Gazzetta n. 274 del 25 novembre 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2025, n. 176
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», in particolare l'articolo 17, commi 1 e 4;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'»;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia» e, in particolare, gli articoli 5 e 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'»;
Ritenuto di dover dare attuazione alle previsioni di legge che hanno introdotto modifiche in materia di liberazione anticipata nonche' in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2025;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
n. 230, in materia di procedimento per la concessione della
liberazione anticipata

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo «Quando la dimissione dipende dall'ammissione a misure alternative alla detenzione, copia integrale della cartella e' trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna che la allega alla cartella di cui al comma 1-bis.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La cartella personale di cui al comma 1 e' istituita anche per i soggetti in esecuzione penale esterna, la cui compilazione inizia all'atto dell'avvio dell'esecuzione penale esterna. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'ufficio in caso di revoca o conclusione della misura. Di tale custodia e' data tempestiva notizia al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. In caso di revoca della misura alternativa o della pena sostitutiva con ingresso in un istituto penitenziario, copia integrale della cartella e' trasmessa a quest'ultimo che la allega alla cartella di cui al comma 1.»;
3) al comma 4, dopo le parole «detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti «, nonche' il provvedimento del pubblico ministero di sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale» e le parole «al centro di servizio sociale» sono sostituite dalle seguenti «all'ufficio di esecuzione penale esterna»;
4) al comma 5 dopo le parole «pena detentiva,» sono inserite le seguenti «come individuato in forza dell'articolo 656, comma 10-bis del codice di procedura penale,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo «Il medesimo giudizio e' annotato, alla scadenza indicata al periodo precedente, dalla direzione dell'ufficio di esecuzione penale esterna per i soggetti in esecuzione penale esterna.»;
5) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Quando il giudizio espresso e' negativo lo stesso e' comunicato all'interessato.»;
6) al comma 6 dopo le parole «altro istituto,» sono inserite le seguenti «nonche' di ammissione del detenuto a misure esterne all'istituto,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo «Il medesimo giudizio e' annotato all'atto del trasferimento del soggetto in esecuzione penale esterna ad altro ufficio o in caso di ingresso in un istituto penitenziario.»;
7) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente «6-bis. Il direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna, all'atto della ricezione o della presa in carico di un soggetto proveniente da un istituto o da un ufficio di esecuzione penale esterna, verifica la completezza della cartella personale, anche con riferimento a quanto previsto dai commi 5 e 6 e, qualora accerti la mancanza delle annotazioni previste, ne fa immediata richiesta al direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna di provenienza.»;
b) all'articolo 97, comma 9, le parole «Il centro di servizio sociale» sono sostitute dalle seguenti «L'ufficio di esecuzione penale esterna» e la parola «tre» e' sostituita dalla parola «sei»;
c) all'articolo 100:
1) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cancelleria del tribunale provvede allo stesso modo anche a seguito della ricezione del provvedimento adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.»;
2) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. In conformita' alla previsione dell'articolo 656, comma 10, terzo periodo, del codice di procedura penale, lo stato detentivo di cui al medesimo articolo 656, comma 10, si considera detenzione domiciliare.»;
d) all'articolo 103:
1) prima del comma 1, sono anteposti i commi seguenti:
«01. Ai fini di cui all'articolo 656, comma 10-bis del codice di procedura penale, nell'ordine di esecuzione sono specificamente indicate la pena finale, le detrazioni di cui il destinatario potra' godere ai sensi dell'articolo 54 della legge, e la pena finale derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54, con l'avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non partecipera' all'opera di rieducazione.
02. Nei casi di cui all'articolo 54, comma 2, nell'ordine di esecuzione sono indicate la pena finale, conteggiati i periodi di liberazione anticipata gia' riconosciuti e tenendo conto dei periodi di liberazione anticipata gia' oggetto di mancata concessione o revoca, nonche' le detrazioni di cui il destinatario potra' ancora godere ai sensi dell'articolo 54 della legge e la pena finale derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54 con riferimento ai periodi di liberazione di cui il condannato puo' ancora godere, con l'avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non partecipera' all'opera di rieducazione.»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «L'istanza di liberazione anticipata da parte dell'interessato detenuto e' presentata al direttore dell'istituto e, in tutti gli altri casi, al direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna. L'istanza e' trasmessa senza ritardo al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione o di esecuzione della misura alternativa o della pena sostitutiva, unitamente a copia della cartella personale. Il direttore dell'istituto o dell'ufficio accerta che la cartella personale sia completa, con particolare riferimento a quanto indicato nell'articolo 26, commi 5 e 6.»;
3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 69-bis, comma 2, della legge, il direttore dell'istituto o dell'ufficio provvede ai sensi del comma 1 del presente articolo nel termine di trenta giorni dalla richiesta del magistrato di sorveglianza.
1-ter Nei casi di cui all'articolo 26, comma 5-bis, l'interessato e' legittimato a proporre istanza al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 69-bis, comma 3, della legge. In questo caso, l'istanza deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del giudizio.»

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione, al quinto comma,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 26 luglio 1975 n. 354 recante: «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'», e'
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 agosto
1975.
- Si riportano gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 4
luglio 2024, n. 92 recante: «Misure urgenti in materia
penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale
del Ministero della giustizia», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2024, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112:
«Art. 5 (Interventi in materia di liberazione
anticipata). - 1. All'articolo 656 del codice di procedura
penalesono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere
l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di
periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata
fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire,
trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche'
disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione
domiciliare per il condannato di eta' pari o superiore a
settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai
sensi del comma 4-bis e' compresa tra due e quattro anni di
reclusione, fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne
per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del
presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354.
9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere
l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di
sorveglianza affinche' disponga con ordinanza in via
provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si
trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di
salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza
di cui al comma 6»;
b) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis,
nell'ordine di esecuzione la pena da espiare e' indicata
computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano
specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata
anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine
di esecuzione e' dato avviso al destinatario che le
detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il
periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia
partecipato all'opera di rieducazione».
2. All'articolo 54, comma 2, della legge 26 luglio
1975, n. 354, le parole «La concessione del beneficio e'
comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «La
concessione, la mancata concessione o la revoca del
beneficio sono comunicate».
3. L'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, e' sostituito dal seguente:
«Art. 69-bis (Procedimento in materia di
liberazione anticipata). - 1. In occasione di ogni istanza
di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad
altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo
della misura della pena espiata e' rilevante la liberazione
anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il
magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei
presupposti per la concessione della liberazione anticipata
in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui
al periodo precedente puo' essere presentata a decorrere
dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei
presupposti per l'accesso alle misure alternative alla
detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato
computando le detrazioni previste dall'articolo 54.
2. Nel termine di novanta giorni antecedente al
maturare del termine di conclusione della pena da espiare,
come individuato computando le detrazioni previste
dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la
sussistenza dei presupposti per la concessione della
liberazione anticipata in relazione ai semestri che non
sono gia' stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1
e del comma
3. Il condannato puo' formulare istanza di
liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico
interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che
deve essere indicato, a pena di inammissibilita',
nell'istanza medesima.
4. Il provvedimento che concede o nega il
riconoscimento del beneficio e' adottato dal magistrato di
sorveglianza, con ordinanza, in camera di consiglio senza
la presenza delle parti, ed e' comunicato o notificato
senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del
codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere
sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale
di sorveglianza, il presidente del tribunale trasmette gli
atti al magistrato di sorveglianza, per la decisione sulla
liberazione anticipata.
5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il
difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono,
entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione,
proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente
per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai
sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si
applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma
dell'articolo 30-bis.».
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le
modifiche necessarie a prevedere:
a) che il procedimento per il riconoscimento del
beneficio di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, sia adeguato alle previsioni dell'articolo
69-bis della medesima legge, come modificato dal comma 3
del presente articolo;
b) che, fino alla compiuta informatizzazione del
fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari
siano trasmessi al magistrato di sorveglianza con la
cadenza prevista dall'articolo 69-bis, comma 2, della legge
n. 354 del 1975, come modificato dal comma 3 del presente
articolo;
c) che il direttore dell'istituto trasmetta gli
elementi di valutazione necessari ai fini dell'articolo 54
della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal
comma 2 del presente articolo, in tutti i casi in cui e'
richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o
benefici analoghi.
Art. 6 (Interventi in materia di corrispondenza
telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento
penitenziario). - 1. Con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono apportate al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione
dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche
mediante i seguenti interventi:
a) all'articolo 39, incremento del numero dei
colloqui telefonici settimanali e mensili equiparando la
relativa disciplina a quella di cui all'articolo 37;
b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo
periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.
2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1,
i colloqui previsti dall'articolo 18, sesto comma, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere autorizzati
oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 230 del 2000.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230 recante: «Regolamento recante norme
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della liberta'» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000.

Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 26, 97, 100 e 103 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230, come modificati dal presente decreto:
«Art. 26 (Cartella personale). - 1. Per ogni detenuto
o internato e' istituita una cartella personale, la cui
compilazione inizia all'atto dell'ingresso in istituto
dalla liberta'. La cartella segue il soggetto in caso di
trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto
da cui il detenuto o l'internato e' dimesso. Di tale
custodia e' data tempestiva notizia al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. Quando la dimissione
dipende dall'ammissione a misure alternative alla
detenzione, copia integrale della cartella e' trasmessa
all'Ufficio di esecuzione penale esterna che la allega alla
cartella di cui al comma 1-bis.
1-bis. La cartella personale di cui al comma 1 e'
istituita anche per i soggetti in esecuzione penale
esterna, la cui compilazione inizia all'atto dell'avvio
dell'esecuzione penale esterna. La cartella segue il
soggetto in caso di trasferimento e resta custodita
nell'archivio dell'ufficio in caso di revoca o conclusione
della misura. Di tale custodia e' data tempestiva notizia
al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'.
In caso di revoca della misura alternativa o della pena
sostitutiva con ingresso in un istituto penitenziario,
copia integrale della cartella e' trasmessa a quest'ultimo
che la allega alla cartella di cui al comma 1.
2. L'intestazione della cartella personale e'
corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali,
della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la
precisa identificazione della persona.
3. Nella cartella personale, oltre quanto stabilito
dall'articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, sono inseriti i dati e le indicazioni previsti dal
quarto comma dell'articolo 13 della legge, con specifica
menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e
delle infrazioni che le hanno determinate, nonche' della
eventuale sospensione, condono ed estinzione delle sanzioni
stesse, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI
del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di
sorveglianza particolare e del reclamo eventualmente
proposto, nonche' di ogni altro dato richiesto da
disposizioni ministeriali.
4. Tutti i provvedimenti del magistrato di
sorveglianza e del tribunale di sorveglianza, di cui
all'articolo 14-ter e al capo VI del titolo I della legge,
sono comunicati alla direzione dell'istituto per la
annotazione nella cartella personale. I provvedimenti
relativi all'affidamento in prova al servizio sociale, al
regime di semiliberta' ed alla detenzione domiciliare,
nonche' il provvedimento del pubblico ministero di
sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all'articolo
656, comma 10, del codice di procedura penale, sono,
altresi', comunicati all'ufficio di esecuzione penale
esterna del luogo nel quale viene eseguita la misura
alternativa alla detenzione.
5. Allo scadere di ogni semestre di custodia
cautelare e di pena detentiva, come individuato in forza
dell'articolo 656, comma 10-bis del codice di procedura
penale, nella cartella personale di ciascun detenuto e'
annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli
elementi indicati nel comma 2 dell'articolo 103. Il
medesimo giudizio e' annotato, alla scadenza indicata al
periodo precedente, dalla direzione dell'ufficio di
esecuzione penale esterna per i soggetti in esecuzione
penale esterna.
5-bis. Quando il giudizio espresso e' negativo lo
stesso e' comunicato all'interessato.
6. All'atto del trasferimento del detenuto o
dell'internato in altro istituto, nonche' di ammissione del
detenuto a misure esterne all'istituto, nella cartella
personale e' annotato un giudizio complessivo sugli
sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta. Il
medesimo giudizio e' annotato all'atto del trasferimento
del soggetto in esecuzione penale esterna ad altro ufficio
o in caso di ingresso in un istituto penitenziario.
6-bis. Il direttore dell'istituto o dell'ufficio di
esecuzione penale esterna, all'atto della ricezione o della
presa in carico di un soggetto proveniente da un istituto o
da un ufficio di esecuzione penale esterna, verifica la
completezza della cartella personale, anche con riferimento
a quanto previsto dai commi 5 e 6 e, qualora accerti la
mancanza delle annotazioni previste, ne fa immediata
richiesta al direttore dell'istituto o dell'ufficio di
esecuzione penale esterna di provenienza.».
«Art. 97 (Esecuzione dell'affidamento in prova al
servizio sociale). - 1. L'ordinanza, immediatamente
esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione
di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura
penale, a cura della cancelleria del tribunale di
sorveglianza e' subito trasmessa in copia, se il condannato
e' detenuto, alla direzione dell'istituto in cui lo stesso
si trova, per la sua liberazione e l'attuazione della
misura alternativa, previa la sottoscrizione del verbale di
cui al comma 3. All'interessato e' rilasciata anche per
notifica copia dell'ordinanza e del verbale. In ogni caso,
l'ordinanza e' trasmessa senza ritardo:
a) all'ufficio di sorveglianza competente per la
prova, unitamente al fascicolo processuale;
b) al centro di servizio sociale per adulti
competente per la prova, o relativa sede distaccata;
c) all'organo del pubblico ministero competente per
la esecuzione della pena;
d) agli organi competenti per la comunicazione o la
notificazione alle parti ed ai difensori, se l'interessato
e' libero, o trovasi sottoposto alla detenzione
domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al
comma 10 dell'articolo 656 del codice di procedura penale,
con l'avviso che deve presentarsi, libero nella persona,
entro dieci giorni, al centro di servizio sociale
competente per la sottoscrizione del verbale di cui al
comma 3 e per l'esecuzione della prova. Detti organi
daranno immediata comunicazione dell'avvenuta notifica al
centro di servizio sociale per adulti competente, o
relativa sede distaccata.
2. Il direttore del centro da' immediata
comunicazione al tribunale di sorveglianza della mancata
presentazione nel termine. Il tribunale di sorveglianza
revoca la misura salvo che risulti l'esistenza di fondate
ragioni del ritardo.
3. L'ordinanza di affidamento in prova ha effetto se
l'interessato sottoscrive il verbale previsto dal quinto
comma dell'articolo 47 della legge, con l'impegno a
rispettare le prescrizioni dallo stesso previste. Il
verbale e' sottoscritto davanti al direttore dell'istituto
se il condannato e' detenuto, o davanti al direttore del
centro di servizio sociale per adulti, competente per la
prova, previa notifica di cui alla lettera d) del comma 1,
se il condannato e' libero o trovasi sottoposto alla
detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di
cui al comma 10 dell'articolo 656 del codice di procedura
penale. Il centro di servizio sociale per adulti trasmette
senza indugio il verbale di accettazione delle
prescrizioni:
a) al tribunale di sorveglianza che ha emesso
l'ordinanza;
b) all'ufficio di sorveglianza competente per la
prova;
c) all'organo del pubblico ministero competente per
la esecuzione e la determinazione del fine pena.
4. Dalla data di sottoscrizione del verbale di
accettazione delle prescrizioni ha inizio l'affidamento in
prova al servizio sociale. Nel caso di condannato che ha
ottenuto l'affidamento mentre era libero, copia del verbale
di accettazione delle prescrizioni viene inviata all'organo
del pubblico ministero competente per la esecuzione, che
aggiorna l'ordine di esecuzione della pena, indicando la
data di conclusione del periodo di prova all'ufficio di
sorveglianza e al centro di servizio sociale competente,
disponendo anche la notifica all'interessato. Se
l'affidamento concerne pene inflitte con sentenze di
condanna diverse, il pubblico ministero, competente, ai
sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura
penale, emette provvedimento di esecuzione di pene
concorrenti.
5. Con l'ordinanza di affidamento in prova al
servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, se il
condannato e' detenuto e presenta speciali esigenze di
sostegno personale, puo' stabilire anche particolari
modalita' di dimissione dal carcere nonche' l'eventuale
accompagnamento dell'affidato da parte dei familiari o di
volontari presso il luogo di svolgimento della prova.
6. Quando il luogo di svolgimento della prova e'
lontano dal luogo della dimissione, si applica la
disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 89.
7. Se nel corso della prova viene richiesto che la
stessa prosegua in luogo situato in altra giurisdizione, il
magistrato di sorveglianza, su dettagliato parere del
centro di servizio sociale che segue la prova, provvede di
conseguenza, con corrispondente modifica delle
prescrizioni. Il provvedimento e' comunicato all'affidato e
ai centri di servizio sociale interessati. La cancelleria
dell'ufficio di sorveglianza trasmette il fascicolo
dell'affidamento in prova, all'ufficio di sorveglianza
divenuto competente. Anche il centro di servizio sociale
che seguiva la prova trasmette i propri atti a quello
divenuto competente. Se il magistrato di sorveglianza non
accoglie la domanda, ne fa dare comunicazione
all'interessato dal centro di servizio sociale.
8. Il direttore del centro di servizio sociale per
adulti designa un assistente sociale appartenente al centro
affinche' provveda all'espletamento dei compiti indicati
dall'articolo 47 della legge, secondo le modalita'
precisate all'articolo 118. Il centro si avvale anche della
collaborazione di assistenti volontari, ai sensi
dell'articolo 78 della legge.
9. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce
al magistrato di sorveglianza le notizie indicate nel
decimo comma dell'articolo 47 della legge, almeno ogni sei
mesi. Il magistrato di sorveglianza puo', in ogni tempo,
convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere
informazioni all'assistente sociale di cui al comma 8.
10. Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto
delle informazioni del centro di servizio sociale, provvede
se necessario alla modifica delle prescrizioni, con decreto
motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza ed
al centro di servizio sociale.».
«Art. 100 (Detenzione domiciliare). - 1. La
detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui e'
notificato il provvedimento esecutivo che la dispone.
2. Nell'ordinanza di concessione della detenzione
domiciliare deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza
nella cui giurisdizione dovra' essere eseguita la misura.
3. Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d)
del primo comma dell'articolo 47-ter della legge e fatto
salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b),
dell'articolo 76 del presente regolamento, la detenzione
domiciliare puo' essere concessa dal tribunale di
sorveglianza anche su segnalazione della direzione
dell'istituto.
4. Non appena il provvedimento di concessione della
detenzione domiciliare e' esecutivo, la cancelleria del
tribunale provvede a trasmetterlo, unitamente agli atti,
alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza nello stesso
indicato. La cancelleria del tribunale provvede allo stesso
modo anche a seguito della ricezione del provvedimento
adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656,
comma 10, del codice di procedura penale.
5. Se nel corso della detenzione domiciliare
l'interessato richiede che la misura sia proseguita in
localita' situata in altra giurisdizione, si applicano le
disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 97.
6. In caso di modifica delle prescrizioni e delle
disposizioni relative alla detenzione domiciliare, il
magistrato di sorveglianza ne da' notizia al tribunale di
sorveglianza, all'ufficio di polizia giudiziaria competente
ad eseguire i controlli, e al centro di servizio sociale.
7. Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza
del servizio sociale vengono svolti secondo le modalita'
precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio
della misura.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 96, 97 e 98.
8-bis. In conformita' alla previsione dell'articolo
656, comma 10, terzo periodo, del codice di procedura
penale, lo stato detentivo di cui al medesimo articolo 656,
comma 10, si considera detenzione domiciliare.».
«Art. 103 (Riduzioni di pena per la liberazione
anticipata). - 01. Ai fini di cui all'articolo 656, comma
10-bis del codice di procedura penale, nell'ordine di
esecuzione sono specificamente indicate la pena finale, le
detrazioni di cui il destinatario potra' godere ai sensi
dell'articolo 54 della legge, e la pena finale derivante
dall'applicazione dello stesso articolo 54, con
l'avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute
se durante il periodo di esecuzione della pena il
condannato non partecipera' all'opera di rieducazione.
02. Nei casi di cui all'articolo 54, comma 2,
nell'ordine di esecuzione sono indicate la pena finale,
conteggiati i periodi di liberazione anticipata gia'
riconosciuti e tenendo conto dei periodi di liberazione
anticipata gia' oggetto di mancata concessione o revoca,
nonche' le detrazioni di cui il destinatario potra' ancora
godere ai sensi dell'articolo 54 della legge e la pena
finale derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54
con riferimento ai periodi di liberazione di cui il
condannato puo' ancora godere, con l'avvertimento che le
detrazioni non saranno riconosciute se durante il periodo
di esecuzione della pena il condannato non partecipera'
all'opera di rieducazione.
1. L'istanza di liberazione anticipata da parte
dell'interessato detenuto e' presentata al direttore
dell'istituto e, in tutti gli altri casi, al direttore
dell'ufficio di esecuzione penale esterna. L'istanza e'
trasmessa senza ritardo al magistrato di sorveglianza
territorialmente competente in relazione al luogo di
detenzione o di esecuzione della misura alternativa o della
pena sostitutiva, unitamente a copia della cartella
personale. Il direttore dell'istituto o dell'ufficio
accerta che la cartella personale sia completa, con
particolare riferimento a quanto indicato nell'articolo 26,
commi 5 e 6.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 69-bis, comma 2,
della legge, il direttore dell'istituto o dell'ufficio
provvede ai sensi del comma 1 del presente articolo nel
termine di trenta giorni dalla richiesta del magistrato di
sorveglianza.
1-ter Nei casi di cui all'articolo 26, comma 5-bis,
l'interessato e' legittimato a proporre istanza al
magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 69-bis,
comma 3, della legge. In questo caso, l'istanza deve essere
proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione
del giudizio.
2. La partecipazione del condannato all'opera di
rieducazione e' valutata con particolare riferimento
all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle
opportunita' offertegli nel corso del trattamento e al
mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli
operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunita'
esterna.
3. L'organo del pubblico ministero competente per
l'esecuzione comunica al tribunale di sorveglianza la
sentenza di condanna inflitta al soggetto per delitto non
colposo commesso durante l'esecuzione della pena.
4. L'ordinanza indica nel dispositivo la misura della
riduzione apportata alla durata di una determinata pena in
corso di esecuzione.».
 
Art. 2
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
n. 230, in materia di corrispondenza telefonica

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39:
1) al comma 2, primo periodo, le parole «una volta alla settimana» sono sostitute dalle seguenti: «sei volte al mese»;
2) al comma 2, terzo periodo, la parola «due» e' sostituta dalla seguente: «quattro»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70»;
4) al comma 4 le parole «magistrato di sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti «direttore dell'istituto»;
b) all'articolo 61, comma 2, lett. a) le parole «dall'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti «dagli articoli 37 e 39».

Note all'art. 2:
- Si riportano gli articoli 39 e 61 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230,
come modificati dal presente decreto:
«Art. 39 (Corrispondenza telefonica). - 1. In ogni
istituto sono installati uno o piu' telefoni secondo le
occorrenze.
2. I condannati e gli internati possono essere
autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza
telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorche'
ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone
diverse dai congiunti e conviventi, sei volte al mese. Essi
possono, altresi', essere autorizzati ad effettuare una
corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone
conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal
permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o
internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo
del primo comma dell'articolo 4-bis della legge, e per i
quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il
numero dei colloqui telefonici non puo' essere superiore a
quattro al mese.
3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n.
28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2020, n. 70.
4. Gli imputati possono essere autorizzati alla
corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalita'
di cui ai commi 2 e 3, dall'autorita' giudiziaria
procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal
direttore dell'istituto.
5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere
corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta
all'autorita' competente, indicando il numero telefonico
richiesto e le persone con cui deve corrispondere.
L'autorizzazione concessa e' efficace fino a che non ne
intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il
richiedente deve anche indicare i motivi che consentono
l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo
fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sul
richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve
essere motivata.
6. Il contatto telefonico viene stabilito dal
personale dell'istituto con le modalita' tecnologiche
disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione
telefonica e' di dieci minuti.
7. L'autorita' giudiziaria competente a disporre il
visto di controllo sulla corrispondenza epistolare, ai
sensi dell'articolo 18 della legge, puo' disporre che
conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a
mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la
registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate
su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati
nell'articolo 4-bis della legge.
8. La corrispondenza telefonica e' effettuata a spese
dell'interessato, anche mediante scheda telefonica
prepagata.
9. La contabilizzazione della spesa avviene per
ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.
10. In caso di chiamata dall'esterno, diretta ad
avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli
internati, all'interessato puo' essere data solo
comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che
ha chiamato sempre che non ostino particolari motivi di
cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto
o convivente anch'esso detenuto, si da' corso alla
conversazione, purche' entrambi siano stati regolarmente
autorizzati ferme restando le disposizioni di cui al comma
7.».
«Art. 61 (Rapporti con la famiglia e progressione nel
trattamento). - 1. La predisposizione dei programmi di
intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli
internati con le loro famiglie e' concertata fra i
rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri
di servizio sociale.
2. Particolare attenzione e' dedicata ad affrontare
la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal
nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un
valido rapporto con i figli, specie in eta' minore, e a
preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il
soggetto stesso al rientro nel contesto sociale. A tal
fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di
osservazione, il direttore dell'istituto puo':
a) concedere colloqui oltre quelli previsti dagli
articoli 37 e 39;
b) autorizzare la visita da parte delle persone
ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte
della giornata insieme a loro in appositi locali o
all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme
restando le modalita' previste dal secondo comma
dell'articolo 18 della legge.».
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3007