Gazzetta n. 268 del 18 novembre 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2025, n. 169
Attuazione della direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 6);
Vista la direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»);
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 2 ottobre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'universita' e della ricerca;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ai medici chirurghi con formazione di base, ai medici chirurghi specialisti, agli infermieri responsabili dell'assistenza generale, agli odontoiatri, agli odontoiatri specialisti, ai veterinari, alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 35, 37, 40, 40 bis, 43, 45, 47, 49 e 55;»;
b) all'articolo 40, il comma 1-ter e' abrogato;
c) dopo l'articolo 40 e' inserito il seguente:
«Art. 40-bis (Diritti acquisiti specifici degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania). - 1. Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 2.
2. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 38, e' riconosciuta alternativamente come prova sufficiente:
a) uno qualsiasi dei seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale titolo sia corredato di un certificato da cui risulti che i cittadini degli Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attivita' di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilita' anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato:
1) Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una şcoală postliceală, da cui si evinca che la formazione e' iniziata prima del 1° gennaio 2007;
2) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione e' iniziata prima del 1° ottobre 2003;
3) Diplomă de licenţă de asistent medical generalist conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione e' iniziata prima del 1° ottobre 2003;
b) uno qualsiasi dei titoli di formazione elencati alla lettera a), numeri 2) e 3), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione: Diplomă de licenţă di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'ordinanza congiunta del Ministro dell'istruzione nazionale e del Ministro della sanita' n. 4317/943/2014, dell'11 agosto 2014, sull'approvazione dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria e di istruzione superiore (Gazzetta Ufficiale della Romania n. 624 del 26 agosto 2014), corredato di un supplemento al diploma attestante che lo studente ha completato lo speciale programma di rivalorizzazione;
c) uno qualsiasi dei titoli di formazione di livello post-secondario elencati all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione nazionale n. 5114/2014 sull'approvazione della metodologia per l'organizzazione, lo svolgimento e il completamento dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria (Gazzetta Ufficiale della Romania n. 5 del 6 gennaio 2015), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione: Certificatul de revalorizare a competenţelor profesionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'allegato 3 dell'ordinanza congiunta del Ministro dell'istruzione nazionale e del Ministro della sanita' n. 4317/943/2014 e all'articolo 16 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione nazionale n. 5114/2014.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riportano l'articolo 1 e l'allegato A, numero 6),
della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4,
comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma
17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma
3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e
29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di
cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile
farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea, di cui
all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.
Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse
insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.».
«Allegato A (articolo 1, comma 1)
Omissis.
6) direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la
direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento
delle qualifiche professionali degli infermieri
responsabili dell'assistenza generale che hanno completato
la formazione in Romania (Testo rilevante ai fini del SEE).
Omissis.».
- La direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la
direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda il riconoscimento
delle qualifiche professionali degli infermieri
responsabili dell'assistenza generale che hanno completato
la formazione in Romania, e' pubblicata nella GUUE del 12
febbraio 2024, serie L.
- La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005, e' relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, e'
pubblicata nella GUUE del 30 settembre 2005, L 255.
- Il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno e che abroga la decisione
2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»), e'
pubblicato nella GUUE del 14 novembre 2012, L 316.
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 40 del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi
III e IV del presente titolo e nei seguenti casi:
a) alle attivita' elencate all'allegato IV, qualora
il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli
da 28 a 30;
b) ai medici chirurghi con formazione di base, ai
medici chirurghi specialisti, agli infermieri responsabili
dell'assistenza generale, agli odontoiatri, agli
odontoiatri specialisti, ai veterinari, alle ostetriche, ai
farmacisti e agli architetti, qualora il migrante non
soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e
lecita previsti agli articoli 32, 35, 37, 40, 40-bis, 43,
45, 47, 49 e 55;
c) agli architetti, qualora il migrante sia in
possesso di un titolo di formazione non elencato
all'allegato V, punto 5.7;
d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32 e 35,
ai medici, agli infermieri, agli odontoiatri, ai
veterinari, alle ostetriche, ai farmacisti e agli
architetti in possesso di titoli di formazione
specialistica, che devono seguire la formazione che porta
al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punti
5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e
solamente ai fini del riconoscimento della pertinente
specializzazione;
e) agli infermieri responsabili dell'assistenza
generale e agli infermieri specializzati in possesso di
titoli di formazione specialistica, che seguono la
formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il
riconoscimento in un altro Stato membro in cui le
pertinenti attivita' professionali sono esercitate da
infermieri specializzati sprovvisti della formazione di
infermiere responsabile dell'assistenza generale;
f) agli infermieri specializzati sprovvisti della
formazione di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in
un altro Stato membro in cui le pertinenti attivita'
professionali sono esercitate da infermieri responsabili
dell'assistenza generale, da infermieri specializzati
sprovvisti della formazione di infermiere responsabile
dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in
possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono
la formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all'allegato V, punto 5.2.2;
g) ai migranti in possesso dei requisiti previsti
all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo.».
«Art. 40 (Diritti acquisiti specifici agli infermieri
responsabili dell'assistenza generale). - 1. Se agli
infermieri responsabili dell'assistenza generale si
applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le
attivita' da essi svolte devono comprendere la piena
responsabilita' della programmazione, organizzazione e
somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.
1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1,
allo scopo di verificare che gli infermieri interessati
siano in possesso di un livello di conoscenza e di
competenza paragonabile a quello degli infermieri in
possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia,
al punto 5.2.2 dell'allegato V, sono riconosciuti i titoli
di infermiere:
a) rilasciati in Polonia agli infermieri che
abbiano completato anteriormente al 1º maggio 2004 la
corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti
minimi di formazione di cui all'articolo 31;
b) attestati dal diploma di «licenza di infermiere»
ottenuto sulla base di uno speciale programma di
rivalorizzazione di cui:
1) all'articolo 11 della legge del 20 aprile
2004, che modifica la legge sulle professioni di infermiere
e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag.
885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e il regolamento del
Ministro della sanita' dell'11 maggio 2004 sulle condizioni
dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e
alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di
scuola secondaria (esame finale - maturita') e che hanno
conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso
un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110,
pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o 2) all'articolo
52, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa
alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174,
pag. 1039) e al regolamento del Ministro della sanita' del
14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i
corsi di istruzione universitaria impartiti agli infermieri
e alle ostetriche che sono titolari di un certificato di
scuola secondaria (esame finale - maturita') e che hanno
conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso
una scuola medica secondaria o un istituto di studi
superiori (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia
del 2012, pag. 770).
1-ter (abrogato).
2.
3.
4.».
 
Art. 2

Regime dei titoli acquisiti prima del 3 marzo 2024

1. E' fatto salvo il riconoscimento della qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale concesso ai sensi degli articoli da 18 a 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 prima del 3 marzo 2024 in favore dei cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio, 20 novembre 2006, ovvero quelli di cui al predetto articolo 33-bis della citata direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti all'articolo 18 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 si vedano le note
all'articolo 1.
- Si riportano il testo degli articoli da 19 a 25 del
citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:
«Art. 19 (Livelli di qualifica). - 1. Ai soli fini
dell'applicazione delle condizioni di riconoscimento
professionale di cui all'articolo 21 e all'articolo 22,
comma 8-bis, le qualifiche professionali sono inquadrate
nei seguenti livelli:
a) attestato di competenza: attestato rilasciato da
un'autorita' competente dello Stato membro d'origine
designata ai sensi delle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla
base:
1) o di una formazione non facente parte di un
certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o
e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione
o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre
anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per
un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,
2) o di una formazione generale a livello
d'insegnamento elementare o secondario attestante che il
titolare possiede conoscenze generali;
b) certificato: certificato che attesta il
compimento di un ciclo di studi secondari:
1) o generale completato da un ciclo di studi o
di formazione professionale diversi da quelli di cui alla
lettera c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale
richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,
2) o tecnico o professionale, completato
eventualmente da un ciclo di studi o di formazione
professionale di cui al punto 1, o dal tirocinio o dalla
pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di
studi;
c) diploma: diploma che attesta il compimento:
1) o di una formazione a livello di insegnamento
post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed
e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo
parziale, di cui una delle condizioni di accesso e', di
norma, il completamento del ciclo di studi secondari
richiesto per accedere all'insegnamento universitario o
superiore ovvero il completamento di una formazione
scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari,
nonche' la formazione professionale eventualmente richiesta
oltre al ciclo di studi post-secondari;
2) o di una formazione o un'istruzione
regolamentata o, nel caso di professione regolamentata, di
una formazione a struttura particolare con competenze che
vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al
livello di formazione indicato al numero 1), se tale
formazione conferisce un analogo livello professionale e
prepara a un livello analogo di responsabilita' e funzioni,
a condizione che detto diploma sia corredato di un
certificato dello Stato membro di origine;
d) diploma: diploma che attesta il compimento di
una formazione a livello di insegnamento post-secondario di
una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o
di una durata equivalente a tempo parziale, impartita
presso un'universita' o un istituto d'insegnamento
superiore o un altro istituto che impartisce una formazione
di livello equivalente, nonche' la formazione professionale
eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi
post-secondari;
e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha
completato un ciclo di studi post-secondari della durata di
almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo
parziale, presso un'universita' o un istituto
d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di
livello equivalente e, se del caso, che ha completato con
successo la formazione professionale richiesta in aggiunta
al ciclo di studi post-secondari.
Art. 20 (Titoli di formazione assimilati). - 1. E'
assimilato a un titolo di formazione che sancisce una
formazione di cui all'articolo 19, anche per quanto
riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di
titoli di formazione rilasciato da un'autorita' competente
di un altro Stato membro, che sancisce il completamento con
successo di una formazione acquisita nell'Unione europea, a
tempo pieno o parziale, nell'ambito o al di fuori di
programmi formali, che e' riconosciuta da tale Stato membro
come formazione di livello equivalente al livello in
questione e tale da conferire gli stessi diritti d'accesso
o di esercizio alla professione o tale da preparare al
relativo esercizio.
2. E' altresi' assimilata ad un titolo di formazione,
alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica
professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle
norme legislative, regolamentari o amministrative dello
Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il
suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti
in virtu' di tali disposizioni. La disposizione trova
applicazione se lo Stato membro d'origine eleva il livello
di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione
e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una
precedente formazione, che non risponde ai requisiti della
nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza
delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o
amministrative; in tale caso, detta formazione precedente
e' considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21,
corrispondente al livello della nuova formazione.
Art. 21 (Condizioni per il riconoscimento). - 1. Al
fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per
l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata
sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche
professionali che sono prescritte da un altro Stato membro
per accedere alla corrispondente professione ed
esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di
formazione ammessi al riconoscimento sono rilasciati da
un'autorita' competente in un altro Stato membro, designata
ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative di tale Stato;
b).
2. L'accesso e l'esercizio della professione
regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai
richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale
professione ((per un anno o, se a tempo parziale, per una
durata complessiva equivalente))
, nel corso dei precedenti
dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e
abbiano uno o piu' attestati di competenza o uno o piu'
titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni:
a) essere stati rilasciati da un'autorita'
competente in un altro Stato membro, designata ai sensi
delle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative di tale Stato membro;
b);
c) attestare la preparazione del titolare
all'esercizio della professione interessata.
3. Non e' necessario l'anno di esperienza
professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione
posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e
un'istruzione regolamentata. L'autorita' competente accetta
il livello attestato ai sensi dell'articolo 19 dallo Stato
membro di origine nonche' il certificato mediante il quale
lo Stato membro di origine attesta che la formazione e
l'istruzione regolamentata o la formazione professionale
con una struttura particolare di cui all'articolo 19, comma
1, lettera c), numero 2), e' di livello equivalente a
quello previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c),
numero 1)
4. In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo e
all'articolo 22, l'autorita' competente di cui all'articolo
5 puo' rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio
della stessa ai titolari di un attestato di competenza
classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a),
qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per
esercitare tale professione in Italia sia classificata a
norma dell'articolo 19, comma 1, lettera e).
Art. 22 (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento
di cui al presente capo puo' essere subordinato al
compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a
tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del
richiedente, in uno dei seguenti casi:
a)
b) se la formazione ricevuta riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o
piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa
nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da
quelle dell'attestato di competenza o del titolo di
formazione in possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle
professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
e perito commerciale, consulente per la proprieta'
industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di
maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale.
3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui
all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, sono individuate altre professioni
per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in
materia di diritto nazionale costituisce un elemento
essenziale e costante dell'attivita'.
4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che
lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui
al medesimo comma 1 le autorita' competenti di cui
all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento
di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:
a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma
1, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d),
limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18,
comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il
riconoscimento per attivita' professionali esercitate da
infermieri professionali e per attivita' professionali
esercitate da infermieri specializzati in possesso di
titoli di formazione specialistica, che seguono la
formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1,
lettera g);
b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma
1, lettera a), limitatamente alle attivita' esercitate a
titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa'
per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e
l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;
c) se e' richiesto dal titolare di una qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),
nei casi in cui la qualifica professionale nazionale
richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma
1, lettera c);
d) se e' richiesto dal titolare di qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b),
nei casi in cui la qualifica professionale nazionale
richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma
1, lettere d) o e).
4-bis.
4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),
che abbia presentato domanda di riconoscimento delle
proprie qualifiche professionali, se la qualifica
professionale nazionale richiesta e' classificata a norma
dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorita'
competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un tirocinio
di adattamento unitamente a una prova attitudinale.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b)
e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono
quelle in relazione alle quali conoscenze, abilita' e
competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della
professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante
presenta significative differenze in termini di contenuto
rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le
professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, e' fatta
salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni
minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche
professionali non acquisite in uno Stato membro.
6. L'applicazione dei commi 1 e 4) comporta una
successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
attestata dal richiedente al fine di stabilire se le
conoscenze le abilita' e le competenze formalmente
convalidate a tal fine da un organismo competente,
acquisite nel corso di detta esperienza professionale
ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato
membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza
sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con provvedimento dell'autorita' competente
interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
i Ministri competenti per materia, osservata la procedura
comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati
membri e alla Commissione contenente adeguata
giustificazione della deroga, possono essere individuati
altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e'
richiesta la prova attitudinale.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace tre
mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
la stessa nel detto termine non chiede di astenersi
dall'adottare la deroga.
8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di
adattamento o una prova attitudinale e' debitamente
motivata. In particolare, al richiedente sono comunicate le
seguenti informazioni:
a) il livello di qualifica professionale richiesto
dalla normativa nazionale e il livello di qualifica
professionale detenuto dal richiedente secondo la
classificazione stabilita dall'articolo 19;
b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le
ragioni per cui tali differenze non possono essere
compensate dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle
competenze acquisite nel corso dell'esperienza
professionale ovvero mediante apprendimento permanente
formalmente convalidate a tal fine da un organismo
competente.
8-ter. Al richiedente dovra' essere data la
possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al
comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre
tale prova al richiedente.
Art. 23 (Tirocinio di adattamento e prova
attitudinale). - 1. Nei casi di cui all'articolo 22, la
durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e
della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita'
competente a seguito della Conferenza di servizi di cui
all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione
finale sfavorevole il tirocinio puo' essere ripetuto. Gli
obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il
tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente,
conformemente al diritto comunitario applicabile.
2. La prova attitudinale si articola in una prova
scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base
dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione
dell'interessato senza valida giustificazione, la prova
attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il
numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente,
tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione
a livello nazionale e nel rispetto del principio di non
discriminazione.
3. Ai fini della prova attitudinale le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco
delle materie che, in base ad un confronto tra la
formazione richiesta sul territorio nazionale e quella
posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli
di formazione del richiedente. La prova verte su materie da
scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui
conoscenza e' una condizione essenziale per poter
esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo
status del richiedente che desidera prepararsi per
sostenere la prova attitudinale e' stabilito dalla
normativa vigente.
Art. 24 (Esecuzione delle misure compensative). - 1.
Con riferimento all'articolo 5, comma 1, con provvedimento
dell'Autorita' competente, sono definite, con riferimento
alle singole professioni, le procedure necessarie per
assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e
la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.
Art. 25 (Disposizioni finanziarie). - 1. Gli
eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle
misure previste dagli articoli da 5-bis a 5-sexies, nonche'
dagli articoli 11 e 23 sono a carico dell'interessato sulla
base del costo effettivo del servizio, secondo modalita' da
stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
- Per i riferimenti alla direttiva 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,
si vedano le note alle premesse.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 novembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Schillaci, Ministro della salute

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Nordio