Gazzetta n. 273 del 24 novembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
DECRETO 22 ottobre 2025
Approvazione delle graduatorie A e B di cui all'avviso 3 dicembre 2024 - decreto 22 novembre 2024, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, di efficientamento e adeguamento.


IL DIRETTORE GENERALE
Per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle
istituzioni scolastiche

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e della contabilita' di Stato e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento concernente le norme di contabilita' di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e, in particolare, l'art. 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024 «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto;
Visto decreto ministeriale del 17 gennaio 2025, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito», e in particolare l'articolo 13;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 26 febbraio 2025, n. 33, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio, in data 28 febbraio 2025, al n. 88, con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola l'amministrazione centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 2025, ed in particolare la tabella D;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 17 marzo 2025, n. 52, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio, in data 18 marzo 2025, al n. 297, di assegnazione delle spese strumentali in gestione unificata per l'anno 2025 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2023, n. 208) ed in particolare l'art. 5 e la relativa tabella 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 agosto 2024, registrato alla Corte dei conti il. 13 settembre 2024, al n. 2473, con il quale e' stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Gianna Barbieri, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale 17 marzo 2025, n. 9, registrato presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 19 marzo 2025, al n. 303, con cui sono affidate in gestione ai direttori generali le risorse finanziarie, in termini di competenza, residui e cassa, ed i relativi capitoli di bilancio e, in particolare, gli Allegati D e D1, contenenti i capitoli assegnati alla direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche;
Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme per l'edilizia scolastica»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare l'articolo 11, comma 4-bis, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita', di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi finanziamenti;
Visti altresi' i commi da 4-ter a 4-quinquies del citato articolo 11 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, che prevedono che per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti; che ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 4-bis e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute; che la mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento; che il Ministero, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare, li approva e ne da' loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali;
Visto inoltre il comma 4-sexies dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, secondo il quale «Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.»
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, (legge autorizzativa del piano gestionale 14 del capitolo 8105), e in particolare l'art. 58-octies, comma 1, secondo il quale e' istituita un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui al suindicato articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilita' sismica effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2;
Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto (CUP);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 novembre 2024, n. 235, registrato presso gli organi di controllo, con il quale sono state definite le modalita' di utilizzo delle risorse della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», pari a complessivi euro 33.703.000,00 (trentatremilionisettecentotremila/00), gravanti sul capitolo 8105, piano gestionale 14, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, di cui euro 10.000.000,00 residui lettera f) EF 2022, euro 4.215.400,00 residui lettera f) EF 2023, euro 9.487.600,00 per l'esercizio finanziario 2024, nonche' euro 10.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025;
Preso atto che l'articolo 2 del sopra citato decreto ministeriale stabilisce che gli interventi da finanziare con le risorse di cui all'articolo 1 sono:
a) interventi resisi necessari a seguito alle verifiche di vulnerabilita' sismica effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'art. 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2;
b) interventi di riqualificazione energetica, con esclusivo riferimento a edifici scolastici adeguati strutturalmente alla normativa sismica vigente,
Visto l'avviso pubblico 3 dicembre 2024, n. 6559, volto all'assegnazione delle risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» secondo i criteri, le modalita' e le tempistiche individuate con il decreto ministeriale 22 novembre 2024, n. 235;
Vista la nota AOODGFIESD 5 dicembre 2024, n. 6633 di rettifica relativa all' avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse di cui al decreto del ministro dell'istruzione e del merito del 22 novembre 2024, n. 235 con la quale si rappresenta che gli enti beneficiari dei finanziamenti sono tenuti ad effettuare l'aggiudicazione dei lavori, di cui all'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di approvazione delle graduatorie definitive;
Visto il decreto direttoriale 27 dicembre 2024, n. 762, registrato in data 13 gennaio 2025 al n. 21, con il quale sono state approvate in via provvisoria le graduatorie A e B di cui all' avviso 3 dicembre 2024, n. 6559 - decreto ministeriale 22 novembre 2024, n. 235;
Preso atto che con il medesimo provvedimento e' stato disposto l'impegno di spesa di euro 33.703.000,00 (trentatremilionisettecentotremila/00), a carico del capitolo 8105, piano gestionale 14, denominato «Fondo opere - somma da destinare per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilita' sismica», della spesa di questo Ministero in favore del Comune di Caccuri - CF 00319580791 - e altri enti di cui alle graduatorie provvisorie A e B e secondo la seguente imputazione contabile:
euro 10.000.000,00 EF 2024/residui lettera f) EF 2022;
euro 4.215.400,00 EF 2024/residui lettera f) EF 2023;
euro 9.487.600,00 sull' esercizio finanziario 2024;
euro 10.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2025.
Preso atto della documentazione prodotta dagli enti;
Atteso il mancato riscontro, da parte di alcuni enti, alle richieste di opportuni chiarimenti formulate nel corso dell'istruttoria;
Considerato che, a seguito delle attivita' istruttorie e dei controlli effettuati sulla documentazione presentata dagli enti locali, e' emerso che taluni, inizialmente risultati in posizione utile nelle graduatorie provvisorie sulla base delle dichiarazioni rese in fase di candidatura, non hanno superato le verifiche previste dall'articolo 4 del citato avviso pubblico;
Considerato che si e' dovuto procedere allo scorrimento delle graduatorie in base alla posizione occupata e quindi ad effettuare i controlli sulla documentazione prodotta dagli enti locali sulla base delle dichiarazioni rese in sede di candidatura;
Ritenuto a conclusione delle verifiche istruttorie e dei controlli effettuati, di redigere le graduatorie definitive, formulate sulla base degli esiti dei controlli e delle determinazioni adottate dalla competente direzione generale;
Visto l'articolo 2 del sopra citato decreto, che disponeva l'approvazione delle graduatorie definitive all'esito dei controlli effettuati dalla competente direzione generale;
Viste le graduatorie A e B allegate al presente provvedimento;
Ritenuta la propria competenza in materia;
Ritenuto di poter concedere agli enti beneficiari un termine di aggiudicazione ragionevolmente piu' ampio rispetto a quanto previsto con la citata nota AOODGFIESD 5 dicembre 2024, n. 6633;
Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardanti gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1

Approvazione delle graduatorie definitive

1. Per i motivi esposti in premessa, sono approvate le graduatorie A e B di cui all'avviso 3 dicembre 2024, n. 6559 - decreto ministeriale 22 novembre 2024, n. 235, costituenti parte integrante e sostanziale del presente decreto.
 
Art. 2

Assegnazione

1. L'importo da assegnare in favore degli enti utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'art. 1 e' pari a complessivi euro 33.703.000,00, di cui euro 20.221.800,00 pari al 60% dell'importo totale disponibile, per la Graduatoria A e euro 13.481.200,00 pari al 40% dell'importo totale disponibile, per la Graduatoria B.
2. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105 - piano gestionale 14 - del bilancio di questo Ministero secondo quanto disposto con DDG 27 dicembre 2024, n. 762.
 
Art. 3
Termini per l'aggiudicazione degli interventi, conclusione dei lavori
e rendicontazione

1. In considerazione di quanto emerso a seguito dell'attivita' istruttoria delle candidature, gli enti locali beneficiari, di cui alle graduatorie A e B allegate al presente decreto sono tenuti a effettuare l'aggiudicazione efficace dei lavori entro e non oltre otto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il certificato di ultimazione dei lavori deve essere emesso entro ventiquattro mesi dall'aggiudicazione efficace dei lavori.
3. La rendicontazione degli interventi deve essere conclusa entro ventisei mesi dall'aggiudicazione efficace.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3, si rinvia al successivo articolo 5 del presente decreto.
 
Art. 4

Modalita' di rendicontazione e monitoraggio

1. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
2. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione e del merito in favore degli Enti locali beneficiari sulla base delle seguenti modalita':
a) l'anticipo del 30% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario, secondo le modalita' che saranno comunicate dalla predetta Direzione generale, dovra' pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In sede di rendicontazione, sara' necessario che l'ente presenti la polizza fidejussoria come prevista per legge.
b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori, pari al 60% e 90%, al netto del ribasso di gara, debitamente certificati dal responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e previa rendicontazione di eventuali somme gia' ricevute;
c) il saldo verra' corrisposto a seguito della presentazione del collaudo/del certificato di regolare esecuzione/della verifica di conformita', nonche' della relativa determina di approvazione della contabilita' finale ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023.
3. Le economie derivanti dalle procedure di gara non sono nella disponibilita' dell'ente locale e possono essere utilizzate, nei limiti e per le ipotesi di cui all'art. 120 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, soltanto previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito. Le modalita' per la richiesta di autorizzazione saranno comunicate successivamente dalla direzione generale.
4. Ai fini delle erogazioni di cui al comma 2, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a espletare l'attivita' di rendicontazione secondo le modalita' che saranno successivamente definite dalla direzione generale. I medesimi enti dovranno provvedere, inoltre, all'aggiornamento delle rispettive anagrafi regionali dell'edilizia scolastica.
5. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche procedera' alla definizione dei criteri di rendicontazione nonche' al monitoraggio degli interventi di cui alle graduatorie allegati, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, comunicati agli enti interessati mediante la predisposizione di apposite linee guida vincolanti.
6. Il monitoraggio degli interventi e' effettuato, anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 
Art. 5

Revoche, decadenze e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nei seguenti casi:
a) nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto;
b) qualora il progetto sia privo della verifica e della validazione prevista dalla normativa di settore;
c) l'ente non abbia proceduto al caricamento dei mandati quietanzati giustificativi delle somme liquidate da parte del Ministero dell'istruzione e del merito;
d) nel caso in cui si accerti che l'edificio oggetto di intervento non abbia o non mantenga la destinazione ad uso scolastico;
e) nel caso di realizzazione di un progetto diverso da quello incluso nel presente decreto, salvo che non sia intervenuta apposita autorizzazione;
f) che siano realizzati lavori per tipologia diversi da quelli oggetto del presente finanziamento;
g) nel caso in cui l'intervento sia in corso di esecuzione alla data di pubblicazione dell'avviso n. 6559 oppure siano state avviate le relative procedure di gara per l'esecuzione dei lavori nel periodo compreso tra la presentazione della candidatura e l'approvazione della graduatoria definitiva;
h) nel caso si richieda una variante che comporti il passaggio da un intervento di adeguamento, di cui al punto 8.4.3 delle NTC 2018, ad un intervento di miglioramento, di cui al punto 8.4.2 delle NTC 2018;
i) nel caso si richieda una variante che comporti il passaggio da un intervento di adeguamento, di cui al punto 8.4.3 delle NTC 2018, o da un intervento di miglioramento, di cui al punto 8.4.2 delle NTC 2018 ad un intervento di riparazione o a un intervento locale, di cui al punto 8.43 delle NTC 2018;
2. Nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di revoca del finanziamento e nelle ipotesi di espressa rinuncia, l'ente che abbia ricevuto da parte del Ministero la liquidazione di risorse e' tenuto a restituire le somme ricevute mediante versamento all'entrata di bilancio dello Stato entro tre mesi dal provvedimento definitivo di revoca o presa d'atto della rinuncia. L'ente e' tenuto a provare l'avvenuta restituzione delle risorse inviando alla direzione generale, mediante posta elettronica certificata, copia del relativo versamento.
3. Nelle ipotesi di revoca e di rinuncia al finanziamento, le risorse ricevute ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al relativo capitolo di bilancio.
 
Art. 6

Responsabilita' esclusiva degli enti beneficiari

1. Gli enti beneficiari sono responsabili dell'esecuzione dell'intervento di interesse ammesso a finanziamento.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito non risponde, pertanto, delle eventuali inadempienze e del mancato rispetto da parte degli enti beneficiari delle obbligazioni da questi assunte nei confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto, in collegamento al finanziamento concesso.
3. E' esclusiva cura degli enti beneficiari la regolare esecuzione dell'intervento di interesse, per cui il Ministero dell'istruzione e del merito e' manlevato da qualunque responsabilita' inerente all'errata esecuzione dell'intervento medesimo.
4. In particolare, ciascun ente beneficiario manleva il Ministero dell'istruzione e del merito da qualsiasi responsabilita' verso terzi, e si impegna a tenerlo indenne rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di terzi, anche in ipotesi di loro riconoscimento in sede giurisdizionale.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.
Roma, 22 ottobre 2025

Il direttore generale: Barbieri


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Avvertenza:
Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, e' consultabile nel sito web del MIM al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-efficientamento-e-a deguamento.shtml