| Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
| DECRETO 13 novembre 2025 |
| Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge del 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge dell'8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 228 del 23 settembre 2021, in vigore dall'8 ottobre 2021; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 datata 11 novembre 2022 e, in particolare, l'art. 4, che stabilisce: «Il «Ministero della transizione ecologica» e' ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»»; Vista la legge dell'8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 2011, n. 209, concernente il «Regolamento recante istituzione di zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno»; Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; Vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino; Visto il decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, di recepimento della citata direttiva 2008/56/CE, che individua le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e relative sottoregioni; Vista la decisione (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017 con la quale la Commissione europea ha introdotto modifiche tecniche alla direttiva 2008/56/CE e ha provveduto a definire i criteri e le norme metodologiche relative al buono stato ecologico delle acque marine nonche' le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione per garantire il rispetto degli obblighi connessi al secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino; Vista la direttiva (UE) 2017/845 del 17 maggio 2017 con la quale, in riferimento al secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino (2018-2023), la Commissione ha modificato la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente marino contenuti nell'allegato III; Visto il decreto del 15 ottobre 2018 del Ministro dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2018), recante attuazione della direttiva (UE) 2017/845 del 17 maggio 2017; Visto l'art. 4 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, il quale dispone che il Ministero dell'ambiente esercita la funzione di autorita' competente per il coordinamento delle attivita' previste dal medesimo decreto e che per l'esercizio di tale attivita' si avvale di un apposito Comitato tecnico; Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011 e successive modificazioni e integrazioni, con cui il Ministro dell'ambiente ha provveduto a istituire il Comitato tecnico istituzionale previsto dall'art 5 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, per il coordinamento delle attivita' ivi previste; Considerato che il menzionato Comitato tecnico include tutte le amministrazioni competenti in materia di attuazione del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, nonche' tutte le regioni e una rappresentanza dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale comuni italiani; Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, il quale stabilisce che «il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato tecnico, determina, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III»; Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, il quale prevede che «il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV»; Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, il quale stabilisce che «Il Ministero dell'ambiente procede a una ricognizione dei traguardi ambientali definiti in relazione alle acque marine dai vigenti strumenti normativi o di pianificazione e di programmazione esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale, al fine di individuare i traguardi di cui al comma 1 in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»; Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, relativo alle azioni e fasi di attuazione della strategia per l'ambiente marino, e' previsto, tra l'altro, che la determinazione del buono stato ambientale (GES) di cui all'art. 9 e la definizione dei traguardi ambientali (target) di cui all'art. 10 siano aggiornate, successivamente all'elaborazione iniziale, ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base delle procedure previste da tali articoli; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 febbraio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015), recante la determinazione degli indicatori associati ai traguardi ambientali e dei programmi di monitoraggio, predisposto ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190; Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, il quale prevede che il Ministero dell'ambiente assicuri, con adeguate modalita' operative, incluso l'uso del proprio sito internet, che siano tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte alle osservazioni del pubblico, anche in forma sintetica, le informazioni relative alla valutazione aggiornata dello stato dell'ambiente marino, alla determinazione del buon stato ambientale e ai traguardi ambientali; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 17 ottobre 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014) che ha stabilito, per i singoli descrittori, i requisiti del buono stato ambientale e la definizione dei traguardi ambientali ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente n. 36 del 15 febbraio 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2019), recante l'aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali; Considerato che il Ministro dell'ambiente, con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) ha provveduto, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, ad assicurare, con adeguate modalita' operative, la consultazione pubblica sulla proposta recante l'aggiornamento delle definizioni dei requisiti di buono stato ambientale delle acque marine e dei traguardi ambientali; Considerato che il Comitato tecnico in data 12 settembre 2024 ha definitivamente approvato la proposta di aggiornamento delle definizioni dei requisiti di buono stato ambientale delle acque marine e dei traguardi ambientali tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica (prot. MASE 195330 del 25 ottobre 2024); Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 ottobre 2025, rep. atti n. 138; Rilevato, pertanto, che al fine di dare attuazione alle previsioni normative sopra citate, e' necessario conferire immediata efficacia all'aggiornamento delle definizioni dei requisiti di buono stato ambientale delle acque marine e dei traguardi ambientali;
Decreta:
Art. 1
Determinazione del buono stato ambientale
1. I requisiti del buono stato ambientale delle acque marine, di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190 e successive modificazioni, sono determinati nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| | Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Definizione dei traguardi ambientali
1. I traguardi ambientali, al fine di conseguire il buono stato ambientale, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190 e successive modificazioni, sono definiti nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, che sostituisce il precedente decreto ministeriale del 15 febbraio 2019, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 2025
Il Ministro: Pichetto Fratin |
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