Gazzetta n. 279 del 1 dicembre 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2025, n. 146
Testo del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2025), coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2025, n. 179 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonche' di gestione del fenomeno migratorio».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di
((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite ai fini
dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 5, le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;
((a-bis) all'articolo 22, comma 5-quinquies, primo periodo, le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;
a-ter) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole: «otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;))

b) all'articolo 24, comma 2, primo periodo, le parole: «dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;
((b-bis) all'articolo 24, comma 11, quarto periodo, le parole: «otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;
b-ter) all'articolo 24-bis, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5-quinquies, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce»;))

c) all'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dal datore di lavoro, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
d) all'articolo 27-bis, al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.»;
e) all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.»;
f) all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.»;
g) all'articolo 27-quinquies, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'entita' ospitante, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
h) all'articolo 27-sexies, dopo il comma4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'entita' ospitante, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 22, commi da 1 a
6, 24, commi da 1 a 5-bis, 24-bis, 27, commi 1 e 1.1.,
27-bis, 27-ter, commi da 1 a 4, 27-quater, commi da 1 a 4,
27-quinquies, commi da 1 a 7-bis e 27-sexies del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del
18 agosto 1998, come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato). - 1. In ogni provincia e' istituito presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno
sportello unico per l'immigrazione, responsabile
dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero deve trasmettere in via telematica, previa
verifica, presso il centro per l'impiego competente, della
indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio
nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico
per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di
quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero,
sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro
tipo di firma elettronica qualificata;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di
lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro;
d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis,
comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
d-ter) indicazione del domicilio digitale inserito
in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli
6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si
intende esperita con esito negativo se il centro per
l'impiego non comunica la disponibilita' di lavoratori
presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla
richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione
di lavoratori stranieri residenti all'estero.
2-bis.1. I datori di lavoro ovvero le organizzazioni
dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3,
che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro
subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi
previsti dai medesimi decreti, procedono alla
precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale
informatico messo a disposizione dal Ministero
dell'interno. Le amministrazioni effettuano i controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni fornite dagli utenti
contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo
le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. L'Ispettorato nazionale del lavoro puo' effettuare,
anche in via anticipata, le verifiche ispettive di
competenza sui moduli di domanda precompilati, resi
disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini
dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle
organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo
24-bis, comma 3, dalla procedura informatica di
presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 3, comma 4.
2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1
possono presentare come utenti privati non piu' di tre
richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna
delle annualita' di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale
limite non si applica alle richieste presentate tramite le
organizzazioni di categoria dei datori di lavoro di cui
all'articolo 24-bis nonche' tramite i soggetti abilitati o
autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e dalle agenzie di somministrazione di lavoro
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte
nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi
del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
n. 276 del 2003, i quali garantiscono che il numero delle
richieste di nulla osta al lavoro presentate sia
proporzionale al volume degli affari o dei ricavi o
compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito,
ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del
settore di attivita' dell'impresa.
2-ter. E' irricevibile la richiesta presentata ai
sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio
antecedente la presentazione, avendo presentato una
precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito
della relativa procedura non abbia sottoscritto il
contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica se il
datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione e'
dovuta a causa a lui non imputabile. E' altresi'
irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro
nei cui confronti, al momento della presentazione della
stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per
i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del
codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non
definitiva, per i predetti reati.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data
di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di
cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, a condizione
che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma
2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso,
acquisite le informazioni dalla questura competente, il
nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha
validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio.
5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il
datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi',
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e'
revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti
mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti
ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui al
comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per
l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo
che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o
comunque non imputabili al lavoratore. La revoca del nulla
osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
i collegamenti telematici.
5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi
ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei
controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma
4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la
risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonche'
la revoca del permesso di soggiorno.
5-quinquies. Il datore di lavoro e' tenuto a
confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo
sportello unico per l'immigrazione entro quindici giorni
dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli
accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso
presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il
suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il
nulla osta, ove gia' rilasciato, e' revocato. In caso di
conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza
o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.
Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello
unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite
il portale informatico per la gestione delle domande di
visto di ingresso in Italia.
6. Entro quindici giorni dalla data di ingresso del
lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di
lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante
apposizione di firma digitale o altro tipo di firma
elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare il
contratto in forma autografa. L'apposizione della firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del
datore di lavoro sulla copia informatica del contratto
firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale
documento, nel termine di cui al primo periodo, e'
trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro
allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti
concernenti la richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno.
Omissis.».
«Art. 24 (Lavoro stagionale). - 1. Il datore di
lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto
di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori
agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono
presentare richiesta nominativa allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano,
ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad
eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11. Si applica
l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il
nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la
durata corrispondente a quella del lavoro stagionale
richiesto, non oltre venti giorni dalla data di imputazione
della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo
21, comma 1, primo periodo. Si applica quanto previsto
dall'articolo 22, commi 5.01, 5-quater e 6-bis.
3. Ai fini della presentazione di idonea
documentazione relativa alle modalita' di sistemazione
alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b),
se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, trasmette allo
sportello unico per l'immigrazione, unitamente al contratto
di soggiorno sottoscritto con le modalita' di cui
all'articolo 22, comma 6, un titolo idoneo a provarne
l'effettiva disponibilita', nel quale sono specificate le
condizioni a cui l'alloggio e' fornito, nonche' l'idoneita'
alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti.
L'eventuale canone di locazione non puo' essere eccessivo
rispetto alla qualita' dell'alloggio e alla retribuzione
del lavoratore straniero e, in ogni caso, non e' superiore
ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non
puo' essere decurtato automaticamente dalla retribuzione
del lavoratore.
4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene
rilasciato secondo le modalita' previste agli articoli
30-bis, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e nel rispetto
del diritto di precedenza in favore dei lavoratori
stranieri di cui al comma 9 del presente articolo.
5. Il nulla osta al lavoro stagionale a piu' datori
di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per
periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti
temporali di cui al comma 7, deve essere unico, su
richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro,
presentata contestualmente, ed e' rilasciato a ciascuno di
essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione,
decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al
datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si
intende accolta, nel caso in cui ricorrono congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguarda uno straniero gia'
autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a
prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di
lavoro richiedente;
b) il lavoratore e' stato regolarmente assunto dal
datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel
precedente permesso di soggiorno.
6-bis. Dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di
soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, e' data
comunicazione all'INPS, che iscrive il lavoratore
stagionale d'ufficio alla piattaforma del sistema
informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.
48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85.
7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo
svolgimento di attivita' lavorativa sul territorio
nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di
dodici mesi.
8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al
comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende
prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato
in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta
dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza
del nuovo rapporto di lavoro stagionale. La nuova
opportunita' di lavoro puo' intervenire non oltre sessanta
giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme
restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore
puo', nel periodo di validita' del nulla osta al lavoro,
svolgere attivita' lavorativa stagionale alle dipendenze
dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che
l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante
l'utilizzo della piattaforma del SIISL. In tale ipotesi, il
lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato
di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte
dell'autorita' consolare. Al termine del periodo di cui al
comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di
provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di
soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro
stagionale.
9. Il lavoratore stagionale, gia' ammesso a lavorare
in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove
abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno e abbia lasciato il territorio nazionale alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il
rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o
altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai
fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro
10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare
attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno
tre mesi, al quale e' offerto un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, puo'
chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la
conversione del permesso di soggiorno in lavoro
subordinato.
11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova
nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, puo'
richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il
rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello
unico, accertati i requisiti di cui all'articolo 5, comma
3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalita' di cui
al presente articolo. Sulla base del nulla osta triennale
al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita'
successive alla prima sono concessi dall'autorita'
consolare, previa esibizione della proposta di contratto di
soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore
interessato dal datore di lavoro, che provvede a
trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione
competente. Entro quindici giorni dalla data di ingresso
del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il
datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono,
mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di
cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare
il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del
datore di lavoro sulla copia informatica del contratto
firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale
documento, nel termine di cui al quarto periodo, e'
trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro
allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti
concernenti la richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno. La richiesta di assunzione, per le annualita'
successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore
di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il
nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il rilascio dei
nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di
ingresso per lavoro stagionale.
Omissis.
Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli
ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma
4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la
congruita' del numero delle richieste presentate di cui
all'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e' demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4
del presente articolo, ai professionisti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di
lavoro aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1
tengono anche conto della capacita' patrimoniale,
dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del
numero dei dipendenti, ivi compresi quelli gia' richiesti
ai sensi del presente testo unico, e del tipo di attivita'
svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle
verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il
datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di
assunzione del lavoratore straniero.
2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo
22, comma 5-quinquies, e la trasmissione dei documenti di
cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo
24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di
lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati
o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, come indicate al comma 1 del presente articolo,
ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce.
3. L'asseverazione di cui al comma 2 non e' comunque
richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un
apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a
garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei
requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma
1-ter, secondo i termini e le modalita' di cui all'articolo
22, commi 5.01 e 6-bis.
4. Resta ferma la possibilita', da parte
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione
con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore
agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura,
di effettuare controlli a campione sul rispetto dei
requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.».
«Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre
1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)). - 1. Al di fuori
degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4, il regolamento di attuazione disciplina
particolari modalita' e termini per il rilascio delle
autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici
di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede
principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre
lingua;
c) I professori universitari destinati a svolgere
in Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti
all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la
prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per
motivi di formazione professionale, svolgano periodi
temporanei di addestramento presso datori di lavoro
italiani;
g);
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme
internazionali e comunitarie;
i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per
almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi
antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in
Italia, ovvero di societa' da queste partecipate, secondo
quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai
sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo
9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non
appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego
nelle sedi delle suddette imprese o societa' presenti nel
territorio italiano;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare
presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere
qualsiasi tipo di attivita' sportiva professionistica
presso societa' sportive italiane ai sensi della legge 23
marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non
appartenenti all'Unione europea;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
sono persone collocate "alla pari";
r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private.
1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al
lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni fornite dal
datore di lavoro, secondo le modalita' e con gli effetti di
cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Omissis.
Art. 27-bis (Ingresso e soggiorno per volontariato).
- 1. L'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a
programmi di attivita' di volontariato di interesse
generale e di utilita' sociale, ai sensi del presente testo
unico, avviene nell'ambito del contingente triennale
stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno
e degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui
all'articolo 59 del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e'
consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri
di eta' compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione
ad un programma di attivita' di volontariato di interesse
generale e di utilita' sociale, di cui all'articolo 5,
comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, previo
rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica
dei seguenti requisiti:
a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del
programma di volontariato ad una delle seguenti categorie
che svolgono attivita' senza scopo di lucro e di utilita'
sociale: 1) enti del Terzo settore iscritti al Registro
unico del Terzo settore (RUN), di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo n. 117 del 2017; 2) organizzazioni
della societa' civile e altri soggetti iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto
2014, n. 125; 3) enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222,
nonche' enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di
approvazione di intese con le confessioni religiose ai
sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero
e l'organizzazione promotrice e responsabile del programma
delle attivita' di volontariato di interesse generale e di
utilita' sociale, in cui siano specificate: 1) le attivita'
assegnate al volontario; 2) le modalita' di svolgimento
delle attivita' di volontariato, nonche' i giorni e le ore
in cui sara' impegnato in dette attivita'; 3) le risorse
stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto,
alloggio e denaro per piccole spese sostenute e documentate
direttamente dal volontario per tutta la durata del
soggiorno; 4) l'indicazione del percorso di formazione
anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua
italiana;
c) sottoscrizione obbligatoria da parte
dell'organizzazione promotrice e responsabile del programma
di volontariato di una polizza assicurativa per le spese
relative all'assistenza sanitaria, alla responsabilita'
civile verso terzi e contro gli infortuni collegati
all'attivita' di volontariato;
d)assunzione della piena responsabilita' per la
copertura delle spese relative al soggiorno del volontario,
per l'intero periodo di durata del programma stesso di
volontariato, nonche' per il viaggio di ingresso e ritorno.
In conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 del
decreto legislativo n.117 del 2017, l'attivita' del
volontario impegnato nelle attivita' del programma di
volontariato non puo' essere retribuita dall'ente promotore
e responsabile del programma medesimo. Al volontario
possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente
sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro
limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi
spese di tipo forfettario.
3. La domanda di nulla osta e' presentata dalla
organizzazione promotrice del programma di volontariato
allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per
il luogo ove si svolge il medesimo programma di
volontariato. Le amministrazioni effettuano i controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni fornite
dall'organizzazione promotrice del programma di
volontariato, secondo le modalita' e con gli effetti di cui
all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Lo Sportello,
acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei
motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio
nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui ai
commi 1 e 2, rilascia entro quarantacinque giorni il nulla
osta.
4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica,
dallo sportello unico per l'immigrazione, alle
rappresentanze consolari all'estero, alle quali e'
richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal
rilascio del nulla osta.
4-bis. Il nulla osta e' rifiutato e, se gia'
rilasciato, e' revocato quando:
a) non sono rispettate le condizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3;
b) i documenti presentati sono stati ottenuti in
maniera fraudolenta o contraffatti;
c) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2,
lettera a), non ha rispettato i propri obblighi giuridici
in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei
lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti
dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi
applicabili;
d) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2,
lettera a), e' stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro
irregolare.
4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, lettere c) e
d), la decisione di rifiuto o di revoca e' adottata nel
rispetto del principio di proporzionalita' e tiene conto
delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla
osta e' comunicata in via telematica agli uffici consolari
all'estero.
5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel
territorio nazionale, il volontario dichiara la propria
presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha
rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle
formalita' occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno
ai sensi del presente testo unico. Il permesso di
soggiorno, che reca la dicitura «volontario» e' rilasciato
dal questore, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma
8, entro quarantacinque giorni dall'espletamento delle
formalita' di cui al primo periodo, per la durata del
programma di volontariato e di norma per un periodo non
superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente
individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla
base di apposite direttive che saranno emanate dalle
Amministrazioni interessate, il permesso puo' avere una
durata superiore e comunque pari a quella del programma. In
nessun caso il permesso di soggiorno, che non e'
rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso
di soggiorno, puo' avere durata superiore a diciotto mesi.
5-bis. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o
il suo rinnovo e' rifiutato, ovvero, se gia' rilasciato, e'
revocato nei seguenti casi:
a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che il volontario non soddisfaceva o
non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai
sensi del presente articolo.
6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi della presente disposizione non e'
computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo
9-bis.
6-bis. La documentazione e le informazioni relative
alla sussistenza delle condizioni di cui al presente
articolo sono fornite in lingua italiana.
Art. 27-ter (Ingresso e soggiorno per ricerca). - 1.
L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre
mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma
4, e' consentito a favore di stranieri in possesso di un
titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che
nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi
di dottorato. Il cittadino straniero, denominato
ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure
previste nel presente articolo, e' selezionato da un
istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto
dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione
temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei
permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche' del permesso
di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno
richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in
attesa di una decisione definitiva;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione
europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla
libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che,
insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione
equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base
di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e
Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;
d) che beneficiano dello status di soggiornante di
lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis
per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
e) che soggiornano in qualita' di lavoratori
altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;
f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione
europea in qualita' di dipendenti in tirocinio nell'ambito
di un trasferimento intrasocietario come definito
dall'articolo 27-quinquies, comma 2;
g) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida
per cinque anni, e' disciplinata con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca e, fra l'altro, prevede:
a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti,
pubblici o privati, che svolgono attivita' di ricerca
intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per
aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la
conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa', e
l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per
concepire nuove applicazioni;
b) la determinazione delle risorse finanziarie
minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere
l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;
c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle
spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarita' del
ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per
un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della
convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel
caso di inosservanza alle norme del presente articolo.
2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera c),
cessa in caso di rilascio del permesso di soggiorno di cui
al comma 9-bis.
3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al
comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il
ricercatore si impegna a realizzare l'attivita' di ricerca
e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore.
L'attivita' di ricerca deve essere approvata dagli organi
di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano
l'oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in
possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della
ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo
di studio, ed accertano la disponibilita' delle risorse
finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione
stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro
del ricercatore, le risorse mensili messe a sua
disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di
assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e
contiene, altresi', le indicazioni sul titolo o sullo scopo
dell'attivita' di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno
del ricercatore a completare l'attivita' di ricerca, le
informazioni sulla mobilita' del ricercatore in uno o in
diversi secondi Stati membri, se gia' nota al momento della
stipula della convenzione, l'indicazione della polizza
assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i
suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di
provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario
nazionale.
3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al
comma 3 e' valutata caso per caso, tenendo conto del doppio
dell'importo dell'assegno sociale, ed e' accertata e
dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella
convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la
partecipazione del ricercatore all'attivita' di ricerca
benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di
un'organizzazione internazionale, di altro istituto di
ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.
4. La domanda di nulla osta per ricerca, corredata
dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e
di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui
al comma 3, e' presentata dall'istituto di ricerca allo
sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per
il luogo ove si svolge il programma di ricerca. La domanda
indica gli estremi del passaporto in corso di validita' del
ricercatore o di un documento equipollente. Le
amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni fornite dall'istituto di ricerca,
secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo
71 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Lo sportello, acquisito dalla
questura il parere sulla sussistenza di motivi ostativi
all'ingresso del ricercatore nel territorio nazionale,
rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta ovvero, entro lo stesso
termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla osta
e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in via
telematica dallo sportello unico agli uffici consolari
all'estero per il rilascio del visto di ingresso da
richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. Il
visto e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre
tipologie di visto.
Omissis.
Art. 27-quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori
altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE). - 1.
L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre
mesi e' consentito, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito
denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che
intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per
conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra
persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in
possesso:
a) del titolo di istruzione superiore di livello
terziario rilasciato dall'autorita' competente nel paese
dove e' stato conseguito che attesti il completamento di un
percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale
o di una qualificazione professionale di livello post
secondario di durata almeno triennale o corrispondente
almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle
qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante
"Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni
rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di
certificazione delle competenze di cui al decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13", pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di
professioni regolamentate;
c) di una qualifica professionale superiore
attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale
di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di
livello terziario, pertinenti alla professione o al settore
specificato nel contratto di lavoro o all'offerta
vincolante;
d) di una qualifica professionale superiore
attestata da almeno tre anni di esperienza professionale
pertinente acquisita nei sette anni precedenti la
presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto
riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui
alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:
a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui
al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;
b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati,
titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato
membro;
c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui
al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione
temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei
permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in
attesa di una decisione su tale richiesta;
b) che soggiornano in quanto richiedenti la
protezione internazionale ai sensi della direttiva
2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, cosi' come
recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre
2005, cosi' come recepita dal decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e sono
ancora in attesa di una decisione definitiva;
c) che chiedono di soggiornare in qualita' di
ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
d);
e) che beneficiano dello status di soggiornante di
lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis
per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu'
di impegni previsti da un accordo internazionale che
agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate
categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli
investimenti, salvo che abbiano fatto ingresso nel
territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro
subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai
sensi dell'articolo 27-quinquies;
g);
h) che soggiornano in Italia, in qualita' di
lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1,
lettere a), g), ed i), in conformita' alla direttiva
96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;
i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese
terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri
beneficiano dei diritti alla libera circolazione
equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
l) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso.
4. La domanda di nulla osta al lavoro per i
lavoratori stranieri altamente qualificati e' presentata
dal datore di lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo. Le amministrazioni effettuano i controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni fornite dal datore di
lavoro, secondo le modalita' e con gli effetti di cui
all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La presentazione della
domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle
disposizioni di cui all'articolo 22, fatte salve le
specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.
Omissis.
Art. 27-quinquies (Ingresso e soggiorno nell'ambito
di trasferimenti intra-societari). - 1. L'ingresso e il
soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro
subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari
per periodi superiori a tre mesi e' consentito, al di fuori
delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri
che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al
momento della domanda di ingresso o che sono stati gia'
ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che
chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in
qualita' di:
a) dirigenti;
b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in
possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il
settore di attivita', le tecniche o la gestione
dell'entita' ospitante, valutate, oltre che rispetto alle
conoscenze specifiche relative all'entita' ospitante, anche
alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata,
inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo
di lavoro o di attivita' che richiede conoscenza tecniche
specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo
professionale;
c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori
titolari di un diploma universitario, trasferiti a
un'entita' ospitante ai fini dello sviluppo della carriera
o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e
retribuiti durante il trasferimento.
2. Per trasferimento intra-societario ai sensi del
comma 1 si intende il distacco temporaneo di uno straniero,
che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si
trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da
un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero
e' legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre
mesi, a un'entita' ospitante stabilita in Italia,
appartenente alla stessa impresa o a un'impresa
appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile. Il trasferimento
intra-societario comprende i casi di mobilita' dei
lavoratori stranieri tra entita' ospitanti stabilite in
diversi Stati membri.
3. Per entita' ospitante si intende la sede, filiale
o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il
lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso
gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia.
4. Il presente articolo non si applica agli stranieri
che:
a) chiedono di soggiornare in qualita' di
ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
b) in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo
di appartenenza e l'Unione europea e i suoi Stati membri,
beneficiano dei diritti alla libera circolazione
equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione o lavorano
presso un'impresa stabilita in tali Paesi terzi;
c) soggiornano in Italia, in qualita' di lavoratori
distaccati, ai sensi della direttiva 96/71/CE, e della
direttiva 2014/67/UE;
d) svolgono attivita' di lavoro autonomo;
e) svolgono lavoro somministrato;
f) sono ammessi come studenti a tempo pieno o
effettuano un tirocinio di breve durata e sotto
supervisione nell'ambito del percorso di studi.
5. L'entita' ospitante presenta la richiesta
nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario
allo sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia
in cui ha sede legale l'entita' ospitante. La richiesta, a
pena di rigetto, indica:
a) che l'entita' ospitante e l'impresa stabilita
nel paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo
stesso gruppo di imprese;
b) che il lavoratore ha lavorato alle dipendenze
della stessa impresa o di un'impresa appartenente allo
stesso gruppo per un periodo minimo di tre mesi
ininterrotti immediatamente precedenti la data del
trasferimento intra-societario;
c) che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da
una lettera di incarico risulta:
1) la durata del trasferimento e l'ubicazione
dell'entita' ospitante o delle entita' ospitanti;
2) che il lavoratore ricoprira' un posto di
dirigente, di lavoratore specializzato o di lavoratore in
formazione nell'entita' ospitante;
3) la retribuzione, nonche' le altre condizioni
di lavoro e di occupazione durante il trasferimento
intra-societario;
4) che, al termine del trasferimento
intra-societario, lo straniero fara' ritorno in un'entita'
appartenente alla stessa impresa o a un'impresa dello
stesso gruppo stabilite in un Paese terzo;
d) il possesso delle qualifiche, dell'esperienza
professionale e del titolo di studio di cui al comma 1,
lettere a), b) e c);
e) il possesso da parte dello straniero dei
requisiti previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, nell'ipotesi di esercizio della professione
regolamentata a cui si riferisce la richiesta;
f) gli estremi di passaporto valido o documento
equipollente dello straniero;
g) per i lavoratori in formazione, il piano
formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi
formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;
h) l'impegno ad adempiere agli obblighi
previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa
italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza
sociale con il Paese di appartenenza.
6. La richiesta di nulla osta al trasferimento
intra-societario contiene altresi' l'impegno dell'entita'
ospitante a comunicare allo sportello unico per
l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che
incide sulle condizioni di ammissione di cui al comma 5.
7. La documentazione relativa ai requisiti di cui al
comma 1 e alle condizioni di cui al comma 5 e' presentata,
dall'entita' ospitante, entro dieci giorni dalla
presentazione della richiesta, allo sportello unico per
l'immigrazione di cui al medesimo comma 5, che procede alla
verifica della regolarita', della completezza e
dell'idoneita' della stessa. In caso di irregolarita'
sanabile o incompletezza della documentazione, l'entita'
ospitante e' invitata ad integrare la stessa ed il termine
di cui al comma 8 e' sospeso fino alla regolarizzazione
della documentazione.
7-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni fornite dall'entita'
ospitante, secondo le modalita' e con gli effetti di cui
all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Omissis.
Art. 27-sexies (Stranieri in possesso di permesso di
soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato
da altro Stato membro). - 1. Lo straniero titolare di un
permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro
e in corso di validita' e' autorizzato a soggiornare nel
territorio nazionale e a svolgere attivita' lavorativa
presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia
dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare
di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa
appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o
rappresentanza in Italia, per un periodo massimo di novanta
giorni in un arco temporale di centottanta giorni. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7,
ad eccezione del terzo periodo.
2. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno
ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di
validita' e' autorizzato a soggiornare nel territorio
nazionale e a svolgere attivita' lavorativa presso una
sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da
cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di
soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso
gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia,
per un periodo superiore a novanta giorni previo rilascio
del nulla osta ai sensi dell'articolo 27-quinquies, comma
5.
3. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 2 e' consentito
l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto.
4. La richiesta di nulla osta di cui al comma 2 e'
presentata dall'entita' ospitante allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entita'
ospitante e indica a pena di rigetto la sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 5,
lettere a), c), e), f) ed h). Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 27-quinquies, commi 6, 7, 8, primo
periodo, e 9. Nel caso in cui lo straniero e' gia' presente
nel territorio nazionale ai sensi del comma 1, la richiesta
di nulla osta e' presentata entro novanta giorni dal suo
ingresso.
4-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli di
veridicita' sulle dichiarazioni fornite dall'entita'
ospitante, secondo le modalita' e con gli effetti di cui
all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. La documentazione e le informazioni relative alle
condizioni di cui al comma 4 sono fornite in lingua
italiana.
6. Entro otto giorni lavorativi dal rilascio del
nulla osta, lo straniero dichiara allo sportello unico per
l'immigrazione che lo ha rilasciato la propria presenza nel
territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno.
7. Nel caso in cui l'entita' ospitante abbia
sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un
protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza
delle condizioni previste dal comma 4, il nulla osta e'
sostituito da una comunicazione presentata, con modalita'
telematiche, dall'entita' ospitante allo sportello unico
per l'immigrazione. La comunicazione e' trasmessa dallo
sportello unico per l'immigrazione al questore per la
verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso
dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del
regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte del
questore, lo sportello unico per l'immigrazione invita lo
straniero, per il tramite dell'entita' ospitante, a
dichiarare entro otto giorni lavorativi la propria presenza
nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso
di soggiorno.
8. Il nulla osta e' rifiutato o, se gia' rilasciato,
e' revocato quando non sono rispettate le condizioni di cui
al comma 4, primo periodo, nonche' nei casi di cui
all'articolo 27-quinquies, comma 15, lettere c), e), f) e
g).
9. Allo straniero di cui ai commi 2 e 7 e' rilasciato
dal questore, entro quarantacinque giorni dalla
dichiarazione di presenza di cui ai commi 6 e 7, un
permesso di soggiorno per mobilita' di lunga durata recante
la dicitura «mobile ICT» nella rubrica «tipo di permesso»,
con le modalita' di cui all'articolo 5. Lo straniero
dichiara alla questura competente il proprio domicilio e si
impegna a comunicarne ogni successiva variazione ai sensi
dell'articolo 6, comma 8.
10. Il permesso di soggiorno mobile ICT non e'
rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato o, se gia'
rilasciato, e' revocato, oltre che nei casi di cui al comma
8, nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 18. La
revoca del permesso di soggiorno mobile ICT e'
tempestivamente comunicata allo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno ICT.
11. Nelle more del rilascio del nulla osta e della
consegna del permesso di soggiorno mobile ICT, lo straniero
e' autorizzato a svolgere l'attivita' lavorativa richiesta
qualora il permesso di soggiorno ICT rilasciato dal primo
Stato membro non sia scaduto.
12. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno
mobile ICT si applicano le disposizioni di cui all'articolo
27-quinquies, comma 12.
13. Il permesso di soggiorno mobile ICT ha durata
pari a quella del periodo di mobilita' richiesta e puo'
essere rinnovato dalla questura competente in caso di
proroga del periodo di mobilita', previa verifica da parte
dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 4
dei presupposti della proroga, nei limiti di durata massima
di cui all'articolo 27-quinquies, comma 11, e della
validita' del permesso di soggiorno ICT rilasciato dallo
Stato membro di provenienza.
14. Al titolare del permesso di soggiorno mobile ICT
e' consentito il ricongiungimento familiare,
indipendentemente dalla durata del suo permesso di
soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste
dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30,
commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di
soggiorno mobile ICT.
15. Ai familiari dello straniero titolare di permesso
di soggiorno mobile ICT e in possesso di un valido titolo
di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza
e' consentito l'ingresso nel territorio nazionale, in
esenzione dal visto, ed e' rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'articolo 30,
commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di
soggiorno mobile ICT, previa dimostrazione di aver
risieduto in qualita' di familiari del titolare del
permesso di soggiorno mobile ICT nel medesimo Stato membro.
16. Nel caso di impiego di uno o piu' lavoratori
stranieri il cui permesso di soggiorno ICT rilasciato da
altro Stato membro sia scaduto, revocato o annullato o non
sia stato richiesto entro novanta giorni dall'ingresso in
Italia il nulla osta di cui al comma 4, si applica
l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e
12-quinquies.».
 
Art. 2
Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per
l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori
stranieri

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione enorme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, dopo il comma 2-bissono inseriti i seguenti:
«2-bis.1. I datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano ((i controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ((L'Ispettorato nazionale del lavoro puo' effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, dalla procedura informatica di presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4.))
2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono presentare come utenti privati ((non piu' di)) tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualita' di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite ((le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro)) di cui all'articolo 24-bis nonche' tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ((e dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003,)) i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale ((al volume degli affari o dei ricavi)) o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attivita' dell'impresa.»;
((a-bis) all'articolo 23, comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo periodo, le parole: «ed e' corredata della conferma della disponibilita' ad assumere da parte del datore di lavoro» sono soppresse;
2) al sesto periodo, dopo le parole: «le generalita' dei partecipanti» sono inserite le seguenti: «e dei datori di lavoro, ove conosciute»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita' di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalita' dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute»;))

b) all'articolo 24, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2».
((1-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, il termine di cui all'articolo 23, comma 2-bis, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' esteso a dodici mesi.))

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 23 del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23 (Corsi di istruzione e formazione
professionale nei Paesi di origine). - 1. Nell'ambito di
programmi approvati, anche su proposta delle regioni e
delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione e del
merito o dal Ministero dell'universita' e della ricerca e
realizzati anche in collaborazione con le regioni, le
province autonome e altri enti locali, organizzazioni
nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonche' organismi internazionali finalizzati al
trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro
inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed
associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da
almeno tre anni, possono essere previste attivita' di
istruzione e di formazione professionale e
civico-linguistica nei Paesi di origine.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di
origine;
c) allo sviluppo delle attivita' produttive o
imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
2-bis. E' consentito, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui
all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro
subordinato allo straniero residente all'estero,
all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle
autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito
che completa le attivita' di istruzione e formazione di cui
al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni
manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dalle associazioni di categoria del settore
produttivo interessato. Il nulla osta e' rilasciato senza
il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di
visto di ingresso e' presentata, a pena di decadenza, entro
sei mesi dalla conclusione del corso. Al sopravvenuto
accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo
22, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi
dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del
nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del
contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di
soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le
modalita' di predisposizione dei programmi di formazione
professionale e civico-linguistica e individuati i criteri
per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio
dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale le
generalita' dei partecipanti e dei datori di lavoro, ove
conosciute, per consentire l'espletamento dei controlli, da
effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5,
e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui
all'articolo 22. Per le medesime finalita' di cui al sesto
periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale le generalita' dei datori di lavoro
interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove
conosciute.
3. Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli
stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al
comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le
attivita' si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro
di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalita' previste nel regolamento di attuazione del
presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo
unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori
autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al
comma 1.
4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con
il concorso di proprie agenzie strumentali e societa' in
house, puo' promuovere la stipula di accordi di
collaborazione e intese tecniche con organizzazioni
internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti
nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei
Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a
promuovere percorsi di qualificazione professionale e la
selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine,
che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di
cui al comma 2-bis.
4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, e'
consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di
lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro e alle loro articolazioni territoriali o di
categoria di concordare con gli organismi formativi o con
gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a
livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le
associazioni operanti nel settore dell'immigrazione
iscritti al registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attivita' a favore degli immigrati, di cui
all'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
programmi di formazione professionale e civico-linguistica
per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente
nei Paesi di origine. A completamento del corso di
formazione, previa verifica e attestazione da parte dei
predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia
con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per
casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi
dalla conclusione del corso.».
 
Art. 3

Svolgimento dell'attivita' lavorativa in attesa
della conversione del permesso di soggiorno

1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, il comma 9-bis e' sostituito dal seguente:
«9-bis. In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attivita' lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui al primo periodo puo' svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso ((di soggiorno)) e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Permesso di soggiorno (Legge 6 marzo 1998,
n. 40, art. 5)). - 1. Possono soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi
dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di
validita', a norma del presente testo unico o che siano in
possesso della proroga del visto ai sensi dell'articolo
4-ter o di permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dalla competente autorita' di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle
condizioni previsti da specifici accordi.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti
stranieri che sono entrati secondo le modalita' e alle
condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso
del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera
durata del corso di studio e della relativa dichiarazione
di presenza.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure
mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e
turismo;
b);
c) inferiore al periodo di frequenza, anche
pluriennale, di un corso di studio di istituzioni
scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni
universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta
salva la verifica annuale di profitto; secondo le
previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso puo'
essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il
termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto
disposto dall'articolo 39-bis. 1;
d);
e) superiore alle necessita' specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro
e' rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto
in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per
prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti
di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', con indicazione del periodo
di validita' per ciascun anno. Il predetto permesso di
soggiorno e' revocato se lo straniero non si presenta
all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita'
annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il
rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato
ai sensi dell'articolo 24, comma 11.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
un periodo di due anni. Ciascun rinnovo non puo' superare
la durata di tre anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o
consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per
motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4,
ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in
via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal
comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e'
data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non puo' essere superiore a due anni. Ciascun rinnovo non
puo' superare la durata di tre anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli
familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami
familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche',
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale,
anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o
revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui
all'articolo 29, comma 1-ter.
5-quater. Nei casi di condanna per i reati in materia
di contraffazione previsti dall'articolo 4, comma 3, nel
valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine
pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del
provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del
permesso di soggiorno, si tiene conto della collaborazione
prestata dallo straniero all'autorita' di polizia o
all'autorita' giudiziaria, durante la fase delle indagini
ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di
elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti
implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o
dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di
proprieta' industriale nonche' per l'individuazione dei
beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione
dei diritti di proprieta' industriale.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il
rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
di altra autorizzazione che conferisce il diritto a
soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro
dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia,
sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
il termine di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata
idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.
7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si e'
trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi
dall'ingresso, il questore intima di recarsi
immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla
notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione
europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra
autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in
corso di validita'.
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato
l'intimazione di cui al comma 7-bis e' adottato il
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con
altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento e'
eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il
permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno.
Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di
espulsione e' adottato sentito lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione
e l'allontanamento e' eseguito con destinazione fuori del
territorio dell'Unione europea.
7-quater. E' autorizzata la riammissione nel
territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato
membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di
soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il
diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di
validita', a condizione che non costituisca un pericolo per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano
inoltre i dati personali previsti, per la carta di
identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza
l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del
presente testo unico e del regolamento di attuazione e'
inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si
applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere a), g), h), i) e r);
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e
sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della
protezione e sono in attesa di una decisione su tale
richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di
studio o formazione.
g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di
ingresso o reingresso, la comunicazione del rilascio di
un'autorizzazione ai viaggi, una proroga del visto, un
permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una
carta di soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al
fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o
di reingresso, di un'autorizzazione ai viaggi, della
proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di un
contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure
utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, e'
punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsita'
concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a
querela di falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La
pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico
ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato
o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui e'
stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.
9-bis. In attesa del rilascio, del rinnovo o della
conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga
rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9,
lo straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio
dello Stato e svolgere temporaneamente attivita'
lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti
dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorita'
di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di
lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi
ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del
permesso di soggiorno.
L'attivita' di lavoro di cui al primo periodo puo'
svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal
competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di
conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli
altri adempimenti previsti dalla legge.».
 
Art. 4
((Armonizzazione dei termini e disposizioni sui procedimenti in
materia di permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali))


1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione enorme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18:
1) al comma 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inserite le seguenti: «per l'inserimento socio-lavorativo o»;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto- legge n. 48 del 2023.»;
b) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, dopo il primo periodo ((sono inseriti i seguenti)): «I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n.48 del 2023.»;
((b-bis) all'articolo 18-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo»;))
c) all'articolo 18-ter, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inseritele seguenti: «per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o».
2. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre2024, n.187, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comma 3,».
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 18, 18-bis e
18-ter del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)). - 1. Quando, nel
corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero
nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali
degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o
di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed
emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per
effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o
del giudizio, il questore, anche su proposta del
Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole
della stessa autorita', rilascia uno speciale permesso di
soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla
violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale
e di partecipare ad un programma di assistenza ed
integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,
sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed
alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei
delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione
sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'affidamento della
realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente
locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a
garantire la competenza e la capacita' di favorire
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la
disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei
soggetti predetti.
3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al
comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati
previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, o
che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente
articolo si applica, sulla base del Piano nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli
esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della
legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di
emersione, assistenza e integrazione sociale che
garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di
alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi
dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e,
successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e
l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa
intesa con la Conferenza Unificata, e' definito il
programma di emersione, assistenza e di protezione sociale
di cui al presente comma e le relative modalita' di
attuazione e finanziamento.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo reca la dicitura casi speciali, ha la
durata di un anno e puo' essere rinnovato per un anno, o
per il maggior periodo occorrente per l'inserimento
socio-lavorativo o per motivi di giustizia. Esso e'
revocato in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalita' dello stesso,
segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o
comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno
le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui al
presente articolo possono beneficiare dell'assegno di
inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni
dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo
decreto-legge n. 48 del 2023.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e
lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del
permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere
ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del
rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato,
con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un
corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle
dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del
procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per
reati commessi durante la minore eta', e ha dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di
Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una
situazione di gravita' ed attualita' di pericolo.
7. L'onere derivante dal presente articolo e'
valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10
miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di
violenza domestica). - 1. Quando, nel corso di operazioni
di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 558-bis, 572, 582, 583,
583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno
dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di
procedura penale, commessi sul territorio nazionale in
ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di
violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga
un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumita',
come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima
violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso
delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con
il parere favorevole dell'autorita' giudiziaria procedente
ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di
soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla
violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per
violenza domestica uno o piu' atti, gravi ovvero non
episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o
economica che si verificano all'interno della famiglia o
del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in
passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione
affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali
atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la
vittima.
1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma
del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha
la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi
assistenziali e allo studio nonche' l'iscrizione
nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di
lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti
minimi di eta'. I titolari del permesso di soggiorno di cui
al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di
inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni
dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo
decreto-legge n. 48 del 2023. Alla scadenza, il permesso di
soggiorno di cui al presente articolo puo' essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato o autonomo, secondo le modalita' stabilite per
tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno
per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un
corso regolare di studi.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,
sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo per
l'incolumita' personale.
3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere
rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o
abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei
centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei
servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime
di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e
delle condizioni di cui al comma 2 e' valutata dal questore
sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi
sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e'
comunque richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria
competente ai sensi del comma 1.
4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e'
revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita'
dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o,
per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al
coma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando
vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il
rilascio.
4-bis. Nei confronti dello straniero condannato,
anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo,
commessi in ambito di violenza domestica, possono essere
disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione
ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.
5. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di
Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.
Art. 18-ter (Permesso di soggiorno per gli stranieri
vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro). - 1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di
indagini o di un procedimento per il delitto previsto
dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno
di un lavoratore straniero nel territorio nazionale siano
accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di
sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore
straniero nel territorio nazionale e questi contribuisca
utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei
responsabili, il questore, su proposta dell'autorita'
giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza un
permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai
membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza,
all'abuso o allo sfruttamento.
2. Quando le situazioni di violenza o abuso o
comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello
straniero sono segnalate all'autorita' giudiziaria o al
questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro,
quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in
merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno,
trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del
parere medesimo.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del
presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la
durata di un anno e puo' essere rinnovato per un anno o per
il maggior periodo occorrente per la conclusione delle
misure di inserimento socio-lavorativo o per motivi di
giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi
assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione
nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di
lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti
minimi di eta'. Del rilascio del permesso di soggiorno di
cui al comma 1 e' data comunicazione, anche in via
telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
4. Alla scadenza, il permesso di cui al presente
articolo puo' essere convertito in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le
modalita' stabilite per tale permesso di soggiorno e al di
fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in
permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il
titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Il
permesso di cui al presente articolo e' revocato in caso di
condotta incompatibile con le finalita' dello stesso,
segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, o comunque accertata dal questore, o quando
vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il
rilascio.
5. Nei confronti dello straniero condannato, anche
con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il
delitto di cui all'articolo 603-bis del codice penale,
possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno
di cui al presente articolo e l'espulsione ai sensi
dell'articolo 13 del presente testo unico.
6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno,
il lavoratore straniero, cui e' stata rilasciata dal
competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta, puo' legittimamente
soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere
temporaneamente l'attivita' lavorativa fino a eventuale
comunicazione da parte dell'autorita' di pubblica
sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
11 ottobre 2024, n. 145, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di
tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione
dei flussi migratori e di protezione internazionale,
nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre
2024 e convertito, con modificazioni, dalla legge 9
dicembre 2024, n. 187, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6 (Misure di assistenza). - 1. A seguito della
comunicazione di cui all'articolo 18-ter, comma 3, terzo
periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del
presente decreto, il lavoratore in favore del quale sia
stato rilasciato il permesso di soggiorno per "casi
speciali" ai sensi del medesimo articolo 18-ter, puo'
essere ammesso alle misure di assistenza di cui al presente
articolo, di durata non superiore a quella del medesimo
permesso di soggiorno. Conseguentemente il Fondo nazionale
per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del
testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 286 del
1998 e' incrementato di 180.000 euro per l'anno 2024. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
96 del codice del Terzo settore, di cui al di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Le misure di assistenza di cui al presente
articolo sono finalizzate alla formazione e all'inserimento
sociale e lavorativo.
La specificazione, l'attuazione e l'individuazione
delle modalita' esecutive avvengono tramite programmi
individuali di assistenza, elaborati sulla base
dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre
2021, recante "Linee-Guida nazionali in materia di
identificazione, protezione e assistenza alle vittime di
sfruttamento lavorativo in agricoltura" (repertorio atti n.
146/CU del 7 ottobre 2021). Il programma di assistenza
contiene un progetto personalizzato di formazione e
avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione dei
soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo
per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
n. 85. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in
180.000 euro per l'anno 2024 e in 800.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo
nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo
45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
3. I destinatari delle misure possono beneficiare
dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del
decreto-legge n. 48 del 2023. A essi non si applicano le
disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del
medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.
4. Le misure di assistenza di cui al presente
articolo non possono essere disposte:
a) in caso di condanna per delitti non colposi
connessi a quello per cui si procede, ad esclusione del
reato di cui all'articolo 10-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998;
b) se il lavoratore ha conseguito un profitto
illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui
quali rende le dichiarazioni;
c) in caso di sottoposizione a misura di
prevenzione o procedimento in corso per l'applicazione
della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente
attualita' della sua pericolosita' sociale e la ragionevole
probabilita' che possa commettere delitti di grave allarme
sociale.
5. Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, si
applica anche ai parenti e affini entro il secondo grado
del lavoratore di cui all'articolo 18-ter del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 8, del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante: «Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del
lavoro», pubblicato nella G.U. n. 103 del 4 maggio 2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
n. 85:
Art. 13 (Disposizioni transitorie, finali e
finanziarie). - Omissis.
8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico
dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e
dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 e'
autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro
per l'anno 2024, 5.880,9 milioni di euro per l'anno 2025,
5.760 milioni di euro per l'anno 2026, 5.929,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 5.979,6 milioni di euro per l'anno
2028, 6.042,5 milioni di euro per l'anno 2029, 6.097,9
milioni di euro per l'anno 2030, 6.164,9 milioni di euro
per l'anno 2031, 6.234,8 milioni di euro per l'anno 2032 e
6.307 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033,
ripartita nei seguenti limiti di spesa:
a) per il beneficio economico dell'Assegno di
inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10,
comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.731
milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro
per l'anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027,
5.823,8 milioni di euro per l'anno 2028, 5.885,3 milioni di
euro per l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l'anno
2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6
milioni di euro per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2033;
b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10,
con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per
l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6
milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per
l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9
milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per
l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5
milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2033;
c) per il relativo contributo di cui all'articolo
10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1
milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per
l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3
milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per
l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7
milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per
l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2033.
Omissis.».
 
Art. 5
Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per
l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilita'

1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187((, dopo le parole)): «per l'anno 2025» sono inseritele seguenti: «e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028», dopo le parole: «entro il numero massimo» e' inserita la seguente: «annuo» ((e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o a favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di eta'»)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 1 e 2, del
citato decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni urgenti per l'ingresso di
lavoratori stranieri nell'anno 2025). - 1. Per l'anno 2025,
i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di
lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che
intendono presentare, nei giorni indicati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre
2023, e dal comma 6 del presente articolo, richiesta di
nulla osta al lavoro per gli ingressi previsti dai decreti
di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico,
procedono alla precompilazione dei moduli di domanda
tramite il portale informatico messo a disposizione dal
Ministero dell'interno. Le modalita' di precompilazione e i
settori interessati sono definiti con circolare congiunta
dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche
sociali, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. La
precompilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 30
novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al
termine del 1° ottobre 2025 previsto dal comma 6, lettera
b), dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Le amministrazioni
effettuano i controlli di veridicita' sulle dichiarazioni
fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla
precompilazione, secondo le modalita' e con gli effetti di
cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dal 1° dicembre 2024
alle date di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 e
dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l'Ispettorato nazionale
del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate
e, relativamente al settore agricolo, con l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, esegue le verifiche di
osservanza delle disposizioni del contratto collettivo
nazionale di lavoro e le verifiche di congruita' del numero
delle richieste presentate, tenendo conto anche degli
elementi di cui all'articolo 24-bis, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
2. In via sperimentale, per l'anno 2025 e per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 sono rilasciati, al di
fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nulla
osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno
per lavoro subordinato, entro il numero massimo annuo di
10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel
settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore
di persone con disabilita', come definite ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o a favore di persone
grandi anziane, come definite dall'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, o
a favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di eta'.
La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a
tempo determinato o indeterminato, e' presentata allo
sportello unico per l'immigrazione competente per il
tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente
iscritte alle sezioni dell'albo informatico delle agenzie
per il lavoro di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e delle associazioni datoriali firmatarie del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
settore domestico. Le richieste di assunzione possono
essere presentate per l'assistenza alla persona del datore
di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il
secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche del
parente entro il terzo grado del datore di lavoro,
ancorche' non conviventi, residenti in Italia. Non e'
consentita l'assunzione del coniuge ne' del parente o
affine entro il terzo grado del datore di lavoro. Le
agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali allegano
alle istanze la documentazione attestante i presupposti di
cui al terzo e al quarto periodo.
Omissis.».
 
Art. 6

Programmi di attivita' di volontariato

1. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi di attivita' di volontariato di interesse generale e di utilita' sociale, ai sensi del presente testo unico, avviene nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 59 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. ».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 27 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.
 
Art. 7
Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini
stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale

1. All'articolo 29, comma 8, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 29 del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo
straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di eta' non
inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni
oggettive non possano provvedere alle proprie
indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato
di salute che comporti invalidita' totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri
figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero
genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli
siano impossibilitati al loro sostentamento per
documentati, gravi motivi di salute.
1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b),
c) e d), non possano essere documentati in modo certo
mediante certificati o attestazioni rilasciati da
competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza
di una autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano
fondati dubbi sulla autenticita' della predetta
documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari
provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi
dell'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame
del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese
degli interessati.
1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei
familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando
il familiare di cui si chiede il ricongiungimento e'
coniugato con un cittadino straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori
i figli di eta' inferiore a diciotto anni al momento della
presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori
adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo
straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare
la disponibilita':
a) di un alloggio conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa,
accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica
del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri
requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanita' 5
luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del
18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di eta' inferiore
agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e'
sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel
quale il minore effettivamente dimorera';
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti
lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per
ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di
due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e'
richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro
titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi
nel territorio nazionale a favore dell'ascendente
ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al
Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un
contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da
aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello
straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di
ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di
durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei
familiari con i quali e' possibile attuare il
ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di
disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e'
consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio
minore, gia' regolarmente soggiornante in Italia con
l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il
possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di
reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di
tali requisiti si tiene conto del possesso di tali
requisiti da parte dell'altro genitore.
6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla
permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo
31, comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza
minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella
stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di
soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma non
puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della documentazione relativa ai
requisiti di cui al comma 3, e' inviata, con modalita'
informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione
presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, il
quale, con le stesse modalita', ne rilascia ricevuta.
L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla
insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello
straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4,
comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei
requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero
un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale e' stato
rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato
all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte
dell'autorita' consolare italiana, della documentazione
comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore
eta' o stato di salute.
8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e'
rilasciato entro centocinquanta giorni dalla richiesta.
9. La richiesta di ricongiungimento familiare e'
respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione
hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire
all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio
dello Stato.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento
dello status di rifugiato e la sua domanda non e' ancora
stata oggetto di una decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di
protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di
cui agli articoli 20 e 20-bis;
c).».
 
Art. 8
((Stabilizzazione)) del «Tavolo operativo per la definizione di una
nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento
lavorativo in agricoltura» e ampliamento dei partecipanti

1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nonche' delle organizzazioni del Terzo settore» sono aggiunte le seguenti: «e degli enti religiosi civilmente riconosciuti»;
b) il comma 3 e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 25-quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2018, come modificato dalla presente legge:
«Art. 25-quater (Disposizioni in materia di contrasto
al fenomeno del caporalato). - 1. Allo scopo di promuovere
la programmazione di una proficua strategia per il
contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso
sfruttamento lavorativo in agricoltura, e' istituito,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
il "Tavolo operativo per la definizione di una nuova
strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento
lavorativo in agricoltura", di seguito denominato "Tavolo".
Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali o da un suo delegato, e' composto da
rappresentanti dell'Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale, dell'Autorita' politica delegata per
le pari opportunita', del Ministero dell'interno, del
Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), dell'Ispettorato nazionale del lavoro,
dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del
lavoro, del Corpo della guardia di finanza, delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
Possono partecipare alle riunioni del Tavolo
rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del
settore nonche' delle organizzazioni del Terzo settore e
degli enti religiosi civilmente riconosciuti.
2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero
non superiore a quindici. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, della giustizia e dell'interno, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti
l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonche'
eventuali forme di collaborazione con le sezioni
territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualita'.
3. (Abrogato)
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni
istituzionali, il Tavolo si avvale del supporto di una
segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse
umane e strumentali della Direzione generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. La partecipazione ai lavori del Tavolo e' gratuita
e non da' diritto alla corresponsione di alcun compenso,
indennita' o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi
per spese di viaggio e di soggiorno.
5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della
strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di
cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del
lavoro agricolo e di incrementare le capacita' di analisi,
monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei
lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema
informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il
Sistema informativo costituisce uno strumento di
condivisione delle informazioni tra le amministrazioni
statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del
lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione
concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del
lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai
fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema
informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti
di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende
agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla
loro situazione economica nonche' il calendario delle
colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i
dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per
motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati
retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi
ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole;
l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni
e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL
mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle
ispezioni presso le aziende agricole; l'ISTAT mette a
disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive;
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli
alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo.
6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi
agli interventi in materia di politiche migratorie di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per gli
interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo
nazionale per le politiche migratorie, per l'ammontare di 7
milioni di euro, sono trasferiti, per le medesime
finalita', dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di
cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nell'ambito del programma "Flussi
migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione
sociale delle persone immigrate" della missione
"Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti". La
spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del
Tavolo e' a valere sul Fondo nazionale per le politiche
migratorie.».
 
Art. 9

Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento
illegale della manodopera straniera

1. All'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attivita' di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la societa' Sviluppo Lavoro Italia Spa» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzati come agenzie per il lavoro o autorizzati all'attivita' d'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o accreditati dalle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 889, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, come
modificato dalla presente legge:
889. Al Fondo di cui al comma 888 accedono gli enti
del Terzo settore disciplinati dal codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, regolarmente iscritti nella prima sezione del registro
delle associazioni, degli enti e degli altri organismi
privati che svolgono attivita' in favore degli stranieri
immigrati ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, autorizzati come
agenzie per il lavoro o autorizzati all'attivita'
d'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o accreditati dalle
regioni all'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150.
 
Art. 10

Misure per il potenziamento tecnico-logistico
del punto di crisi di Lampedusa

1. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2027».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 5-bis del decreto-legge 10
marzo 2023, n. 20, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori
stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione
irregolare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del
10 marzo 2023, convertito, con modificazioni dalla legge 5
maggio 2023, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5-bis (Misure per il potenziamento
tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei
controlli di frontiera). - 1. Per la realizzazione dei
punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano,
fino al 31 dicembre 2025, le facolta' di deroga di cui al
comma 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
aprile 2017, n. 46, introdotto dall'articolo 10 del
presente decreto. Per le finalita' di cui al presente
comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di
cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell'interno e'
autorizzato ad avvalersi delle risorse previste
dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197.
2. Fino al 31 dicembre 2027, al fine di assicurare
adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di
Lampedusa in relazione a situazioni di particolare
affollamento, il Ministero dell'interno puo' avvalersi, per
la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa
italiana, con le facolta' di deroga richiamate al comma 1.
Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia
di struttura, dallo schema di capitolato di gara di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142.
3. All'articolo 10-ter del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1
e' inserito il seguente:
"1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli
adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri
ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono
essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio
nazionale, per l'espletamento delle attivita' di cui al
medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata
attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza,
l'individuazione delle strutture di cui al presente comma
destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e
della loro capienza e' effettuata d'intesa con il Ministero
della giustizia".
4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Nelle more dell'individuazione di
disponibilita' di posti nei centri governativi di cui
all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente
articolo, l'accoglienza puo' essere disposta dal prefetto,
per il tempo strettamente necessario, in strutture di
accoglienza provvisoria individuate con le modalita' di cui
al comma 2. In tali strutture sono assicurate le
prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario,
l'assistenza sanitaria e la mediazione
linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute
nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12".
5. Al fine di assicurare adeguati livelli di
accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-ter
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, il Ministero dell'interno e' autorizzato a
stipulare, con le facolta' di deroga richiamate al comma 1
del presente articolo, uno o piu' contratti per
l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei
migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di
euro 8.820.000 per l'anno 2023. Alle attivita' istruttorie
di natura tecnico-amministrativa e alle procedure di
affidamento del servizio di cui al presente comma il
Ministero dell'interno puo' provvedere per il tramite dei
competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro
8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a euro 2.800.000, l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 6.020.000,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».
 
Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie ((disponibili)) a legislazione vigente.
 
Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.