Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2025, n. 172
Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 2022-2024 per il personale della carriera prefettizia.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli successivi, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Visto l'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispone che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia e che le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia siano individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 luglio 2022, con il quale e' stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2022 - 2024 riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70, di recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 2019-2021 per il personale della carriera prefettizia;
Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 22 ottobre 2012, 19 luglio 2013, 6 dicembre 2013, 13 maggio 2014, e successive modificazioni, 23 luglio 2020, 5 novembre 2020, nonche' i decreti del Ministro dell'interno in data 17 dicembre 2024 ed in data 28 marzo 2025, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2022/2024 per il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 5 agosto 2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali SI.N.PREF. e AP - Associazione Sind. Prefettizi;
Preso atto che l'Organizzazione sindacale S.N.A.DI.P-CISAL non ha sottoscritto la predetta ipotesi e ha trasmesso le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Visti l'articolo 1, commi 149, 436, 437, 440 e 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale, articolo 1, commi 27 e 32, della legge 27 dicembre 2023, n. 213;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025 con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la predetta ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 10, 20, 26, 27 e
29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante:
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo
10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 2000:
«Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento,
nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture
periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire
ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito
degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione
dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro
dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del
presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in
caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro
funzionario della carriera prefettizia.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze
organizzative e funzionali, e comunque con cadenza
biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,
alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di
cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e
periferici dell'amministrazione dell'interno.».
«Art. 20 (Retribuzione di posizione). - 1. La
componente del trattamento economico, correlata alle
posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle
responsabilita' esercitati, e' attribuita a tutto il
personale della carriera prefettizia. Con decreto del
Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle
posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di
responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati.
La determinazione della retribuzione di posizione, in
attuazione delle disposizioni emanate con il predetto
decreto, e' effettuata attraverso il procedimento
negoziale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente
individuati, ai fini della determinazione della
retribuzione di posizione, gli uffici di particolare
rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle
condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il
servizio e' svolto.
3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con
provvedimento del Ministro dell'interno possono essere
individuate piu' posizioni graduate, secondo la diversa
rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica
rivestita.».
«Art. 26 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
capo disciplina il procedimento per la definizione degli
aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia oggetto di
negoziazione.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 29,
comma 5.
3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma
2 ha durata triennale tanto per la parte economica che
normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal
precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di
entrata in vigore del decreto successivo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul
pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei
ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in
materie diverse da quelle indicate nell'articolo 28 e non
disciplinate per il personale della carriera prefettizia da
particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale
si provvede, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Art. 27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento
negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica
composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la
presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, o dai
sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una
delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
del personale della carriera prefettizia individuate con
decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i
criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
stabiliti per il pubblico impiego.».
«Art. 29 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura
negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
all'articolo 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i
soggetti di cui all'articolo 27 e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica,
sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della
rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 27, che
le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa
rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato
associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe
sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di
cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo
schema di decreto del Presidente della Repubblica da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere
del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia
definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.
6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le
materie specificamente ivi indicate, possono essere
conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico
che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano
esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del
predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra
una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari
degli uffici centrali e periferici individuati
dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione
sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti
strutture periferiche delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In
caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta
impregiudicato il potere di autonoma determinazione
dell'amministrazione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
2022, n. 70 recante: «Recepimento dell'accordo sindacale
per il triennio 2019-2021 per il personale della carriera
prefettizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141
del 18 giugno 2022.
- Si riporta il testo dei commi 149, 436, 437, 440 e
442, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
31 dicembre 2018:
«149. Al fine di incentivare le maggiori attivita' rese
in particolare nel settore della depenalizzazione e
dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile
dell'Interno, il fondo risorse decentrate del personale
contrattualizzato non dirigente e' incrementato di 7
milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio
2019-2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021. Per l'annualita' 2020, il fondo di cui al precedente
periodo e' ulteriormente incrementato di 12.000.000 di
euro, per far fronte alle particolari attivita' di supporto
in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso
pubblico e protezione civile. E' istituito un fondo con una
dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5
milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare
all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e
la retribuzione di risultato del personale della carriera
prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e
la retribuzione di risultato del personale di livello
dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile
dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di
cui al secondo periodo.».
«436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100
milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro
per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a
decorrere dal 2021.
437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli
oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31
dicembre 2009, n. 196.».
«440. Nelle more della definizione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti
negoziali riguardanti il personale in regime di diritto
pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle
risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438,
si da' luogo, in deroga alle procedure previste dai
rispettivi ordinamenti, all'erogazione:
a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' degli analoghi trattamenti disciplinati dai
provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di
diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli
stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019
al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1°
luglio 2019;
b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento
perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti
collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio
2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i criteri ivi
definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla
data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne
disciplinano il riassorbimento.».
«442. In relazione alla specificita' delle funzioni e
delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze
in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria,
di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di
incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati
servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di
cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 19.066.908
euro da destinare all'incremento di:
a) 9.422.378 euro delle risorse previste
dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive
incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle
Forze armate, di un importo corrispondente a quello gia'
previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo
2018;
b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45,
comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di
rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui
agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;
d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di
posizione e la retribuzione di risultato del personale
della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n.
66.».
- Si riporta il testo del comma 127, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019:
«127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: "1.425 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "1.750 milioni" e le parole:
"1.775 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3.375
milioni".».
- Si riporta il testo dei commi 959 e 1029,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del
30 dicembre 2020:
«959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1,
comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.».
«1029. In relazione all'esigenza di procedere alla
graduale perequazione del trattamento economico del
personale della carriera prefettizia a quello della
dirigenza delle altre amministrazioni statali, le risorse
disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del
contratto nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021
sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9 milioni
di euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre
2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:
«Art. 21 (Risorse aggiuntive per il personale della
carriera prefettizia). - 1. L'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera d) del
medesimo comma, all'incremento del fondo per la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
del personale della carriera prefettizia di cui
all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
4 maggio 2018, n. 66 e' incrementata di 1.800.000 euro, a
decorrere dal 2020. Ai conseguenti oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'interno.».
- Si riporta il testo dei commi 27 e 32, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023:
«27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri
di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in
aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di
3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui
al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai
fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo
massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
«32. In relazione alla specificita' delle funzioni e
delle responsabilita' in materia di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica e di immigrazione, e' autorizzata
la spesa di euro 8,6 milioni per l'anno 2024 e di euro 8,9
milioni a decorrere dall'anno 2025 da destinare
all'incremento del fondo di cui all'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, anche
ai fini di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Decorrenza e durata

1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 per gli aspetti giuridici ed economici.
2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3

Vacanza contrattuale

1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura e' pari al trenta per cento della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del predetto indice.
2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, fermo restando, per il triennio 2025-2027, quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 29, del citato decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo comma 128, dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 31 dicembre 2024
«128. Per il triennio 2025-2027, gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale statale in
regime di diritto pubblico sono complessivamente
determinati in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in
3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2027. A valere sui
predetti importi si da' luogo, nelle more della definizione
dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei
provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di
diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle
disposizioni vigenti in materia, all'erogazione
dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli analoghi
trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella
misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello
0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell'1
per cento a decorrere dal 1° luglio 2025. Gli importi di
cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi
ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter,
lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
 
Art. 4
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018,
n. 66

1. Le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70, continuano ad applicarsi con le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, le parole «al massimo entro i quindici giorni successivi.» sono sostituite dalle seguenti: «, non oltre i trenta giorni successivi.»;
b) all'articolo 4-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'Amministrazione e' tenuta a garantire lo svolgimento del lavoro agile in conformita' a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124.»;
c) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, le parole «salvo limitate ipotesi previste dalle indicazioni applicative rese dai competenti soggetti istituzionali, non sono monetizzabili.» sono sostituite dalle seguenti: «non sono monetizzabili, salvo limitate ipotesi previste dalle vigenti disposizioni normative e applicative e, in tali ipotesi, solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.»;
d) all'articolo 6:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «L'Amministrazione informa l'interessato dell'approssimarsi del predetto termine con congruo anticipo.»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nell'ambito delle assenze per malattia e motivi di salute di cui al presente articolo, ai funzionari della carriera prefettizia sono riconosciuti tre giorni di permesso annui per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Le assenze di cui al presente comma sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di cui al presente articolo e sono sottoposte al medesimo regime economico. Le giornate di assenza di cui al presente comma sono giustificate mediante attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. L'attestazione e' inoltrata all'Amministrazione dal funzionario della carriera prefettizia oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.»;
e) all'articolo 8:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o, in alternativa, per i padri, i giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per i primi trenta giorni di tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2.»;
2) al comma 8-ter, dopo le parole «provincia o regione nella quale» sono inserite le seguenti: «e' fissata la residenza della famiglia o nella quale»;
f) all'articolo 12:
1) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Allo scopo di garantire le esigenze di riposo fisiologico e la sostenibilita' del servizio, la reperibilita' e' organizzata prevedendo la massima rotazione possibile, tenuto conto del personale in servizio e delle esigenze della sede.»;
2) al comma 3-bis, al primo periodo, le parole «turno di reperibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «servizio di reperibilita'» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei casi in cui, durante il servizio di reperibilita', pur avvalendosi delle moderne tecnologie, l'attivita' non possa essere utilmente resa da remoto, il funzionario reperibile assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo svolgimento delle attivita' urgenti o indifferibili da effettuare in presenza fino a cessate esigenze.»;
3) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole «in caso di effettiva presenza in servizio» sono inserite le seguenti: «o di effettiva prestazione da remoto» e, al secondo periodo, le parole «al massimo entro i quindici giorni successivi.» sono sostituite dalle seguenti: «, non oltre i trenta giorni successivi.»;
4) al comma 6-bis, al primo periodo, le parole «dei turni» sono sostituite dalle seguenti: «del servizio» e, al secondo periodo, le parole «alle lavoratrici madri con figli fino ai 3 anni, che ne facciano richiesta,» sono sostituite dalle seguenti: «alla lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a 3 anni o, alternativamente, al lavoratore padre convivente con la stessa, che ne faccia richiesta,»;
g) all'articolo 17, comma 6, terzo periodo, le parole «, tenendo conto anche della relazione presentata dal funzionario sull'attivita' svolta.» sono sostituite dalle seguenti: «. La predetta valutazione ricomprende altresi' il periodo infra-annuale successivo alla conclusione del distacco sindacale qualora la durata del distacco, nell'anno di riferimento, sia maggiore, sotto il profilo temporale, rispetto al periodo di servizio successivamente prestato dal funzionario in altri Uffici. La valutazione terra' comunque conto anche della relazione presentata dal funzionario sull'attivita' svolta nel periodo infra-annuale antecedente o successivo al distacco.»;
h) all'articolo 18, comma 2, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) definizione dei criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previste dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni»;
i) all'articolo 19, comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole «previsto dalle disposizioni di legge» sono inserite le seguenti: «, facendo ricorso anche alle risorse annuali del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 22»;
l) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Stipendio tabellare). - 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70, sono incrementati:
per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021;
per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: € 113.724,38;
viceprefetto: € 75.272,98;
viceprefetto aggiunto: € 54.170,62.
3. Gli importi di cui al comma 2 comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennita' di vacanza contrattuale per il triennio giuridico ed economico 2022-2024.
4. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.»;
m) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e successive modificazioni, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' complessivamente incrementato delle seguenti ulteriori risorse, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione:
a. € 10.169.800,00 a decorrere dal 1° gennaio 2024;
b. € 10.469.800,00 a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. Le risorse di cui al comma 1 comprendono e assorbono, alle corrispondenti decorrenze, le risorse gia' destinate all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dall'articolo 1, comma 32, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.»;
n) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Retribuzione di posizione). - 1. La retribuzione di posizione - parte fissa e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita' a decorrere dal 1° gennaio 2022:
a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 24.789,00;
b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: € 14.121,00;
c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: € 7.399,00.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): € 63.960,64;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): € 53.562,09;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): € 44.530,20;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): € 35.349,04;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): € 29.155,88;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): € 23.333,83;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): € 17.852,87.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2024 a valere dal 1° gennaio 2025 la retribuzione di posizione correlata alla posizione funzionale di cui alla lettera g) del comma 2 e' rideterminata in € 20.087,86 annui lordi per tredici mensilita'.
4. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni e nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno in data 26 gennaio 2021, la retribuzione di posizione e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a decorrere dal 1° gennaio 2024:
incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): € 76.289,02;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): € 61.557,59;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): € 38.624,98;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): € 31.825,76;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): € 25.241,89.
5. Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore e quella del conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.
6. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) dei commi 2 e 3, alle rispettive decorrenze, in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo.
7. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'atto del rientro e' comunque assicurata, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell'incarico e, comunque, per un periodo massimo di due mesi.
8. Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003 e dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 maggio 2019, l'Amministrazione provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.
9. Qualora, a seguito di processi di riorganizzazione determinati da decreti del Ministro dell'interno che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, ai funzionari interessati e' riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente pari a quello connesso al precedente incarico che, nei due anni successivi alla data di scadenza dell'incarico precedentemente conferito, si riduce di 1/3 per il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 22, nei limiti della capienza del medesimo fondo.
10. In caso di modifica dei decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e in data 26 gennaio 2021, e successive modifiche e integrazioni, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimo e massimo indicati per le rispettive decorrenze ai commi precedenti del presente articolo.
11. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dai decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e in data 26 gennaio 2021 e successive modificazioni, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ovvero nei casi di provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento, in tal caso per periodi non inferiori a tre mesi, e nei casi di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso qualora il posto di funzione risulti vacante, le maggiori attivita' prestate dal funzionario prefettizio sono retribuite a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato con l'attribuzione di una maggiorazione della retribuzione di risultato in una misura ricompresa tra il 15% e il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico conferito in sostituzione o temporanea attribuzione, da definirsi in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi: sede degli incarichi ricoperti, livello di responsabilita' attribuito e grado di conseguimento degli obiettivi.»;
o) all'articolo 24, comma 1, le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024»;
p) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Indennita' di bilinguismo). - 1. Ai funzionari della carriera prefettizia in servizio presso il Commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano continua ad essere erogata la indennita' di bilinguismo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la misura economica dell'indennita' di cui al comma 1 e' rideterminata in euro 260,00 mensili per dodici mensilita'. L'onere per la corresponsione dell'indennita' grava sul Fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato.»;
q) all'articolo 26, comma 2, le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 4-bis, 5, 6, 8,
12, 17, 18, 19, 24 e 26 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Tempo di lavoro). - 1. Nel rispetto delle
peculiarita' funzionali dell'assetto organizzativo
dell'amministrazione dell'interno, il funzionario della
carriera prefettizia organizza la propria presenza in
servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo
flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso
cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti
alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da
conseguire.
2. In considerazione della peculiarita' delle funzioni,
al personale della carriera prefettizia non si applica il
regime di lavoro a tempo parziale.
3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si
determini una interruzione od una riduzione del riposo
fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della
carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una
volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato
recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a
quello sacrificato alle necessita' del servizio nella
giornata successiva o nella settimana immediatamente
successiva. In caso di prestazione lavorativa nei giorni
non lavorativi, il funzionario ha diritto ad un congruo
riposo compensativo da fruire obbligatoriamente, non oltre
i trenta giorni successivi.
Art. 4-bis (Lavoro agile). - 1. Nel quadro delle
modalita' dirette a conseguire una maggiore conciliazione
tra la vita lavorativa e la vita familiare, il funzionario
della carriera prefettizia puo' avvalersi dell'istituto del
lavoro agile compatibilmente con le esigenze di servizio e
secondo le modalita' di attuazione stabilite
dall'Amministrazione attraverso apposite misure
organizzative, definite ai sensi della normativa vigente in
materia.
1-bis. L'Amministrazione e' tenuta a garantire lo
svolgimento del lavoro agile in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto
2015, n. 124.
Art. 5 (Congedo ordinario). - 1. Considerato che
l'orario di servizio dell'Amministrazione dell'interno si
articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della
carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio,
ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi,
comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1,
comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Tale periodo e' ridotto a ventisei giorni per i primi tre
anni di servizio comprendendo in essi il periodo del corso
di formazione iniziale, previsto dall'articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i
funzionari della carriera prefettizia assunti al primo
impiego. Ai fini del computo del predetto periodo, si tiene
conto anche del servizio prestato per almeno tre anni
presso altre pubbliche amministrazioni, anche a tempo
determinato e/o in qualifiche non dirigenziali.
2. Al funzionario della carriera prefettizia spettano
altresi' quattro giornate di riposo da fruire nell'arco
dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n.
937.
3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione
dal servizio la durata delle ferie e' determinata
proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei
dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore
a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come
mese intero.
4. Il funzionario della carriera prefettizia che e'
stato assente ai sensi dell'articolo 9 conserva il diritto
alle ferie.
5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e,
non sono monetizzabili, salvo limitate ipotesi previste
dalle vigenti disposizioni normative e applicative e, in
tali ipotesi, solo all'atto della cessazione del rapporto
di lavoro. Il responsabile della struttura dovra'
assicurare l'effettiva fruizione delle ferie da parte del
funzionario interessato.
6. E' obbligo del funzionario della carriera
prefettizia programmare le proprie ferie in accordo con il
responsabile della struttura in cui presta servizio, in
modo da garantirne la necessaria operativita'.
Compatibilmente con le esigenze di servizio,
l'Amministrazione assicura al funzionario della carriera
prefettizia il frazionamento delle ferie in piu' periodi
nel corso dell'anno.
7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per
necessita' di servizio, il funzionario della carriera
prefettizia ha diritto al rimborso delle spese documentate
per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno
al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita'
di missione per la durata del medesimo viaggio. Il
funzionario della carriera prefettizia ha inoltre diritto
al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie
non goduto.
8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano
per piu' di tre giorni o diano luogo a ricovero
ospedaliero. E' cura del funzionario della carriera
prefettizia informare tempestivamente l'amministrazione,
producendo la relativa documentazione sanitaria.
9. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o
di servizio che non abbiano reso possibile il godimento
delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere
fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In
caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili,
tale termine puo' essere prorogato fino alla fine dell'anno
successivo.
10. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili
per assenze per malattia o infortunio, anche se tali
assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal
caso il godimento di cui al comma 1 avverra' anche oltre il
termine di cui al precedente comma 9.
11. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri
giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli
effetti civili.
12. La ricorrenza del Santo Patrono della localita' in
cui il funzionario della carriera prefettizia presta
servizio e' considerata giorno festivo se ricadente in un
giorno ordinariamente lavorativo.
13. Resta fermo il diritto ad astenersi dalle attivita'
lavorative in occasione di ricorrenze religiose previste
dalle leggi di approvazione delle intese stipulate tra lo
Stato italiano e le confessioni diverse da quella
cattolica. In tal caso la giornata lavorativa non prestata
dal funzionario della carriera prefettizia e' recuperata in
altro giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della
struttura.
Art. 6 (Assenze per malattia e motivi di salute). - 1.
In caso di assenza per malattia e per infortunio non
dipendente da causa di servizio, il funzionario della
carriera prefettizia che abbia superato il periodo di prova
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo di diciotto mesi durante il quale gli verra'
corrisposta la retribuzione prevista al comma 7.
L'Amministrazione informa l'interessato dell'approssimarsi
del predetto termine con congruo anticipo. Ai fini del
computo del predetto periodo di diciotto mesi si sommano le
assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni
precedenti l'insorgenza dell'episodio morboso in corso.
2. Superato tale periodo, al funzionario della carriera
prefettizia che ne abbia fatto richiesta puo' essere
concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore
periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sara'
dovuta alcuna retribuzione. In tale ipotesi, qualora
l'Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del
funzionario, prima di concedere l'ulteriore periodo,
procedera' con le modalita' previste dalle disposizioni
vigenti all'accertamento delle sue condizioni di salute
anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali
cause di assoluta e permanente inidoneita' psicofisica allo
svolgimento delle funzioni proprie della carriera
prefettizia. Tale accertamento e' effettuato mediante
visita medico-collegiale durante la quale l'interessato ha
diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.
2-bis. Nell'ambito delle assenze per malattia e motivi
di salute di cui al presente articolo, ai funzionari della
carriera prefettizia sono riconosciuti tre giorni di
permesso annui per l'espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Le assenze
di cui al presente comma sono assimilate alle assenze per
malattia ai fini del computo del periodo di cui al presente
articolo e sono sottoposte al medesimo regime economico. Le
giornate di assenza di cui al presente comma sono
giustificate mediante attestazione di presenza redatta dal
medico o dal personale amministrativo della struttura,
anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
L'attestazione e' inoltrata all'Amministrazione dal
funzionario della carriera prefettizia oppure e' trasmessa
direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a
cura del medico o della struttura.
3. In materia di inidoneita' psicofisica al servizio si
applica al personale della carriera prefettizia, in quanto
compatibile, la disciplina dettata dal decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171. A tal
fine, i riferimenti ai contratti collettivi contenuti nel
predetto decreto del Presidente della Repubblica si
intendono effettuati ai corrispondenti istituti
disciplinati dal presente decreto.
4. Superati i periodi di conservazione del posto di cui
ai commi 1 e 2, o nel caso in cui il funzionario della
carriera prefettizia a seguito dell'accertamento previsto
nello stesso comma 2 sia dichiarato permanentemente non
idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie della
carriera prefettizia, l'Amministrazione, previa
comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dalla
scadenza del periodo o dal ricevimento del verbale di
accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro.
5. I periodi di assenza di cui al comma 1,
limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la
maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli
effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti norme di legge poste a
tutela dei malati di TBC. In caso di donazione di organi,
ivi compresa la donazione di midollo osseo, ovvero in caso
di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed
altre assimilabili, oppure terapie temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei
giorni di assenza per malattia i relativi giorni di
ricovero ospedaliero o di day-hospital o day surgery, ed i
giorni di assenza dovuti alle citate terapie. Rientrano
nella medesima disciplina anche i giorni di assenza dovuti
agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti
incapacita' lavorativa per un periodo massimo di quattro
mesi per ciascun anno solare. In tali giornate il
funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni
caso, alla retribuzione di cui al comma 7, lettera a). La
certificazione relativa sia alla gravita' della patologia
che al carattere invalidante della necessaria terapia e'
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, privata o
convenzionata che ha effettuato la diagnosi o presso la
quale e' stata effettuata la terapia.
7. Ferme le disposizioni contenute nell'articolo 71,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, il trattamento economico spettante al funzionario
della carriera prefettizia nel periodo di conservazione del
posto di cui al comma 1, e' il seguente:
a) retribuzione costituita dalla componente
stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione,
parte fissa e parte variabile, per i primi 9 mesi di
assenza;
b) 90 per cento della retribuzione di cui alla
lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 per cento della retribuzione di cui alla
lettera a) per gli ulteriori 6 mesi di assenza.
8. La retribuzione di cui al comma 7, lettera a), e'
integralmente dovuta al funzionario in ogni caso di:
ricovero ospedaliero, day hospital, day surgery, ricovero
domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria
competente, purche' sostitutivo del ricovero ospedaliero,
pre-ospedalizzazione e pre-ricovero e per il successivo
periodo di convalescenza post ricovero.
9. Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio
non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a
responsabilita' di terzi, il funzionario della carriera
prefettizia e' tenuto a dare comunicazione di tale
circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da
parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la
parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il
periodo di assenza ai sensi del comma 7 ed agli oneri
riflessi relativi.
10. In caso di assenza per invalidita' temporanea
dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario della
carriera prefettizia ha diritto alla conservazione del
posto fino alla completa guarigione clinica. Per l'intero
periodo al funzionario della carriera prefettizia spetta la
retribuzione costituita dalla componente stipendiale di
base e dalla retribuzione di posizione, parte fissa e parte
variabile.
11. In caso di malattia riconosciuta dipendente da
causa di servizio, al funzionario della carriera
prefettizia spetta la retribuzione di cui al comma
precedente per tutto il periodo di comporto di cui ai commi
1 e 2. Decorso il periodo massimo di conservazione del
posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 4.
12. In occasione delle assenze per malattia il
funzionario della carriera prefettizia si attiene alle
norme di comportamento che regolano la materia con
particolare riguardo alla tempestiva comunicazione dello
stato di infermita' e del luogo di dimora e alla produzione
della relativa certificazione.
13. Per le assenze disciplinate dal presente articolo,
la retribuzione di risultato compete nella misura in cui
l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal
fine.».
«Art. 8 (Congedi parentali e disposizioni a tutela
della maternita' e della paternita'). - 1. Sono operative,
in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, in materia di congedi dei
genitori ed a sostegno della maternita' e della paternita'.
Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i
funzionari della carriera prefettizia e' determinato in
giorni cinque con comunicazione in forma scritta al
responsabile della struttura presso cui prestano servizio.
In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali
la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore
antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
2. Ai funzionari della carriera prefettizia in congedo
di maternita' o di paternita' ai sensi degli articoli 16,
17, commi 1 e 2, e 28 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, spetta la retribuzione costituita dalla
componente stipendiale di base e dalla retribuzione di
posizione parte fissa e parte variabile, nonche' la
retribuzione di risultato nella misura in cui l'attivita'
svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
3. Nell'ambito del periodo di congedo parentale di cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, per le madri o, in alternativa, per i padri,
i giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non
riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianita'
di servizio. Per i primi trenta giorni di tale assenza
spetta la retribuzione di cui al comma 2.
4. Successivamente al periodo di astensione di cui al
comma 3 e fino al compimento del terzo anno di vita, nei
casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici madri ed, in
alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per
ciascun anno di eta' del bambino, trenta giorni di assenza
retribuita secondo le modalita' indicate nel comma 2.
5. In caso di parto prematuro spettano comunque i mesi
di astensione obbligatoria per congedo di maternita' o
paternita' non goduti prima della data presunta del parto,
da certificare entro trenta giorni dall'evento.
6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui
all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle
previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono
essere utilizzate anche dal padre.
7. Le eventuali festivita' cadenti nel periodo di
assenza sono computate ai fini del raggiungimento del
limite massimo previsto. Se tra due periodi di congedo
parentale non intercorre almeno un giorno di lavoro
effettivo, devono essere computati come congedo parentale
anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi.11
8. Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il
rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi
parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
8-bis. Sono inoltre direttamente applicabili, in favore
dei funzionari della carriera prefettizia, le disposizioni
concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore
dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del
figlio, introdotte dall'articolo 4, comma 24, lettera a),
della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura prevista
dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e successive modificazioni ed integrazioni, con
oneri a carico del fondo di cui all'articolo 22.12
8-ter. Fino al compimento del terzo anno di eta' dei
figli, il funzionario della carriera prefettizia puo'
richiedere, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l'assegnazione
temporanea, anche in modo frazionato, per un periodo
complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di
servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella
quale e' fissata la residenza della famiglia o nella quale
l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa,
subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e
disponibile di corrispondente qualifica e pari o inferiore
retribuzione di posizione, compatibilmente con le esigenze
organizzative dell'Amministrazione. In ogni caso, il
periodo di assegnazione non potra' essere inferiore ad un
anno, ai fini del conferimento dell'incarico previsto
dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139. L'eventuale dissenso deve essere
motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
L'assenso o il dissenso devono essere comunicati
all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto
temporaneamente lasciato libero non si rendera'
disponibile.".
«Art. 12 (Reperibilita'). - 1. In relazione alla
necessita' di garantire la salvaguardia delle esigenze
connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, del sistema della protezione civile e della
difesa civile e degli altri diritti civili e politici
costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera
prefettizia assicura la reperibilita' durante le ore
eccedenti l'orario di servizio nell'ambito dei principi e
dei criteri indicati nel presente articolo. Cio' nei casi
in cui sia richiesto un intervento urgente ovvero in
presenza di necessita' operative non preventivamente
programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di
lavoro, laddove sussista la necessita' di attivarsi
prontamente al fine di garantire la salvaguardia delle
esigenze indicate nel presente comma.
1-bis. La fissazione dell'orario per l'effettuazione
dei turni di reperibilita' e l'individuazione delle
modalita' applicative per lo svolgimento del servizio
tengono conto delle concrete esigenze di ciascuna struttura
e sono rimesse alla negoziazione in sede decentrata. In
mancanza di tali accordi, ovvero laddove non espressamente
previsto, il turno di reperibilita' si svolge nei giorni
infrasettimanali lavorativi dalle ore 20:00 alle ore 08:00
del giorno successivo e nei giorni festivi ed in quelli non
lavorativi per l'intera giornata.
2. Gli uffici nei quali deve essere assicurata la
reperibilita' sono individuati come segue:
a) Prefetture - Uffici territoriali del Governo, per
le esigenze di cui al comma 1;
b) Uffici di diretta collaborazione con il Ministro
individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 21
marzo 2002, n. 98, per le esigenze di:
1) Ufficio di Gabinetto;
2) Segreteria speciale;
3) Ufficio Relazioni con la stampa e comunicazione
istituzionale;
4) Ufficio Affari legislativi e Relazioni
parlamentari;
c) Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali, per le esigenze di: 1) Ufficio I: Gabinetto
del Capo Dipartimento;
d) Dipartimento della Pubblica sicurezza, per le
esigenze di:
1) Segreteria del Dipartimento - Ufficio I: Ufficio
analisi, coordinamento e documentazione;
2) Segreteria del Dipartimento - Ufficio II:
Ufficio Affari generali e personale;
3) Direzione centrale della Polizia criminale -
Ufficio II: Ufficio affari giuridici e del contenzioso;
4) Direzione centrale dell'Immigrazione e della
Polizia di frontiera;
5) Direzione centrale per la Polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali
della Polizia di Stato;
e) Dipartimento per le Liberta' civili e
l'immigrazione, per le esigenze di:
1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;
2) Direzione centrale per i Servizi civili, per
l'immigrazione e asilo;
f) Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso
pubblico e della Difesa civile, per le esigenze di:
1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;
g) Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per
le Politiche del personale dell'amministrazione civile e
per le Risorse strumentali e finanziarie, per le esigenze
di:
1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento.
3. Salvo che nelle situazioni di emergenza, ciascun
servizio di reperibilita' e' assicurato da un funzionario
della carriera prefettizia attraverso la rotazione di tutti
i funzionari in servizio presso i Dipartimenti e gli Uffici
di cui al comma 2, garantendo l'alternanza degli stessi con
riferimento ai giorni festivi ed a quelli non lavorativi.
Allo scopo di garantire le esigenze di riposo fisiologico e
la sostenibilita' del servizio, la reperibilita' e'
organizzata prevedendo la massima rotazione possibile,
tenuto conto del personale in servizio e delle esigenze
della sede. I titolari degli uffici provvedono, avvalendosi
di funzionari appositamente designati, all'addestramento di
tutto il personale interessato.
3-bis. Il funzionario della carriera prefettizia,
durante lo svolgimento del servizio di reperibilita', deve
essere rintracciabile all'utenza telefonica preventivamente
comunicata all'Ufficio di appartenenza. Nei casi in cui,
durante il servizio di reperibilita', pur avvalendosi delle
moderne tecnologie, l'attivita' non possa essere utilmente
resa da remoto, il funzionario reperibile assicura il
raggiungimento della sede di servizio per lo svolgimento
delle attivita' urgenti o indifferibili da effettuare in
presenza fino a cessate esigenze.
4. In caso di effettiva presenza in servizio o di
effettiva prestazione da remoto durante il periodo di
reperibilita' in un giorno non lavorativo, al funzionario
della carriera prefettizia spetta il recupero dell'intera
giornata lavorativa. Il giorno di recupero deve essere
fruito obbligatoriamente, non oltre i trenta giorni
successivi. Negli altri casi di presenza in servizio si
applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 3.
5. Con accordi decentrati a livello centrale si procede
alla eventuale modifica degli uffici indicati al comma 2,
nonche' alla individuazione dei criteri per l'eventuale
maggiorazione della retribuzione di risultato, nell'ambito
delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 22.
6. Con accordi decentrati da stipularsi a livello di
uffici centrali e periferici sono individuate specifiche
modalita' applicative della reperibilita'.
6-bis. Anche con riguardo alla disciplina del servizio
di reperibilita' trovano applicazione le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in
materia di lavoro notturno dei genitori lavoratori. In
particolare, alla lavoratrice madre di un figlio di eta'
inferiore a 3 anni o, alternativamente, al lavoratore padre
convivente con la stessa, che ne faccia richiesta, e'
riconosciuto l'esonero dalla reperibilita' nella fascia
oraria dalle ore 20:00 alle ore 8:00, salvo diverse e piu'
favorevoli soluzioni, individuate caso per caso nei singoli
accordi decentrati.».
«Art. 17 (Tutela del dirigente sindacale). - 1. Il
funzionario della carriera prefettizia, dirigente
sindacale, che rientra in servizio al termine del distacco
o dell'aspettativa sindacale conserva l'anzianita'
maturata. In ragione della peculiarita' delle funzioni
svolte e della particolarita' dell'ordinamento della
carriera allo stesso funzionario e' conferito un posto di
funzione corrispondente a quello ricoperto prima del
distacco e dell'aspettativa, e lo stesso puo', a domanda,
essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri
richiedenti in una sede della propria amministrazione
quando dimostri di avervi svolto attivita' sindacale e di
avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un
posto in organico e un equivalente posto di funzione.
2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al
dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del
distacco frazionato e' conferito il posto di funzione
corrispondente a quello ricoperto prima del distacco
nell'ambito della stessa sede di servizio.
3. Il trasferimento dei dirigenti sindacali indicati
all'articolo 14, comma 1, in un ufficio ubicato nella
stessa o in un'altra sede di servizio puo' essere disposto
solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di
appartenenza.
4. La disposizione del comma 3 si applica fino alla
fine dell'anno successivo alla data di cessazione del
mandato sindacale.
5. Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere
discriminato per l'attivita' svolta in tale qualita', ne'
puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere
conflitti di interesse con la stessa.
6. La valutazione annuale del funzionario in distacco
ai sensi dell'articolo 13 e' effettuata direttamente dal
Consiglio di amministrazione, previa proposta per i
viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione
in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato e
delle valutazioni operate in precedenza. In caso di
fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, si applicano gli articoli 16, 17
e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La
predetta valutazione da parte del Consiglio di
amministrazione ricomprende anche il periodo infra-annuale
precedente alla decorrenza del distacco sindacale. La
predetta valutazione ricomprende altresi' il periodo
infra-annuale successivo alla conclusione del distacco
sindacale qualora la durata del distacco, nell'anno di
riferimento, sia maggiore, sotto il profilo temporale,
rispetto al periodo di servizio successivamente prestato
dal funzionario in altri Uffici. La valutazione terra'
comunque conto anche della relazione presentata dal
funzionario sull'attivita' svolta nel periodo infra-annuale
antecedente o successivo al distacco.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche
alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e
9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
8. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro
funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla
subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
Art. 18 (Accordi decentrati). - 1. Gli accordi
decentrati sono stipulati ai sensi dell'articolo 29, comma
6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a
livello centrale e periferico.
2. L'accordo decentrato, da stipularsi a livello
centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo,
riguarda:
a) individuazione di misure idonee a favorire la
mobilita' di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per
i funzionari non assegnatari di alloggi da parte
dell'amministrazione dell'interno;
b) attuazione delle previsioni contenute
nell'articolo 12, comma 5, in materia di reperibilita';
c) criteri generali per l'utilizzo delle somme
afferenti al fondo di cui all'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme
restando le modificazioni previste dall'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n.
252, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 2005, n. 293, e dall'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n.
179, nonche' criteri generali per la verifica della
sussistenza delle risorse finanziarie da destinare
all'ulteriore potenziamento dello stesso;
d) individuazione delle funzioni i cui titolari sono
esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 12 giugno
1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni;
e) definizione della misura del trattamento
accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui
lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi
minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 23,
comma 2, e all'articolo 24, comma 1, nei casi di variazione
del decreto del Ministro dell'interno con il quale sono
determinate le posizioni funzionali dei funzionari della
carriera prefettizia;
f) definizione della misura del trattamento
accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori
ricompresi negli importi minimi e massimi indicati
rispettivamente all'articolo 23, comma 2, e all'articolo
24, comma 1, nelle fattispecie previste dall'articolo 23,
comma 9;
f-bis) definizione dei criteri per l'attribuzione
degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche
previste dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni.
3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di
uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere
aggiuntivo, riguardano:
a) verifica dell'applicazione dei criteri di
valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di
risultato;
b) attuazione delle previsioni contenute
nell'articolo 12, comma 6, in materia di reperibilita'.
4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali
e periferici componenti la delegazione di parte pubblica e'
effettuata dall'Amministrazione dell'interno entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. L'Amministrazione dell'interno convoca le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui
all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, entro trenta giorni decorrenti dalla data di
presentazione della richiesta.
Art. 19 (Copertura assicurativa). - 1. Ai fini della
copertura assicurativa, di cui all'articolo 22, comma 3,
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono
individuati i seguenti criteri:
a) totale copertura a garanzia della responsabilita'
civile, inerente le attivita' connesse a compiti
istituzionali, derivante ai funzionari della carriera
prefettizia per le perdite patrimoniali e/o danni
involontariamente cagionati a terzi;
b) estensione della copertura anche alle ulteriori
attivita' che possono essere svolte dai predetti funzionari
connesse ad incarichi direttamente o indirettamente
riferibili a compiti e doveri d'ufficio;
c) copertura degli oneri di patrocinio legale;
d) retroattivita' e ultrattivita' della copertura
assicurativa;
e) previsione della possibilita' per il dirigente di
aumentare i massimali e «area dei rischi» coperta con il
versamento di una quota individuale aggiuntiva.
1-bis. L'Amministrazione assume le iniziative
necessarie per la copertura assicurativa della
responsabilita' civile del funzionario della carriera
prefettizia, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le
ipotesi di dolo e colpa grave. A tal fine, sono utilizzate
le risorse finanziarie destinate a tale finalita', sulla
base di quanto previsto dalle disposizioni di legge,
facendo ricorso anche alle risorse annuali del fondo per la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di
cui all'articolo 22.
1-ter. Ai fini della stipula, l'Amministrazione puo'
associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione
gia' esistente, nel rispetto della normativa vigente.
1-quater. Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia
sottoscritto la polizza assicurativa di cui al presente
articolo, le relative risorse previste dalle previgenti
disposizioni contrattuali sono destinate, per il solo anno
di competenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione
di risultato, secondo i criteri e le modalita' stabiliti in
sede di contrattazione decentrata.
1-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.».
«Art. 24 (Retribuzione di risultato). - 1. Il Ministro
dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno
determina gli importi spettanti come retribuzione di
risultato da erogare, anche pro-quota tramite acconti,
nell'ambito delle risorse di competenza dell'anno
precedente con verifica conclusiva del raggiungimento degli
obiettivi e salvo recupero a consuntivo in caso di mancato
o parziale raggiungimento degli obiettivi. Ai funzionari
prefettizi, ivi compresi quelli in servizio presso il
Commissariato dello Stato della Regione siciliana, il
Rappresentante dello Stato nella Regione Sardegna ed il
Commissariato del Governo per la Regione Friuli-Venezia
Giulia, per il triennio 2022-2024, la retribuzione di
risultato viene determinata nel rispetto dei seguenti
parametri:
a) per i prefetti: fino a un massimo di 100;
b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75;
c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di
50.37.
2. La misura della retribuzione di risultato verra'
definita in sede di accordi decentrati a livello centrale,
tenuto conto del sistema di valutazione di cui all'articolo
21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e, in
caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in
data 27 marzo 2006, e successive modificazioni, e in data
26 gennaio 2021 entro valori annui lordi per tredici
mensilita' ricompresi negli importi minimo e massimo
indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente
articolo, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e
senza oneri aggiuntivi.».
«Art. 26 (Effetti del nuovo trattamento economico). -
1. Le misure del trattamento economico risultanti
dall'applicazione degli articoli 21 e 23 hanno effetto sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto,
sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione
degli articoli 21 e 23 sono corrisposti integralmente alle
scadenze e negli importi previsti al personale comunque
cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di
vigenza del triennio 2022 - 2024.
3. Agli effetti dell'indennita' di fine rapporto,
nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 del codice
civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione del rapporto di lavoro.
 
Art. 5

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.
 
Art. 6

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 7.369.000 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede:
a) quanto a euro 7.369.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a euro 7.369.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2025
MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Piantedosi, Ministro dell'interno

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2985

Note all'art. 6:
- Per il testo del comma 27, dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle
premesse.