Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2025, n. 174
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento dallo Stato alla Regione della «Terrazza a mare» situata nel Comune di Lignano Sabbiadoro (UD).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 2 ottobre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, della cultura e del turismo;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di beni

1. E' trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito Regione, il bene denominato «Terrazza a mare» sito nel Comune di Lignano Sabbiadoro, come individuato nell'allegato A) al presente decreto.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
recante: «Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio
1963.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
2004.
- Si riporta il testo dell'articolo 65 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante: «Statuto
speciale per il Friuli-Venezia Giulia», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963:
«Art. 65. Con decreti legislativi, sentita una
Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal
Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale,
saranno stabilite le norme di attuazione del presente
Statuto e quelle relative al trasferimento
all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel
Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
Regione».
 
Allegato A (previsto dall'art. 1, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Operazioni di consegna

1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 1, comma 2, trasferisce alla Regione il bene di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il verbale di consegna del bene e' sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore della Regione.
 
Art. 3

Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento in proprieta' del bene di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data del verbale di consegna.
2. Dalla data del verbale di consegna, la Regione subentra nella proprieta', nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici, paesaggistici e ambientali. Dalla stessa data ad essa competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito.
 
Art. 4

Conservazione, fruizione e valorizzazione

1. Dalla data del verbale di consegna del bene di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione si impegna ad assicurarne e sostenerne la conservazione, a destinarlo ad attivita' strumentali al raggiungimento di finalita' di interesse pubblico e a favorirne la valorizzazione.
 
Art. 5

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, anche in termini di minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 novembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Giuli, Ministro della cultura

Garnero Santanche', Ministro del
turismo
Visto, il Guardasigilli: Nordio