| Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLA SALUTE |
| DECRETO 4 novembre 2025 |
| Individuazione degli IRCCS per l'erogazione di prestazioni di elevata qualita' in ambito dermatologico. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese, nonche' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, e, in particolare, l'art. 5, comma 1, che al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, accantona per gli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 5 milioni di euro annui, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di una intesa sul riparto per le disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, prevedendo l'assegnazione di detta somma in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualita' in ambito dermatologico; Visto il comma 2, del richiamato art. 5, ai sensi del quale «con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate una o piu' strutture aventi i requisiti di cui al comma 1»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare gli articoli 12, comma 2 e 12-bis; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 1, commi 34 e 34-bis; Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3», cosi' come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti del Servizio sanitario nazionale a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalita' giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalita' di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialita' o svolgono altre attivita' aventi i caratteri di eccellenza, nell'ambito delle aree tematiche internazionalmente riconosciute, tenuto conto della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (Major DiagnosticCategory - MDC) integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di eta'; Visto l'allegato 1, del richiamato decreto legislativo n. 288 del 2003, che individua tra le aree tematiche internazionalmente riconosciute l'area tematica «Dermatologia» e gli MDC corrispondenti «9 - Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e del seno 22 - Ustioni»; Visto l'art. 13, comma 3, lettera d), del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che individua tra i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico «caratteri di eccellenza del livello dell'attivita' di ricovero e cura di alta specialita' direttamente svolta negli ultimi tre anni, ovvero del contributo tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di un'attivita' di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare una piu' alta qualita' dell'attivita' assistenziale, attestata da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale della complessita' delle prestazioni erogate, delle caratteristiche strutturali, del volume e tipologia delle attivita' e del percorso assistenziale nonche' della qualifica di centro di riferimento clinico-assistenziale a livello regionale o sovraregionale per l'area tematica di appartenenza»; Visto il successivo art. 14, del richiamato decreto legislativo n. 288 del 2003, che disciplina il procedimento per il riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Ritenuto di definire, quale criterio di riferimento per l'individuazione delle strutture beneficiarie in ambito dermatologico, per l'attivita' clinico-assistenziale, il volume di ricoveri in regime ordinario durante l'anno 2024 per il drg n. 273 «Malattie maggiori della pelle senza complicanze o comorbidita'», essendo gli ultimi dati a disposizione dell'amministrazione;
Decreta:
Art. 1
Individuazione degli IRCCS per l'erogazione di prestazioni di elevata qualita' in ambito dermatologico
1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono individuati quali destinatari delle risorse, pari a 5 milioni annui, accantonate per gli anni 2025, 2026 e 2027, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con riconoscimento nell'area tematica di afferenza «dermatologia» che durante l'anno 2024 hanno avuto un volume di ricoveri in regime ordinario per il drg n. 273 «Malattie maggiori della pelle senza complicanze o comorbidita'» di almeno cinquecento pazienti. |
| | Art. 2
Destinazione e assegnazione delle risorse
1. L'assegnazione delle risorse di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, e' subordinata alla previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di una intesa sul riparto per le disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 1, le risorse di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono assegnate agli IRCCS individuati all'art. 1, a seguito di presentazione di apposita richiesta, secondo i tempi e le modalita' dettagliati in uno specifico avviso pubblico, approvato con decreto direttoriale e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute. 3. Alla richiesta di cui al precedente comma deve essere allegato uno specifico progetto. Tale progetto deve prevedere la realizzazione di programmi di ricerca, nonche' il conseguimento di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorita' per quelli finalizzati al miglioramento dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), misurabile sui seguenti indicatori: a) tasso di mortalita'; b) spesa sanitaria; c) qualita' della vita. 4. L'erogazione dell'importo di cui al comma 1, avviene con le seguenti modalita': il 70 per cento dell'importo complessivo annuo assegnato e' erogato a titolo di anticipo, a seguito alla presentazione del progetto di cui al comma 3; il restante 30 per cento e' erogato a titolo di rata a saldo, subordinata all'esito positivo dei risultati raggiunti nell'anno precedente previa valutazione di relazione illustrativa. 5. Eventuali risorse residue, all'esito dell'assegnazione di cui al comma 1, possono essere oggetto di redistribuzione dietro presentazione, da parte dei soggetti individuati all'art. 1, di integrazioni al progetto proposto. |
| | Art. 3
Procedura di riconoscimento del contributo
1. Effettuate le verifiche di ammissibilita' sulla base dei criteri individuati all'art. 2, con decreto direttoriale si provvede al riconoscimento del contributo in favore dei soggetti beneficiari, di cui all'art. 1. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 novembre 2025
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1555 |
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