Gazzetta n. 263 del 12 novembre 2025 (vai al sommario)
LEGGE 6 novembre 2025, n. 165
Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Partecipazione italiana a Banche
e Fondi multilaterali di sviluppo

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare i seguenti atti internazionali:
a) emendamento all'Accordo sulla costituzione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), reso esecutivo ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 696 del 10 luglio 2023;
b) emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 259 del 18 maggio 2023;
c) emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 260 del 18 maggio 2023;
d) emendamenti all'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 24 dicembre 1974, n. 880, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione F/BG/2023/04 del 23 maggio 2023.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 23 marzo 1947, n. 132 (Partecipazione
dell'Italia agli Accordi sulla costituzione del Fondo
monetario internazionale e della Banca internazionale per
la ricostruzione e lo sviluppo) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 71 del 27 marzo 1947 -
Suppl. Ordinario n. 71.
- La legge 11 febbraio 1991, n. 53 (Ratifica ed
esecuzione dell'accordo che istituisce la Banca europea per
la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il
29 maggio 1990) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
48 del 26 febbraio 1991 - Suppl. Ordinario n. 53.
- La legge 24 dicembre 1974, n. 880 (Ratifica ed
esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di
sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 22 marzo
1972.
 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena e intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' alle seguenti disposizioni:
a) quanto all'emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, all'articolo VIII dell'Accordo sulla costituzione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;
b) quanto agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della presente legge, all'articolo 56 dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
c) quanto agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, all'articolo 51 dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo.
 
Art. 3

Partecipazione dell'Italia
al Fondo monetario internazionale

1. Nel quadro della strategia di rafforzamento della capacita' operativa del Fondo monetario internazionale e al fine di mantenere inalterata la rappresentanza dell'Italia presso lo stesso Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a dare seguito all'aumento delle quote di partecipazione deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale con la risoluzione n. 79-1 del 15 dicembre 2023. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale da 15.070 milioni di diritti speciali di prelievo a 22.605 milioni di diritti speciali di prelievo. Per i relativi versamenti, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Banca d'Italia, secondo le modalita' concordate tra le stesse istituzioni e il Fondo monetario internazionale.
2. Nelle more dell'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' autorizzata a estendere fino al 31 dicembre 2027 la durata dell'accordo di prestito bilaterale, denominato «Bilateral Borrowing Agreement», stipulato dalla stessa Banca con il Fondo monetario internazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 637, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e avente scadenza il 31 dicembre 2024.
3. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilita' del sistema monetario e finanziario internazionale, la Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2030 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato New Arrangements to Borrow (NAB), di cui all'articolo 2, comma 13, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e all'articolo 1, comma 636, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nelle more dell'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di cui al comma 1, l'importo massimo del prestito erogabile e' confermato fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo, salvo ridursi a un importo massimo fino a 11.549,90 milioni di diritti speciali di prelievo contestualmente all'aumento della quota di cui al comma 1.
4. Per l'aumento della quota di cui al comma 1 e' concessa alla Banca d'Italia la garanzia dello Stato per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essa effettuati. Sui prestiti la cui estensione e' autorizzata dai commi 2 e 3 e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati, nonche' per gli eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei relativi accordi.
5. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 sono regolati mediante apposite convenzioni.

Note all'art. 3:
- Si riportano i commi 636 e 637 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 - Suppl.
Ordinario n. 46:
«636. Nel quadro della strategia complessiva volta a
rafforzare la stabilita' del sistema monetario e
finanziario internazionale, la Banca d'Italia e'
autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la durata
dell'accordo di prestito multilaterale denominato New
Arrangements to Borrow (NAB), di cui all'articolo 2, comma
13, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e all'articolo 13, comma 6-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e a
incrementare l'importo massimo del prestito erogabile fino
a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo.
637. Nel quadro della strategia complessiva volta a
rafforzare la stabilita' del sistema monetario e
finanziario internazionale e al fine di rinnovare l'accordo
di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, successivamente modificato
dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la
Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare con il Fondo
monetario internazionale un nuovo accordo di prestito
bilaterale, denominato Bilateral Borrowing Agreement, per
un ammontare di 23 miliardi e 480 milioni di euro, con
scadenza fissata al 31 dicembre 2023, estensibile di un
anno fino al 31 dicembre 2024. A decorrere dalla data di
acquisto di efficacia del prestito di cui al comma 636 del
presente articolo, l'ammontare dell'accordo di prestito
bilaterale di cui al presente comma si riduce a 10 miliardi
e 115 milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 13, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno
alle imprese e alle famiglie):
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini). -
1.-12-terdecies (omissis).
13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in
attuazione degli impegni internazionali assunti in
occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio
europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di
novembre 2010, le disposizioni urgenti per la
partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo
monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi
finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 25
gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla
legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si provvede
all'estensione della linea di credito gia' esistente.
Conseguentemente:
a) la Banca d'Italia e' autorizzata a svolgere le
trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per
la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI
di cui all'allegato 1 del presente decreto, per un
ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo
diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b) la Banca d'Italia e' altresi' autorizzata,
qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive
rispetto all'ammontare di cui alla lettera a), a
contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53
miliardi di euro;
c) una volta completata la riforma del New
Arrangements to Borrow (NAB) e' autorizzata la confluenza
dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB in
aggiunta alla linea di credito gia' esistente pari a 1,753
miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP);
d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti
saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 6-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
e definizione di termini):
«Art. 13 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1.-6. (omissis).
6-bis. La Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare
fino al 16 novembre 2022, per un importo massimo pari a
6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, la durata
dell'accordo di prestito denominato New Arrangements to
Borrow (NAB) di cui all'articolo 2, comma 13, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali
prestiti e' accordata la garanzia dello Stato per il
rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la
copertura di eventuali rischi di cambio derivanti
dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre
confermata la garanzia dello Stato per i rischi, di cui
all'articolo 4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190.
(omissis)».
 
Art. 4

Partecipazione italiana all'aumento di capitale
a chiamata della Banca africana di sviluppo

1. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione B/BG/2024/09 del 29 maggio 2024, per complessive 205.130 nuove azioni.
 
Art. 5
Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca
interamericana di sviluppo - Societa' interamericana di
investimento

1. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo - Societa' interamericana di investimento, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione CII/AG-5/24 del 10 marzo 2024, con la sottoscrizione di 2.342 azioni a pagamento.
2. La sottoscrizione di cui al comma 1 e' valutata in complessivi 49.182.000 dollari statunitensi da versare secondo le modalita' determinate dai Governatori della Banca di cui al medesimo comma 1. Le somme saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 6.542.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.
 
Art. 6
Sottoscrizione di capitale ibrido della Banca internazionale per la
ricostruzione e lo sviluppo

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a sottoscrivere strumenti finanziari ibridi, irredimibili e subordinati, emessi dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, per un ammontare annuale massimo di 20 milioni di euro.
2. I termini e le condizioni degli strumenti finanziari ibridi di cui al comma 1 sono definiti con uno o piu' accordi stipulati tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Gli accordi assicurano all'Italia la facolta', nel caso di aumento di capitale a pagamento, di convertire in tutto o in parte gli strumenti finanziari ibridi di cui al comma 1 in quote di partecipazione al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
4. Gli interessi dovuti all'Italia in relazione agli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 2368, articolo 2, e restano acquisiti all'erario.
 
Art. 7
Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo

1. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione n. 265 del 15 dicembre 2023, con la sottoscrizione di 34.360 azioni a pagamento.
2. Per la sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 68.720.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
 
Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7, pari a euro 95.262.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a euro 6.542.000 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Note all'art. 8:
- Si riporta il comma 723 dell'art. 1 della legge 29
dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 29 dicembre 2022 - Suppl. Ordinario n. 43:
«723. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia
all'aumento di capitale della Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa, per una quota pari a 710.592.000 euro
di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 euro di
capitale versato. Il versamento e' effettuato in quattro
rate annuali di importo pari a 50.167.866 euro ciascuna. Il
primo versamento e' effettuato entro l'anno 2023. I
versamenti successivi al primo sono effettuati entro il 31
luglio di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».
 
Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 novembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio