Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2025 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 11 novembre 2025
Disposizioni in materia di procedure sanzionatorie in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica ai sensi del regolamento (UE) 2022/1917 della Banca centrale europea.


LA BANCA D'ITALIA

Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (BCE), in particolare gli articoli 5 e 34;
Visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della BCE;
Visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2157/99 della BCE del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni;
Visto il regolamento (UE) 2022/1917 della BCE del 29 settembre 2022 (d'ora in poi regolamento) relativo alle procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica e che abroga la decisione BCE/2010/10 (BCE/2022/31) che istituisce un quadro armonizzato di procedure da seguire in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazioni statistica stabiliti dai regolamenti e dalle decisioni della BCE;
Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo nonche' il regolamento unitario dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia e della Unita' di informazione finanziaria per l'Italia del 10 agosto 2021, recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia e della Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il regolamento del 29 ottobre 2007 per la disciplina delle modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante le disposizioni per le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Banca d'Italia, esclusi quelli attinenti allo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria;
Considerato che la Banca d'Italia assiste la BCE nella raccolta di informazioni statistiche che consentono lo svolgimento dei compiti del SEBC e che tale raccolta e' normata da regolamenti e decisioni della BCE che definiscono sia gli obblighi statistici per i segnalanti che il potere di irrogare sanzioni nel caso in cui tali obblighi non siano rispettati;
Considerato che il regolamento assegna alle banche centrali nazionali specifiche competenze in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica stabiliti da regolamenti e decisioni della BCE con riferimento all'approvazione e monitoraggio dell'attuazione degli eventuali piani correttivi presentati in seguito all'invio di una notifica per presunta infrazione cumulativa;
Considerato che il regolamento (CE) n. 2532/98 consente anche alla banca centrale nazionale nella cui giurisdizione si e' verificata l'infrazione, di avviare una procedura sanzionatoria, d'ufficio o sulla base di una richiesta ricevuta da BCE;
Considerato tutto quanto sopra e ritenuto opportuno adottare disposizioni in materia di approvazione e monitoraggio dell'attuazione dei piani correttivi e di trattamento delle procedure sanzionatorie avviate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento su iniziativa della Banca d'Italia o su richiesta della BCE;
Emana le seguenti disposizioni in materia di procedure sanzionatorie in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica ai sensi del regolamento;
Il presente provvedimento e le accluse disposizioni saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni si applicheranno ai casi di presunta infrazione notificati al segnalante, e alle procedure sanzionatorie avviate dalla Banca d'Italia successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento.
Roma, 11 novembre 2025

Il Governatore: Panetta Delibera 364/2025
 
Allegato
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE IN CASO DI
INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) 2022/1917 DELLA BCE

SOMMARIO
Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari delle disposizioni
5. Procedimenti amministrativi
6. Modalita' di comunicazione
7. Accesso agli atti
8. Responsabilita' dei procedimenti
9. Termini Titolo II MONITORAGGIO DEGLI STANDARD MINIMI STABILITI DAI REGOLAMENTI STATISTICI Titolo III PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI PIANI CORRETTIVI
1. Notifica e avvio del procedimento amministrativo
2. Presentazione di un piano correttivo
3. Valutazione di un piano correttivo
4. Presentazione di un nuovo piano correttivo a seguito di reiezione
5. Valutazione di un piano correttivo rivisto Titolo IV MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI CORRETTIVI APPROVATI
1. Attuazione e monitoraggio dell'attuazione del piano correttivo
2. Richiesta di proroga dei termini di attuazione del piano correttivo
3. Valutazione sull'attuazione del piano correttivo Titolo V CONSULTAZIONE PER L'AVVIO DI UNA PROCEDURA SANZIONATORIA Titolo VI FASE PROCEDIMENTALE RELATIVA ALLA PROCEDURA SANZIONATORIA AVVIATA DALLA BANCA D'ITALIA
1. Notifica di avvio di una procedura sanzionatoria e istruttoria
2. Audizione
3. Proposta al Comitato Esecutivo della BCE
4. Richiesta di informazioni aggiuntive da parte del Comitato Esecutivo
5. Conclusione del procedimento sanzionatorio

Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Premessa
Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) riveste una particolare importanza la disponibilita' di un patrimonio informativo aggiornato, completo e accurato. A tale scopo la Banca centrale europea (BCE), in virtu' dei poteri concessi dal regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, relativo alla raccolta di informazioni statistiche, definisce regolamenti e decisioni per raccogliere informazioni statistiche e stabilisce i relativi standard minimi di qualita' di tali dati. La violazione di tali standard puo' comportare l'avvio di una procedura sanzionatoria.
Il framework normativo comunitario relativo alle procedure sanzionatorie in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica trova il proprio fondamento nel regolamento (CE) n. 2532/98, relativo alle procedure di infrazione della BCE, nel regolamento (CE) n. 2157/99 della BCE sul potere di irrogare sanzioni - che contiene disposizioni che riguardano le Banche centrali nazionali (BCN) - e nel regolamento (UE) 2022/1917 della BCE (d'ora in poi regolamento), relativo alle procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica che abroga la decisione BCE/2010/10 (BCE/2022/31).
In tale ambito la Banca d'Italia, in relazione al ruolo di assistenza alla BCE nella raccolta di informazioni statistiche prodotte dagli intermediari italiani, ha assunto le seguenti specifiche competenze:
(i) monitora l'osservanza degli obblighi di segnalazione statistica degli intermediari aventi sede legale in Italia e delle succursali di intermediari esteri stabilite in Italia;
(ii) in caso di inosservanza degli stessi, registra le presunte infrazioni, le segnala alla BCE e le notifica all'intermediario;
(iii) in caso di notifica di cui al punto precedente che indichi al segnalante la possibilita' di presentare un piano correttivo, decide sull'approvazione del piano e ne monitora l'attuazione;
(iv) nei casi previsti dal regolamento, valuta l'avvio di una procedura sanzionatoria;
(v) in caso di avvio di una procedura su propria iniziativa o su richiesta della BCE, svolge le attivita' di notifica e di istruttoria e invia una proposta alla BCE per l'eventuale applicazione di una sanzione.
Tutto cio' premesso, le presenti disposizioni, in attuazione delle regole stabilite dalla normativa di riferimento sopra menzionata, definiscono gli aspetti di dettaglio relativi all'ambito delle competenze assegnate alla Banca d'Italia in materia di procedure da adottare in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica. 2. Fonti normative
La materia e' regolata:
dal regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (BCE);
dal regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni;
dal regolamento (CE) n. 2157/99 della BCE del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni;
dal regolamento (UE) 2022/1917 della BCE del 29 settembre 2022, relativo alle procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica e che abroga la decisione BCE/2010/10 (BCE/2022/31);
dalla decisione della BCE n. 1921 del 2022 che definisce la metodologia per la determinazione dell'importo della sanzione secondo principi di proporzionalita'. 3. Definizioni
Ai fini delle presenti disposizioni, si intendono per:
«segnalante»: il soggetto obbligato all'invio di segnalazioni che assolvono a regolamenti o decisioni della BCE cosi' come definito all'art. 2, par. 6 del regolamento;
«obblighi di segnalazione statistica»: i requisiti segnaletici stabiliti da regolamenti e decisioni della BCE, secondo la definizione di cui all'art. 2, par. 9 del regolamento;
«sanzione»: la sanzione di cui all'art. 2, par. 8 del regolamento;
«notifica»: la comunicazione scritta inviata al segnalante ai sensi dell'art. 6 del regolamento;
«presunta infrazione»: l'inosservanza da parte del segnalante degli obblighi di segnalazione statistica secondo la definizione di cui all'art. 2, par. 10 del regolamento;
«presunta infrazione cumulativa»: le presunte infrazioni ripetute in un determinato lasso temporale di cui all'art. 8, par. 2 del regolamento;
«colpa grave»: l'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica di cui all'art. 5, par. 2 del regolamento;
«infrazione»: mancato rispetto da parte di un segnalante di un obbligo sancito da un regolamento o decisione della BCE;
«piano correttivo»: il piano correttivo che puo' essere presentato dal segnalante ai sensi dell'art. 7 del regolamento;
«autorita' nazionale competente»: la Banca d'Italia o l'autorita' nazionale competente (ANC) per i profili di vigilanza prudenziale con cui la Banca d'Italia ha protocolli di cooperazione in materia di segnalazioni;
«impresa»: l'impresa secondo la definizione di cui all'art. 1, par. 3 del regolamento (CE) n. 2532/98;
«notifica di avvio di una procedura sanzionatoria»: la comunicazione scritta all'impresa con cui la Banca d'Italia notifica l'adozione della decisione di avviare una procedura sanzionatoria ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento (CE) n. 2532/98;
«audizione»: l'audizione richiesta dall'impresa interessata ai sensi dell'art. 5, par. 2, del regolamento (CE) n. 2157/99. 4. Destinatari delle disposizioni
Le disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV si applicano ai segnalanti, mentre le disposizioni di cui ai Titoli V e VI si applicano alle imprese. In generale il segnalante coincide con l'impresa; tuttavia nel caso in cui ai sensi della legislazione nazionale, un ente non si configuri ne' come persona giuridica ne' come gruppo di persone fisiche, pur rientrando nella definizione di cui all'art. 2, par. 2, del regolamento (CE) n. 2533/98, tale ente ricade nella definizione di segnalante ai fini degli obblighi di segnalazione statistica, e l'impresa corrisponde alle persone che rappresentano tale ente sul piano giuridico, le quali sono anche tenute ad assolvere all'obbligo di segnalazione. 5. Procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito il procedimento amministrativo e la fase procedimentale relativi alle procedure sanzionatorie per inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica ai sensi del regolamento:
procedimento di approvazione dei piani correttivi presentati dai segnalanti ai sensi dell'art. 7 del regolamento;
fase procedimentale di notifica e istruttoria in caso di avvio da parte della Banca d'Italia di una procedura sanzionatoria ai sensi dell'art. 8 del regolamento, su iniziativa della stessa Banca d'Italia o su richiesta della BCE. 6. Modalita' di comunicazione
Le comunicazioni con i segnalanti e le imprese sono effettuate per mezzo PEC. La notificazione puo' essere effettuata, con le forme previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Le notifiche possono avvenire anche presso l'indirizzo indicato dagli interessati ai fini delle comunicazioni con la Banca d'Italia.
Qualora la notifica via PEC non sia possibile, la stessa puo' essere effettuata a mani del legale rappresentante del segnalante o dell'impresa (o di altra persona delegata) nel corso di una riunione presso stabili della Banca d'Italia.
Qualora la notifica via PEC non sia possibile e il soggetto sia residente all'estero, le notifiche sono inviate mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale e' diretta.
Nei casi di inosservanza di requisiti statistici riferiti a piu' segnalanti ma riconducibili alla stessa impresa, la Banca d'Italia si riserva la possibilita' di inviare comunicazioni all'impresa riportando i dettagli per i singoli segnalanti.
Eventuali comunicazioni dell'impresa interessata devono pervenire alla Banca d'Italia tramite PEC, o essere spedite per mezzo di lettera raccomandata, entro il termine previsto.
La Banca d'Italia informa l'autorita' nazionale competente sul segnalante in merito alle notificazioni inviate al segnalante e all'impresa, e in merito ai piani correttivi ricevuti dal segnalante.
Salvo diverso accordo con la Banca d'Italia, le comunicazioni avvengono in lingua italiana. 7. Accesso agli atti
I soggetti possono accedere ai documenti del procedimento e della fase procedimentale di cui al paragrafo 5 nella parte in cui li riguardano, in base alle disposizioni della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e del regolamento della Banca d'Italia adottato con provvedimento del 29 ottobre 2007.
Le istanze di accesso devono essere presentate preferibilmente tramite PEC e al fine di consentire una tempestiva disamina delle istanze, esse devono essere presentate con atto distinto rispetto a ogni altro atto presentato nel corso del procedimento o della fase procedimentale di cui al paragrafo 5. 8. Responsabilita' dei procedimenti
Il Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES) della Banca d'Italia e' l'unita' organizzativa responsabile:
dei procedimenti amministrativi di cui al paragrafo 5;
dell'attivita' di monitoraggio degli standard minimi delle segnalazioni statistiche;
della registrazione dei casi di presunta infrazione e relativa comunicazione alla BCE;
dell'attivita' di monitoraggio dell'attuazione dei piani correttivi. 9. Termini
I termini previsti nelle presenti disposizioni decorrono dal giorno successivo al ricevimento di una comunicazione oppure alla consegna a mano della stessa.
Nel caso in cui il termine scada di sabato, di domenica oppure in giorno festivo, e' prorogato di diritto alla fine del giorno lavorativo successivo in linea con le disposizioni di cui all'art. 12 del regolamento (CE) n. 2157/99 della BCE del 23 settembre 1999.

Titolo II
MONITORAGGIO DEGLI STANDARD MINIMI STABILITI
DAI REGOLAMENTI STATISTICI

La raccolta nazionale delle informazioni statistiche definite nei regolamenti e nelle decisioni della BCE e' svolta dalla Banca d'Italia, la quale provvede successivamente all'invio dei dati alla BCE. Ai fini della suddetta raccolta, la Banca d'Italia fornisce specifiche istruzioni tramite circolari, provvedimenti o manuali tecnici. Nel caso di obblighi segnaletici imposti a segnalanti rientranti nella competenza di altre autorita' nazionali, la Banca d'Italia sottoscrive specifici accordi per lo scambio di dati. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle raccolte di dati effettuate in ottemperanza a normative della BCE.
Oltre ai contenuti degli obblighi di segnalazione statistica, la BCE stabilisce nella relativa normativa gli standard minimi di qualita' del reporting. Tali standard sono di norma suddivisi nelle seguenti categorie: tempestivita', accuratezza, conformita' concettuale (cioe' la rispondenza dei dati alle definizioni e alle classificazioni previste nei regolamenti e nelle decisioni), revisioni (cioe' il rispetto delle politiche e procedure di rettifica dei dati originariamente trasmessi), integrita' dei dati.
La Banca d'Italia svolge su base continuativa il monitoraggio dell'osservanza degli obblighi di segnalazione statistica da parte dei segnalanti. In caso di presunte infrazioni degli standard minimi di qualita' dei dati, la Banca d'Italia svolge le attivita' di registrazione delle stesse e di segnalazione alla BCE.
Prima dell'avvio di una procedura sanzionatoria ai sensi dell'art. 8 del regolamento e nei casi in cui sia identificato un caso di «colpa grave» di cui all'art. 5, par. 2 del regolamento, la Banca d'Italia trasmette un avviso al segnalante mediante una notifica, come previsto dall'art. 6 del regolamento(1). In tale occasione la Banca d'Italia puo' richiedere dettagli sui motivi sottostanti ai casi di inosservanza agli obblighi di segnalazione statistica, sulle eventuali azioni correttive poste in essere, sui contatti per ulteriori interazioni inerenti alle segnalazioni statistiche.
Ad eccezione del caso di «colpa grave» di cui all'art. 5, par. 2 del regolamento e delle segnalazioni richieste nell'ambito del regolamento (UE) n. 1333/2014 della BCE relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48), nel caso in cui sia stata raggiunta la soglia per una presunta infrazione cumulativa, la notifica riporta anche la possibilita' per il segnalante di presentare un piano correttivo. Tale notifica costituisce il primo atto d'impulso del procedimento amministrativo di approvazione dei piani correttivi ai sensi dell'art. 7 del regolamento (cfr. infra).
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(1) In caso di presunta violazione degli obblighi di segnalazione giornaliera la notifica e' inviata, se tecnicamente possibile, prima che si verifichi una presunta infrazione cumulativa.

Titolo III
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE
DEI PIANI CORRETTIVI(2)
1. Notifica e avvio del procedimento amministrativo
La Banca d'Italia nei casi di presunta infrazione cumulativa notifica il segnalante ai sensi dell'art. 6 del regolamento. Tale comunicazione costituisce primo atto d'impulso ai fini del procedimento amministrativo di approvazione dei piani correttivi.
La notifica, oltre agli elementi formali richiesti dall'art. 6, par. 1 del regolamento, contiene:
l'indicazione dell'unita' organizzativa responsabile del procedimento e alla quale possono essere presentate le richieste di accesso agli atti;
se del caso, l'indicazione della possibilita' di presentare un piano correttivo, il relativo termine e le modalita' per inviare tale comunicazione;
l'invito a comunicare l'eventuale indirizzo PEC presso la quale il segnalante intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sul trattamento dei piani correttivi;
l'indicazione delle eventuali altre unita' organizzative della Banca d'Italia e della BCE alle quali devono essere trasmesse in copia eventuali comunicazioni, con i relativi indirizzi;
il termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Nei casi previsti, a seguito della notifica il segnalante puo' presentare un piano correttivo.
Il termine per la conclusione del procedimento e' fissato in settantotto giorni di calendario a decorrere dalla data di ricezione della notifica. Il procedimento si puo' concludere:
per inazione da parte del segnalante, in assenza di presentazione di un piano correttivo decorso il termine di quarantotto giorni di calendario;
per inazione da parte del segnalante, in assenza di presentazione di un piano correttivo rivisto, decorso il termine di dieci giorni di calendario dalla notifica di richiesta di integrazione del piano correttivo inizialmente trasmesso;
per approvazione del piano correttivo o del piano correttivo rivisto con comunicazione della Banca d'Italia;
per reiezione del piano correttivo rivisto con comunicazione della Banca d'Italia. 2. Presentazione di un piano correttivo
Fatta eccezione per i casi di «colpa grave» di cui all'art. 5, par. 2 del regolamento e di presunta infrazione degli obblighi di segnalazione statistica stabiliti dal regolamento (UE) n. 1333/2014 della BCE relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48), il segnalante ha la facolta' di presentare un piano correttivo alla Banca d'Italia, in seguito alla ricezione di una notifica di cui all'art. 6 del regolamento. Il termine per presentare il piano correttivo e' pari a quarantotto giorni di calendario dalla ricezione della notifica.
Ai sensi dell'art. 7 del regolamento, il piano correttivo deve contenere:
i motivi delle presunte infrazioni;
le misure correttive da adottare, inclusi eventuali riferimenti alla trasmissione delle informazioni statistiche corrette o mancanti;
un calendario per l'attuazione delle misure correttive, il cui termine previsto non puo' essere superiore ai sessanta giorni di calendario;
i dati della persona o delle persone responsabili di riferimento.
Nel caso in cui le misure correttive siano gia' attuate alla data di presentazione del piano correttivo alla Banca d'Italia, tale piano deve comunque riportare le misure correttive adottate e l'indicazione che esse sono gia' attuate.
Qualora il segnalante intenda rettificare il piano originariamente trasmesso e presenti tempestivamente un nuovo piano correttivo, la Banca d'Italia considera quest'ultimo purche' non siano gia' decorsi i quarantotto giorni di calendario concessi per presentare il piano e purche' la Banca d'Italia non abbia gia' comunicato l'approvazione o la reiezione del piano.
In caso di mancata presentazione del piano correttivo entro il termine quarantotto giorni di calendario, la Banca d'Italia comunica la conclusione del procedimento al segnalante avviando una fase di consultazione con la BCE per valutare l'avvio di una procedura sanzionatoria. 3. Valutazione di un piano correttivo
La Banca d'Italia invia il piano ricevuto dal segnalante alla BCE per le sue eventuali valutazioni.
Entro dodici giorni di calendario dalla data di ricezione del piano, la Banca d'Italia analizza il piano correttivo e valuta se approvarlo o se richiedere una revisione al segnalante tenendo anche in considerazione la valutazione della BCE.
In caso di approvazione del piano correttivo, la Banca d'Italia comunica un termine finale, non superiore a sessanta giorni di calendario, per l'attuazione del piano correttivo salvo che le misure non siano gia' state adottate dal segnalante e comunica la conclusione del procedimento amministrativo.
In caso di reiezione del piano correttivo, la Banca d'Italia la notifica al segnalante e richiede allo stesso di predisporre e presentare un nuovo piano correttivo entro dieci giorni di calendario dalla notifica di respingimento dello stesso. 4. Presentazione di un nuovo piano correttivo a seguito di reiezione
Il segnalante ha la facolta' di presentare un piano correttivo rivisto alla Banca d'Italia, in seguito alla ricezione di una comunicazione di reiezione del piano originariamente prodotto (cfr. paragrafo 3). Il termine per presentare il piano correttivo rivisto e' pari a dieci giorni di calendario dalla ricezione della suddetta comunicazione.
Il piano correttivo rivisto deve come minimo contenere gli elementi di cui al paragrafo 2.
In caso di mancata presentazione del piano correttivo rivisto entro il termine di dieci giorni di calendario dalla data di ricezione della notifica di reiezione, la Banca d'Italia comunica la conclusione del procedimento al segnalante, informa la BCE e l'eventuale autorita' nazionale competente del mancato invio del piano e avvia una fase di consultazione con la BCE per valutare l'avvio di una procedura sanzionatoria. 5. Valutazione di un piano correttivo rivisto
La Banca d'Italia invia il piano ricevuto dal segnalante alla BCE per le sue eventuali valutazioni.
Entro otto giorni di calendario dalla data di ricezione del piano, la Banca d'Italia approva o respinge il piano correttivo, tenendo anche in considerazione l'eventuale valutazione della BCE.
In caso di approvazione del piano correttivo rivisto, la Banca d'Italia comunica la data ultima di attuazione dello stesso, salvo che le misure non siano state gia' attuate e comunica la conclusione del procedimento amministrativo. La data ultima di attuazione del piano correttivo rivisto e' fissata entro quarantadue giorni di calendario dalla data di comunicazione di approvazione dello stesso ai sensi dell'art. 7, par. 6, lettera a del regolamento.
In caso di reiezione del piano correttivo rivisto, la Banca d'Italia comunica al segnalante l'esito negativo della valutazione del piano e la conclusione del procedimento amministrativo. Inoltre, la Banca d'Italia informa la BCE e avvia una fase di consultazione con la BCE per valutare l'avvio di una procedura sanzionatoria.
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(2) Il titolo si applica nei casi in cui il segnalante puo' presentare un piano correttivo ai sensi dell'art. 7 del regolamento.

Titolo IV
MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE
DEI PIANI CORRETTIVI APPROVATI
1. Attuazione e monitoraggio dell'attuazione del piano correttivo
In seguito alla comunicazione di approvazione del piano correttivo da parte della Banca d'Italia, il segnalante attua le misure correttive indicate sul piano stesso entro i termini fissati dalla Banca d'Italia.
In tale fase, la Banca d'Italia monitora l'attuazione delle misure del piano correttivo e ai sensi dell'art. 7, par. 10 del regolamento tiene informata la BCE. A tal fine la Banca d'Italia puo' richiedere dettagli sulle attivita' poste in essere. 2. Richiesta di proroga dei termini di attuazione del piano correttivo
In circostanze eccezionali e a condizione che dimostri che il piano correttivo e' in stato di attuazione in modo efficace", il segnalante puo' presentare una richiesta di proroga dei tempi di attuazione dello stesso. La Banca d'Italia puo' concedere una sola proroga per un massimo di trenta giorni di calendario. La richiesta e le decisioni in merito alla concessione di una proroga sono comunicate alla BCE.
Il segnalante invia la richiesta di proroga entro il termine di attuazione del piano correttivo.
La Banca d'Italia comunica al segnalante la decisione sulla richiesta di proroga e il nuovo termine ultimo di attuazione del piano correttivo. 3. Valutazione sull'attuazione del piano correttivo
In seguito alla comunicazione del segnalante di conclusione delle attivita' di attuazione del piano correttivo o, in assenza di comunicazione da parte del segnalante, al termine del periodo concesso per l'attuazione del piano, eventualmente prorogato, la Banca d'Italia ne valuta l'effettiva attuazione. Se necessario richiede ulteriori dettagli al segnalante in merito all'attuazione delle misure e alla loro efficacia.
La Banca d'Italia comunica al segnalante se il piano correttivo e' stato considerato come attuato. In caso contrario, la Banca d'Italia avvia una fase di consultazione con la BCE per valutare l'avvio di una procedura sanzionatoria.

Titolo V
CONSULTAZIONE PER L'AVVIO
DI UNA PROCEDURA SANZIONATORIA

Con il fine di valutare l'opportunita' di avviare una procedura sanzionatoria per violazione degli standard minimi previsti da regolamenti e decisioni della BCE, la Banca d'Italia e la BCE avviano una fase di consultazione. In tale fase possono essere acquisite ulteriori informazioni dal segnalante che e' tenuto a collaborare fornendo tutte le informazioni utili ai sensi dell'art. 6, par. 1 del regolamento (CE) n. 2157/99.
Ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 2532/98 la Banca d'Italia o la BCE possono avviare una procedura sanzionatoria entro un anno dall'invio della notifica di cui all'art. 6 del regolamento(3) e in ogni caso entro cinque anni dalla data in cui e' stata commessa l'infrazione oppure, in caso di infrazione protratta, dalla data di cessazione della stessa.
La decisione di avviare o meno una procedura sanzionatoria e' adottata dalla Banca d'Italia oppure dalla BCE (o dall'unita' di indagine da essa delegata), in esito alla suddetta consultazione.
Ai sensi dell'art. 8 del regolamento la Banca d'Italia e la BCE possono valutare l'avvio di una procedura sanzionatori nei seguenti casi:
colpa grave di cui all'art. 5, par. 2 del regolamento;
presunta infrazione cumulativa degli obblighi di segnalazione statistica stabiliti dal regolamento (UE) n. 1333/2014;
presunta infrazione cumulativa qualora il segnalante non abbia presentato un piano correttivo o un piano correttivo rivisto entro i termini previsti;
presunta infrazione cumulativa qualora il piano correttivo rivisto sia stato respinto dalla Banca d'Italia;
presunta infrazione cumulativa qualora il piano approvato dalla Banca d'Italia non sia attuato entro i termini previsti, eventualmente prorogati;
presunte infrazioni diverse da quelle sopraenunciate per cui la Banca d'Italia ha tenuto conto delle circostanze di cui all'art. 8, par. 3 del regolamento.
La procedura sanzionatoria non viene avviata nei seguenti casi:
le cause delle presunte infrazioni dipendono da circostanze al di fuori del controllo del segnalante, cosi' come specificate dall'art. 8, par. 6 del regolamento, fatta eccezione per i casi di colpa grave;
sia stata avviata un'altra procedura sanzionatoria o sia stata applicata una sanzione nei confronti dello stesso segnalante sulla base dei medesimi fatti;
e' probabile che l'eventuale ammenda per la presunta infrazione non superi le soglie cosi' come specificate dall'art. 8, par. 7, del regolamento.
Qualora sia in corso una procedura sanzionatoria sulle presunte infrazioni per cui la Banca d'Italia sta valutando l'avvio di una procedura sanzionatoria, la Banca d'Italia attende la conclusione della procedura in corso prima di adottare ulteriori iniziative.
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(3) La notifica e' disciplinata nel Titolo III par.1 del presente provvedimento.

Titolo VI FASE PROCEDIMENTALE RELATIVA ALLA PROCEDURA SANZIONATORIA AVVIATA
DALLA BANCA D'ITALIA

Ove la Banca d'Italia decida di avviare una procedura sanzionatoria per le presunte infrazioni statistiche ai regolamenti o alle decisioni della BCE, la stessa Banca d'Italia avvia una fase procedimentale al termine del quale la BCE adotta una decisione in cui stabilisce se e' stata commessa un'infrazione e l'eventuale sanzione da imporre. 1. Notifica di avvio di una procedura sanzionatoria e istruttoria
L'avvio di una procedura sanzionatoria da parte della Banca d'Italia viene notificata dalla stessa Banca d'Italia all'impresa. La comunicazione della decisione di avviare una procedura sanzionatoria e' l'atto d'impulso che avvia una fase procedimentale del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 8 del regolamento. La Banca d'Italia notifica l'avvio anche all'autorita' nazionale competente, se del caso, e alla BCE.
Con la notifica di avvio di una procedura sanzionatoria la Banca d'Italia comunica la decisione di avviare tale procedura ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento (CE) n. 2532/98 e contiene:
a. gli elementi delle contestazioni mosse nei confronti dell'impresa e le prove su cui si basano;
b. la richiesta di porre termine alla presunta infrazione, qualora non sia stato gia' fatto;
c. la possibilita' che venga irrogata una sanzione;
d. l'indicazione dell'unita' organizzativa responsabile del procedimento e presso la quale puo' essere presa visione dei documenti;
e. l'indicazione del termine entro cui l'impresa destinataria della notifica puo' trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito agli addebiti, inclusa la possibilita' di richiedere un'audizione;
f. l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale indirizzo PEC presso il quale l'impresa intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alla fase procedimentale della procedura sanzionatoria;
g. l'indicazione delle altre unita' organizzative della Banca d'Italia e della BCE alle quali devono essere trasmesse in copia eventuali comunicazioni, con i relativi indirizzi;
h. l'indicazione del diritto all'assistenza legale per tutta la durata della procedura;
i. il termine di conclusione della fase procedimentale con evidenza dell'interconnessione con la procedura della BCE in merito all'eventuale decisione di irrogare una sanzione.
L'impresa puo' fornire controdeduzioni per iscritto entro trenta giorni lavorativi dalla notifica di avvio della procedura sanzionatoria.
Dopo la ricezione delle controdeduzioni e dell'eventuale audizione, la Banca d'Italia decide se e' necessario proseguire la fase istruttoria.
La Banca d'Italia, nei casi in cui ulteriori approfondimenti svolti inducano a porre nuovi fatti a carico dell'impresa interessata o a modificare notevolmente gli elementi di prova delle infrazioni contestate, provvede all'invio di una notifica aggiuntiva, in relazione alla quale l'impresa ha diritto di formulare ulteriori controdeduzioni scritte nel termine di trenta giorni lavorativi e di ottenere una nuova audizione. 2. Audizione
Nell'ambito delle controdeduzioni inviate alla Banca d'Italia dopo la ricezione della notifica di avvio di una procedura sanzionatoria, l'impresa puo' richiedere di essere ascoltata nel corso di un'audizione. L'impresa puo' chiedere alla Banca d'Italia, entro limiti ragionevoli, di ascoltare ulteriori persone in grado di confermare elementi oggetto delle controdeduzioni scritte.
La richiesta di un'audizione deve riportare l'elenco delle persone che l'impresa chiede alla Banca d'Italia di ascoltare. La Banca d'Italia comunica all'impresa la data stabilita, i locali della Banca d'Italia in cui si terra' l'audizione e le persone nominate a tal fine dalla Banca d'Italia ed eventualmente dalla BCE che vi parteciperanno. L'audizione viene fissata entro trenta giorni lavorativi dalla ricezione delle controdeduzioni.
Le informazioni e le richieste di presenziare alle audizioni sono inviate, da parte della Banca d'Italia, ai destinatari per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano contro ricevuta. Per consentire tale adempimento devono essere forniti gli indirizzi per l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure fornita disponibilita' per la consegna a mano.
Le audizioni non sono pubbliche e in tale ambito i partecipanti dell'impresa sono ascoltati singolarmente oppure in presenza di altre persone ivi convocate. Il contenuto essenziale delle dichiarazioni rilasciate da ciascuna persona e' registrato in un verbale che viene letto e approvato dalla persona in questione unicamente per la parte relativa alle dichiarazioni da essa rese. 3. Proposta al Comitato Esecutivo della BCE
Trascorsi i termini per l'invio delle controdeduzioni e, in ogni caso, al termine della fase istruttoria, la Banca d'Italia, se ritiene che l'impresa abbia commesso l'infrazione contestatale, invia, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del regolamento (CE) n. 2157/99, una proposta al Comitato Esecutivo della BCE per l'irrogazione di una sanzione, specificando l'ammontare della sanzione da irrogare. 4. Richiesta di informazioni aggiuntive da parte del Comitato Esecutivo
Qualora il Comitato Esecutivo, ricevuta la proposta, indirizzi alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 7-bis, par. 3, del regolamento (CE) n. 2157/99, una motivata richiesta di informazioni aggiuntive, la Banca d'Italia svolge ulteriori approfondimenti, in relazione ai quali trova applicazione quanto stabilito dall'ultimo capoverso del paragrafo 1 del presente Titolo, al ricorrere dei presupposti ivi previsti.
Conclusa detta fase, la Banca d'Italia procede, se del caso, a norma del paragrafo 3 del presente Titolo, inviando una nuova proposta al Comitato Esecutivo. 5. Conclusione del procedimento sanzionatorio
Quanto al termine di conclusione della procedura sanzionatoria, trova applicazione l'art. 4, par. 2 del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio del 23 novembre 1998.