Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 6 novembre 2025
Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo».


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;
Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025, con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonche' dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Visto il regolamento UE n. 483/2011 del 18 maggio 2011 con il quale e' stata registrata la indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo»;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela e valorizzazione del «Fagiolo Cuneo» IGP, e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 18 settembre 2025 presso la sede della Federazione provinciale coldiretti Cuneo in piazza Foro Boario n. 18 a Cuneo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;
Visto il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2025 con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo»;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2025.
2. Il disciplinare di produzione consolidato e il documento unico della indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo», figurano rispettivamente negli allegati 1 e 2.
 
Allegato 1

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
GEOGRAFICA PROTETTA «FAGIOLO CUNEO»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo» e' riservata ai baccelli allo stato ceroso da sgranare o alla granella secca che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 
Allegato 2

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche
dei prodotti agricoli
«Fagiolo Cuneo»

Numero di riferimento UE:
DRAFT-PGI-IT-0775-AMD-STD_MSD - -

1. Denominazione/denominazioni: «Fagiolo Cuneo».
2. Tipo di indicazione geografica:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata: Italia.
4. Descrizione del prodotto agricolo.
4.1. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143:
11 - Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento
07 - Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci
10 - Cereali
20 - Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante
08 - Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni
4.2. Descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome registrato.
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Fagiolo Cuneo» designa i baccelli allo stato ceroso da sgranare e la granella secca ottenuti dagli ecotipi Bianco di Bagnasco, Vedetta e dalle varieta' Billo', Corona, Stregonta, Bingo, Rossano, Barbarossa, Solista e Millenium, appartenenti alle specie di fagiolo rampicante Phaseolus vulgaris L. e Phaseolus coccineus.
a) Il baccello allo stato ceroso da sgranare deve avere le seguenti caratteristiche:
appartenente all'ecotipo Vedetta o alle varieta' Stregonta, Bingo, Rossano, Solista e Millenium, Barbarossa;
la lunghezza del baccello allo stato ceroso per l'ecotipo Vedetta e le varieta' Stregonta, Bingo, Rossano, Solista e Millenium e' compresa tra 15 e 28 cm; per la varieta' Barbarossa e' compresa tra 12 e 22 cm;
intensamente striato di rosso.
La granella all'interno dei baccelli allo stato ceroso deve:
presentare striature rosa-rosse su fondo crema;
il diametro minimo verticale e orizzontale non puo' essere rispettivamente inferiore a 9 e 15 mm;
deve essere esente da attacchi di parassiti o di malattie con una tolleranza massima del 1% di prodotto con alterazioni visibili.
b) La granella secca deve avere le seguenti caratteristiche:
appartenente all'ecotipo Bianco di Bagnasco o alle varieta' Billo', Corona;
l'umidita' massima consentita del seme e' del 16%;
il diametro minimo verticale e orizzontale della granella non puo' essere, rispettivamente, inferiore a 9 e 14 mm per il Billo', 13 e 20 mm per il Corona, 8 e 14 mm per il Bianco di Bagnasco, e' consentita una percentuale massima del 1,5% di fagioli secchi fuori calibro;
il colore della granella deve essere per il Billo', con screziature bruno-violacea su fondo crema, per il Corona e il Bianco di Bagnasco bianco;
la granella secca non deve presentare alterazioni di colore e di aspetto esteriore tali da comprometterne le caratteristiche, con una tolleranza massima complessiva del 1,5% di impurita' intese come prodotto spaccato, macchiato, tonchiato o alterato a livello di colorazione;
contenuto in ferro che raggiunge valori minimi pari a 65 ppm;
contenuto in proteine che raggiunge valori minimi pari al 23% (% di proteina sul secco).
4.3. Deroghe alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di origine animale designati da una denominazione di origine protetta) e restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti trasformati designati da un'indicazione geografica protetta).
-
4.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata.
Tutte le fasi di produzione del «Fagiolo Cuneo» escluso il confezionamento devono avvenire nell'area geografica definita al punto 4.7.
4.5. Norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura, grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato.
L'IGP «Fagiolo Cuneo» allo stato di maturazione cerosa da sgusciare o allo stato secco viene immesso al consumo in appositi imballaggi o confezioni in materiale per uso alimentare chiuso o con sigillo di garanzia ammessi dalla normativa vigente.
4.6. Norme specifiche sull'etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome registrato.
Le confezioni e gli imballaggi devono recare obbligatoriamente sull'etichetta, a carattere di stampa chiaro e leggibile, oltre al simbolo grafico comunitario e alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa vigente, l'indicazione «IGP Fagiolo Cuneo» con il logo di seguito descritto. Il logo, a forma circolare, rappresenta sullo sfondo la catena delle Alpi marittime sovrastato dallo schizzo del fagiolo di colore bianco crema con striature rosse. Tutti i colori del logo sono ottenuti con la tecnica della quadricromia con diverse sfumature nelle tonalita'. Nel logo e' inserita in forte evidenza la scritta «Fagiolo Cuneo I.G.P.», mentre lungo la circonferenza del logo stesso e' presente la scritta «Indicazione Geografica Protetta».
E' consentito in abbinamento alla dicitura «Fagiolo Cuneo» IGP, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purche' non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.
4.7. Delimitazione concisa della zona geografica.
La zona di produzione dei fagioli ad Indicazione Geografica Protetta «Fagiolo Cuneo», comprende tutti i 183 comuni della Provincia di Cuneo. Il territorio e' esclusivamente pedemontano e presenta una configurazione orografica compresa tra i 200 e gli 800 metri s.l.m., circondata dalla catena delle Alpi marittime.
5. Legame con la zona geografica.
Il legame causale con l'origine geografica si basa su:

Parte di provvedimento in formato grafico
Sintesi del legame.
Specificita' della zona geografica:
la zona di produzione, e' l'unico areale italiano ed europeo di considerevole estensione (circa 4 000 ettari) in cui viene coltivato il fagiolo rampicante.
Questo e' dovuto a condizioni pedoclimatiche favorevoli alla coltura cosi' come a fattori storici e socioeconomici che da oltre un secolo hanno determinato la diffusa coltivazione del «Fagiolo Cuneo».
In questo ambiente, caratterizzato da un clima fresco con un elevato numero di giornate soleggiate, leggermente ventilate, prive di afa e foschie durante l'estate e da escursioni termiche tra giorno e notte, le superfici investite a «Fagiolo Cuneo» risultano molto estese e producono fagioli di ottima qualita'. Le escursioni termiche giornaliere associate ad elevata luminosita' dell'ambiente conferiscono ai baccelli maggior colore e consistenza. Inoltre le temperature contenute nella fase tardo invernale determinano significativi posticipi delle semine-fioritura tanto da prolungare, rispetto alle altre aree di produzione italiane, le epoche di maturazione e quindi di commercializzazione.
Specificita' del prodotto:
il «Fagiolo Cuneo» presenta caratteristiche peculiari rispetto agli altri fagioli. Infatti ha un ottima consistenza della granella secca e del baccello allo stato ceroso. Nella granella secca si evidenzia un elevato contenuto in ferro e proteine che raggiunge valori minimi pari a 65 ppm per il ferro e al 23% in proteine (% di proteina sul secco) per tutte le tipologie.
Il baccello allo stato ceroso si caratterizza invece per la marcata colorazione sia del baccello sia anche della granella in esso contenuta.
Legame causale fra la zona geografica e la qualita' o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualita' specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):
la domanda di riconoscimento del «Fagiolo Cuneo» come IGP e' motivata dalla reputazione e dalla notorieta' del prodotto. La reputazione del «Fagiolo Cuneo» e' dimostrata dalla copiosa bibliografia che attesta la fama delle produzioni di questo fagiolo.IT C 252/14 Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 18 settembre 2010.
Alcuni mercuriali ritrovati nel comune di Centallo attestano commercializzazioni di questi fagioli gia' dal 1823. Da un regolamento circa l'occupazione di suolo pubblico deliberato dal Consiglio comunale di Cuneo nel 1894, si deduce l'ubicazione di un mercato specificamente dedicato ai fagioli che, come si evince da bollettini commerciali del 1901, per le loro peculiari caratteristiche gia' spuntavano prezzi superiori ai fagioli comuni.
Negli ultimi cinquanta anni la produzione di fagioli, sia per il consumo fresco che secco, ha subito uno sviluppo consistente per le buone produzioni, sia qualitative che quantitative, fornite dai genotipi utilizzati nell'area. Tutto cio' a dimostrazione dell'importanza della vocazionalita' pedoclimatica dell'areale di Cuneo che presenta tutte le caratteristiche idonee per originare un prodotto diverso dagli altri. Il «Fagiolo Cuneo» infatti si distingue per il colore del baccello allo stato ceroso compresa la granella in esso contenuta, merito delle escursioni termiche giornaliere associate ad elevata luminosita' dell'ambiente che favoriscono la sintesi di antociani, e per le caratteristiche organolettiche della granella secca. Di conseguenza aumentando le rese e le produzioni gli orticoltori hanno ritenuto sempre piu' opportuno recarsi a commercializzare i propri fagioli su aree mercatali appositamente costituite.
La storia passata e la realta' presente del «Fagiolo Cuneo» e' stata ed e' ancora fortemente sostenuta da questi importanti mercati alla produzione che si svolgono a Caraglio (CN), Boves (CN), Centallo (CN) e Castelletto Stura (CN), Valgrana (CN) e Roccavione (CN), alcuni dei quali iniziarono la loro attivita' tra gli anni 1960-1970 come dimostrano gli archivi comunali. Il rapporto della popolazione locale con il «Fagiolo Cuneo» e' dimostrato anche da un evento curioso: nel Carnevale di Cuneo del 1982 il carro allegorico del comune di Castelletto Stura fu interamente dedicato al «Fagiolo Cuneo».
Importanti sono anche i fattori umani fortemente radicati sul territorio. Ne sono un esempio la tradizionalita' che si tramanda da padre in figlio nel coltivare il «Fagiolo Cuneo». Una coltura che, trattandosi di un fagiolo rampicante, necessita di molta manodopera e che nell'areale di produzione e' essenzialmente di tipo famigliare. Tutto cio' ha sempre determinato un certo legame umano con la coltura stessa: ne sono ancora un esempio oggi i «raduni famiglia» dove i componenti la famiglia stessa, i parenti e gli amici si ritrovano per aiutare il conduttore aziendale a «sfilare» le piante di «Fagiolo Cuneo» secco prima della trebbiatura, a seminare e piantare le canne. Questa operazione viene svolta con una particolare tecnica che esiste solo ed esclusivamente nell'areale cuneese e a cui i produttori sono particolarmente legati, cioe' la tradizione di legare quattro canne insieme nella parte apicale a formare una specie di «tenda da indiano» al fine di rendere piu' rigidi e resistenti i tutori nei confronti delle avversita' atmosferiche e del peso delle piante.
Alla specificita' organolettica e nutrizionale di questo prodotto anche la RAI, Radio televisione italiana, ha dedicato al «Fagiolo Cuneo» un ampio spazio all'interno della trasmissione «Occhio alla spesa» del 15 ottobre 2003.
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 6 novembre 2025

Il dirigente: Gasparri
 
Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Fagiolo Cuneo» designa i baccelli allo stato ceroso da sgranare e la granella secca ottenuti dagli ecotipi Bianco di Bagnasco, Vedetta e dalle varieta' Billo', Corona, Stregonta, Bingo, Rossano, Barbarossa, Solista e Millenium, appartenenti alle specie di fagiolo rampicante Phaseolus vulgaris L. e Phaseolus coccineus.
a) Il baccello allo stato ceroso da sgranare deve avere le seguenti caratteristiche:
appartenente all'ecotipo Vedetta o alle varieta' Stregonta, Bingo, Rossano, Solista e Millenium, Barbarossa;
la lunghezza del baccello allo stato ceroso per l'ecotipo Vedetta e le varieta' Stregonta, Bingo, Rossano, Solista e Millenium e' compresa tra 15 e 28 cm; per la varieta' Barbarossa e' compresa tra 12 e 22 cm;
intensamente striato di rosso.
La granella all'interno del baccello ceroso deve presentare:
striature rosa-rosse su fondo crema;
il diametro minimo verticale e orizzontale non puo' essere rispettivamente inferiore a 9 e 15 mm;
la granella deve essere esente da attacchi di parassiti o di malattie con una tolleranza massima del 1% di prodotto con alterazioni visibili.
b) La granella secca deve avere le seguenti caratteristiche:
appartenente all'ecotipo Bianco di Bagnasco o alle varieta' Billo', Corona;
l'umidita' massima consentita del seme e' del 16%;
il diametro minimo verticale e orizzontale della granella non puo' essere, rispettivamente, inferiore a 9 e 14 mm per il Billo', 13 e 20 mm per il Corona, 8 e 14 mm per il Bianco di Bagnasco; e' consentita una percentuale massima del 1,5% di fagioli secchi fuori calibro;
il colore della granella deve essere per il Billo', con screziature bruno-violacea su fondo crema, per il Corona e il Bianco di Bagnasco bianco;
la granella secca non deve presentare alterazioni di colore e di aspetto esteriore tali da comprometterne le caratteristiche, con una tolleranza massima complessiva del 1,5% di impurita' intese come prodotto spaccato, macchiato, tonchiato o alterato a livello di colorazione;
contenuto in ferro che raggiunge valori minimi pari a 65 ppm;
contenuto in proteine che raggiunge valori minimi pari al 23% (% di proteina sul secco).

 
Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dei fagioli ad indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo», comprende i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Aisone, Alba, Albaretto Torre, Arguello, Bagnasco, Barge, Bastia Mondovi', Battifollo, Belvedere Langhe, Beinette, Bene Vagienna, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Borgo San Dalmazzo, Bosia, Bossolasco, Boves, Bra, Briaglia, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Caraglio, Caramagna Piemonte, Carde', Carru', Cartignano, Casalgrasso, Castellar, Castelletto Stura, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Centallo, Ceresole, Cerretto Langhe, Cervasca, Cervere, Ceva, Cherasco, Chiusa Pesio, Ciglie', Cissone, Clavesana, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Dogliani, Dronero, Entracque, Envie, Farigliano, Faule, Feisoglio, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Genola, Gorzegno, Gottasecca, Guarene, Isasca, Igliano, Lagnasco, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Lisio, Magliano Alpi, Manta, Marene, Margarita, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Monasterolo Savigliano, Monchiero, Mondovi', Monesiglio, Montaldo Mondovi', Montanera, Montemale, Monterosso Grana, Montezemolo, Moretta, Morozzo, Murazzano, Murello, Narzole, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Ormea, Pagno, Paroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pamparato, Pianfei, Piasco, Piozzo, Polonghera, Pradleves, Priero, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rittana, Roascio, Roaschia, Robilante, Roburent, Roccavione, Roccabruna, Roccaciglie', Roccadebaldi, Roccaforte Mondovi', Roccasparvera, Rossana, Ruffia, S. Albano Stura, S. Benedetto Belbo, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, San Damiano Macra, San Michele Mondovi', Sanfre', Sanfront, Savigliano, Scagnello, Scarnafigi, Serravalle Langhe, Somano, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Tarantasca, Torre Mondovi', Torre Bormida, Torre San Giorgio, Torresina, Trezzo Tinella, Trinita', Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo, Villafalletto, Villanova Mondovi', Villanova Solaro, Villar San Costanzo, Viola, Vottignasco.

 
Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori, dei centri di lavorazione e dei confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

 
Art. 5.

Metodo di ottenimento
Preparazione del terreno e semina.

Successivamente alla preparazione del terreno, viene effettuata la semina nel periodo tra aprile e luglio. Si effettua a postarelle o a seme singolo, utilizzando una quantita' massima di seme ad ettaro di 120 kg. La semina puo' essere manuale o meccanizzata.
Per la semina degli ecotipi Bianco di Bagnasco e Vedetta, utilizzabili sia per la produzione di granella secca che di baccelli a maturazione cerosa da sgranare, deve essere utilizzato seme proveniente dal territorio descritto all'art. 3.
Tutori.
Per il sostegno dei fagioli vengono utilizzate canne legate insieme nella parte apicale a formare una specie di «tenda da indiano». Ogni «tenda da indiano» viene collegata a quella precedente e a quella successiva con un filo orizzontale che passa tra i punti in cui le canne si incrociano al fine di rendere piu' rigidi e resistenti i tutori nei confronti delle avversita' atmosferiche e del peso delle piante.
Concimazione.
L'apporto di elementi nutritivi e' funzionale alle necessita' del terreno ed e' costituito da:
azoto (max 50 U/ha);
fosforo (max 40 U/ha);
potassio (max 80 U/ha);
calcio e magnesio (max 120 U/ha di calcio e max 30 U/ha di magnesio);
letame e liquame la cui somministrazione avviene prima dell'aratura.
Difesa.
I metodi di difesa adottati sono quelli agronomici, attraverso l'uso di seme non infetto, la distruzione dei residui colturali infetti, rotazione delle superfici utilizzate e l'utilizzo di principi attivi registrati sulla coltura.
La monosuccessione della coltura deve essere intercalata alla fine del terzo anno con un erbaio a semina autunnale.
E' consentito l'utilizzo di prodotti diserbanti registrati sulla coltura nonche' le lavorazioni meccaniche del terreno tra le bine.
Raccolta.
La raccolta dei baccelli a maturazione cerosa avviene manualmente. La raccolta del fagiolo a granella secca avviene con la pianta completamente appassita e in modo meccanico o manuale.
Nelle tipologie a maturazione cerosa il prodotto raccolto e' il baccello, mentre per le secche il prodotto raccolto e' la granella o il baccello. L'epoca di raccolta va da maggio a novembre. La resa massima per il fagiolo a maturazione cerosa e' di 150 q.li/ha, mentre per la tipologia secca e' di 45 q.li/ha.
Tutte le fasi sopra descritte del «Fagiolo Cuneo», compresa la cernita, pulitura, e calibratura del prodotto, devono essere svolte nella zona di produzione; il confezionamento, invece, puo' essere effettuato anche al di fuori di tale area.

 
Art. 6.

Legame con il territorio

Il «Fagiolo Cuneo» ha una forte «reputazione» sul territorio nazionale, sia a livello commerciale che a livello di consumi, in quanto fortemente stimato ed apprezzato soprattutto per le sue caratteristiche peculiari, sia a livello socio-economico nonche' storico colturale, sia sotto l'aspetto organolettico.
Importanti, infatti, sono i fattori umani fortemente radicati sul territorio. Ne sono un esempio la tradizionalita' che si tramanda da padre in figlio nel coltivare il fagiolo rampicante. Una coltura che sicuramente necessita di molta manodopera e che nell'areale di Cuneo e' esclusivamente di tipo famigliare. Tutto cio' ha sempre determinato un certo legame umano con la coltura stessa: ne sono ancora un esempio oggi i «raduni famiglia» dove i componenti la famiglia stessa, i parenti e gli amici si ritrovano per aiutare il conduttore aziendale a «sfilare» le piante di «Fagiolo Cuneo» secco prima della trebbiatura, a seminare e piantare le canne.
La coltivazione di fagioli rampicanti necessita, infatti, di sostegni quali le canne. Anche su questo aspetto c'e' un forte legame tra il produttore e questo tipo di tecnica colturale esclusivo della zona di produzione, in quanto esiste solo ed esclusivamente nell'areale cuneese la tradizione di legare da due a quattro canne insieme nella parte apicale a formare una specie di «tenda da indiano». Ogni «tenda da indiano» viene collegata a quella precedente e a quella successiva con un filo orizzontale che passa tra i punti in cui le canne si incrociano al fine di rendere piu' rigidi e resistenti i tutori nei confronti delle avversita' atmosferiche e del peso delle piante.
A conferma della lunga tradizione di coltivazione del «Fagiolo Cuneo» sono anche le notizie storiche relative alla commercializzazione del «Fagiolo Cuneo»: nel 1877, nel comune di Centallo, furono prodotti 15 quintali di fagioli e l'intera quantita' servi' a soddisfare le esigenze dei centallesi.
Il «Fagiolo Cuneo» presenta caratteristiche peculiari rispetto agli altri fagioli. Infatti ha un'ottima consistenza della granella secca e del baccello allo stato ceroso. Nella granella secca si evidenzia un elevato contenuto in ferro e proteine che raggiunge valori minimi pari a 65 ppm per il ferro e al 23% in proteine (% di proteina sul secco) per tutte le tipologie. Cio' dimostra l'importanza della vocazionalita' pedoclimatica dell'areale di Cuneo e presenta tutte le caratteristiche idonee per originare un prodotto diverso da altri.
Il baccello allo stato ceroso si caratterizza invece per la marcata colorazione sia del baccello stesso sia anche della granella al suo interno, merito delle escursioni termiche che favoriscono il processo di produzione degli antociani.
In questo ambiente, caratterizzato da un clima fresco e da escursioni termiche tra giorno e notte, gli investimenti produttivi di fagiolo risultano molto elevati e di ottima qualita' in quanto le escursioni termiche giornaliere associate ad elevata luminosita' dell'ambiente conferiscono ai baccelli e alla granella maggior colore e consistenza. Inoltre le temperature contenute nella fase tardo invernale determinano significativi posticipi delle semine-fioritura tanto da prolungare, rispetto alle altre aree di produzione nazionale, le epoche di maturazione e quindi di commercializzazione.

 
Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformita' del prodotto al disciplinare sono svolti conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 del regolamento (UE) 2024/1143.

 
Art. 8.

Etichettatura

L'IGP «Fagiolo Cuneo» allo stato di maturazione cerosa da sgusciare o allo stato secco viene immesso al consumo in appositi imballaggi o confezioni in materiale per uso alimentare chiuso o con sigillo di garanzia ammessi dalla normativa vigente. Le confezioni e gli imballaggi devono recare obbligatoriamente sull'etichetta, a carattere di stampa chiaro e leggibile, oltre al simbolo grafico comunitario e alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa vigente, l'indicazione «Fagiolo Cuneo IGP» con il logo di seguito descritto.
Il logo, a forma circolare, rappresenta sullo sfondo la catena delle Alpi marittime sovrastato dallo schizzo del fagiolo di colore bianco crema con striature rosse. Tutti i colori del logo sono ottenuti con la tecnica della quadricromia con diverse sfumature nelle tonalita'. Nel logo e' inserita in forte evidenza la scritta «Fagiolo Cuneo I.G.P.», mentre lungo la circonferenza del logo stesso e' presente la scritta «Indicazione Geografica Protetta».
I caratteri delle scritte sono: Arial Bold corsivo per «Indicazione Geografica Protetta», Arial Bold per «Fagiolo Cuneo» e Arial Regular corsivo per «I.G.P.».
I riferimenti colorimetrici riferiti alla scala Pantone sono: 371C (le montagne e peduncolo), 382C (la pianura), 1807C (striature del baccello) e 304C (cielo).

Parte di provvedimento in formato grafico

E' consentito in abbinamento alla dicitura «Fagiolo Cuneo» IGP, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purche' non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.