| Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2025 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2025, n. 174 |
| Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento dallo Stato alla Regione della «Terrazza a mare» situata nel Comune di Lignano Sabbiadoro (UD). |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 2 ottobre 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, della cultura e del turismo;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Trasferimento di beni
1. E' trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito Regione, il bene denominato «Terrazza a mare» sito nel Comune di Lignano Sabbiadoro, come individuato nell'allegato A) al presente decreto. 2. Il trasferimento di cui al comma 1 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante: «Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963. - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004. - Si riporta il testo dell'articolo 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante: «Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963: «Art. 65. Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione». |
| | Allegato A (previsto dall'art. 1, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Operazioni di consegna
1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 1, comma 2, trasferisce alla Regione il bene di cui all'articolo 1, comma 1. 2. Il verbale di consegna del bene e' sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore della Regione. |
| | Art. 3
Effetti del trasferimento
1. Il trasferimento in proprieta' del bene di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data del verbale di consegna. 2. Dalla data del verbale di consegna, la Regione subentra nella proprieta', nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici, paesaggistici e ambientali. Dalla stessa data ad essa competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito. |
| | Art. 4
Conservazione, fruizione e valorizzazione
1. Dalla data del verbale di consegna del bene di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione si impegna ad assicurarne e sostenerne la conservazione, a destinarlo ad attivita' strumentali al raggiungimento di finalita' di interesse pubblico e a favorirne la valorizzazione. |
| | Art. 5
Esenzioni fiscali
1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo. |
| | Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, anche in termini di minori entrate, a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 novembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Giuli, Ministro della cultura
Garnero Santanche', Ministro del turismo Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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