Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2025 (vai al sommario)
LEGGE 10 novembre 2025, n. 167
Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualita' della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Legge annuale di semplificazione normativa

1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia, entro il 30 giugno di ogni anno presenta alle Camere un disegno di legge recante il titolo: «Legge annuale di semplificazione normativa», seguito dall'anno di riferimento, per la semplificazione, il riordino e il riassetto della normativa vigente su determinate materie, anche mediante conferimento di deleghe legislative da attuare nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2. Sullo schema di disegno di legge e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Ai fini della presentazione del disegno di legge di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscono dai Ministri competenti proposte di semplificazione normativa, che tengono conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR) effettuate. Entro il medesimo termine, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione svolgono consultazioni pubbliche delle categorie e dei soggetti interessati, congiuntamente alle amministrazioni interessate, ai fini della raccolta di proposte e suggerimenti di semplificazione normativa, in relazione a profili di criticita' della legislazione vigente in determinate materie.
3. La legge annuale di semplificazione normativa di cui al comma 1 indica altresi' le materie di competenza esclusiva dello Stato per le quali il processo di semplificazione, riordino e riassetto e' completato attraverso l'emanazione, anche contestualmente all'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, di un testo unico delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' abrogato.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali (( nella materia di rispettiva
competenza ))
; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante:
«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63
del 17 marzo 1997, e' abrogato dalla presente legge.
 
Art. 2
Disposizioni generali per l'esercizio delle deleghe legislative
conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa

1. Nell'esercizio delle deleghe conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1, il Governo, fatti salvi i principi e i criteri direttivi specifici stabiliti per le singole materie, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali, ove non espressamente modificati o derogati dalla medesima legge annuale:
a) riordino delle disposizioni per settori omogenei, mediante la redazione o l'aggiornamento di codici di settore o testi unici, assicurando l'unicita', la contestualita', la completezza, la chiarezza e la semplicita' della disciplina;
b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) previsione, ove possibile, di disposizioni di immediata applicazione, limitando il rinvio a successivi provvedimenti di attuazione;
d) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
e) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie piu' avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della liberta' di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari;
f) semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di risultato e i principi di proporzionalita' in relazione alla dimensione dell'impresa e alle attivita' esercitate, nonche' alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e di sussidiarieta' orizzontale, nonche' favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati;
g) limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici coinvolti e in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attivita' esercitate, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea nelle materie da essa regolate.
2. I decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia individuati dalle disposizioni di delega. La legge annuale di semplificazione normativa indica gli schemi di decreto legislativo per i quali e' acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata ovvero, ove necessario, in luogo del parere, e' acquisita l'intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreto legislativo recanti codici o testi unici e' acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine e' prorogato di sessanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive, nel rispetto della procedura di cui al comma 2 e dei principi e criteri direttivi generali previsti dal comma 1.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del regio
decreto del 16 marzo 1942, n. 262 recante: «Approvazione
del testo del Codice civile» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942:
«Art. 15 (Abrogazione delle leggi). - Le leggi non sono
abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa
del legislatore, o per incompatibilita' tra le nuove
disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge
regola l'intera materia gia' regolata dalla legge
anteriore.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo l'articolo 17,
comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127 recante:
«Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del
17 maggio 1997:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- Omissis.
Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via
obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo
e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di
testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o piu' ministri.
Omissis.».
 
Art. 3

Normativa di principio

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), valgono quali principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 117 della
Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.».
 
Art. 4

Valutazione di impatto generazionale

1. Le leggi della Repubblica promuovono l'equita' intergenerazionale anche nell'interesse delle generazioni future.
2. La valutazione di impatto generazionale (VIG) costituisce uno strumento informativo che consiste nell'analisi preventiva degli atti normativi del Governo, ad esclusione dei decreti-legge, in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all'equita' intergenerazionale.
3. La VIG degli atti normativi di cui al comma 2 e' effettuata nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione prevista dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, secondo criteri e modalita' individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del medesimo articolo 14, adottato di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di giovani, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La VIG e', in ogni caso, necessaria se l'atto normativo determina effetti significativi di tipo ambientale o sociale a carico dei giovani e delle generazioni future. In tali casi restano fermi i criteri e le modalita' individuati con il decreto di cui al comma 3.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246 recante: «Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14 (Semplificazione della legislazione). - 1.
L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)
consiste nella valutazione preventiva degli effetti di
ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante
comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e
comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti
tengono conto della necessita' di assicurare il corretto
funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle
liberta' individuali.
2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni
dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in
ordine all'opportunita' dell'intervento normativo.
3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del
Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione
previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di
esenzione di cui al comma 8.
4. La verifica dell'impatto della regolamentazione
(VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del
raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e
degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da
concludere con apposita relazione, nonche' le relative fasi
di consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di
esclusione dell'AIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonche'
l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione
al Parlamento di cui al comma 10.
5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a),
da' conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della
valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e
degli oneri informativi e dei relativi costi
amministrativi, introdotti o eliminati a carico di
cittadini e imprese. Per onere informativo si intende
qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione,
trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e
documenti alla pubblica amministrazione.
5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a),
da' altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei
livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei
commi 24-bis, 24-ter e 24-quater.
6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i
metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del
Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a
revisione, con cadenza non superiore al triennio.
6-bis. Al fine di conseguire l'applicazione del
principio di uguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva
parita' in ogni ambito della vita pubblica e privata, l'AIR
e la VIR ricomprendono, tra i profili di indagine e
valutazione, l'impatto di genere, secondo criteri e
modalita' individuati con i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 5.
7. L'amministrazione competente a presentare
l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL)
della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati
dell'AIR.
8. Il DAGL assicura il coordinamento delle
amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su
motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo'
consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi,
individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle
attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR
di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile
impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le
amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa'
di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa
vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni
comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi
necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30
aprile, della relazione annuale del Presidente del
Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione
dell'AIR.
11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8
marzo 1999, n. 50.
12. Al fine di procedere all'attivita' di riordino
normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo,
avvalendosi dei risultati dell'attivita' di cui
all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individua le disposizioni legislative
statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le
antinomie normative relative ai diversi settori
legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione
finale.
13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del
fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a
promuovere l'informatizzazione e la classificazione della
normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere successivamente
riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al
fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida,
costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti
legislativi che individuano le disposizioni legislative
statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche
se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di
abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili
per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei
decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per
oggetto i principi fondamentali della legislazione dello
Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione
regionale, le disposizioni normative statali, che restano
in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5
giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna
regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative
disposizioni regionali.
14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17,
decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma
14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo
del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non
comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche
se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
14-quater. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare,
entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o piu' decreti
legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima
decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni
legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle
lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate
successivamente al 1° gennaio 1970.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia
che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di
armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
16.
17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel
codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice
di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese
le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni
altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la
denominazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento
degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza
costituzionale, nonche' le disposizioni relative
all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello
Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco;
d) le disposizioni che costituiscono adempimenti
imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per
la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e
assistenziale.
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma
15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.
18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18,
nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi,
possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti
legislativi.
19. E' istituita la «Commissione parlamentare per la
semplificazione», di seguito denominata «Commissione»
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di
cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere;
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia
entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non
accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni
poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il
parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei
termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis,
la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.
23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
la complessita' della materia o per il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la
Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini
non viene considerato il periodo di sospensione estiva e
quello di fine anno dei lavori parlamentari.
24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma
21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti
dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
24-bis. Gli atti di recepimento di direttive
comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto
previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori
a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti,
standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per
l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di
applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle
direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i
destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni,
procedure o meccanismi operativi piu' gravosi o complessi
di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle
direttive.
24-quater. L'amministrazione da' conto delle
circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto
della regolamentazione, in relazione alle quali si rende
necessario il superamento del livello minimo di regolazione
comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR,
le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi
definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente
articolo.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 settembre 2017, n. 169 recante: «Regolamento recante
disciplina sull'analisi dell'impatto della
regolamentazione, la verifica dell'impatto della
regolamentazione e la consultazione» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017.
 
Art. 5

Osservatorio per l'impatto generazionale delle leggi

1. Al fine di monitorare la reale promozione dell'equita' intergenerazionale tra generazioni future nella produzione normativa, ai sensi dell'articolo 4, e' costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per l'impatto generazionale delle leggi.
2. L'Osservatorio ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per la definizione e l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 4.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 6

Disposizioni in materia di valutazione
dell'impatto di genere della regolamentazione

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di conseguire l'applicazione del principio di uguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parita' in ogni ambito della vita pubblica e privata, l'AIR e la VIR ricomprendono, tra i profili di indagine e valutazione, l'impatto di genere, secondo criteri e modalita' individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5».

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti all'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, si vedano le note all'articolo 4.
 
Art. 7

Disposizioni in materia di statistiche di genere

1. Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma medesimo e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.
2. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' il potere di indirizzo in merito all'individuazione, con appositi provvedimenti, delle esigenze di rilevazione statistica funzionali alle politiche di contrasto alle disuguaglianze tra uomini e donne.
 
Art. 8

Modifica del codice delle pari opportunita'
tra uomo e donna

1. All'articolo 20, comma 1, del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo le parole: «pari opportunita' nel lavoro» sono inserite le seguenti: «, sulle ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante: «Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Relazione al Parlamento). - 1. La consigliera
o il consigliere nazionale di parita', anche sulla base del
rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonche' delle
indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 8,
presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione
contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione
della legislazione in materia di parita' e pari
opportunita' nel lavoro, sulle ricadute sull'occupazione
femminile degli investimenti pubblici in materia di
occupazione, formazione e politiche sociali e sulla
valutazione degli effetti delle disposizioni del presente
decreto.».
 
Art. 9

Delega al Governo per la digitalizzazione
dell'attivita' di produzione normativa

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti la disciplina delle modalita' digitali dell'attivita' di produzione normativa e in particolare della formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) disciplina dell'attivita' di produzione normativa secondo modalita' digitali in coerenza con il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da garantire l'efficienza, la speditezza e la sicurezza del procedimento, assicurando l'autenticita' e l'integrita' degli atti normativi;
b) graduale superamento delle procedure e degli adempimenti analogici previsti dalla normativa vigente, ivi inclusa l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709, assicurando comunque l'autenticita' e l'integrita' degli atti normativi anche nei casi di impossibilita' di utilizzo o malfunzionamento degli strumenti digitali;
c) individuazione e disciplina delle modalita' digitali di pubblicazione, di conservazione e di raccolta degli atti normativi, nel rispetto della disciplina vigente che ne dispone la pubblicazione e la raccolta, con modalita' digitali, da parte del soggetto preposto alla gestione della Gazzetta Ufficiale e del portale Normattiva.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura e il Ministro per i rapporti con il Parlamento.
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari vigenti negli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo sono riunite in un regolamento unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo puo' adottare, con la procedura di cui al comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
6. Gli organi costituzionali adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e delle prerogative ad essi costituzionalmente riconosciute.

Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante:
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
- Il regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092
recante: «Norme per assicurare l'autenticita' dei testi
originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti
da piu' fogli», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 269 del
21 novembre 1927, e' convertito dalla legge 29 novembre
1928, n. 2709, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289
del 13 dicembre 1928.
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
 
Art. 10

Disposizioni in materia di adozione in formato digitale
dei regolamenti ministeriali

1. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 9, comma 1, della presente legge, i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottati con modalita' digitali nel rispetto delle disposizioni in tema di formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle relative linee guida adottate in attuazione dell'articolo 71 del medesimo codice.
2. La sottoscrizione dei regolamenti di cui al comma 1 con firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709, e le altre procedure analogiche previste dalla normativa vigente per assicurare l'autenticita' e l'integrita' degli stessi.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, sono individuate le modalita' di conservazione e raccolta dei regolamenti di cui al comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, si vedano le note all'articolo 9.
- Si riporta l'articolo 71 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa
consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di
trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il
Garante per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le
Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione
nell'apposita area del sito Internet istituzionale
dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono
aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo
periodo.
1-bis.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed
alle normative dell'Unione europea.
2.».
- Per i riferimenti al regio decreto-legge 27 ottobre
1927, n. 2092, si vedano le note all'articolo 9.
 
Art. 11
Delega al Governo in materia di semplificazione, aggiornamento e
riassetto del codice dell'amministrazione digitale

1. Al fine di valorizzare e rafforzare il patrimonio informativo pubblico, i processi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'erogazione di servizi in rete ai cittadini e alle imprese, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di semplificazione, modificazione e integrazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornare la disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari in coerenza con il quadro regolatorio europeo, al fine di semplificare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni e la fruizione dei medesimi;
b) garantire e rafforzare l'interoperabilita' dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici, mediante la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure per l'accesso ai dati e la loro disponibilita' tramite i servizi della piattaforma digitale nazionale dati nonche' per la generazione e la conservazione dei documenti.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Si applica altresi' l'articolo 2, comma 3.

Note all'art. 11:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, si vedano le note all'articolo 9.
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note
all'articolo 1.
 
Art. 12

Delega al Governo in materia di affari esteri
e cooperazione internazionale

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti nelle materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2 della presente legge e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) unificazione e razionalizzazione delle discipline settoriali di rango primario afferenti agli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in un testo unico delle disposizioni legislative;
b) uniformazione della disciplina applicabile in casi simili, al fine di riordinare e semplificare i regimi vigenti e di superare irragionevoli disparita' di trattamento;
c) indicazione dei criteri ai quali si attengono i regolamenti previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o piu' decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni di competenza dello Stato di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato adottate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999:
«Art. 12 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
rapporti politici, economici, sociali e culturali con
l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela
degli interessi italiani in sede internazionale; di
analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in
materia di politica internazionale e di cooperazione allo
sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le
organizzazioni internazionali; di stipulazione e di
revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e
di coordinamento delle relative attivita' di gestione; di
studio e di risoluzione delle questioni di diritto
internazionale, nonche' di contenzioso internazionale; di
rappresentanza della posizione italiana in ordine
all'attuazione delle disposizioni relative alla politica
estera e di sicurezza comune previste dal Trattato
sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni
politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di
emigrazione e tutela delle collettivita' italiane e dei
lavoratori all'estero; di cura delle attivita' di
integrazione europea in relazione alle istanze ed ai
processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione
europea; di definizione delle strategie e degli interventi
della politica commerciale e promozionale con l'estero e di
sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese,
ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e
delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in
Italy e delle regioni.
2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale
assicura la coerenza delle attivita' internazionali ed
europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di
politica internazionale.
3. Restano attribuite alla presidenza del Consiglio dei
ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla
partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea,
nonche' all'attuazione delle relative politiche.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note
all'articolo 1.
- Per i riferimenti all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 9.
 
Art. 13
Delega al Governo per la revisione del codice della navigazione e di
altre disposizioni legislative statali in materia di navigazione
interna e promiscua

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua contenute nel codice della navigazione e nelle altre leggi statali regolanti la materia, nonche' per disciplinare la navigazione ad uso privato e la navigazione in conto proprio nelle acque interne e nelle acque promiscue, attraverso l'adozione delle definizioni di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e di una disciplina specifica, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) semplificazione della disciplina in materia di iscrizione nelle matricole del personale navigante e in materia di formazione e certificazione professionale di tale personale, attraverso la semplificazione dei requisiti e l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi titoli professionali semplificati in sostituzione di quelli esistenti;
b) istituzione di un sistema di equipollenza tra abilitazioni professionali marittime e titoli professionali della navigazione interna, senza obbligo di iscrizione nelle matricole del personale navigante e conseguentemente mantenendo l'iscrizione nelle sole matricole della gente di mare;
c) semplificazione della disciplina in materia di lavoro a bordo, inclusa la previsione dell'esenzione dall'obbligo dell'annotazione di imbarco e sbarco nel caso di trasbordo di personale che, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, si obblighi a prestare servizio su una nave o galleggiante non determinati fra quelli appartenenti all'armatore o su piu' di essi successivamente e a condizione che, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di fare ruotare il personale tra le navi o i galleggianti medesimi;
d) semplificazione della disciplina in materia di carte e libri di bordo;
e) semplificazione e omogeneizzazione delle formalita' amministrative di arrivo e partenza della nave della navigazione interna, con particolare riguardo alla fattispecie della navigazione promiscua;
f) istituzione di una disciplina speciale in materia di navigazione promiscua estesa al mare sino al limite della navigazione locale, come definita dall'articolo 1, comma 1, numero 41), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, con navi della navigazione interna, facendo rinvio, per gli specifici fini della sicurezza della navigazione, ai requisiti tecnici supplementari della nave da accertare con rilascio, da parte degli enti tecnici che sono anche organismi autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, del pertinente certificato addizionale che le abilita alla navigazione marittima;
g) previsione della possibilita' per il capo del compartimento marittimo, d'intesa con il direttore dell'ispettorato compartimentale e sulla base della particolare conformazione della costa e delle condizioni meteo-marine prevalenti, di fissare limiti inferiori di distanza dalla costa per la navigazione di cui alla lettera f).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'istruzione e del merito, del turismo e delle imprese e del made in Italy.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.
5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 1 e con le modalita' di cui al presente articolo, il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.
6. Con uno o piu' decreti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, al fine di assicurare piena compatibilita' con le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega di cui al presente articolo.
7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 13:
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante:
«Codice della navigazione», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 18 aprile 1942.
- Si riporta il testo dell'articolo 25 della legge 7
dicembre 1999, n. 472 recante: «Interventi nel settore dei
trasporti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del
16 dicembre 1999:
«Art. 25 (Navigazione ad uso privato o in conto proprio
nelle acque marittime). - 1. Le navi minori e i
galleggianti, di cui all'articolo 146 del codice della
navigazione, aventi una lunghezza fuori tutto non superiore
a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e
destinati a servizi speciali per uso privato ovvero per uso
in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime
entro 12 miglia dalla costa.
2. Agli effetti del comma 1 si intende:
a) per uso privato, l'utilizzazione dell'unita' come
mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo
amichevole;
b) per uso in conto proprio, l'utilizzazione
dell'unita' per il soddisfacimento di necessita'
strettamente connesse all'attivita' istituzionale di
soggetti pubblici o privati o all'attivita' imprenditoriale
di soggetti commerciali ivi compresa l'attivita' di
acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o
sommerse.
3. Le navi minori e i galleggianti possono essere
comandati e condotti dal proprietario dell'unita', dal
titolare della ditta o da persona che abbia un regolare
contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in
possesso di una delle abilitazioni gia' previste
dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
previo corso di addestramento e di familiarizzazione a
bordo dell'unita' per il periodo ritenuto necessario sotto
la diretta responsabilita' della ditta per le sole unita'
di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo. Alle
stesse condizioni il personale dipendente della ditta puo'
essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei
servizi di bordo dell'unita'.
4. Ai fini della sicurezza della navigazione alle
unita' destinate ad uso privato, di cui al comma 2, lettera
a), si applica il regolamento di sicurezza per la
navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232.
5. I requisiti di idoneita' e di sicurezza per le
unita' destinate ad uso in conto proprio, di cui al comma
2, lettera b), sono determinati con uno o piu' decreti del
Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione al
particolare servizio speciale cui l'unita' e' destinata. In
attesa dell'emanazione dei decreti stessi, alle unita'
destinate ai servizi speciali per uso in conto proprio si
applica il regolamento per la sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Nelle
relative certificazioni di idoneita' e di sicurezza sentito
l'ente tecnico, devono essere indicate le prescrizioni
particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui
l'unita' e' destinata, con riferimento alla sicurezza della
navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate.
6. Le unita' indicate nei precedenti commi possono
trasportare un numero massimo di dodici persone, escluso
l'equipaggio. Le medesime unita' non sono soggette al
rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi
minori e i galleggianti; per la loro utilizzazione e'
dovuta la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17
della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive
modificazioni, da versare in ragione d'anno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, numero
41) del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435 recante: «Approvazione del regolamento per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio
1992:
«Art. 1 (Denominazioni e definizioni). - 1. Le
denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il
significato risultante dalle seguenti definizioni che sono
integrative o addizionali a quelle della Convenzione:
Omissis
41) Navigazione locale: una navigazione che si svolge
nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e
lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si
allontana piu' di 3 miglia dalla costa.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
recante: «Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa
alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi
che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle
navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159
del 11 luglio 2011.
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note
all'articolo 1.
- Per i riferimenti all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 9.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
1949, n. 631 recante: «Approvazione del regolamento per la
navigazione interna» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 214 del 17 settembre 1949.
 
Art. 14
Delega al Governo per la revisione del testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali

1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, al fine di adeguare la disciplina dell'elettorato attivo alle innovazioni in materia di dematerializzazione della tenuta e dell'aggiornamento delle liste elettorali e di integrazione delle liste elettorali stesse con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) ricognizione delle norme statali vigenti in materia di cause ostative al diritto di elettorato attivo, di composizione, nomina e funzionamento degli organi comunali e statali preposti alla regolare tenuta e al controllo delle liste elettorali, del relativo contenzioso, di sanzioni penali o amministrative per la violazione delle norme previste dal citato testo unico, al fine di provvedere al coordinamento, all'aggiornamento e alla semplificazione delle medesime norme, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza logica, giuridica e sistematica, nel rispetto delle norme costituzionali sul riconoscimento del diritto di voto e del principio di iscrizione automatica nelle liste elettorali al raggiungimento del prescritto requisito della maggiore eta' e in assenza di cause preclusive del diritto di elettorato attivo;
b) revisione delle procedure di tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, anche in conseguenza dell'intervenuta integrazione delle liste elettorali con l'ANPR, con conseguente rideterminazione temporale delle revisioni ordinarie e straordinarie;
c) affidamento al responsabile dell'ufficio elettorale comunale degli adempimenti relativi alla tenuta, all'aggiornamento e alla revisione delle liste elettorali generali e sezionali, mantenendo in capo alle commissioni elettorali circondariali la competenza a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti comunali di cancellazione o iscrizione, omissione di cancellazione o diniego di iscrizione nelle liste elettorali;
d) armonizzazione delle disposizioni del citato testo unico con quelle previste a livello nazionale e dell'Unione europea per la tutela dei dati personali nel rispetto del principio di non eccedenza delle informazioni richieste ai fini della iscrizione nelle liste elettorali.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, da rendere entro trenta giorni.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Note all'art. 14:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223 recante: «Approvazione del testo unico delle
leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la
tenuta e la revisione delle liste elettorali» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 28 aprile 1967.
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note
all'articolo 1.
 
Art. 15

Delega al Governo in materia di istruzione

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative nelle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) unificazione e razionalizzazione delle discipline di livello primario afferenti alle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito in un testo unico delle disposizioni legislative ovvero in piu' testi unici distinti per ambito di competenza;
b) riassetto della normativa in materia di personale scolastico, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e procedure ritenuti non piu' utili, nonche' prevedendo interventi di deflazione del contenzioso relativo alla materia medesima;
c) riassetto, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione, degli adempimenti amministrativi delle scuole;
d) riordino e riassetto degli organi consultivi del Ministero dell'istruzione e del merito nonche' razionalizzazione e concentrazione dei poteri di vigilanza sugli enti pubblici del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;
e) fermo restando il principio dell'autonomia scolastica, revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilita', eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni, nonche' ridefinendone il rapporto con il ruolo, le competenze e le responsabilita' dei dirigenti scolastici, come disciplinati dalla normativa vigente.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o piu' decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni dei regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1 sono riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999:
«Art. 49 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero
dell'istruzione e del merito sono attribuite le funzioni e
i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema
educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40.
2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi
compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei
limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite
ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di
cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note
all'articolo 1.
- Per i riferimenti all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 9.
 
Art. 16

Delega al Governo in materia di disabilita'

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto, anche tramite la redazione di un codice, delle disposizioni legislative in materia di disabilita', negli ambiti definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) coordinamento tra la definizione e l'accertamento dell'invalidita' e dell'inabilita' ai fini previdenziali e assistenziali, nonche' coordinamento del sistema di agevolazioni lavorative in coerenza con le nozioni di condizione di disabilita', necessita' e intensita' dei sostegni introdotte dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
b) aggiornamento e semplificazione, in relazione alle esigenze di celerita', certezza dei tempi e trasparenza nei confronti delle persone con disabilita', dei procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito disciplinato, con particolare riguardo a quelli in materia di assistenza protesica e riabilitativa, nonche' previsione dell'esonero dalla presentazione della documentazione gia' presente nelle piattaforme o nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) semplificazione dei procedimenti di rilascio e utilizzo, anche attraverso delega, della firma digitale e dell'identita' digitale, garantendo piena accessibilita' dei relativi servizi da parte delle persone con disabilita' fisica o sensoriale, anche se prive di figure di protezione giuridica, nonche' da parte delle persone con disabilita' intellettiva assistite da figure di protezione giuridica, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio della delega e dell'identita' digitale e per l'apposizione della firma;
d) semplificazione delle modalita' di ricezione della manifestazione di volonta' espressa dalle persone con disabilita' nel procedimento di formazione di atti pubblici, in modo che siano comunque garantite la provenienza e la genuinita' della manifestazione di volonta' e fermi restando i requisiti di capacita' e di forma degli atti pubblici previsti dalla normativa vigente;
e) riordino, adeguamento e aggiornamento delle sanzioni, anche penali, nelle materie oggetto di delega, secondo criteri di adeguatezza, proporzionalita' e dissuasivita' al fine di garantire una efficace tutela della persona con disabilita', nonche' riordino, adeguamento, semplificazione e aggiornamento dei procedimenti finalizzati all'adozione delle sanzioni amministrative, riconducendoli, ove possibile, al modello generale di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;
f) semplificazione degli oneri di rendicontazione gravanti sui caregiver familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al contempo rappresentano persone con disabilita' beneficiarie di misure di protezione giuridica.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro per le disabilita', del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi e' acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che e' trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non e' stata raggiunta.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o piu' decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Il Governo completa il processo di semplificazione, riordino e riassetto di cui al comma 1 emanando, anche contestualmente all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1, un regolamento recante la raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano le materie di competenza di cui al predetto comma 1, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

Note all'art. 16:
- La legge 3 marzo 2009, n. 18 recante: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', con Protocollo
opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita'» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009.
- Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante:
«Definizione della condizione di disabilita', della
valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della
valutazione multidimensionale per l'elaborazione e
attuazione del progetto di vita individuale personalizzato
e partecipato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
111 del 14 maggio 2024.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante: «Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre
2012:
«Art. 12 (Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di
sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanita'
digitale). - 1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e'
l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
sociosanitario generati da eventi clinici presenti e
trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle
prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario
nazionale. Ai fini del presente comma, ogni prestazione
sanitaria erogata da operatori pubblici, privati
accreditati e privati autorizzati e' inserita, entro cinque
giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformita'
alle disposizioni del presente articolo. 2. Il FSE e'
istituito dalle regioni e province autonome, conformemente
a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il
30 giugno 2015, nel rispetto della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali, a fini di:
a) diagnosi, cura e riabilitazione;
a-bis) prevenzione;
a-ter) profilassi internazionale;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico,
biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita'
delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c-bis) valutazioni e accertamenti sanitari per il
riconoscimento di prestazioni assistenziali e
previdenziali. Il FSE deve consentire anche l'accesso da
parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo
modalita' determinate nel decreto di cui al comma 7 ovvero
tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter.
2-bis. Per favorire la qualita', il monitoraggio,
l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e
l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del
paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale parte
specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che
effettua la dispensazione.
3. Il FSE e' alimentato con i dati degli eventi clinici
presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera
continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la
finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le
professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi
socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi,
nonche', su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in
possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna
contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter e
alimenta l'ecosistema dati sanitari (EDS) di cui al comma
15-quater.
3-bis.
4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono
perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e
dei servizi socio-sanitari regionali e da tutti gli
esercenti le professioni sanitarie secondo le modalita' di
accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da
parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonche' nel
rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del
comma 7. 4-bis. Le finalita' di cui alla lettera a-bis) del
comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario
nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, dagli
esercenti le professioni sanitarie nonche' dagli Uffici
delle Regioni e delle Province autonome competenti in
materia di prevenzione sanitaria e dal Ministero della
salute. 4-ter. Le finalita' di cui alla lettera a-ter) del
comma 2 sono perseguite dal Ministero della Salute.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel
FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alle lettere
a), a-bis) e a-ter) del comma 2, puo' essere realizzata
soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel
rispetto del segreto professionale, salvo i casi di
emergenza sanitaria secondo modalita' individuate a
riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto
all'erogazione della prestazione sanitaria.
6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2
sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome,
nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dal Ministero della salute e dall'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AGENAS), nei limiti delle
rispettive competenze attribuite dalla legge, senza
l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti
nel FSE, secondo livelli di accesso, modalita' e logiche di
organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il
decreto di cui al comma 7, in conformita' ai principi di
proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel
trattamento dei dati personali.
6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti
nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo
modalita' determinate dal decreto di cui al comma 7. Le
interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati
devono assicurare piena interoperabilita' tra le soluzioni.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con uno o
piu' decreti del Ministro della salute e del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sono stabiliti: i contenuti
del FSE e del dossier farmaceutico nonche' e i limiti di
responsabilita' e i compiti dei soggetti che concorrono
alla sua implementazione, le garanzie e le misure di
sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali
nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalita' e i
livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei
soggetti di cui ai commi 4, 4-bis, 4-ter, 5 e 6, la
definizione e le relative modalita' di attribuzione di un
codice identificativo univoco dell'assistito che non
consenta l'identificazione diretta dell'interessato.
8. Le disposizioni recate dal presente articolo non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' di competenza nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
9.
10. I sistemi di sorveglianza e i registri di
mortalita', di tumori e di altre patologie, di trattamenti
costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti
a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di
ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
programmazione sanitaria, verifica della qualita' delle
cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca
scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico
allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta
sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici
per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
la salute, di una particolare malattia o di una condizione
di salute rilevante in una popolazione definita.
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al
comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante
per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei
sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalita', di
tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da
trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di
medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria
tessutale, e di impianti protesici nonche' di dispositivi
medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con
decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali. L'attivita' obbligatoria di tenuta e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma e'
svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e
rientra tra le attivita' istituzionali delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito
del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate le
modalita' per garantire e verificare la corretta tenuta e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma.
11-bis. E' fatto obbligo agli esercenti le professioni
sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di
alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri
per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i
registri di cui al comma 10.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono istituire con propria legge registri di
tumori e di altre patologie, di mortalita' e di impianti
protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da
quelli di cui al comma 10.
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, con uno o piu' decreti del Ministro della salute,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, in
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 2-sexies
del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi
di dati da raccogliere nei singoli registri e sistemi di
sorveglianza di cui al presente articolo, i soggetti che
possono avervi accesso e i dati da questi conoscibili, le
operazioni eseguibili, nonche' le misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli
interessi dell'interessato.
14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono
in ogni caso informarsi ai principi di cui all'articolo 5
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 e alle disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
spesa informatica, anche mediante la definizione di
appositi accordi di collaborazione, realizzare
infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello
sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle
infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine gia'
realizzate da altre regioni o dei servizi da queste
erogate, ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di
cui al comma 15-ter, da rendere conforme ai criteri
stabiliti dai decreti di cui al comma 7 e dalle linee guida
di cui al comma 15-bis.
15-bis. Per il potenziamento del FSE, l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previa
approvazione del Ministro della salute, del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adotta periodicamente apposite linee guida. In sede di
prima applicazione, le linee guida di cui al primo periodo
sono adottate dal Ministro della salute, di concerto con il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Le linee guida dettano le regole tecniche per
l'attuazione dei decreti di cui al comma 7, ivi comprese
quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle
necessarie a garantire l'interoperabilita' del FSE a
livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle
regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione e
di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento
ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida. I piani
regionali e provinciali di adeguamento del FSE sono oggetto
di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero della
salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, con il supporto dell'AGENAS. La
regione o provincia autonoma che non abbia presentato il
piano di adeguamento nei termini previsti, ovvero che abbia
presentato un piano di adeguamento non conforme alle linee
guida, ovvero che non abbia attuato il piano adottato e'
tenuta ad avvalersi dell'infrastruttura nazionale ai sensi
del comma 15-ter, numero 3). Nel caso di inerzia o ritardo
nella presentazione o nell'attuazione del predetto piano di
adeguamento ovvero anche nei casi di mancato rispetto
dell'obbligo di avvalimento della infrastruttura nazionale
di cui al sesto periodo, si procede all'esercizio del
potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma,
e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Resta
fermo che la predisposizione e l'attuazione del piano di
adeguamento di cui al presente comma in conformita' a
quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e alle linee
guida sono ricomprese tra gli adempimenti cui sono tenute
le regioni e le province autonome per l'accesso al
finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario
nazionale da verificare da parte del Comitato di cui
all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente con il
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005.
15-ter. Fermi restando le funzioni e i poteri del
Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda
digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 179, l'AGENAS, sulla base delle esigenze
avanzate dalle regioni e dalle province autonome,
nell'ambito dei rispettivi piani, cura, d'intesa con la
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, e con il Ministero della salute e il Ministero
dell'economia e delle finanze e con le regioni e le
province autonome, la progettazione dell'infrastruttura
nazionale necessaria a garantire l'interoperabilita' dei
FSE, la cui realizzazione e' curata dal Ministero
dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo
dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria
realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre
2011, garantendo:
1) l'interoperabilita' dei FSE e dei dossier
farmaceutici;
2) l'identificazione dell'assistito, attraverso
l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti
(ANA), di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita
nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della
realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito e'
assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli
assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi
dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326;
3) per le regioni e province autonome che comunicano
al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura
nazionale ai sensi del comma 15, nonche' per quelle che si
avvalgono della predetta infrastruttura ai sensi del comma
15-bis, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente
articolo per la trasmissione telematica, la codifica e la
firma remota dei dati di cui ai decreti di cui al comma 7 e
alle linee guida di cui al comma 15-bis, ad esclusione dei
dati di cui al comma 15-septies, per la successiva
alimentazione, consultazione e conservazione, ai sensi
dell'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 del FSE da parte delle medesime regioni e
province autonome, secondo le modalita' da stabilire con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;
4).
4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei
consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti
risultanti nell'ANA, comprensiva delle informazioni
relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito
secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto
delle modalita' e delle misure di sicurezza stabilite,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente
comma;
4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei
documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti
nell'ANA, al fine di assicurare in interoperabilita' le
funzioni del FSE, secondo le modalita' e le misure di
sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero
3) del presente comma;
4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE,
secondo le modalita' e le misure di sicurezza stabilite,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente
comma, anche attraverso l'interconnessione con i
corrispondenti portali delle regioni e province autonome,
per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale,
l'accesso on line al FSE da parte dell'assistito e degli
operatori sanitari autorizzati, secondo modalita'
determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso e' fornito
in modalita' aggregata, secondo quanto disposto dalla
Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia
Digitale. 15-ter.1. Nella fase di attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre
2026, la progettazione dell'infrastruttura nazionale
necessaria a garantire l'interoperabilita' dei FSE di cui
al comma 15-ter e' curata dalla struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
finanze. 15-quater. Al fine di garantire il coordinamento
informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio
nazionale per il perseguimento delle finalita' di cui al
comma 2 il Ministero della Salute, d'intesa con la
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, assicurando l'adeguatezza delle infrastrutture
tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, cura la
realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (di seguito
EDS), avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, con cui stipula apposita convenzione. L'EDS e'
alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e
socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario
nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema
Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute e' titolare
del trattamento dei dati raccolti e generati dall'EDS, la
cui gestione operativa e' affidata all'AGENAS, che la
effettua in qualita' di responsabile del trattamento per
conto del predetto Ministero e che all'uopo si avvale,
mediante la stipula di apposita convenzione, della societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con
il Ministero dell'economia e delle finanze, e acquisiti i
pareri dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,
sono individuati i contenuti dell'EDS, le modalita' di
alimentazione dell'EDS, nonche' i soggetti che hanno
accesso all'EDS, le operazioni eseguibili e le misure di
sicurezza per assicurare i diritti degli interessati. Al
fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e
omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano
il FSE, l'AGENAS, d'intesa con la struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83, comma
15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, rende
disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie
specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi
delle medesime strutture con le seguenti funzioni:
a) di controllo formale e semantico dei documenti e
dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture
sanitarie e socio-sanitarie per alimentare il FSE,
b) di conversione delle informazioni secondo i
formati standard di cui al comma 15-octies;
c) di invio dei dati da parte della struttura
sanitaria e socio-sanitaria verso l'EDS e, se previsto dal
piano di adeguamento per il potenziamento del FSE di cui al
comma 15-bis, verso il FSE della regione territorialmente
competente per le finalita' di cui alla lettera a-bis) del
comma 2.
15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma
15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, e'
autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015, da definire su base annua con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per
l'Italia digitale. (29)
15-sexies.
15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in
attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende
disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici, attraverso
l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, i dati
risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera
sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle
prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica,
comprensivi dei relativi piani terapeutici, e specialistica
a carico del Servizio sanitario nazionale, nonche' le
ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN, ai
certificati di malattia telematici e alle prestazioni di
assistenza protesica, termale e integrativa, nonche' i dati
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla
prestazione erogata e al relativo referto, secondo le
modalita' stabilite, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero
3) del comma 15-ter, che individuera' le misure tecniche e
organizzative necessarie a garantire la sicurezza del
trattamento e i diritti e le liberta' degli interessati.
15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE
e del dossier farmaceutico, definite con i decreti
attuativi di cui al comma 7 e dalle linee guida di cui al
comma 15-bis, sono pubblicate su un apposito portale di
monitoraggio e informazione a cura della struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
15-novies. Ai fini dell'alimentazione dei FSE
attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma
15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali, con il decreto di cui al numero 3) del
comma 15-ter, sono stabilite le modalita' tecniche con le
quali:
a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero
della salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende
disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego
alla donazione degli organi e tessuti;
b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono
disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione
vaccinale;
c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna
regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i
dati relativi alle prenotazioni.
15-decies. Al fine di garantire l'omogeneita' a livello
nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di
prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari, ivi
inclusi quelli di telemedicina, l'AGENAS, sulla base delle
Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) per
la digitalizzazione della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 e degli indirizzi del Ministro delegato
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,
assume anche il ruolo di Agenzia nazionale per la sanita'
digitale (ASD), assicurando il potenziamento della
digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanita'.
15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti
dalla legge, all'AGENAS sono conferite le seguenti
funzioni:
a) predisposizione, pubblicazione e aggiornamento,
previa approvazione del Ministro della salute e del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, di linee guida contenenti regole,
guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard
necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la
consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte
degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti
pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti
che hanno titolo a richiederle;
b) monitoraggio periodico sull'attuazione delle linee
guida di cui alla lettera a) e controllo della qualita' dei
dati sanitari raccolti;
c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e
socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente
agli assistiti e agli operatori sanitari, al fine di
assicurare strumenti di consultazione dei dati dell'EDS
omogenei sul territorio nazionale;
d) certificazione delle soluzioni di tecnologia
dell'informazione (IT) che realizzano servizi sanitari
digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali,
nonche' supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per
favorirne lo sviluppo coordinato;
e) supporto al Ministero della salute per la
valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di
consultazione dei dati raccolti nell'EDS per finalita' di
ricerca;
f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema
informativo sanitario (NSIS), prevista dall'articolo 6
dell'accordo quadro tra il Ministro della sanita', le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del
22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001;
g) gestione della piattaforma nazionale di
telemedicina, di intelligenza artificiale e valutazione
delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment -
HTA) relative ai dispositivi medici;
h) proposta per la fissazione e il periodico
aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina,
da approvare con decreto del Ministro della salute.
15-duodecies. L'AGENAS esercita le funzioni di cui al
comma 15-decies nel rispetto degli indirizzi del Ministro
della salute e del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e del Ministero
dell'economia e delle finanze, e trasmette agli stessi una
relazione annuale sull'attivita' svolta. Le funzioni di cui
alle lettere a) e d) del comma 15-undecies sono esercitate
d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale. Al fine di consentire il monitoraggio
dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per
il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al
sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 "Servizi di
telemedicina", tra cui il target comunitario M6C1-9,
nonche' per garantire la tempestiva attuazione del sub
intervento M6C1 1.2.2.4 "COT-Progetto pilota di
intelligenza artificiale", l'AGENAS avvia le attivita'
relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche
pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano
direttamente identificabili.
15-terdecies. Nella fase di attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e comunque non oltre il
31 dicembre 2026, l'AGENAS esercita le funzioni di cui ai
commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies
avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di
apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche
al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 329 del 30 novembre 1982.
- Si riporta il testo del comma 255, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017:
«255. Si definisce caregiver familiare la persona che
assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del
convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado,
ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro
il terzo grado che, a causa di malattia, infermita' o
disabilita', anche croniche o degenerative, non sia
autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia
riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza
globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia
titolare di indennita' di accompagnamento ai sensi della
legge 11 febbraio 1980, n. 18.».
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
 
Art. 17

Delega al Governo in materia di misure di protezione giuridica
di cui al libro I, titolo XII, del codice civile

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino e la semplificazione degli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno e dei relativi procedimenti nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) revisione dell'interdizione e dell'inabilitazione, per il graduale superamento dei predetti istituti, con conseguente rimodulazione dell'amministrazione di sostegno in favore di misure di protezione giuridica che assicurino al beneficiario adeguata tutela nei casi di assente o limitata capacita' di autodeterminarsi, di attendere alle ordinarie occupazioni e di provvedere ai propri interessi, con attribuzione all'amministratore di sostegno di poteri graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario, assicurando adeguati poteri di verifica e di controllo in capo al giudice;
b) sulla base dei criteri di graduazione fissati ai sensi della lettera a), semplificazione degli adempimenti conseguenti alle misure di protezione giuridica e previsione della rendicontazione in ragione delle specifiche esigenze di tutela del patrimonio del beneficiario e della sua condizione personale;
c) modifica, in coerenza con le misure adottate in attuazione della lettera a), degli istituti che dettano una disciplina specifica in presenza di una dichiarazione di inabilitazione o di interdizione;
d) previsione di una disciplina transitoria che assicuri la gradualita' nell'attuazione delle disposizioni adottate ai sensi della lettera a) rispetto alle misure di protezione adottate alla data di entrata in vigore della nuova disciplina;
e) riordino, adeguamento e rafforzamento delle sanzioni, anche penali, per le condotte contrarie al mandato o all'interesse del beneficiario tenute dai soggetti nominati nell'ambito delle misure di protezione giuridica per la sua tutela e protezione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, su proposta altresi' del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le disabilita', il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'. Sugli schemi dei decreti legislativi e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o piu' decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Note all'art. 17:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note
all'articolo 1.
 
Art. 18

Delega al Governo in materia di protezione civile

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la semplificazione, l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarieta', nel rispetto della Costituzione, del diritto dell'Unione europea, dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) valorizzazione dei seguenti principi fondanti del Servizio nazionale della protezione civile:
1) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, promuovendo l'esercizio coordinato delle attivita' fra i diversi livelli di governo secondo il principio di sussidiarieta' e garantendo l'unitarieta' dell'ordinamento;
2) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, agli enti locali e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, valutando l'opportunita' di prevedere ulteriori livelli intermedi, secondo i principi di proporzionalita' e adeguatezza e tenuto conto dell'esigenza di sostenibilita' tecnico-economica degli stessi, anche ai fini del ricorso alle risorse disponibili a legislazione vigente;
3) partecipazione e responsabilita', in tutte le attivita' di protezione civile, dei cittadini, singoli e associati, con la consapevolezza dei diritti e dei doveri in materia di protezione civile, delle scelte di prevenzione da compiere e delle misure di autoprotezione da adottare in emergenza, anche mediante le formazioni di natura professionale, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunita', con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilita' sociale e con disabilita';
4) promozione del valore morale, civile e sociale del volontariato e sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attivita' di protezione civile;
5) partecipazione e collaborazione della comunita' scientifica alle attivita' di protezione civile;
b) rafforzamento e ampliamento delle attivita' di previsione, prevenzione, strutturale e non strutturale, nonche' mitigazione dei rischi connessi ad eventi calamitosi naturali o di origine antropica, fermo restando che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticita' organizzative, in occasione dei quali le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorita' di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini;
c) consolidamento della centralita' della pianificazione ai vari livelli delle attivita' di protezione civile, promuovendo la condivisione di dati e informazioni da rendere fruibili a tutti i livelli operativi;
d) semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio nazionale della protezione civile, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalita' ritenuti non piu' utili, distinguendo tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa;
e) conservazione in capo all'autorita' politica sia delle funzioni di indirizzo politico in qualita' di autorita' nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia, nonche' di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e di unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia del potere di adottare direttive e decreti, di chiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nonche' di determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale;
f) valorizzazione delle funzioni delegate alle province ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera o), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche mediante la previsione della disciplina di una funzione di coordinamento delle strutture tecniche, operative e amministrative ad esse afferenti, al fine di assicurare il piu' efficace concorso al coordinamento delle attivita' volte al superamento delle situazioni di emergenza;
g) conservazione in capo alle autorita' territoriali di protezione civile, in base alle previsioni della normativa statale e delle normative concorrenti, delle funzioni di indirizzo politico, limitatamente alle articolazioni appartenenti alle rispettive amministrazioni o dipendenti dalle stesse;
h) revisione del perimetro d'intervento del Servizio nazionale della protezione civile sulla base della valutazione della straordinarieta' dell'impatto dei relativi eventi, garantendo, in caso di attivazione degli strumenti di protezione civile, coerenza e continuita' operativa, funzionale alle effettive esigenze, nelle attivita' di protezione civile previste dall'articolo 2 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
i) rafforzamento della capacita' di intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenze di rilievo nazionale, mediante:
1) revisione e semplificazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
2) accelerazione delle procedure amministrative e contabili nonche' delle procedure amministrative e degli adempimenti relativi al reclutamento del personale di adeguata qualificazione con contratti a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile, allo scopo di favorire la piu' rapida ripresa delle condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati da eventi calamitosi;
3) salva l'ipotesi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite da eventi calamitosi in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture, ripristino delle funzioni, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, anche mediante l'accelerazione degli interventi strutturali urgenti, strettamente necessari al superamento della fase di emergenza, ivi compresi quelli di prevenzione strutturale di protezione civile, nei limiti delle risorse allo scopo individuate, definendone l'ambito territoriale e temporale di esecuzione, in raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione ordinari;
4) revisione e semplificazione delle procedure amministrative connesse alle misure di sostegno a favore dei soggetti danneggiati;
l) valorizzazione della centralita', del ruolo e delle funzioni delle sale operative, delle sale situazioni e dei centri funzionali, in particolare a livello statale e regionale, anche con riferimento alle attivita' di gestione dei sistemi di allertamento e di allarme pubblico, al fine di rafforzare l'integrazione tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e lo scambio di informazioni, assicurandone l'efficace trasmissione ai livelli decisionali responsabili;
m) potenziamento della capacita' di mutuo sostegno tra gli enti locali, anche attraverso la colonna mobile degli enti locali da impiegare altresi' per il supporto alle attivita' di continuita' amministrativa, in occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale, anche mediante l'efficientamento e la sistematizzazione degli strumenti e la semplificazione e standardizzazione delle procedure previste dalla legislazione vigente;
n) formazione e addestramento continuo degli operatori professionisti e volontari in relazione al contesto in cui operano e ai relativi rischi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
o) diffusione della cultura di protezione civile tra la cittadinanza, mediante campagne di sensibilizzazione a partire dalle istituzioni scolastiche;
p) rafforzamento della capacita' di intervento del volontariato organizzato nelle attivita' di protezione civile, anche mediante la semplificazione degli adempimenti previsti dagli strumenti amministrativi e gestionali esistenti, l'introduzione di nuove e specifiche modalita' di sostegno, la valorizzazione del servizio civile universale nel settore di intervento della protezione civile e la semplificazione delle forme di coordinamento con la disciplina vigente in materia di Terzo settore;
q) rafforzamento della capacita' di concorso alle attivita' di protezione civile da parte delle professioni e degli ordini professionali, nella qualita' di soggetti concorrenti al Servizio nazionale della protezione civile, mediante definizione di modalita' semplificate e specifiche finalizzate a rendere tempestivo ed effettivo tale concorso in occasione di situazioni di emergenza;
r) previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme di protezione civile o di settore, specifiche modalita' di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettivita' delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravita' dell'evento calamitoso, nonche' previsione, a tali fini, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, di trasparenti procedure di verifica delle singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti:
1) la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza;
2) la gestione degli interventi a tutela del paesaggio, in aree protette, dei siti della rete Natura 2000 e del patrimonio artistico e culturale;
3) la realizzazione di strutture temporanee ad uso abitativo ed economico-produttivo finalizzate allo svolgimento di servizi e funzioni pubbliche e ad attivita' socio-culturali funzionali a sostenere la resilienza delle comunita', regolando anche le fattispecie di rimozione o di eventuale riuso delle strutture medesime;
4) la gestione dei dati personali;
s) definizione del ruolo e delle responsabilita' del sistema e degli operatori di protezione civile e relative specifiche funzioni e professionalita', anche con riferimento alle attivita' di gestione dei sistemi di allertamento e di allarme pubblico, di informazione della popolazione e di allertamento, di monitoraggio e di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali, nonche' in ambito operativo, e alla relativa disciplina e regolamentazione, che tenga conto:
1) della soglia di incertezza scientifica e del contesto d'urgenza nei quali vengono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni nonche' dei limiti correlati alle disponibilita' di dati e di strumenti di monitoraggio e di analisi, alle capacita' tecnologiche disponibili e ai vincoli derivanti dalla disponibilita' delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
2) dei principi della «giusta cultura» in base ai quali le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile favoriscono la raccolta e lo scambio delle informazioni relative agli eventi e alle attivita' di protezione civile per utilizzarle ai fini della migliore organizzazione, gestione del rischio e analisi delle tendenze, anche mediante l'adozione di raccomandazioni o azioni in materia;
3) del coinvolgimento, in sede di accertamento dei fatti e di valutazione delle responsabilita', delle componenti tecnico-scientifiche del Servizio nazionale della protezione civile;
4) dell'esigenza di graduare la colpa in relazione al fatto che l'operatore abbia o meno contribuito a originare il rischio specifico;
5) dell'esistenza e osservanza di protocolli o linee guida di settore, cosi' che l'operatore che si attiene ad essi non risponda per colpa lieve;
6) della previsione di fattispecie di estinzione del reato mediante l'adempimento di prescrizioni obbligatorie emanate dall'autorita' di vigilanza per le contravvenzioni, contestate all'operatore nell'esercizio delle funzioni, che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno ai beni di cui all'articolo 1 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
t) definizione di ulteriori specifici strumenti per garantire l'effettivita' della funzione di protezione civile in capo alle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e relativi alla definizione del ruolo degli operatori, a livello centrale e territoriale e con specifico riferimento alle funzioni correlate all'allertamento del Servizio nazionale, anche tramite l'allineamento delle procedure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale di protezione civile delle componenti del Servizio nazionale a quelle gia' previste per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nella gestione delle emergenze;
u) verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;
v) adeguamento alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che e' trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non e' stata raggiunta.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 11, 12 del decreto
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199
recante: «Semplificazione dei procedimenti in materia di
ricorsi amministrativi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1972:
«Art. 11 (Istruttoria del ricorso - Richiesta di
parere). - Entro centoventi giorni dalla scadenza del
termine previsto dall'art. 9, quarto comma, il ricorso,
istruito dal Ministero competente, e' trasmesso, insieme
con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al
Consiglio di Stato per il parere.
Trascorso il detto termine, il ricorrente puo'
richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se
il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In
caso di risposta negativa o di mancata risposta entro
trenta giorni, lo stesso ricorrente puo' depositare
direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di
Stato.
I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti
pubblici in materie per le quali manchi uno specifico
collegamento con le competenze di un determinato Ministero
devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri che ne cura la relativa istruttoria.».
Art. 12 (Organo competente ad esprimere il parere sul
ricorso straordinario). - Il parere su ricorso
straordinario e' espresso dalla sezione o dalla commissione
speciale, alla quale il ricorso e' assegnato.
La sezione o la commissione speciale, se rileva che il
punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o
possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, puo'
rimettere il ricorso all'Adunanza generale.
Prima dell'espressione del parere, il presidente del
Consiglio di Stato puo' deferire all'Adunanza generale
qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di
questioni di massima di particolare importanza.
Nei casi previsti nei due commi precedenti l'Adunanza
generale esprime il parere su preavviso della sezione o
della commissione speciale, alla quale il ricorso e'
assegnato.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 11, 23, 24,
25, 26, 27, 28 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1
recante: «Codice della protezione civile», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2018:
«Art. 1 (Definizione e finalita' del Servizio nazionale
della protezione civile). - 1. Il Servizio nazionale della
protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito
di pubblica utilita', e' il sistema che esercita la
funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle
competenze e delle attivita' volte a tutelare la vita,
l'integrita' fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali
e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall'attivita' dell'uomo.
2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento
delle finalita' previste dalla normativa dell'Unione
europea in materia di protezione civile.
3. Le norme del presente decreto costituiscono principi
fondamentali in materia di protezione civile ai fini
dell'esercizio della potesta' legislativa concorrente.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano
anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i
rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di
attuazione. Sono fatte salve, altresi', le forme e
condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi
dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.
Art. 2 (Attivita' di protezione civile). - 1. Sono
attivita' di protezione civile quelle volte alla
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla
gestione delle emergenze e al loro superamento.
2. La previsione consiste nell'insieme delle attivita',
svolte anche con il concorso di soggetti dotati di
competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette
all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli
scenari di rischio possibili, per le esigenze di
allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di
pianificazione di protezione civile.
3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attivita'
di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in
forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la
possibilita' che si verifichino danni conseguenti a eventi
calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per
effetto delle attivita' di previsione.
4. Sono attivita' di prevenzione non strutturale di
protezione civile quelle concernenti:
a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato
in attivita' di preannuncio in termini probabilistici, ove
possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di
monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi
e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
b) la pianificazione di protezione civile, come
disciplinata dall'articolo 18;
c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori
competenze professionali degli operatori del Servizio
nazionale;
d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa
tecnica di interesse;
e) la diffusione della conoscenza e della cultura
della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle
istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la
resilienza delle comunita' e l'adozione di comportamenti
consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei
cittadini;
f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di
rischio e le relative norme di comportamento nonche' sulla
pianificazione di protezione civile;
g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni
ed altre attivita' addestrative e formative, anche con il
coinvolgimento delle comunita', sul territorio nazionale al
fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato
della funzione di protezione civile, che possono prevedere
scambi di personale delle componenti territoriali e
centrali per fini di aggiornamento, formazione e
qualificazione del personale addetto ai servizi di
protezione civile;
h) le attivita' di cui al presente comma svolte
all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della
partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad
organizzazioni internazionali, al fine di promuovere
l'esercizio integrato e partecipato della funzione di
protezione civile;
i) le attivita' volte ad assicurare il raccordo tra
la pianificazione di protezione civile e la pianificazione
territoriale e le procedure amministrative di gestione del
territorio per gli aspetti di competenza delle diverse
componenti.
5. Sono attivita' di prevenzione strutturale di
protezione civile quelle concernenti:
a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di
indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle
politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o
derivanti dalle attivita' dell'uomo e per la loro
attuazione;
b) la partecipazione alla programmazione degli
interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali
o derivanti dall'attivita' dell'uomo e alla relativa
attuazione;
c) l'esecuzione di interventi strutturali di
mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi,
in coerenza con gli strumenti di programmazione e
pianificazione esistenti;
d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e
non strutturale per finalita' di protezione civile di cui
all'articolo 22.
6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme,
integrato e coordinato, delle misure e degli interventi
diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle
popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali
e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la
realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il
ricorso a procedure semplificate, e la relativa attivita'
di informazione alla popolazione.
7. Il superamento dell'emergenza consiste
nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere
gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita
e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per
ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi
calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per
il ripristino delle strutture e delle infrastrutture
pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture
pubbliche e private e dal patrimonio edilizio e all'avvio
dell'attuazione delle conseguenti prime misure per
fronteggiarli.».
«Art. 11 (Funzioni delle Regioni e disciplina delle
funzioni delle citta' metropolitane e delle province in
qualita' di enti di area vasta nell'ambito del Servizio
nazionale della protezione civile). - 1. Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio
delle rispettive potesta' legislative ed amministrative,
disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione
civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo
svolgimento delle attivita' di protezione civile di cui
all'articolo 2 e, in particolare:
a) le modalita' di predisposizione ed attuazione
delle attivita' volte alla previsione e prevenzione dei
rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2,
3, 4 e 5, nonche' delle attivita' di cui ai commi 6 e 7 del
medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate
all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione
civile, che prevede criteri e modalita' di intervento da
seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto
dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18,
comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi
criteri organizzativi;
b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani
provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera
o), di ambito e comunali di protezione civile, nonche' per
la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;
c) le modalita' per assicurare il concorso dei
rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle
attivita' di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti
convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno
funzionale;
d) la gestione della sala operativa regionale, volta
anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e
scambio delle informazioni con il Dipartimento della
protezione civile, le Prefetture, le Province ove delegate
e i Comuni;
e) l'ordinamento e l'organizzazione anche
territoriale della propria struttura, nonche' dei propri
uffici al fine dell'esercizio delle attivita' di cui al
comma 2 e la disciplina di procedure e modalita' di
organizzazione delle azioni tecniche, operative e
amministrative peculiari e semplificate per provvedere
all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per
l'espletamento delle relative attivita', al fine di
assicurarne la prontezza operativa e di risposta in
occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni;
f) le modalita' per la deliberazione dello stato di
emergenza per i casi di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b) e per lo svolgimento delle conseguenti
attivita', ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24,
comma 9, e 25, comma 11;
g) le modalita' di coordinamento, ferme restando le
competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10,
dell'attuazione degli interventi urgenti e dello
svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone
l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni,
sulla base del relativo piano di protezione civile;
h) la preparazione, gestione ed attivazione della
colonna mobile regionale, composta anche dalle
organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 34,
comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in
previsione degli eventi di cui all'articolo 7;
i) le modalita' di organizzazione per realizzare gli
interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla
ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite
da eventi calamitosi;
l) il concorso agli interventi all'estero mediante
l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli
europei con le procedure previste dall'articolo 29;
m) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve
le competenze statali in materia, in conformita' a quanto
previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive
modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
177;
n) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del
volontariato organizzato di protezione civile a livello
territoriale, nonche' delle relative forme di
rappresentanza su base democratica;
o) l'attribuzione, con le modalita' previste dalla
legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente
disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in
qualita' di enti di area vasta, di funzioni in materia di
protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con
particolare riguardo a quelle relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle
attivita' di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite
nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi
provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti
relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei
relativi dati sul territorio provinciale;
2) alla predisposizione dei piani provinciali e di
ambito di protezione civile sulla base degli indirizzi
regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le
Prefetture;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte
delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi
urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di
emergenze.
p) le modalita' per favorire le attivita' formative
in materia di previsione, prevenzione e gestione di
situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione
della materia di protezione civile con particolare
riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli
enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione
civile.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, le Regioni, per l'attuazione del piano regionale
di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1,
possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel
bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi
previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui
i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi
dell'emergenza.
3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, favoriscono
l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di
strutture di protezione civile a livello territoriale al
fine di garantire l'effettivita' delle funzioni di
protezione civile, individuando le forme, anche aggregate,
per assicurarne la continuita' sull'intero territorio, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,
lettera b), nonche' l'organizzazione di modalita' di
supporto per gli interventi da porre in essere in occasione
di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a),
ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali.
4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate
dalle Regioni assicurandone l'aggiornamento e la coerenza
generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo
15 in materia.».
«Art. 23 (Dichiarazione dello stato di mobilitazione
del Servizio nazionale della protezione civile). - 1. In
occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che,
per l'eccezionalita' della situazione, possono manifestarsi
con intensita' tale da compromettere la vita, l'integrita'
fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del
Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
su richiesta del Presidente della Regione o Provincia
autonoma interessata che dichiara il pieno dispiegamento
delle risorse territoriali disponibili, dispone la
mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a
supporto dei sistemi regionali interessati mediante il
coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre
Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato
di protezione civile di cui all'articolo 32, delle
strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma
1, nonche' dei comuni o loro forme associative per il
supporto agli enti locali coinvolti. In ragione
dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessita',
con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello
stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si
proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.
2. Sulla base della dichiarazione dello stato di
mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il
Dipartimento della protezione civile assicura il
coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a
supporto delle autorita' regionali di protezione civile,
allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il
soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con
quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d),
ovvero, sulla base dell'intensita' dell'evento, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e),
nonche', alla cessazione delle esigenze qualora non
intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attivita' di
natura straordinaria poste in essere dalle componenti e
strutture operative interessate nel periodo di vigenza
della dichiarazione medesima, secondo procedure di
rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai
sensi dell'articolo 15.
3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato
di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle
ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con
provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione
civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla
copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti
e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate,
ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati,
a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
4. Le Regioni possono definire, con propria legge,
provvedimenti con analoga finalita' in relazione ad eventi
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con oneri a
carico dei propri bilanci.
Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a
seguito di una valutazione speditiva svolta dal
Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e
delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni
e Province autonome interessate, presentano i requisiti di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro
imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su
richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la
durata e determinandone l'estensione territoriale con
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo
criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma
7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio
delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e
degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma
2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo
44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal
Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e
Province autonome interessate, sulla base di una relazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il
Consiglio dei ministri individua, con una o piu'
deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie
per il completamento delle attivita' di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in
seguito, si verifichi, sulla base di apposita
rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di
risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla
base di una relazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile, individua, con proprie ulteriori
deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e
autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile
per non piu' di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato
d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
della procedura dettata per la delibera dello stato
d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non sono soggette al controllo preventivo di
legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le
amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti,
individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti
giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110
del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli
derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza
dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti
nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le
disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione
nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi
dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle
amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti
ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15
sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza
di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la
proposta di dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento
nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Dipartimento della
protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta'
legislativa, definiscono provvedimenti con finalita'
analoghe a quanto previsto dal presente articolo in
relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b).
Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per il
coordinamento dell'attuazione degli interventi da
effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo
nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione
civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione
vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita
l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti,
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere specificamente
motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e
paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
sulla base di procedure definite con la medesima o altra
ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette
al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia
decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese
pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al
Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o
Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno
dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello
stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono
emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.
Art. 26 (Ordinanze volte a favorire il rientro
nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo
nazionale). - 1. Almeno trenta giorni prima della scadenza
dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e' adottata
apposita ordinanza volta a favorire e regolare il
proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali
in via ordinaria nel coordinamento degli interventi,
conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati.
Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza
pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi'
emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile
e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni
derogatorie, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione
europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di
acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di
termini analiticamente individuati. Con la medesima
ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali
rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine
della scadenza della contabilita' speciale e nel limite
delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del
Capo del Dipartimento della protezione civile.
2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 e' individuata
l'autorita' che, fino alla scadenza della proroga prevista
ai sensi dell'articolo 27, comma 5, e' autorizzata alla
gestione della contabilita' speciale. La medesima autorita'
puo' revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1
che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di
scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono
disponibili a seguito della revoca possono essere
utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi
strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La
medesima ordinanza individua anche le modalita' per la
prosecuzione degli interventi senza soluzione di
continuita', fino all'effettivo subentro dell'autorita'
competente in via ordinaria.
3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e
da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con
le disponibilita' che residuano alla chiusura della
contabilita' speciale si provvede ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 27, comma 5.
Art. 27 (Contabilita' speciali per la gestione delle
emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in
materia amministrativa e procedimentale). - 1. Per
l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 44-ter, comma 8, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo' essere autorizzata
l'apertura di apposite contabilita' speciali, le quali
possono essere mantenute per un periodo massimo di
quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi
stati di emergenza.
2. Le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze
nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24,
comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della
nomina del commissario delegato sulla contabilita' speciale
aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste
dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono
corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito
dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante
50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione
degli interventi finanziati.
3. Sulle contabilita' speciali di cui al presente
articolo puo' essere autorizzato il versamento di eventuali
ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento
dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle
stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di
cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e
dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite
ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime
contabilita' possono, altresi', confluire le risorse
finanziarie eventualmente provenienti da donazioni, da
altre amministrazioni, nonche' dal Fondo di solidarieta'
dell'Unione europea.
4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari
di contabilita' speciali, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui
coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei
fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa,
secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento
della protezione civile, che contenga, altresi',
l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative
scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti
attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di
trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini
di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica
l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e
della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
girofondi tra le contabilita' speciali. Qualora i
Commissari delegati non producano la rendicontazione
prevista dal presente comma, a tale attivita' provvedono le
autorita' individuate per favorire e regolare il
proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali
in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 26, comma 2.
5. Per la prosecuzione e il completamento degli
interventi e delle attivita' previste dalle ordinanze
adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o
conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo
nazionale la durata della contabilita' speciale puo' essere
prorogata per un periodo di tempo determinato fermo
restando il limite di cui al comma 1. Per gli ulteriori
interventi ed attivita' da porre in essere secondo le
ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che
residuano alla chiusura della contabilita' speciale, le
risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione
ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo
svolgimento della funzione di protezione civile o ai
soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le
attivita' di cui al presente comma di competenza di
Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie
relative che residuano sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita' speciali di cui al presente codice sono
vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei
piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi
dell'articolo 25 e sono utilizzate secondo le modalita' e i
termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le
eventuali somme residue sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa
provenienza, che vengono versate al bilancio delle
Amministrazioni di provenienza. Al fine di favorire
l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita' speciali di cui al presente comma secondo le
procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto
dall'articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
7. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino
alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione
civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese
quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di
procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e
seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e
sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette
a finanziare le contabilita' speciali istituite con
ordinanze di protezione civile; tali risorse sono
insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla
definitiva chiusura delle pertinenti contabilita' speciali.
9. Le controversie relative all'esecuzione di
interventi ed attivita' realizzati in base alle ordinanze
di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di
ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali
non possono essere devolute a collegi arbitrali.
10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i
compromessi e le clausole compromissorie inserite nei
contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per
l'espletamento di attivita' connessi alle dichiarazioni di
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli.
11. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali
emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione
di interventi ed attivita' derivanti dal presente decreto,
il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e'
fissato in centottanta giorni.
Art. 28 (Disciplina delle misure da adottare per
rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali
condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi). - 1. Con delibera del Consiglio dei ministri
si provvede all'individuazione delle modalita' di
concessione di agevolazioni, contribuiti e forme di ristoro
in favore dei soggetti pubblici, privati e attivita'
economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei
seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili
allo scopo a legislazione vigente:
a) definizione di massimali, sulla base degli effetti
determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi
commisurati alla loro intensita' ed estensione;
b) definizione di metodologie omogenee per l'intero
territorio nazionale;
c) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle
attivita' economiche e produttive, in tutto o in parte
indennizzati da compagnie assicuratrici, previsione che la
corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la
delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra
localita' del territorio regionale, per la ricostruzione,
la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo
fino alla concorrenza dell'eventuale differenza,
prevedendo, in tal caso, che il contributo cosi'
determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai
premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel
quinquennio antecedente la data dell'evento;
d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o
distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo
stato di emergenza.
2.».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante:
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.
- Per i riferimenti all'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note
all'articolo 16.
 
Art. 19

Delega al Governo in materia di politiche per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano l'istituzione e l'organizzazione degli osservatori istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche per la famiglia, la natalita', l'infanzia e l'adolescenza, il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile nonche' il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordino e razionalizzazione degli osservatori di cui al comma 1, anche attraverso una revisione dell'assetto organizzativo e di governance degli stessi;
b) semplificazione e razionalizzazione delle procedure di adozione dei piani nazionali predisposte dagli osservatori di cui al comma 1, anche nella coerenza delle tempistiche;
c) riordino e revisione delle procedure e degli adempimenti relativi alla programmazione e alla valutazione degli effetti dei piani di cui alla lettera b);
d) introduzione di modalita' di coordinamento fra gli osservatori di cui al comma 1, anche al fine di assicurare una maggiore interoperabilita' e favorire lo scambio di informazioni e dati.
3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e' adottato con cadenza quadriennale.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta dell'Autorita' politica delegata per la famiglia e le pari opportunita'.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo puo' adottare, con la procedura di cui al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Note all'art. 19:
- Il decreto Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 103 recante: «Regolamento recante riordino
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4
agosto 2006, n. 248» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 169 del 23 luglio 2007.
 
Art. 20

Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordino e razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e governance interna delle universita', fatte salve le materie regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
b) riordino e razionalizzazione delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le procedure di abilitazione scientifica nazionale e di valutazione dei prodotti della ricerca, nonche' di mobilita' all'interno del sistema nazionale della ricerca;
c) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di promozione dell'internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattivita' del sistema universitario italiano, con particolare attenzione alle procedure di chiamata diretta dall'estero di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario;
d) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, con particolare riferimento all'individuazione degli obblighi didattici e di ricerca, nonche' alle condizioni e alle modalita' di svolgimento di attivita' esterne all'istituzione di appartenenza, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali;
e) riordino delle disposizioni relative all'individuazione dei principi generali a tutela dell'autonomia didattica degli atenei, anche al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi;
f) riordino e razionalizzazione degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, con particolare riferimento a coloro che scelgono di intraprendere gli studi universitari in un comune diverso da quello di residenza;
g) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con particolare riferimento agli assetti istituzionali, amministrativi e contabili, agli ordinamenti didattici, allo stato giuridico ed economico del personale, all'attivita' di ricerca, alla programmazione e valutazione della ricerca, della produzione artistica e scientifica e della didattica, alla qualificazione e al reclutamento del personale docente e non docente, nonche' ai sistemi informativi, valorizzando l'autonomia delle istituzioni;
h) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento allo stato giuridico ed economico del personale, all'attivita' di ricerca, alla programmazione e valutazione della stessa e alla qualificazione e al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e della ricerca, nonche' ricognizione e aggiornamento delle attivita' di vigilanza e di coordinamento strategico delle politiche della ricerca dei Ministeri vigilanti con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, lettera f), e' acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che e' trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non e' stata raggiunta.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o piu' decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al presente articolo sono riuniti in un testo unico, adeguandoli, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

Note all'art. 20:
- Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218
recante: «Semplificazione delle attivita' degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7
agosto 2015, n. 124» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 279 del 25 novembre 2016.
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note
all'articolo 1.
- Per i riferimenti all'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note
all'articolo 16.
- Per i riferimenti all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, si vedano le note all'articolo 9.
 
Art. 21
Delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori
portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento della disciplina relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, entro il termine di cui al primo periodo, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento della disciplina di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 191, recante disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e ai relativi decreti di attuazione, nonche' della disciplina vigente in materia di trasporto ferroviario, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nei porti e a bordo delle navi, nel settore delle navi da pesca, nonche' nel settore ferroviario, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
b) garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonche' dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze gia' previsti dalle disposizioni vigenti;
c) applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente;
d) applicazione della normativa di sicurezza e interoperabilita' ferroviaria definita dal diritto dell'Unione europea vigente;
e) applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarita' o della particolare pericolosita' degli stessi e della specificita' di settori e ambiti lavorativi;
f) definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonche' dei contenuti relativi alla pianificazione dell'emergenza;
g) determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilita' propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle attivita' di prevenzione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per la protezione civile e le politiche del mare e per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata al comma 3, uno o piu' decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
5. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e ai relativi decreti di attuazione restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi di cui al comma 1.

Note all'art. 21:
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271
recante: «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e
salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi
mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31
dicembre 1998, n. 485» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999.
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272
recante: «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e
salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e
servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione,
riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale,
a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999, n. 185.
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298
recante: «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa
alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il
lavoro a bordo delle navi da pesca», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999.
- La legge 26 aprile 1974, n. 191 recante: «Prevenzione
degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti
gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio
1974.
- Per i riferimenti all'articolo 117 della
Costituzione, si vedano le note all'articolo 3.
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note
all'articolo 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547 recante: «Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 158 del 12 luglio 1955.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164 recante: «Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 1956.
 
Art. 22

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Sono fatte salve altresi' le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Note all'art. 22:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248
del 24 ottobre 2001.
- Si riporta il testo dell'articolo 116 della
Costituzione:
«Art. 116. - Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la
Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti
speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo
117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge e'
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione
interessata.».
 
Art. 23

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 novembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Casellati, Ministro per le riforme
istituzionali e la semplificazione
normativa

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Nordio, Ministro della giustizia

Giuli, Ministro della cultura

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Locatelli, Ministro per le
disabilita'

Musumeci, Ministro per la
protezione civile e le politiche
del mare
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
Omissis.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
Omissis.».