| Gazzetta n. 267 del 17 novembre 2025 (vai al sommario) |
| AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
| COMUNICATO |
| Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area funzioni centrali, triennio 2022-2024 |
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Il giorno 28 ottobre 2025 alle ore 15,00, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le seguenti Organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative. Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro.
+------------------------------------------+------------------------+ |Per l'A.Ra.N. il Presidente |firmato | |Cons. Antonio Naddeo | | +------------------------------------------+------------------------+ | | -------------------------------------------+------------------------+ |Per le organizzazioni sindacali: |Per le confederazioni: | +---------------------------+--------------+--------------+---------+ |CISL FP |firmato |CISL |firmato | +---------------------------+--------------+--------------+---------+ |ANMI ASSOMED SIVEMP | | | | |FPM |firmato |COSMED |firmato | +---------------------------+--------------+--------------+---------+ |CIDA FC |firmato |CIDA |firmato | +---------------------------+--------------+--------------+---------+ |FLEPAR |firmato |CODIRP |firmato | +---------------------------+--------------+--------------+---------+ |UIL PA |firmato |UIL |firmato | +---------------------------+--------------+--------------+---------+ |UNADIS |firmato |CONFDAS |firmato | +---------------------------+--------------+--------------+---------+ |DIRSTAT FIALP UNSA |firmato |CONFEDIR |firmato | +---------------------------+--------------+--------------+---------+ |FP CGIL |non firmato |CGIL |non | | | | |firmato | +---------------------------+--------------+--------------+---------+
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| | Allegato
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni centrali Triennio 2022-2024 Sommario I. PARTE COMUNE Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza Art. 1. Campo di applicazione Art. 2. Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto Titolo II RELAZIONI SINDACALI Capo I Sistema delle relazioni sindacali Art. 3. Obiettivi e strumenti Dichiarazione congiunta n. 1 Art. 4. Informazione Art. 5. Confronto Art. 6. Organismo paritetico per l'innovazione Art. 7. Contrattazione collettiva integrativa: soggetti Art. 8. Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure Art. 9. Clausole di raffreddamento Titolo III DISPOSIZIONI COMUNI SU ISTITUTI NORMATIVI ED ECONOMICI Capo I Disposizioni comuni su istituti normativi Art. 10. Linee generali per il lavoro agile Art. 11. Linee guida generali in materia di formazione Art. 12. Pianificazione strategica di conoscenze e saperi Art. 13. Attivita' di affiancamento Art. 14. Obiettivi e strumenti di age management Capo II Disposizioni comuni su istituti economici Art. 15. Differenziazione della retribuzione di risultato Art. 16. Welfare Art. 17. Indennita' di bilinguismo Art. 18. Trattamento economico del personale in distacco sindacale II. SEZIONE DIRIGENTI Titolo IV INTRODUZIONE ALLA SEZIONE Art. 19. Destinatari della sezione «Dirigenti» Titolo V RELAZIONI SINDACALI Art. 20. Confronto: materie Art. 21. Contrattazione collettiva integrativa: materie Titolo VI RAPPORTO DI LAVORO Art. 22. Linee generali in materia di conferimento di incarichi dirigenziali Titolo VII TRATTAMENTO ECONOMICO Capo I Trattamento economico dei dirigenti di I fascia Art. 23. Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia Art. 24. Effetti dei nuovi trattamenti economici Art. 25. Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia Capo II Trattamento economico dei dirigenti di II fascia Art. 26. Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia Art. 27. Effetti dei nuovi trattamenti economici Art. 28. Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia Titolo VIII DISPOSIZIONI SPECIALI Capo I Disposizioni per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco Art. 29. Destinatari del presente Capo Art. 30. Lavoro agile Art. 31. Articolazione dell'orario di lavoro Art. 32. Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici Art. 33. Struttura della retribuzione Art. 34. Incrementi dello stipendio tabellare Art. 35. Incrementi della retribuzione di posizione parte fissa Art. 36. Incrementi dell'indennita' di specificita' medico-veterinaria Art. 37. Indennita' di specificita' sanitaria Art. 38. Effetti dei nuovi trattamenti economici Art. 39. Incremento del Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari Capo II Disposizioni speciali per i dirigenti ENAC Art. 40. Destinatari del presente Capo Art. 41. Incrementi del trattamento economico fisso Art. 42. Effetti dei nuovi trattamenti economici Art. 43. Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato III. SEZIONE PROFESSIONISTI Titolo I INTRODUZIONE ALLA SEZIONE Art. 44. Destinatari della sezione «Professionisti» Titolo II RELAZIONI SINDACALI Art. 45. Confronto: materie Art. 46. Contrattazione collettiva integrativa: materie Titolo III DISPOSIZIONI COMUNI Art. 47. Trattamento di trasferta Titolo IV DISPOSIZIONI SPECIALI Capo I Area dei Professionisti Art. 48. Destinatari del presente Capo Art. 49. Incrementi del trattamento fisso Art. 50. Effetti dei nuovi trattamenti economici Art. 51. Incrementi del Fondo dell'Area dei professionisti Capo II Area Medica Art. 52. Destinatari del presente Capo Art. 53. Lavoro agile Art. 54. Articolazione dell'orario di lavoro Art. 55. Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici Art. 56. Struttura della retribuzione dei professionisti medici Art. 57. Incrementi del trattamento fisso Art. 58. Effetti dei nuovi trattamenti economici Art. 59. Incrementi dell'indennita' di specificita' medica Art. 60. Incrementi del Fondo dell'Area medica Capo III Professionisti ENAC Art. 61. Destinatari del presente Capo Art. 62. Incrementi dello stipendio tabellare Art. 63. Effetti dei nuovi trattamenti economici Art. 64. Incremento del Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale Art. 65. Trattamento di trasferta Tabella 1 Tabella 2 Tabella 3 Tabella 4 Tabella 5 Tabella 6 Tabella 7 Tabella 8 Tabella 9 Tabella 10 Tabella 11 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 DICHIARAZIONE CONGIUNTA 4 DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 2 del «CCNQ per la definizione della definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale» sottoscritto il 22 febbraio 2024», di seguito CCNQ 22 febbraio 2024. 2. Nella Provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL puo' essere integrata, per Ministeri ed enti pubblici non economici, ai sensi del decreto legislativo n. 354/1997 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione e' prevista per le Agenzie fiscali nel decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, come modificato dal decreto legislativo n. 272/2001. 3. Con il termine «amministrazione/i» si intendono tutte le pubbliche amministrazioni ricomprese nell'Area funzioni centrali ai sensi dell'art. 7, comma 2 del CCNQ 22 febbraio 2024. 4. Con il termine «agenzia/e», ove non specificato, si intendono l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL della preesistente Area VI. 5. Con il termine «ente/i» si intendono le amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 4, destinatarie dei precedenti CCNL della preesistente Area VI. 6. Con il termine «ministero/i» si intendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL della preesistente Area I. 7. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell'amministrazione o ente interessato. 8. Con il termine «professionista/i» si intendono i professionisti cui e' applicato il presente CCNL ai sensi del comma 1, ivi compresi quelli dell'area medica, negli enti ove e' istituita. 9. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato come «decreto legislativo n. 165/2001». 10. Il riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato come «decreto legislativo n. 151/2001». 11. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono cosi' indicati: a) CCNL 16 novembre 2023, con cui si intende il «CCNL relativo al personale dell'Area funzioni centrali - triennio 2019-2021» sottoscritto il 16 novembre 2023; b) CCNL 9 marzo 2020, con cui si intende il «CCNL relativo al personale dell'Area funzioni centrali - triennio 2016-2018» sottoscritto il 9 marzo 2020; c) CCNL Area VI 21 luglio 2010, con cui si intende il «CCNL dell'area VI della dirigenza degli EPNE e delle Agenzie fiscali per il quadriennio 2006 - 2009 e biennio economico 2006-2007», sottoscritto il 21 luglio 2010; d) CCNL ENAC 30 maggio 2007, con cui si intende il «CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 - biennio economico 2002-2003 relativo all'area dirigenziale ENAC», sottoscritto il 30 maggio 2007; e) CCNL Area VI 1° agosto 2006, con cui si intende il «CCNL relativo al personale dirigente dell'Area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003» sottoscritto il 1° agosto 2006; f) CCNL Area I 21 aprile 2006, con cui si intende il «CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I per il quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003», sottoscritto il 21/04/2006. 12. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001, le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite o abrogate da previsioni del presente CCNL o da norme legislative. |
| | Art. 2.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate tre mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, se il presente contratto e' firmato dopo tale scadenza, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. 6. L'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nelle more della definizione del CCNL relativo al triennio 2025-2027, continua ad essere corrisposta nelle misure e con le modalita' previste dall'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio per il 2025). 7. Il presente CCNL puo' essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalita' sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica puo' aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo. |
| | Art. 3.
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonche' alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Al fine di favorire la semplificazione procedurale e' possibile attivare, anche a richiesta delle organizzazioni sindacali, modalita' di riunione da remoto. 2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente o professionista in base alle leggi e ai contratti collettivi, nonche' della peculiarita' delle relative funzioni, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti e che sia in grado di favorire la piena collaborazione al perseguimento delle finalita' istituzionali. 3. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei dirigenti e professionisti; si migliora la qualita' delle decisioni assunte; si sostengono la crescita professionale, la sicurezza e il miglioramento delle condizioni di lavoro, l'aggiornamento dei dirigenti e dei professionisti, nonche' i processi di innovazione organizzativa, tecnologica e di riforma della pubblica amministrazione; si promuovono modalita' di lavoro che consentono una migliore armonizzazione della vita lavorativa con la vita privata e familiare. 4. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali - che si riferiscono esclusivamente ai dirigenti e professionisti del presente contratto - presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione collettiva integrativa. 5. La partecipazione e' finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione, di salute, sicurezza e condizioni di lavoro, o di tematiche aventi riflessi sul rapporto di lavoro nonche' a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: informazione; confronto; organismi paritetici di partecipazione. 6. La contrattazione collettiva integrativa e' finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure). 7. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, decreto legislativo n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma e' anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 8. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza. 9. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate. 10. Il presente articolo abroga l'art. 3 del CCNL 16 novembre 2023. Dichiarazione congiunta n. 1 In relazione a quanto previsto dall'art. 3 (Obiettivi e strumenti), comma 7, le parti auspicano che l'Osservatorio a composizione paritetica composto dall'A.Ra.N. e dalle confederazioni sindacali rappresentative avvii i propri lavori in tempi celeri e valuti positivamente la possibilita' di organizzarsi in articolazioni di comparto. |
| | Art. 4.
Informazione
1. L'informazione e' il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa e' resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione preventiva di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2 al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi art. 20 (Confronto: materie), art. 21 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), art. 45 (Confronto: materie) e art. 46 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), nelle distinte sezioni del presente CCNL, prevedano il confronto o la contrattazione collettiva integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. Sono altresi' oggetto di sola informazione le materie di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle organizzazioni sindacali. 5. Sono altresi' oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni del personale. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno cinque giorni prima dell'adozione degli atti. L'informazione relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale ed alle modalita' di attuazione degli stessi e' seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti) comma 2. E', altresi', oggetto di sola informazione successiva la costituzione dei Fondi per il salario accessorio previsti dai CCNL. 6. I soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, del presente CCNL ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione collettiva integrativa, nonche', nelle amministrazioni ove non e' istituito l'Organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6, i dati generali sugli andamenti occupazionali, anche in riferimento alle dotazioni organiche ed alle procedure concorsuali programmate. 7. Il presente articolo abroga l'art. 4 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 5.
Confronto
1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita' previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni lavorativi dall'informazione, il confronto e' richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro puo' anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 3. Sono oggetto di confronto le materie indicate all'art. 20 e all'art. 45 (Confronto: materie), nelle distinte sezioni del presente CCNL. 4. Il presente articolo abroga l'art. 5 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 6.
Organismo paritetico per l'innovazione
1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza, presso le amministrazioni pubbliche con almeno 30 unita' di personale destinatario del presente CCNL, una modalita' relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione collettiva integrativa su tutto cio' che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo. 2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione anche tecnologica e miglioramento dei servizi, promozione della legalita', della qualita' del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento al lavoro agile, alle politiche formative, allo stress lavoro correlato ad ai fenomeni di burn-out, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai cambiamenti conseguenti a percorsi di transizione ecologia e digitale, incluso l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (IA) - al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione collettiva integrativa. 3. L'organismo e' altresi' la sede in cui esaminare l'implementazione di programmi di mentorship tra dirigenti/professionisti esperti e neoassunti focalizzati sull'adozione dell'IA e delle tecnologie digitali, al fine di favorire sia la diffusione delle competenze digitali sia l'adozione consapevole delle nuove tecnologie all'interno della PA. 4. L'organismo paritetico per l'innovazione e' istituito presso ogni amministrazione a livello nazionale o di sede unica. Le amministrazioni entro trenta giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove necessario, ad aggiornarne la composizione. Esso: a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa nazionale, nonche' da una rappresentanza dell'amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale; b) si riunisce almeno due volte l'anno anche ad iniziativa della componente sindacale e, comunque, ogniqualvolta l'amministrazione o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), manifestino un'intenzione di progettualita' organizzativa innovativa, complessa per modalita' e tempi di attuazione, e sperimentale; c) trasmette proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilita', alle parti negoziali della contrattazione collettiva integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione; d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento e redige un report annuale delle proprie attivita'. 5. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4, lettera a) e dall'amministrazione. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilita' secondo quanto previsto al comma 4, lettera c). 6. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali del personale ed i dati sulle assenze di tutto il personale di cui all'art. 29 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 9 marzo 2020. 7. Nel caso in cui l'organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il termine previsto dal comma 4, le materie del comma 2 diventano oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 5 (Confronto) del presente CCNL, nel rispetto delle procedure ivi previste, fino alla sua istituzione. 8. Il presente articolo abroga l'art. 6 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 7.
Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge ad un unico livello presso ciascuna amministrazione, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa sono: a) i rappresentanti territoriali anche di livello nazionale delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL; b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001. 3. La disciplina di cui al comma 2 lettera b) trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie del personale destinatario del presente CCNL, ai sensi dell'art. 42, comma 9, del decreto legislativo n. 165/2001. 4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui e' individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 5. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa le materie indicate dall'art. 21 e dall'art. 46 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), nelle distinte sezioni del presente CCNL. 6. Il presente articolo abroga l'art. 7 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 8.
Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale, rappresenta un accordo unitario, si svolge in un'unica sessione negoziale, sia pure articolata in piu' incontri e si riferisce a tutte le materie indicate nelle due distinte sezioni del presente CCNL all'art. 21, comma 1 (Contrattazione collettiva integrativa: materie) e all'art. 46, comma 1 (Contrattazione collettiva integrativa: materie). Le materie di cui all'art. 21 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera b) ed all'art. 46 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c) sono negoziate con cadenza annuale. Per garantire la piena funzionalita' dei servizi e la puntale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale annuale va avviata, di norma, entro il mese di aprile dell'anno di riferimento. A tal fine, prima dell'avvio della contrattazione collettiva integrativa, l'amministrazione fornisce compiuta ed esaustiva informativa sulla costituzione dei Fondi per il salario accessorio previsti dal CCNL. 2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 4 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. La contrattazione collettiva integrativa annuale si avvia, di norma, entro il mese di aprile dell'anno di riferimento. 4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL. 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 (Clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e' fissato in trenta giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 6. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'amministrazione puo' autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. Ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni ivi previste, conclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 6, trasmettono entro dieci giorni l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 6, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano, congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilita' economico-finanziaria. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. 8. I contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 9. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 10. Il presente articolo abroga l'art. 8 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 9.
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato a principi di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed e' orientato alla prevenzione dei conflitti. 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate. 3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso. 4. Il presente articolo abroga l'art. 9 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 10.
Linee generali per il lavoro agile
1. Il lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017 e' una delle possibili modalita' di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attivita' di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalita'. Esso e' finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro. 2. Il lavoro agile e' una modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in modalita' mista alternando giornate di lavoro all'interno dei locali dell'amministrazione e giornate di lavoro all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita. Per i lavoratori per i quali sia previsto per le attivita' in presenza un orario di lavoro, il lavoro agile si svolgera' entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attivita' svolta dai lavoratori e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l'amministrazione i luoghi ove e' possibile svolgere l'attivita'. In ogni caso, nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente e' tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonche' la piena operativita' della dotazione informatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la piu' assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'amministrazione che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l'amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia. 3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalita' a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione, con le precisazioni di cui al presente articolo. 4. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria. 5. L'amministrazione, previo confronto di cui all'art. 20 (Confronto: materie) , comma 1, lettera e) e all'art. 45 (Confronto: materie), comma 1, lettera g) individua le attivita' che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili. 6. L'amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilita' dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonche' con le specifiche necessita' tecniche delle attivita'. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorita' sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l'amministrazione - previa contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 21 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera l) e dell'art. 46 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera t) - avra' cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessita', non coperte da altre misure. In particolare, per i lavoratori che documentino particolari esigenze di salute o che assistano familiari con disabilita' in situazione di gravita' ai sensi della legge n. 104/1992 o che godano dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 151/2001 a sostegno della genitorialita' e per le altre casistiche individuate in sede di contrattazione collettiva integrativa, con l'accordo individuale di cui all'art. 11 (Accordo individuale) del CCNL 16 novembre 2023 e' possibile estendere il numero di giorni di attivita' resa in modalita' agile rispetto a quelle previste per il restante personale. 7. L'amministrazione garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunita' rispetto alla incentivazione della performance e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attivita' lavorativa in presenza. 8. Il presente articolo abroga l'art. 10 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 11.
Linee guida generali in materia di formazione
1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva fondamentale nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualita' ed efficacia delle amministrazioni. Con riferimento alla risorsa dirigenziale tale carattere diviene piu' pregnante per la criticita' del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli obiettivi anzidetti. 2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il costante aggiornamento delle competenze professionali tecniche e lo sviluppo delle competenze organizzative e manageriali necessarie allo svolgimento efficace dei rispettivi ruoli. 3. Le iniziative di formazione hanno carattere continuo e obbligatorio. A tali iniziative sono destinati adeguati investimenti finanziari nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti norme di legge in materia. 4. Gli interventi formativi, secondo le singole finalita', hanno sia contenuti di formazione al ruolo, sia contenuti specialistici in correlazione con specifici ambiti e funzioni su cui insiste l'attivita' del dirigente o del professionista. 5. Ciascuna amministrazione, secondo i rispettivi strumenti di bilancio e le specifiche sfere di autonomia e di flessibilita' organizzativa ed operativa, definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti e dei professionisti, nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 3, tenendo conto dei propri obiettivi di sviluppo organizzativo, dell'analisi dei fabbisogni formativi e delle direttive generali in materia di formazione. In tale ambito le amministrazioni curano un aggiornamento biennale su tematiche di innovazione organizzativa, leadership e gestione del cambiamento. 6. Fermo restando il prioritario svolgimento delle attivita' lavorative necessarie ad assicurare il proseguo delle attivita' istituzionali, ciascuna amministrazione, nell'ambito delle risorse disponibili, garantisce ad ogni dirigente e professionista un numero minimo di ore di formazione annue, nel rispetto delle direttive impartite dal Dipartimento della funzione pubblica. Nell'ambito dei piani della formazione sono indicati gli obiettivi di ore di formazione da erogare nel corso dell'anno. 7. Le politiche formative sono definite da ciascuna amministrazione in conformita' alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente o d'intesa con altre amministrazioni, anche in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'amministrazione, le Universita' ed altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli ordini professionali, nonche' mediante il rafforzamento dello strumento della formazione a distanza su piattaforma telematica, anche in considerazione dell'esigenza di contemperare il diritto alla formazione con le risorse disponibili per tale finalita'. 8. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'amministrazione con gli interessati ed e' considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il personale puo', inoltre, partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalita' indicate nei commi che precedono. A tal fine puo' essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno. 9. Qualora l'amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal personale ai sensi del comma 8 con l'attivita' di servizio e l'incarico affidato, puo' concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata. 10. Al finanziamento delle attivita' di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. E' comunque fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di spesa per la formazione. 11. Il presente articolo abroga l'art. 26 del CCNL 9 marzo 2020. |
| | Art. 12.
Pianificazione strategica di conoscenze e saperi
1. Le parti riconoscono l'importanza dell'attivazione di percorsi formativi differenziati per target di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo di conoscenze e competenze rispetto ad ambiti strategici comuni a tutti i dirigenti e professionisti che siano inseriti nell'ambito di appositi sistemi di accreditamento e che garantiscano alta qualificazione, tra cui interventi formativi sui temi dell'etica pubblica. 2. Le amministrazioni favoriscono misure formative finalizzate alla transizione digitale nonche' interventi di supporto per l'acquisizione e l'arricchimento delle competenze digitali, in particolare quelle iniziali. 3. Le amministrazioni pongono particolare attenzione alla formazione per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e dei LLM (modelli linguistici di grandi dimensioni). |
| | Art. 13.
Attivita' di affiancamento
1. Nel contesto dei processi di riforma digitale e di riorganizzazione, anche procedurale, della Pubblica amministrazione le parti sottolineano l'importanza di realizzare un sistema strutturato basato sullo scambio delle conoscenze, competenze e delle esperienze maturate nel tempo da parte della dirigenza gia' in servizio verso il personale dirigente neoassunto. 2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, le amministrazioni possono prevedere idonee forme di affiancamento all'ingresso in favore dei dirigenti e professionisti neoassunti, in aggiunta agli eventuali corsi e/o scuole di formazione iniziale e di aggiornamento professionale organizzati dalle stesse. 3. Le amministrazioni a tal fine predispongono un elenco, periodicamente aggiornato, di dirigenti e professionisti in servizio che abbiano maturato almeno quindici anni di anzianita' nella qualifica e prestato il proprio consenso a realizzare l'affiancamento a beneficio dei dirigenti o professionisti di cui al comma 2. 4. Ai soli fini del presente articolo, si considera neoassunto il dirigente e il professionista fino alla maturazione di due anni di servizio. 5. Il ruolo del dirigente o professionista mentore e' quello di fornire supporto, informazioni, incoraggiamento e consiglio al dirigente e al professionista neoassunto sulla vita e l'esperienza lavorativa avuta in seno all'amministrazione di appartenenza. Il rapporto informale e paritario basato sulla fiducia reciproca che si instaura tra le parti deve condurre allo scambio delle competenze e delle esperienze acquisite negli anni dal mentore, contribuendo anche a trasferire al neoassunto la cultura e la missione dell'amministrazione, i codici e comportamenti informali esistenti, nonche' la consapevolezza dei ruoli da assolvere. L'attivita' di affiancamento rientra tra le funzioni del dirigente o del professionista. Essa, se oggetto di specifico obiettivo assegnato al dirigente o professionista, e' utile ai fini della valutazione della performance individuale. 6. Di norma, il mentore e' una persona diversa dal dirigente superiore e non puo' relazionarsi con piu' di un dirigente o professionista per volta. 7. E' nell'interesse del mentee (dirigente o professionista) assimilare e apprendere dal proprio mentore, con spirito collaborativo e diligenza. Quest'ultimo puo' chiedere di essere sollevato dall'attivita' di affiancamento per comprovate ragioni. 8. Il presente articolo abroga l'art. 18 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 14.
Obiettivi e strumenti di age management
1. Nel quadro generale delle politiche di gestione dei dirigenti e dei professionisti, le amministrazioni devono porre particolare attenzione all'aumento dell'eta' media dei lavoratori, adottando strategie mirate per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) valorizzazione della persona lungo l'intero percorso professionale, garantendo opportunita' adeguate per esprimere la professionalita' acquisita e favorire lo sviluppo continuo delle competenze; b) promozione di ambienti di lavoro che sostengano la produttivita' individuale e l'efficienza organizzativa, rispettando le specificita' e le esigenze personali; c) promozione delle migliori condizioni di salute possibili e prevenzione di malattie professionali e infortuni sul lavoro; d) formazione continua. 2. Gli obiettivi di cui al comma 1 potranno essere perseguiti, nel rispetto della normativa vigente e delle relazioni sindacali di cui al Titolo II, attraverso: a) la valorizzazione del ruolo attivo del dirigente o del professionista con maggiore esperienza all'interno dell'amministrazione, come portatore di un prezioso patrimonio di competenze e conoscenze da trasmettere alle nuove generazioni. A tal fine, le amministrazioni promuovono il dialogo intergenerazionale mediante adeguate forme di affiancamento per i neoassunti e momenti di formazione peer-to-peer volti a favorire lo scambio di competenze tra le diverse generazioni, riducendo cosi' il rischio di isolamento e agevolando l'integrazione delle nuove risorse; b) l'introduzione di maggiore flessibilita' nella gestione del lavoro del personale, ad esempio attraverso la promozione di modalita' di lavoro a distanza e - per il personale con orario di lavoro - la definizione di orari che facilitino la conciliazione tra vita privata e professionale; c) il monitoraggio costante delle condizioni ambientali e di salute dei lavoratori; d) una revisione delle modalita' di formazione e training con l'obiettivo di ritardare o eliminare il rischio di skills obsolescence del personale. 3. Le amministrazioni con consistenze di personale destinatario del presente CCNL superiore a 50 unita' effettuano annualmente il monitoraggio delle politiche di age management poste in essere. Le risultanze di tale monitoraggio sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui all'art. 7. |
| | Art. 15.
Differenziazione della retribuzione di risultato
1. La retribuzione di risultato, la cui finalita' e' la remunerazione della performance individuale, e' attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della stessa conseguiti da dirigenti e professionisti, fermo restando che la sua erogazione puo' avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva e non prima che la stessa sia stata formalizzata. 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa, sono definiti criteri che garantiscano una effettiva e sostanziale differenziazione degli importi in corrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva, nel rispetto di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5. Tra i criteri di differenziazione, oltre agli esiti della valutazione di performance individuale, puo' altresi' tenersi conto della natura piu' o meno sfidante degli obiettivi assegnati. 3. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 2, ai dirigenti e professionisti che conseguano le valutazioni piu' elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, e' attribuita una retribuzione di risultato con importo piu' elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale. Le amministrazioni che abbiano dato attuazione alla disciplina di cui al comma 6 possono definire un minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%. 4. La misura percentuale di cui al comma 3 e' definita in sede di contrattazione collettiva integrativa sui criteri per la determinazione della retribuzione di risultato. 5. In sede di contrattazione collettiva integrativa e' altresi' definita una limitata quota massima di dirigenti e professionisti valutati, a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato definito ai sensi del comma 3. 6. In sede di contrattazione collettiva integrativa e' possibile correlare l'effettiva erogazione di una quota delle risorse destinate a retribuzione di risultato - anche aggiuntiva rispetto alle risorse precedentemente destinate - al raggiungimento di uno o piu' obiettivi d'impatto rilevanti ed oggettivamente misurabili, anche trasversali a piu' unita' organizzative o riferiti all'azione dell'amministrazione nel suo complesso, direttamente collegati a benefici concreti e verificabili per la collettivita' o per l'utenza. 7. Il presente articolo abroga l'art. 19 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 16.
Welfare
1. Le amministrazioni disciplinano - in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 21 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera h) e all'art. 46 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lettera p) - misure di welfare integrativo in favore del personale di cui all'art. 1 (Campo di applicazione), comma 1 del presente contratto, tra i quali, a titolo esemplificativo: a. iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); b. supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c. contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con finalita' sociale; d. prestiti a favore di dipendenti in difficolta' ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessita' di affrontare spese non differibili; e. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale; f. altre categorie di beni e servizi che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilita' destinate a tale specifica finalita', da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, tra le quali l'art. 75 del CCNL Area VI del 1° agosto 2006, nonche', per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte del fondo di cui all'art. 25 (Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia), all'art. 28 (Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia), all'art. 39 (Incrementi del Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari), all'art. 43 (Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato), all'art. 51 (Incrementi del Fondo dell'area dei professionisti), all'art. 60 (Incrementi del Fondo dell'area medica) e all'art. 64 (Incremento del Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale). 3. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera e) potra' avvenire mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di assistenza sanitaria integrativa del Servizio sanitario nazionale. Il finanziamento a carico delle amministrazioni, che non dovra' determinare ulteriori o maggiori oneri, trovera' copertura nelle risorse di cui al comma 2. 4. Il presente articolo abroga l'art. 20 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 17.
Indennita' di bilinguismo
1. Ai sensi dell'art. 70, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, nei confronti dei dipendenti degli uffici territoriali della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento, aventi competenza regionale, continua ad essere erogata l'indennita' di bilinguismo secondo i criteri e le modalita' previste nei precedenti CCNL. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 ed a valere dall'anno successivo, la misura economica dell'indennita' di bilinguismo di cui al comma 1 e' rideterminata in euro 300 mensili per dodici mensilita'. 3. Per i dipendenti degli uffici territoriali della Regione Valle d'Aosta l'indennita' di bilinguismo e' fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1. 4. Per il personale di cui ai commi 1 e 3 nella struttura della retribuzione e' confermata la voce retributiva «indennita' di bilinguismo». |
| | Art. 18.
Trattamento economico del personale in distacco sindacale
1. Il trattamento economico del personale in distacco sindacale si compone: a. dello stipendio tabellare, degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento nonche' - ove prevista - dell'indennita' di esclusivita'; b. di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del corrispondente Fondo, tra quelli di cui agli articoli 48, 51, 68, 80, 89, 97, 105 del CCNL 9 marzo 2020 con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di altri compensi previsti da disposizioni di legge, eccezion fatta per i compensi incentivanti di cui alla legge n. 88 del 1989 ed all'art. 12 del decreto-legge n. 79/1997 convertito dalla legge n. 140/1997 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Le misure percentuali dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lettera b), sono definite in sede di contrattazione collettiva integrativa ed il relativo onere e' posto a carico del corrispondente Fondo, tra quelli di cui agli 48, 51, 68, 80, 89, 97, 105 del CCNL 9 marzo 2020. 3. In sede di contrattazione collettiva integrativa e' definita altresi' la quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lettera b) erogata con carattere di fissita' e periodicita' mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche. 4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la natura delle diverse quote che compongono l'elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci retributive precedentemente attribuite all'interessato; pertanto, non si determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri. 5. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del presente CCNL, la cui attivazione sia avvenuta prima del 2022, la percentuale di cui al comma 1, lettera b) e' applicata al valore medio nell'anno 2021 delle voci retributive corrisposte a carico delle risorse del corrispondente Fondo, tra quelli di cui agli articoli 48, 51, 68, 80, 89, 97, 105 del CCNL 9 marzo 2020, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge. 6. In caso di distacco part-time o frazionato, l'elemento di garanzia e' riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco. 7. La disciplina di cui al presente articolo e' applicata, presso le singole amministrazioni, dalla data di decorrenza della contrattazione collettiva integrativa di cui ai commi 2 e 3, successiva a quella di sottoscrizione del presente CCNL. 8. Il presente articolo abroga l'art. 22 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 19.
Destinatari della sezione «Dirigenti»
1. La presente sezione si applica ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 2, del CCNQ 22 febbraio 2024. 2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco (d'ora in avanti «AIFA») nonche' ai dirigenti ENAC, le disposizioni della presente sezione si applicano per quanto non espressamente disciplinato rispettivamente nel Titolo VIII, Capo I e Capo II. |
| | Art. 20.
Confronto: materie
1. Sono oggetto di confronto: a) i criteri e i parametri oggettivi per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilita'; b) i criteri dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti; c) le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; d) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale; e) i criteri generali delle modalita' attuative del lavoro agile; f) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attivita' formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, dell'obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell'anno; g) le modalita' per assicurare la presenza in servizio dei dirigenti del Ministero della salute appartenenti ai profili di medico chirurgo, veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo nei piani per le emergenze di carattere sanitario e della vigilanza; h) la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei fondi; i) le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle previsioni di legge contenute nell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001, con riferimento, per quanto concerne la procedura, alla preventiva conoscibilita' delle posizioni dirigenziali disponibili ed alla preventiva acquisizione delle disponibilita' dei dirigenti interessati e, per quanto attiene ai criteri, alle attitudini e capacita' professionali, ai risultati conseguiti in precedenza ed alla relativa valutazione di performance individuale, alle specifiche competenze organizzative possedute, alle esperienze di direzione attinenti all'incarico; j) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro nonche' i criteri di flessibilita' oraria per il personale di cui al Titolo V (Disposizioni speciali), Capo I (Disposizioni per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco) del CCNL 9 marzo 2020; k) le materie oggetto dell'Organismo paritetico dell'innovazione, laddove e fintanto che lo stesso non sia stato costituito; l) le risultanze del monitoraggio delle politiche di age management poste in essere dalle amministrazioni, ai sensi dell'art. 14 (Obiettivi e strumenti di age management), comma 3. 2. Il presente articolo abroga l'art. 24 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 21.
Contrattazione collettiva integrativa: materie
1. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa: a) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali; b) la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione, quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'art. 51 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia) del CCNL 9 marzo 2020, e quota destinata al welfare integrativo di cui all'art. 16 (welfare integrativo); c) i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato; in tale ambito sono altresi' definite le misure percentuali di cui all'art. 15 (Differenziazione della retribuzione di risultato), commi 2 e 5; d) la definizione della quota di incremento della retribuzione di risultato dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, in ragione dell'impegno richiesto, secondo la disciplina vigente, nel rispetto delle norme di legge in materia; e) l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim per i periodi di sostituzione di altro dirigente, secondo la disciplina vigente, nonche' nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; f) i criteri per la definizione di speciali compensi, nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, per il dirigente che realizzi un'invenzione industriale, secondo la disciplina vigente; g) i criteri generali per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 33, comma 9, del CCNL Area VI 1° agosto 2006; h) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse gia' destinate a tale specifica finalita' e di quanto destinato ai sensi dell'art. 16 (welfare integrativo); i) i criteri e i limiti per la corresponsione degli incentivi economici alla mobilita' territoriale, di cui all'art. 30 (Incentivi economici alla mobilita' territoriale) del CCNL 9 marzo 2020 e le complessive risorse ad essi destinate, nel rispetto del comma 2 di tale articolo; j) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 54 (Clausola di salvaguardia economica) del CCNL 9 marzo 2020, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione collettiva integrativa da tale articolo; k) la definizione di quanto demandato alla contrattazione collettiva integrativa dall'art. 18 (Trattamento economico del personale in distacco sindacale); l) i criteri di priorita' per l'accesso al lavoro agile e i casi in cui e' possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalita' agile; m) i criteri per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023. 2. La materia a cui si applica l'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), comma 4, sono quelle di cui al comma 1, lettera a) e l). 3. Le materie a cui si applica l'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), comma 5, sono quelle di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m). 4. Il presente articolo abroga l'art. 25 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 22.
Linee generali in materia di conferimento di incarichi dirigenziali
1. Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell'amministrazione e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico dirigenziale. 2. L'incarico dirigenziale e' conferito a seguito di procedure trasparenti e con provvedimento motivato dell'amministrazione, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti adottati dalle amministrazioni previo confronto ai sensi dell'art. 5, in osservanza dei principi di trasparenza che gli stessi prevedono. 3. Per rendere effettivi i principi di cui al comma 2, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001, le amministrazioni rendono preventivamente conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, con adeguata programmazione dei tempi della procedura al fine di garantire il rispetto di quanto previsto al comma 1, il numero e la tipologia di posizioni dirigenziali che si rendono disponibili ed i criteri di scelta. Acquisiscono, inoltre, le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valutano. 4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001 e di quanto previsto dai contratti collettivi. 5. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con il provvedimento di conferimento l'amministrazione individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice. 6. Tutti gli incarichi sono conferiti per un tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi e' fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge. 7. Il presente articolo abroga l'art. 45 del CCNL 9 marzo 2020. |
| | Art. 23.
Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia
1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilita', dei dirigenti di prima fascia, definito dall'art. 27, comma 3, del CCNL 16 novembre 2023, nella misura di euro 60.102,87 e' incrementato: per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 285,00 lordi mensili per tredici mensilita'. 2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per le amministrazioni che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea. 3. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' dello stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia e' rideterminato in euro 63.807,87. 4. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa, definito dall'art. 27, comma 5, del CCNL 16 novembre 2023, e' incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di euro 215,00 mensili lordi per tredici mensilita'. 5. A seguito dell'applicazione del comma 4 il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti di prima fascia e' rideterminato in euro 42.598,20. 6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita' nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente. |
| | Art. 24.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 23 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), commi 1 e 4 hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita o di anzianita', sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 23 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), commi 1 e 4 hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' di buonuscita e di anzianita', dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, provvedendo al recupero, a totale carico degli interessati, dei contributi non versati. 4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento. |
| | Art. 25.
Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia e' stabilmente incrementato dei valori percentuali di cui all'allegata tabella 1 da applicare al monte salari anno 2021 relativo ai dirigenti di prima fascia. 2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa, definiti ai sensi dell'art. 23 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), comma 4 e, per la parte residuale, sono destinate a retribuzione di risultato e welfare. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, puo' ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti, per le amministrazioni statali, a valere sull'apposito Fondo di cui al citato art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, nel limite delle risorse ivi stanziate e, per le amministrazioni non statali, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci. 4. I Ministeri incrementano la parte stabile del presente fondo nei limiti e con le decorrenze previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2025 di attuazione dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69. 5. Le amministrazioni non statali, per proprie esigenze organizzative o gestionali, possono incrementare la parte variabile del presente fondo, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e previa certificazione della sostenibilita' finanziaria da parte dell'organo di revisione. 6. Sono confermati, con le integrazioni di cui al presente articolo, l'art. 48 del CCNL 9 marzo 2020 e l'art. 29 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 26.
Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilita', dei dirigenti di seconda fascia, definito dall'art. 30, comma 3, del CCNL 16 novembre 2023 nella misura di euro 47.015,77 e' incrementato: per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 230,00 lordi mensili per tredici mensilita'. 2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per le amministrazioni che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea. 3. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' dello stipendio tabellare dei dirigenti di seconda fascia e' rideterminato in euro 50.005,77. 4. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa, definito dall'art. 30, comma 5, del CCNL 16 novembre 2023, e' incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di euro 90,00 mensili lordi per tredici mensilita'. 5. A seguito dell'applicazione del comma 4: il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti di seconda fascia e' rideterminato in euro 14.515,11. il nuovo valore massimo a regime della retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia di cui all'art. 52 (Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali) del CCNL 9 marzo 2020 e' rideterminato in euro 48.084,81 annui lordi per tredici mensilita', fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 4, del CCNL Area VI il 21 luglio 2010. 6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita' nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente. |
| | Art. 27.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 26 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) commi 1 e 4 hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita o di anzianita', sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 26 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) commi 1 e 4 hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' di buonuscita e di anzianita', dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati. 4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento. |
| | Art. 28. Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia e' stabilmente incrementato dei valori percentuali di cui all'allegata tabella 2 da applicare al monte salari anno 2021 relativo ai dirigenti di seconda fascia. 2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione - parte fissa, definiti ai sensi dell'art. 26 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia), comma 4 e, per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato e welfare. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, puo' ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti, per le amministrazioni statali, a valere sull'apposito Fondo di cui al citato art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, nel limite delle risorse ivi stanziate e, per le amministrazioni non statali, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci. 4. I Ministeri incrementano la parte stabile del presente fondo nei limiti e con le decorrenze previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2025 di attuazione dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69. 5. Le amministrazioni non statali, per proprie esigenze organizzative o gestionali, possono incrementare la parte variabile del presente fondo, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e previa certificazione della sostenibilita' finanziaria da parte dell'organo di revisione. 6. Sono confermati, con le integrazioni di cui al presente articolo, l'art. 51 del CCNL 9 marzo 2020 e l'art. 32 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 29.
Destinatari del presente Capo
1. Il presente Capo contiene le disposizioni speciali che si applicano ai dirigenti, anche a tempo determinato, del Ministero della salute di cui all'art. 17, comma 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Le predette disposizioni si applicano anche, ai sensi del comma 3-bis del citato art. 17, ai dirigenti dell'«AIFA» ivi indicati. 2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capo, si applicano le disposizioni del presente contratto collettivo previste nella parte comune e nella sezione dirigenti. 3. Al personale di cui al presente capo si applica quanto previsto dall'art. 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e dall'art. 1, comma 157 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. |
| | Art. 30.
Lavoro agile
1. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'AIFA per i quali sia previsto un orario di lavoro settimanale, in caso di effettuazione di lavoro agile e' riconosciuto il buono pasto. Ai fini dell'erogazione dello stesso, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalita' agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dirigente avrebbe dovuto svolgere per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza. |
| | Art. 31.
Articolazione dell'orario di lavoro
1. L'orario di lavoro di cui all'art. 56 (Orario di lavoro dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa), comma 2, del CCNL 9 marzo 2020 e' articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuita', che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici. 2. Tenuto conto delle peculiarita' e della specificita' dell'attivita' svolta, in via sperimentale e ferma restando la garanzia del livello di servizi resi all'utenza, gli enti, previo confronto di cui all'art. 20 (Confronto: materie) e limitatamente alle strutture che non erogano servizi o prestazioni sanitarie, possono articolare l'orario ordinario di cui al comma 1 su quattro giorni. 3. L'adesione all'articolazione oraria su quattro giorni da parte del dirigente e' volontaria. 4. L'articolazione dell'orario di lavoro su quattro giorni comporta un riproporzionamento delle giornate di ferie annue nonche' di tutte le altre assenze giornaliere dal servizio previste dalla legge e/o dai CCNL, fatto salvo il permesso per matrimonio. |
| | Art. 32. Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. Ai dirigenti di cui all'art. 56 (Orario di lavoro dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa) del CCNL 9 marzo 2020 sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di diciotto ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 1-bis. A decorrere dal compimento del 60° anno di eta', in aggiunta a quanto previsto al comma 1, ai dipendenti sono riconosciute ulteriori 2 ore annuali. 2. I permessi di cui al presente articolo, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 3. I permessi orari di cui al presente articolo: a) non possono essere fruiti nella medesima giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal D. n. 151/2001; b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi dieci giorni; c) non sono fruibili per meno di un'ora. 4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 5. I permessi orari di cui al presente articolo possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dirigente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del dirigente e' sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 7. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal dirigente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la domanda puo' essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dirigente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 8. L'assenza per i permessi di cui al presente articolo e' giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 9. L'attestazione e' inoltrata all'amministrazione dal dirigente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 10. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dirigente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente previste in tale ipotesi; b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 8 e 9 del presente articolo. 11. Analogamente a quanto previsto dal comma 10, nei casi in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, degli esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e' giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 10, lettera b). 12. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 8, 9, 10. 13. Nel caso di dirigenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita' lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I dirigenti interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 8, 9, 10 dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 14. Resta ferma la possibilita' per il dirigente, per le finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal CCNL. 15. Il presente articolo abroga l'art. 36 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 33.
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione dei dirigenti di cui al presente Capo si compone delle seguenti voci: a. stipendio tabellare, comprensivo della indennita' integrativa speciale conglobata, salvo quanto previsto dall'art. 76, comma 6, del CCNL Area I del 21 aprile 2006; b. retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita; c. assegni personali, ove acquisiti e spettanti; d. indennita' di specificita' medico-veterinaria, ove spettante in base a quanto previsto dall'art. 62 (Indennita' di specificita' medico-veterinaria) del CCNL 9 marzo 2020; d-bis. indennita' di esclusivita' di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con la legge n. 25/2022, ove spettante; d-ter. indennita' di specificita' sanitaria, ove spettante in base a quanto previsto all'art. 37 (Indennita' di specificita' sanitaria); e. retribuzione di posizione parte fissa; f. retribuzione di posizione parte variabile sulla base della graduazione delle funzioni; g. indennita' di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 65 del CCNL 9 marzo 2020; h. retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 69, comma 1, c) del CCNL 9 marzo 2020, ove spettante; i. componenti retributive legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti; j. eventuali altre componenti retributive previste da disposizioni di legge, ove spettanti. 2. Il presente articolo abroga l'art. 37 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 34.
Incrementi dello stipendio tabellare
1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilita', dei dirigenti destinatari del presente Capo, definito dall'art. 39, comma 3 del CCNL 16 novembre 2023 nella misura di euro 47.015,77, e' incrementato: per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 230,00 lordi mensili per tredici mensilita'. 2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per le amministrazioni che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea. 3. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' dello stipendio tabellare dei dirigenti di seconda fascia e' rideterminato in euro 50.005,77. 4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita', nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente. |
| | Art. 35.
Incrementi della retribuzione di posizione parte fissa
1. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa definita, per i dirigenti di cui al presente Capo, dall'art. 40 del CCNL 16 novembre 2023 e' incrementato a decorrere dal 1° gennaio 2024 degli importi mensili lordi per tredici mensilita' di cui all'allegata tabella 3. 2. A seguito dell'applicazione del comma 1: a) i nuovi valori annui lordi per tredici mensilita' della retribuzione di posizione parte fissa sono rideterminati nelle misure di cui all'allegata tabella 4; b) i nuovi valori annui lordi massimi per tredici mensilita' della retribuzione di posizione sono rideterminati nelle misure di cui all'allegata tabella 5. 3. In caso di conferimento di incarico di livello superiore, il differenziale individuale di retribuzione di posizione di cui all'art. 63, comma 4, del CCNL 9 marzo 2020, corrisposto a carico del fondo di cui all'art. 68 del CCNL 9 marzo 2020 continua ad essere ridotto del 30%. |
| | Art. 36.
Incrementi dell'indennita' di specificita' medico-veterinaria
1. Il valore dell'indennita' di specificita' medico-veterinaria definita dall'art. 62 (Indennita' di specificita' medico-veterinaria) del CCNL del 9 marzo 2020 e' incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2024 di euro 685,88 annui lordi per tredici mensilita'. 2. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' dell'indennita' di specificita' medico-veterinaria e' rideterminato, con le medesime decorrenze, in euro 9.162,22. 3. Alla corresponsione dell'indennita' di cui al presente articolo, nei nuovi valori di cui al comma 1, si continua a provvedere con Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari. |
| | Art. 37.
Indennita' di specificita' sanitaria
1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attivita' svolte dalla dirigenza inquadrata nei profili del ruolo sanitario diversi dai profili di dirigente medico e veterinario, con decorrenza 1° gennaio 2024, e' istituita una specifica indennita', fissa e ricorrente, da corrispondersi per tredici mensilita', denominata «Indennita' di specificita' sanitaria». 2. L'indennita' di cui al comma 1, per i dirigenti sanitari e delle professioni sanitarie, e' definita nell'importo annuo lordo comprensivo della tredicesima mensilita', pari a euro 600,00. 3. Alla corresponsione dell'indennita' di cui al presente articolo si provvede con il Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari. |
| | Art. 38.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 34 (Incrementi dello stipendio tabellare) e dell'art. 35 (Incrementi della retribuzione di posizione parte fissa) hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita o di anzianita', sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 34 (Incrementi dello stipendio tabellare) e dell'art. 35 (Incrementi della retribuzione di posizione parte fissa) hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' di buonuscita e di anzianita', dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati. 3. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento. |
| | Art. 39.
Incremento del Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il Fondo risorse decentrate destinato al personale di cui al presente capo e' stabilmente incrementato di un importo pari all'1,93% del monte salari 2021. 2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definiti ai sensi dell'art. 35 (Incrementi della retribuzione di posizione parte fissa), degli incrementi dell'indennita' di specificita' medico-veterinaria definiti ai sensi dell'art. 36 e all'istituzione dell'indennita' di specificita' sanitaria di cui all'art. 37; gli stessi possono essere destinati anche a welfare. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, puo' ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti, per le amministrazioni statali, a valere sull'apposito Fondo di cui al citato art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, nel limite delle risorse ivi stanziate, e, per le amministrazioni non statali, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci. 4. Sono confermati, con le integrazioni di cui al presente articolo, l'art. 68 del CCNL 9 marzo 2020 e l'art. 42 del CCNL 16 novembre 2023. E' altresi' confermato l'art. 69 del CCNL 9 marzo 2020. |
| | Art. 40.
Destinatari del presente Capo
1. Le clausole del presente Capo si applicano ai dirigenti dell'ENAC. 2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capo, si applicano le disposizioni del presente contratto collettivo previste nella parte comune e nella sezione dirigenti. |
| | Art. 41.
Incrementi del trattamento economico fisso
1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilita', dei dirigenti ENAC, definito dall'art. 44, comma 3 del CCNL 16 novembre 2023 nella misura di euro 69.074,01, e' incrementato: per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 338,00 lordi mensili per tredici mensilita'. 2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, qualora l'amministrazione vi abbia provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea. 3. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' dello stipendio tabellare dei dirigenti Enac e' rideterminato in euro 73.468,01. 4. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa, definito dall'art. 44, comma 5 del CCNL 16 novembre 2023, e' incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di euro 90,00 mensili lordi per tredici mensilita'. 5. A seguito dell'applicazione del comma 4: il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti Enac e' rideterminato in euro 16.908,26; il nuovo valore massimo a regime della retribuzione di posizione dei dirigenti Enac, di cui all'art. 44, comma 4 del CCNL 16 novembre 2023, e' rideterminato in euro 48.928,26 annui lordi per tredici mensilita'. 6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita' nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente. |
| | Art. 42.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 41 (Incrementi del trattamento economico fisso) commi 1 e 4 hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita o di anzianita', sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 41 (Incrementi del trattamento economico fisso) commi 1 e 4 hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' di buonuscita e di anzianita', dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati. 4. All'atto del conferimento di incarico di livello dirigenziale e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento. |
| | Art. 43. Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 46 del CCNL 16 novembre 2023 e' stabilmente incrementato di un importo pari al 2,23% del monte salari 2021. 2. Le risorse di cui al comma 2 concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa, definiti ai sensi dell'art. 41 (Incrementi del trattamento economico fisso) comma 4 e, per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato e welfare. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, puo' ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti, a valere su risorse appositamente stanziate a carico del bilancio dell'Ente. 4. L'Enac, per proprie esigenze organizzative o gestionali, puo' incrementare la parte variabile del presente fondo, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, a valere su risorse appositamente stanziate a carico del proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e previa certificazione della sostenibilita' finanziaria da parte dell'organo di revisione. 5. Sono confermati, con le integrazioni di cui al presente articolo, l'art. 80 del CCNL 9 marzo 2020 e l'art. 46 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 44.
Destinatari della sezione «Professionisti»
1. La presente sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai professionisti di cui all'art. 7, comma 2, del CCNQ 22 febbraio 2024, collocati nell'area dei professionisti e nell'area medica. 2. L'espressione «professionista/i», salvo diversa previsione, designa d'ora in avanti ed agli effetti della presente sezione del contratto il personale dipendente di cui al comma 1. 3. I professionisti destinatari del presente CCNL costituiscono, al pari della dirigenza, una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli enti. Correlativamente, anche in ragione del duplice profilo di «professionisti» e di «dipendenti» investiti di particolari responsabilita', essi rappresentano un'area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale. 4. Di qui l'inclusione dei professionisti in un'area di contrattazione comune con la dirigenza, ferma restando la fondamentale distinzione di ruoli e di funzioni e la conseguente necessita' di una distinta disciplina contrattuale. 5. La particolare natura, lo spessore delle responsabilita' e il grado di autonomia che caratterizzano lo svolgimento di dette funzioni sottolineano l'importanza e la delicatezza del ruolo che i professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici secondo la rispettiva professione da essi garantita all'ente a garanzia della correttezza del quotidiano operare e, per l'area legale, attraverso l'attivita' di patrocinio, rappresentanza e assistenza, consulenza e negoziazione assistita. 6. L'attivita' dei professionisti all'interno degli enti, sotto questo primo e fondamentale profilo, si svolge in conformita' alle normative ed alle regole deontologiche che disciplinano l'esercizio delle rispettive professioni. I professionisti ne rispondono a norma di legge secondo i singoli ordinamenti professionali con l'assunzione delle conseguenti responsabilita'. 7. Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi ordini professionali costituisce un vincolo primario per ciascun professionista. 8. Cio' posto, le parti rilevano che l'apporto dei professionisti, fermi restando gli ambiti di autonomia accennati, si inscrive in un contesto unitario che deve tendere al miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia e qualita' dei servizi istituzionali. 9. Tale aspetto postula, secondo la concorde valutazione delle parti, la necessita' che l'attivita' del professionista, nel rigoroso rispetto degli ambiti di autonomia sul piano tecnico-professionale, si armonizzi con le logiche che governano l'attivita' dell'ente e con le dinamiche organizzative che le sottendono. 10. Sotto questo profilo, i professionisti si raccordano ai diversi livelli della struttura organizzativa per l'individuazione di obiettivi e priorita', in modo da garantire quella piena sintonia che e' indispensabile per la realizzazione degli obiettivi dell'ente e per la migliore tutela dell'interesse pubblico cui l'attivita' istituzionale e' finalizzata. 11. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente sezione, si applicano le disposizioni del presente contratto collettivo previste nella parte I - Parte comune. |
| | Art. 45.
Confronto: materie
1. Sono oggetto di confronto: a) i criteri per la definizione delle procedure selettive per l'accesso ai livelli differenziati di professionalita' del personale dell'area dei professionisti e relative risorse disponibili; b) i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi di coordinamento al personale dell'area dei professionisti; c) i criteri dei sistemi di valutazione della performance del personale dell'area dei professionisti; d) i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi al personale dell'area medica; e) i criteri dei sistemi di valutazione del personale dell'area medica; f) i criteri per la graduazione delle posizioni del personale dell'area medica; g) i criteri generali delle modalita' attuative del lavoro agile; h) le linee generali di riferimento per la pianificazione delle attivita' formative e di aggiornamento professionale; i) le materie oggetto dell'Organismo paritetico dell'innovazione, laddove e fintanto che lo stesso non sia stato costituito; j) l'articolazione delle tipologie di orario di lavoro di cui all'art. 54 (Articolazione dell'orario di lavoro); k) le risultanze del monitoraggio delle politiche di age management poste in essere dalle amministrazioni ai sensi dell'art. 14 (Obiettivi e strumenti di age management), comma 3 . 2. Il presente articolo abroga l'art. 49 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 46.
Contrattazione collettiva integrativa: materie
1. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa i criteri generali per: a) la ripartizione del fondo dell'area dei professionisti di cui all'art. 89 (Fondo dell'Area dei professionisti) del CCNL 9 marzo 2020 fra le varie finalita' di utilizzo; b) la ripartizione del fondo dell'area medica di cui all'art. 97 (Fondo dell'Area medica) del CCNL 9 marzo 2020 fra le varie finalita' di utilizzo; c) la ripartizione del fondo dei professionisti dell'ENAC di cui all'art. 105 (Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale) del CCNL 9 marzo 2020 fra le varie finalita' di utilizzo; d) l'attribuzione delle indennita' di cui all'art. 90, comma 1, lettera b), primo, secondo e terzo alinea del CCNL del personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel Comparto del personale degli enti pubblici non economici dell'11 ottobre 1996, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 101, comma 3 del CCNL Area VI 1° agosto 2006; e) la determinazione della retribuzione di risultato del personale dell'area dei professionisti; f) la determinazione della retribuzione di risultato del personale dell'area medica; g) la definizione delle ulteriori iniziative ed interventi, correlati ad incentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni professionali del personale dell'area medica; h) la destinazione delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 all'incentivazione delle prestazioni del personale dell'area dei professionisti incaricati dello svolgimento delle specifiche attivita'; i) l'eventuale rivalutazione degli importi dell'indennita' di specificita' medica e della componente fissa della retribuzione di posizione dell'area medica ai sensi dell'art. 3, comma 2, del CCNL del comparto enti pubblici non economici integrativo del personale area professionisti ed area medica sottoscritto in data 8 gennaio 2003, con oneri a carico delle risorse stabili del Fondo di cui all'art. 97 (Fondo dell'Area medica) del CCNL 9 marzo 2020; j) l'eventuale rivalutazione degli importi massimi della retribuzione di posizione del personale dell'area medica ai sensi dell'art. 3, comma 4, del CCNL del comparto enti pubblici non economici integrativo del personale area professionisti ed area medica sottoscritto in data 8 gennaio 2003, con oneri a carico del Fondo di cui all'art. 97 (Fondo dell'Area medica) del CCNL 9 marzo 2020; k) l'utilizzo delle risorse destinate a servizi sociali a favore del personale dell'area dei professionisti e dell'area medica per il rimborso, anche in misura parziale, degli oneri sostenuti dagli interessati per l'ulteriore copertura assicurativa, oltre quella gia' definita dall'amministrazione, con oneri a proprio carico sostenuti sulla base delle vigenti disposizioni di legge - tra cui l'art. 10 della legge n. 24/2017 - nonche' di contratto collettivo nazionale; l) la destinazione di risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti al rimborso della quota annuale di iscrizione agli albi professionali, secondo la disciplina dell'art. 106 (Iscrizione agli albi professionali) del CCNL 9 marzo 2020; m) la corresponsione ai professionisti - in luogo delle indennita' previste dall'art. 90, comma 1, lettera b), primo, secondo e terzo alinea del CCNL del personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel Comparto del personale degli enti pubblici non economici dell'11 ottobre 1996 - di un'unica indennita' di funzione professionale, secondo la disciplina dell'art. 101, comma 3 del CCNL Area VI 1° agosto 2006; n) la corresponsione degli incentivi economici alla mobilita' territoriale, di cui all'art. 30 (Incentivi economici alla mobilita' territoriale) del CCNL 9 marzo 2020 e le complessive risorse ad essi destinate, nel rispetto del comma 2 di tale articolo; o) la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 3 dell'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023, con le modalita', alle condizioni e nei limiti ivi previsti; p) l'attivazione dei piani di welfare integrativo nei limiti delle risorse gia' destinate a tali finalita' e di quanto destinato ai sensi dell'art. 20 (welfare integrativo) del CCNL 16 novembre 2023; q) le eventuali revisioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente, della disciplina in materia di attivita' libero-professionale medica per il personale di cui al Titolo III, Capo II della presente sezione, anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito nella legge n. 69/2021. r) la definizione della misura percentuale dell'indennita' di coordinamento dei professionisti ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNL comparto enti pubblici non economici integrativo del personale area professionisti ed area medica sottoscritto in data 8 gennaio 2003; s) la definizione di quanto demandato alla contrattazione collettiva integrativa dall'art. 22 (Trattamento economico del personale in distacco sindacale) del CCNL 16 novembre 2023; t) i criteri di priorita' per l'accesso al lavoro agile e i casi in cui e' possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalita' agile; u) i criteri per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023. 2. La materia a cui si applica l'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), comma 4 sono quelle di cui al comma 1, lettera q) e t). Alle restanti materie di cui al medesimo comma 1 si applica l'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), comma 5. 3. Il presente articolo abroga l'art. 50 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 47.
Trattamento di trasferta
1. Il presente articolo si applica ai professionisti di cui al Titolo IV - Capo I e II - comandati a prestare la propria attivita' lavorativa in localita' diversa dalla dimora abituale e distante piu' di 10 km dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il professionista venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la localita' sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla localita' piu' vicina a quella della trasferta. 2. Ai professionisti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate; b) il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo nei casi preventivamente autorizzati ai sensi del comma 3. 3. Il professionista inviato in trasferta puo' essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. 4. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al professionista spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria fino a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di euro 26,50 per il primo pasto e di complessivi euro 53,00 per i due pasti. Per le trasferte fino a dodici ore e comunque non inferiori alle otto ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di trasferta continuativa nella medesima localita', di durata non inferiore a trenta giorni, e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 5. Il professionista inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 6. Gli enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispetti ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, il sistema di calcolo delle distanze, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalita' procedurali, con particolare riferimento all'uso dei mezzi di trasporto, i criteri e le condizioni per il richiamo in sede in presenza di particolari esigenze di servizio. 7. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con la precisazione che i rimborsi dei pasti di cui al comma 4 sono incrementati del 30%. Gli enti incrementano la percentuale di cui al presente comma in armonia con i criteri stabiliti dalle norme che disciplinano i trattamenti di trasferta all'estero del personale civile dell'amministrazione dello Stato. 8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalita', ad invarianza di spesa complessiva. 9. Il presente articolo, limitatamente al personale di cui al presente Titolo, disapplica e sostituisce l'art. 21 del «CCNL ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici stipulato il 16 febbraio 1999» del 14 febbraio 2001. |
| | Art. 48.
Destinatari del presente Capo
1. Le clausole del presente Capo si applicano ai professionisti degli enti pubblici non economici collocati nell'area dei professionisti, gia' ricompresi nell'Area dirigenziale VI. |
| | Art. 49.
Incrementi del trattamento fisso
1. Gli stipendi tabellari del personale ricompreso nell'Area dei professionisti, come stabiliti dall'art. 52, comma 2 del CCNL 16 novembre 2023 e dalla tabella 7 allegata al CCNL 16 novembre 2023, sono incrementati: per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; con decorrenza 1° gennaio 2024, degli importi mensili lordi per tredici mensilita' indicati nell'allegata tabella 6. 2. Gli importi annui lordi a regime degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati, a decorrere dal 1° gennaio 2024, nelle misure stabilite dalla allegata tabella 7. 3. Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per le amministrazioni che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea. 4. Le indennita' dei professionisti legali e le indennita' professionali dei professionisti di area diversa da quella legale, nei valori definiti ai sensi dell'art. 52, comma 4, del CCNL 16 novembre 2023, corrisposte a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 51 (Incrementi del Fondo dell'Area dei professionisti), sono incrementate a decorrere dal 1° gennaio 2024, di euro 1.105,00 annui lordi, da corrispondersi per 12 mensilita'. 5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita' nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun professionista. |
| | Art. 50.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 49 (Incrementi del trattamento fisso) hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita o di anzianita', sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Gli effetti di cui al presente comma si producono con riferimento alle sole voci utili ai medesimi effetti, in base alle norme vigenti in materia. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 49 (Incrementi del trattamento fisso) hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei professionisti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' di buonuscita e di anzianita', dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati. 3. Sono confermati l'art. 98, comma 3 e l'art. 99, comma 3, del CCNL Area VI - 1° agosto 2006. |
| | Art. 51.
Incrementi del Fondo dell'Area dei professionisti
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo dell'Area dei professionisti di cui all'art. 54 del CCNL 16 novembre 2023, e' incrementato del 3,64%, calcolato sul monte salari anno 2021 relativo all'Area dei professionisti. 2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono anche al finanziamento degli incrementi, di cui dell'art. 49 (Incrementi del trattamento fisso), comma 4; gli stessi possono essere destinati anche a welfare. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, puo' ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei bilanci dei singoli enti. 4. Gli enti, per proprie esigenze organizzative o gestionali, possono ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e previa certificazione della sostenibilita' finanziaria da parte dell'organo di revisione. 5. E' confermata la disciplina del Fondo dell'Area dei professionisti contenuta nei precedenti CCNL del personale di cui al presente Capo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. |
| | Art. 52.
Destinatari del presente Capo
1. Le clausole del presente Capo si applicano ai professionisti degli enti previdenziali collocati nell'area medica. |
| | Art. 53.
Lavoro agile
1. Ai professionisti dell'Area medica per i quali e' previsto un orario di lavoro settimanale, in caso di effettuazione di lavoro agile e' riconosciuto il buono pasto. Ai fini dell'erogazione dello stesso, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalita' agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il professionista avrebbe dovuto svolgere per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza. |
| | Art. 54.
Articolazione dell'orario di lavoro
1. L'orario di lavoro di cui all'art. 89 (Orario di lavoro), comma 2, del CCNL Area VI del 1° agosto 2006 e' articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuita' che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici. 2. Tenuto conto delle peculiarita' e della specificita' dell'attivita' svolta, in via sperimentale e ferma restando la garanzia del livello di servizi resi all'utenza, gli enti, previo confronto di cui all'art. 45 (Confronto: materie) e limitatamente alle strutture che non erogano servizi o prestazioni sanitarie, possono articolare l'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1 su quattro giorni. 3. L'adesione all'articolazione oraria su quattro giorni da parte del professionista e' volontaria. 4. L'articolazione dell'orario di lavoro su quattro giorni comporta un riproporzionamento delle giornate di ferie annue nonche' di tutte le altre assenze giornaliere dal servizio previste dalla legge e/o dai CCNL, fatto salvo il permesso per matrimonio. |
| | Art. 55. Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. Ai professionisti medici di cui al presente Capo sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 1-bis. A decorrere dal compimento del 60° anno di eta', in aggiunta a quanto previsto al comma 1, ai professionisti medici sono riconosciute ulteriori 2 ore annuali. 2. I permessi di cui al presente articolo, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 3. I permessi orari di cui al presente articolo: a) non possono essere fruiti nella medesima giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151/2001; b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi dieci giorni; c) non sono fruibili per meno di un'ora. 4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 5. I permessi orari di cui al presente articolo possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del professionista viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del professionista e' sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 7. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal professionista nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la domanda puo' essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dirigente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 8. L'assenza per i permessi di cui al presente articolo e' giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 9. L'attestazione e' inoltrata all'amministrazione dal professionista oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 10. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacita' lavorativa temporanea del professionista conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente previste in tale ipotesi; b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 8 e 9 del presente articolo. 11. Analogamente a quanto previsto dal comma 10, nei casi in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, degli esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e' giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 10, lettera b). 12. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 8, 9, 10. 13. Nel caso di professionisti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita' lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I professionisti interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 8, 9, 10 dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 14. Resta ferma la possibilita' per il professionista, per le finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal CCNL. 15. Il presente articolo abroga l'art. 57 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 56.
Struttura della retribuzione dei professionisti medici
1. La retribuzione dei professionisti medici disciplinati nel presente Capo si articola nelle seguenti voci: a) stipendio tabellare; b) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita; c) indennita' di specificita' medica; d) retribuzione di posizione; e) retribuzione di risultato, ove spettante; f) indennita' di esclusivita', ove spettante in base alla disciplina di cui all'art. 1, commi 156 e 157 della legge 30 dicembre 2024, n. 207; g) specifico trattamento economico per i medici di seconda fascia con incarico quinquennale, ove spettante; h) compensi relativi alle condizioni di lavoro, ove spettanti, nei casi previsti dal CCNL; i) altri emolumenti previsti dal CCNL e da disposizioni di legge. 2. Il presente articolo abroga l'art. 58 del CCNL 16 novembre 2023. |
| | Art. 57.
Incrementi del trattamento fisso
1. Gli stipendi tabellari del personale ricompreso nell'Area medica, come stabiliti dall'art. 59, comma 2, del CCNL 16 novembre 2023 e dalla tabella 9 allegata al CCNL 16 novembre 2023, sono incrementati: per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; con decorrenza 1° gennaio 2024, degli importi mensili lordi per tredici mensilita' indicati nell'allegata tabella 8. 2. Gli importi annui lordi a regime degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati, a decorrere dal 1° gennaio 2024, nelle misure stabilite dalla allegata tabella 9. 3. Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per le amministrazioni che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea. 4. Le componenti fisse della retribuzione di posizione dei medici, nei valori definiti ai sensi dell'art. 59, comma 4, del CCNL 16 novembre 2023, corrisposte a carico del fondo di cui all'art. 60 (Incrementi del Fondo dell'Area medica), sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di euro 1.040,00 annui lordi, da corrispondersi per dodici mensilita'. 5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita' nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun professionista dell'area medica. |
| | Art. 58.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 57 (Incrementi del trattamento fisso) hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita o di anzianita', sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 57 (Incrementi del trattamento fisso) hanno effetto in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei professionisti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' di buonuscita e di anzianita', dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati. 3. Si conferma quanto previsto dagli articoli 104, comma 3, e 105, comma 3, del CCNL Area VI - 1° agosto 2006. |
| | Art. 59.
Incrementi dell'indennita' di specificita' medica
1. Il valore dell'indennita' di specificita' medica e' incrementato a decorrere dal 1° gennaio 2024 di euro 769,81 annui lordi per tredici mensilita'. 2. Alla corresponsione dell'indennita' di cui al presente articolo, nei nuovi valori di cui al comma 1, si continua a provvedere con il fondo di cui all'art. 97 (Fondo dell'Area medica) del CCNL 9 marzo 2020. |
| | Art. 60.
Incrementi del Fondo dell'Area medica
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il Fondo dell'Area medica di cui all'art. 61 del CCNL 16 novembre 2023, e' incrementato del 3,46%, calcolato sul monte salari anno 2021 relativo all'Area medica. 2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono anche al finanziamento degli incrementi, decorrenti dal 1° gennaio 2024, di cui all'art. 57 (Incrementi del trattamento fisso), comma 4, ed agli incrementi dell'indennita' di specificita' medico-veterinaria di cui all'art. 59 (Incrementi dell'indennita' di specificita' medico-veterinaria) ; gli stessi possono essere destinati anche a welfare. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, puo' ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei bilanci dei singoli enti. 4. Gli enti, per proprie esigenze organizzative o gestionali, possono ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e previa certificazione della sostenibilita' finanziaria da parte dell'organo di revisione. 5. E' confermata la disciplina del Fondo dell'Area medica contenuta nei precedenti CCNL del personale di cui al presente Capo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D. n. 75/2017. |
| | Art. 61.
Destinatari del presente Capo
1. Le clausole del presente Capo si applicano ai professionisti dell'ENAC ricompresi nel campo di applicazione del presente CCNL. 2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capo, si applicano le disposizioni comuni a tutti i professionisti, con esclusione dell'art. 47 (Trattamento di trasferta). |
| | Art. 62.
Incrementi dello stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari, stabiliti dall'art. 65, comma 2, del CCNL 16 novembre 2023 e alla tabella 11 allegata al CCNL 16 novembre 2023, relativi ai professionisti di prima qualifica, sono incrementati: per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; con decorrenza 1° gennaio 2024, degli importi mensili lordi per tredici mensilita' indicati nell'allegata tabella 10. 2. Gli importi annui degli stipendi tabellari, a regime, risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati, a decorrere dal 1° gennaio 2024, nelle misure stabilite dalla allegata tabella 11. 3. Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per le amministrazioni che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea. 4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita' nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun professionista. |
| | Art. 63.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 62 (Incrementi dello stipendio tabellare) hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita o di anzianita', sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 62 (Incrementi dello stipendio tabellare) hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei professionisti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' di buonuscita e di anzianita', dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati. 3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del CCNL ENAC del 30 maggio 2007, quadriennio normativo 2002-2005. |
| | Art. 64. Incremento del Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo di cui all'art. 67 del CCNL 16 novembre 2023, e' incrementato dell'1,41%, calcolato sul monte salari anno 2021 relativo all'Area dei professionisti di prima qualifica professionale. Gli incrementi di cui al presente comma possono essere destinati anche a welfare. 2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, l'Enac, per proprie esigenze organizzative o gestionali, puo' ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziate a carico del bilancio dell'Ente. 3. Gli enti, per proprie esigenze organizzative o gestionali, possono ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e previa certificazione della sostenibilita' finanziaria da parte dell'organo di revisione. 4. E' confermato, con le integrazioni di cui al presente articolo, l'art. 105 del CCNL 9 marzo 2020. |
| | Art. 65.
Trattamento di trasferta
1. In sede di contrattazione collettiva integrativa l'ENAC puo' incrementare il valore dell'indennita' oraria di trasferta di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art. 48, del CCNL RAI 14 luglio 1997, come sostituita dall'art. 67, comma 1, del CCNL per il personale non dirigente dell'ENAC quadriennio normativo 1998 - 2001 e biennio economico 1998 - 1999 del 19 dicembre 2001, nel limite di un ulteriore 20%. I relativi oneri, per la parte non coperta da maggiori entrate, sono posti a carico del Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale di cui all'art. 64.
Parte di provvedimento in formato grafico DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti concordano sulla necessita' che il legislatore avvii un percorso di graduale armonizzazione degli istituti economici e delle tutele previse dalla legge per i professionisti dell'Area medica degli EPNE, a cui si applica il presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti auspicano un rapido avvio della stagione negoziale 2025-2027 con l'emanazione del relativo atto di indirizzo al fine di realizzare un tendenziale allineamento tra periodo contrattuale di riferimento ed entrata in vigore del relativo CCNL.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti concordano sulla necessita' di procedere, nel prossimo rinnovo contrattuale 2025-2027, ad una complessiva rivisitazione del sistema di classificazione e di progressione dei professionisti nonche' della struttura della retribuzione di tale personale al fine di risolvere le problematiche connesse agli attuali livelli differenziati di professionalita'. Nelle more restano confermate le previsioni dei precedenti CCNL ed in particolare l'art. 55 del CCNL 16 novembre 2023 che conferma la copertura anno per anno dei posti in organico rimasti vacanti nel II livello differenziale di professionalita'.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Dichiarazione congiunta A.Ra.N. - Commissariato di Governo per la Provincia di Bolzano L'Aran ed il Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano dichiarano che, ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 752 del 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario stesso, per il tramite di un suo delegato, ha partecipato alle trattative relative alla definizione dell'indennita' di bilinguismo di cui all'art. 17 (Indennita' di bilinguismo). Pertanto, tale tematica non potra' essere suscettibile di ulteriori integrazioni con i successivi accordi cui rinvia l'art. 1, comma 2, del presente contratto. Restano, invece, demandati alla contrattazione di raccordo gli altri aspetti che possono incidere sulle disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976. In tale sede, il delegato del Commissario di Governo ha evidenziato l'esigenza che si possa avviare un processo di perequazione degli importi dell'indennita' di bilinguismo applicati nell'ambito del pubblico impiego.
p. Il Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano dott.ssa Anna Rosa Defant firmato Per l'A.Ra.N Cons. Antonio Naddeo firmato |
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