Gazzetta n. 267 del 17 novembre 2025 (vai al sommario)
LEGGE 10 novembre 2025, n. 168
Disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonche' sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di
internamento e di concentramento in Italia

1. Al fine di promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, nonche' preservarne la memoria nelle future generazioni, e' prevista la redazione della Mappa della memoria attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonche' di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita a essi inerenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alla Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
Art. 2
Viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di
internamento e di concentramento in Italia

1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo altresi' la tipologia di spese finanziabili.
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
b) quanto a 1.000.000 di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio