Gazzetta n. 275 del 26 novembre 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 2025, n. 178
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 26, comma 9;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118»;
Visto il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili»;
Vista la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante «Misure urgenti in materia di dighe»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante «Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Codice del processo amministrativo»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
Vista la decisione di esecuzione (CID) del Consiglio, del 20 giugno 2025, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 2025;
Sancita la mancata intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 ottobre 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 ottobre 2025;
Acquisiti i pareri espressi dalla Commissione parlamentare per la semplificazione e dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione motivata adottata dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 20 novembre 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della cultura;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «da fonti rinnovabili,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli di accumulo e gli elettrolizzatori,»;
b) il secondo periodo e' soppresso;
c) il terzo periodo e' soppresso.
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, le parole: «E' fatta salva l'individuazione delle aree» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 2 non si applica alle aree idonee individuate» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto».
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) e' abrogata;
b) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) "impianto ibrido": un impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto di produzione di energia da una o piu' fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo ovvero con un elettrolizzatore;»;
c) dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti:
«f-ter) "interventi edilizi": gli interventi e le opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10, 22 o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
f-quater) "opere connesse": le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia prodotta o accumulata, nonche' le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi;
f-quinquies) "infrastrutture indispensabili": le opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ovvero all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione per gli interventi edilizi;
f-sexies) "revisione della potenza": il ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici). - 1. La piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di seguito "piattaforma SUER", fornisce, ai soggetti proponenti e alle amministrazioni interessate, guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai regimi amministrativi di cui agli articoli 7, 8 e 9, del presente decreto. La piattaforma SUER e' interoperabile con gli strumenti informatici afferenti la realizzazione di progetti di impianti da fonti rinnovabili operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale.
2. I modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 10, sono resi disponibili dal soggetto proponente alla piattaforma SUER, in modalita' telematica, entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati i modelli unici per la presentazione:
a) degli interventi sottoposti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8;
b) delle istanze di autorizzazione unica di cui all'articolo 9.
4. I modelli unici adottati ai sensi del comma 3 sono presentati dal soggetto proponente mediante la piattaforma SUER.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, nelle more dell'operativita' della piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, avviene in modalita' digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente.».
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli piu' interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto e' pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi.»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, il soggetto proponente predispone appositi sistemi di raccolta per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate, temporanee e permanenti, derivanti dai medesimi, ivi comprese quelle relative a locali tecnici, piazzali o alla viabilita' di accesso. La progettazione dei sistemi di cui al primo periodo tiene conto delle precipitazioni intense conseguenti anche ai cambiamenti climatici.».
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «dall'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo e» sono soppresse;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo,», sono inserite le seguenti: «delle norme tecniche per le costruzioni,»;
3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Gli interventi di cui all'allegato A che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonche' compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.»;
4) all'ultimo periodo, dopo la parola: «medesimi» sono aggiunte le seguenti: «e, ove necessario, aver effettuato la comunicazione o acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che possono avere incidenze significative sui predetti siti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, nonche' su quelli oggetto di tutela ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumita', ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6.»;
3) il terzo periodo e' soppresso;
c) al comma 5:
1) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Su istanza del soggetto proponente, l'autorita' preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, in ragione dell'entita' degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, possono prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori quindici giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo.»;
2) al terzo periodo, le parole: «In tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo» e le parole: «dal quindicesimo giorno o, se anteriore,» sono soppresse;
d) al comma 10, le parole: «esteso agli» sono sostituite dalle seguenti: «riveduto allo scopo di includere nella piattaforma SUER gli».
 
Art. 7

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «Fermo restando» a: «per» sono sostituite dalla seguente: «Per» e la parola: «esclusivamente» e' soppressa;
b) al comma 2:
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Gli interventi sottoposti al regime di PAS che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonche' compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica, ivi compresa la necessita' di acquisire gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, secondo le modalita' di cui al comma 8.»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Il comune procedente e' quello sul cui territorio insistono gli interventi di cui al comma 1, che costituisce il punto di contatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. Qualora gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano piu' comuni, il comune procedente, che costituisce il punto di contatto, e' quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Ai fini dell'individuazione del comune procedente nei casi di cui al secondo periodo, il soggetto proponente tiene conto della percentuale di area occupata rispetto all'unita' fondiaria di cui dispone il soggetto medesimo.»;
d) al comma 4:
1) all'alinea, le parole da: «mediante» fino a: «n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «secondo il modello unico adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a)»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «qualunque titolo» sono inserite le seguenti: «, anche derivante da contratti preliminari,», le parole: «l'impianto» sono sostituite dalle seguenti: «l'intervento medesimo»;
3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) della comunicazione o della segnalazione di cui rispettivamente agli articoli 6-bis e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per la realizzazione degli interventi edilizi, ove necessari;»;
4) alla lettera c), dopo le parole: «strumenti urbanistici adottati,» sono inserite le seguenti: «il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni,»;
5) alla lettera e), le parole: «di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumita', ivi compresa la tutela dal rischio sismico, vulcanico e la prevenzione incendi, nonche' nei casi che richiedano l'acquisizione del titolo edilizio per l'eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all'esercizio dell'impianto,»;
6) alla lettera m), numero 2), le parole: «al 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'1», le parole: «dei proventi» sono sostituite dalle seguenti: «del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata»;
e) al comma 5, le parole da: «e' quello» fino a: «procedente» sono soppresse;
f) al comma 6:
1) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Su richiesta del soggetto proponente, in ragione dell'entita' degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, il comune puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo.»;
2) al terzo periodo, le parole: «In tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo» e le parole: «dal trentesimo giorno o, se anteriore,» sono soppresse;
g) al comma 7:
1) al secondo periodo, le parole: «e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «, terzo e quarto»;
2) al terzo periodo, la parola: «quarto» e' sostituita dalla seguente: «quinto»;
h) al comma 8:
1) alla lettera a), le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni, prorogabili, una sola volta, per ulteriori trenta giorni, su istanza del medesimo soggetto e in ragione dell'entita' delle richieste», le parole: «In tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «In tali casi» e le parole «dal quindicesimo giorno o, se anteriore,» sono soppresse;
2) alla lettera c), la parola: «ambientale» e' sostituita dalle seguenti: «del rischio idrogeologico» e dopo le parole: «incolumita' dei cittadini,» sono inserite le seguenti: «ivi compresa la tutela del rischio sismico e vulcanico,»;
i) al comma 11:
1) al primo periodo, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Ai fini del decorso dei termini di cui al primo periodo non si tiene conto degli impedimenti all'avvio della realizzazione degli interventi o alla mancata conclusione dei lavori derivanti da cause di forza maggiore.»;
l) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Nel caso di progetti che necessitino di interventi edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto stesso. Nei casi di progetti di cui al presente comma che rientrino anche nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la valutazione medesima e' preventiva all'acquisizione del titolo edilizio.».
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole da: «Fermo restando» fino a: «gli» sono sostituite dalla seguente: «Gli» e le parole «delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono sostituite dalle seguenti: «della valutazione di impatto ambientale ovvero della valutazione di incidenza ambientale»;
2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «La verifica di assoggettabilita' a VIA, ove occorrente, precede l'avvio del procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo e ha una durata non superiore a novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi sottoposti al regime di cui al presente articolo che richiedono la realizzazione di interventi edilizi, il relativo titolo, di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' acquisito, ai sensi del comma 10, nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo.»;
3) al terzo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»;
b) al comma 2, alinea, le parole: «, mediante la piattaforma SUER,» sono soppresse e le parole da: «dell'articolo 19» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 5, comma 3, lettera b)»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini del presente articolo, il punto di contatto di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e' individuato nella regione territorialmente competente, o nell'ente delegato dalla medesima, oppure nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 2.»;
d) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «la valutazione di impatto ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale, l'autorizzazione» e dopo le parole «paesaggistica e culturale,» sono inserite le seguenti: «il rilascio di eventuali titoli edilizi»;
2) al terzo periodo, le parole: «Inoltre, allega» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto proponente allega altresi' all'istanza di cui al comma 2», dopo le parole: «risulti la disponibilita'» sono inserite le seguenti: «della risorsa ovvero», dopo le parole: «dell'area» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le superfici pubbliche,» e le parole: «, ivi comprese le aree demaniali,» sono soppresse;
3) dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Ai fini di cui al terzo periodo, la disponibilita' dell'area puo' risultare anche da contratti preliminari.»;
e) al comma 5, le parole: «valutazioni ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione di impatto ambientale»;
f) al comma 6, le parole: «valutazioni ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione di impatto ambientale»;
g) al comma 7, primo periodo, le parole: «ha la facolta' di assegnare» sono sostituite dalla seguente: «assegna» e la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «centoventi»;
h) al comma 9:
1) al primo periodo, le parole: «per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA o» sono soppresse e, dopo le parole: «sottoposti a VIA» sono inserite le seguenti: «o di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a valutazione di incidenza ambientale»;
2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso di progetti sottoposti sia a VIA che a valutazione di incidenza ambientale, la sospensione del termine di conclusione della conferenza non eccede i centoventi giorni.»;
i) al comma 10:
1) alla lettera a), le parole: «o di verifica di assoggettabilita' a VIA» sono soppresse;
2) dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) comprende la valutazione di incidenza ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ove occorrente;»;
3) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi gli eventuali titoli per la realizzazione degli interventi edilizi»;
4) alla lettera c), le parole da: «. Nei casi di cui» fino a: «n. 241» sono soppresse;
5) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) reca, ove occorra, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita';»;
6) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente e' tenuto a prestarle, comunque non oltre centoventi giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio stesso, nonche' le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento, entro un limite non inferiore all'1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata. Le garanzie finanziarie e le compensazioni di cui alla presente lettera non sono dovute nel caso di interventi realizzati su superfici edificate ovvero sulle strutture di copertura ricadenti nei parcheggi.».
l) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
«10-bis. Ove occorra ai sensi del comma 3, terzo periodo, l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine perentorio di un anno dalla relativa adozione.»;
m) al comma 11,
1) al primo periodo, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque» e dopo le parole: «dei tempi» sono inserite le seguenti: «occorrenti per la definizione di eventuali procedure espropriative, nonche' di quelli»;
2) dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'autorizzazione decade altresi' in caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie entro il termine stabilito ai sensi del comma 10, lettera d).»
n) al comma 13:
1) al secondo periodo, le parole: «a valutazioni ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
2) al quarto periodo, le parole: «si esprimono» sono sostituite dalle seguenti: «qualora ricompresi tra le opere di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, si esprime» e le parole: «e la regione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma»;
o) il comma 14 e' abrogato.
 
Art. 9

Inserimento dell'articolo 9-bis nel decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l'installazione di pompe di calore). - 1. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, lettera z), o sezione II, lettera v), che determinano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento:
a) i termini di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, sono ridotti della meta';
b) il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 9, comma 9, e' ridotto a quaranta giorni.
2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano sottoposti a valutazioni ambientali ai sensi degli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le valutazioni medesime sono circoscritte all'impatto potenzialmente derivante dalla revisione della potenza.
3. Le riduzioni di termini di cui al comma 1 si applicano altresi' nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione I, lettera e), di potenza inferiore a 50 MW.».
 
Art. 10

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «e, ove occorra, di risorse» sono soppresse;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il presente articolo non si applica nel caso di servitu' relative ad attraversamenti, interferenze con opere e infrastrutture esistenti, sottoservizi od opere puntuali per la rete aerea.»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «e, ove occorra, della risorsa pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «, unitamente alla copia della richiesta di connessione alla rete elettrica,»;
2) al secondo periodo, le parole: «e accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione» sono soppresse;
c) al comma 3:
1) al secondo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «novanta» e dopo le parole: «concessione medesima» sono inserite le seguenti: «, estesi a centottanta giorni nel caso di impianti off-shore»;
2) al quarto periodo, la parola: «diciotto» e' sostituita dalla seguente: «venti»;
d) al comma 4, le parole: «e, da tale momento, sono dovuti i relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «. I relativi oneri concessori sono dovuti a partire dal centoventesimo giorno dal rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio».
 
Art. 11

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, le parole: «ai sensi dell'articolo 7» sono soppresse.
 
Art. 12

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo le parole: «provincia autonoma» sono inserite le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,».
 
Art. 13

Inserimento dell'articolo 12-ter nel decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo l'articolo 12-bis e' inserito il seguente:
«Art. 12-ter (Risoluzione alternativa delle controversie). - 1. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), definisce, con uno o piu' provvedimenti, meccanismi alternativi, gestiti dall'Acquirente unico S.p.A., a carattere decisorio, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al comma 2. Nel definire i meccanismi di cui al primo periodo, l'ARERA assicura il contradditorio tra le parti, stabilisce i termini di durata massima delle procedure, assicura la gratuita' delle medesime per ciascuna delle parti e ne favorisce lo svolgimento in modalita' digitale.
2. Ai meccanismi per la risoluzione extragiudiziale sono ammesse le controversie riguardanti:
a) la presentazione telematica dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1;
b) l'accertamento circa la sussistenza dei vincoli contemplati dall'articolo 7;
c) la verifica della completezza della documentazione a corredo della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica;
d) l'applicazione della disciplina semplificata per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, che insistano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione;
e) l'individuazione del regime amministrativo applicabile per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1.
3. La decisione di risoluzione extragiudiziale della controversia ai sensi del comma 1 puo' essere impugnata dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
4. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, l'ARERA stabilisce i requisiti dei decisori extragiudiziali, assicurandone terzieta' ed esperienza nell'ambito delle procedure amministrative concernenti la realizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonche' adeguata qualificazione professionale nei settori interessati dalle controversie di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).
5. Le attivita' di gestione dei meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al presente articolo, a cura di Acquirente unico s.p.a., sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».
 
Art. 14

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nelle zone di accelerazione»;
b) alla lettera c), numero 1, le parole: «su aree pubbliche o demaniali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche artificiali»;
c) alla lettera c), numero 2), le parole: «a 100» sono sostituite dalle seguenti: «a 500» e le parole: «a 170» sono sostituite dalle seguenti: «a 250»;
d) alla lettera d), numero 2), capoverso d-quater), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nelle zone di accelerazione»;
 
Art. 15

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «disposizioni del presente decreto» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenendo altresi' conto di quanto previsto all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018»;
b) al comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Qualora le singole tipologie di interventi ricadano in sezioni diverse dell'allegato C, l'amministrazione procedente e' il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
c) al comma 10, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) all'articolo 1, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la costruzione e l'esercizio degli impianti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-ter), del medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024, rimangono soggetti alle disposizioni di cui al presente testo unico.»;
d) al comma 10, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) all'articolo 6, il comma 1-bis e' abrogato;»;
e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera l) e' inserita la seguente:
"l-bis) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;"».
 
Art. 16

Modifiche all'allegato A al decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione I, al punto 1., dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
«c-bis) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalita' flottante su aree bagnate e bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20 per cento;»;
b) alla sezione II, al punto 1.:
1) alla lettera a), numero 3), la parola: «moduli» e' sostituita dalla seguente: «impianti»;
2) dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) ripotenziamento, rifacimento, ovvero ricostruzione, anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non incrementino il volume e la superficie occupati e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante;»;
3) alla lettera d):
3.1) all'alinea, dopo la parola: «modifiche» sono inserite le seguenti: «, ivi incluso il potenziamento o ripotenziamento,»;
3.2) il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) i nuovi aerogeneratori presentano un'altezza massima (h2) raggiungibile dall'estremita' delle pale rispetto al suolo pari al prodotto tra l'altezza massima dell'aerogeneratore esistente, abilitato o autorizzato (h1) raggiungibile dall'estremita' delle pale rispetto al suolo (TIP) e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);»;
3.3) al numero 4), dopo le parole: «nuovi aerogeneratori» e' inserita la seguente: «(n1)» e dopo le parole: «n1*d1/(d2-d1)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, laddove d2 e' il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore»;
3.4) al numero 5.3), le parole: «nuovi rotori» sono sostituite dalle seguenti: «rotori dei nuovi aerogeneratori»;
3.5) il numero 5.4) e' soppresso;
4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) modifiche su impianti idroelettrici o di accumulo idroelettrico esistenti, abilitati o autorizzati che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, comportano variazioni in aumento della volumetria delle strutture e dell'area occupata dall'impianto esistente e dalle opere connesse non superiori al 15 per cento;»;
5) dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
«f-bis) sostituzione di impianti solari termici che non incrementino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante dalla sostituzione medesima;»;
6) alla lettera n), le parole: «sistemi di accumulo» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di accumulo» e le parole: «al 10» sono sostituite dalle seguenti: «al 50».
 
Art. 17

Modifiche all'allegato B al decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'allegato B al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione I, al punto 1.:
1) alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ivi comprese le zone di accelerazione individuate ai sensi del medesimo articolo 12, comma 5»;
1-bis) alla lettera b), le parole: «10 MW» sono sostituite dalle seguenti «12 MW»;
2) alla lettera d), dopo la parola: «pari» sono inserite le seguenti: «o superiore»;
3) alla lettera e), le parole: «su aree pubbliche o demaniali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche artificiali»;
4) dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:
«i-bis) impianti idroelettrici con capacita' di generazione pari o superiore a 500 kW e fino a 1 MW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti, senza incremento ne' della portata esistente ne' del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, ne' comportino aumento delle unita' immobiliari o incremento dei parametri urbanistici;
i-ter) impianti idroelettrici con capacita' di generazione fino a 250 kW di potenza di concessione realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
i-quater) impianti idroelettrici con capacita' di generazione fino a 250 kW ai fini di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;»;
5) alla lettera n), le parole: «a 100» sono sostituite dalle seguenti: «a 500» e le parole: «a 170» sono sostituite dalle seguenti: «a 250»;
6) alla lettera aa), le parole: «di accumulatori» sono soppresse e dopo la parola: «esistenti» sono inserite le seguenti: «, abilitati o autorizzati»;
b) alla sezione II, al punto 1, alla lettera a), dopo la parola: «cento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, a prescindere dalla potenza elettrica risultante».
 
Art. 18

Modifiche all'allegato C al decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'allegato C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione I, al punto 1:
1) alla lettera e), la parola: «geotermoelettrici» e' sostituita dalla seguente: «geotermici»;
2) alla lettera i), dopo la parola: «produttivi» sono inserite le seguenti: «diverse da quelle di cui alla lettera e),»;
3) alla lettera t), le parole: «di accumulatori» sono soppresse;
4) alla lettera u), le parole: «di accumulatori» sono soppresse;
b) alla sezione II, al punto 1:
1) alla lettera p), le parole: «di accumulatori» sono soppresse;
2) alla lettera q), le parole: «di accumulatori» sono soppresse.
 
Art. 19

Modifiche all'allegato D al decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190

1. All'allegato D al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190:
a) dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
«f-bis) articolo 10, commi 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 7-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;»;
b) alla lettera p), dopo la parola: «18» sono inserite le seguenti: «19, commi 2 e 3,».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 novembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Alberti Casellati, Ministro per le
riforme istituzionali e la
semplificazione normativa

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Giuli, Ministro della cultura Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza:
Il presente decreto legislativo e' pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - dell'11 dicembre 2025, si procedera' alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.