| Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| DECRETO 8 ottobre 2025 |
| Riparto del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2025-2029. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto, in particolare, l'art. 18, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede l'obbligo per gli enti territoriali di trasmettere i loro bilanci preventivi e i bilanci consuntivi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalita' previste dall'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione» e, in particolare, l'art. 9 che, al comma 1, prevede che i bilanci delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto, in particolare, il comma 821, dell'art. 1, della citata legge n. 145 del 2018, che stabilisce che gli enti di cui al comma 819 del medesimo art. 1 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desunto, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011; Visto il successivo comma 824, che prevede che le disposizioni dei commi 819 e da 821 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025); Visto, in particolare, il comma 784, dell'art. 1, della citata legge n. 207 del 2024, che prevede che, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della governance economica europea secondo le modalita' previste dai commi da 785 a 794, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione; Visto il comma 785, del citato art. 1, che prevede che, a decorrere dall'anno 2025, per gli enti di cui al primo periodo del comma 784, l'equilibrio di cui all'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio; Visto il comma 786, del predetto art. 1, che prevede che le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029. Il riparto del citato concorso alla finanza pubblica e' effettuato, entro il 28 febbraio 2025, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto e' effettuato, entro il 20 marzo 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione, con riferimento al perimetro non sanitario, agli impegni di spesa corrente, al netto degli impegni per gli interessi, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, anche soltanto da parte della giunta di ciascuna regione; Visto il comma 789, del citato art. 1, che dispone che, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni iscrivono nella missione 20, fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'art. 40, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di cui all'art. 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il citato fondo e' iscritto entro trenta giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con variazione di bilancio approvata con atto del consiglio, per gli enti locali, e con legge regionale, per le regioni a statuto ordinario; Visto il comma 790, del predetto art. 1, che prevede che, alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 789, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. A tale fine, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto; Visto il succcessivo comma 791 che dispone la possibilita' che siano previsti ulteriori obblighi di concorso a carico dei medesimi enti di cui al comma 784, qualora, nel corso di ciascun anno dal 2025 al 2029, risultino andamenti di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica; Visto il comma 792, del medesimo art. 1, che prevede che entro il 30 giugno di ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2030, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei rendiconti trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di cui al comma 785 e dell'accantonamento di cui al comma 789. Nel caso di mancato rispetto dei predetti obiettivi, determinato come somma algebrica del saldo di cui al comma 785 e dei mancati accantonamenti di cui al comma 789, sono individuati gli enti che nell'esercizio precedente non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio di cui al comma 785 o non hanno accantonato il fondo di cui al comma 789. Per tali enti e' determinato l'incremento del fondo di cui al comma 789, che, entro i successivi trenta giorni, i medesimi sono tenuti a iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione, pari alla sommatoria in valore assoluto: a) del saldo di cui al comma 785 registrato nell'esercizio precedente se negativo; b) del minore accantonamento del fondo di cui al comma 789 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 785 a 788; Visto il comma 793, del medesimo art. 1, che dispone che, per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente, il contributo alla finanza pubblica e' incrementato del 10 per cento con le modalita' previste dal comma 792. Nel caso di enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025, tali sanzioni non sono applicate; Visto, infine, il comma 794, del citato art. 1, che prevede che con decreto del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e con il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali sono adeguati al fine di consentire le verifiche di cui al comma 792, a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028; Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 13 febbraio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2025, recante «Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118», emanato in attuazione del citato comma 794; Vista la nota n. 0621/C2FIN del 30 gennaio 2025, con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso la proposta di riparto del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 786, approvata nella medesima data, esclusivamente per l'annualita' 2025, chiedendo che il riparto per gli anni 2026 e seguenti sia oggetto di discussione del tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 3-bis, dell'art. 9, del decreto-legge 19 ottobre 2024 n. 155; Vista la successiva nota n. 1364/C2FIN del 28 febbraio 2025, con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel confermare quanto espresso nella predetta nota n. 0621/C2FIN del 30 gennaio 2025, auspica che - nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 3-bis, dell'art. 9, del decreto-legge 19 ottobre 2024 n. 155, che dovra' definire soluzioni in termini sia di modalita' che di valore assoluto per assolvere al contributo di finanza pubblica per gli anni dal 2026 al 2029 - non sia effettuato il relativo riparto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; Viste le successive note n. 6047/C2FIN del 30 settembre 2025 e n. 6079/C2FIN del 1° ottobre 2025, con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha comunicato le percentuali di riparto del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 786 per gli anni 2026-2029, condivise all'unanimita' nella seduta del 29 settembre 2025; Ritenuto di dover adempiere a quanto stabilito dal citato comma 786 e di procedere alla definizione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che stabilisca il riparto del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029, secondo la proposta formulata dalle regioni; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 ottobre 2025;
Decreta:
Art. 1 Contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'art. 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
1. Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'art. 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' ripartito tra le medesime regioni, per un importo complessivamente pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029, sulla base delle quote indicate nella tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito sulla base dei seguenti criteri: a) per il 2025 sulla base delle percentuali indicate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome con nota n. 0621/C2FIN del 30 gennaio 2025; b) per gli anni dal 2026 al 2029 sulla base delle percentuali indicate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome con note n. 6047/C2FIN del 30 settembre 2025 e n. 6079/C2FIN del 1° ottobre 2025. 3. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 2025
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1599 |
| | Allegato
Tabella 1 Riparto del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per gli anni dal 2025 al 2029
Parte di provvedimento in formato grafico |
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