Gazzetta n. 268 del 18 novembre 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 5 novembre 2025
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 1168).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1040 del 10 novembre 2023, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 con la quale e' stato prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza deliberato in data 28 agosto 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 e' stato integrato di euro 42.170.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attivita' di cui alle lettere b) e c) e per l'avvio degli interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del comma 2, dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;
Ravvisata la necessita' di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' e degli interventi ancora non ultimati;
Acquisita l'intesa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1
Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate
al superamento della situazione di criticita' determinatasi in
conseguenza degli eccezionali degli eventi meteorologici che dal 13
luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della
medesima regione

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Assessore regionale con delega alla Protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023/2023 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.
4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 6423, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023/2023, che viene al medesimo intestata fino al 28 agosto 2027. Le eventuali risorse stanziate con i provvedimenti di cui in premessa non attribuite a interventi gia' pianificati e approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 10, ove gia' rese disponibili sulla contabilita' speciale, ovvero permangono presso i bilanci delle amministrazioni di provenienza, ove non ancora trasferite sulla contabilita' speciale, ai sensi e per gli effetti delle modalita' di trasferimento disposte dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023/2023.
7. Entro i termini temporali di operativita' della contabilita' speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile puo' sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticita' -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.
9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilita' speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalita' di cui al comma 10.
10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilita' speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonche' le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilita' speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
11. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilita' speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attivita' svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresi' a inviare una comunicazione conclusiva.
13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicita' ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.
14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2025

Il Capo del Dipartimento: Ciciliano