| Gazzetta n. 274 del 25 novembre 2025 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2025, n. 176 |
| Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», in particolare l'articolo 17, commi 1 e 4; Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'»; Visto il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia» e, in particolare, gli articoli 5 e 6; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'»; Ritenuto di dover dare attuazione alle previsioni di legge che hanno introdotto modifiche in materia di liberazione anticipata nonche' in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2025; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2025; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2025; Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26: 1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo «Quando la dimissione dipende dall'ammissione a misure alternative alla detenzione, copia integrale della cartella e' trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna che la allega alla cartella di cui al comma 1-bis.»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La cartella personale di cui al comma 1 e' istituita anche per i soggetti in esecuzione penale esterna, la cui compilazione inizia all'atto dell'avvio dell'esecuzione penale esterna. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'ufficio in caso di revoca o conclusione della misura. Di tale custodia e' data tempestiva notizia al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. In caso di revoca della misura alternativa o della pena sostitutiva con ingresso in un istituto penitenziario, copia integrale della cartella e' trasmessa a quest'ultimo che la allega alla cartella di cui al comma 1.»; 3) al comma 4, dopo le parole «detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti «, nonche' il provvedimento del pubblico ministero di sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale» e le parole «al centro di servizio sociale» sono sostituite dalle seguenti «all'ufficio di esecuzione penale esterna»; 4) al comma 5 dopo le parole «pena detentiva,» sono inserite le seguenti «come individuato in forza dell'articolo 656, comma 10-bis del codice di procedura penale,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo «Il medesimo giudizio e' annotato, alla scadenza indicata al periodo precedente, dalla direzione dell'ufficio di esecuzione penale esterna per i soggetti in esecuzione penale esterna.»; 5) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Quando il giudizio espresso e' negativo lo stesso e' comunicato all'interessato.»; 6) al comma 6 dopo le parole «altro istituto,» sono inserite le seguenti «nonche' di ammissione del detenuto a misure esterne all'istituto,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo «Il medesimo giudizio e' annotato all'atto del trasferimento del soggetto in esecuzione penale esterna ad altro ufficio o in caso di ingresso in un istituto penitenziario.»; 7) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente «6-bis. Il direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna, all'atto della ricezione o della presa in carico di un soggetto proveniente da un istituto o da un ufficio di esecuzione penale esterna, verifica la completezza della cartella personale, anche con riferimento a quanto previsto dai commi 5 e 6 e, qualora accerti la mancanza delle annotazioni previste, ne fa immediata richiesta al direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna di provenienza.»; b) all'articolo 97, comma 9, le parole «Il centro di servizio sociale» sono sostitute dalle seguenti «L'ufficio di esecuzione penale esterna» e la parola «tre» e' sostituita dalla parola «sei»; c) all'articolo 100: 1) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cancelleria del tribunale provvede allo stesso modo anche a seguito della ricezione del provvedimento adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.»; 2) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. In conformita' alla previsione dell'articolo 656, comma 10, terzo periodo, del codice di procedura penale, lo stato detentivo di cui al medesimo articolo 656, comma 10, si considera detenzione domiciliare.»; d) all'articolo 103: 1) prima del comma 1, sono anteposti i commi seguenti: «01. Ai fini di cui all'articolo 656, comma 10-bis del codice di procedura penale, nell'ordine di esecuzione sono specificamente indicate la pena finale, le detrazioni di cui il destinatario potra' godere ai sensi dell'articolo 54 della legge, e la pena finale derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54, con l'avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non partecipera' all'opera di rieducazione. 02. Nei casi di cui all'articolo 54, comma 2, nell'ordine di esecuzione sono indicate la pena finale, conteggiati i periodi di liberazione anticipata gia' riconosciuti e tenendo conto dei periodi di liberazione anticipata gia' oggetto di mancata concessione o revoca, nonche' le detrazioni di cui il destinatario potra' ancora godere ai sensi dell'articolo 54 della legge e la pena finale derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54 con riferimento ai periodi di liberazione di cui il condannato puo' ancora godere, con l'avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non partecipera' all'opera di rieducazione.»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «L'istanza di liberazione anticipata da parte dell'interessato detenuto e' presentata al direttore dell'istituto e, in tutti gli altri casi, al direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna. L'istanza e' trasmessa senza ritardo al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione o di esecuzione della misura alternativa o della pena sostitutiva, unitamente a copia della cartella personale. Il direttore dell'istituto o dell'ufficio accerta che la cartella personale sia completa, con particolare riferimento a quanto indicato nell'articolo 26, commi 5 e 6.»; 3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nei casi di cui all'articolo 69-bis, comma 2, della legge, il direttore dell'istituto o dell'ufficio provvede ai sensi del comma 1 del presente articolo nel termine di trenta giorni dalla richiesta del magistrato di sorveglianza. 1-ter Nei casi di cui all'articolo 26, comma 5-bis, l'interessato e' legittimato a proporre istanza al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 69-bis, comma 3, della legge. In questo caso, l'istanza deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del giudizio.»
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'articolo 87 della Costituzione, al quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - La legge 26 luglio 1975 n. 354 recante: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'», e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 agosto 1975. - Si riportano gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 recante: «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112: «Art. 5 (Interventi in materia di liberazione anticipata). - 1. All'articolo 656 del codice di procedura penalesono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: «9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di eta' pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis e' compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6»; b) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare e' indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione e' dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione». 2. All'articolo 54, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole «La concessione del beneficio e' comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio sono comunicate». 3. L'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente: «Art. 69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata). - 1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata e' rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente puo' essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54. 2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono gia' stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3. Il condannato puo' formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilita', nell'istanza medesima. 4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio e' adottato dal magistrato di sorveglianza, con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed e' comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza, il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, per la decisione sulla liberazione anticipata. 5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.». 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le modifiche necessarie a prevedere: a) che il procedimento per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia adeguato alle previsioni dell'articolo 69-bis della medesima legge, come modificato dal comma 3 del presente articolo; b) che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza con la cadenza prevista dall'articolo 69-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975, come modificato dal comma 3 del presente articolo; c) che il direttore dell'istituto trasmetta gli elementi di valutazione necessari ai fini dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal comma 2 del presente articolo, in tutti i casi in cui e' richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o benefici analoghi. Art. 6 (Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario). - 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi: a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili equiparando la relativa disciplina a quella di cui all'articolo 37; b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39. 2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 recante: «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000.
Note all'art. 1: - Si riportano gli articoli 26, 97, 100 e 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, come modificati dal presente decreto: «Art. 26 (Cartella personale). - 1. Per ogni detenuto o internato e' istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in istituto dalla liberta'. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto o l'internato e' dimesso. Di tale custodia e' data tempestiva notizia al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Quando la dimissione dipende dall'ammissione a misure alternative alla detenzione, copia integrale della cartella e' trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna che la allega alla cartella di cui al comma 1-bis. 1-bis. La cartella personale di cui al comma 1 e' istituita anche per i soggetti in esecuzione penale esterna, la cui compilazione inizia all'atto dell'avvio dell'esecuzione penale esterna. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'ufficio in caso di revoca o conclusione della misura. Di tale custodia e' data tempestiva notizia al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. In caso di revoca della misura alternativa o della pena sostitutiva con ingresso in un istituto penitenziario, copia integrale della cartella e' trasmessa a quest'ultimo che la allega alla cartella di cui al comma 1. 2. L'intestazione della cartella personale e' corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona. 3. Nella cartella personale, oltre quanto stabilito dall'articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i dati e le indicazioni previsti dal quarto comma dell'articolo 13 della legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, nonche' della eventuale sospensione, condono ed estinzione delle sanzioni stesse, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e del reclamo eventualmente proposto, nonche' di ogni altro dato richiesto da disposizioni ministeriali. 4. Tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza, di cui all'articolo 14-ter e al capo VI del titolo I della legge, sono comunicati alla direzione dell'istituto per la annotazione nella cartella personale. I provvedimenti relativi all'affidamento in prova al servizio sociale, al regime di semiliberta' ed alla detenzione domiciliare, nonche' il provvedimento del pubblico ministero di sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale, sono, altresi', comunicati all'ufficio di esecuzione penale esterna del luogo nel quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione. 5. Allo scadere di ogni semestre di custodia cautelare e di pena detentiva, come individuato in forza dell'articolo 656, comma 10-bis del codice di procedura penale, nella cartella personale di ciascun detenuto e' annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel comma 2 dell'articolo 103. Il medesimo giudizio e' annotato, alla scadenza indicata al periodo precedente, dalla direzione dell'ufficio di esecuzione penale esterna per i soggetti in esecuzione penale esterna. 5-bis. Quando il giudizio espresso e' negativo lo stesso e' comunicato all'interessato. 6. All'atto del trasferimento del detenuto o dell'internato in altro istituto, nonche' di ammissione del detenuto a misure esterne all'istituto, nella cartella personale e' annotato un giudizio complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta. Il medesimo giudizio e' annotato all'atto del trasferimento del soggetto in esecuzione penale esterna ad altro ufficio o in caso di ingresso in un istituto penitenziario. 6-bis. Il direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna, all'atto della ricezione o della presa in carico di un soggetto proveniente da un istituto o da un ufficio di esecuzione penale esterna, verifica la completezza della cartella personale, anche con riferimento a quanto previsto dai commi 5 e 6 e, qualora accerti la mancanza delle annotazioni previste, ne fa immediata richiesta al direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna di provenienza.». «Art. 97 (Esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale). - 1. L'ordinanza, immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, a cura della cancelleria del tribunale di sorveglianza e' subito trasmessa in copia, se il condannato e' detenuto, alla direzione dell'istituto in cui lo stesso si trova, per la sua liberazione e l'attuazione della misura alternativa, previa la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3. All'interessato e' rilasciata anche per notifica copia dell'ordinanza e del verbale. In ogni caso, l'ordinanza e' trasmessa senza ritardo: a) all'ufficio di sorveglianza competente per la prova, unitamente al fascicolo processuale; b) al centro di servizio sociale per adulti competente per la prova, o relativa sede distaccata; c) all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione della pena; d) agli organi competenti per la comunicazione o la notificazione alle parti ed ai difensori, se l'interessato e' libero, o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, con l'avviso che deve presentarsi, libero nella persona, entro dieci giorni, al centro di servizio sociale competente per la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3 e per l'esecuzione della prova. Detti organi daranno immediata comunicazione dell'avvenuta notifica al centro di servizio sociale per adulti competente, o relativa sede distaccata. 2. Il direttore del centro da' immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza della mancata presentazione nel termine. Il tribunale di sorveglianza revoca la misura salvo che risulti l'esistenza di fondate ragioni del ritardo. 3. L'ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale previsto dal quinto comma dell'articolo 47 della legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste. Il verbale e' sottoscritto davanti al direttore dell'istituto se il condannato e' detenuto, o davanti al direttore del centro di servizio sociale per adulti, competente per la prova, previa notifica di cui alla lettera d) del comma 1, se il condannato e' libero o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell'articolo 656 del codice di procedura penale. Il centro di servizio sociale per adulti trasmette senza indugio il verbale di accettazione delle prescrizioni: a) al tribunale di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza; b) all'ufficio di sorveglianza competente per la prova; c) all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione e la determinazione del fine pena. 4. Dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale. Nel caso di condannato che ha ottenuto l'affidamento mentre era libero, copia del verbale di accettazione delle prescrizioni viene inviata all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione, che aggiorna l'ordine di esecuzione della pena, indicando la data di conclusione del periodo di prova all'ufficio di sorveglianza e al centro di servizio sociale competente, disponendo anche la notifica all'interessato. Se l'affidamento concerne pene inflitte con sentenze di condanna diverse, il pubblico ministero, competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. 5. Con l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, se il condannato e' detenuto e presenta speciali esigenze di sostegno personale, puo' stabilire anche particolari modalita' di dimissione dal carcere nonche' l'eventuale accompagnamento dell'affidato da parte dei familiari o di volontari presso il luogo di svolgimento della prova. 6. Quando il luogo di svolgimento della prova e' lontano dal luogo della dimissione, si applica la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 89. 7. Se nel corso della prova viene richiesto che la stessa prosegua in luogo situato in altra giurisdizione, il magistrato di sorveglianza, su dettagliato parere del centro di servizio sociale che segue la prova, provvede di conseguenza, con corrispondente modifica delle prescrizioni. Il provvedimento e' comunicato all'affidato e ai centri di servizio sociale interessati. La cancelleria dell'ufficio di sorveglianza trasmette il fascicolo dell'affidamento in prova, all'ufficio di sorveglianza divenuto competente. Anche il centro di servizio sociale che seguiva la prova trasmette i propri atti a quello divenuto competente. Se il magistrato di sorveglianza non accoglie la domanda, ne fa dare comunicazione all'interessato dal centro di servizio sociale. 8. Il direttore del centro di servizio sociale per adulti designa un assistente sociale appartenente al centro affinche' provveda all'espletamento dei compiti indicati dall'articolo 47 della legge, secondo le modalita' precisate all'articolo 118. Il centro si avvale anche della collaborazione di assistenti volontari, ai sensi dell'articolo 78 della legge. 9. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al magistrato di sorveglianza le notizie indicate nel decimo comma dell'articolo 47 della legge, almeno ogni sei mesi. Il magistrato di sorveglianza puo', in ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni all'assistente sociale di cui al comma 8. 10. Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informazioni del centro di servizio sociale, provvede se necessario alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza ed al centro di servizio sociale.». «Art. 100 (Detenzione domiciliare). - 1. La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui e' notificato il provvedimento esecutivo che la dispone. 2. Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovra' essere eseguita la misura. 3. Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 47-ter della legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 76 del presente regolamento, la detenzione domiciliare puo' essere concessa dal tribunale di sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto. 4. Non appena il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare e' esecutivo, la cancelleria del tribunale provvede a trasmetterlo, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza nello stesso indicato. La cancelleria del tribunale provvede allo stesso modo anche a seguito della ricezione del provvedimento adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale. 5. Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede che la misura sia proseguita in localita' situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 97. 6. In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ne da' notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia giudiziaria competente ad eseguire i controlli, e al centro di servizio sociale. 7. Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza del servizio sociale vengono svolti secondo le modalita' precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura. 8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e 98. 8-bis. In conformita' alla previsione dell'articolo 656, comma 10, terzo periodo, del codice di procedura penale, lo stato detentivo di cui al medesimo articolo 656, comma 10, si considera detenzione domiciliare.». «Art. 103 (Riduzioni di pena per la liberazione anticipata). - 01. Ai fini di cui all'articolo 656, comma 10-bis del codice di procedura penale, nell'ordine di esecuzione sono specificamente indicate la pena finale, le detrazioni di cui il destinatario potra' godere ai sensi dell'articolo 54 della legge, e la pena finale derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54, con l'avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non partecipera' all'opera di rieducazione. 02. Nei casi di cui all'articolo 54, comma 2, nell'ordine di esecuzione sono indicate la pena finale, conteggiati i periodi di liberazione anticipata gia' riconosciuti e tenendo conto dei periodi di liberazione anticipata gia' oggetto di mancata concessione o revoca, nonche' le detrazioni di cui il destinatario potra' ancora godere ai sensi dell'articolo 54 della legge e la pena finale derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54 con riferimento ai periodi di liberazione di cui il condannato puo' ancora godere, con l'avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non partecipera' all'opera di rieducazione. 1. L'istanza di liberazione anticipata da parte dell'interessato detenuto e' presentata al direttore dell'istituto e, in tutti gli altri casi, al direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna. L'istanza e' trasmessa senza ritardo al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione o di esecuzione della misura alternativa o della pena sostitutiva, unitamente a copia della cartella personale. Il direttore dell'istituto o dell'ufficio accerta che la cartella personale sia completa, con particolare riferimento a quanto indicato nell'articolo 26, commi 5 e 6. 1-bis. Nei casi di cui all'articolo 69-bis, comma 2, della legge, il direttore dell'istituto o dell'ufficio provvede ai sensi del comma 1 del presente articolo nel termine di trenta giorni dalla richiesta del magistrato di sorveglianza. 1-ter Nei casi di cui all'articolo 26, comma 5-bis, l'interessato e' legittimato a proporre istanza al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 69-bis, comma 3, della legge. In questo caso, l'istanza deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del giudizio. 2. La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e' valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunita' offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunita' esterna. 3. L'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione comunica al tribunale di sorveglianza la sentenza di condanna inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena. 4. L'ordinanza indica nel dispositivo la misura della riduzione apportata alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.». |
| | Art. 2 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di corrispondenza telefonica
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 39: 1) al comma 2, primo periodo, le parole «una volta alla settimana» sono sostitute dalle seguenti: «sei volte al mese»; 2) al comma 2, terzo periodo, la parola «due» e' sostituta dalla seguente: «quattro»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70»; 4) al comma 4 le parole «magistrato di sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti «direttore dell'istituto»; b) all'articolo 61, comma 2, lett. a) le parole «dall'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti «dagli articoli 37 e 39».
Note all'art. 2: - Si riportano gli articoli 39 e 61 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, come modificati dal presente decreto: «Art. 39 (Corrispondenza telefonica). - 1. In ogni istituto sono installati uno o piu' telefoni secondo le occorrenze. 2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorche' ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, sei volte al mese. Essi possono, altresi', essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non puo' essere superiore a quattro al mese. 3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70. 4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalita' di cui ai commi 2 e 3, dall'autorita' giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal direttore dell'istituto. 5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorita' competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa e' efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sul richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata. 6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalita' tecnologiche disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica e' di dieci minuti. 7. L'autorita' giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare, ai sensi dell'articolo 18 della legge, puo' disporre che conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge. 8. La corrispondenza telefonica e' effettuata a spese dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata. 9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa. 10. In caso di chiamata dall'esterno, diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato puo' essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato sempre che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto, si da' corso alla conversazione, purche' entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme restando le disposizioni di cui al comma 7.». «Art. 61 (Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento). - 1. La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie e' concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale. 2. Particolare attenzione e' dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in eta' minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di osservazione, il direttore dell'istituto puo': a) concedere colloqui oltre quelli previsti dagli articoli 37 e 39; b) autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge.». |
| | Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3007 |
| |
|
|