| Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2025 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2025, n. 172 |
| Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 2022-2024 per il personale della carriera prefettizia. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», e successive modificazioni; Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli successivi, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica; Visto l'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispone che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia e che le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia siano individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 luglio 2022, con il quale e' stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2022 - 2024 riguardante il personale della carriera prefettizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70, di recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 2019-2021 per il personale della carriera prefettizia; Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 22 ottobre 2012, 19 luglio 2013, 6 dicembre 2013, 13 maggio 2014, e successive modificazioni, 23 luglio 2020, 5 novembre 2020, nonche' i decreti del Ministro dell'interno in data 17 dicembre 2024 ed in data 28 marzo 2025, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2022/2024 per il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 5 agosto 2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali SI.N.PREF. e AP - Associazione Sind. Prefettizi; Preso atto che l'Organizzazione sindacale S.N.A.DI.P-CISAL non ha sottoscritto la predetta ipotesi e ha trasmesso le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; Visti l'articolo 1, commi 149, 436, 437, 440 e 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale, articolo 1, commi 27 e 32, della legge 27 dicembre 2023, n. 213; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025 con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la predetta ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 10, 20, 26, 27 e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante: «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 2000: «Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia. 2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.». «Art. 20 (Retribuzione di posizione). - 1. La componente del trattamento economico, correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilita' esercitati, e' attribuita a tutto il personale della carriera prefettizia. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, e' effettuata attraverso il procedimento negoziale. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio e' svolto. 3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con provvedimento del Ministro dell'interno possono essere individuate piu' posizioni graduate, secondo la diversa rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita.». «Art. 26 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 29, comma 5. 3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo. 4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 28 e non disciplinate per il personale della carriera prefettizia da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Art. 27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego.». «Art. 29 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 27 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo. 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 27, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate. 3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonche' nel bilancio. 5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'amministrazione.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70 recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 2019-2021 per il personale della carriera prefettizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2022. - Si riporta il testo dei commi 149, 436, 437, 440 e 442, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018: «149. Al fine di incentivare le maggiori attivita' rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile dell'Interno, il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente e' incrementato di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Per l'annualita' 2020, il fondo di cui al precedente periodo e' ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attivita' di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile. E' istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo.». «436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. 437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». «440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si da' luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione: a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019; b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.». «442. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di: a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, di un importo corrispondente a quello gia' previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018; b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.». - Si riporta il testo del comma 127, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019: «127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "1.425 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.750 milioni" e le parole: "1.775 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3.375 milioni".». - Si riporta il testo dei commi 959 e 1029, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020: «959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.». «1029. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre amministrazioni statali, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9 milioni di euro.». - Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: «Art. 21 (Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera d) del medesimo comma, all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 e' incrementata di 1.800.000 euro, a decorrere dal 2020. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.». - Si riporta il testo dei commi 27 e 32, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023: «27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». «32. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle responsabilita' in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di immigrazione, e' autorizzata la spesa di euro 8,6 milioni per l'anno 2024 e di euro 8,9 milioni a decorrere dall'anno 2025 da destinare all'incremento del fondo di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 2
Decorrenza e durata
1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 per gli aspetti giuridici ed economici. 2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| | Art. 3
Vacanza contrattuale
1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura e' pari al trenta per cento della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del predetto indice. 2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, fermo restando, per il triennio 2025-2027, quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 29, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo comma 128, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 31 dicembre 2024 «128. Per il triennio 2025-2027, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. A valere sui predetti importi si da' luogo, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell'1 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». |
| | Art. 4 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66
1. Le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70, continuano ad applicarsi con le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, le parole «al massimo entro i quindici giorni successivi.» sono sostituite dalle seguenti: «, non oltre i trenta giorni successivi.»; b) all'articolo 4-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'Amministrazione e' tenuta a garantire lo svolgimento del lavoro agile in conformita' a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124.»; c) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, le parole «salvo limitate ipotesi previste dalle indicazioni applicative rese dai competenti soggetti istituzionali, non sono monetizzabili.» sono sostituite dalle seguenti: «non sono monetizzabili, salvo limitate ipotesi previste dalle vigenti disposizioni normative e applicative e, in tali ipotesi, solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.»; d) all'articolo 6: 1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «L'Amministrazione informa l'interessato dell'approssimarsi del predetto termine con congruo anticipo.»; 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nell'ambito delle assenze per malattia e motivi di salute di cui al presente articolo, ai funzionari della carriera prefettizia sono riconosciuti tre giorni di permesso annui per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Le assenze di cui al presente comma sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di cui al presente articolo e sono sottoposte al medesimo regime economico. Le giornate di assenza di cui al presente comma sono giustificate mediante attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. L'attestazione e' inoltrata all'Amministrazione dal funzionario della carriera prefettizia oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.»; e) all'articolo 8: 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o, in alternativa, per i padri, i giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per i primi trenta giorni di tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2.»; 2) al comma 8-ter, dopo le parole «provincia o regione nella quale» sono inserite le seguenti: «e' fissata la residenza della famiglia o nella quale»; f) all'articolo 12: 1) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Allo scopo di garantire le esigenze di riposo fisiologico e la sostenibilita' del servizio, la reperibilita' e' organizzata prevedendo la massima rotazione possibile, tenuto conto del personale in servizio e delle esigenze della sede.»; 2) al comma 3-bis, al primo periodo, le parole «turno di reperibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «servizio di reperibilita'» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei casi in cui, durante il servizio di reperibilita', pur avvalendosi delle moderne tecnologie, l'attivita' non possa essere utilmente resa da remoto, il funzionario reperibile assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo svolgimento delle attivita' urgenti o indifferibili da effettuare in presenza fino a cessate esigenze.»; 3) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole «in caso di effettiva presenza in servizio» sono inserite le seguenti: «o di effettiva prestazione da remoto» e, al secondo periodo, le parole «al massimo entro i quindici giorni successivi.» sono sostituite dalle seguenti: «, non oltre i trenta giorni successivi.»; 4) al comma 6-bis, al primo periodo, le parole «dei turni» sono sostituite dalle seguenti: «del servizio» e, al secondo periodo, le parole «alle lavoratrici madri con figli fino ai 3 anni, che ne facciano richiesta,» sono sostituite dalle seguenti: «alla lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a 3 anni o, alternativamente, al lavoratore padre convivente con la stessa, che ne faccia richiesta,»; g) all'articolo 17, comma 6, terzo periodo, le parole «, tenendo conto anche della relazione presentata dal funzionario sull'attivita' svolta.» sono sostituite dalle seguenti: «. La predetta valutazione ricomprende altresi' il periodo infra-annuale successivo alla conclusione del distacco sindacale qualora la durata del distacco, nell'anno di riferimento, sia maggiore, sotto il profilo temporale, rispetto al periodo di servizio successivamente prestato dal funzionario in altri Uffici. La valutazione terra' comunque conto anche della relazione presentata dal funzionario sull'attivita' svolta nel periodo infra-annuale antecedente o successivo al distacco.»; h) all'articolo 18, comma 2, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) definizione dei criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previste dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni»; i) all'articolo 19, comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole «previsto dalle disposizioni di legge» sono inserite le seguenti: «, facendo ricorso anche alle risorse annuali del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 22»; l) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Stipendio tabellare). - 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70, sono incrementati: per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021; per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: € 113.724,38; viceprefetto: € 75.272,98; viceprefetto aggiunto: € 54.170,62. 3. Gli importi di cui al comma 2 comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennita' di vacanza contrattuale per il triennio giuridico ed economico 2022-2024. 4. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.»; m) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e successive modificazioni, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' complessivamente incrementato delle seguenti ulteriori risorse, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione: a. € 10.169.800,00 a decorrere dal 1° gennaio 2024; b. € 10.469.800,00 a decorrere dal 1° gennaio 2025. 2. Le risorse di cui al comma 1 comprendono e assorbono, alle corrispondenti decorrenze, le risorse gia' destinate all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dall'articolo 1, comma 32, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.»; n) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: «Art. 23 (Retribuzione di posizione). - 1. La retribuzione di posizione - parte fissa e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita' a decorrere dal 1° gennaio 2022: a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 24.789,00; b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: € 14.121,00; c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: € 7.399,00. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): € 63.960,64; b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): € 53.562,09; c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): € 44.530,20; d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): € 35.349,04; e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): € 29.155,88; f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): € 23.333,83; g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): € 17.852,87. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2024 a valere dal 1° gennaio 2025 la retribuzione di posizione correlata alla posizione funzionale di cui alla lettera g) del comma 2 e' rideterminata in € 20.087,86 annui lordi per tredici mensilita'. 4. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni e nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno in data 26 gennaio 2021, la retribuzione di posizione e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a decorrere dal 1° gennaio 2024: incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): € 76.289,02; incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): € 61.557,59; incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): € 38.624,98; incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): € 31.825,76; incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): € 25.241,89. 5. Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore e quella del conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso. 6. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) dei commi 2 e 3, alle rispettive decorrenze, in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo. 7. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'atto del rientro e' comunque assicurata, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell'incarico e, comunque, per un periodo massimo di due mesi. 8. Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003 e dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 maggio 2019, l'Amministrazione provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi. 9. Qualora, a seguito di processi di riorganizzazione determinati da decreti del Ministro dell'interno che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, ai funzionari interessati e' riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente pari a quello connesso al precedente incarico che, nei due anni successivi alla data di scadenza dell'incarico precedentemente conferito, si riduce di 1/3 per il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 22, nei limiti della capienza del medesimo fondo. 10. In caso di modifica dei decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e in data 26 gennaio 2021, e successive modifiche e integrazioni, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimo e massimo indicati per le rispettive decorrenze ai commi precedenti del presente articolo. 11. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dai decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e in data 26 gennaio 2021 e successive modificazioni, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ovvero nei casi di provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento, in tal caso per periodi non inferiori a tre mesi, e nei casi di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso qualora il posto di funzione risulti vacante, le maggiori attivita' prestate dal funzionario prefettizio sono retribuite a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato con l'attribuzione di una maggiorazione della retribuzione di risultato in una misura ricompresa tra il 15% e il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico conferito in sostituzione o temporanea attribuzione, da definirsi in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi: sede degli incarichi ricoperti, livello di responsabilita' attribuito e grado di conseguimento degli obiettivi.»; o) all'articolo 24, comma 1, le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024»; p) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: «Art. 24-bis (Indennita' di bilinguismo). - 1. Ai funzionari della carriera prefettizia in servizio presso il Commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano continua ad essere erogata la indennita' di bilinguismo. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la misura economica dell'indennita' di cui al comma 1 e' rideterminata in euro 260,00 mensili per dodici mensilita'. L'onere per la corresponsione dell'indennita' grava sul Fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato.»; q) all'articolo 26, comma 2, le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 4, 4-bis, 5, 6, 8, 12, 17, 18, 19, 24 e 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Tempo di lavoro). - 1. Nel rispetto delle peculiarita' funzionali dell'assetto organizzativo dell'amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire. 2. In considerazione della peculiarita' delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale. 3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del servizio nella giornata successiva o nella settimana immediatamente successiva. In caso di prestazione lavorativa nei giorni non lavorativi, il funzionario ha diritto ad un congruo riposo compensativo da fruire obbligatoriamente, non oltre i trenta giorni successivi. Art. 4-bis (Lavoro agile). - 1. Nel quadro delle modalita' dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, il funzionario della carriera prefettizia puo' avvalersi dell'istituto del lavoro agile compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalita' di attuazione stabilite dall'Amministrazione attraverso apposite misure organizzative, definite ai sensi della normativa vigente in materia. 1-bis. L'Amministrazione e' tenuta a garantire lo svolgimento del lavoro agile in conformita' a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Art. 5 (Congedo ordinario). - 1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione dell'interno si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Tale periodo e' ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio comprendendo in essi il periodo del corso di formazione iniziale, previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i funzionari della carriera prefettizia assunti al primo impiego. Ai fini del computo del predetto periodo, si tiene conto anche del servizio prestato per almeno tre anni presso altre pubbliche amministrazioni, anche a tempo determinato e/o in qualifiche non dirigenziali. 2. Al funzionario della carriera prefettizia spettano altresi' quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero. 4. Il funzionario della carriera prefettizia che e' stato assente ai sensi dell'articolo 9 conserva il diritto alle ferie. 5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, non sono monetizzabili, salvo limitate ipotesi previste dalle vigenti disposizioni normative e applicative e, in tali ipotesi, solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Il responsabile della struttura dovra' assicurare l'effettiva fruizione delle ferie da parte del funzionario interessato. 6. E' obbligo del funzionario della carriera prefettizia programmare le proprie ferie in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operativita'. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario della carriera prefettizia il frazionamento delle ferie in piu' periodi nel corso dell'anno. 7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessita' di servizio, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario della carriera prefettizia ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del funzionario della carriera prefettizia informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria. 9. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine puo' essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo. 10. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso il godimento di cui al comma 1 avverra' anche oltre il termine di cui al precedente comma 9. 11. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili. 12. La ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il funzionario della carriera prefettizia presta servizio e' considerata giorno festivo se ricadente in un giorno ordinariamente lavorativo. 13. Resta fermo il diritto ad astenersi dalle attivita' lavorative in occasione di ricorrenze religiose previste dalle leggi di approvazione delle intese stipulate tra lo Stato italiano e le confessioni diverse da quella cattolica. In tal caso la giornata lavorativa non prestata dal funzionario della carriera prefettizia e' recuperata in altro giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura. Art. 6 (Assenze per malattia e motivi di salute). - 1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario della carriera prefettizia che abbia superato il periodo di prova di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi durante il quale gli verra' corrisposta la retribuzione prevista al comma 7. L'Amministrazione informa l'interessato dell'approssimarsi del predetto termine con congruo anticipo. Ai fini del computo del predetto periodo di diciotto mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'insorgenza dell'episodio morboso in corso. 2. Superato tale periodo, al funzionario della carriera prefettizia che ne abbia fatto richiesta puo' essere concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sara' dovuta alcuna retribuzione. In tale ipotesi, qualora l'Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del funzionario, prima di concedere l'ulteriore periodo, procedera' con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti all'accertamento delle sue condizioni di salute anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' psicofisica allo svolgimento delle funzioni proprie della carriera prefettizia. Tale accertamento e' effettuato mediante visita medico-collegiale durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia. 2-bis. Nell'ambito delle assenze per malattia e motivi di salute di cui al presente articolo, ai funzionari della carriera prefettizia sono riconosciuti tre giorni di permesso annui per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Le assenze di cui al presente comma sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di cui al presente articolo e sono sottoposte al medesimo regime economico. Le giornate di assenza di cui al presente comma sono giustificate mediante attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. L'attestazione e' inoltrata all'Amministrazione dal funzionario della carriera prefettizia oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 3. In materia di inidoneita' psicofisica al servizio si applica al personale della carriera prefettizia, in quanto compatibile, la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171. A tal fine, i riferimenti ai contratti collettivi contenuti nel predetto decreto del Presidente della Repubblica si intendono effettuati ai corrispondenti istituti disciplinati dal presente decreto. 4. Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, o nel caso in cui il funzionario della carriera prefettizia a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma 2 sia dichiarato permanentemente non idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie della carriera prefettizia, l'Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo o dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro. 5. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 6. Sono fatte salve le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di TBC. In caso di donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo, ovvero in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, oppure terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital o day surgery, ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie. Rientrano nella medesima disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacita' lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. In tali giornate il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni caso, alla retribuzione di cui al comma 7, lettera a). La certificazione relativa sia alla gravita' della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia e' rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, privata o convenzionata che ha effettuato la diagnosi o presso la quale e' stata effettuata la terapia. 7. Ferme le disposizioni contenute nell'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il trattamento economico spettante al funzionario della carriera prefettizia nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1, e' il seguente: a) retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, per i primi 9 mesi di assenza; b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi di assenza. 8. La retribuzione di cui al comma 7, lettera a), e' integralmente dovuta al funzionario in ogni caso di: ricovero ospedaliero, day hospital, day surgery, ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purche' sostitutivo del ricovero ospedaliero, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero. 9. Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilita' di terzi, il funzionario della carriera prefettizia e' tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7 ed agli oneri riflessi relativi. 10. In caso di assenza per invalidita' temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica. Per l'intero periodo al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile. 11. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione di cui al comma precedente per tutto il periodo di comporto di cui ai commi 1 e 2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 4. 12. In occasione delle assenze per malattia il funzionario della carriera prefettizia si attiene alle norme di comportamento che regolano la materia con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione dello stato di infermita' e del luogo di dimora e alla produzione della relativa certificazione. 13. Per le assenze disciplinate dal presente articolo, la retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.». «Art. 8 (Congedi parentali e disposizioni a tutela della maternita' e della paternita'). - 1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternita' e della paternita'. Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia e' determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 2. Ai funzionari della carriera prefettizia in congedo di maternita' o di paternita' ai sensi degli articoli 16, 17, commi 1 e 2, e 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile, nonche' la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 3. Nell'ambito del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o, in alternativa, per i padri, i giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per i primi trenta giorni di tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2. 4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e fino al compimento del terzo anno di vita, nei casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di eta' del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nel comma 2. 5. In caso di parto prematuro spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternita' o paternita' non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento. 6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre. 7. Le eventuali festivita' cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto. Se tra due periodi di congedo parentale non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati come congedo parentale anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi.11 8. Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 8-bis. Sono inoltre direttamente applicabili, in favore dei funzionari della carriera prefettizia, le disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura prevista dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 22.12 8-ter. Fino al compimento del terzo anno di eta' dei figli, il funzionario della carriera prefettizia puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l'assegnazione temporanea, anche in modo frazionato, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale e' fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente qualifica e pari o inferiore retribuzione di posizione, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Amministrazione. In ogni caso, il periodo di assegnazione non potra' essere inferiore ad un anno, ai fini del conferimento dell'incarico previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile.". «Art. 12 (Reperibilita'). - 1. In relazione alla necessita' di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e della difesa civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia assicura la reperibilita' durante le ore eccedenti l'orario di servizio nell'ambito dei principi e dei criteri indicati nel presente articolo. Cio' nei casi in cui sia richiesto un intervento urgente ovvero in presenza di necessita' operative non preventivamente programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro, laddove sussista la necessita' di attivarsi prontamente al fine di garantire la salvaguardia delle esigenze indicate nel presente comma. 1-bis. La fissazione dell'orario per l'effettuazione dei turni di reperibilita' e l'individuazione delle modalita' applicative per lo svolgimento del servizio tengono conto delle concrete esigenze di ciascuna struttura e sono rimesse alla negoziazione in sede decentrata. In mancanza di tali accordi, ovvero laddove non espressamente previsto, il turno di reperibilita' si svolge nei giorni infrasettimanali lavorativi dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo e nei giorni festivi ed in quelli non lavorativi per l'intera giornata. 2. Gli uffici nei quali deve essere assicurata la reperibilita' sono individuati come segue: a) Prefetture - Uffici territoriali del Governo, per le esigenze di cui al comma 1; b) Uffici di diretta collaborazione con il Ministro individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, per le esigenze di: 1) Ufficio di Gabinetto; 2) Segreteria speciale; 3) Ufficio Relazioni con la stampa e comunicazione istituzionale; 4) Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari; c) Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, per le esigenze di: 1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento; d) Dipartimento della Pubblica sicurezza, per le esigenze di: 1) Segreteria del Dipartimento - Ufficio I: Ufficio analisi, coordinamento e documentazione; 2) Segreteria del Dipartimento - Ufficio II: Ufficio Affari generali e personale; 3) Direzione centrale della Polizia criminale - Ufficio II: Ufficio affari giuridici e del contenzioso; 4) Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia di frontiera; 5) Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato; e) Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per le esigenze di: 1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento; 2) Direzione centrale per i Servizi civili, per l'immigrazione e asilo; f) Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, per le esigenze di: 1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento; g) Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, per le esigenze di: 1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento. 3. Salvo che nelle situazioni di emergenza, ciascun servizio di reperibilita' e' assicurato da un funzionario della carriera prefettizia attraverso la rotazione di tutti i funzionari in servizio presso i Dipartimenti e gli Uffici di cui al comma 2, garantendo l'alternanza degli stessi con riferimento ai giorni festivi ed a quelli non lavorativi. Allo scopo di garantire le esigenze di riposo fisiologico e la sostenibilita' del servizio, la reperibilita' e' organizzata prevedendo la massima rotazione possibile, tenuto conto del personale in servizio e delle esigenze della sede. I titolari degli uffici provvedono, avvalendosi di funzionari appositamente designati, all'addestramento di tutto il personale interessato. 3-bis. Il funzionario della carriera prefettizia, durante lo svolgimento del servizio di reperibilita', deve essere rintracciabile all'utenza telefonica preventivamente comunicata all'Ufficio di appartenenza. Nei casi in cui, durante il servizio di reperibilita', pur avvalendosi delle moderne tecnologie, l'attivita' non possa essere utilmente resa da remoto, il funzionario reperibile assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo svolgimento delle attivita' urgenti o indifferibili da effettuare in presenza fino a cessate esigenze. 4. In caso di effettiva presenza in servizio o di effettiva prestazione da remoto durante il periodo di reperibilita' in un giorno non lavorativo, al funzionario della carriera prefettizia spetta il recupero dell'intera giornata lavorativa. Il giorno di recupero deve essere fruito obbligatoriamente, non oltre i trenta giorni successivi. Negli altri casi di presenza in servizio si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 3. 5. Con accordi decentrati a livello centrale si procede alla eventuale modifica degli uffici indicati al comma 2, nonche' alla individuazione dei criteri per l'eventuale maggiorazione della retribuzione di risultato, nell'ambito delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 22. 6. Con accordi decentrati da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici sono individuate specifiche modalita' applicative della reperibilita'. 6-bis. Anche con riguardo alla disciplina del servizio di reperibilita' trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di lavoro notturno dei genitori lavoratori. In particolare, alla lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a 3 anni o, alternativamente, al lavoratore padre convivente con la stessa, che ne faccia richiesta, e' riconosciuto l'esonero dalla reperibilita' nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 8:00, salvo diverse e piu' favorevoli soluzioni, individuate caso per caso nei singoli accordi decentrati.». «Art. 17 (Tutela del dirigente sindacale). - 1. Il funzionario della carriera prefettizia, dirigente sindacale, che rientra in servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale conserva l'anzianita' maturata. In ragione della peculiarita' delle funzioni svolte e della particolarita' dell'ordinamento della carriera allo stesso funzionario e' conferito un posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco e dell'aspettativa, e lo stesso puo', a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti in una sede della propria amministrazione quando dimostri di avervi svolto attivita' sindacale e di avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un posto in organico e un equivalente posto di funzione. 2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del distacco frazionato e' conferito il posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco nell'ambito della stessa sede di servizio. 3. Il trasferimento dei dirigenti sindacali indicati all'articolo 14, comma 1, in un ufficio ubicato nella stessa o in un'altra sede di servizio puo' essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza. 4. La disposizione del comma 3 si applica fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. 5. Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere discriminato per l'attivita' svolta in tale qualita', ne' puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa. 6. La valutazione annuale del funzionario in distacco ai sensi dell'articolo 13 e' effettuata direttamente dal Consiglio di amministrazione, previa proposta per i viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato e delle valutazioni operate in precedenza. In caso di fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, si applicano gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La predetta valutazione da parte del Consiglio di amministrazione ricomprende anche il periodo infra-annuale precedente alla decorrenza del distacco sindacale. La predetta valutazione ricomprende altresi' il periodo infra-annuale successivo alla conclusione del distacco sindacale qualora la durata del distacco, nell'anno di riferimento, sia maggiore, sotto il profilo temporale, rispetto al periodo di servizio successivamente prestato dal funzionario in altri Uffici. La valutazione terra' comunque conto anche della relazione presentata dal funzionario sull'attivita' svolta nel periodo infra-annuale antecedente o successivo al distacco. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 8. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti. Art. 18 (Accordi decentrati). - 1. Gli accordi decentrati sono stipulati ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico. 2. L'accordo decentrato, da stipularsi a livello centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguarda: a) individuazione di misure idonee a favorire la mobilita' di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno; b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 12, comma 5, in materia di reperibilita'; c) criteri generali per l'utilizzo delle somme afferenti al fondo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modificazioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 179, nonche' criteri generali per la verifica della sussistenza delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dello stesso; d) individuazione delle funzioni i cui titolari sono esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni; e) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 23, comma 2, e all'articolo 24, comma 1, nei casi di variazione del decreto del Ministro dell'interno con il quale sono determinate le posizioni funzionali dei funzionari della carriera prefettizia; f) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 23, comma 2, e all'articolo 24, comma 1, nelle fattispecie previste dall'articolo 23, comma 9; f-bis) definizione dei criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previste dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni. 3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguardano: a) verifica dell'applicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato; b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 12, comma 6, in materia di reperibilita'. 4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica e' effettuata dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Amministrazione dell'interno convoca le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta. Art. 19 (Copertura assicurativa). - 1. Ai fini della copertura assicurativa, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono individuati i seguenti criteri: a) totale copertura a garanzia della responsabilita' civile, inerente le attivita' connesse a compiti istituzionali, derivante ai funzionari della carriera prefettizia per le perdite patrimoniali e/o danni involontariamente cagionati a terzi; b) estensione della copertura anche alle ulteriori attivita' che possono essere svolte dai predetti funzionari connesse ad incarichi direttamente o indirettamente riferibili a compiti e doveri d'ufficio; c) copertura degli oneri di patrocinio legale; d) retroattivita' e ultrattivita' della copertura assicurativa; e) previsione della possibilita' per il dirigente di aumentare i massimali e «area dei rischi» coperta con il versamento di una quota individuale aggiuntiva. 1-bis. L'Amministrazione assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilita' civile del funzionario della carriera prefettizia, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. A tal fine, sono utilizzate le risorse finanziarie destinate a tale finalita', sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di legge, facendo ricorso anche alle risorse annuali del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 22. 1-ter. Ai fini della stipula, l'Amministrazione puo' associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione gia' esistente, nel rispetto della normativa vigente. 1-quater. Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia sottoscritto la polizza assicurativa di cui al presente articolo, le relative risorse previste dalle previgenti disposizioni contrattuali sono destinate, per il solo anno di competenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione di risultato, secondo i criteri e le modalita' stabiliti in sede di contrattazione decentrata. 1-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.». «Art. 24 (Retribuzione di risultato). - 1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato da erogare, anche pro-quota tramite acconti, nell'ambito delle risorse di competenza dell'anno precedente con verifica conclusiva del raggiungimento degli obiettivi e salvo recupero a consuntivo in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi. Ai funzionari prefettizi, ivi compresi quelli in servizio presso il Commissariato dello Stato della Regione siciliana, il Rappresentante dello Stato nella Regione Sardegna ed il Commissariato del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, per il triennio 2022-2024, la retribuzione di risultato viene determinata nel rispetto dei seguenti parametri: a) per i prefetti: fino a un massimo di 100; b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75; c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50.37. 2. La misura della retribuzione di risultato verra' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale, tenuto conto del sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e, in caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006, e successive modificazioni, e in data 26 gennaio 2021 entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.». «Art. 26 (Effetti del nuovo trattamento economico). - 1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 21 e 23 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 21 e 23 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del triennio 2022 - 2024. 3. Agli effetti dell'indennita' di fine rapporto, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. |
| | Art. 5
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi. |
| | Art. 6
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 7.369.000 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede: a) quanto a euro 7.369.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a euro 7.369.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2025 MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Piantedosi, Ministro dell'interno
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2985
Note all'art. 6: - Per il testo del comma 27, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle premesse. |
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