IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante l'attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50; Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023 con cui e' stato dichiarato sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023 con cui lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo e' stato prorogato di sei mesi; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2024 con cui lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo e' stato prorogato di ulteriori sei mesi; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 984 del 16 aprile 2023 recante «Prime disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo.»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 990 del 2 maggio 2023 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio della Regione Campania e della Regione autonoma Valle d'Aosta, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo.»; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 993 del 9 maggio 2023 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle Regioni Calabria e Sicilia, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo», n. 994 dell'11 maggio 2023 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle Regioni Campania, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo», e n. 1015 del 2 agosto 2023 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio della Regione Siciliana, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo.»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2024 con cui lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo e' stato prorogato di ulteriori sei mesi; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna garantendo il progressivo rientro in ordinario delle attivita' svolte dal Commissario delegato del Ministero dell'interno; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' e degli interventi ancora non ultimati; Sentito il Ministero dell'interno; Acquisita l'intesa delle regioni e province autonome interessate; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1 Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario del Ministero dell'interno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo
1. Il Ministero dell'interno e' individuato quale amministrazione competente alla prosecuzione in via ordinaria dell'esercizio delle funzioni, nel coordinamento degli interventi di competenza del medesimo Dicastero, conseguenti alla situazione emergenziale in rassegna, avviati e non ancora ultimati. A tal fine il Capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 984 del 16 aprile 2023, e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento delle attivita' in rassegna, avvalendosi, fino al 10 aprile 2027 della contabilita' speciale n. 6400 aperta ai sensi dell'art. 6, comma 2 della citata ordinanza n. 984/2023. 2. Le eventuali risorse finanziarie residue presenti sulla contabilita' speciale, alla data di chiusura della medesima, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo delle emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018, ad eccezione di quelle derivanti da Fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 3. Il soggetto responsabile di cui al comma 1 e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, alla chiusura della citata contabilita' speciale, sulle attivita' svolte. 4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2025
Il Capo del Dipartimento: Ciciliano |