Gazzetta n. 279 del 1 dicembre 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 17 novembre 2025
Societa' «AMA S.p.a.» - Stabilimento sito nel Comune di Roma Capitale, Municipio XI, in via Benedetto Luigi Montel 61/63, localita' Ponte Malnome - Istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, relativa al progetto «Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata...», come integrata con l'ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. RM/7857, del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, modificata dall'ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con ordinanza n. 29 del 19 giugno 2025, prot. n. RM/5079. (Ordinanza n. 56/2025).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;
Visto:
il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:
la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006;
l'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, che prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
l'art. 13, comma 2 ultimo periodo, del decreto-legge n. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di parere e che decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia;
Visti:
l'art. 1, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, cosi' come modificato dall'art. 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale...»;
la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;
la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», nonche' le successive modifiche ed integrazioni alla stessa;
Vista la disposizione commissariale n. 46 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto «Definizione delle attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni Rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022. Modifiche organizzativo-funzionali alla Struttura commissariale in avvalimento denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» con cui sono state ulteriormente specificate «le attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni Rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022», nonche' con le recenti pronunce giurisprudenziali;
Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020;
Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257;
Visti:
la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'Economia Circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;
la direttiva quadro 2008/98/CE e successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gerarchia fra le attivita' di gestione dei rifiuti, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimita', una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- Best Available Techniques);
la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
la comunicazione 2018/C 124/01 del 9 aprile 2018 della UE «Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti»;
la direttiva UE 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con decreto legislativo n. 121 del 3 settembre 2020;
la direttiva UE 2018/851 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
la direttiva UE 2018/852 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
il regolamento 2019/1021 del 20 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
il decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
le circolari prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014, prot. n. 12422 del 17 giugno 2015 e prot. n. 27569 del 14 novembre 2016, emesse dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalita' applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14-bis «Cessazione dalla qualifica di rifiuto»;
la delibera SNPA 67/2020, recante «Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006»;
il decreto legislativo 3 settembre 2020, n 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;
il decreto direttoriale del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti» di cui alla delibera del Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, cosi' come integrate dal sotto-paragrafo denominato «3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;
il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 «Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'art. 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"»;
la l.r. Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti»;
la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 16 maggio 2006, n. 288, recante «Decreto legislativo n. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)»;
la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalita' di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e della l.r. 27/98»;
la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante «Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2003 e del decreto legislativo n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 4100/99»;
la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei decreti legislativi n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005»;
la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante «Revoca della D.G.R. n. 865 del 9 dicembre 2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalita' di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attivita' sottoposte a procedure di Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006»;
Vista la disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024 del Commissario straordinario avente ad oggetto «Definizione della disciplina tariffaria, relativa ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda individuale, inerenti le spese di istruttoria relative al procedimento di Verifica di assoggettabilita' a Valutazione di impatto ambientale (art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), di Valutazione preliminare (art. 6, commi 9 e 9-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), di rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R. - art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) e dell'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A. - art. 29-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni); approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze e contestuale approvazione delle modifiche alla modulistica relativa ai procedimenti ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni definita con disposizione n. 23/2023»;
Atteso che:
l'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, dispone che «Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare la completa attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR ...», le amministrazioni interessate possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di societa' in house qualificate mediante la stipula di specifiche convenzioni;
l'art. 1, comma 4, lettera o), del predetto decreto-legge n. 77/2021 individua quali soggetti attuatori «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»;
l'art. 42, comma 4, del decreto-legge n. 50/2022 dispone che «Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 [ndr Piano complementare] si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR»;
l'art. 14, comma 1, del piu' volte richiamato decreto-legge n. 77/2021 dispone l'estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare richiamato dall'art. 42 del decreto-legge n. 50/2022 che ricomprende le azioni di realizzazione dell'impianto di selezione e valorizzazione carta/cartone di Ponte Malnome;
Dato atto che:
con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.a., societa' in house di Roma Capitale, del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della citta' di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;
con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'assemblea capitolina ha approvato, altresi', gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e AMA S.p.a.;
con deliberazione n. 468 del 29 dicembre 2023 della Giunta capitolina, Roma Capitale, in qualita' di soggetto attuatore degli interventi de quibus, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera o), del decreto-legge n. 77/2021, ha individuato, in AMA S.p.a., il soggetto realizzatore degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR di cui ai citati decreti interministeriali del 31 agosto 2022 e del 7 agosto 2023 e, in quanto tale, preposto allo svolgimento di tutte le attivita' propedeutiche, connesse e successive utili alla definizione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli impianti di selezione e valorizzazione carta/cartone di Ponte Malnome e Rocca Cencia, secondo quanto disciplinato con la convenzione tra Roma Capitale e AMA S.p.a. sottoscritta in data 16 maggio 2024;
la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;
Atteso, altresi', che:
l'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni, nella legge n. 91/2022, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti (cd. Piano complementare);
con decreto interministeriale del 31 agosto 2022, istitutivo del fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR, sono stati individuati i soggetti beneficiari di tale fondo, tra i quali il Comune di Roma Capitale, nonche' il Piano degli interventi finanziati, di cui all'allegato 1 al decreto medesimo, corredato dalle relative schede progettuali degli interventi identificati dal codice unico di progetto; 4 Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022);
il successivo decreto interministeriale del 7 agosto 2023 ha rettificato l'allegato 1 al predetto decreto interministeriale del 31 agosto 2022; nei progetti accettati e finanziati di cui al suddetto allegato 1 rientra l'impianto di selezione e valorizzazione carta/cartone di Ponte Malnome;
tale opera e' stata inserita nel Piano investimenti di Roma Capitale 2023-2025 in quanto strategica per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC);
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. B02442 del 30 aprile 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Lazio ha rilasciato, «per anni cinque», alla societa' «AMA S.p.a.» «l'Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'«Impianto integrato di termovalorizzazione di rifiuti sanitari», localizzato nel Comune di Roma (RM), via Benedetto Montel, 61/63, loc. Ponte Malnome; attualmente impianto in condizioni di fermo con sospensione dell'attivita' di trattamento termico dei rifiuti dal maggio 2015;
con determinazione dirigenziale n. G13960 del 15 ottobre 2019, per far fronte alle criticita' intervenute a seguito dell'incendio verificatosi nel dicembre 2018 presso il TMB Salaria di AMA S.p.a., la Regione Lazio ha, temporaneamente, autorizzato «la modifica non sostanziale consistente nell'attivita' di trasferenza in R13 del CER 200301 per 300 ton/giorno alle condizioni riportate nelle richieste sopra richiamate (nota AMA 9813/2019) fino al 31 gennaio 2020»;
con determinazione dirigenziale n. G01127 del 7 febbraio 2020, la Regione Lazio ha autorizzato la modifica non sostanziale temporanea dell'AIA per attivita' di trasferenza R13 del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) per 300 t/g e per attivita' di trasferenza R13 dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (codici EER150106, EER 150101 e EER 200101) fino ad un max di 300 t/g, fino al 31 dicembre 2021, a causa del persistere della fragilita' impiantistica, anche a seguito della chiusura definitiva della discarica di Colle Fagiolara - Comune di Colleferro (FR) gestita da Lazio Ambiente S.p.a., avvenuta il 15 gennaio 2020;
con determinazione dirigenziale n. G00047 dell'8 gennaio 2021, la Regione Lazio ha aggiornato «l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla determinazione dirigenziale n. B022442 del 30 aprile 2012, rilasciata a favore di AMA S.p.a., per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti sanitari situato nel Comune di Roma loc. Ponte Malnome integrando l'attivita' di trasferenza per frazione secca da raccolta differenziata multimateriale (operazione di gestione R13 dell'allegato "C" alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006) del codice EER 150106, per un quantitativo giornaliero non superiore a 130 t/g, ovvero un massimo di 40.560 ton/anno»;
con determinazione dirigenziale n. G16672 del 29 dicembre 2021, la Regione Lazio, a seguito della richiesta formulata da AMA S.p.a. con nota prot. n. 98175 del 18 dicembre 2021, ha proceduto alla proroga dei termini di presentazione da parte di AMA S.p.a. della documentazione di rinnovo con valenza di riesame dell'AIA di cui alla determinazione n. B02442/2012, prorogando, contestualmente, gli effetti della determinazione n. G01127 del 7 febbraio 2020 fino alla conclusione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA di cui alla citata determinazione n. B02442/2012, in seguito avvenuto con ordinanza del Commissario straordinario n. 20 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2725;
con ordinanza n. 1 del 16 giugno 2022, prot. n. 6, il Commissario straordinario, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui si rinvia, ha autorizzato AMA S.p.a. all'esercizio dell'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), prodotti nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di sessanta giorni, presso il sito di Ponte Malnome, in via Benedetto Luigi Montel 61/63 (loc. Ponte Malnome - Municipio XI), disponendo, contestualmente, l'aumento dei quantitativi autorizzati dalla Regione Lazio con la sopra richiamata determinazione n. G13960 del 15 ottobre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni da 300 t/g a fino a 700 t/g;
con ordinanza n. 4 del 12 agosto 2022, prot. n. 71, il Commissario straordinario ha disposto la prosecuzione dell'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Ponte Malnome e di Acilia (RM) di cui all'ordinanza commissariale n. 1/2022, prot. n. 6, per un ulteriore periodo non superiore a centottanta giorni;
stante il perdurare delle condizioni di fragilita' del sistema di gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, con ordinanza n. 1 del 2 gennaio 2023, prot. n. 3, il Commissario straordinario ha, successivamente, disposto la modifica ed integrazione dell'ordinanza commissariale n. 1/2022, prot. n. 6, prorogata con ordinanza n. 4/2022, prot. n. 71, limitatamente allo stabilimento AMA S.p.a. di Ponte Malnome, per il tempo strettamente necessario all'individuazione delle piu' opportune soluzioni idonee al superamento delle criticita' in essere e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno, salvo proroga. Le modifiche introdotte dalla citata ordinanza hanno riguardato (i) l'aumento della capacita' giornaliera della trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) da 400 t/giorno a 900 t/giorno, (ii) l'installazione di un sistema di imballaggio del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), costituito da una pressa accoppiata in serie ad una filmatrice, per consentire lo stoccaggio in balle del rifiuto indifferenziato all'interno del sito, prima del suo invio, tramite trasporto transfrontaliero, presso impianti contrattualizzati di trattamento finale e (iii) la riorganizzazione delle aree di stoccaggio/trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), dei farmaci scaduti e siringhe usate abbandonate (codici EER 200132 e EER 180103*) e dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata (codici EER 150106, EER 150101 e EER 200101), precisando altresi' le quantita' massime in stoccaggio istantaneo delle varie tipologie di rifiuti;
con ordinanza del Commissario straordinario n. 14 del 1° giugno 2023, prot. n. RM/1195, vengono approvate le modifiche riportate nella documentazione tecnica presentata da AMA S.p.a., ritenendole coerenti e necessarie rispetto alla finalita' di evitare ovvero limitare la situazione di criticita' nella gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale; tali modifiche hanno riguardato (i) l'aumento dei quantitativi del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) in stoccaggio istantaneo da 270 t/giorno a 320 t/giorno, (ii) l'aumento dei quantitativi del rifiuto da raccolta differenziata multimateriale (codice EER 150106) in stoccaggio istantaneo da 80 t/giorno a 200 t/giorno, (iii) l'installazione di ulteriori presidi nelle zone di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti e (iv) nuove misure per l'ottimizzazione della logistica delle operazioni di conferimento dei rifiuti;
con ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2725, il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha, fra l'altro, disposto «di adottare il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), che comprende la pronuncia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Ponte Malnome, da realizzarsi nel Comune di Roma, Municipio XI, in localita' Ponte Malnome, via Benedetto Luigi Montel, 61/63, proposto da AMA S.p.a., quale modifica sostanziale e con valenza di riesame/rinnovo dell'AIA di cui alla determinazione n. B02442 del 30 aprile 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, della Regione Lazio»;
il 24 dicembre 2023 si e' sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 1» con capacita' di trattamento autorizzata fino a 600 ton/g, causando una ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto conto della contrazione gia' determinatasi a causa dell'indisponibilita' dell'impianto TMB di AMA S.p.a., sito in via Salaria, n. 981 e del citato impianto TMB di E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 2»;
con ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 2 gennaio 2024, prot. n. RM/4, stante l'aggravamento ulteriore dell'imprevista situazione di criticita' nel sistema di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, al fine di garantire una sicura ed affidabile gestione dei flussi del rifiuto urbano senza soluzione di continuita', e' stata concessa una proroga per ulteriori dodici mesi alle attivita' in essere presso il sito AMA di Ponte Malnome;
con deliberazione n. 288 del 7 agosto 2024, la Giunta Capitolina ha, fra l'altro, deliberato «2. di approvare i progetti di fattibilita' tecnico economica allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, relativi ai seguenti interventi: [...] impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Ponte Malnome...» e «[...] impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Rocca Cencia...» [...] 4. di approvare lo schema di «Convenzione per la regolazione degli obblighi derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR Grandi citta', di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e autonomie, del 31 agosto 2022, in esecuzione dell'art. 42 del decreto-legge aiuti n. 50/2022», allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che modifica ed integra lo schema di convenzione gia' approvato con DGC 468/2023;
nella medesima deliberazione e' riportato che «AMA S.p.a., per ciascun impianto, ha eseguito le attivita' di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023, come risulta da documentazione trasmessa da AMA S.p.a., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le attivita' di verifica sono espletate avvalendosi di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (art. 34 allegato I.7 del decreto legislativo n. 36/2023), che ha svolto la verifica della documentazione secondo quanto disciplinato dall'art. 40 dell'allegato I.7, controllando relazioni, elaborati grafici, capitolati, documenti prestazionali e la documentazione afferente alla stima economica (computo metrico estimativo, quadro economico di progetto, elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi)»;
il 12 agosto 2024 e' stata aggiudicata, tra le altre, la gara per la realizzazione del nuovo impianto per il recupero e il trattamento di carta, cartone e multimateriale presso il sito AMA di Ponte Malnome;
il nuovo impianto presso il sito AMA di Ponte Malnome verra' realizzato con i fondi del «Decreto aiuti» e con ulteriori stanziamenti aggiuntivi recentemente deliberati da Roma Capitale;
il «Decreto aiuti» prevede che le opere finanziate dovranno essere ultimate entro il 31 dicembre 2026;
stante la rilevante connotazione strategica dall'attivita' di trasferenza, svolta presso lo stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma, nel mantenimento del delicato equilibrio nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale, anche in relazione allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica, con ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857, il Commissario straordinario ha ordinato ad AMA S.p.a.:
«1) di proseguire le attivita' di trasferenza (operazione R13 dell'allegato "C" alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), nonche' di deposito temporaneo, di rifiuti urbani nello stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma, loc. Ponte Malnome (distinto al N.C.T. al foglio n. 746 particelle 111, 112 e 578), come di seguito specificate:
trasferenza:
del rifiuto multimateriale da raccolta differenziata (codice EER 150106) o del rifiuto carta e cartone da raccolta differenziata (codice EER 150101 e 200101) per una capacita' giornaliera autorizzata fino a 300 ton/giorno ed uno stoccaggio istantaneo fino a 200 ton (zona A);
dei farmaci scaduti e siringhe usate abbandonate (codici EER 200132 e EER 180103*) per una capacita' giornaliera autorizzata complessiva di 100 ton/giorno ed uno stoccaggio istantaneo fino a 30 ton di farmaci scaduti e fino a 210 ton di siringhe usate (zona B);
del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) per una capacita' giornaliera autorizzata fino a 900 ton/g ed uno stoccaggio istantaneo fino a 320 ton (zona C) e 1.260 ton (840 balle - zona D);
deposito temporaneo:
del rifiuto ingombrante (codice EER 200307) per uno stoccaggio istantaneo fino a 70 mc;
dei reflui liquidi (codice EER 161002) per uno stoccaggio istantaneo fino a 16 mc; nel rispetto dei limiti e delle condizioni» nella stessa riportati, cui si rinvia;
per quanto disposto al punto 4) della medesima ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. RM7857, la Societa' «A.M.A. S.p.a.», in relazione alla suddetta attivita' di trasferenza aveva l'obbligo di «presentare [...] istanza di autorizzazione [...] al fine di ricondurre l'esercizio dell'attivita' di trasferenza di rifiuti urbani al regime autorizzativo ordinario, superando l'attuale regime di straordinarieta'»;
con note acquisite ai prott. numeri RM/2558, RM/2591, RM/2592, RM/2593, RM/2594 ed RM/2595 tutti del 25 marzo 2025, la societa' «AMA S.p.a.» ha presentato istanza di modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con annessa documentazione progettuale, dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, del Commissario straordinario;
a seguito della presentazione della suddetta istanza, il Commissario straordinario, con nota prot. n. RM2782 del 1° aprile 2025 («Primo invio di cinque», prott. n. RM/2783 «Secondo invio di cinque», RM/2784 «Terzo invio di cinque», RM/2785 «Quarto invio di cinque», RM/2786 «Quinto invio di cinque», tutti del 1° aprile 2025), ha comunicato l'avvio del procedimento ed indetto una Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalita' asincrona, ex art. 14-bis della medesima legge, per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
la societa' «AMA S.p.a.», nelle more dell'espletamento del suddetto procedimento ordinario, con nota prot. PG - 19/03/2025.0046912.U, acquisita in pari al prot. n. RM/2428 ed integrata con nota prot. PG - 09/04/2025.0059352.U, acquisita in pari al prot. n. RM/3077, ha presentato istanza di modifica dell'atto autorizzativo rilasciato con ordinanza commissariale n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857, per «L'installazione di una ulteriore stazione di pressofilmatura del rifiuto urbano indifferenziato presso il sito di Ponte Malnome...», rappresentando che tale installazione «...costituisce un ulteriore vantaggio nel limitare gli impatti odorigeni e la produzione di liquidi di risulta, oltre a determinare una migliore ottimizzazione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati pressofilmati diretti agli impianti esteri di destino gia' contrattualizzati»;
nelle more dell'espletamento del procedimento ordinario, indetto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 2, per l'istanza, presentata dalla societa' «AMA S.p.a.», di modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, il Commissario, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, con ordinanza straordinaria n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852, ha, fra l'altro, disposto:
«...A. di autorizzare la modifica dell'atto autorizzativo di cui all'ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857 (rilasciata, alla societa' "AMA S.p.a.", dal Commissario straordinario), richiesta con nota prot. PG 19/03/2025.0046912.U, acquisita in pari al prot. n. RM/2428 ed integrata con nota prot. PG - 09/04/2025.0059352.U, acquisita in pari al prot. n. RM/3077, che consiste nell'"installazione di una ulteriore stazione di pressofilmatura"»,
la societa' «AMA S.p.a.», con nota prot. PG - 0081527.U del 20 maggio 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/4275 ed integrata con nota prot. PG - 0089450.U del 3 giugno 2025, acquisita in pari data ai prott. numeri RM/4633 e RM/4634, ha presentato istanza di proroga dell'atto autorizzativo rilasciato con ordinanza commissariale n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM7857, come da ultimo modificato con ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. RM/3852;
il Commissario, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, con ordinanza straordinaria n. 29 del 19 giugno 2025, prot. 5079, ha, fra l'altro, ordinato alla societa' «AMA S.p.a.» «di proseguire le attivita' di trasferenza (operazione R13 dell'allegato "C" alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), nonche' di deposito temporaneo, di rifiuti urbani nello stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma, loc. Ponte Malnome (distinto al N.C.T. al foglio n. 746 particelle 111, 112 e 578), autorizzate con ordinanza del Commissario straordinario n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857, come, da ultimo modificata con ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. RM/3852» fino alla data del 21 dicembre 2025;
Premesso, altresi', che:
la documentazione progettuale, allegata all'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, presentata dalla societa' «AMA S.p.a.» ed acquisita ai prott. numeri RM/2558, RM/2591, RM/2592, RM/2593, RM/2594 ed RM/2595, tutti del 25 marzo 2025, relativa all'impianto di trattamento rifiuti sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, localita' Ponte Malnome - Roma, e' costituita da:
Istanza MNS AIA Ponte Malnome;
dichiarazione di annullamento marca da bollo;
conferimento di procura per delega di funzioni (Rep. 10846 - Racc. 5132);
documento di identita';
perizia tecnica 24 marzo 2025;
Schede AIA:
Scheda A;
allegato A10 - Camera di commercio AMA;
allegato A13 - Estratto topografico;
allegato A14 - Mappa catastale;
allegato A15 - Stralcio del PRG;
allegato A16 - Zonizzazione acustica;
allegato A24 - Relazione sui vincoli;
allegato A26.a - determinazione n. B02442 del 30 aprile 2012 - AIA Ponte Malnome;
allegato A26.b - ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023 - PAUR_Ponte_Malnome;
allegato A26.c - Allegato_Tecnico_AIA_PM;
allegato A26.d - Parere_tecnico_istruttorio_VIA_PM;
allegato A26.e - ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024;
Scheda B;
Scheda Brif_;
Scheda C;
AMAPM C6 - Nuova relazione dei processi produttivi_;
PFTE_EGR_001_A - C1_Planimetria stato attuale stabilimento;
PFTE_EGR_002_A - C2_Planimetria demolizioni;
PFTE_EGR_003_A - C3_Pianta delle coperture nuovo impianto;
PFTE_EGR_004_A - C5_Layout impianto macchinari nuovo impianto;
PFTE_EGR_005_A - C6_Planimetria impianti elettrici nuovo impianto;
PFTE_EGR_006_A - C7a_Nuovo schema a blocchI;
PFTE_EGR_007_A - C7b_Nuovo schema a blocchi;
PFTE_EGR_008_A - C8_Planimetria modificata distribuzione idrica;
PFTE_EGR_009_A_ C9_Planimetria modificata punti di emissione e scarichi in atmosfera;
PFTE_EGR_010_A - C10a_Planimetria modificata reti fognarie;
PFTE_EGR_011_A - C10b_Planimetria modificata acque processo;
PFTE_EGR_012_A - C10c_Planimetria modificata piezometri;
PFTE_EGR_013_A - C11_Planimetria modificata aree di stoccaggio;
PFTE_EGR_014_A - C12_Planimetria modificata sorgenti sonore;
PFTE_EGR_015_A - C13_Planimetria generale dello stabilimento;
PFTE_EGR_016_A - C13a_Planimetria viabilita' di servizio interna;
PFTE_EGR_017_A - C13b_Planimetria modificata antincendio;
PFTE_EGR_018_A - C13c_Planimetria superfici scolanti;
Scheda E - PmeC;
ricevuta pagamento dei diritti istruttori;
in riferimento al titolo giuridico di disponibilita' dell'area, agli atti del procedimento, indetto dal Commissario straordinario e volto al rilascio del «Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al progetto "Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Ponte Malnome" (rilasciato con ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2725), risulta presentata dalla societa' "AMA S.p.a." la "deliberazione n. 854" del 28 luglio 2000 del Comune di Roma, avente ad oggetto "Conferimento dei beni di proprieta' comunale all'AMA", con cui la Giunta Comunale "per i motivi espressi in narrativa delibera di autorizzare il conferimento patrimoniale all'AMA dei seguenti immobili di proprieta' comunale [...] Stabilimento Loc. Ponte Malnome via Montel nn 61/63 [...] - Impianto di incenerimento Loc. Ponte Malnome - via Montel nn 61/63..."»
come da perizia tecnica asseverata, il tecnico incaricato dalla societa' «AMA S.p.a.» nel documento denominato «Perizia tecnica 24.03.2025», acquisito al prot. n. RM/2591 del 25 marzo 2025 ed a cui si rinvia, ha, fra l'altro, dichiarato che le modifiche proposte di cui alla suddetta istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni «non producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana e non hanno come effetto l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima», che «Le varianti non comportano assoggettazione a V.I.A. Valutazione di impatto ambientale ne' a V.A. di attivita' I.P.P.C. in quanto non rientrano rispettivamente al punto ag) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ne' al punto zb) dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni» e concluso che «le modifiche sugli impianti esistenti nonche' quelle sull'impianto da realizzarsi devono ritenersi ricadenti all'interno delle cosiddette "varianti non sostanziali"»;
nel documento denominato «Perizia tecnica 24.03.2025», e' indicato che:
per l'«Attivita' n. 1 - Sezione di trasferenza e trasferenza con pressofilmatura del rifiuto urbano indifferenziato (EER 200301)
Le modifiche derivanti dalla proposta di AMA di inserire una ulteriore linea per la pressofilmatura del rifiuto urbano indifferenziato non comportano effetti negativi sull'ambiente in quanto:
non determinano un aumento dei quantitativi di rifiuti in ingresso che restano inalterati rispetto a quanto autorizzato con ordinanza n. Rep. n. 2024/0000060 Prot. RM/2024/0007857 del 23 dicembre 2024 di proroga dell'ordinanza commissariale n. 1 del 2 gennaio 2024;
non comportano la modifica dei codici CER in ingresso;
non comportano operazioni di gestione sui rifiuti in ingresso aggiuntive e/o diverse da quelle gia' autorizzate;
non comportano un aumento delle capacita' di stoccaggio;
non comportano nuovi punti emissivi significativi in atmosfera rispetto a quelli gia' autorizzati;
non comportano nuovi scarichi idrici;
non comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all'interno del perimetro dell'impianto gia' autorizzato;
Sono invece migliorative in quanto consentono una migliore gestione dei rifiuti e delle attivita' gia' autorizzate»;
per l'«Attivita' n. 2 - Sezione di trasferenza dei farmaci scaduti (EER 200132) e delle siringhe usate da RD (EER 180103*)
l'attivita' n. 2 resta la medesima gia' autorizzata pertanto non ci saranno variazioni ne' sulla tipologia di rifiuti in ingresso, ne' delle emissioni e degli scarichi idrici.
I quantitativi di rifiuti in ingresso rimangono inalterati rispetto a quanto autorizzato con ordinanza n. rep. n. 2024/0000060 prot. RM/2024/0007857 del 23 dicembre 2024 di proroga dell'ordinanza commissariale n. 1 del 2 gennaio 2024.
Ci sara' di contro una riduzione della capacita' di stoccaggio istantaneo del codice EER 180103* da 210 t a 50 t, proposta dalla Committenza vista la prolungata sospensione dell'attivita' di trattamento termico dei rifiuti per la quale tale capacita' era stata autorizzata»;
per l'«Attivita' n. 3: Sezione di trasferenza delle frazioni secche da RD (multimateriale EER 150106 oppure imballaggi in carta e cartone EER 150101 e 200101
L'attivita' n. 3 resta la medesima gia' autorizzata pertanto non ci saranno variazioni ne' sulla tipologia di rifiuti in ingresso, ne' delle emissioni e degli scarichi idrici.
I quantitativi di rifiuti in ingresso rimangono inalterati rispetto a quanto autorizzato con ordinanza n. rep. n. 2024/0000060 prot. RM/2024/0007857 del 23 dicembre 2024 di proroga dell'ordinanza commissariale n. 1 del 2 gennaio 2024»;
per l'«Attivita' n. 4 impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata autorizzato con ordinanza del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo del 2025 REP N.2023/0000019 PROT. RM/2023/0002725 del 29 settembre 2023.
L'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Ponte Malnome nel Comune di Roma Capitale, Municipio XI, Citta' Metropolitana di Roma Capitale, in localita' Ponte Malnome, via Benedetto Luigi Montel, 61/63, e' stato autorizzato con ordinanza del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo del 2025 rep n. 2023/0000020 prot. RM/2023/0002725 del 29 settembre 2023, per un quantitativo annuo di 100.000 tonnellate alle seguenti operazioni indicate all'allegato C alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006:
R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
R4: Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
Per detta tipologia di impianto, ai sensi dell'art. 5 lettera l-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche proposte non producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana e non hanno come effetto l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima;
Le varianti non comportano assoggettazione a V.I.A. Valutazione di impatto ambientale ne' a V.A. di attivita' I.P.P.C. in quanto non rientrano rispettivamente al punto ag) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ne' al punto zb) dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
non rientrano nella fattispecie di cui al comma 14 dell'art. 15 della legge regionale 27/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
non comportano l'avvio, all'interno del complesso produttivo, di nuove attivita' I.P.P.C.;
non comportano la modifica dei codici CER in ingresso;
non comportano operazioni di gestione sui rifiuti in ingresso aggiuntive e/o diverse da quelle gia' autorizzate;
non sono peggiorative in quanto non comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose;
non comportano nuovi punti emissivi significativi in atmosfera rispetto a quelli gia' autorizzati;
non comportano, per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attivita' I.P.P.C. in particolare delle emissioni in atmosfera in termini di flusso di massa complessivo;
non comportano una variazione qualitativa delle emissioni in aria e in acqua;
non comportano nuovi scarichi idrici;
non comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all'interno del perimetro dell'impianto gia' autorizzato;
Comporteranno invece:
l'ottimizzazione del processo di selezione e recupero rendendo maggiormente flessibile l'impianto a futuri eventuali richieste di mercato;
la riduzione dell'energia elettrica consumata;
l'ottimizzazione delle aree a disposizione nonche' la riduzione delle opere di demolizione originariamente previste, con conseguenti minori impatti ambientali;
riduzione delle superfici e delle cubature delle nuove strutture da realizzare;
il recupero di parte delle acque meteoriche, riducendo i volumi di scarico al fosso;
Si sottolinea infine che sulla base delle informazioni fornite dalla Committenza, nella Progettazione esecutiva attualmente in corso di completamento e sulla quale e' prevista la verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 del VIA (acquisizione del parere da parte dell'Autorita' idraulica competente per la verifica della compatibilita' degli interventi in progetto con le condizioni di pericolosita' e rischio idraulico dell'area di progetto), e' stato previsto l'innalzamento delle quote di imposta dell'area sulla quale incide il nuovo impianto di valorizzazione delle frazioni secche da RD e la contestuale realizzazione di un volume di laminazione atto ad invasare piene con tempi di ritorno TR =200 anni.
Per quanto sopra le modifiche sugli impianti esistenti nonche' quelle sull'impianto da realizzarsi devono ritenersi ricadenti all'interno delle cosiddette "varianti non sostanziali"...».
«A - Modifiche di processo/gestionali:
differente sistema di vagliatura in ingresso che genera tre flussi rispetto ai due previsti nel progetto originariamente approvato
Il processo di vagliatura genera quindi tre flussi denominati:
il flusso delle polveri estratte prima della vagliatura vera e propria per la separazione del materiale, dove passano soltanto i materiali con granulometria inferiore a 20mm;
il flusso sottovaglio, composto in prevalenza da parti avente granulometria inferiore ai fori esistenti sulla prima rete vagliante (20x200 mm), intercettato dal trasportatore di ricevimento ed evacuazione sottovaglio;
il flusso sopravaglio, composto dalla rimanente parte avente granulometria superiore ai fori esistenti sulla seconda rete vagliante (200x300 mm), intercettato dal trasportatore di ricevimento sopravaglio.
Inserimento a valle della selezione balistica di un separatore a dischi dedicato alla separazione della carta:
il sottovaglio cade nella parte sottostante la superficie di vagliatura, passando attraverso gli spazi tra i dischi;
il sopravaglio avanza fino alla fine del piano di vagliatura.
Eliminazione del separatore aeraulico previsto originariamente per la separazione del flusso 3d tra pesante e leggero a monte della separazione ottica.
Le modifiche non comportano variazione dei quantitativi e percentuali recuperati rispetto al progetto originariamente approvato».
«A - Modifiche di processo/gestionali:
le modifiche migliorative consistono essenzialmente sull'impiego di macchinari maggiormente performanti, al potenziamento della sezione di selezione ottica con l'inserimento di un quinto selettore e all'ottimizzazione dei flussi in trattamento come sintetizzato:
mantenendo il vaglio rotante a tre uscite gia' previsto nell'PFTE vengono definite nuovi diametri di selezione granulometrica:
la frazione di sottovaglio Ø <30 mm che previa deferrizzazione viene avviata al box di accumulo dello scarto fine;
la frazione di sopravaglio 30 mm<Ø<340 mm avviata alla sezione di selezione manuale;
la frazione di sottovaglio Ø >340 mm avviata ai vagli balistici che generano tre distinti flussi e nello specifico:
il flusso fine, che viene avviato al box di accumulo dello scarto fine, previa deferrizzazione;
il flusso piatto (2D);
il flusso rotolante (3D);
il flusso 2D viene avviato ad un separatore ottico ternario con capacita' di selezione e separazione migliorative in grado di operare sia nel campo dello spettro magnetico del NIR (per individuare i polimeri plastici) che del VIS (per individuare i colori dei polimeri plastici target), una selezione doppia in grado di generare due frazioni target e nello specifico Poliammide e LDPE, un sistema di stabilizzazione del film in grado di migliorare il sistema di lettura dei separatori.
Il flusso rotolante 3D generato dal vaglio balistico viene sottoposto dapprima al trattamento di separazione di metalli ferrosi e non ferrosi, e poi convogliato su un separatore aeraulico con lo scopo di allontanarne la frazione leggera - tale frazione leggera viene scaricata sul flusso 2D in alimentazione al separatore ottico dedicato.
La frazione 3D residuale viene alimentata alla cascata dei separatori ottici dove avviene il processo automatico di selezione. Per la specifica sezione di selezione automatica dei CPL, si e' scelto di dotare i n. 4 separatori ottici del miglior corredo tecnologico ed impiantistico ad oggi presente sul mercato: un sistema di sensori in grado di operare sia nel campo dello spettro elettromagnetico del NIR che nel VIS.
Al fine di massimizzare la selezione delle matrici plastiche, i flussi generati dai separatori ottici vengono sottoposti ad un controllo di qualita' manuale all'interno della cabina di selezione. Ognuno dei nastri di selezione all'interno della cabina sara' dotato di due differenti botole, in modo che gli operatori addetti possano operare controlli in positivo o in negativo sui flussi in transito.
B - Modifiche del layout impiantistico
L'impianto proposto prevede la realizzazione di un nuovo capannone che occupa aree differenti rispetto a quello posto a base gara riducendo le operazioni di demolizioni connesse all'intervento.
Il progetto autorizzato originariamente cosi' come il PFTE prevedeva infatti la demolizione dei corpi di fabbrica indicati con lettere A, B, C, D, E, F1, F2, G e H.
La proposta dell'offerta tecnica prevede che il nuovo impianto venga installato all'interno di un nuovo corpo di fabbrica che sorgera' al posto degli edifici fatiscenti e a rischio crollo, individuati con lettere A, B, C e D consentendo di preservare i corpi di fabbrica E, F1, F2, G e H e al contempo di continuare:
ad esercire le attivita' di trattamento e trasferenza delle matrici di imballaggi plastica e metalli provenienti dalla raccolta differenziata;
a disporre dei magazzini ausiliari per una corretta gestione delle attivita' di cui al punto precedente.
Riduzione delle superfici coperte e delle cubature.
Il layout proposto nell'offerta tecnica permette di ridurre le superfici occupate dal nuovo capannone.
Si specifica che il nuovo capannone ricade completamente all'interno del perimetro AIA autorizzato, la sola viabilita' lungo il lato est dello stesso dovra' essere realizzata, invece, al di fuori di detto perimetro.
C - Riduzione del dispendio energetico
Le migliorie introdotte consentono di processare 12 ton/h di rifiuto in ingresso (contro le 10 ton/ora previste dal base gara), riducendo il tempo di lavorazione con un conseguente risparmio energetico unitario (kWh/ton). Le soluzioni tecniche offerte sono in grado di assicurare prestazioni impiantistiche che garantiscano la riduzione di consumo elettrico per tonnellata trattata superiore al 16%».
il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, in qualita' di autorita' competente, con nota prot. n. RM2782 del 1° aprile 2025 (causa dimensioni file «Primo invio di cinque», prott. n. RM/2783 «Secondo invio di cinque», RM/2784 «Terzo invio di cinque», RM/2785 «Quarto invio di cinque», RM/2786 «Quinto invio di cinque», tutti del 1° aprile 2025), ha comunicato l'avvio del procedimento ed indetto una Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalita' asincrona, ex art. 14-bis della medesima legge, per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
tutta la documentazione inviata relativa all'istanza e' stata inviata, causa dimensioni file, con cinque invii separati agli enti/uffici interessati per eventuali osservazioni sulla richiesta della societa' «AMA S.p.a.»;
con nota prot. n. RM/3315 del 16 aprile 2025, integrata con nota prot. n. RM/3494 del 23 aprile 2025, si e' provveduto ad inviare alla societa' «AMA S.p.a.» richieste di integrazioni e chiarimenti sulla documentazione agli atti della Conferenza;
con nota acquisita al prot. n. RM/3730 del 5 maggio 2025, la societa' «AMA S.p.a.» ha richiesto «una proroga per la consegna delle integrazioni documentali richieste fino al 30 maggio 2025», in quanto, «stanti le tempistiche incomprimibili necessarie alla elaborazione di tutti gli elaborati richiesti, con particolare riferimento al loro aggiornamento anche in relazione agli esiti delle modellazioni richiamate nella documentazione di cui al punto 1, a pagina 2 di 5 della nota citata», «non sara' possibile rispettare i termini di presentazione...» delle stesse;
con nota prot. n. RM/3904 del 9 maggio 2025 il Commissario straordinario, tenuto conto di quanto rappresentato nella nota acquisita al prot. n. RM/3730 del 5 maggio 2025, ha concesso la proroga richiesta;
con note acquisite ai prott. numeri RM/4571 e RM/4574 entrambi del 30 maggio 2025 e RM/4598, RM/4599, RM/4600, RM/4601, RM/4602 e RM/4603 tutti del 31 maggio 2025, la societa' «AMA S.p.a.» ha presentato la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. RM/3315 del 16 aprile 2025, come integrata con nota prot. n. RM/3494 del 23 aprile 2025;
Chiarimenti:
1. Si riporta in allegato l'aggiornamento del documento denominato «C6 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi» alle pagg. 13, 21 e 25 per le attivita' 1, 2 e 3. A tal proposito, si precisa che la «Attivita' 1 - Trasferenza con pressofilmatura e trasferenza rifiuto indifferenziato» avviene in un sito dotato di pavimentazione industriale di adeguata pendenza ed apposita rete di drenaggio e raccolta delle eventuali acque di risulta in adeguati serbatoi fuori terra, muniti di vasca di contenimento. L'area e' coperta da una tettoia parzialmente tamponata e dotata dei necessari presidi ambientali, peraltro in ottemperanza alla normativa vigente (con particolare riferimento a quanto indicato nella circolare ministeriale recante «Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi»). Nello specifico, si evidenzia che i presidi ambientali previsti dagli atti autorizzativi precedenti per la gestione delle emissioni odorigene in atmosfera sono i seguenti:
a. abbattimento delle polveri e delle emissioni odorigene attraverso idoneo dispositivo ventilatore umidificatore, in ossequio a quanto previsto dalla scrivente societa' con la ASL competente;
b. attivita' di pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio delle aree non destinate allo stoccaggio dei rifiuti; le acque di lavaggio dovranno essere raccolte ed inviate ad idoneo impianto autorizzato di recupero/smaltimento;
c. limitazione allo stretto necessario del tempo di permanenza dei rifiuti scaricati sulla pavimentazione, prima di essere inviati a pressatura e successiva fasciatura con film plastico;
d. corretta frequenza di svuotamento dei serbatoi di accumulo dei reflui liquidi (eventuali colaticci insistenti sul pavimento e liquidi provenienti dall'attivita' di pressatura dei rifiuti) in funzione dei quantitativi giornalieri;
e. operazioni di trasferenza dei rifiuti gestite al «coperto»;
f. operazioni di scarico dei rifiuti effettuate con una bassa velocita' di uscita ed una adeguata altezza di caduta;
2. e' stato specificato, nel documento denominato «C6 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi», che ciascuno dei due serbatoi denominati «Sr1» e «Sr2» e' dotato di vasca di contenimento della capacita' pari al volume del serbatoio (8 m3);
3. e' stato specificato, nel documento denominato «C6 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi», che il citato accumulo presenta un sistema di contenimento secondario (vasca di contenimento) della capacita' pari al volume del serbatoio (10 m3);
4. e' stato chiarito, relativamente alla «Attivita' n. 4 - Sezione di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata, di nuova realizzazione (piu' brevemente VRD-NEW) con potenzialita' di trattamento pari a 100.000 t/anno» del documento denominato «C6 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi», che lo stoccaggio degli EoW avverra' in modo distinto dallo stoccaggio dei rifiuti;
5. e' stato chiarito, relativamente al «Ciclo plastica & carta/cartone» dell'«Attivita' n. 4 - Sezione di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata, di nuova realizzazione (piu' brevemente VRD-NEW) con potenzialita' di trattamento pari a 100.000 t/anno» del documento denominato «C6 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi», quali siano i codici EER dei rifiuti in ingresso;
6. sono state specificate per tutte le aree di stoccaggio rifiuti, oltre alle superfici, anche le capacita' di stoccaggio istantaneo (ton e/o m3);
7. e' stata risolta la discrasia rilevata tra quanto contenuto a pag 49 del documento denominato «C6 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi» e quanto indicato a pag. 37 del documento denominato «Perizia tecnica» andando a correggere il contenuto della perizia tecnica;
8. e' stata risolta la discrasia rilevata tra quanto contenuto a pag. 73 del documento denominato «C6 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi» e quanto rappresentato nell'elaborato grafico denominato «C11 - Planimetria modificata aree di stoccaggio»;
Documentazione:
1. si allega l'integrazione/modifica del progetto con la previsione (studio idraulico) di un innalzamento delle quote di imposta dell'area sulla quale vengono attualmente svolte le attivita' di trasferenza dei rifiuti. Si precisa che tale attivita' di innalzamento prevede tempistiche e costi rilevanti, come indicati nel documento allegato alla presente denominato «Messa in sicurezza locale trasferenza». Pertanto, stanti le risultanze dello studio e considerata la realizzazione, che secondo i cronoprogrammi ufficiali dovrebbe essere completata nell'ambito dei successivi trenta mesi circa, dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati di Roma in localita' Santa Palomba, nonche' la realizzazione dei nuovi impianti aziendali per il trattamento della frazione organica (Cesano e Casal Selce) e delle frazioni secche da RD (Rocca Cencia e Ponte Malnome), tutti oggetto di finanziamento pubblico e di pubblica utilita', in completamento a dicembre 2026, che determineranno un riassetto generale dei flussi di rifiuti nel territorio di Roma Capitale, anche al fine di addivenire ad un ulteriore contenimento dei tempi di intervento e dei costi di realizzazione, si propone, in luogo dell'innalzamento delle quote d'imposta dell'area sulla quale vengono attualmente svolte le attivita' di trasferenza (di cui alle richiamate attivita' n. 1, 2 e 3) di attuare, secondo il cronoprogramma allegato alla presente, una serie di interventi di messa in sicurezza sviluppati nei limiti dell'area di stabilimento, progettati per la protezione idraulica dello stesso. Verranno altresi' adottate procedure di emergenza da attivare in caso di diffusione di allerte meteo con rischio elevato (allerta rossa), che prevedranno la sospensione dei conferimenti di rifiuti e lo svuotamento delle trasferenze dai rifiuti in giacenza;
2. si allega la versione revisionata della planimetria denominata «C10a - Planimetria modificata reti fognarie» contenente la rappresentazione grafica (a.) di quanto descritto nel documento denominato «C6 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi» relativamente allo scarico SF1 e (b.) scarico verso il Rio Galeria del depuratore chimico-fisico e biologico di stabilimento;
3. si allega il documento denominato «C6 - Nuova relazione tecnica dei processi produttivi» modificato secondo quanto precedentemente riportato;
4. si riporta, nella planimetria denominata «C10a - Planimetria modificata reti fognarie» la georeferenziazione di tutti gli scarichi «M1» e «SF2» nel ricettore «Fosso lato nord afferente Rio Galeria»;
5. si riporta, nella planimetria denominata «C10a - Planimetria modificata reti fognarie» la georeferenziazione dello scarico del depuratore chimico-fisico e biologico di stabilimento «verso il Rio Galeria»;
6. vengono allegate le risultanze dello studio idrogeologico sul «fosso che scorre lungo il lato nord, afferente al Rio Galeria», effettuato da un geologo, dal quale si evinca il regime delle portate del corso d'acqua nel punto di scarico superiore a centoventi giorni l'anno;
7. viene allegato l'elaborato grafico denominato «C11 - Planimetria modificata aree di stoccaggio» modificato con (a.) l'indicazione della capacita' di stoccaggio istantaneo delle aree di stoccaggio rifiuti e con l'individuazione distinta dell'area di stoccaggio degli EoW, (b.) l'indicazione corretta dei rifiuti stoccati rispettivamente nelle aree denominate «A1» ed «A2» e (c.) la rappresentazione grafica dei bacini di contenimento con l'indicazione della loro capacita';
8. viene allegato l'elaborato grafico denominato «C13a_Planimetria viabilita' di servizio interna» modificato con l'inserimento della legenda corretta relativamente ad ingresso/uscita mezzi per conferimento/ritiro indifferenziato sfuso/balle.
Stanti gli avvenuti aggiornamenti, si procede all'invio delle schede AIA denominate «Scheda B_rev.1» e «Scheda Brif_rev.1» che, nel recepire le indicazioni ricevute in merito agli stoccaggi di cui alla relazione C6, annullano e sostituiscono le versioni precedentemente consegnate;
con nota prot. n. RM/4635 del 3 giugno 2025 (causa dimensioni file «Primo invio di quattro», prott. n. RM/4636 «Secondo invio di quattro», RM/4638 «Terzo invio di quattro», RM/4639 «Quarto invio di quattro», tutti del 3 giugno 2025), come parzialmente rettificata con nota prot. n. RM/4844 dell'11 giugno 2025 (causa dimensioni file «Primo invio di quattro», prott. n. RM/4845 «Secondo invio di quattro», RM/4846 «Terzo invio di quattro», RM/4847 «Quarto invio di quattro», tutti dell'11 giugno 2025) il Commissario straordinario ha provveduto, contestualmente, ad inoltrare la documentazione integrativa, presentata dalla societa' «AMA S.p.a.» con note acquisite ai prott. numeri RM/4571 e RM/4574 entrambi del 30 maggio 2025 e RM/4598, RM/4599, RM/4600, RM/4601, RM/4602 e RM/4603 tutti del 31 maggio 2025, agli enti/uffici invitati alla Conferenza di servizi, a richiedere agli stessi di far pervenire le determinazioni di rispettiva competenza ed a comunicare il rinvio dell'eventuale riunione in modalita' sincrona alla data del 11 luglio 2025;
con nota prot. n. PG - 0109094.U del 7 luglio 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/5540, la societa' «AMA S.p.a.» ha trasmesso le seguenti «precisazioni», rappresentando che «Con riferimento a quanto in oggetto e piu' specificatamente in relazione alla tematica relativa allo scarico delle acque, si precisa che sia le acque ricadenti sulle superfici individuate come tetti e coperture dei fabbricati e sia le acque ricadenti sulle superfici individuate come piazzali pavimentati e viabilita' interna, dopo aver attraversato gli opportuni punti di campionamento, saranno recapitati direttamente al fosso Rio Galeria, mediante condotta di scarico»;
con nota prot. n. RM/5572 del 7 luglio 2025 si e' provveduto ad inoltrare le suddette «precisazioni» agli enti/uffici invitati alla Conferenza di servizi e, contestualmente, richiesto alla societa' «AMA S.p.a.» di fornire integrazioni in merito alle suddette «precisazioni» inerenti «alla tematica relativa allo scarico delle acque»;
con nota prot. 0121624.U del 28 luglio 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/6128, la societa' «AMA S.p.a.» ha trasmesso:
«1. Scheda catasto degli scarichi in acque superficiali (Modulo 4C) contenente la georeferenziazione ed una rappresentazione grafica (elaborato) del punto di scarico;
2. Relazione idrogeologica del "fosso Rio Galeria", redatta da un geologo, che evidenzia come il regime naturale del fosso Galeria sia di tipo perenne, non rientrando nella tipologia dei corsi d'acqua di cui all'art. 124 comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, caratterizzati da una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni l'anno», richiedendo «una proroga di trenta giorni» relativa alla «documentazione attestante la legittima servitu' di passaggio per giungere al "fosso Rio Galeria"», richiedendo, per i motivi nella nota stessa riportati, cui si rinvia, «...una proroga di trenta giorni a far data dalla data di invio...» della medesima nota;
con nota prot. n. RM/6205 del 30 luglio 2025 il Commissario straordinario, tenuto conto di quanto rappresentato nella nota acquisita al prot. n. RM/6128 del 28 luglio 2025, ha concesso alla societa' «AMA S.p.a.» la proroga richiesta e, contestualmente, trasmesso le integrazioni, acquisite con nota prot. n. RM/6128 del 28 luglio 2025, agli enti/uffici invitati alla Conferenza di servizi;
a riscontro di quanto richiesto dal Commissario straordinario con nota prot. n. RM/6536 del 12 agosto 2025 (ribadita con nota prot. n. RM/6612 del 25 agosto 2025), la societa' «AMA S.p.a.», con note prott. PG 0127951.U dell'8 agosto 2025, PG 0132413.U del 20 agosto 2025 e PG 0139620.U del 4 settembre 2025, acquisite, rispettivamente, ai prott. numeri RM/6480 dell'8 agosto 2025, RM/6586 del 20 agosto 2025 ed RM/6809 del 4 settembre 2025, ha trasmesso, fra l'altro, la seguente documentazione integrativa:
«dichiarazione, con valore di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ex art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di accettazione della servitu' di passaggio, a favore di AMA S.p.a., per il passaggio di una condotta interrata relativa all'impianto di trattamento di rifiuti in via Benedetto Luigi Montel 61/63 - Roma, localita' Ponte Malnome, rilasciata dall'unico proprietario del fondo sito nel Comune di Roma identificato in catasto alla sez. D foglio 746 particelle 461 e 457 e controfirmata sia dall'attuale proprietario del sito, sia dal rappresentante della societa' Trash S.r.l., con sede in Roma, via Licenza n. 9, in qualita' di prossimo acquirente del bene»;
«Visura camerale»;
«Planimetria»;
«documentazione attestante l'effettiva proprieta' dell'area» identificata «in catasto alla sez. D foglio 746 particelle 461 e 457»;
con nota prot. n. RM/6829 del 5 settembre 2025 si e' provveduto alla trasmissione delle note inviate della societa' «AMA S.p.a.», inviate ad integrazione della documentazione agli atti relativa allo scarico idrico, prott. PG 0127951.U dell'8 agosto 2025, PG 0132413.U del 20 agosto 2025 e PG 0139620.U del 4 settembre 2025, acquisite, rispettivamente, ai prott. numeri RM/6480 dell'8 agosto 2025, RM/6586 del 20 agosto 2025 ed RM/6809 del 4 settembre 2025, agli enti/uffici partecipanti alla Conferenza di servizi e, contestualmente, si e' richiesto alla competente Citta' Metropolitana di Roma Capitale - Hub II «Sostenibilita' territoriale» - Dip.to III «Ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia» di inviare il parere di propria competenza;
con nota prot. PG 0163996.U del 17 ottobre 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/8013, la societa' «AMA S.p.a.», «A seguito di approfondimenti tecnici, relativi al trattamento delle acque di prima e seconda pioggia», ha presentato integrazioni documentali spontanee, a parziale modifica della documentazione agli atti della Conferenza di servizi in oggetto;
con nota prot. n. RM/8046 del 20 ottobre 2025 si e' provveduto alla trasmissione della suddetta nota agli enti/uffici partecipanti alla Conferenza di servizi e, contestualmente, all'unico fine di addivenire ad una decisione che fosse risolutiva del procedimento in corso, si e' richiesto alla competente Citta' Metropolitana di Roma Capitale - Hub II «Sostenibilita' territoriale» - Dip.to III «Ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia» di esprimere nuovamente il proprio parere.
Considerato che:
in sede di Conferenza di servizi sono stati acquisiti i pareri come, in sintesi, di seguito riportati:
il Ministero della cultura - Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, nella nota prot. 0022463-P del 18 aprile 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/3375 (Allegata), ha, fra l'altro, rappresentato che «dopo aver visionato gli elaborati progettuali e per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 esprime parere favorevole alle modifiche proposte in quanto non appaiono sostanziali rispetto al progetto autorizzato. Tuttavia:
per gli aspetti paesaggistici, in un'ottica di indirizzo si propone:
la conservazione e l'integrazione delle alberature esistenti;
la piantumazione di alberi lungo il perimetro che delimita la zona dell'intervento verso l'esterno, con specie autoctone o compatibili con l'area oggetto di qualificazione, da valutare con l'ausilio di un esperto agronomo;
la eventuale condivisione di un progetto di inserimento paesaggistico di approfondimento, con analisi della qualita' architettonica degli elementi di confine con l'esterno - muri, siepi e reti di confine - e dei corpi illuminanti che possa determinare un filtro visivo di mitigazione e compensazione degli effetti del nuovo intervento progettuale di adeguamento tecnologico, anche in vista di un miglioramento nella percezione complessiva dell'area.
Per gli aspetti archeologici:
per quanto concerne la tutela archeologica, considerato che l'area interessata dai lavori ricade in zona caratterizzata da potenziale archeologico, si prescrive l'esecuzione di saggi archeologici preventivi. Questi andranno effettuati sia nelle aree non interessate precedentemente dalle attivita' estrattive, sia in quelle gia' cavate, in considerazione della presenza gia' nota nell'area di importanti depositi fossili di interesse paleontologico;
i saggi saranno eseguiti, sotto la Direzione scientifica e con modalita' stabilite dalla scrivente, con l'assistenza scientifica di archeologi professionisti esterni (il cui curriculum dovra' essere preventivamente sottoposto a questo ufficio) e oneri interamente a carico della Committenza. L'archeologo incaricato di seguire i lavori, prescelto tra quelli in possesso dei requisiti previsti dalla I fascia dell'Elenco nazionale degli archeologi cosi' come stabilito dalla legge 110 del 22 luglio 2014 e dal decreto ministeriale 244 del 20 maggio 2019, dovra' obbligatoriamente prendere contatti diretti con questa Soprintendenza, prima dell'inizio delle opere, per visionare la documentazione relativa ai ritrovamenti archeologici avvenuti nella zona. Inoltre, dovra' essere comunicata con congruo anticipo la data di inizio dei lavori, al fine di consentire a questo Ufficio di programmare adeguatamente;
l'attivita' di controllo e la Direzione scientifica dei lavori in oggetto. Si fa presente fin da ora che, in caso di ritrovamenti archeologici soggetti alla normativa vigente (decreto legislativo n. 2004/42, art. 90), dovra' esserne fatta immediata segnalazione alla scrivente e potra' determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalita' di scavo e ricerca. In caso di ritrovamenti archeologici, si potra' determinare la necessita' di arrivare all'esaurimento del deposito, secondo le indicazioni del funzionario competente. Si ricorda che, anche in caso di assenza di evidenze stratigrafiche o di strutture d'interesse archeologico, tutte le escavazioni realizzate per la realizzazione delle indagini dovranno sempre essere posizionate topograficamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta secondo gli standard stabiliti da questo ufficio https://www.archeositarproject.it/manuale-uso/linee-guida/»;
l'Autorita' di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, nella nota prot. 4814 del 17 aprile 2025, acquisita al prot. n. RM/3408 del 18 aprile 2025 (Allegata) ha, fra l'altro, rappresentato «rispetto al suddetto Piano di gestione delle acque, adottato dalla Conferenza istituzionale permanente di questa Autorita' nella seduta del 20 dicembre 2021 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2023, si rilevano le seguenti potenziali interferenze:
l'area di intervento risulta interessata dalla presenza del corpo idrico sotterraneo denominato Unita' Monti Sabatini, identificato con il codice IT12VU002 classificato in stato quantitativo «buono» ed in stato chimico «scarso», per il quale la Regione Lazio ha previsto il raggiungimento dell'obiettivo di qualita' «buono» al 2027. Si rimanda ai compenti Uffici regionali e all'ARPA Lazio per ogni valutazione di natura tecnica, circa i possibili impatti dell'intervento ai fini del raggiungimento di detto obiettivo;
inoltre, l'intervento e' ubicato a circa 300 m dal corpo idrico superficiale fortemente modificato denominato «Fosso Rio Galeria» identificato con il codice IT12N010_Galeria2_14SS3T, classificato in stato quantitativo «buono» ed in stato chimico «scarso»;
in relazione all'interferenza con il Piano di gestione delle acque, ai sensi della direttiva quadro acque 2000/60/CE, nell'attuazione degli interventi deve essere sempre perseguito l'obiettivo primario di salvaguardia e protezione delle falde,
ovvero, dovra' essere prestata particolare attenzione a non compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale per tutti i corpi idrici, previsti dalla pianificazione di bacino e influenzati direttamente o indirettamente dal progetto in oggetto, pertanto si raccomanda quanto segue:
l'elaborazione e l'implementazione di un Piano di monitoraggio quali - quantitativo dell'acquifero potenzialmente impattato dall'intervento (Unita' Monti Sabatini), con la previsione di campagne di campionamento da estendersi nell'arco dell'anno in funzione delle diverse condizioni stagionali, fatte salve le determinazioni degli enti istituzionalmente competenti;
di porre particolare attenzione nel garantire l'impermeabilizzazione delle superfici e/o delle aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, e dal trattamento e recupero dei rifiuti;
l'attuazione degli adempimenti di cui alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006 e alle NTA del Piano di tutela delle acque "Allegato alla deliberazione consiliare 23 novembre 2018, n. 18 in materia di scarichi di acque reflue e di prima pioggia"».
Da ultimo nella nota prot. 7761 del 26 giugno 2025, acquisita al prot. n. RM/5303 del 27 giugno 2025 (Allegata), dopo aver «richiamato quanto gia' argomentato con propria nota prot. n. 4814 del 17 aprile 2025, ed in particolare: "Al riguardo dovra' essere svolta una verifica idraulica, dell'intervento proposto, con tempo di ritorno pari a 200 anni e l'opportunita' di verifica anche con Tr 50 e Tr 500 anni al fine di garantire le condizioni di cui sopra e di riscontrare inoltre il non aggravio della pericolosita', nelle aree finitime", esaminata la documentazione integrativa pervenuta», ha, fra l'altro, rappresentato che «L'impianto proposto prevede la realizzazione di un nuovo capannone con demolizione di corpi di fabbrica esistenti, a rischio crollo, e l'introduzione di migliorie impiantistiche con potenziamento di quelli esistenti, il tutto mediante impiego di macchinari maggiormente performanti. Sono previsti, altresi', interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica dell'edificio ed area adibiti alle operazioni di trasferenza dei rifiuti. [...] Nel merito del P.A.I. - Piano di assetto idrogeologico - Piano stralcio per il tratto da Castel Giubileo alla foce - P.S.5
L'area oggetto di intervento risulta ricompresa:
all'interno delle fasce a pericolosita' idraulica di tipo "A" (R4), "B" (R3) e "C" (R2) cosi' come definite dal vigente Piano di assetto idrogeologico, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
all'interno dell'Ambito delle acque dei corridoi ambientali come definiti dal Piano stralcio per il tratto da Castel Giubileo alla foce - P.S.5, Approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2009 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2009) e successivi aggiornamenti.
Al riguardo lo studio di compatibilita' idrologica ed idraulica prodotto ha evidenziato la possibilita' di garantire la sicurezza idraulica delle opere di nuova costruzione prevedendone la realizzazione su un terrapieno opportunamente progettato e caratterizzato da idonea quota di coronamento (superiore a quella raggiunta dalla piena duecentennale), pari a 15.65 m s.l.m.
Allo stesso modo sono state eseguite verifiche finalizzate ad individuare le azioni (a scala locale) necessarie per porre in sicurezza idraulica anche l'esistente edificio della trasferenza, che, nella attuale configurazione, risulta soggetto a frequenti inondazioni. A tal fine, sono state individuate due possibili soluzioni progettuali»:
la prima soluzione progettuale prevede la demolizione del capannone esistente, la realizzazione di un terrapieno mediante un innalzamento del piano di campagna di 1,60 metri e la successiva ricostruzione di un capannone prefabbricato a copertura piana, mantenendo le medesime dimensioni dell'edificio originario;
la seconda soluzione progettuale consiste nella realizzazione di un muro di contenimento, dell'altezza pari a 1,65 metri, lungo l'intero perimetro del locale trasferenza, unitamente alla posa in opera di due rampe a pendenza costante, finalizzate a consentire l'accesso dei mezzi di servizio in condizioni di sicurezza e continuita' operativa.
Nello specifico, le analisi svolte hanno determinato quanto segue.
La modellazione «ante Operam» del deflusso idrico del Rio Galeria, interferente con l'opera di progetto, ha evidenziato come lo stesso, nel caso di eventi pluviometrici caratterizzata da tempi di ritorno di 200 anni determini l'allagamento delle aree di intervento.
Con il presente studio si e' valutato un intervento locale, nell'area dello stabilimento, teso a mettere in sicurezza idraulica, unitamente al nuovo impianto di trattamento rifiuti, anche l'esistente locale della trasferenza, previa sua demolizione e ricostruzione in quota.
Il confronto tra le situazioni ante e post operam evidenzia che le opere di progetto generano un limitato rigurgito del deflusso idrico in prossimita' del terrapieno senza tuttavia creare significative variazioni nel Rio Galeria. Infatti, nella sezione di controllo n. 2, posta a circa 600 m dall'area di intervento, le portate e le velocita', nelle due condizioni, sono praticamente sovrapponibili.
Con riferimento alle velocita' si osserva che le variazioni orografiche determinano una limitata riduzione nella sezione immediatamente a monte dell'intervento (Sezioni 1).
Inoltre, dalla sovrapposizione delle aree allagabili si evince che le differenze planimetriche dell'impronta di allagamento sono limitate a piccole aree. In particolare, le opere di progetto non comportano alcuna variazione del livello di sicurezza nelle aree del Bacino Rio Galeria.
In riferimento alla richiesta di fornire idonea documentazione riguardo alla natura pubblica dell'intervento ed alla sua non delocalizzabilita', si prende atto dell'allegata deliberazione n. 288 del 7 agosto 2024 della Giunta Capitolina, con la citata deliberazione della Giunta Capitolina n. 199 del 13 giugno 2024 (Conferimento ad AMA S.p.a. del potere espropriativo in funzione della realizzazione degli impianti anaerobici di gestione dei rifiuti in via di Casal Selce (Municipio XIII) e via della Stazione di Cesano (Municipio XV). Integrazione della convenzione di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 468 del 29 dicembre 2023. Approvazione del documento disciplinare della delega all'esercizio del potere espropriativo conferita ad AMA S.p.a.), con cui Roma Capitale: ha delegato la societa' AMA S.p.a. - ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera b), 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 10, comma 1 del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 108/2021, nonche' di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' - all'esercizio del potere espropriativo con riferimento alle aree strumentali al compimento degli impianti di recupero e valorizzazione della frazione organica di Casal Selce e di Cesano, non ancora acquisite al patrimonio di Roma Capitale ed ivi catastalmente individuate, alle condizioni tutte stabilite nello stesso atto. Alla luce di quanto sopra, valutati i contenuti delle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico ed in particolare dalla lettura combinata degli articoli 28, 29, 30 e 46, per quanto di competenza, questa Autorita' di bacino distrettuale ritiene che l'intervento cosi' come proposto, nella sua interezza, considerata anche la natura di interesse pubblico dell'opera in quanto finalizzata all'espletamento di un servizio pubblico, sia compatibile con la pianificazione di bacino vigente;
Citta' Metropolitana di Roma Capitale - Hub II «Sostenibilita' territoriale» - Dipartimento III «Ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia», da ultimo, nella nota prot. 219399 del 30 ottobre 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/8241 (Allegata) (altre note: prot. 74616 del 18 aprile 2025, acquisita al prot. n. RM/3435 del 21 aprile 2025, prot. 132961 del 27 giugno 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/5321, prot. 183972 del 17 settembre 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/7055 - Allegata), ha rappresentato, in «materia di scarico reflui» che «Viste le integrazioni progettuali trasmesse dall'ufficio del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, prot.n. RM/2025/0006829 del 5 settembre 2025 e prot.n. RM/2025/0008046 del 20 ottobre 2025, dalle quali si evince che:
i reflui depurati di prima pioggia sono scaricati, per mezzo di una condotta, nel corso d'acqua superficiale Rio Galeria;
il corso d'acqua superficiale Rio Galeria, nel punto di scarico dei reflui, ha una portata nulla inferiore a centoventi giorni l'anno;
Per lo scarico di acque di prima pioggia depurate nel corpo idrico superficiale, accatastato con il nome fosso Rio Galeria, si raccomanda il rispetto dei seguenti valori limite e condizioni operative:
rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 all. 5 parte terza decreto legislativo n. 152/2006, scarico in acque superficiali;
non attivare nuovi scarichi se non autorizzati dall'ente competente (decreto legislativo n. 152/2006, art. 124 comma 1);
non conseguire i limiti di accettabilita' previsti nell'autorizzazione, mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (decreto legislativo n. 152/2006, art. 101 comma 5);
mantenere in condizioni di accessibilita' gli scarichi per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorita' competente per il controllo tecnico nei punti assunti per la misurazione (decreto legislativo n. 152/2006, art. 101 comma 3);
gestire i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nel rispetto della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;
mantenere libere da lavorazioni e depositi di rifiuti le aree "esterne" (non al coperto) dell'impianto.
Inoltre, si ricorda che, per lo scarico in corpo idrico superficiale Rio Galeria delle acque di prima pioggia depurate e delle acque di seconda pioggia, il proponente dovra' conseguire anche l'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del regio decreto n. 523/1904».
In relazione alle «emissioni in atmosfera», nella nota prot. 183972 del 17 settembre 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/7055 e richiamata nella nota prot. 219399 del 30 ottobre 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/8241, da ultimo trasmessa, ha fornito una serie di raccomandazioni;
Roma Capitale - Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti - E.Q. «Valutazioni Ambientali», con nota prot. NA13550 del 23 giugno 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/5178 (Allegata), ha trasmesso i «...pareri degli Uffici di Roma Capitale»;
il Dip.to ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti - servizio prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico, nella nota protocollo NA7393 dell'8 aprile 2025, ha rappresentato che «A seguito dell'analisi della documentazione, pervenuta in data 1° aprile 2025, lo scrivente Ufficio conferma il parere favorevole di compatibilita' acustica ambientale trasmesso con nota prot. NA20671 del 14 settembre 2023», precisando che «relativamente alle fasi di realizzazione degli interventi in oggetto, la societa' incaricata di realizzare i lavori previsti dovra' presentare istanza di cantiere, eventualmente anche in deroga ai limiti acustici dettati per la zona dalla Del. C.C. n. 12 del 29 gennaio 2004, con allegata documentazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica, iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica»;
il Dip.to ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti - servizio prevenzione inquinamento atmosferico e olfattivo, nella nota prot. NA13221 del 19 giugno 2025, ha rappresentato che «vista la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, si conferma, per quanto di stretta competenza dello scrivente, il parere di massima favorevole gia' espresso con nota prot. NA 21279 del 21 settembre 2023 [...] con le prescrizioni ivi formulate», cui si rinvia;
il Dip.to ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti - coordinamento uffici impianti di depurazione - ufficio approvazione impianti depurazione, nella nota prot. NA12986 del 17 giugno 2025, per quanto nella stessa riportato, cui si rinvia, ha, infine, evidenziato «la non competenza della scrivente amministrazione in quanto lo scarico avviene come gia' detto in un corpo idrico superficiale la cui competenza permane in carico alla Citta' Metropolitana di Roma Capitale»;
Il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica - Direzione pianificazione generale - U.O. Piano regolatore - Servizio pianificazione ambientale e demanio, nella nota prot. QI87080 del 17 aprile 2025, ha rappresentato che «Dalle verifiche istruttorie di competenza e' emerso quanto segue:
nel Piano regolatore generale (P.R.G.) vigente, approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo), ricade:
nell'elaborato prescrittivo "3. Sistemi e Regole 1:10.000" (foglio 15) nella componente:
per la maggior parte "Infrastrutture tecnologiche" - Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti, disciplinata dall'art. 102 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;
in minima parte "Strade" - Infrastrutture per la mobilita' - Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti, disciplinata dagli articoli 89 e 90 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, all'interno del Programma integrato prevalentemente per attivita': att. mun. XV Malnome - Citta' da ristrutturare, disciplinato dall'art. 53 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;
nell'elaborato prescrittivo "4. Rete ecologica 1:10.000" (foglio 15) non e' interessata da alcuna componente, disciplinata dall'art. 72 delle N.T.A del P.R.G. vigente; si segnale altresi', la presenza nelle immediate vicinanze di "filari alberati";
nell'elaborato gestionale "G1. Carta per la qualita' 1:10.000" (foglio 15), come aggiornato con deliberazione di A.C. n. 60 del 27 giugno 2024, non risulta censita;
nell'elaborato gestionale "G8. Standard urbanistici 1:10.000" (foglio 15) non e' interessata da alcuna classificazione».
Ha, pertanto, rappresentato che «Alla luce di quanto su esposto, sotto l'aspetto urbanistico, il nuovo impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Ponte Malnome, ricadente nella componente "Infrastrutture tecnologiche", risulta compatibile con la destinazione dell'area, in quanto gli articoli 102 e 106 delle NTA del PRG vigente consentono la realizzazione di detti impianti di gestione rifiuti...». Ha, infine, evidenziato che «quest'ufficio, esprimendosi nell'ambito della destinazione urbanistica, non entra nel merito della verifica dell'assentibilita' del progetto, in relazione alla conformita' agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi vigenti, alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia, per la quale si rimanda al parere dell'ufficio competente, cosi' come individuato ai sensi dell'art. 67 del regolamento del decentramento amministrativo, approvato con D.C.C. n. 10/1999 e successive modificazioni ed integrazioni» rimandando «al parere di enti e di uffici preposti alla salvaguardia della salute e della tutela ambientale»;
il Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici - Direzione energia e infrastrutture a rete - Servizio III - Coordinamento S.I.I. e realizzazione opere idrauliche, nella nota prot. QN125435 del 16 giugno 2025, ha rilevato che «gli interventi oggetto della Conferenza di servizi indetta non coinvolgono opere di propria competenza - ovvero, infrastrutture e servizi afferenti al Servizio idrico integrato, affidate in concessione esclusiva al gestore, Acea ATO 2 S.p.a. - in quanto le acque reflue prodotte dall'impianto vengono depurate e scaricate in acque superficiali, nel fosso di Rio Galera»;
il Dipartimento mobilita' sostenibile e trasporti - Direzione programmazione e attuazione dei piani di mobilita' sostenibile - Servizio progetti stradali e disciplina di traffico, nella nota prot. QG32485 del 19 giugno 2025, dopo aver evidenziato che «nel procedimento PAUR per l'impianto in parola, AMA S.p.a. ha dichiarato una stima di 170 mezzi pesanti giornalieri generati/attratti dall'impianto, secondo il suo assetto operativo futuro. Nell'elaborato da ultimo presentato relativo alla procedura di istanza in oggetto, denominato «Nuova relazione dei processi produttivi», si rappresenta che «L'attivita' alla massima produttivita' prevista comporta un'entrata di circa 50 mezzi/giorno, con un massimo di 80 mezzi in caso di utilizzo esclusivo di mezzi di prossimita' nella raccolta...» e che «Il numero dei mezzi in uscita e' inferiore al numero dei mezzi in entrata ...», e «prendendo atto che le modifiche in oggetto porteranno secondo quanto rappresentato nella documentazione trasmessa, una riduzione del flusso dei mezzi pesanti», ha espresso «parere favorevole per quanto di competenza»;
la Sovrintendenza Capitolina - Direzione interventi su edilizia monumentale - Servizio coordinamento gestione del territorio, carta dell'Agro, Forma Urbis e carta per la qualita', nella nota prot. RI17387 del 28 aprile 2025, ha rappresentato che «L'impianto non risulta censito nella "Carta per la qualita'" del PRG vigente» e che, pertanto, «il proprio parere non e' dovuto, in quanto non sussistono profili di competenza»;
le varianti presentate, come emerso in sede di Conferenza di servizi, risultano non sostanziali non rientrando fra quelle previste all'art. 5 lettera l) bis decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni che identifica, come modifiche sostanziali, «la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorita' competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa»;
i pareri pervenuti relativamente agli aspetti di conformita' tecnica dell'impianto, sono da considerarsi favorevoli o favorevoli con prescrizioni, ovvero non ostativi della modifica non sostanziale dell'AIA di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, relativa al progetto «Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata...», come integrata con l'ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. RM/7857, modificata dall'ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con ordinanza straordinaria n. 29 del 19 giugno 2025, prot. 5079, (tutte rilasciate alla societa' «AMA S.p.a.» dal medesimo Commissario straordinario);
rispetto ai pareri non espressi entro il termine procedurale indicato negli atti della Conferenza di servizi, ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990 «la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilita' dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorche' implicito»;
Considerato, altresi', che:
nel parere dell'Autorita' di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, nota prot. 7761 del 26 giugno 2025, acquisita al prot. n. RM/5303 del 27 giugno 2025, dopo aver rilevato che «lo studio di compatibilita' idrologica ed idraulica prodotto ha evidenziato la possibilita' di garantire la sicurezza idraulica delle opere di nuova costruzione prevedendone la realizzazione su un terrapieno opportunamente progettato e caratterizzato da idonea quota di coronamento (superiore a quella raggiunta dalla piena duecentennale), pari a 15.65 m s.l.m. Allo stesso modo sono state eseguite verifiche finalizzate ad individuare le azioni (a scala locale) necessarie per porre in sicurezza idraulica anche l'esistente edificio della trasferenza, che, nella attuale configurazione, risulta soggetto a frequenti inondazioni. A tal fine, sono state individuate due possibili soluzioni progettuali: 1. La prima soluzione progettuale prevede la demolizione del capannone esistente, la realizzazione di un terrapieno mediante un innalzamento del piano di campagna di 1,60 metri e la successiva ricostruzione di un capannone prefabbricato a copertura piana, mantenendo le medesime dimensioni dell'edificio originario; 2. La seconda soluzione progettuale consiste nella realizzazione di un muro di contenimento, dell'altezza pari a 1,65 metri, lungo l'intero perimetro del locale trasferenza, unitamente alla posa in opera di due rampe a pendenza costante, finalizzate a consentire l'accesso dei mezzi di servizio in condizioni di sicurezza e continuita' operativa», ha ritenuto, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, che «l'intervento cosi' come proposto, nella sua interezza, considerata anche la natura di interesse pubblico dell'opera in quanto finalizzata all'espletamento di un servizio pubblico, sia compatibile con la pianificazione di bacino vigente»;
in relazione a tali due soluzioni prospettate in merito all'area adibita ad «Attivita' 1 - Trasferenza con pressofilmatura e trasferenza rifiuto», nella nota prot. PG - 0088482.U del 30 maggio 2025, acquisita al prot. n. RM/4598 del 31 maggio 2025, la societa' «A.M.A. S.p.a.», «stanti le risultanze dello studio e considerata la realizzazione, che secondo i cronoprogrammi ufficiali dovrebbe essere completata nell'ambito dei successivi trenta mesi circa, dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati di Roma in localita' Santa Palomba, nonche' la realizzazione dei nuovi impianti aziendali per il trattamento della frazione organica (Cesano e Casal Selce) e delle frazioni secche da RD (Rocca Cencia e Ponte Malnome), tutti oggetto di finanziamento pubblico e di pubblica utilita', in completamento a dicembre 2026, che determineranno un riassetto generale dei flussi di rifiuti nel territorio di Roma Capitale, anche al fine di addivenire ad un ulteriore contenimento dei tempi di intervento e dei costi di realizzazione», ha proposto, «in luogo dell'innalzamento delle quote d'imposta dell'area sulla quale vengono attualmente svolte le attivita' di trasferenza (di cui alle richiamate Attivita' n. 1, 2 e 3) di attuare, secondo il cronoprogramma allegato alla presente, una serie di interventi di messa in sicurezza sviluppati nei limiti dell'area di stabilimento, progettati per la protezione idraulica dello stesso» («Soluzione 2» del documento denominato «Messa in sicurezza locale trasferenza»), rappresentando, altresi', che «Verranno altresi' adottate procedure di emergenza da attivare in caso di diffusione di allerte meteo con rischio elevato (allerta rossa), che prevedranno la sospensione dei conferimenti di rifiuti e lo svuotamento delle trasferenze dai rifiuti in giacenza»;
nella medesima nota, altresi', la societa' «A.M.A. S.p.a.» precisa «che la "Attivita' 1 - Trasferenza con pressofilmatura e trasferenza rifiuto indifferenziato" avviene in un sito dotato di pavimentazione industriale di adeguata pendenza ed apposita rete di drenaggio e raccolta delle eventuali acque di risulta in adeguati serbatoi fuori terra, muniti di vasca di contenimento. L'area e' coperta da una tettoia parzialmente tamponata e dotata dei necessari presidi ambientali, peraltro in ottemperanza alla normativa vigente (con particolare riferimento a quanto indicato nella circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi")»;
l'impianto di trattamento rifiuti di Ponte Malnome, come sopra riportato, risulta fra i progetti accettati e finanziati di cui all'allegato 1 del decreto interministeriale del 31 agosto 2022 ed e', altresi', stato inserito nel Piano investimenti di Roma Capitale 2023-2025 in quanto strategico per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC);
con la richiamata deliberazione n. 468 del 29 dicembre 2023 la Giunta Capitolina ha individuato la societa' «AMA S.p.a.» quale soggetto realizzatore di tale intervento;
con la citata deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015 l'assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad «AMA S.p.a.», societa' in house di Roma Capitale, del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della Citta' di Roma...», sulla base del piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;
con la richiamata deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024 la Giunta capitolina ha approvato il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale ed «AMA S.p.a.» per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;
al comma 1 dell'art. 29-nonies del titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, testualmente, si legge che «...L'autorita' competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni...».
Verificato che la societa' «AMA S.p.a.», come da ricevuta allegata alla comunicazione acquisita al prot. n. RM/2558 del 25 marzo 2025, ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, come disposte dalla D.G.R. Lazio n. 13 del 19 gennaio 2021, la cui disciplina tariffaria e' stata adottata dal Commissario straordinario, da ultimo, con disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024, prot. RM/7255;
Ritenuto di poter recepire le modifiche non sostanziali dell'AIA di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, relativa al progetto «Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata...», come integrata con l'ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. RM/7857, modificata dall'ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con ordinanza straordinaria n. 29 del 19 giugno 2025, prot. 5079, (tutte rilasciate alla societa' «AMA S.p.a.» dal medesimo Commissario straordinario), comunicate con nota acquisita al prot. n. RM/2558 del 25 marzo 2025, con la seguente documentazione progettuale, acquisita ai prott. numeri RM/2591, RM/2592, RM/2593, RM/2594 ed RM/2595, tutti del 25 marzo 2025, come integrata con note acquisite ai prott. numeri RM/4571 e RM/4574, entrambi del 30 maggio 2025, RM/4598, RM/4599, RM/4600, RM/4601, RM/4602 ed RM/4603 tutti del 31 maggio 2025, RM/6128 del 28 luglio 2025, RM/6480 dell'8 agosto 2025, RM/6536 del 12 agosto 2025, RM/6586 del 20 agosto 2025, RM/6809 del 4 settembre 2025 e, da ultimo, con nota acquisita al prot. n. RM/8013 del 17 ottobre 2025;
Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 5 novembre 2025 prot. n. RM/8382 ed espresso con nota Regione Lazio prot. R.U. U. 1107337 del 10 novembre 2025, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al n. RM/8482;
Per quanto espresso in premessa e nei considerata, a seguito di un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti ed a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Dispone:

relativamente all'impianto di trattamento rifiuti, sito in via Benedetto Luigi Montel 61/63, localita' Ponte Malnome - Roma:
A. di recepire ai sensi dell'art. 29-nonies del titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, relativa al progetto «Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata...», come integrata con l'ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. RM/7857, del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, modificata dall'ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con ordinanza straordinaria n. 29 del 19 giugno 2025, prot. 5079, (tutte rilasciate alla societa' «AMA S.p.a.» dal medesimo Commissario straordinario), comunicate con nota acquisita al prot. n. RM/2558 del 25 marzo 2025, con la seguente documentazione progettuale, acquisita ai prott. numeri RM/2591, RM/2592, RM/2593, RM/2594 ed RM/2595, tutti del 25 marzo 2025, come integrata con note acquisite ai prott. numeri RM/4571 e RM/4574, entrambi del 30 maggio 2025, RM/4598, RM/4599, RM/4600, RM/4601, RM/4602 ed RM/4603 tutti del 31 maggio 2025, RM/6128 del 28 luglio 2025, RM/6480 dell'8 agosto 2025, RM/6536 del 12 agosto 2025, RM/6586 del 20 agosto 2025, RM/6809 del 4 settembre 2025 e, da ultimo, con nota acquisita al prot. n. RM/8013 del 17 ottobre 2025;
B. di aggiornare l'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, relativa al progetto «Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata...», come integrata con l'ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. RM/7857, del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, modificata dall'ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con ordinanza n. 29 del 19 giugno 2025, prot. n. RM/5079, (tutte rilasciate alla societa' «AMA S.p.a.» dal medesimo Commissario straordinario), come da documentazione presentata dalla societa' «AMA S.p.a.» costituita dagli elaborati elencati al capitolo 8 dell'allegato tecnico; documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione di quella precedentemente approvata e che la societa' «AMA S.p.a.» dovra', entro trenta giorni dal presente provvedimento, provvedere ad aggiornare in considerazione degli interventi, dalla stessa proposti, di cui alla «Soluzione 2» del documento denominato «Messa in sicurezza locale trasferenza» («muro di contenimento» e «posa in opera di due rampe a pendenza costante»);
C. di approvare il documento denominato «Allegato Tecnico», che costituisce, anch'esso, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, nel quale sono state indicate le specifiche tecniche e le condizioni operative di gestione cui la societa' «AMA S.p.a.» e' tenuta ad ottemperare nello svolgimento dell'attivita' autorizzata;
D. di stabilire che la realizzazione dell'impianto e' subordinata all'ottenimento della variante ai titoli edilizi necessari alla realizzazione dei fabbricati previsti in progetto (VRD-NEW) e all'ottenimento dei titoli edilizi per la realizzazione degli interventi individuati per la «messa in sicurezza locale trasferenza»;
E. di stabilire che la realizzazione delle opere idrauliche a servizio dell'impianto e' subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del regio decreto n. 523/1904 e regio decreto n. 368/1904 (l.r. 53/1998, D.G.R. 5079/1999);
F. di stabilire che l'esercizio dell'impianto e' subordinato all'ottenimento del CPI (Certificato di prevenzione incendi) per le attivita' soggette al controllo di prevenzione incendi (decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011);
G. di stabilire che gli interventi di cui alla «Soluzione 2» del documento denominato «Messa in sicurezza locale trasferenza», ovvero «muro di contenimento» e «posa in opera di due rampe a pendenza costante», proposti dalla societa' «AMA S.p.a.» dovranno essere realizzati entro sei mesi dalla data della presente ordinanza;
H. di stabilire che entro sessanta giorni dalla data della presente ordinanza, la societa' «AMA S.p.a.» dovra' presentare all'Autorita' competente un piano di ripristino ambientale dell'area «dell'ex impianto di termovalorizzazione dei rifiuti sanitari, non piu' in esercizio dal 1° maggio 2015», che includa, oltre ad una descrizione dettagliata delle attivita' ed un cronoprogramma delle stesse, anche un piano di caratterizzazione delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) con i parametrici analitici da ricercare. Le attivita' di ripristino dovranno concludersi entro e non oltre due anni dalla data della presente ordinanza;
I. di stabilire che l'avvio effettivo dell'esercizio dell'attivita' resta subordinato alla prescrizione di cui alle lettere D, E ed F e alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dalla deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 239 del 17 aprile 2009 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 7 maggio 2009, cosi' come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 610 del 10 novembre 2015, nonche' alla trasmissione del certificato di collaudo finale e della asseverazione di conformita' delle opere realizzate e dell'impianto, a firma di tecnico professionista iscritto al competente Albo professionale e non incompatibile, attestante l'esatta realizzazione di quanto approvato e prescritto dagli enti che hanno partecipato al procedimento autorizzativo. Le garanzie finanziarie dovranno essere intestate al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Piazza del Campidoglio, 1 Roma - C.F. e P.IVA 96558420582 e redatte secondo gli schemi di polizza previsti all'allegato «B» del «Documento Tecnico», allegato 1, alla D.G.R. Lazio n. 239/09. Ai sensi dell'art. 7 della citata D.G.R. Lazio la durata delle garanzie finanziarie per l'attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni; le suddette garanzie finanziarie, oltre che riferite agli estremi del presente provvedimento, dovranno essere prestate, in relazione ai quantitativi complessivi di rifiuti stoccabili. Il certificato di collaudo finale e l'asseverazione di conformita' delle opere realizzate e dell'impianto, a firma di tecnico professionista iscritto al competente Albo professionale e non incompatibile, dovranno essere presentati al termine dei lavori;
J. di precisare che:
il presente provvedimento non modifica l'efficacia temporale dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con l'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, ovvero dieci anni da tale data (fino al 29 settembre 2033);
il presente provvedimento comporta l'immediata cessazione dell'efficacia dell'ordinanza straordinaria n. 29 del 19 giugno 2025, prot. 5079;
AMA S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, dovra' tenere conto di quanto previsto dall'art. 242-ter del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
il presente provvedimento dovra' essere conservato unitamente all'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. RM/2725, relativa al progetto «Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata...», come integrata con l'ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. RM/7857, del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, modificata dall'ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con ordinanza n. 29 del 19 giugno 2025, prot. n. RM/5079, (tutte rilasciate alla societa' «AMA S.p.a.» dal medesimo Commissario straordinario) ed esibito agli enti preposti al controllo che ne facciano richiesta;
K. di stabilire che la societa' «AMA S.p.a.» resta l'unica responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto ed e' altresi' responsabile della conformita' di quanto dichiarato nella istanza di autorizzazione e successive integrazioni rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto;
L. di stabilire che in autotutela si potranno introdurre ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli enti preposti al controllo;
M. di prevedere, fatti salvi i casi di riesame previsti ai sensi dell'art. 29-octies, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che i contenuti del presente provvedimento possono essere oggetto di aggiornamento da parte dell'Autorita' competente, una volta realizzate le condizioni per l'esercizio dell'installazione in questione;
N. di stabilire, ancora, che, a norma dell'art. 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-quattuordecies, l'Autorita' competente procedera' secondo la gravita' delle infrazioni nei confronti della societa' «AMA S.p.a.»:
alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonche' un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'Autorita' competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformita';
alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte all'anno;
alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;
O. di stabilire che il presente provvedimento non esonera la societa' «AMA S.p.a.» dall'acquisizione di eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell'attivita' autorizzata;
P. di notificare la presente ordinanza, con tutta la documentazione allegata a supporto, ad AMA S.p.a. con contestuale trasmissione della stessa a tutti gli enti/uffici invitati ad esprimersi nel procedimento.
La presente ordinanza sara' pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 al seguente link: https://commissari.gov.it/giubileo2025
Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 17 novembre 2025

Il Commissario straordinario di Governo: Gualtieri

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Avvertenza:
Gli allegati alla disposizione sono disponibili sul sito del Commissario di Governo https://commissari.gov.it/giubileo2025/normativa/ordinanze-e-disposiz ioni/area-via-e-autorizzazioni-rifiuti/anno-2025/ordinanze-commissari ali-anno-2025/