| Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
| DECRETO 8 ottobre 2025 |
| Lista degli eventi nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la societa' dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro. |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Vista la direttiva 2010/13/UE e successive modificazioni ed integrazioni, del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi); Visto l'art. 14 della direttiva 2010/13/UE, il quale prevede al paragrafo 1 che: «Ciascuno Stato membro puo' adottare misure compatibili con il diritto dell'Unione volte ad assicurare che le emittenti soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la societa' in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilita' di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali o meno, che considera di particolare rilevanza per la societa'. Esso vi provvede in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove cio' risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale» e al successivo paragrafo che: «Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o da adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto dell'Unione e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione chiede il parere del comitato di contatto di cui all'art. 29. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea le misure adottate e, almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri»; Visto quanto previsto dalla Commissione europea nel documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3, in applicazione dell'art. 3-bis della direttiva 89/552/CEE come introdotto dalla direttiva 97/36/CE, in merito alle condizioni minime che devono essere soddisfatte per l'applicabilita' della disciplina oggetto del presente decreto; Tenuto conto dei requisiti previsti dalla Commissione europea nel documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3 e della definizione di emittente qualificata, cosi' come declinati dall'art 1 dell'allegato A alla delibera AGCOM n. 131/12/CONS del 15 marzo 2012, che possono essere riproposti nella attuale formulazione alla luce del quadro normativo europeo vigente; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato» (in seguito anche «Tusma»); Visto l'art. 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, rubricato «Eventi di particolare rilevanza per la societa' ed eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico»; Visto l'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che prevede: «Il Ministero con proprio decreto individua, inoltre, sentita l'Autorita', gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, come anche definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 9 gennaio del 2008, n. 9, offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al pubblico italiano, di cui deve essere garantita, a tutela dell'utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard di regolarita', continuita' del servizio e qualita' delle immagini, come determinati dall'Autorita' ai sensi del comma 4. Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2022, recante «Individuazione degli eventi di particolare rilevanza e interesse sociale» adottato in attuazione dell'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, il quale prevede che: «Il Ministero, sentita l'Autorita', compila una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la societa', dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale. La lista e' comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto dall'art. 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE»; Vista la lista vigente degli eventi di particolare rilevanza per la societa' approvata con delibera AGCOM n. 131/12/CONS; Ritenuto di dover procedere ad un aggiornamento della gia' menzionata lista alla luce dei cambiamenti che si sono verificati nel corso degli ultimi anni nel panorama sociale, sportivo e culturale e della nuova competenza attribuita in materia dal suindicato art. 33, comma 1, al Ministero; Visto il comma 2 del medesimo art. 33 del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, a norma del quale: «L'Autorita', con propria deliberazione, individua le modalita' idonee per assicurare che i fornitori dei servizi di media non esercitino i diritti esclusivi da loro acquistati, in relazione agli eventi di cui al comma 1, in modo da privare una parte consistente del pubblico di un altro Stato membro della possibilita' di seguire gli eventi considerati da tale Stato di rilevanza per la societa' e per i quali il medesimo Stato assicura la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta integrale o parziale oppure in differita, in forma integrale o parziale», nonche' il successivo comma 5, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, il quale stabilisce che: «L'Autorita' vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, esercitando le connesse funzioni sanzionatorie di cui all'articolo 67 e di risoluzione extragiudiziali delle controversie ai sensi dell'art. 40»; Vista la delibera AGCOM 667/10/CONS come modificata e integrata dalla delibera 392/12/CONS («Modifica al regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico, ai sensi dell'art. 32-quater del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»); Tenuto conto della consultazione pubblica condotta dal Ministero in relazione alla definizione dell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la societa' di cui e' assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta integrale o parziale, oppure in differita, in forma integrale o parziale, avviata in data 30 marzo 2023 e i cui esiti sono pubblicati sul sito del Ministero; Tenuto conto del parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni acquisito al protocollo del Ministero n. 7852 del 13 giugno 2024; Vista la trasmissione della proposta, di cui all'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, di modifica della lista degli eventi di particolare rilevanza per la societa' - definita nel 2012 dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con la delibera 131/12/CONS - notificata alla Commissione europea dal Ministero delle imprese e del made in Italy in data 26 marzo 2025; Preso atto della decisione della Commissione europea del 25 giugno 2025, relativa alla compatibilita' con il diritto dell'Unione delle misure che l'Italia intende adottare a norma dell'art. 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 luglio 2025;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, gli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la societa', dei quali e' assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale, da parte di emittenti qualificate. 2. Per eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico si intendono gli eventi di grande risonanza che, in considerazione del loro contenuto, della platea dei destinatari, della funzione svolta e della rilevanza, anche economica, sociale, culturale e sportiva, suscitano gli interessi della collettivita' o di un'ampia pluralita' di soggetti. 3. Ai fini dell'inserimento della lista di cui all'art. 33, comma 1, del TUSMA devono essere soddisfatte almeno due delle seguenti quattro condizioni: a) l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone, oltre a quelle che normalmente seguono il tipo di evento in questione; b) l'evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed e' un catalizzatore dell'identita' culturale italiana; c) l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo; d) l'evento e' stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia. 4. Per «emittente qualificata» si intende un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione italiana in grado di consentire ad almeno l'80% della popolazione italiana la possibilita' di seguire gli eventi ritenuti di particolare rilevanza per la societa' su un palinsesto gratuito senza ulteriori costi supplementari. 5. Per «Autorita'» si intende l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| | Art. 2
Eventi di particolare rilevanza per la societa'
1. Sono di particolare rilevanza per la societa', secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, i seguenti eventi: a) le Olimpiadi estive e invernali; b) le Paralimpiadi estive e invernali; c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana della coppa del mondo di calcio; d) la finale e tutte le partite della nazionale italiana dei campionati europei di calcio; e) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali; f) la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane; g) la finale e le semifinali della Conference League qualora vi siano coinvolte squadre italiane; h) la finale della Coppa Italia di calcio; i) la finale della Supercoppa di Lega; j) gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana; k) la finale e le semifinali del campionato mondiale di rugby al quale partecipi la squadra nazionale italiana; l) le finali e le semifinali di Coppa Davis e della Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; m) le semifinali e le finali degli Internazionali d'Italia di tennis ove presenti atleti italiani; n) le semifinali e la finale della United Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; o) le semifinali e le finali dei tornei del Grande Slam ove presenti atleti italiani; p) le semifinali e le finali di ATP e WTA Finals, di ATP Masters 1000 e WTA 1000 ove presenti atleti italiani; q) il Giro d'Italia; r) il Tour de France, per le sole tappe eventualmente svolte in Italia; s) il campionato mondiale di ciclismo su strada; t) la semifinale e la finale dei campionati mondiali di pallacanestro alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; u) la semifinale e la finale dei campionati mondiali di pallanuoto alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; v) la semifinale e la finale dei campionati mondiali di pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; w) le finali dei mondiali di atletica qualora svolte in Italia o qualora vi partecipino atleti italiani; x) le finali dei mondiali di nuoto qualora svolte in Italia o qualora vi partecipino atleti italiani; y) le finali dei mondiali di ginnastica qualora svolte in Italia o qualora vi partecipino atleti italiani; z) le finali dei mondiali di scherma qualora svolte in Italia o qualora vi partecipino atleti italiani; aa) le finali dei mondiali di pattinaggio qualora svolte in Italia o qualora vi partecipino atleti italiani; bb) le finali dei mondiali di sci alpino qualora svolte in Italia o qualora vi partecipino atleti italiani; cc) i gran premi automobilistici di Formula 1 svolti in Italia; dd) i gran premi motociclistici di Moto GP svolti in Italia; ee) il Festival della musica italiana di Sanremo; ff) la serata finale dell'Eurovision Song Contest; gg) la prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano; hh) la prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro San Carlo di Napoli; ii) il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia. 2. Gli eventi di cui ai punti c) e d) del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi e' facolta' delle emittenti televisive decidere le modalita' di trasmissione: gli eventi saranno diffusi in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale o parziale. |
| | Art. 3
Entrata in vigore
1. Per gli eventi di cui alle lettere a), c), d), e), f), j), k), l), m), q), s), t), u), v), cc), dd) ee), gg) e ii) del comma 1 dell'art. 2, gia' inseriti nella lista adottata con delibera AGCOM 131/12/CONS, le disposizioni del presente decreto sono immediatamente applicabili. 2. Per gli eventi di cui alle lettere b), g), h), i), n), o), p), r), w), x), y), z), aa), bb), ff) e hh) del comma 1 dell'art. 2, i cui diritti siano stati acquisiti prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, l'efficacia delle disposizioni decorre dalla scadenza dei contratti in essere. |
| | Art. 4
Rinvio esterno
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni compete la vigilanza sull'osservanza dell'attuazione delle disposizioni che regolano la materia oggetto del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2025
Il Ministro: Urso
Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1240 |
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