in ogni stato e grado del
procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di
cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni
civili subiti dai figli delle vittime.
1-ter. Quando procede per uno dei delitti di cui
all'articolo 362, comma 1-ter, il pubblico ministero puo'
chiedere, previe indagini patrimoniali sull'indagato, di
procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1, se
vi e' fondata ragione che manchino o si disperdano le
garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Il
sequestro perde efficacia quando, entro il termine
prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile.
2. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino
o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili
derivanti dal reato, la parte civile puo' chiedere il
sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del
responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico
ministero giova anche alla parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei
commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni
altro credito non privilegiato di data anteriore e ai
crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i
privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.».
«Art. 362 (Assunzione di informazioni). - 1. Il
pubblico ministero assume informazioni dalle persone che
possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto
non possono essere chieste informazioni sulle domande
formulate e sulle risposte date. Si applicano le
disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200,
201, 202 e 203.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui
all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero,
quando deve assumere informazioni da persone minori, si
avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in
psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando
deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa,
anche maggiorenne, in condizione di particolare
vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la persona offesa
particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta
di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona
sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu' volte a
rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita'
per le indagini.
1-ter. Quando si procede per il delitto previsto
dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata,
aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri
2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,
del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo
577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonche' per
i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli
572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,
612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli
582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi
aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri
2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e
585, quarto comma, del medesimo codice, il pubblico
ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi
ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine
di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo
che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori
di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche
nell'interesse della persona offesa. Il pubblico ministero
provvede personalmente all'audizione quando la persona
offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta,
salva la possibilita' di delegare la polizia giudiziaria
con decreto motivato. L'audizione non puo' essere delegata
quando si procede per il delitto aggravato di cui
all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale.
1-quater. Alla persona chiamata a rendere
informazioni e' sempre dato avviso che, salva la
contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o
di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia
richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate
mediante riproduzione fonografica.».
«Art. 362-bis (Misure urgenti di protezione della
persona offesa). - 1. Qualora si proceda per il delitto di
cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma
tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo
comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e
secondo comma, del medesimo codice e per il delitto di cui
all'articolo 577-bis del codice penale, nella forma
tentata, nonche' per i delitti di cui agli articoli
558-bis, 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al
sesto comma, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli
articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo
comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma,
583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies,
610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo
comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in
danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte
dell'unione civile o del convivente o di persona che e'
legata o e' stata legata da relazione affettiva ovvero di
prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le
indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e
comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo
della persona nel registro delle notizie di reato, la
sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure
cautelari.
2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non
ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle
misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue
nelle indagini preliminari.
3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di
cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine
di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso
la cancelleria.».
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva
quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a
pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene
accessorie o di applicarle per una durata determinata,
salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a
specifici beni o a un importo determinato.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
1-quater. Nei procedimenti per il delitto previsto
dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata,
aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri
2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,
del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo
577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonche' per
i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli
572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,
612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti
previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi
aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri
2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto
comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione
della pena, se non presentata in udienza, deve essere
notificata a pena di inammissibilita', a cura della parte
richiedente, al difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa che abbia
provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le
determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue le
pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta
delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il
giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e'
tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute
dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per
la compensazione totale o parziale. Non si applica la
disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica
l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.».
«Art. 447 (Richiesta di applicazione della pena nel
corso delle indagini preliminari). - 1. Nel corso delle
indagini preliminari, il giudice, se e' presentata una
richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto
dell'altra parte, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 444, comma 1-quater, fissa, con decreto,
l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un
termine al richiedente per la notificazione all'altra
parte. Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona
sottoposta alle indagini e' informata che ha facolta' di
accedere ai programmi di giustizia riparativa. Quando si
procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444,
comma 1-quater, il decreto di fissazione dell'udienza e'
notificato al difensore della persona offesa o, in
mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della
facolta' di presentare memorie e deduzioni. Almeno tre
giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico
ministero e' depositato nella cancelleria del giudice.
2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore
nonche', nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-quater,
la persona offesa o il suo difensore sono sentiti se
compaiono.
3. Se la richiesta e' presentata da una parte, il
giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per
esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la
richiesta e il decreto siano notificati a cura del
richiedente. Prima della scadenza del termine non e'
consentita la revoca o la modifica della richiesta e in
caso di consenso si procede a norma del comma 1.».
«Art. 499 (Regole per l'esame testimoniale). - 1.
L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti
specifici.
2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che
possono nuocere alla sincerita' delle risposte.
3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la
citazione del testimone e da quella che ha un interesse
comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le
risposte.
4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia
condotto senza ledere il rispetto della persona.
5. Il testimone puo' essere autorizzato dal
presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti
da lui redatti.
6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio,
interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la
genuinita' delle risposte, la lealta' dell'esame e la
correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre,
l'esibizione del verbale nella parte in cui le
dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.
6-bis. Quando si procede per i delitti previsti
dall'articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che
le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale
da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata
come testimone a lesioni della dignita' e del decoro e a
ogni altra forma di vittimizzazione secondaria.».
«Art. 539 (Condanna generica ai danni e
provvisionale). - 1. Il giudice, se le prove acquisite non
consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna
generica e rimette le parti davanti al giudice civile.
2. A richiesta della parte civile, l'imputato e il
responsabile civile sono condannati al pagamento di una
provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene gia'
raggiunta la prova.
2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede
per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o
divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se
l'unione civile e' cessata, o della persona che e' o e'
stata legata da relazione affettiva anche senza stabile
convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della
vittima minorenni o maggiorenni economicamente non
autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede,
anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in
loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del
presumibile danno, da liquidare in separato giudizio
civile; nel caso vi siano beni dell'imputato gia'
sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo
320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con
la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della
provvisionale accordata.».
«Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1.
Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
detentiva, il pubblico ministero emette ordine di
esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto,
ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
all'interessato.
2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di
esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia
e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita'
della persona nei cui confronti deve essere eseguito e
quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il
dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie
all'esecuzione nonche' l'avviso al condannato che ha
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa e
che, se il processo si e' svolto in sua assenza, nel
termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza
puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la
restituzione nel termine per proporre impugnazione o la
rescissione del giudicato. L'ordine e' notificato al
difensore del condannato.
3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di
condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole
di minore eta' e' comunicato al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di
esecuzione della sentenza.
4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito
secondo le modalita' previste dall'articolo 277.
4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9,
lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le
detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il
pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di
esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di
custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi
al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al
magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale
applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di
sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata
ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354. La presente disposizione non si applica nei
confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di
custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette
l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui
al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al
magistrato di sorveglianza per la decisione sulla
liberazione anticipata.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il
pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai
commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di
sorveglianza.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo
di maggiore pena, non e' superiore a tre anni, quattro anni
nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui
agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo
quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione.
L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono
notificati al condannato e al difensore nominato per la
fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha
assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro
trenta giorni puo' essere presentata istanza, corredata
dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta
ad ottenere la concessione di una delle misure alternative
alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la
sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo
90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che,
ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia
inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
citato testo unico, l'esecuzione della pena avra' corso
immediato. Con l'avviso il condannato e' informato che ha
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa e
che, se il processo si e' svolto in sua assenza, nel
termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza
puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la
restituzione nel termine per proporre impugnazione o la
rescissione del giudicato.
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o
dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato
al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente
alla documentazione, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio
del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
documentazione utile, questa, salvi i casi di
inammissibilita', puo' essere depositata nella cancelleria
del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima
dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3.
Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di
sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a
norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di
sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il
quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa
condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche
se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a
diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima,
diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione
dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora
l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il
tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la
respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione dell'esecuzione 8. Il pubblico
ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata
e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonche', nelle more della decisione del
tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero
di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta
iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione
della relativa istanza o risulta interrotto 9. A tal fine
il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al
tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni
accertamenti.
8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il
condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere,
anche presso il difensore, le opportune informazioni,
all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della
notifica.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5
non puo' essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di
cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli
423-bis e 624-bis del codice penale, fatta eccezione per
coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai
sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di
custodia cautelare in carcere nel momento in cui la
sentenza diviene definitiva;
c).
9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere
l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di
periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata
fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire,
trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche'
disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione
domiciliare per il condannato di eta' pari o superiore a
settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai
sensi del comma 4-bis e' compresa tra due e quattro anni di
reclusione, fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne
per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del
presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354.
9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere
l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di
sorveglianza affinche' disponga con ordinanza in via
provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si
trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di
salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza
di cui al comma 6.
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il
condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da
espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i
limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende
l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli
atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche'
provveda alla eventuale applicazione di una delle misure
alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del
tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello
stato detentivo nel quale si trova e il tempo
corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di
sorveglianza.
10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis,
nell'ordine di esecuzione la pena da espiare e' indicata
computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano
specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata
anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine
di esecuzione e' dato avviso al destinatario che le
detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il
periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia
partecipato all'opera di rieducazione.».
 
Art. 4

Tutela degli orfani di femminicidio
in caso di relazione affettiva

1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, lettera b), le parole da: «tale condizione» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui e' stata accertata la sua responsabilita' oppure quando l'autore del reato abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale nonche' nel caso in cui l'autore del reato e' condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti»;
b) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole da: «relazione affettiva» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale nonche' nel caso in cui l'autore del reato e' condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti».
2. All'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonche' a seguito del reato di cui all'articolo 577-bis del codice penale».
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in euro 280.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Note all'art. 4:
- Si riportano gli articoli 12 e 13 della legge 7
luglio 2016, n. 122 recante: «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.158 del 8 luglio
2016, come modificati dalla presente legge:
«Art. 12 (Condizioni per l'accesso all'indennizzo). -
1. L'indennizzo e' corrisposto alle seguenti condizioni:
a);
b) che la vittima abbia gia' esperito
infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti
dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del
danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di
condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di
provvisionale; tale condizione non si applica quando
l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando
quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al
gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento
penale o civile in cui e' stata accertata la sua
responsabilita' oppure quando l'autore del reato abbia
commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge
anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di
un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e'
o e' stato legato da relazione affettiva anche senza
stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi
dell'articolo 577-bis del codice penale nonche' nel caso in
cui l'autore del reato e' condannato per il delitto tentato
di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente
separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione
civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e'
stato legato da relazione affettiva anche senza stabile
convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo
577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze
gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli
minorenni o maggiorenni non autosufficienti;
c) che la vittima non abbia concorso, anche
colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati
connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di
procedura penale;
d) che la vittima non sia stata condannata con
sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione
della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per
uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale e per reati commessi in
violazione delle norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
e) che la vittima non abbia percepito, in tale
qualita' e in conseguenza immediata e diretta del fatto di
reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di
importo pari o superiore a quello dovuto in base alle
disposizioni di cui all'articolo 11;
e-bis) se la vittima ha gia' percepito, in tale
qualita' e in conseguenza immediata e diretta del fatto di
reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di
importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni
di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente
legge e' corrisposto esclusivamente per la differenza.
1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza
del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono
sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo
agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis.
Art. 13 (Domanda di indennizzo). - 1. La domanda di
indennizzo e' presentata dall'interessato, o dagli aventi
diritto in caso di morte della vittima del reato,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena
di Inammissibilita', deve essere corredata dei seguenti
atti e documenti:
a) copia della sentenza di condanna per uno dei
reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento
decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto
ignoto l'autore del reato;
b) documentazione attestante l'infruttuoso
esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del
danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in
cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e
ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello
Stato nel procedimento penale o civile in cui e' stata
accertata la sua responsabilita' oppure quando lo stesso
abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del
coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra
parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o
di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva anche
senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi
dell'articolo 577-bis del codice penale nonche' nel caso in
cui l'autore del reato e' condannato per il delitto tentato
di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente
separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione
civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e'
stato legato da relazione affettiva anche senza stabile
convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo
577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze
gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli
minorenni o maggiorenni non autosufficienti;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui
all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonche' sulla
qualita' di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma
2-bis;
d) certificazione medica attestante le spese
sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di
morte della vittima del reato.
2. La domanda deve essere presentata nel termine di
centoventi giorni dalla decisione che ha definito il
giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo
atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero
dalla data del passaggio in giudicato della sentenza
penale.».
- Si riporta l'articolo 76 del decreto Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante: «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.139 del 15 giugno 2002, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 76 (Condizioni per l'ammissione). - 1. Puo'
essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito
imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro
13.659,64.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se
l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari,
il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti
nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia,
compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di
reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge
sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando
sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero
nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza
definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del
codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo
80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche'
per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme
per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente
decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti
previsti.
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli
articoli 572, 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577,
primo comma, numero 1, nella forma tentata, 577-bis, nella
forma tentata, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e
612-bis, nonche', ove commessi in danno di minori, dai
reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter,
600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del
codice penale, puo' essere ammessa al patrocinio anche in
deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.
Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto
previsto dall'articolo 603-bis del codice penale, che
contribuisce utilmente all'emersione del reato e
all'individuazione dei responsabili, e' ammesso al
patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo
periodo.
4-quater. Il minore straniero non accompagnato
coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento
giurisdizionale ha diritto di essere informato
dell'opportunita' di nominare un legale di fiducia, anche
attraverso il tutore nominato o l'esercente la
responsabilita' genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma
1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa
vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in
ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la
spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni
economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un
genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello
stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o
divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se
l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e'
stata legata da relazione affettiva anche senza stabile
convivenza, nonche' a seguito del reato di cui all'articolo
577-bis del codice penale possono essere ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti
di reddito previsti, applicando l'ammissibilita' in deroga
al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti
civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione
forzata.».
- La legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante: «Modifiche
al codice civile, al codice penale, al codice di procedura
penale e altre disposizioni in favore degli orfani per
crimini domestici», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 26 del 1 febbraio 2018.
 
Art. 5

Modifiche in materia di ordinamento penitenziario

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis:
1) al comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis,» e le parole: «e 609-undecies del codice penale solo sulla base» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza,»;
2) al comma 2-bis, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresi' le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato e' detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonche' le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 58-sexies, comma 2»;
b) all'articolo 30-ter, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di condannati minori di eta' per il reato previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, la durata dei permessi premio non puo' superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non puo' eccedere i settanta giorni in ciascun anno di espiazione»;
c) al titolo I, capo VI, dopo l'articolo 58-quinquies e' aggiunto il seguente:
«Art. 58-sexies (Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti). - 1. Ai condannati e agli internati per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, quando al condannato o all'internato sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, il giudice che ha adottato il provvedimento ne da' immediata comunicazione alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna, qualora la stessa ne abbia fatto richiesta indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intende ricevere la comunicazione.
2. Quando al condannato o all'internato per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice o per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, la comunicazione di cui al comma 1 e' data ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato e' detenuto, se questi ne hanno fatto richiesta in occasione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2-bis, secondo periodo, indicando il recapito anche telematico presso il quale intendono ricevere la comunicazione».

Note all'art. 5:
- Si riportano gli articoli 4-bis e 30-ter della legge
26 luglio 1975, n. 354 recante: «Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta'», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 9 agosto 1975, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata,
possono essere concessi ai detenuti e internati per i
seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma
dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi
per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e
416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso
previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies
e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e
12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono
fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e
17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni. La disposizione del primo periodo
si applica altresi' in caso di esecuzione di pene inflitte
anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in
relazione ai quali il giudice della cognizione o
dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per
eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo
primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al
condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo
ovvero l'impunita' di detti reati.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, anche in assenza di collaborazione con la
giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli
internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine
democratico mediante il compimento di atti di violenza, per
i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice
penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso
previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e
3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo
291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, purche' gli stessi dimostrino l'adempimento
delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione
pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta
impossibilita' di tale adempimento e alleghino elementi
specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare
condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al
percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di
dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale
appartenenza, che consentano di escludere l'attualita' di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica
o eversiva e con il contesto nel quale il reato e' stato
commesso, nonche' il pericolo di ripristino di tali
collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto
delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni
eventualmente dedotte a sostegno della mancata
collaborazione, della revisione critica della condotta
criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine
della concessione dei benefici, il giudice accerta altresi'
la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore
delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle
della giustizia riparativa.
1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, anche in assenza di collaborazione con la
giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis,
primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602,
609-octies e 630 del codice penale, purche' gli stessi
dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli
obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla
condanna o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e
alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto
alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del
detenuto al percorso rieducativo, che consentano di
escludere l'attualita' di collegamenti, anche indiretti o
tramite terzi, con il contesto nel quale il reato e' stato
commesso, tenuto conto delle circostanze personali e
ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno
della mancata collaborazione, della revisione critica della
condotta criminosa e di ogni altra informazione
disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il
giudice di sorveglianza accerta altresi' la sussistenza di
iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia
nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia
riparativa.
1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei
benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite
prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica
o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere
attivita' o di avere rapporti personali che possono portare
al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti
con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. A
tal fine il giudice puo' disporre che il condannato non
soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune
determinato
1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per
taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il
delitto di cui all'articolo 416 del codice penale
finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si
applicano le disposizioni del comma 1-bis.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, purche' non vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis,
secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale,
all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo
testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del
codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e
all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo
di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII,
capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli
articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi
degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577,
primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis,
583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,
609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale,
solo in caso di valutazione positiva, da parte del
magistrato o del tribunale di sorveglianza, dei risultati
dell'osservazione scientifica della personalita' condotta
collegialmente per almeno un anno anche con la
partecipazione degli esperti di cui al quarto comma
dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di
cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto
previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che
risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso
contemplata.
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai
fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati
per i delitti di cui agli articolo 583-quinquies, 600-bis,
600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater,
609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche'
agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se
commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la
positiva partecipazione al programma di riabilitazione
specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per
il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di
detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
il condannato e' detenuto. Nei casi di cui ai commi 1-bis e
1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare
la fondatezza degli elementi offerti dall'istante,
dettagliate informazioni in merito al perdurare
dell'operativita' del sodalizio criminale di appartenenza o
del contesto criminale nel quale il reato e' stato
consumato, al profilo criminale del detenuto o
dell'internato e alla sua posizione all'interno
dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o
misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico
e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse
durante la detenzione. Il giudice chiede altresi' il parere
del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la
sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i
delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale, del pubblico ministero
presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e'
stata pronunciata la sentenza di primo grado e del
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo,
acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove
l'istante e' detenuto o internato e dispone, nei confronti
del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e
delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine
alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di
vita, alle attivita' economiche eventualmente svolte e alla
pendenza o definitivita' di misure di prevenzione personali
o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli
accertamenti di cui al quinto periodo sono trasmessi entro
sessanta giorni dalla richiesta. Il termine puo' essere
prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della
complessita' degli accertamenti. Decorso il termine, il
giudice decide anche in assenza dei pareri, delle
informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti.
Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale
sussistenza di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel
quale il reato e' stato commesso, ovvero del pericolo di
ripristino di tali collegamenti, e' onere del condannato
fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova
contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide
sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica
specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto
dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai
sensi del quinto periodo. I benefici di cui al comma 1
possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto
a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo
41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di
tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.
2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato
di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide
acquisite dettagliate informazioni dal questore. Al fine
della concessione dei benefici ai detenuti o internati per
il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale,
il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza acquisisce altresi' le informazioni in merito
alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di
recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa
deceduta in conseguenza del reato per il quale il
condannato o l'internato e' detenuto e alle eventuali
iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonche'
le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano
inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i
prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito,
anche telematico, presso il quale intendono ricevere le
comunicazioni di cui all'articolo 58-sexies, comma 2.
2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis
non si applicano quando e' richiesta la modifica del
provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non
sono decorsi piu' di tre mesi dalla data in cui il
provvedimento medesimo e' divenuto esecutivo a norma
dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede
quando e' richiesta la concessione di un permesso premio da
parte di un condannato gia' ammesso a fruirne e non sono
decorsi piu' di tre mesi dal provvedimento di concessione
del primo permesso premio.
2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che
abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al
comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le
funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal
pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di primo
grado. In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il
pubblico ministero puo' partecipare all'udienza mediante
collegamento a distanza
3. Quando il comitato ritiene che sussistano
particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in
ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis.».
«Art. 30-ter (Permessi premio). - 1. Ai condannati
che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo
comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il
magistrato di sorveglianza, sentito il direttore
dell'istituto, puo' concedere permessi premio di durata non
superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di
coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La
durata dei permessi non puo' superare complessivamente
quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.
1-bis.
2. Per i condannati minori di eta' la durata dei
permessi premio non puo' superare ogni volta i trenta
giorni e la durata complessiva non puo' eccedere i cento
giorni in ciascun anno di espiazione.
2-bis. Nel caso di condannati minori di eta' per il
reato previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, la
durata dei permessi premio non puo' superare ogni volta i
venti giorni e la durata complessiva non puo' eccedere i
settanta giorni in ciascun anno di espiazione.
3. L'esperienza dei permessi premio e' parte
integrante del programma di trattamento e deve essere
seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari
in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.
4. La concessione dei permessi e' ammessa:
a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla
reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta
all'arresto;
b) nei confronti dei condannati alla reclusione
superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla
lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della
pena;
c) nei confronti dei condannati alla reclusione per
taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater
dell'art. 4-bis, dopo l'espiazione di almeno meta' della
pena e, comunque, di non oltre dieci anni;
d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo
l'espiazione di almeno dieci anni.
5. Nei confronti dei soggetti che durante
l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno
riportato condanna o sono imputati per delitto doloso
commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di
una misura restrittiva della liberta' personale, la
concessione e' ammessa soltanto decorsi due anni dalla
commissione del fatto.
6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste
per i permessi di cui al primo comma dell'art. 30; si
applicano altresi' le disposizioni di cui al terzo e al
quarto comma dello stesso articolo.
7. Il provvedimento relativo ai permessi premio e'
soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le
procedure di cui all'art. 30-bis.
8. La condotta dei condannati si considera regolare
quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato
costante senso di responsabilita' e correttezza nel
comportamento personale, nelle attivita' organizzate negli
istituti e nelle eventuali attivita' lavorative o
culturali.».
 
Art. 6
Campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di
tipo sessuale attraverso l'uso di stupefacenti
1. Al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della loro autonomia e con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono promuovere campagne di sensibilizzazione in ordine alla pericolosita' dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, possono sostenere iniziative formative e didattiche volte a evidenziare i rischi derivanti dall'uso degli stupefacenti, in particolare sulle tipologie di droghe e sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale.
 
Art. 7
Linee guida e raccomandazioni per contrastare il fenomeno della
violenza sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti
1. Al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti, presso il Ministero della salute e' istituito un tavolo tecnico permanente composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno nonche' da esperti con comprovata esperienza in materia di sostanze stupefacenti.
2. Ai componenti del tavolo tecnico permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, emolumenti o indennita' comunque denominati ne' rimborsi di spese. Al funzionamento del tavolo tecnico permanente si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 8
Rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla
violenza sulle donne e alla violenza domestica
1. All'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale formazione si svolge in sede nazionale e decentrata e ha ad oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalita' di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto dell'entita' del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'eta' delle vittime, e di un'efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica. La formazione e' multidisciplinare ed e' curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell'albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura. E' garantito l'equilibrio tra i sessi dei formatori»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici di cui al comma 2 e' obbligatoria per i magistrati con funzioni di merito o di legittimita' assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse».
2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina, di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo, dispone che l'aggiornamento periodico dei professionisti sanitari sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 6 della legge 24 novembre 2023,
n. 168 recante: «Disposizioni per il contrasto della
violenza sulle donne e della violenza domestica»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 aprile
2023, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Iniziative formative in materia di contrasto
della violenza sulle donne e della violenza domestica). -
1. In conformita' agli obiettivi della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi
della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita'
politica delegata per le pari opportunita', anche con il
supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio
sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e
sulla violenza domestica, sentita l'assemblea
dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in
materia di formazione degli operatori di polizia
dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69,
predispone apposite linee guida nazionali al fine di
orientare una formazione adeguata e omogenea degli
operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le
donne vittime di violenza.
2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla
formazione proposte annualmente dal Ministro della
giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30
gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative
specifiche in materia di contrasto della violenza sulle
donne e della violenza domestica. Tale formazione si svolge
in sede nazionale e decentrata e ha ad oggetto le
convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di
contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza
domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e
gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del
fenomeno e la promozione di modalita' di interazione con le
persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione
secondaria, tenendo conto dell'entita' del trauma e nel
rispetto delle condizioni soggettive e dell'eta' delle
vittime, e di un'efficace e necessaria collaborazione con i
soggetti che operano nel settore della prevenzione e del
contrasto alla violenza contro le donne o domestica. La
formazione e' multidisciplinare ed e' curata da esperti di
comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti
nell'albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura.
E' garantito l'equilibrio tra i sessi dei formatori.
2-bis. La partecipazione ad almeno uno dei corsi
formativi specifici di cui al comma 2 e' obbligatoria per i
magistrati con funzioni di merito o di legittimita'
assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di
procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le
donne o domestica o materie ad essa connesse.».
- Si riportano gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante: «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre
1992:
«Art. 16-bis (Formazione continua) . - 1. Ai sensi
del presente decreto, la formazione continua comprende
l'aggiornamento professionale e la formazione permanente.
L'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva al
corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione
complementare, formazione specifica in medicina generale,
diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita
professionale le conoscenze professionali. La formazione
permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare
le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e
manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al
progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di
garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed
efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario
nazionale. L'aggiornamento periodico del personale operante
presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato
nella sperimentazione clinica dei medicinali e' realizzato
attraverso il conseguimento di appositi crediti formativi
su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia
data rilevanza anche alla medicina di genere e all'eta'
pediatrica nonche' alla comunicazione tra il medico e il
paziente, e multiprofessionali nonche' su percorsi
formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca
clinica multicentrici.
2. La formazione continua consiste in attivita' di
qualificazione specifica per i diversi profili
professionali, attraverso la partecipazione a corsi,
convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
private accreditate ai sensi del presente decreto, nonche'
soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici
controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e'
sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia,
in misura prevalente, in programmi finalizzati agli
obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del
Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le
modalita' indicate dalla Commissione di cui all'articolo
16-ter.
2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri
operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai
programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2,
sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al
periodo di espletamento del mandato parlamentare di
senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere
regionale.
Art. 16-ter (Commissione nazionale per la formazione
continua). - 1. Con decreto del Ministro della sanita', da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e'
nominata una Commissione nazionale per la formazione
continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione e'
presieduta dal Ministro della salute ed e' composta da
quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro
della salute, uno dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, uno dalla Conferenza
permanente dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal
Presidente della federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da 25 membri,
di cui due designati dal Ministro della salute, due dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro
per le pari opportunita', uno dal Ministro per gli affari
regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei
presidenti delle regioni e delle province autonome, due
dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri , uno dalla Federazione
nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari,
uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri
professionali, assistenti sanitari e vigilatrici
d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi
delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni
dell'area della riabilitazione di cui all'articolo 2 della
legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle
professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo
3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle
associazioni delle professioni dell'area della prevenzione
di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 251 del 2000,
uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi,
uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli
psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini
dei chimici. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
modalita' di consultazione delle categorie professionali
interessate in ordine alle materie di competenza della
Commissione.
2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con
programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano nonche' gli Ordini ed i Collegi
professionali interessati, gli obiettivi formativi di
interesse nazionale, con particolare riferimento alla
elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei
relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione
definisce i crediti formativi che devono essere
complessivamente maturati dagli operatori in un determinato
arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei
programmi di formazione predisposti a livello regionale
nonche' i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e
la valutazione delle esperienze formative. La Commissione,
in conformita' agli accordi e alle intese sancite in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in
relazione alla durata della sperimentazione, individua i
crediti formativi da riconoscere ai professionisti sanitari
che presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono
impegnati nella sperimentazione clinica dei medicinali. La
Commissione definisce altresi' i requisiti per
l'accreditamento delle societa' scientifiche, nonche' dei
soggetti pubblici e privati che svolgono attivita'
formative e procede alla verifica della sussistenza dei
requisiti stessi.
3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di
partecipazione degli ordini e dei collegi professionali,
provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei
programmi regionali per la formazione continua, concorrono
alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse
nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi
formativi di specifico interesse regionale, accreditano i
progetti di formazione di rilievo regionale secondo i
criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una
relazione annuale sulle attivita' formative svolte,
trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di
garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei
programmi regionali di formazione continua.».
 
Art. 9
Introduzione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 14 agosto 2013, n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.
119, in materia di accesso ai centri antiviolenza
1. Nel capo I del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo l'articolo 5-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 5-ter (Accesso delle vittime minorenni ai centri antiviolenza). - 1. Le vittime minorenni di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici possono accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilita' genitoriale per ricevere informazioni e orientamento».
 
Art. 10
Modifiche alle disposizioni in materia di organizzazione dell'ufficio
del pubblico ministero

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica puo', con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale»;
b) all'articolo 6, comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono specificamente acquisiti anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero».

Note all'art. 10:
- Si riportano gli articoli 2 e 6 del decreto
legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 recante: «Disposizioni
in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico
ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d),
della legge 25 luglio 2005, n. 150», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.66 del 20 marzo 2006, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 2 (Titolarita' dell'azione penale). - 1. Il
procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo
dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante
assegnazione a uno o piu' magistrati dell'ufficio.
L'assegnazione puo' riguardare la trattazione di uno o piu'
procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi.
Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12.
2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di
un procedimento, il procuratore della Repubblica puo'
stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi
nell'esercizio della relativa attivita'. Se il magistrato
non si attiene ai principi e criteri definiti in via
generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il
magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto
circa le modalita' di esercizio, il procuratore della
Repubblica puo', con provvedimento motivato, revocare
l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione
della revoca, il magistrato puo' presentare osservazioni
scritte al procuratore della Repubblica.
2-bis. Quando si procede per il delitto previsto
dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata,
aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri
2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,
del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo
577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonche' per
i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli
572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,
612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli
582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi
aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri
2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e
585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore
della Repubblica puo', con provvedimento motivato, revocare
l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il
magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362,
comma 1-ter, del codice di procedura penale.».
«Art. 6 (Attivita' di vigilanza del procuratore
generale presso la corte di appello). - 1. Il procuratore
generale presso la corte di appello, al fine di verificare
il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale,
l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione
delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul
giusto processo, nonche' il puntuale esercizio da parte dei
procuratori della Repubblica dei poteri di direzione,
controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono
preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5,
acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica
del distretto ed invia al procuratore generale presso la
Corte di cassazione una relazione almeno annuale.
1-bis. Il procuratore generale presso la corte di
appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della
Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine
entro il quale devono essere assunte informazioni dalla
persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o
istanza nei procedimenti per i delitti indicati
nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura
penale e invia al procuratore generale presso la Corte di
cassazione una relazione almeno semestrale. Sono
specificamente acquisiti anche i dati relativi ai casi in
cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di
essere sentita personalmente dal pubblico ministero.».
 
Art. 11

Disposizioni sulla registrazione a debito

1. All'articolo 59, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «costituenti reato» sono aggiunte le seguenti: «, nonche', con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, e 577-bis del codice penale».
2. Non si fa luogo al rimborso di somme gia' corrisposte dal creditore all'amministrazione finanziaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2025 volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575 e 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, del codice penale.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 900.000 euro per l'anno 2025 e 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 59 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 recante:
«Approvazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.99 del 30 aprile 1986, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 59 (Registrazione a debito). - 1. Si registrano
a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte
dovute:
a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che
occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono
interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o
gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese
dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad
istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la
registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze
portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi
natura;
b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di
cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento
contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del
procedimento stesso o per la sua definizione;
c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;
d) le sentenze e gli altri atti degli organi
giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno
prodotto da fatti costituenti reato, nonche', con esclusivo
riferimento alla parte danneggiata, i provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria volti a dare esecuzione alla
condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di
cui agli articoli 575, aggravato ai sensi dell'articolo
577, primo comma, numero 1, o secondo comma, e 577-bis del
codice penale.».
 
Art. 12
Garanzie di accesso delle donne vittime di violenza di genere al
patrocinio a spese dello Stato

1. All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «di cui agli articoli 572,» sono inserite le seguenti: «575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, nella forma tentata, 577-bis, nella forma tentata,».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti all'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si
vedano le note all'articolo 4 della presente legge.
 
Art. 13

Disposizioni di coordinamento

1. In tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'articolo 575 del codice penale, il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche all'articolo 577-bis del medesimo codice e tutte le volte in cui la legge fa riferimento all'omicidio il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche al femminicidio.
2. All'articolo 5, comma 3, della legge 5 maggio 2022, n. 53, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) femminicidio di cui all'articolo 577-bis del codice penale».

Note all'art. 13:
- Si riporta l'articolo 575 del codice penale:
«Art. 575 (Omicidio). - Chiunque cagiona la morte di
un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni
ventuno.».
- Si riporta l'articolo 5 della legge 5 maggio 2022, n.
53 recante: «Disposizioni in materia di statistiche in tema
di violenza di genere», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.120 del 24 maggio 2022, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Rilevazioni statistiche del Ministero
dell'interno e del Ministero della giustizia). - 1. Al fine
di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui
all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui
all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di
funzionalita' che consentano di rilevare con riguardo ai
reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore
informazione utile a definire la relazione autore-vittima,
secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2
dell'articolo 2, nonche', ove noti: l'eta' e il genere
degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo
dove il fatto e' avvenuto; la tipologia di arma
eventualmente utilizzata; se la violenza e' commessa in
presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle
vittime; se la violenza e' commessa unitamente ad atti
persecutori.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministero della giustizia
individua le modalita' e le informazioni fondamentali per
monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il
fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per
ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato,
con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al
comma 3.
3. La relazione autore-vittima, secondo quanto
previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2,
e' rilevata, per i seguenti reati:
a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575
del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi
degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577,
primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale;
a-bis) femminicidio di cui all'articolo 577-bis del
codice penale;
b) percosse di cui all'articolo 581 del codice
penale;
c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del
codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli
articoli 583 e 585 del codice penale;
d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis
del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui
all'articolo 609-ter del codice penale e violenza sessuale
di gruppo di cui all'articolo 609-octies del codice penale;
e) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo
609-quater del codice penale e corruzione di minorenne di
cui all'articolo 609-quinquies del codice penale;
f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di
cui all'articolo 572 del codice penale;
g) atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del
codice penale;
h) diffusione illecita di immagini o video
sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-ter del
codice penale;
i) violazione dei provvedimenti di allontanamento
dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo
387-bis del codice penale;
l) costrizione o induzione al matrimonio di cui
all'articolo 558-bis del codice penale;
m) pratiche di mutilazione degli organi genitali
femminili di cui all'articolo 583-bis del codice penale;
n) deformazione dell'aspetto della persona mediante
lesioni permanenti al viso di cui all'articolo
583-quinquies del codice penale;
o) interruzione di gravidanza non consensuale di
cui all'articolo 593-ter del codice penale;
p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del
codice penale;
q) violenza privata di cui all'articolo 610 del
codice penale;
r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614
del codice penale;
s) violazione degli obblighi di assistenza
familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e
violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso
di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui
all'articolo 570-bis del codice penale;
t) prostituzione minorile di cui all'articolo
600-bis del codice penale;
u) abbandono di persona minore o incapace di cui
all'articolo 591 del codice penale;
v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del
codice penale;
z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice
penale;
aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice
penale;
bb) favoreggiamento e sfruttamento della
prostituzione di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio
1958, n. 75;
cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo
643 del codice penale;
dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del
codice penale.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, da
adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministro
dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, e' istituito un sistema interministeriale
di raccolta dati nel quale sono censite le principali
informazioni relative ai reati di cui al comma 3. Tale
sistema e' alimentato dalle amministrazioni interessate,
che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera
integrata dei dati.
5. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 4
raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in
ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su
denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o
dall'autorita' giudiziaria, misure precautelari, misure
cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i
provvedimenti di archiviazione e le sentenze.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,
n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
pari opportunita', previa anonimizzazione e con cadenza
periodica almeno semestrale, i dati immessi nel Centro
elaborazione dati ai sensi del comma 1.».
 
Art. 14

Clausola di invarianza finanziaria

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 4, 11 e 12, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia

Piantedosi, Ministro dell'interno

Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'

Alberti Casellati, Ministro per le
riforme istituzionali e la
semplificazione normativa Visto, il Guardasigilli: Nordio