Gazzetta n. 275 del 26 novembre 2025 (vai al sommario)
LEGGE 13 novembre 2025, n. 177
Legge quadro in materia di interporti.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Ambito di applicazione, finalita' e definizioni

1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili nonche' le grandi reti di trasporto e di navigazione, i principi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete.
2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente legge persegue le seguenti finalita':
a) favorire l'intermodalita' terrestre e l'efficienza dei flussi logistici, per lo svolgimento di funzioni di connessione di valore strategico per l'intero territorio nazionale, valorizzando anche la rete esistente degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e i collegamenti con il sistema portuale;
b) migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilita' dei flussi di trasporto in una prospettiva di sviluppo e di connessione tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale ed europeo;
c) sostenere, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica, il completamento delle infrastrutture per l'intermodalita' previste per l'Italia nella rete transeuropea dei trasporti, di cui al regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
d) razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione della domanda di trasporto e di attivita' logistiche;
e) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attivita' di trasporto e di logistica;
f) promuovere la sostenibilita' economica, sociale e ambientale delle attivita' di trasporto e di logistica.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
4. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «interporto»: il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale al fine di favorire la mobilita' delle merci tra diverse modalita' di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalita' e l'efficienza dei flussi logistici, in ogni caso fornito di collegamenti con porti o aeroporti e viabilita' di grande comunicazione e comprendente uno scalo ferroviario, idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unita' di carico intermodali e merce dalla modalita' di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna;
b) «soggetti gestori degli interporti»: enti o imprese proprietari o titolari del diritto di gestione, comunque denominato, degli interporti di rilevanza nazionale individuati ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, e aggiornati con le indicazioni contenute negli atti di pianificazione nazionale;
c) «Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica»: l'organismo di cui all'articolo 4.
5. Gli interporti sono infrastrutture strategiche per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese e di preminente interesse nazionale.
6. La rete degli interporti costituisce, nel suo insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed e' strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici di rilievo generale.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un elenco dei soggetti gestori degli interporti.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 117 della Costituzione della
Repubblica italiana:
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- La legge 4 agosto 1990, n. 240, recante: «Interventi
dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati
al trasporto merci e in favore dell'intermodalita'», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti
dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il
regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE)
n. 1315/2013 (testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella GUUE, Serie L, del 28 giugno 2024.
 
Art. 2

Programmazione degli interporti

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'elaborazione del Piano generale per l'intermodalita' di cui ai commi 2 e 3, acquisito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con uno o piu' decreti, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione degli interporti gia' esistenti e di quelli in corso di realizzazione rispondenti alle condizioni stabilite dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il Piano generale per l'intermodalita', in coerenza con gli strumenti di programmazione generale e settoriale dei trasporti e della logistica.
3. Il Piano generale per l'intermodalita' e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Successivamente all'acquisizione dell'intesa, lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica, con uno o piu' decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo criteri volti alla costituzione di un sistema atto a incrementare la funzionalita' della rete degli interporti, provvede all'individuazione di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, ovvero all'individuazione degli interventi necessari al potenziamento degli interporti esistenti.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30
agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- La deliberazione 7 aprile 1993 del Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel
trasporto, recante il «Piano quinquennale degli
interporti», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 111 del 14 maggio 1993.
 
Art. 3

Condizioni per l'individuazione di nuovi interporti

1. L'individuazione di un nuovo interporto e' subordinata alla sussistenza congiunta delle seguenti condizioni:
a) disponibilita' di un territorio non soggetto a vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilita';
b) presenza di collegamenti stradali diretti con la viabilita' di grande comunicazione;
c) presenza di collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
d) presenza di adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto o un aeroporto;
e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto;
f) individuazione dei siti in aree gia' bonificate, con previsione, in via prioritaria, di interventi di potenziamento e di riutilizzazione di strutture preesistenti;
g) garanzia di un'adeguata sostenibilita' finanziaria delle attivita' e di idonei flussi di merci attuali e previsti.
2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve altresi' prevedere:
a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unita' di carico intermodali e merce dalla modalita' di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna, aventi caratteristiche compatibili con l'ottimale sfruttamento dell'infrastruttura ferroviaria dalla quale e' servito l'interporto; le modalita' di utilizzazione del raccordo tra il terminale e la rete ferroviaria devono essere oggetto di un apposito accordo tra il soggetto gestore dell'interporto e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, fatti salvi gli accordi per la gestione diretta del terminale ferroviario da parte del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria;
b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli delle categorie internazionali N2, N3, O3 e O4;
c) un servizio doganale, qualora l'infrastruttura abbia flussi di traffico provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea;
d) un centro direzionale;
e) un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali;
f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;
g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori.
3. La progettazione e la realizzazione di un nuovo interporto devono rispondere a criteri di trasparenza e di unitarieta' tra le diverse funzioni previste e devono prevedere adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di risparmio energetico nonche' contenere un'adeguata valutazione dei costi e dei benefici dell'investimento. Devono essere inoltre previsti infrastrutture di produzione di energia da fonti rinnovabili o collegamenti a reti di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di emissioni nell'atmosfera.

Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante: «Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 14
aprile 2006, S.O. n. 96.
 
Art. 4

Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica

1. Nelle more del riordino organico della disciplina legislativa relativa alla materia portuale, il Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica, in conformita' alle finalita' di cui all'articolo 1, svolge funzioni consultive in ordine alla programmazione e al coordinamento delle iniziative inerenti allo sviluppo degli interporti, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo nonche' della semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci, in collaborazione con le Autorita' di sistema portuale, ferme restando le rispettive competenze.
2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica, nel rispetto dei seguenti principi:
a) il Comitato e' presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato;
b) fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicati gli interporti, il presidente dell'Unione interporti riuniti e i presidenti degli interporti medesimi, o i rispettivi delegati;
c) la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati.
3. Alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica possono partecipare, senza diritto di voto, i sindaci, i presidenti delle Autorita' di sistema portuale competenti per le regioni interessate dalla programmazione di nuovi interporti, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato e i rappresentanti delle associazioni delle imprese di trasporto e di logistica che operano nei medesimi ambiti territoriali.
4. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «attraverso atti d'intesa e di coordinamento» sono inserite le seguenti: «con il Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica,».
5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficial n. 214 del 12 settembre
1988, S.O. n. 86:
«Art.17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'articolo 46, comma 1, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, recante: «Disposizioni urgenti per
la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2011, S.O. n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 46 (Collegamenti infrastrutturali e logistica
portuale). - 1. Al fine di promuovere la realizzazione di
infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro
portuali le autorita' portuali possono costituire sistemi
logistici che intervengono, attraverso atti d'intesa e di
coordinamento con il Comitato nazionale per
l'intermodalita' e la logistica, con le regioni, le
province ed i comuni interessati nonche' con i gestori
delle infrastrutture ferroviarie.
2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi
in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa
comunitaria, avendo riguardo ai corridoi transeuropei e
senza causare distorsione della concorrenza tra i sistemi
portuali.
3. Gli interventi di coordinamento devono essere
mirati all'adeguamento dei piani regolatori portuali e
comunali per le esigenze di cui al comma 2, che,
conseguentemente, divengono prioritarie nei criteri di
destinazione d'uso delle aree.
4. Nei terminali retroportuali, cui fa riferimento il
sistema logistico, il servizio ai fini dello sdoganamento
e' svolto di norma dalla medesima articolazione
territoriale dell'amministrazione competente che esercita
il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
 
Art. 5

Regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti

1. La gestione di un interporto costituisce attivita' di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra le attivita' aventi natura economico-industriale e commerciale. I soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto privato.
2. I soggetti che gestiscono gli interporti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonche', compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti gia' operativi e di quelli in corso di realizzazione alle disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3.
3. Al fine di garantire la certezza degli strumenti economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti, gli enti pubblici concedenti costituiscono sulle aree in cui e' ubicato l'interporto un diritto di superficie, ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile, in favore dei soggetti gestori dell'interporto interessato gia' convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata del diritto di superficie e' stabilita tenendo conto del valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori nonche' dell'ammortamento dei costi da questi gia' sostenuti. Nel rispetto di tali criteri, la valutazione sulla congruita' dell'operazione economico-finanziaria in correlazione alla durata del diritto di superficie deve essere effettuata tramite una perizia di stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato. Tale perizia e' volta a definire un piano economico-finanziario in relazione ai costi sostenuti e ai ricavi attesi dalla gestione delle opere realizzate nonche' alla misura degli oneri sostenuti e non ancora ammortizzati attraverso la gestione stessa.
4. I soggetti gestori degli interporti interessati possono riscattare le aree di cui al comma 3 dagli enti concedenti trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprieta' sui beni immobili. Ai fini del presente comma si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 31, commi 45, 46, 47 e 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Note all'art. 5:
- Si riportano gli articoli da 952 a 956 del codice
civile:
«Art. 952 (Costituzione del diritto di superficie). -
Il proprietario puo' costituire il diritto di fare e
mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di
altri, che ne acquista la proprieta'.
Del pari puo' alienare la proprieta' della
costruzione gia' esistente, separatamente dalla proprieta'
del suolo.
Art. 953 (Costituzione a tempo determinato). - Se la
costituzione del diritto e' stata fatta per un tempo
determinato, allo scadere del termine il diritto di
superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa
proprietario della costruzione.
Art. 954 (Estinzione del diritto di superficie). -
L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del
termine importa l'estinzione dei diritti reali imposti dal
superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono
alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del
primo comma dell'articolo 2816.
I contratti di locazione, che hanno per oggetto la
costruzione, non durano se non per l'anno in corso alla
scadenza del termine.
Il perimento della costruzione non importa, salvo patto
contrario, l'estinzione del diritto di superficie.
Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si
estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto
per venti anni.
Art. 955 (Costruzioni al disotto del suolo). - Le
disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui
e' concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al
disotto del suolo altrui.
Art. 956 (Divieto di proprieta' separata delle
piantagioni). - Non puo' essere costituita o trasferita la
proprieta' delle piantagioni separatamente dalla proprieta'
del suolo.».
- Si riportano i commi 45, 46, 47 e 48, dell'articolo
31, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
1998, S.O. n. 210:
«45. I comuni possono cedere in proprieta' le aree
comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile
1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, gia' concesse in
diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto
comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di
acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle
aree non escluse, prima della approvazione della delibera
comunale, conservano efficacia.
46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in
vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la
cessione del diritto di proprieta', possono essere
sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi
primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
alle seguenti condizioni:
a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo
trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che
ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o
la cessione in proprieta' delle aree e quella di
stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio
edificato, calcolato ai sensi del comma 48.
47. La trasformazione del diritto di superficie in
diritto di piena proprieta' sulle aree puo' avvenire a
seguito di proposta da parte del comune e di accettazione
da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro
pertinenze, per la quota millesimale corrispondente.
Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione
dell'unita' abitativa, indipendentemente dalla data di
stipulazione della relativa convenzione, i soggetti
interessati possono presentare, di propria iniziativa,
istanza di trasformazione del diritto di superficie in
diritto di piena proprieta'. Entro novanta giorni dalla
data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti
interessati, e relativamente alle aree per le quali il
consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del
diritto di superficie in diritto di piena proprieta', il
comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine
al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.
La trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprieta' avviene dietro pagamento di un corrispettivo
determinato ai sensi del comma 48.
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta'
e' determinato dal comune, su parere del proprio ufficio
tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello
determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, al netto degli oneri di concessione del diritto di
superficie, rivalutati sulla base della variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese
in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui
e' stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque, il
costo dell'area cosi' determinato non puo' essere maggiore
di quello stabilito dal comune per le aree cedute
direttamente in proprieta' al momento della trasformazione
di cui al comma 47. Il consiglio comunale delibera altresi'
i criteri, le modalita' e le condizioni per la concessione
di dilazioni di pagamento del corrispettivo di
trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie
in diritto di proprieta' e' stipulata con atto pubblico o
con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione
presso la conservatoria dei registri immobiliari.».
 
Art. 6
Potenziamento degli interporti, dell'intermodalita' e della rete
ferroviaria interportuale

1. In conformita' alla programmazione di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, individua, in ordine di priorita', i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, garantendo, in ogni caso, che il numero di interporti non sia superiore a trenta.
2. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. L'ordine di priorita' per il finanziamento dei progetti e' stabilito tenendo conto della rispondenza dei progetti stessi alle finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento alla lettera e), nonche' del contributo che possono fornire al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3 .
3. Le modalita' e le procedure per l'attuazione del comma 2 sono disciplinate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilita' nonche' quella di parcheggi, i progetti di cui al comma 1 del presente articolo, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalita' di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono approvati mediante accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione dei presidenti degli interporti interessati. Se l'accordo di programma non e' approvato entro quattro mesi dalla convocazione della conferenza prevista dal comma 3 del citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero se il consiglio comunale non ratifica l'adesione del sindaco ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 34, i progetti decadono dall'assegnazione dei finanziamenti effettuata ai sensi del presente articolo. Per motivate esigenze istruttorie, il termine di cui al secondo periodo, relativo all'approvazione dell'accordo di programma, puo' essere prorogato fino a un massimo di ulteriori due mesi. Le risorse rimaste inutilizzate sono assegnate, nel medesimo esercizio, con le modalita' di cui al presente articolo.
5. Coerentemente con le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, per potenziare la capacita' dei flussi della rete ferroviaria degli interporti e per aumentare la capacita' degli impianti ferroviari presenti negli interporti e nei porti, in coerenza con le disposizioni della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, e del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonche' per favorire l'interoperabilita' ed elevare gli standard di sicurezza dei terminal intermodali raccordati all'infrastruttura ferroviaria nazionale, i gestori delle infrastrutture ferroviarie, previa analisi costi-benefici e previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie, possono provvedere, con oneri a proprio carico, all'adeguamento delle connessioni ferroviarie di ultimo miglio, anche ai fini dell'ottimizzazione della gestione della circolazione ferroviaria e dell'unificazione degli standard tecnici e normativi di sicurezza nonche' di capacita' dell'infrastruttura.
6. I soggetti gestori degli interporti, singolarmente o in forma aggregata, sottoscrivono con la societa' Rete ferroviaria italiana Spa appositi contratti per procedere all'adeguamento ai parametri dell'Unione europea in materia di:
a) adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della rete alla quale i terminal interportuali sono collegati;
b) funzionalita' e dimensioni dei moduli dei terminal ferroviari interportuali.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note
all'articolo 2.
- Per i riferimenti all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, si vedano le note all'articolo 4.
- Si riporta l'articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, S.O. n.
162:
«Art. 34 (Accordi di programma). - 1. Per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve
essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla
comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui
al comma 3 ed e' approvato con atto formale del presidente
della regione o del presidente della provincia o del
sindaco e pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del
presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa
di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le
eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti
urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre
che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di
intervento comporti il concorso di due o piu' regioni
finitime, la conclusione dell'accordo di programma e'
promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui
spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il
collegio di vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso
presieduto da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di
tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni
attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al
prefetto.».
- La direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico (rifusione) (testo rilevante ai
fini del SEE), e' pubblicata nella GUUE L 343 del 14
dicembre 2012.
- Il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,
recante attuazione della direttiva 2012/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012,
che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico
(rifusione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170
del 24 luglio 2015.
 
Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 7:
- Si riporta il comma 235, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, S.O. n. 62:
«235. All'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 234 si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021.».
- Si riporta il comma 392, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 49:
«392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla
Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita' di
ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il
55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990,
sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di
emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e' istituito un apposito fondo denominato «
Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile», con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300
milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo
e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo
del parco autobus del trasporto pubblico locale,
all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie
non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e
turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale
su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per
l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi
adibiti all'autotrasporto. Con uno o piu' decreti del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a
tali fini destinate con il decreto di cui al secondo
periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il
relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici
unici di progetto, le modalita' di monitoraggio, il
cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi,
determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al
presente comma, nonche' le modalita' di revoca in caso di
mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di
mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma
procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione
degli interventi di cui al presente comma sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi
collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio. Al predetto finanziamento accedono anche le
province autonome di Trento e di Bolzano.».
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Gli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, sono abrogati.
2. Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario adeguano le proprie disposizioni in materia di interporti a quanto stabilito dalla presente legge. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, entro il termine di cui al primo periodo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. I principi fondamentali di cui alla presente legge acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della medesima nelle regioni a statuto ordinario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 novembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti alla legge 4 agosto 1990, n. 240 si
vedano le note alle premesse.
- L'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98,
recante: «Interventi urgenti in materia di trasporti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1995, n. 77 e
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995,
n. 204, abrogato dalla presente legge, recava:
«Interporti».