Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 ottobre 2025
Dilazione del pagamento dei debiti contributivi.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante «Disposizioni in materia di lavoro», entrata in vigore il 12 gennaio 2025;
Visto il comma 11, dell'art. 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che reca le disposizioni di riferimento in tema di pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, e assegna agli stessi enti e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la titolarita' a concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, rispettivamente in ventiquattro e trentasei mensilita';
Visto l'art. 116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha disciplinato la possibilita' per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di autorizzare il prolungamento della durata della rateazione fino a sessanta mesi;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 aprile 2001, n. 41 «Determinazione dei criteri in materia di autorizzazione ministeriale al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, di cui all'art. 2, comma 11, della legge n. 389 del 1989» che ha dettato la disciplina per dare attuazione alle predette disposizioni;
Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 402;
Atteso che, in attuazione delle predette disposizioni normative, ciascuno degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie ha provveduto, nel tempo, a dettare la disciplina regolatrice per la definizione delle domande di pagamento rateale dei crediti di propria pertinenza;
Visto l'art. 23, comma 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203, rubricato «Dilazione del pagamento dei debiti contributivi», che ha inserito dopo il comma 11 dell'art. 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, il comma 11-bis, che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentiti l'INPS e l'INAIL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e secondo i requisiti, i criteri e le modalita', anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualita' della riscossione dei relativi importi;
Considerato pertanto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'art. 23, comma 1, della legge n. 203 del 2024 ha introdotto per INPS e INAIL una disposizione speciale rispetto alla disciplina di cui al comma 11 del citato art. 2, applicabile agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, prevedendo la possibilita' per i due istituti di consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili;
Atteso che ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge n. 203/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025, cessa di trovare applicazione nei confronti di INPS e INAIL il comma 17, dell'art. 116, della legge n. 388/2000;
Evidenziata l'esigenza, sottesa all'intervento normativo, di semplificazione del procedimento, riservando esclusivamente a INPS e INAIL la titolarita' alla concessione del pagamento dilazionato fino al numero massimo di sessanta rate con effetti a vantaggio del richiedente e dei medesimi istituti che possono beneficiare di una riduzione dei costi amministrativi di gestione nonche' velocizzare l'introito dei debiti contributivi;
Atteso che il citato art. 23, comma 1, della legge n. 203/2024, demanda la definizione dei casi in cui e' consentito il pagamento dilazionato fino al numero massimo di sessanta rate all'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentiti l'INPS e l'INAIL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
Atteso altresi' che la medesima norma assegna ad un atto del consiglio di amministrazione INPS e del consiglio di amministrazione INAIL la definizione dei requisiti, criteri e modalita', anche di pagamento, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualita' della riscossione dei relativi importi;
Sentiti l'INPS e l'INAIL;

Decreta:

Art. 1

Pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di
legge

1. Al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualita' della riscossione dei relativi importi, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei seguenti casi:
a) dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficolta' economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro per un massimo di trentasei rate mensili;
b) dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficolta' economico-finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per un massimo di sessanta rate mensili.
2. In presenza di un piano di dilazione in corso gli istituti possono concedere una seconda dilazione.
 
Art. 2

Requisiti, criteri e modalita' di accesso e di pagamento della
dilazione

1. I requisiti, i criteri e le modalita', anche di accesso e di pagamento della dilazione, compresi quelli relativi alla seconda dilazione, sono determinati dal consiglio di amministrazione di INPS e dal consiglio di amministrazione di INAIL con proprio atto da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Gli atti adottati da ciascuno degli Istituti dovranno individuare:
a) i requisiti per la concessione e per il permanere della modalita' del pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, ai sensi dell'art. 1. Tali requisiti saranno tesi ad attestare la situazione di difficolta' economico-finanziaria e dovranno essere finalizzati ad assicurare la riscossione delle rate concesse, fermo restando il regolare versamento alle scadenze di legge degli adempimenti mensili e periodici;
b) le modalita' di presentazione della domanda, esclusivamente in via telematica;
c) i criteri in base ai quali definire il numero di rate concedibili;
d) la modalita' con cui il pagamento delle rate concesse deve essere effettuato per comprovare la solvibilita' del debitore;
e) i casi di revoca del provvedimento di concessione della dilazione.
 
Art. 3
Decorrenza

1. I requisiti, i criteri e le modalita', anche di pagamento, definiti negli atti regolamentari deliberati dal consiglio di amministrazione di INPS e di INAIL trovano applicazione alle domande di rateazione presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all'adozione dei rispettivi atti.
2. Le domande di rateazione presentate, a partire dal 12 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, potranno essere oggetto, su istanza del debitore presentata, entro il termine di cui al comma 1, tramite i servizi on-line all'INPS e all'INAIL, di rideterminazione del numero delle rate accordate nel rispetto delle condizioni fissate al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2025

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1533